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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 4 novembre 2004 n. 2051
Pres. (f.f.) Salvatore Mezzacapo, Est. Umberto Maiello
Spizzirri (avv. S. De Santis) c. Comune di Bonifati (avv. S. De Luca, G. De Luca).


Processo – Processo amministrativo – Occupazione divenuta illegittima – Controversia – Dopo C. cost. n.204 del 2004 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Non sussiste.

Per effetto della sentenza C. cost. 6 luglio 2004 n.204, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, è venuta meno nei casi di occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio, in quanto dall’ambito cognitivo attualmente riservato al Tar vanno esclusi i comportamenti della p.a. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
- CATANZARO PRIMA SEZIONE

 

composto dai Signori Magistrati: Dott. Salvatore Mezzacapo, Presidente; Dott. Nicola Durante, Primo Ref.; Dott. Umberto Maiello, Referendario Estensore

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 832/2003 proposto
da Nicoletta Spizzirri, rappresentata e difesa dall’Avv. Stanislao De Santis e domiciliata, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

contro

 

il Comune di BONIFATI, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore e Giuseppe De Luca e domiciliato, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

per la declaratoria
dell’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Bonifati, dell’immobile di proprietà della ricorrente;

 

nonché per la condanna
del predetto Comune al risarcimento dei danni.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bonifati;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il dott. Umberto Maiello;
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La ricorrente si afferma proprietaria di un immobile - ex convento S. Francesco – sul quale il Comune di Bonifati ha programmato l’esecuzione di lavori di “recupero e riqualificazione del centro storico”, approvati con delibere della G.M. n°296/1988 ( approvazione del progetto generale ), n°421/1990 ( approvazione del progetto relativo al 1° stralcio recante dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori), n°375/1993 ( approvazione del progetto di variante al 1° stralcio).
Nell’ambito della connessa procedura ablatoria sono stati spediti i decreti sindacali n°1-2 del 4.10.1993, di occupazione dei cespiti occorrenti per l’esecuzione dei lavori de quibus.
Espone la ricorrente che i lavori suddetti sono stati eseguiti nei termini previsti senza che la procedura ablatoria fosse portata a termine.
Lamenta, altresì, che, in mancanza di idoneo titolo autorizzativo, il Comune resistente ha effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia del locale retrostante la chiesa, di cui il predetto Ente si sarebbe indebitamente impossessato.
I ricorrenti chiedono, pertanto, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, alla corresponsione dell’indennità di occupazione, al rilascio del bene indebitamente occupato.
Resiste in giudizio il Comune di Bonifati.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Di recente, il Giudice d’Appello ( cfr. Consiglio di stato - sezione iv - sentenza 27 settembre 2004 n. 6328 ) ha evidenziato che, per effetto della sentenza della Corte Cost. n°204/2004, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di cui all’art. 34 del d. lgs. 80/1998 è venuta meno nei casi – come quello di specie – di occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio, in quanto dall’ambito cognitivo attualmente riservato al TAR vanno esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo.
Il suddetto orientamento va vieppiù ribadito con riferimento alla controversia in esame, atteso che, in relazione alla tipologia dei lavori medio tempore effettuati, prevalentemente di consolidazione e di manutenzione, non sembra si sia verificata la cd. “trasformazione irreversibile “ del bene; di conseguenza, l’illecito in contestazione, senza intaccare i diritti dominicali della ricorrente, potrebbe aver esaurito i suoi effetti lesivi nella permanente ablazione del solo possesso dell’immobile, resa possibile esclusivamente in ragione di meri comportamenti materiali.
Anche in ragione di quanto appena evidenziato, ferma restando l’inconfigurabilità di una giurisdizione esclusiva, non sarebbe nemmeno ipotizzabile la cd. giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, non essendo enucleabili situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, bensì solo situazioni di diritto soggettivo (quando, come nel caso di specie, si tratti di azioni restitutorie o risarcitòrie correlate al diritto di proprietà), oppure situazioni possessorie, la cui tutela è demandata, come s’è detto, in assenza di norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice, al giudice ordinario (v. Cons. St., VI, n. 3267/2004, cit.).
Non può, infine, essere revocata in dubbio l’applicabilità della suindicata declaratoria di illegittimità costituzionale ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 ).
Analoga soluzione s’impone quanto alla cognizione delle questioni afferenti alla corresponsione dell’indennità di occupazione ( legittima ) già riservata al Giudice ordinario, come peraltro confermato dal disposto dell’art. 34 del d. lgs 3471998.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Spese compensate.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2004.

 

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2004

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