| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 8 novembre 2004
n. 7833
Pres.Ravalli, Est. Buonauro
Consorzio di Rosa Marina ed altri (Avv. D. Lorenzo) c/ Comune
di Ostuni (Avv. C.R. Zaccaria) |
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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione
edilizia – Assenza di piano attuativo e di lottizzazione
e carenza di opere di urbanizzazione – E’ illegittima
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2. Edilizia ed urbanistica - Concessione
edilizia – Assenza piano attuativo – Variazione dello strumento
urbanistico generale o idonea valutazione di superfluità
del piano intermedio – E’ legittima
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1. E’ illegittima una concessione edilizia
rilasciata in assenza della necessaria pianificazione attuativa
e di lottizzazione nei termini delineati dal piano generale
ove non sia riscontrabile una situazione di ampia e completa
urbanizzazione.
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2. E’ legittimo un provvedimento edilizio
concessorio rilasciato in assenza di un intervento di pianificazione
attuativo nei termini delineati dal piano generale, solo
ove consegua da una rituale e formale modifica delle previsioni
dello strumento urbanistico generale ovvero da una ponderata
e congruamente motivata valutazione in ordine alla superfluità
del passaggio pianificatorio intermedio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Lecce - Prima Sezione
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 2000/2003 proposto da:
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CONSORZIO DI ROSA MARINA CATANI MARIA
RINALDI FRANCESCO SAVOIA ROSA TARTARO SALVATORE rappresentati
e difesi da: DURANO LORENZO con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 presso PELLEGRINO GIOVANNI
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contro
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COMUNE DI OSTUNI rappresentato e difeso
da: ZACCARIA CECILIA ROSALIA con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO
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e nei confronti di
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ITAL BIO GREEN SRL (NUOVA DENOMINAZIONE
ROSA INVEST SRL) rappresentato e difeso da: ZURLO NICOLANGELO
PETRAROLI CATERINA con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI
7 presso VANTAGGIATO ANGELO
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e nei confronti di
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IMECO SRL
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e nei confronti di
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MARTUCCI EUGENIO E MELPIGNANO ANGELA
rappresentato e difeso da: ZURLO NICOLANGELO con domicilio
eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO
e di
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SRL ITALIANA COSTRUZIONI 2000 E ROSAGEST
SRL Rappresentate e difese da PIETRO QUINTO Con domicilio
eletto in Lecce VIA GARIBALDI 43
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della concessione edilizia
n. 131/2001 rilasciata in data 24.6.2002 dal Dirigente dell’U.T.C.
del Comune di Ostuni alla Rosa Invest s.r.l. per la costruzione
di due biville in area C2 in agro di Ostuni alla C.da Rosa
Marina; del parere favorevole a fini paesaggistici rilasciato
dal Sindaco n. 71 del 13.12.2001 e del presupposto parere
favorevole della C.E.C. espresso in data 27.11.2001; della
delibera C.C. n. 36 del 3.9.2001 con cui il Comune di Ostuni
ha adottato la “Variante al P.R.G. per la definizione della
disciplina urbanistica della lottizzazione Rosa Marina”;
della delib. C.C. del Comune di Ostuni n. 33/98, non conosciuta
dai ricorrenti, con cui sarebbe stato approvato ai sensi
della L.R. n. 3/98 il progetto del Palazzo dei Congressi;
del provvedimento adottato dal Sindaco del Comune di Ostuni
con cui sarebbe stata concessa l’autorizzazione a fini paesaggistici
per la realizzazione del Palazzo dei Congressi di cui alla
sopra indicata delibera C.C. n. 33/98; nonché di ogni altro
atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
visti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI OSTUNI
ITAL BIO GREEN SRL (NUOVA DENOMINAZIONE ROSA INVEST SRL)
MARTUCCI EUGENIO E MELPIGNANO ANGELA
SRL ITALIANA COSTRUZIONI 2000 E ROSAGEST SRL
designato alla pubblica udienza del 13.10.2004 il relatore
dr. Carlo Buonauro ed uditi altresì per le parti l’Avv.
Durano, l’Avv. Zaccaria, l’Avv. Quinto e l’Avv. Zurlo;
osservato quanto segue:
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FATTO
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I ricorrenti, proprietari di ville all’interno
del Villaggio Rosa Marina di Ostuni e l’omonimo Consorzio
costituito per l’amministrazione dei beni, degli impianti
e delle attrezzature di uso o interesse comune dei proprietari
degli immobili, premesso che nel luglio 2003 avevano verificato
che su alcune aree confinanti ma esterne al villaggio venivano
avviati lavori edili ed acquisita copia degli atti abilitativi
di detti interventi, impugnavano i provvedimenti in epigrafe,
dei quali, ritenuti illegittimi, si chiedeva, previa sospensione
(poi accordata in sede di appello di riforma dell’ordinanza
cautelare di rigetto in prime cure), l’annullamento per
i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione di misure di salvaguardia.
