| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2004 n. 3848
Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina
GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ Comune di
Thiene (avv. Marino Breganze) |
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Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e
condono - Nozione di completamento funzionale - Portata.
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La nozione di completamento funzionale, di
cui all’art. 31 L. n. 47/85, va intesa nel senso che l’immobile
oggetto dell’intervento deve essere comunque fornito delle
opere indispensabili a rendere effettivamente possibile
l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per
cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili
nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione
del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche
necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono
destinate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere;
Alessandra Farina, Cnsigliere, relatore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3162/97, proposto
da GROTTO Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Daniele Fantini e Francesca Rech, con elezione di domicilio
presso lo studio della seconda in Venezia S. Marco 3856,
come da mandato a margine del ricorso;
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CONTRO
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il Comune di Thiene, in persona del
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Marino
Breganze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Giorgio Orsoni, in Venezia S. Croce n. 205;
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PER
l’annullamento del diniego espresso dal Sindaco del Comune
di Thiene n. 9006 del 23.6.1997 Prot. Part. N. 93/95 Prot.
Gen. 9473, notificato il 26.6.1997, in relazione alla richiesta
di condono edilizio presentata dal ricorrente.
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Visto il ricorso, notificato il 9.10.1997
e depositato presso la Segreteria il 3.11.1997, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene,
depositato il 6.7.1998;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore
il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Francesca Rech
per il ricorrente e l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione
dell’avv. Giorgio Orsoni, per il Comune;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario
nel Comune di Thiene di un immobile censito al catasto terreni
al mapp. 21 foglio 7, sul quale è stato realizzato in assenza
di concessione edilizia un manufatto costituito da una struttura
metallica con relativa copertura mista in eternit e lamiera.
Il ricorrente avviava, pertanto, la pratica per l’ottenimento
del condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/85.
Peraltro, nelle more, attesa la volontà di destinare la
struttura a laboratorio artigianale, venivano effettuati
lavori di ristrutturazione sull’immobile da condonare, mediante
il rafforzamento delle strutture ed il tamponamento tra
i pilastri.
In data 26.6.1997 il Comune denegava il condono per quanto
riguarda la struttura originaria adducendo le seguenti motivazioni:
“ a) l’immobile non risulta avere le caratteristiche di
edificio ad uso artigianale, pertanto ai sensi dell’art.
31 comma 2 della legge n. 47/85 l’opera non può essere considerata
ultimata funzionalmente.
b) mancanza di documentazione prevista dall’art. 31 comma
3, lettera b (perizia giurata sullo stato e dimensioni delle
opere), lettera e), della legge n. 47/85. Tale documentazione
era stata richiesta in data 21.3.1996 e successiva ordinanza
n. 45 del 8.5.1996.
c) in data 10.6.1997 l’Ufficio Regionale del Genio Civile
di Vicenza ha negato il relativo nulla osta idraulico”.
Avverso il provvedimento di diniego è stato, quindi, proposto
il presente gravame, articolato nelle seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2
della legge n. 47/85; Travisamento dei fatti ed erronea
valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza
di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ritiene errata e fuorviante la valutazione
operata dall’amministrazione circa il mancato completamento
funzionale dell’opera, in quanto non supportata da adeguate
indagini tecniche circa lo stato della struttura.
Ciò ha comportato una erronea e travisata interpretazione
del concetto di “completamento funzionale”, in quanto la
mancanza, nel fabbricato da condonare, dei tamponamenti
tra le strutture verticali non costituisce impedimento all’ottenimento
della sanatoria.
Al contrario di quanto ritenuto dal Comune, le caratteristiche
della struttura risultano tali da renderla idonea al ricovero
dei materiali e dei macchinari utilizzati dal ricorrente
per lo svolgimento dell’attività artigianale di torneria
meccanica.
2) Difetto ed erronea motivazione, eccesso di potere, travisamento
dei fatti, insufficienza di istruttoria, illogicità. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.
Parte ricorrente contesta la carenza di documentazione rilevata
dall’amministrazione, ritenendo, al contrario, completo
il corredo documentale relativo al fascicolo relativo alla
pratica di condono.
Quanto, infine, al nulla osta idraulico, il ricorrente rileva
che il Consorzio di Bonifica Medio Astico e Bacchiglione
ha provveduto a rilasciare in data 1.8.1996 il relativo
nulla osta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
rilevando l’infondatezza delle censure esposte in ricorso
e concludendo per la reiezione del gravame.
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato adduce, in primo luogo, a sostegno
del diniego di condono della struttura sita sul terreno
di proprietà del ricorrente, l’assenza della destinazione
artigianale e delle caratteristiche tecnico funzionali per
ospitare tale destinazione.
Sulla base di tali rilevazioni, così come desunte dalla
documentazione fotografica depositata dallo stesso ricorrente
in allegato alla domanda di condono, il Comune di Thiene
non ha ritenuto la sussistenza delle condizioni (c.d. completamento
funzionale) richieste dall’art. 31, secondo comma della
legge n. 47/85 per il rilascio del condono nell’ipotesi
di edificazioni destinate ad uso non residenziale.
Il Collegio ritiene che le valutazioni operate nel caso
di specie dall’amministrazione comunale siano corrette ed
idonee a supportare il diniego impugnato.
Non sussistono, infatti, le condizioni indicate dal secondo
comma dell’art. 31 della legge n. 47/85, in quanto le caratteristiche
del manufatto non risultano tali da configurarlo quale “laboratorio
artigianale”, così come indicato dal ricorrente nella domanda
di condono, mancando il completamento funzionale dell’opera.
Ciò in quanto, per il caso di abusi su immobili destinati
ad uso diverso dalla residenza, non hanno alcuna rilevanza
la copertura o il tamponamento delle pareti, bensì rileva
essenzialmente il completamento funzionale del bene e cioè
che lo stato degli interventi eseguiti sullo stesso alla
data indicata dal legislatore per il condono sia tale da
attestare che il manufatto abbia raggiunto la funzionalità
propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto
il condono.
La nozione di completamento funzionale, in alternativa al
criterio dell’esecuzione al rustico e completamento della
copertura dell’edificio, proprio delle opere effettuate
su edifici destinati alla residenza, va intesa nel senso
che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque
già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente
possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia
tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano
dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali
l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza
di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e
sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate
(nella specie a laboratorio artigianale) (cfr. C.d.S., Sez.
V, 18.12.2002 n. 7021; 21.5.1999, n.587; 25.10.1999, n.
1198; 25.1.1993, n. 167; T.A.R Campania, Salerno, Sez. II,
10.7.2003, n. 803; T.A.R. Valle d’Aosta, 15.2.2002, n. 35).
Dette condizioni non sono state riscontrate nel caso della
struttura realizzata abusivamente dal ricorrente, dato che
le caratteristiche strutturali del bene all’atto dell’istanza
di condono non risultavano – come appare incontestabile
dalla documentazione agli atti – oggettivamente tali da
configurarlo come completato in funzione della destinazione
quale laboratorio artigianale dichiarata dall’istante nella
domanda (l’effettiva realizzazione del completamento funzionale
per adibire la struttura a laboratorio artigianale è, infatti,
avvenuta soltanto dopo con gli interventi effettuati successivamente).
La legittimità sotto il profilo così evidenziato del provvedimento
impugnato appare pertanto sufficiente ai fini del rigetto
del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidandole a favore dell’amministrazione resistente nella
somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 7 ottobre 2004.
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