Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 8 novembre 2004 n. 7833
Pres.Ravalli, Est. Buonauro
Consorzio di Rosa Marina ed altri (Avv. D. Lorenzo) c/ Comune di Ostuni (Avv. C.R. Zaccaria)


1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia – Assenza di piano attuativo e di lottizzazione e carenza di opere di urbanizzazione – E’ illegittima

 

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia – Assenza piano attuativo – Variazione dello strumento urbanistico generale o idonea valutazione di superfluità del piano intermedio – E’ legittima

1. E’ illegittima una concessione edilizia rilasciata in assenza della necessaria pianificazione attuativa e di lottizzazione nei termini delineati dal piano generale ove non sia riscontrabile una situazione di ampia e completa urbanizzazione.

 

2. E’ legittimo un provvedimento edilizio concessorio rilasciato in assenza di un intervento di pianificazione attuativo nei termini delineati dal piano generale, solo ove consegua da una rituale e formale modifica delle previsioni dello strumento urbanistico generale ovvero da una ponderata e congruamente motivata valutazione in ordine alla superfluità del passaggio pianificatorio intermedio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Prima Sezione

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 2000/2003 proposto da:

 

CONSORZIO DI ROSA MARINA CATANI MARIA RINALDI FRANCESCO SAVOIA ROSA TARTARO SALVATORE rappresentati e difesi da: DURANO LORENZO con domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 presso PELLEGRINO GIOVANNI

 

contro

 

COMUNE DI OSTUNI rappresentato e difeso da: ZACCARIA CECILIA ROSALIA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO

 

e nei confronti di

 

ITAL BIO GREEN SRL (NUOVA DENOMINAZIONE ROSA INVEST SRL) rappresentato e difeso da: ZURLO NICOLANGELO PETRAROLI CATERINA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO

 

e nei confronti di

 

IMECO SRL

 

e nei confronti di

 

MARTUCCI EUGENIO E MELPIGNANO ANGELA rappresentato e difeso da: ZURLO NICOLANGELO con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO e di

 

SRL ITALIANA COSTRUZIONI 2000 E ROSAGEST SRL Rappresentate e difese da PIETRO QUINTO Con domicilio eletto in Lecce VIA GARIBALDI 43

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della concessione edilizia n. 131/2001 rilasciata in data 24.6.2002 dal Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni alla Rosa Invest s.r.l. per la costruzione di due biville in area C2 in agro di Ostuni alla C.da Rosa Marina; del parere favorevole a fini paesaggistici rilasciato dal Sindaco n. 71 del 13.12.2001 e del presupposto parere favorevole della C.E.C. espresso in data 27.11.2001; della delibera C.C. n. 36 del 3.9.2001 con cui il Comune di Ostuni ha adottato la “Variante al P.R.G. per la definizione della disciplina urbanistica della lottizzazione Rosa Marina”; della delib. C.C. del Comune di Ostuni n. 33/98, non conosciuta dai ricorrenti, con cui sarebbe stato approvato ai sensi della L.R. n. 3/98 il progetto del Palazzo dei Congressi; del provvedimento adottato dal Sindaco del Comune di Ostuni con cui sarebbe stata concessa l’autorizzazione a fini paesaggistici per la realizzazione del Palazzo dei Congressi di cui alla sopra indicata delibera C.C. n. 33/98; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
visti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI OSTUNI
ITAL BIO GREEN SRL (NUOVA DENOMINAZIONE ROSA INVEST SRL)
MARTUCCI EUGENIO E MELPIGNANO ANGELA
SRL ITALIANA COSTRUZIONI 2000 E ROSAGEST SRL
designato alla pubblica udienza del 13.10.2004 il relatore dr. Carlo Buonauro ed uditi altresì per le parti l’Avv. Durano, l’Avv. Zaccaria, l’Avv. Quinto e l’Avv. Zurlo;
osservato quanto segue:

 

FATTO

 

