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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 8 novembre 2004 n. 749
Pres. Antonio Camozzi, Est. Giancarlo Pennetti
Bulfaro Costruzioni s.r.l. (avv. F. Delfino) c. Comune di Grumento Nova (avv. G. Malta), Nitro Costruzioni (avv. R. De Bonis), I.CO.RI. s.r.l. (n.c.), Impresa Leone s.r.l. (avv. A. Maffettone).


1. Contratti della pubblica amministrazione – Collegamento tra imprese – Più imprese partecipanti ad una gara d’appalto – Centro decisionale comune – Quando è individuabile.

 

2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Appalto di lavori pubblici – Illegittima aggiudicazione – Impresa ricorrente – Danni – Risarcimento – Quantificazione – Criterio.

1. In caso di procedura per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, esiste un centro decisionale comune a più imprese partecipanti alla gara produttivo -per effetto del concordamento o quanto meno della previa conoscenza delle offerte- d’una alterazione della “par condicio” dei concorrenti e violazione dei principi di concorrenza e segretezza, quando vi sia una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il venir meno della correttezza della gara.

 

2. In caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, l’impresa ricorrente ha diritto al risarcimento del danno afferente alla mancata percezione dell’utile economico derivante dall’esecuzione dell’appalto, nella misura di un decimo dell’importo a base d’asta come ribassato in sede di offerta; importo che va rivalutato secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto e fino alla data di deposito della decisione, oltre a doversi riconoscere gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 749 Reg.Sent.
Anno 2004
N. 161 Reg.Ric.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’impresa Bulfaro Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Delfino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via 4 novembre n. 38 (presso avv. Salvatore Paolo Guarino)

 

CONTRO

 

Il Comune di Grumento Nova in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Malta e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza presso la Segreteria del T.A.R.

 

e nei confronti
della Nitro Costruzioni in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Rocco De Bonis e con lo stesso elettivamente domiciliata in Potenza in via Nazario Sauro n.102

 

controinteressata e ricorrente incidentale
della I.CO.RI. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., n.c. dell’impresa Leone s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Maffettone col quale è elettivamente domiciliata in Potenza presso la Segreteria del T.A.R.

 

per l'annullamento
-della determinazione del responsabile del Servizio n. 170 prot. n. 2331 del 26/4/04 di aggiudicazione definitiva della gara; (impugnata con i motivi aggiunti);
-del verbale di gara del 23/1/04, nella parte in cui la Commissione di gara non ha proceduto all’esclusione dell’impresa I.CO.RI. s.r.l.;
-del verbale di gara del 26/1/04 di aggiudicazione provvisoria;
-del verbale del 10/3/04 di riesame della gara del 23/1/04, nella parte in cui conferma l’ammissione alla predetta gara dell’impresa I.CO.RI. s.r.l. e procede ad una nuova aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore dell’impresa Nitro Costruzioni s.r.l.;
-ove e per quanto possa occorrere della nota n. 957 dell’11/2/04;
-di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente

 

nonché per il riconoscimento
del diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

 

Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Vist gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato, della controinteressata Nitro e dell’impresa Leone;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Nitro;
Visto il decreto presidenziale n. 159 del 29/4/04 di rigetto della domanda cautelare;
Vista l’ordinanza collegiale n.22 del 12 maggio 2004 con cui è stata fissata l’udienza di discussione del gravame;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La ricorrente ha partecipato alla gara, per pubblico incanto, indetta dal Comune intimato, per l’affidamento dei lavori di allargamento e sistemazione delle strade rurali, per un importo a base d’asta di euro 777.485,30.
Alla gara veniva pure ammessa la società I.CO.RI s.r.l. sebbene questa, in violazione delle norme del disciplinare, avesse presentato una polizza fideiussoria, rilasciata dall’Istituto Finanziario Mediterraneo ISFIME, a firma del vicepresidente Sergio Catanese, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma di un certo Vito Galgano.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria in favore della Nitro la ricorrente però denunciava l’illegittima ammissione di due imprese fra cui la ICORI.
A seguito di ciò il presidente della commissione di gara chiedeva chiarimenti all’Istituto Finanziario Mediterraneo circa le incongruenze riscontrate nella dichiarazione allegata alla polizza (resa da soggetto diverso da quello costituitosi come fideiussore).
Con nota del 17/2/04 rispondeva la società Galgano s.p.a. che affermava di avere procura a firmare le polizze fidiussorie per conto della IS.FI.M.E. e che erroneamente era stata allegata alla polizza, da ritenersi comunque valida, la dichiarazione dei poteri di firma del sig. Galgano Vito.
Il 10/3/04 la commissione riesaminava il suo operato disponendo l’esclusione di una ditta e confermando l’ammissione della I.CO.RI. s.r.l.
A seguito di ciò la commissione ha nuovamente aggiudicato provvisoriamente i lavori all’impresa Nitro col ribasso del 30,563%.
Anche in questo caso la ricorrente si è classificata seconda col ribasso del 30,353%; quest’ultima impugna l’aggiudicazione in quanto, in caso di esclusione dell’ICORI, la rideterminazione della media dei ribassi condurrebbe all’aggiudicazione in suo favore.
Col presente gravame, notificato il 19 marzo e depositato il 1° aprile 2004, si deduce pertanto quanto segue:

