| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 8 novembre 2004 n. 749
Pres. Antonio Camozzi, Est. Giancarlo Pennetti
Bulfaro Costruzioni s.r.l. (avv. F. Delfino) c. Comune di
Grumento Nova (avv. G. Malta), Nitro Costruzioni (avv. R.
De Bonis), I.CO.RI. s.r.l. (n.c.), Impresa Leone s.r.l.
(avv. A. Maffettone). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Collegamento tra imprese – Più imprese partecipanti ad
una gara d’appalto – Centro decisionale comune – Quando
è individuabile.
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2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Appalto di lavori pubblici
– Illegittima aggiudicazione – Impresa ricorrente – Danni
– Risarcimento – Quantificazione – Criterio.
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1. In caso di procedura per l’affidamento
di un appalto di lavori pubblici, esiste un centro decisionale
comune a più imprese partecipanti alla gara produttivo -per
effetto del concordamento o quanto meno della previa conoscenza
delle offerte- d’una alterazione della “par condicio” dei
concorrenti e violazione dei principi di concorrenza e segretezza,
quando vi sia una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti
che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod
plerumque accidit”, il venir meno della correttezza della
gara.
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2. In caso di annullamento dell’aggiudicazione
di un appalto di lavori pubblici, l’impresa ricorrente ha
diritto al risarcimento del danno afferente alla mancata
percezione dell’utile economico derivante dall’esecuzione
dell’appalto, nella misura di un decimo dell’importo a base
d’asta come ribassato in sede di offerta; importo che va
rivalutato secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla
data di aggiudicazione dell’appalto e fino alla data di
deposito della decisione, oltre a doversi riconoscere gli
interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 749 Reg.Sent.
Anno 2004
N. 161 Reg.Ric.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso e i motivi aggiunti proposti
dall’impresa Bulfaro Costruzioni s.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Delfino e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Potenza alla via 4 novembre n. 38 (presso avv. Salvatore
Paolo Guarino)
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CONTRO
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Il Comune di Grumento Nova in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppe Malta e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Potenza presso la Segreteria del T.A.R.
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e nei confronti
della Nitro Costruzioni in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Rocco De Bonis e con
lo stesso elettivamente domiciliata in Potenza in via Nazario
Sauro n.102
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controinteressata e ricorrente incidentale
della I.CO.RI. s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., n.c. dell’impresa Leone s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv.
Andrea Maffettone col quale è elettivamente domiciliata
in Potenza presso la Segreteria del T.A.R.
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per l'annullamento
-della determinazione del responsabile del Servizio n. 170
prot. n. 2331 del 26/4/04 di aggiudicazione definitiva della
gara; (impugnata con i motivi aggiunti);
-del verbale di gara del 23/1/04, nella parte in cui la
Commissione di gara non ha proceduto all’esclusione dell’impresa
I.CO.RI. s.r.l.;
-del verbale di gara del 26/1/04 di aggiudicazione provvisoria;
-del verbale del 10/3/04 di riesame della gara del 23/1/04,
nella parte in cui conferma l’ammissione alla predetta gara
dell’impresa I.CO.RI. s.r.l. e procede ad una nuova aggiudicazione
provvisoria dei lavori in favore dell’impresa Nitro Costruzioni
s.r.l.;
-ove e per quanto possa occorrere della nota n. 957 dell’11/2/04;
-di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale
comunque lesivo degli interessi della ricorrente
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nonché per il riconoscimento
del diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
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Visto il ricorso e i motivi aggiunti con
i relativi allegati;
Vist gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato,
della controinteressata Nitro e dell’impresa Leone;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata
Nitro;
Visto il decreto presidenziale n. 159 del 29/4/04 di rigetto
della domanda cautelare;
Vista l’ordinanza collegiale n.22 del 12 maggio 2004 con
cui è stata fissata l’udienza di discussione del gravame;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
dell’8 luglio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente ha partecipato alla gara, per
pubblico incanto, indetta dal Comune intimato, per l’affidamento
dei lavori di allargamento e sistemazione delle strade rurali,
per un importo a base d’asta di euro 777.485,30.