Violazione principi generali in tema di pianificazione urbanistica.
Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di
presupposti, manifesta irrazionalità ed altri profili.
La concessione impugnata, essendo stata rilasciata sull’erroneo
presupposto di un’immediata applicabilità della variante
solo adottata con delibera C.C. 36/01, è illegittima in
quanto manifestamente configgente con le norme del vigente
strumento urbanistico approvato con delibera G.R. n. 2250/95,
che per le zone C2 di espansione estensiva impone la preventiva
pianificazione particolareggiata e fissa indici di edificabilità
territoriale nella specie disattesi. In ogni caso, tale
illegittimità permarrebbe sotto altro profilo, anche prescindendo
dal riferimento a tale variante, attesa l’incongruità del
richiamo ai principi giurisprudenziali che escludono la
necessità della preventiva redazione di un piano di lottizzazione
in presenza di una zona ampiamente edificata e dotata di
opere di urbanizzazione primaria.
2) Violazione e falsa applicazione dei principi gin materia
urbanistica e falsa applicazione art. 10 L.U. 1150/42 e
artt. 14 e ss. L.R. 31.5.1980 n. 56. Eccesso di potere per
contraddittorietà, difetto di presupposti, difetto di motivazione,
sviamento ed altri profili.
L’irrazionalità della scelta in punto di standards, il contrasto
di essa con le pregresse e motivate scelte del P.R.G. e
l’assenza di ogni motivazione logica evidenziano i denunziati
profili di illegittimità degli atti impugnati, miranti a
consentire come unico obiettivo una più agevole edificazione
delle predette C2.
3) Violazione principi conformativi desumibili dalla sentenza
n. 3564/02. illegittimità derivata.
L’impugnata concessione edilizia non tiene in alcuna considerazione
tali principi ed attraverso la illegittima inclusione delle
aree C2 nella lottizzazione ad esse esterna, in contrasto
evidente con le affermazioni ivi contenute in merito ad
una situazione di grave carenza di standards, viene a favorire
un incremento dell’edificazione che va ad incidere in senso
negativo sull’assetto dell’intero comprensorio e sul rapporto
con gli standards.
4) Incompetenza. Illegittimità derivata. Eccesso di potere
per difetto di motivazione, erroneità di presupposti ed
altri profili.
Nella specie – attesa l’incompetenza e l’erroneità del parere
reso dal Sindaco - manca ogni seria valutazione di compatibilità
dell’intervento sotto i profili paesaggistico-ambientali.
5) Violazione e falsa applicazione L.R. 3/98 e successive
modificazioni. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
ed altri profili.
Deve escludersi, con riferimento al progetto relativo al
Palazzo dei Congressi, che le strutture alberghiere e le
residenze estive possa essere considerate opere di pubblico
interesse ai sensi della normativa in epigrafe, comunque
abrogata con L.R. n. 14/00 con salvezza dei soli provvedimenti
amministrativi in fase di avanzata conclusione, tra cui
non rientra quello in questione.
Con atto contenenti motivi aggiunti depositato in data 18.12.2003,
i ricorrenti, in esito alla produzione in giudizio della
Delibera C.C. n. 33 del 14.4.98, oggetto di impugnazione,
formulavano le seguenti ulteriori censure:
6) Eccesso di potere per falsità e/o difetto di presupposti.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità
manifesta, difetto di motivazione ed altri profili.
Premesso che l’impugnata concessione edilizia risulta rilasciata
sul presupposto della realizzazione di una rete viaria di
collegamento tra il villaggio ed il progetto relativo al
Palazzo dei Congressi di cui alla delibera C.C. n. 33/88,
si osserva come non abbia alcun senso prospettare tale collegamento
per effetto della perdita efficacia di tale delibera e della
sua non riproponibilità (per intervenuta abrogazione della
L.R. n. 3/38), di tal che le ville in costruzione non hanno
alcun diretto collegamento con la viabilità interna del
Villaggio.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ostini,
sia i proprietari e le società controinteressate ed interventrici
ad opponendum, i quali contrastavano il ricorso principale
ed i motivi aggiunti chiedendone la declaratoria di inammissibilità,
improcedibilità e, comunque nel merito, l’integrale rigetto.
Alla pubblica udienza del 13.10.2004 il ricorso veniva trattenuto
per la decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente deve essere esaminata e rigettata
l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività,
formulata dall’amministrazione resistente e dalle parti
controinteressate, con riferimento all’impugnato e concretamente
lesivo atto contenente la concessione edilizia. Per un verso,
infatti, la documentazione versata in giudizio da costoro
a sostegno della spiegata eccezione (fattura dell’8.7.03
rilasciata dalla impresa appaltatrice a titolo di primo
acconto per i lavori a rustico a ville) appare inidonea
a fornire la prova di una situazione in fatto (ultimazione
dei lavori ovvero completamento a rustico delle due biville)
ed in diritto (conformità rispetto alle previsioni urbanistiche)
tale ingenerare nei ricorrenti la piena consapevolezza degli
effetti lesivi del provvedimento concessorio e, quindi,
l’esistenza e l’entità delle violazioni urbanistiche eventualmente
derivanti dallo stesso. Per altro verso, gli stessi ricorrenti
hanno congruamente dimostrato (cfr. verbale del Nucleo operativo
della polizia edilizia del Comuni di Ostini in atti, a mente
del quale in data 2.7.03 dal sopraluogo sul posto è emerso
che all’epoca erano in corso lavori consistenti nel getto
di calcestruzzo all’interno degli scavi) che, a fronte del
ricorso notificato in andata 13.10.2003 e tenuto conto del
periodo di sospensione feriale, non sussiste alcuna profilo
di tardività nella presente impugnazione in considerazione
dei richiamati elementi fattuali e giuridici.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni
che seguono.
L’attività dell’amministrazione in cui si è estrinsecato
il potere di concessione edilizia nel caso di specie evidenzia
le illegittimità di cui al ricorso.
Ed, invero, rileva il Tribunale, quanto al primo motivo
di censura, che lo stesso si risolve, da un lato, nella
illegittima applicazione, in sede di rilascio dell’impugnata
concessione edilizia, di una previsione urbanistica in variante
del vigente strumento urbanistico da ritenersi inefficace
perché meramente adottata ed il cui iter perfezionativo
non risulta concluso nei termini di legge;e, dall’altro
lato, nell’erronea ed incompleta applicazione dei principi
giurisprudenziali in tema di non obbligatorietà della preventiva
pianificazione attuativa e di lottizzazione in presenza
di situazioni di ampia e completa urbanizzazione, a fronte
viceversa della impossibilità fisica e giuridica di procedere
alla inclusione delle aree in questione nella lottizzazione
Rosa Marina con compensazione della mancata cessione di
aree a standard mediante monetizzazione delle stesse.
Tale motivo di ricorso, a giudizio del Tribunale, deve essere
accolto.
Dell’articolata censura, giova preliminarmente osservare
che la vigente disciplina urbanistica (P.R.G. approvato
con delibera G.R. n. 2250/95) prevede che per le zone C2
di espansione estensiva sia necessaria una preventiva programmazione
particolareggiata delle aree in questione; ne discende che
la legittimità di provvedimenti edilizi concessori in assenza
di un intervento di pianificazione attuativo nei termini
delineati dal piano generale può conseguire esclusivamente
ad una rituale e formale modifica della previsione di P.R.G.
ovvero ad una ponderata e congruamente motivata valutazione
in ordine alla superfluità del passaggio pianificatorio
intermedio alla luce di una razionale, rigorosa e coerente
rappresentazione dello stato dei luoghi che ne evidenzi,
per un verso, la condizione non solo di inserimento in un
contesto ampiamente edificato ed astrattamente dotato di
opere di urbanizzazione primaria, ma anche la concreta fruibilità
delle stesse in termini di possibilità fisica di accesso
e di sufficienza quantitativo-qualitativa; e, per altro
verso, verifichi la concreta incidenza del nuovo insediamento
progettato ed il carico indotto dalla nuova costruzione
sulla situazione generale del sito e sul livello di saturazione
dello stato di urbanizzazione già presente nella zona.
Nel caso di specie, il corredo motivazionale che, in relazione
a questo preliminare profilo, sorregge l’impugnata concessione
edilizia, adottata pacificamente in assenza del piano di
lottizzazione previsto in sede di P.R.G., si fonda interamente
sul richiamo alla delibera di C.C. n. 36 del 3.9.2001 con
la quale, secondo le indicazioni rese nel parere rilasciato
dall’U.T.C. in data 9.11.2001 (sul presupposto che “l’istanza
afferisce alla realizzazione di due biville in area residua
di zona C/2 adiacente al P. di L,. Rosa Marina”) ed integralmente
recepito nell’atto assentivo, “viene approvata la variante
al P.R.G. per la definizione della Disciplina Urbanistica
della lottizzazione Rosa Marina.
