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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 8 novembre 2004 n. 5479
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
M. Pucciarelli (Avv. M. Pulvirenti) contro la Questura di Massa Carrara (Avvocatura dello Stato)


1. Giurisdizione e competenza – Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey – Provvedimento discrezionale – Giurisdizione del Giudice Amministrativo - Sussistenza

 

2. Giochi e scommesse – Sport – L. n. 401/89 - È intesa a prevenire episodi di violenza negli stadi o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive – Allenamenti – Non vi rientrano - Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey - Illegittimità

1. In tema di divieto di accesso agli stadi, la giurisdizione ordinaria è limitata alla prescrizione (eventuale) di presentazione in uffici di polizia, sottoposta a convalida del GIP, mentre per le altre statuizioni, a fronte di un provvedimento discrezionale dell’Autorità di polizia, è configurabile un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo

 

2. La L. n. 401/89 è intesa a prevenire episodi di violenza negli stadi o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive. Gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di divieto devono, dunque, essere necessariamente omogenei rispetto a quelli che si intendono prevenire. Un’interpretazione estensiva della nozione di “episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, non sembra consentita dalla natura della norma, che consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione. Ne consegue che è illegittimo il divieto di accesso agli stadi motivato sulla tentata aggressione all’allenatore durante gli allenamenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 704/03 proposto da

 

PUCCIARELLI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Michel Pulvirenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Barbara Martinelli in Firenze, via G.Modena, 10;

 

contro

 

- la QUESTURA DI MASSA CARRARA, in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l’annullamento
del provvedimento prot.n. Cat.E.2/2003/Div.Anticr. del 1° marzo 2003, con il quale veniva fatto divieto di accedere agli stadi ed ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, per un periodo di anni tre.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Pulvirenti e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso agli stadi (senza obbligo di presentazione in un ufficio di polizia) conseguente a una denuncia per fatti avvenuti durante un allenamento della squadra Carrarese (tentativo di aggressione all’allenatore).
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione è infondata. Il Collegio non condivide l’orientamento secondo cui per tali provvedimenti la giurisdizione spetterebbe in ogni caso all’A.G.O. (TAR Piemonte, 21 febbraio 2004, n. 319). Sembra preferibile ritenere, infatti, che la giurisdizione ordinaria sia limitata alla prescrizione (eventuale) di presentazione in uffici di polizia, sottoposta a convalida del GIP, mentre per le altre statuizioni, a fronte di un provvedimento discrezionale dell’Autorità di polizia, è configurabile un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 5 febbraio 2004, n. 477)
Nel merito, deve preliminarmente esaminarsi il quarto motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, che così dispone: " 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime".
Sostiene il ricorrente che i fatti avvenuti in occasione di un allenamento non siano riconducibili al concetto di "episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive". Secondo la norma d’interpretazione autentica, di cui all’articolo 2 bis, primo comma, del d. l. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, in l. 19 ottobre 2001, n. 377, per manifestazioni sportive «si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)». Nel caso in esame i fatti si sarebbero svolti durante un allenamento e quindi non in occasione di una competizione. Non sarebbe, poi, configurabile un rapporto diretto fra l'episodio e una determinata competizione, non potendosi ritenere sufficiente il generico legame fra i fatti e l’attività di una squadra.
La doglianza è fondata. La legge n. 1989 del 401 è intesa a prevenire episodi di violenza negli stadi o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive. Gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di divieto devono, dunque, essere necessariamente omogenei rispetto a quelli che si intendono prevenire. Un’interpretazione estensiva della nozione di
“episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, adombrata in giurisprudenza con riguardo a un raduno per la presentazione di una squadra (TAR Veneto, 30 agosto 2004, n. 3087), non sembra consentita dalla natura della norma, che consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento delle altre doglianze. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze il 27 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giacinta Del Guzzo - Consigliere
Andrea Migliozzi - Consigliere


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