Alla gara veniva pure ammessa la società I.CO.RI s.r.l.
sebbene questa, in violazione delle norme del disciplinare,
avesse presentato una polizza fideiussoria, rilasciata dall’Istituto
Finanziario Mediterraneo ISFIME, a firma del vicepresidente
Sergio Catanese, con allegata una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà a firma di un certo Vito Galgano.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria in favore della Nitro
la ricorrente però denunciava l’illegittima ammissione di
due imprese fra cui la ICORI.
A seguito di ciò il presidente della commissione di gara
chiedeva chiarimenti all’Istituto Finanziario Mediterraneo
circa le incongruenze riscontrate nella dichiarazione allegata
alla polizza (resa da soggetto diverso da quello costituitosi
come fideiussore).
Con nota del 17/2/04 rispondeva la società Galgano s.p.a.
che affermava di avere procura a firmare le polizze fidiussorie
per conto della IS.FI.M.E. e che erroneamente era stata
allegata alla polizza, da ritenersi comunque valida, la
dichiarazione dei poteri di firma del sig. Galgano Vito.
Il 10/3/04 la commissione riesaminava il suo operato disponendo
l’esclusione di una ditta e confermando l’ammissione della
I.CO.RI. s.r.l.
A seguito di ciò la commissione ha nuovamente aggiudicato
provvisoriamente i lavori all’impresa Nitro col ribasso
del 30,563%.
Anche in questo caso la ricorrente si è classificata seconda
col ribasso del 30,353%; quest’ultima impugna l’aggiudicazione
in quanto, in caso di esclusione dell’ICORI, la rideterminazione
della media dei ribassi condurrebbe all’aggiudicazione in
suo favore.
Col presente gravame, notificato il 19 marzo e depositato
il 1° aprile 2004, si deduce pertanto quanto segue:
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1.-violazione e falsa applicazione dell’art.
1 del punto 5 del disciplinare di gara- eccesso di potere
per travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti.
In base alla disciplina di gara la ICORI avrebbe dovuto
essere esclusa dato che la documentazione presentata non
risponde a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal punto
5 del capitolato di gara;
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2.-violazione e falsa applicazione dell’art.
1 e del punto 5 del disciplinare di gara- violazione del
principio della “par condicio”- eccesso di potere per ingiustizia
manifesta- contraddittorietà.
Illegittimamente la commissione ha ritenuto esaustivi i
chiarimenti resi dalla società Galgano s.p.a. dato non vi
era spazio per l’esercizio del poetre di regolarizzazione
(essendosi così verificata una lesione della par condicio);
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3.-violazione e falsa applicazione dell’art.
1 e del punto 5 del disciplinare di gara- violazione del
principio della par condicio- eccesso di potere per ingiustizia
manifesta- contraddittorietà.
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La violazione della par condicio emerge ancora
più evidente se si pone attenzione al fatto che ben 21 delle
22 imprese estromesse sono state escluse per la mancata
produzione della dichiarazione da allegare alla polizza,
così come prescritto al citato punto 5 del disciplinare.
Nella specie la ICORI ha presentato una dichiarazione che
non solo è stata redatta da una persona fisica diversa da
quella che ha stipulato la polizza, ma il dichiarante ha
attestato il proprio potere di firma e non quello del soggetto
che ha concluso il contratto di fideiussione. Quindi la
dichiarazione non rispondendo in nulla ai requisiti del
bando va considerata come non prodotta.;
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4.-violazione del principio della par condicio-
eccesso di potere per ingiustizia manifesta- contraddittorietà-
carente istruttoria- sviamento- difetto di motivazione.
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La richiesta di chiarimenti e integrazione
documentale è stata indirizzata alla società ISFIME e non
all’impresa partecipante ossia a un soggetto estraneo alla
gara in violazione anche dell’art. 71 del d.p.r. 445/00.
Oltretutto i chiarimenti sono stati poi resi addirittura
da società diversa da quella che ha stipulato la fideiussione.
Fatto sta che fino a ora la ICORI non ha prodotto l’autocertificazione
sui poteri di firma del soggetto che ha stipulato la fideiussione;
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5.-illegittimità derivata.
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L’estromissione della ICORI avrebbe portato
a una nuova soglia di anomalia al di sotto della quale si
sarebbe collocata l’offerta della Bulfaro e pertanto la
ricorrente diventerebbe aggiudicataria.
Con i motivi aggiunti notificati il 27/4 e depositati il
28/4/04 sono stati proposti avverso la delibera dsi aggiudicazione
definitiva tutti i motivi formulati col ricorso introduttivo.
Infine, col motivo aggiunto notificato il 15 giugno e depositato
il 22 giugno 2004 è stata proposta la domanda di risarcimento
dei danni.
Al riguardo si mette in evidenza il carattere colposo della
illegittima condotta tenuta dal Comune intimato rilevabile
dalla disapplicazione operata della lettera invito che ha
dato vita a una ammissione alla gara la cui illegittimità
è stata tempestivamente denunciata dalla ricorrente anche
prima dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva.
Inoltre nonostante la diffida inoltrata il contratto è stato
stipulato il giorno successivo benchè le norme processuali
consentissero una rapida soluzione della controversia.
Il danno può essere quantificato, secondo i criteri di cui
all’art. 345 della legge 20/3/1865 n. 2248 All. F, nella
misura del 10% dell’importo contrattuale offerto e quindi
in euro 54.149,52 più rivalutazione monetaria e interessi
legali.
Si è costituito il Comune di Grumento Nova che resiste e
deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Si è costituita pure la controinteressata aggiudicataria
che resiste e propone a sua volta due ricorsi incidentali,
il primo notificato il 20/4 e depositato il 23/4, avverso
i verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria e il secondo,
notificato il 12 e 13 maggio e depositato il 15 maggio 2004
avverso la determina di aggiudicazione definitiva.
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Con gli stessi si deduce quanto segue:
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1.-violazione e falsa applicazione dell’art.
10 comma 1bis della legge n. 109/94 e dell’art. 75 lettera
h) del d.p.r. 554/99- violazione della lex specialis di
gara (punti 3 lertt. 1, d ed f)- violazione dei principi
di par condicio dei concorrenti e di segretezza delle offerte-
eccesso di potere. Si sostiene che alle ditte Leone s.r.l.,
Leone Antonio, Leone Francesco Conglomerati s.r.l. e Leone
Mario Rosario è imputabile la costituzione d’un unico centro
decisionale, tale da alterare il regolare esito della procedura
e che pertanto giustificava l’esclusione dalla gara delle
stesse ai sensi dell’art. 10 comma 1 bis della legge 109/94
e della lex di gara..
Vi sarebbe infatti: a) intreccio e stretto vincolo di parentela
tra gli organi sociali, amministrativi di rappresentanza
o tecnici delle imprese (tutti gli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici delle 4 società sono
soci della Leone s.r.l. e della Leone Conglomerati s.r.l.);
b) il legale rappresentante, amministratore unico e direttore
tecnico della Leone s.r.l. è padre dei legali rappresentanti,
amministratori e direttori tecnici delle ditte Leone Antonio,
Leone Francesco Conglomerati s.r.l. e Leone Mario Rosario;
c) le quattro polizze fideiussorie sarebbero state rilasciate
dalla medesima società di assicurazione alle ore 10 del
16 gennaio 2004 e contrassegnate da numeri progressivi;
d) esisteva un precedente provvedimento di esclusione per
situazione di collegamento sostanziale (adottato in una
gara indetta dal Compartimento ANAS di Bari) per effetto
del quale le ditte avrebbero dovuto essere escluse anche
per avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare
(ai sensi dell’art. 75 lett. h del d.p.r. 554/99);
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2.-violazione e falsa applicazione della
lex specialis di gara (punto 5 del disciplinare)-eccesso
di potere.
Ove di interesse viene chiesta, in aggiunta all’esclusione
delle 4 ditte sopra indicate, anche l’esclusione della ICORI
s.r.l. per omessa produzione della dichiarazione richiesta
al punto 5 del disciplinare di gara in merito all’attestazione
dei poteri di firma del fideiussore.
Si sono costituite, perché notificatarie del ricorso incidentale,
le ditte Leone s.r.l., Leone Antonio, Leone Mario Rosario
e Leone Francesco Conglomerati che resistono e chiedono
il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.22/04 è stata fissata l’udienza
di discussione del gravame.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Pregiudizialmente occorre affrontare il ricorso
incidentale proposto dalla controinteressata Nitro s.p.a.
dichiarando improcedibile quello proposto nei confronti
dell’aggiudicazione provvisoria e esaminando nel merito
quello rivolto avverso l’aggiudicazione definitiva (e prescindendosi
così dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata
dal ricorrente principale). Con riferimento al primo motivo
può condividersi in astratto la premessa del ricorrente
incidentale secondo cui, al di là del riferimento operato
dall’art. 10 comma 1 bis della legge n. 109/94 alle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 c.c., esiste un principio
generale di tutela della libera concorrenza, della segretezza
delle offerte e della “par condicio” dei concorrenti che
impedisce la presentazione di più offerte imputabili a un
unico centro decisionale.
Parimenti condivisibile poi è l’assunto secondo cui perché
l’amministrazione eserciti in tale ipotesi lo “ius excludendi”
non occorre l’espressa previsione d’una clausola della “lex”
di gara.
Senonchè la prospettazione incidentale diviene incondivisibile
allorché, a sostegno della censura di violazione di legge
ed eccesso di potere a carico della p.a., fa riferimento
ad elementi ricavabili da documenti in prevalenza estranei
agli atti di gara e che quindi l’amministrazione non poteva
conoscere. Infatti sia il presunto (perché comunque solo
affermato) rapporto di parentela fra i titolari delle quattro
imprese citate in gravame, sia la qualità -in capo a Leone
Mario Rosario e a Leone Antonio- di soci della Leone Francesco
Conglomerati s.p.a. e in capo a Leone Francesco e a Leone
Mario Rosario di soci della Leone s.r.l. sostanziano circostanze
che l’amministrazione non poteva evincere dalla documentazione
a propria disposizione dato che, a tenore del disciplinare,
non era richiesta la presentazione di documentazione camerale
o di altra natura contenente dati quali quelli sopraccitati.
Analoga considerazione va fatta per la esclusione delle
citate imprese, per situazione di collegamento sostanziale,
disposta nel marzo del 2003 dal Compartimento ANAS della
Puglia, per altra procedura di gara e che la commissione
non poteva conoscere.
L’unico elemento evincibile dagli atti di gara, perché appunto
afferente a documentazione richiesta dal disciplinare, era
quindi costituito dalle polizze fideiussorie esibite dalle
quattro imprese, rilasciate nella stessa giornata dall’Agenzia
di Lauria della R.A.S. con numeri di serie sostanzialmente
progressivi.
Senonchè, ad avviso del Collegio, perché possa concludersi
per l’esistenza d’un centro decisionale comune a più imprese
partecipanti alla stessa gara produttivo -per effetto del
concordamento o quanto meno della previa conoscenza delle
offerte- d’una alterazione della “par condicio” dei concorrenti
e violazione dei principi di concorrenza e segretezza, occorre
una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che
inducano a ritenere verosimile, secondo l’“id quod plerumque
accidit”, il venir meno della correttezza della gara (cfr.
Cons. St., V, 22/4/04 n.2317).
Ora, nella fattispecie, un tale corredo indiziario non sussisteva
sia perché, come già detto, non erano “ex ante” a disposizione
dell’amministrazione gli elementi, diversi dalle polizze
fideiussorie, indicati dalla controinteressata e sia perché,
come osservato dal ricorrente principale, le quattro imprese
-che presentavano, ancorché nel medesimo paese, sedi diverse,
recapiti telefonici e fax diversi- avevano pure organi amministrativi,
di rappresentanza e tecnici riferibili a soggetti tutti
diversi.
Relativamente poi all’ulteriore censura incidentale la stessa
è infondata dato che non si sostiene che le quattro citate
imprese non abbiano adempiuto alla prescrizione di cui alla
lettera a) del punto 3 del disciplinare che richiede dichiarazione
sostitutiva circa l’assenza della condizione di cui al punto
h) del comma 1 dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 (non aver
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per partecipare alle gare).
Solo tale condotta infatti poteva essere sanzionata con
l’esclusione secondo quanto previsto a pagina quattro del
disciplinare e neppure era obbligo della p.a. effettuare
un controllo su scala generale della veridicità delle citate
dichiarazioni come risulta del resto dallo stesso disciplinare
di gara che dispone che la richiesta della documentazione
attestante i requisiti di cui al citato art. 75 venga effettuata
nei confronti dei primi due soggetti classificatisi in graduatoria.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è invece inammissibile
per carenza d’interesse.
Ciò detto si può passare alle questioni poste con la domanda
del ricorrente principale.
Per le stesse ragioni esposte in sede di ricorso incidentale
va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo.
Circa i motivi aggiunti riferiti alla determina di aggiudicazione
definitiva il Collegio deve:
-dare atto che l’interesse al ricorso dell’impresa Bulfaro
si radica nel fatto che, in caso di esclusione della ICORI,
la nuova soglia di anomalia sarebbe pari a 30,515% (anziché
30,607%, come verificatosi) col risultato che l’offerta
della ricorrente, pari a 30,353%, in quanto la prima sotto
soglia di anomalia, diventerebbe aggiudicataria;
-respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal
Comune resistente per non essere stato, il ricorso “de quo”,
notificato al presidente della commissione di gara. A quest’ultimo
riguardo va infatti osservato che l’atto impugnato è la
determina di aggiudicazione definitiva, con la quale il
responsabile del competente servizio ha fatto proprio il
lavoro della commissione, organo questo a carattere straordinario
e temporaneo che cessa il suo funzionamento al termine dell’attività
demandatagli dalla disciplina di gara. Quanto al merito,
il ricorso è fondato.
Deve premettersi che il disciplinare di gara, al punto 5,
con riferimento ai documenti da esibire ai fini dell’ammissione,
richiedeva una fideiussione bancaria o polizza assicurativa
o polizza rilasciata da un intermediario finanziario relativamente
alla cauzione provvisoria prevista dal bando con l’ulteriore
prescrizione di una dichiarazione resa ai sensi dell’art.
47 del d.p.r. n. 445/00 “dalla quale si dovrà evincere i
poteri di firma del Fideiussore”.
Nella penultima pagina del disciplinare si stabiliva poi
che la domanda, “le dichiarazioni e le documentazioni di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti”. Ora,
nella fattispecie, la garanzia fideiussoria presentata in
sede di gara dall’impresa ICORI s.r.l. è stata rilasciata
dall’Istituto Finanziario Mediterraneo e sottoscritta da
tale Sergio Catanese, Vicepresidente del consiglio di amministrazione
dell’istituto.
A tale garanzia però la citata società ha allegato una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che, anzichè contenere
la giustificazione del potere di firma del citato soggetto
sottoscrittore, si riferiva ad un soggetto diverso, per
la precisione tale Vito Galgano, che dichiarava di sottoscrivere
le fideiussioni per conto dell’Istituto Finanziario Meridionale
in virtù di procura notarile di cui si fornivano gli estremi.
Dopo l’iniziale ammissione alla gara della ICORI, a seguito
di esposto della ricorrente, il Comune ha chiesto al citato
Istituto una serie di documentati chiarimenti fra cui la
attestazione della validità e dell’efficacia della fideiussione
presentata in sede di gara.
A tale nota ha poi risposto in data 17/2/04, in luogo dell’ISFIME,
la s.p.a. Galgano che spiegava di avere procura, tutt’ora
valida, a firmare le polizze per conto dell’Istituto Finanziario
Meridionale e che erroneamente era stata allegata la predetta
dichiarazione a una polizza firmata direttamente dal vice
presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto,
da considerare perfettamente valida.
Ciò detto ritiene il Collegio che, in assenza della dichiarazione
sul potere di firma del fideiussore (cioè del sig. Sergio
Catanese, vice presidente ISFIME), la ICORI avrebbe dovuto
essere esclusa e ciò in applicazione delle sopramenzionate
clausole di disciplinare che prevedevano in via obbligatoria
l’esclusione in caso di carenza della dichiarazione di cui
al punto 5), in tale ipotesi dovendosi far rientrare anche
quella “de qua” nella quale è risultata allegata una dichiarazione
di soggetto diverso.
Illegittimamente pertanto l’amministrazione ha proceduto
agli accertamenti sopra meglio specificati, diretti non
già ad onerare l’impresa interessata, ove mai fosse possibile,
di un’eventuale regolarizzazione, bensì orientati al raggiungimento
d’un risultato -la certezza circa la validità ed idoneità
della fideiussione a svolgere la funzione di garanzia della
cauzione per cui era stata stipulata- che doveva costituire
l’esito d’una attività posta, secondo la clausola della
“lex” di gara, ad esclusivo carico dell’aspirante all’appalto,
in ossequio al principio della “par condicio” nella specie,
viceversa, risultato leso, come confermato dal fatto che,
proprio sulla base della nota di risposta della Galgano
s.p.a. la commissione, nella seduta del 10/3/04, ha confermato
l’ammissione della società ICORI.
In quest’ottica, la tesi della difesa comunale che assume
di avere agito nell’esercizio del potere di autotutela non
può trovare accoglimento dato che nella fase della verifica
di ammissibilità delle imprese alla gara l’interesse pubblico
trova tutela proprio nella rigorosa osservanza delle norme
regolatrici della procedura che pongono a carico dei partecipanti
determinate attività e a carico del Comune il controllo
sulla corrispondenza di queste alle norme predette.
Oltretutto, un siffatto indebito intervento dell’amministrazione
neppure può dirsi avere conseguito un esito sanante della
carente produzione documentale dell’ICORI atteso chè una
valida dichiarazione sui poteri di firma proveniente dal
sottoscrittore della fideiussione ISFIME è, allo stato,
insussistente né potendosi considerare, sotto questo profilo,
validamente sostitutiva la assicurazione fornita da società
risultata estranea proprio alla polizza prodotta in sede
di gara.
Tutto ciò esposto, l’impugnata determina di aggiudicazione
definitiva va quindi annullata.
Deve poi essere accolta pure la domanda di risarcimento
danni per equivalente.
Ad avviso del Collegio sussiste la responsabilità per fatto
illecito dell’amministrazione. La colpa dell’amministrazione
consiste nell’aver disatteso le chiare e vincolanti disposizioni
del disciplinare di cui, tra l’altro, era autrice e ciò
ponendo in essere un comportamento che, per tutto quanto
si è specificato in sede di esame della domanda impugnatoria,
non ha tenuto conto dei generali principi di imparzialità
e di buona e corretta amministrazione.
Il “quantum” del risarcimento può essere stabilito avendo
riguardo al criterio generale di quantificazione del margine
di profitto nei contratti della p.a. di cui agli articoli
14 della legge n. 741/81 e 345 della legge n. 2248/1865,
all. F.
Detto criterio consente di risarcire il danno afferente
la mancata percezione dell’utile economico derivante al
ricorrente dall’esecuzione dell’appalto quantificandolo
in un decimo dell’importo a base d’asta come ribassato in
sede di offerta (cfr. T.A.R. Basilicata 18/7/03 n. 773);
nella specie la Bulfaro, come già detto, aveva formulato
un ribasso del 30,353%.
Sulla somma come sopra liquidata a titolo risarcitorio va
riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con
decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto e fino
alla data di deposito della presente decisione (momento
in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito
di valore si trasforma in debito di valuta) (cfr. Cons.
St., IV, 14/12/02 n. 6894).
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi
non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il
capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in
questo modo, il fattore tempo incide due volte: una, ai
fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda
volta, nella determinazione degli interessi legali.
Questi devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente
rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si
incrementa nominalmente in base all’indice di rivalutazione
(cfr. Cons. St. cit.; Cass. Civ., III, 14/7/03 n. 11003).
In conseguenza il Comune resistente va condannato al risarcimento
del danno in favore del ricorrente Bulfaro nella misura
derivante dall’applicazione di quanto sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune
di Grumento Nova e della controinteressata Nitro Costruzioni
s.r.l. alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio
in favore dell’impresa ricorrente, che liquida in complessivi
euro 4.000,00 di cui euro 2.000,00 a carico del Comune ed
euro 2.000 a carico della Società Nitro; quest’ultima, quale
ricorrente incidentale, è condannata pure al pagamento dele
spese di lite nei confronti dell’impresa Leone s.r.l. liquidate
in euro 1.000,00.
Si dispone che la Segreteria del Tribunale trasmetta copia
della presente decisione alla Procura Regionale della Corte
dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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definitivamente pronunciando, così decide:
-respinge il ricorso incidentale;
-in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie il
ricorso principale e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
-accoglie la domanda risarcitoria nei sensi di cui in motivazione;
-condanna il Comune di Grumento Nova e la Società Nitro
Costruzioni alla rifusione delle spese e degli onorari di
giudizio in favore dell’impresa ricorrente, che liquida
in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 2.000,00 a carico
del Comune e euro 2.000,00 a carico della società Nitro
Costruzioni;
-condanna il ricorrente incidentale Nitro al pagamento delle
spese di giudizio nei confronti dell’impresa Leone s.r.l.
liquidate in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 8 luglio 2004,
dal
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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nella Camera di Consiglio con l' intervento
dei signori:
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Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente Estensore
Giuria Ferrari Componente
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Depositata in Segreteria l’8 Novembre 2004
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