I ricorrenti, proprietari di ville all’interno del Villaggio Rosa Marina di Ostuni e l’omonimo Consorzio costituito per l’amministrazione dei beni, degli impianti e delle attrezzature di uso o interesse comune dei proprietari degli immobili, premesso che nel luglio 2003 avevano verificato che su alcune aree confinanti ma esterne al villaggio venivano avviati lavori edili ed acquisita copia degli atti abilitativi di detti interventi, impugnavano i provvedimenti in epigrafe, dei quali, ritenuti illegittimi, si chiedeva, previa sospensione (poi accordata in sede di appello di riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto in prime cure), l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione di misure di salvaguardia. Violazione principi generali in tema di pianificazione urbanistica. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di presupposti, manifesta irrazionalità ed altri profili.
La concessione impugnata, essendo stata rilasciata sull’erroneo presupposto di un’immediata applicabilità della variante solo adottata con delibera C.C. 36/01, è illegittima in quanto manifestamente configgente con le norme del vigente strumento urbanistico approvato con delibera G.R. n. 2250/95, che per le zone C2 di espansione estensiva impone la preventiva pianificazione particolareggiata e fissa indici di edificabilità territoriale nella specie disattesi. In ogni caso, tale illegittimità permarrebbe sotto altro profilo, anche prescindendo dal riferimento a tale variante, attesa l’incongruità del richiamo ai principi giurisprudenziali che escludono la necessità della preventiva redazione di un piano di lottizzazione in presenza di una zona ampiamente edificata e dotata di opere di urbanizzazione primaria.
2) Violazione e falsa applicazione dei principi gin materia urbanistica e falsa applicazione art. 10 L.U. 1150/42 e artt. 14 e ss. L.R. 31.5.1980 n. 56. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di presupposti, difetto di motivazione, sviamento ed altri profili.
L’irrazionalità della scelta in punto di standards, il contrasto di essa con le pregresse e motivate scelte del P.R.G. e l’assenza di ogni motivazione logica evidenziano i denunziati profili di illegittimità degli atti impugnati, miranti a consentire come unico obiettivo una più agevole edificazione delle predette C2.
3) Violazione principi conformativi desumibili dalla sentenza n. 3564/02. illegittimità derivata.
L’impugnata concessione edilizia non tiene in alcuna considerazione tali principi ed attraverso la illegittima inclusione delle aree C2 nella lottizzazione ad esse esterna, in contrasto evidente con le affermazioni ivi contenute in merito ad una situazione di grave carenza di standards, viene a favorire un incremento dell’edificazione che va ad incidere in senso negativo sull’assetto dell’intero comprensorio e sul rapporto con gli standards.
4) Incompetenza. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità di presupposti ed altri profili.
Nella specie – attesa l’incompetenza e l’erroneità del parere reso dal Sindaco - manca ogni seria valutazione di compatibilità dell’intervento sotto i profili paesaggistico-ambientali.
5) Violazione e falsa applicazione L.R. 3/98 e successive modificazioni. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed altri profili.
Deve escludersi, con riferimento al progetto relativo al Palazzo dei Congressi, che le strutture alberghiere e le residenze estive possa essere considerate opere di pubblico interesse ai sensi della normativa in epigrafe, comunque abrogata con L.R. n. 14/00 con salvezza dei soli provvedimenti amministrativi in fase di avanzata conclusione, tra cui non rientra quello in questione.
Con atto contenenti motivi aggiunti depositato in data 18.12.2003, i ricorrenti, in esito alla produzione in giudizio della Delibera C.C. n. 33 del 14.4.98, oggetto di impugnazione, formulavano le seguenti ulteriori censure:
6) Eccesso di potere per falsità e/o difetto di presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione ed altri profili.
Premesso che l’impugnata concessione edilizia risulta rilasciata sul presupposto della realizzazione di una rete viaria di collegamento tra il villaggio ed il progetto relativo al Palazzo dei Congressi di cui alla delibera C.C. n. 33/88, si osserva come non abbia alcun senso prospettare tale collegamento per effetto della perdita efficacia di tale delibera e della sua non riproponibilità (per intervenuta abrogazione della L.R. n. 3/38), di tal che le ville in costruzione non hanno alcun diretto collegamento con la viabilità interna del Villaggio.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ostini, sia i proprietari e le società controinteressate ed interventrici ad opponendum, i quali contrastavano il ricorso principale ed i motivi aggiunti chiedendone la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, comunque nel merito, l’integrale rigetto.