 

1.-violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del punto 5 del disciplinare di gara- eccesso di potere per travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti.
In base alla disciplina di gara la ICORI avrebbe dovuto essere esclusa dato che la documentazione presentata non risponde a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 del capitolato di gara;

 

2.-violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e del punto 5 del disciplinare di gara- violazione del principio della “par condicio”- eccesso di potere per ingiustizia manifesta- contraddittorietà.
Illegittimamente la commissione ha ritenuto esaustivi i chiarimenti resi dalla società Galgano s.p.a. dato non vi era spazio per l’esercizio del poetre di regolarizzazione (essendosi così verificata una lesione della par condicio);

 

3.-violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e del punto 5 del disciplinare di gara- violazione del principio della par condicio- eccesso di potere per ingiustizia manifesta- contraddittorietà.

 

La violazione della par condicio emerge ancora più evidente se si pone attenzione al fatto che ben 21 delle 22 imprese estromesse sono state escluse per la mancata produzione della dichiarazione da allegare alla polizza, così come prescritto al citato punto 5 del disciplinare.
Nella specie la ICORI ha presentato una dichiarazione che non solo è stata redatta da una persona fisica diversa da quella che ha stipulato la polizza, ma il dichiarante ha attestato il proprio potere di firma e non quello del soggetto che ha concluso il contratto di fideiussione. Quindi la dichiarazione non rispondendo in nulla ai requisiti del bando va considerata come non prodotta.;

 

4.-violazione del principio della par condicio- eccesso di potere per ingiustizia manifesta- contraddittorietà- carente istruttoria- sviamento- difetto di motivazione.

 

La richiesta di chiarimenti e integrazione documentale è stata indirizzata alla società ISFIME e non all’impresa partecipante ossia a un soggetto estraneo alla gara in violazione anche dell’art. 71 del d.p.r. 445/00. Oltretutto i chiarimenti sono stati poi resi addirittura da società diversa da quella che ha stipulato la fideiussione.
Fatto sta che fino a ora la ICORI non ha prodotto l’autocertificazione sui poteri di firma del soggetto che ha stipulato la fideiussione;

 

5.-illegittimità derivata.

 

L’estromissione della ICORI avrebbe portato a una nuova soglia di anomalia al di sotto della quale si sarebbe collocata l’offerta della Bulfaro e pertanto la ricorrente diventerebbe aggiudicataria.
Con i motivi aggiunti notificati il 27/4 e depositati il 28/4/04 sono stati proposti avverso la delibera dsi aggiudicazione definitiva tutti i motivi formulati col ricorso introduttivo.
Infine, col motivo aggiunto notificato il 15 giugno e depositato il 22 giugno 2004 è stata proposta la domanda di risarcimento dei danni.
Al riguardo si mette in evidenza il carattere colposo della illegittima condotta tenuta dal Comune intimato rilevabile dalla disapplicazione operata della lettera invito che ha dato vita a una ammissione alla gara la cui illegittimità è stata tempestivamente denunciata dalla ricorrente anche prima dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva.
Inoltre nonostante la diffida inoltrata il contratto è stato stipulato il giorno successivo benchè le norme processuali consentissero una rapida soluzione della controversia.
Il danno può essere quantificato, secondo i criteri di cui all’art. 345 della legge 20/3/1865 n. 2248 All. F, nella misura del 10% dell’importo contrattuale offerto e quindi in euro 54.149,52 più rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si è costituito il Comune di Grumento Nova che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Si è costituita pure la controinteressata aggiudicataria che resiste e propone a sua volta due ricorsi incidentali, il primo notificato il 20/4 e depositato il 23/4, avverso i verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria e il secondo, notificato il 12 e 13 maggio e depositato il 15 maggio 2004 avverso la determina di aggiudicazione definitiva.