Tale motivazione, a giudizio del Collegio, si appalesa del
tutto incongrua ed insufficiente sia in una prospettiva
formale che ravvisi nella predetta variante il presupposto
di giustificazione alla deroga apportata alle previsioni
contenute nello strumento urbanistico generale; sia in una
prospettiva sostanziale che richiami le argomentazioni giuridiche
e fattuali in quella sede poste a fondamento della ritenuta
superfluità dello strumento attuativo al fine del rilascio
delle singole concessioni edilizie sulle zone in questione.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che l’efficacia
dei piani regolatori generali e delle loro varianti consegue
e decorre esclusivamente a seguito del provvedimento regionale
di approvazione, quale segmento conclusivo del complesso
iter di formazione la cui assenza esclude che l’atto meramente
adottato possa incidere sulla precedente normativa urbanistica,
ad eccezione delle cc.dd. misure di salvaguardia le quali,
mirando a garantire la sostanziale e concreta operatività
delle nuove scelte pianificatorie a fronte di precedenti
istante concessorie, non rilevano nel caso di specie, caratterizzato
all’inverso da una situazione di intervenuto assenso su
progetti difformi dalle precedenti norme urbanistiche e
conformi alla approvanda variante. È infatti pacifico e
non contestato che la delibera n. 36/01, adottata dal Consiglio
Comunale in data 3.9.01, non risulta approvata (né preliminarmente
trasmessa, previa controdeduzioni sulle formulate osservazioni)
alla Regione per la conclusione dell’iter di variante al
vigente piano regolatore, costituendo sotto tale profilo
uno strumento urbanistico in itinere, privo di efficacia
derogatoria rispetto alla preesistente disciplina e, pertanto,
inidoneo sul piano formale a giustificare il rilascio di
titoli di abilitazione all’edificazione con essa contrastanti.
In relazione, invece, all’ulteriore aspetto di rilevanza
sostanziale del rinvio alla motivazione espressa nella citata
delibera 36/01 in punto di immediata assentibilità dei progetti
edificatori sulle aree in questione previa inclusione delle
stesse nella lottizzazione Rosa Marina con compensazione
della mancata cessione di aree a standard mediante monetizzazione,
deve rilevarsi l’evidente contrasto e contraddittorietà
di siffatta conclusione rispetto ai parametri valutativi
dianzi indicati in termini generali (e, cioè, alla luce
di una razionale, rigorosa e coerente rappresentazione dello
stato dei luoghi che ne evidenzi, per un verso, la condizione
non solo di inserimento in un contesto ampiamente edificato
ed astrattamente dotato di opere di urbanizzazione primaria,
ma anche la concreta fruibilità delle stesse in termini
di possibilità fisica di accesso e di sufficienza quantitativo-qualitativa;
e, per altro verso, verifichi la concerta incidenza del
nuovo insediamento progettato ed il carico indotto dalla
nuova costruzione sulla situazione generale del sito e sul
livello di saturazione dello stato di urbanizzazione già
presente nella zona). Ed, infatti, deve osservarsi l’insufficienza
del mero richiamo all’esiguità di superficie ed alla distanza
delle are (con conseguente irrilevanza di pubblica utilità
nella cessione di aree a standard e scelta di monetizzazione
compensativa) e della contiguità fisica con la lottizzazione
di Rosa Marina a fronte, da un lato, dell’assenza di un’omogeneità
giuridica tra le due situazioni in ragione dell’acclarato
livello di originaria carenza di standards ex D. M. n. 1444/1968
e di saturazione del sistema di urbanizzazione interno alla
seconda (cfr. sentenze 3564/02 e 6431/03 di questa Sezione);
e, dall’altro lato, dell’accertata assenza – in luogo della
mera contiguità fisica rappresentata in sede di variante
al P.R.G. - di una condizione di reale ed effettiva fruibilità
delle preesistenti urbanizzazioni inserite nella lottizzazione
Rosa Marina in ragione dello stato dei luoghi e della situazione
di attuale e concreta inesistenza di un materiale raccordo
tra le aree in questione ed il preesistente aggregato abitativo.
Conclusivamente, alla luce delle complessive considerazioni
che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,
deve essere annullato l’impugnato provvedimento di concessione
edilizia in relazione al quale si concentra l’interesse
ad agire dei ricorrenti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese del presente giudizio tra tutte le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia sede di Lecce - sez. I- accoglie il ricorso indicato
in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata concessione
edilizia n. 131/2001 del 24.06.2002.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente
giudizio.
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Così deciso nella Camera di Consiglio del
13.10.2004.
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Aldo Ravalli - Presidente
Carlo Buonauro - Estensore
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