Alla pubblica udienza del 13.10.2004 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente deve essere esaminata e rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, formulata dall’amministrazione resistente e dalle parti controinteressate, con riferimento all’impugnato e concretamente lesivo atto contenente la concessione edilizia. Per un verso, infatti, la documentazione versata in giudizio da costoro a sostegno della spiegata eccezione (fattura dell’8.7.03 rilasciata dalla impresa appaltatrice a titolo di primo acconto per i lavori a rustico a ville) appare inidonea a fornire la prova di una situazione in fatto (ultimazione dei lavori ovvero completamento a rustico delle due biville) ed in diritto (conformità rispetto alle previsioni urbanistiche) tale ingenerare nei ricorrenti la piena consapevolezza degli effetti lesivi del provvedimento concessorio e, quindi, l’esistenza e l’entità delle violazioni urbanistiche eventualmente derivanti dallo stesso. Per altro verso, gli stessi ricorrenti hanno congruamente dimostrato (cfr. verbale del Nucleo operativo della polizia edilizia del Comuni di Ostini in atti, a mente del quale in data 2.7.03 dal sopraluogo sul posto è emerso che all’epoca erano in corso lavori consistenti nel getto di calcestruzzo all’interno degli scavi) che, a fronte del ricorso notificato in andata 13.10.2003 e tenuto conto del periodo di sospensione feriale, non sussiste alcuna profilo di tardività nella presente impugnazione in considerazione dei richiamati elementi fattuali e giuridici.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L’attività dell’amministrazione in cui si è estrinsecato il potere di concessione edilizia nel caso di specie evidenzia le illegittimità di cui al ricorso.
Ed, invero, rileva il Tribunale, quanto al primo motivo di censura, che lo stesso si risolve, da un lato, nella illegittima applicazione, in sede di rilascio dell’impugnata concessione edilizia, di una previsione urbanistica in variante del vigente strumento urbanistico da ritenersi inefficace perché meramente adottata ed il cui iter perfezionativo non risulta concluso nei termini di legge;e, dall’altro lato, nell’erronea ed incompleta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di non obbligatorietà della preventiva pianificazione attuativa e di lottizzazione in presenza di situazioni di ampia e completa urbanizzazione, a fronte viceversa della impossibilità fisica e giuridica di procedere alla inclusione delle aree in questione nella lottizzazione Rosa Marina con compensazione della mancata cessione di aree a standard mediante monetizzazione delle stesse.
Tale motivo di ricorso, a giudizio del Tribunale, deve essere accolto.
Dell’articolata censura, giova preliminarmente osservare che la vigente disciplina urbanistica (P.R.G. approvato con delibera G.R. n. 2250/95) prevede che per le zone C2 di espansione estensiva sia necessaria una preventiva programmazione particolareggiata delle aree in questione; ne discende che la legittimità di provvedimenti edilizi concessori in assenza di un intervento di pianificazione attuativo nei termini delineati dal piano generale può conseguire esclusivamente ad una rituale e formale modifica della previsione di P.R.G. ovvero ad una ponderata e congruamente motivata valutazione in ordine alla superfluità del passaggio pianificatorio intermedio alla luce di una razionale, rigorosa e coerente rappresentazione dello stato dei luoghi che ne evidenzi, per un verso, la condizione non solo di inserimento in un contesto ampiamente edificato ed astrattamente dotato di opere di urbanizzazione primaria, ma anche la concreta fruibilità delle stesse in termini di possibilità fisica di accesso e di sufficienza quantitativo-qualitativa; e, per altro verso, verifichi la concreta incidenza del nuovo insediamento progettato ed il carico indotto dalla nuova costruzione sulla situazione generale del sito e sul livello di saturazione dello stato di urbanizzazione già presente nella zona.
Nel caso di specie, il corredo motivazionale che, in relazione a questo preliminare profilo, sorregge l’impugnata concessione edilizia, adottata pacificamente in assenza del piano di lottizzazione previsto in sede di P.R.G., si fonda interamente sul richiamo alla delibera di C.C. n. 36 del 3.9.2001 con la quale, secondo le indicazioni rese nel parere rilasciato dall’U.T.C. in data 9.11.2001 (sul presupposto che “l’istanza afferisce alla realizzazione di due biville in area residua di zona C/2 adiacente al P. di L,. Rosa Marina”) ed integralmente recepito nell’atto assentivo, “viene approvata la variante al P.R.G. per la definizione della Disciplina Urbanistica della lottizzazione Rosa Marina.