 

Con gli stessi si deduce quanto segue:

 

1.-violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 1bis della legge n. 109/94 e dell’art. 75 lettera h) del d.p.r. 554/99- violazione della lex specialis di gara (punti 3 lertt. 1, d ed f)- violazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di segretezza delle offerte- eccesso di potere. Si sostiene che alle ditte Leone s.r.l., Leone Antonio, Leone Francesco Conglomerati s.r.l. e Leone Mario Rosario è imputabile la costituzione d’un unico centro decisionale, tale da alterare il regolare esito della procedura e che pertanto giustificava l’esclusione dalla gara delle stesse ai sensi dell’art. 10 comma 1 bis della legge 109/94 e della lex di gara..
Vi sarebbe infatti: a) intreccio e stretto vincolo di parentela tra gli organi sociali, amministrativi di rappresentanza o tecnici delle imprese (tutti gli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici delle 4 società sono soci della Leone s.r.l. e della Leone Conglomerati s.r.l.); b) il legale rappresentante, amministratore unico e direttore tecnico della Leone s.r.l. è padre dei legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici delle ditte Leone Antonio, Leone Francesco Conglomerati s.r.l. e Leone Mario Rosario; c) le quattro polizze fideiussorie sarebbero state rilasciate dalla medesima società di assicurazione alle ore 10 del 16 gennaio 2004 e contrassegnate da numeri progressivi; d) esisteva un precedente provvedimento di esclusione per situazione di collegamento sostanziale (adottato in una gara indetta dal Compartimento ANAS di Bari) per effetto del quale le ditte avrebbero dovuto essere escluse anche per avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare (ai sensi dell’art. 75 lett. h del d.p.r. 554/99);

 

