| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 4 novembre 2004 n. 2051
Pres. (f.f.) Salvatore Mezzacapo, Est. Umberto Maiello
Spizzirri (avv. S. De Santis) c. Comune di Bonifati (avv.
S. De Luca, G. De Luca). |
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Processo – Processo amministrativo – Occupazione
divenuta illegittima – Controversia – Dopo C. cost. n.204
del 2004 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
– Non sussiste.
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Per effetto della sentenza C. cost. 6 luglio
2004 n.204, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
di cui all’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, è venuta meno
nei casi di occupazione divenuta illegittima perché protrattasi
oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto
seguito il tempestivo decreto di esproprio, in quanto dall’ambito
cognitivo attualmente riservato al Tar vanno esclusi i comportamenti
della p.a. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
- CATANZARO PRIMA SEZIONE
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composto dai Signori Magistrati: Dott. Salvatore
Mezzacapo, Presidente; Dott. Nicola Durante, Primo Ref.;
Dott. Umberto Maiello, Referendario Estensore
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 832/2003 proposto
da Nicoletta Spizzirri, rappresentata e difesa dall’Avv.
Stanislao De Santis e domiciliata, in assenza di elezione
di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria
di questo Tribunale;
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contro
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il Comune di BONIFATI, in persona
del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Salvatore e Giuseppe De Luca e domiciliato, in
assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro,
presso la Segreteria di questo Tribunale;
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per la declaratoria
dell’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune
di Bonifati, dell’immobile di proprietà della ricorrente;
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nonché per la condanna
del predetto Comune al risarcimento dei danni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bonifati;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica
udienza del 22 ottobre 2004 il dott. Umberto Maiello;
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente si afferma proprietaria di
un immobile - ex convento S. Francesco – sul quale il Comune
di Bonifati ha programmato l’esecuzione di lavori di “recupero
e riqualificazione del centro storico”, approvati con delibere
della G.M. n°296/1988 ( approvazione del progetto generale
), n°421/1990 ( approvazione del progetto relativo al 1°
stralcio recante dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori), n°375/1993 ( approvazione del progetto
di variante al 1° stralcio).
Nell’ambito della connessa procedura ablatoria sono stati
spediti i decreti sindacali n°1-2 del 4.10.1993, di occupazione
dei cespiti occorrenti per l’esecuzione dei lavori de quibus.
Espone la ricorrente che i lavori suddetti sono stati eseguiti
nei termini previsti senza che la procedura ablatoria fosse
portata a termine.
Lamenta, altresì, che, in mancanza di idoneo titolo autorizzativo,
il Comune resistente ha effettuato un intervento di ristrutturazione
edilizia del locale retrostante la chiesa, di cui il predetto
Ente si sarebbe indebitamente impossessato.
I ricorrenti chiedono, pertanto, la condanna dell’Amministrazione
intimata al risarcimento dei danni, alla corresponsione
dell’indennità di occupazione, al rilascio del bene indebitamente
occupato.
Resiste in giudizio il Comune di Bonifati.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione.
Di recente, il Giudice d’Appello ( cfr. Consiglio di stato
- sezione iv - sentenza 27 settembre 2004 n. 6328 ) ha evidenziato
che, per effetto della sentenza della Corte Cost. n°204/2004,
la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di
cui all’art. 34 del d. lgs. 80/1998 è venuta meno nei casi
– come quello di specie – di occupazione divenuta illegittima
perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad
essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio,
in quanto dall’ambito cognitivo attualmente riservato al
TAR vanno esclusi i comportamenti della P.A. non collegati
all’esercizio di un potere autoritativo.
Il suddetto orientamento va vieppiù ribadito con riferimento
alla controversia in esame, atteso che, in relazione alla
tipologia dei lavori medio tempore effettuati, prevalentemente
di consolidazione e di manutenzione, non sembra si sia verificata
la cd. “trasformazione irreversibile “ del bene; di conseguenza,
l’illecito in contestazione, senza intaccare i diritti dominicali
della ricorrente, potrebbe aver esaurito i suoi effetti
lesivi nella permanente ablazione del solo possesso dell’immobile,
resa possibile esclusivamente in ragione di meri comportamenti
materiali.
Anche in ragione di quanto appena evidenziato, ferma restando
l’inconfigurabilità di una giurisdizione esclusiva, non
sarebbe nemmeno ipotizzabile la cd. giurisdizione generale
di legittimità del Giudice amministrativo, non essendo enucleabili
situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo,
bensì solo situazioni di diritto soggettivo (quando, come
nel caso di specie, si tratti di azioni restitutorie o risarcitòrie
correlate al diritto di proprietà), oppure situazioni possessorie,
la cui tutela è demandata, come s’è detto, in assenza di
norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice, al
giudice ordinario (v. Cons. St., VI, n. 3267/2004, cit.).
Non può, infine, essere revocata in dubbio l’applicabilità
della suindicata declaratoria di illegittimità costituzionale
ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che
assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale,
salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss.
uu., 6.5.2002, n. 6487 ).
Analoga soluzione s’impone quanto alla cognizione delle
questioni afferenti alla corresponsione dell’indennità di
occupazione ( legittima ) già riservata al Giudice ordinario,
come peraltro confermato dal disposto dell’art. 34 del d.
lgs 3471998.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese
processuali.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria - Sezione Prima - definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Spese compensate.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
consiglio del 22 ottobre 2004.
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Depositata in Segreteria il 4 novembre 2004
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