Tale motivazione, a giudizio del Collegio, si appalesa del tutto incongrua ed insufficiente sia in una prospettiva formale che ravvisi nella predetta variante il presupposto di giustificazione alla deroga apportata alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale; sia in una prospettiva sostanziale che richiami le argomentazioni giuridiche e fattuali in quella sede poste a fondamento della ritenuta superfluità dello strumento attuativo al fine del rilascio delle singole concessioni edilizie sulle zone in questione.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che l’efficacia dei piani regolatori generali e delle loro varianti consegue e decorre esclusivamente a seguito del provvedimento regionale di approvazione, quale segmento conclusivo del complesso iter di formazione la cui assenza esclude che l’atto meramente adottato possa incidere sulla precedente normativa urbanistica, ad eccezione delle cc.dd. misure di salvaguardia le quali, mirando a garantire la sostanziale e concreta operatività delle nuove scelte pianificatorie a fronte di precedenti istante concessorie, non rilevano nel caso di specie, caratterizzato all’inverso da una situazione di intervenuto assenso su progetti difformi dalle precedenti norme urbanistiche e conformi alla approvanda variante. È infatti pacifico e non contestato che la delibera n. 36/01, adottata dal Consiglio Comunale in data 3.9.01, non risulta approvata (né preliminarmente trasmessa, previa controdeduzioni sulle formulate osservazioni) alla Regione per la conclusione dell’iter di variante al vigente piano regolatore, costituendo sotto tale profilo uno strumento urbanistico in itinere, privo di efficacia derogatoria rispetto alla preesistente disciplina e, pertanto, inidoneo sul piano formale a giustificare il rilascio di titoli di abilitazione all’edificazione con essa contrastanti.
In relazione, invece, all’ulteriore aspetto di rilevanza sostanziale del rinvio alla motivazione espressa nella citata delibera 36/01 in punto di immediata assentibilità dei progetti edificatori sulle aree in questione previa inclusione delle stesse nella lottizzazione Rosa Marina con compensazione della mancata cessione di aree a standard mediante monetizzazione, deve rilevarsi l’evidente contrasto e contraddittorietà di siffatta conclusione rispetto ai parametri valutativi dianzi indicati in termini generali (e, cioè, alla luce di una razionale, rigorosa e coerente rappresentazione dello stato dei luoghi che ne evidenzi, per un verso, la condizione non solo di inserimento in un contesto ampiamente edificato ed astrattamente dotato di opere di urbanizzazione primaria, ma anche la concreta fruibilità delle stesse in termini di possibilità fisica di accesso e di sufficienza quantitativo-qualitativa; e, per altro verso, verifichi la concerta incidenza del nuovo insediamento progettato ed il carico indotto dalla nuova costruzione sulla situazione generale del sito e sul livello di saturazione dello stato di urbanizzazione già presente nella zona). Ed, infatti, deve osservarsi l’insufficienza del mero richiamo all’esiguità di superficie ed alla distanza delle are (con conseguente irrilevanza di pubblica utilità nella cessione di aree a standard e scelta di monetizzazione compensativa) e della contiguità fisica con la lottizzazione di Rosa Marina a fronte, da un lato, dell’assenza di un’omogeneità giuridica tra le due situazioni in ragione dell’acclarato livello di originaria carenza di standards ex D. M. n. 1444/1968 e di saturazione del sistema di urbanizzazione interno alla seconda (cfr. sentenze 3564/02 e 6431/03 di questa Sezione); e, dall’altro lato, dell’accertata assenza – in luogo della mera contiguità fisica rappresentata in sede di variante al P.R.G. - di una condizione di reale ed effettiva fruibilità delle preesistenti urbanizzazioni inserite nella lottizzazione Rosa Marina in ragione dello stato dei luoghi e della situazione di attuale e concreta inesistenza di un materiale raccordo tra le aree in questione ed il preesistente aggregato abitativo.
Conclusivamente, alla luce delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento di concessione edilizia in relazione al quale si concentra l’interesse ad agire dei ricorrenti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Lecce - sez. I- accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata concessione edilizia n. 131/2001 del 24.06.2002.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.10.2004.

 

Aldo Ravalli - Presidente
Carlo Buonauro - Estensore


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina