| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 8 novembre 2004
n. 5479
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
M. Pucciarelli (Avv. M. Pulvirenti) contro la Questura di
Massa Carrara (Avvocatura dello Stato) |
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1. Giurisdizione e competenza – Divieto di
accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di
hockey – Provvedimento discrezionale – Giurisdizione del
Giudice Amministrativo - Sussistenza
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2. Giochi e scommesse – Sport – L. n. 401/89
- È intesa a prevenire episodi di violenza negli stadi o
nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
sportive – Allenamenti – Non vi rientrano - Divieto di accesso
a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey
- Illegittimità
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1. In tema di divieto di accesso agli stadi,
la giurisdizione ordinaria è limitata alla prescrizione
(eventuale) di presentazione in uffici di polizia, sottoposta
a convalida del GIP, mentre per le altre statuizioni, a
fronte di un provvedimento discrezionale dell’Autorità di
polizia, è configurabile un interesse legittimo, tutelabile
dinanzi al Giudice amministrativo
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2. La L. n. 401/89 è intesa a prevenire episodi
di violenza negli stadi o nei luoghi interessati alla sosta,
al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle competizioni sportive. Gli episodi di violenza o di
incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell’adozione
dei provvedimenti di divieto devono, dunque, essere necessariamente
omogenei rispetto a quelli che si intendono prevenire. Un’interpretazione
estensiva della nozione di “episodi di violenza in occasione
o a causa di manifestazioni sportive”, non sembra consentita
dalla natura della norma, che consentendo la restrizione
di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione.
Ne consegue che è illegittimo il divieto di accesso agli
stadi motivato sulla tentata aggressione all’allenatore
durante gli allenamenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 704/03 proposto da
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PUCCIARELLI MASSIMILIANO, rappresentato
e difeso dall’avv. Michel Pulvirenti ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Barbara Martinelli in Firenze,
via G.Modena, 10;
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contro
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- la QUESTURA DI MASSA CARRARA, in
persona del Questore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;
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per l’annullamento
del provvedimento prot.n. Cat.E.2/2003/Div.Anticr. del 1°
marzo 2003, con il quale veniva fatto divieto di accedere
agli stadi ed ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive calcistiche, per un periodo di anni tre.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 27 ottobre
2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Pulvirenti e l’avv.dello
Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Il ricorrente ha impugnato il divieto di
accesso agli stadi (senza obbligo di presentazione in un
ufficio di polizia) conseguente a una denuncia per fatti
avvenuti durante un allenamento della squadra Carrarese
(tentativo di aggressione all’allenatore).
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione è infondata. Il Collegio non condivide l’orientamento
secondo cui per tali provvedimenti la giurisdizione spetterebbe
in ogni caso all’A.G.O. (TAR Piemonte, 21 febbraio 2004,
n. 319). Sembra preferibile ritenere, infatti, che la giurisdizione
ordinaria sia limitata alla prescrizione (eventuale) di
presentazione in uffici di polizia, sottoposta a convalida
del GIP, mentre per le altre statuizioni, a fronte di un
provvedimento discrezionale dell’Autorità di polizia, è
configurabile un interesse legittimo, tutelabile dinanzi
al Giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia - Sezione I
- Sentenza 5 febbraio 2004, n. 477)
Nel merito, deve preliminarmente esaminarsi il quarto motivo,
col quale si deduce violazione dell'art. 6 della legge n.
401 del 1989, che così dispone: " 1. Nei confronti delle
persone che risultano denunciate o condannate anche con
sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni
per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo
5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e
all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero
per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone
o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato
o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto
di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime".
Sostiene il ricorrente che i fatti avvenuti in occasione
di un allenamento non siano riconducibili al concetto di
"episodi di violenza su persone o cose in occasione o a
causa di manifestazioni sportive". Secondo la norma d’interpretazione
autentica, di cui all’articolo 2 bis, primo comma, del d.
l. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni,
in l. 19 ottobre 2001, n. 377, per manifestazioni sportive
«si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito
delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)». Nel caso in esame i fatti si
sarebbero svolti durante un allenamento e quindi non in
occasione di una competizione. Non sarebbe, poi, configurabile
un rapporto diretto fra l'episodio e una determinata competizione,
non potendosi ritenere sufficiente il generico legame fra
i fatti e l’attività di una squadra.
La doglianza è fondata. La legge n. 1989 del 401 è intesa
a prevenire episodi di violenza negli stadi o nei luoghi
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle competizioni sportive.
Gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti
ai fini dell’adozione dei provvedimenti di divieto devono,
dunque, essere necessariamente omogenei rispetto a quelli
che si intendono prevenire. Un’interpretazione estensiva
della nozione di
“episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive”, adombrata in giurisprudenza con riguardo a un
raduno per la presentazione di una squadra (TAR Veneto,
30 agosto 2004, n. 3087), non sembra consentita dalla natura
della norma, che consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente
tutelate, è di stretta interpretazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento
delle altre doglianze. Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 27 ottobre 2004 dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera
di consiglio con l'intervento dei signori: Giovanni Vacirca
- Presidente, est.
Giacinta Del Guzzo - Consigliere
Andrea Migliozzi - Consigliere
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