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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2004 n. 3848
Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina
GROTTO Pietro (avv.ti D. Fantini e F. Rech) c/ Comune di Thiene (avv. Marino Breganze)


Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e condono - Nozione di completamento funzionale - Portata.

La nozione di completamento funzionale, di cui all’art. 31 L. n. 47/85, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere; Alessandra Farina, Cnsigliere, relatore,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3162/97, proposto
da GROTTO Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Fantini e Francesca Rech, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia S. Marco 3856, come da mandato a margine del ricorso;

 

CONTRO

 

il Comune di Thiene, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Marino Breganze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Orsoni, in Venezia S. Croce n. 205;

 

PER
l’annullamento del diniego espresso dal Sindaco del Comune di Thiene n. 9006 del 23.6.1997 Prot. Part. N. 93/95 Prot. Gen. 9473, notificato il 26.6.1997, in relazione alla richiesta di condono edilizio presentata dal ricorrente.

 

Visto il ricorso, notificato il 9.10.1997 e depositato presso la Segreteria il 3.11.1997, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene, depositato il 6.7.1998;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Francesca Rech per il ricorrente e l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Giorgio Orsoni, per il Comune;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario nel Comune di Thiene di un immobile censito al catasto terreni al mapp. 21 foglio 7, sul quale è stato realizzato in assenza di concessione edilizia un manufatto costituito da una struttura metallica con relativa copertura mista in eternit e lamiera.
Il ricorrente avviava, pertanto, la pratica per l’ottenimento del condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/85.
Peraltro, nelle more, attesa la volontà di destinare la struttura a laboratorio artigianale, venivano effettuati lavori di ristrutturazione sull’immobile da condonare, mediante il rafforzamento delle strutture ed il tamponamento tra i pilastri.
In data 26.6.1997 il Comune denegava il condono per quanto riguarda la struttura originaria adducendo le seguenti motivazioni:
“ a) l’immobile non risulta avere le caratteristiche di edificio ad uso artigianale, pertanto ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85 l’opera non può essere considerata ultimata funzionalmente.
b) mancanza di documentazione prevista dall’art. 31 comma 3, lettera b (perizia giurata sullo stato e dimensioni delle opere), lettera e), della legge n. 47/85. Tale documentazione era stata richiesta in data 21.3.1996 e successiva ordinanza n. 45 del 8.5.1996.
c) in data 10.6.1997 l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ha negato il relativo nulla osta idraulico”.
Avverso il provvedimento di diniego è stato, quindi, proposto il presente gravame, articolato nelle seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/85; Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ritiene errata e fuorviante la valutazione operata dall’amministrazione circa il mancato completamento funzionale dell’opera, in quanto non supportata da adeguate indagini tecniche circa lo stato della struttura.
Ciò ha comportato una erronea e travisata interpretazione del concetto di “completamento funzionale”, in quanto la mancanza, nel fabbricato da condonare, dei tamponamenti tra le strutture verticali non costituisce impedimento all’ottenimento della sanatoria.
Al contrario di quanto ritenuto dal Comune, le caratteristiche della struttura risultano tali da renderla idonea al ricovero dei materiali e dei macchinari utilizzati dal ricorrente per lo svolgimento dell’attività artigianale di torneria meccanica.
2) Difetto ed erronea motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria, illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.
Parte ricorrente contesta la carenza di documentazione rilevata dall’amministrazione, ritenendo, al contrario, completo il corredo documentale relativo al fascicolo relativo alla pratica di condono.
Quanto, infine, al nulla osta idraulico, il ricorrente rileva che il Consorzio di Bonifica Medio Astico e Bacchiglione ha provveduto a rilasciare in data 1.8.1996 il relativo nulla osta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando l’infondatezza delle censure esposte in ricorso e concludendo per la reiezione del gravame.
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato adduce, in primo luogo, a sostegno del diniego di condono della struttura sita sul terreno di proprietà del ricorrente, l’assenza della destinazione artigianale e delle caratteristiche tecnico funzionali per ospitare tale destinazione.
Sulla base di tali rilevazioni, così come desunte dalla documentazione fotografica depositata dallo stesso ricorrente in allegato alla domanda di condono, il Comune di Thiene non ha ritenuto la sussistenza delle condizioni (c.d. completamento funzionale) richieste dall’art. 31, secondo comma della legge n. 47/85 per il rilascio del condono nell’ipotesi di edificazioni destinate ad uso non residenziale.
Il Collegio ritiene che le valutazioni operate nel caso di specie dall’amministrazione comunale siano corrette ed idonee a supportare il diniego impugnato.
Non sussistono, infatti, le condizioni indicate dal secondo comma dell’art. 31 della legge n. 47/85, in quanto le caratteristiche del manufatto non risultano tali da configurarlo quale “laboratorio artigianale”, così come indicato dal ricorrente nella domanda di condono, mancando il completamento funzionale dell’opera.
Ciò in quanto, per il caso di abusi su immobili destinati ad uso diverso dalla residenza, non hanno alcuna rilevanza la copertura o il tamponamento delle pareti, bensì rileva essenzialmente il completamento funzionale del bene e cioè che lo stato degli interventi eseguiti sullo stesso alla data indicata dal legislatore per il condono sia tale da attestare che il manufatto abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono.
La nozione di completamento funzionale, in alternativa al criterio dell’esecuzione al rustico e completamento della copertura dell’edificio, proprio delle opere effettuate su edifici destinati alla residenza, va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione, e con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate (nella specie a laboratorio artigianale) (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.12.2002 n. 7021; 21.5.1999, n.587; 25.10.1999, n. 1198; 25.1.1993, n. 167; T.A.R Campania, Salerno, Sez. II, 10.7.2003, n. 803; T.A.R. Valle d’Aosta, 15.2.2002, n. 35).
Dette condizioni non sono state riscontrate nel caso della struttura realizzata abusivamente dal ricorrente, dato che le caratteristiche strutturali del bene all’atto dell’istanza di condono non risultavano – come appare incontestabile dalla documentazione agli atti – oggettivamente tali da configurarlo come completato in funzione della destinazione quale laboratorio artigianale dichiarata dall’istante nella domanda (l’effettiva realizzazione del completamento funzionale per adibire la struttura a laboratorio artigianale è, infatti, avvenuta soltanto dopo con gli interventi effettuati successivamente). La legittimità sotto il profilo così evidenziato del provvedimento impugnato appare pertanto sufficiente ai fini del rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione resistente nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.

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