2.-violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punto 5 del disciplinare)-eccesso di potere.
Ove di interesse viene chiesta, in aggiunta all’esclusione delle 4 ditte sopra indicate, anche l’esclusione della ICORI s.r.l. per omessa produzione della dichiarazione richiesta al punto 5 del disciplinare di gara in merito all’attestazione dei poteri di firma del fideiussore.
Si sono costituite, perché notificatarie del ricorso incidentale, le ditte Leone s.r.l., Leone Antonio, Leone Mario Rosario e Leone Francesco Conglomerati che resistono e chiedono il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.22/04 è stata fissata l’udienza di discussione del gravame.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Pregiudizialmente occorre affrontare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Nitro s.p.a. dichiarando improcedibile quello proposto nei confronti dell’aggiudicazione provvisoria e esaminando nel merito quello rivolto avverso l’aggiudicazione definitiva (e prescindendosi così dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal ricorrente principale). Con riferimento al primo motivo può condividersi in astratto la premessa del ricorrente incidentale secondo cui, al di là del riferimento operato dall’art. 10 comma 1 bis della legge n. 109/94 alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., esiste un principio generale di tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della “par condicio” dei concorrenti che impedisce la presentazione di più offerte imputabili a un unico centro decisionale.
Parimenti condivisibile poi è l’assunto secondo cui perché l’amministrazione eserciti in tale ipotesi lo “ius excludendi” non occorre l’espressa previsione d’una clausola della “lex” di gara.
Senonchè la prospettazione incidentale diviene incondivisibile allorché, a sostegno della censura di violazione di legge ed eccesso di potere a carico della p.a., fa riferimento ad elementi ricavabili da documenti in prevalenza estranei agli atti di gara e che quindi l’amministrazione non poteva conoscere. Infatti sia il presunto (perché comunque solo affermato) rapporto di parentela fra i titolari delle quattro imprese citate in gravame, sia la qualità -in capo a Leone Mario Rosario e a Leone Antonio- di soci della Leone Francesco Conglomerati s.p.a. e in capo a Leone Francesco e a Leone Mario Rosario di soci della Leone s.r.l. sostanziano circostanze che l’amministrazione non poteva evincere dalla documentazione a propria disposizione dato che, a tenore del disciplinare, non era richiesta la presentazione di documentazione camerale o di altra natura contenente dati quali quelli sopraccitati.
Analoga considerazione va fatta per la esclusione delle citate imprese, per situazione di collegamento sostanziale, disposta nel marzo del 2003 dal Compartimento ANAS della Puglia, per altra procedura di gara e che la commissione non poteva conoscere.
L’unico elemento evincibile dagli atti di gara, perché appunto afferente a documentazione richiesta dal disciplinare, era quindi costituito dalle polizze fideiussorie esibite dalle quattro imprese, rilasciate nella stessa giornata dall’Agenzia di Lauria della R.A.S. con numeri di serie sostanzialmente progressivi.
Senonchè, ad avviso del Collegio, perché possa concludersi per l’esistenza d’un centro decisionale comune a più imprese partecipanti alla stessa gara produttivo -per effetto del concordamento o quanto meno della previa conoscenza delle offerte- d’una alterazione della “par condicio” dei concorrenti e violazione dei principi di concorrenza e segretezza, occorre una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il venir meno della correttezza della gara (cfr. Cons. St., V, 22/4/04 n.2317).
Ora, nella fattispecie, un tale corredo indiziario non sussisteva sia perché, come già detto, non erano “ex ante” a disposizione dell’amministrazione gli elementi, diversi dalle polizze fideiussorie, indicati dalla controinteressata e sia perché, come osservato dal ricorrente principale, le quattro imprese -che presentavano, ancorché nel medesimo paese, sedi diverse, recapiti telefonici e fax diversi- avevano pure organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici riferibili a soggetti tutti diversi.
Relativamente poi all’ulteriore censura incidentale la stessa è infondata dato che non si sostiene che le quattro citate imprese non abbiano adempiuto alla prescrizione di cui alla lettera a) del punto 3 del disciplinare che richiede dichiarazione sostitutiva circa l’assenza della condizione di cui al punto h) del comma 1 dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 (non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per partecipare alle gare).
Solo tale condotta infatti poteva essere sanzionata con l’esclusione secondo quanto previsto a pagina quattro del disciplinare e neppure era obbligo della p.a. effettuare un controllo su scala generale della veridicità delle citate dichiarazioni come risulta del resto dallo stesso disciplinare di gara che dispone che la richiesta della documentazione attestante i requisiti di cui al citato art. 75 venga effettuata nei confronti dei primi due soggetti classificatisi in graduatoria.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è invece inammissibile per carenza d’interesse.
Ciò detto si può passare alle questioni poste con la domanda del ricorrente principale.
Per le stesse ragioni esposte in sede di ricorso incidentale va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo.
Circa i motivi aggiunti riferiti alla determina di aggiudicazione definitiva il Collegio deve:
-dare atto che l’interesse al ricorso dell’impresa Bulfaro si radica nel fatto che, in caso di esclusione della ICORI, la nuova soglia di anomalia sarebbe pari a 30,515% (anziché 30,607%, come verificatosi) col risultato che l’offerta della ricorrente, pari a 30,353%, in quanto la prima sotto soglia di anomalia, diventerebbe aggiudicataria;
-respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente per non essere stato, il ricorso “de quo”, notificato al presidente della commissione di gara. A quest’ultimo riguardo va infatti osservato che l’atto impugnato è la determina di aggiudicazione definitiva, con la quale il responsabile del competente servizio ha fatto proprio il lavoro della commissione, organo questo a carattere straordinario e temporaneo che cessa il suo funzionamento al termine dell’attività demandatagli dalla disciplina di gara. Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Deve premettersi che il disciplinare di gara, al punto 5, con riferimento ai documenti da esibire ai fini dell’ammissione, richiedeva una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario relativamente alla cauzione provvisoria prevista dal bando con l’ulteriore prescrizione di una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/00 “dalla quale si dovrà evincere i poteri di firma del Fideiussore”.
Nella penultima pagina del disciplinare si stabiliva poi che la domanda, “le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti”. Ora, nella fattispecie, la garanzia fideiussoria presentata in sede di gara dall’impresa ICORI s.r.l. è stata rilasciata dall’Istituto Finanziario Mediterraneo e sottoscritta da tale Sergio Catanese, Vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’istituto.
A tale garanzia però la citata società ha allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, anzichè contenere la giustificazione del potere di firma del citato soggetto sottoscrittore, si riferiva ad un soggetto diverso, per la precisione tale Vito Galgano, che dichiarava di sottoscrivere le fideiussioni per conto dell’Istituto Finanziario Meridionale in virtù di procura notarile di cui si fornivano gli estremi.
Dopo l’iniziale ammissione alla gara della ICORI, a seguito di esposto della ricorrente, il Comune ha chiesto al citato Istituto una serie di documentati chiarimenti fra cui la attestazione della validità e dell’efficacia della fideiussione presentata in sede di gara.
A tale nota ha poi risposto in data 17/2/04, in luogo dell’ISFIME, la s.p.a. Galgano che spiegava di avere procura, tutt’ora valida, a firmare le polizze per conto dell’Istituto Finanziario Meridionale e che erroneamente era stata allegata la predetta dichiarazione a una polizza firmata direttamente dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, da considerare perfettamente valida.
Ciò detto ritiene il Collegio che, in assenza della dichiarazione sul potere di firma del fideiussore (cioè del sig. Sergio Catanese, vice presidente ISFIME), la ICORI avrebbe dovuto essere esclusa e ciò in applicazione delle sopramenzionate clausole di disciplinare che prevedevano in via obbligatoria l’esclusione in caso di carenza della dichiarazione di cui al punto 5), in tale ipotesi dovendosi far rientrare anche quella “de qua” nella quale è risultata allegata una dichiarazione di soggetto diverso.
Illegittimamente pertanto l’amministrazione ha proceduto agli accertamenti sopra meglio specificati, diretti non già ad onerare l’impresa interessata, ove mai fosse possibile, di un’eventuale regolarizzazione, bensì orientati al raggiungimento d’un risultato -la certezza circa la validità ed idoneità della fideiussione a svolgere la funzione di garanzia della cauzione per cui era stata stipulata- che doveva costituire l’esito d’una attività posta, secondo la clausola della “lex” di gara, ad esclusivo carico dell’aspirante all’appalto, in ossequio al principio della “par condicio” nella specie, viceversa, risultato leso, come confermato dal fatto che, proprio sulla base della nota di risposta della Galgano s.p.a. la commissione, nella seduta del 10/3/04, ha confermato l’ammissione della società ICORI.
In quest’ottica, la tesi della difesa comunale che assume di avere agito nell’esercizio del potere di autotutela non può trovare accoglimento dato che nella fase della verifica di ammissibilità delle imprese alla gara l’interesse pubblico trova tutela proprio nella rigorosa osservanza delle norme regolatrici della procedura che pongono a carico dei partecipanti determinate attività e a carico del Comune il controllo sulla corrispondenza di queste alle norme predette.
Oltretutto, un siffatto indebito intervento dell’amministrazione neppure può dirsi avere conseguito un esito sanante della carente produzione documentale dell’ICORI atteso chè una valida dichiarazione sui poteri di firma proveniente dal sottoscrittore della fideiussione ISFIME è, allo stato, insussistente né potendosi considerare, sotto questo profilo, validamente sostitutiva la assicurazione fornita da società risultata estranea proprio alla polizza prodotta in sede di gara.
Tutto ciò esposto, l’impugnata determina di aggiudicazione definitiva va quindi annullata.
Deve poi essere accolta pure la domanda di risarcimento danni per equivalente.
Ad avviso del Collegio sussiste la responsabilità per fatto illecito dell’amministrazione. La colpa dell’amministrazione consiste nell’aver disatteso le chiare e vincolanti disposizioni del disciplinare di cui, tra l’altro, era autrice e ciò ponendo in essere un comportamento che, per tutto quanto si è specificato in sede di esame della domanda impugnatoria, non ha tenuto conto dei generali principi di imparzialità e di buona e corretta amministrazione.
Il “quantum” del risarcimento può essere stabilito avendo riguardo al criterio generale di quantificazione del margine di profitto nei contratti della p.a. di cui agli articoli 14 della legge n. 741/81 e 345 della legge n. 2248/1865, all. F.
Detto criterio consente di risarcire il danno afferente la mancata percezione dell’utile economico derivante al ricorrente dall’esecuzione dell’appalto quantificandolo in un decimo dell’importo a base d’asta come ribassato in sede di offerta (cfr. T.A.R. Basilicata 18/7/03 n. 773); nella specie la Bulfaro, come già detto, aveva formulato un ribasso del 30,353%.
Sulla somma come sopra liquidata a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto e fino alla data di deposito della presente decisione (momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta) (cfr. Cons. St., IV, 14/12/02 n. 6894).
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, perché, operando in questo modo, il fattore tempo incide due volte: una, ai fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda volta, nella determinazione degli interessi legali.
Questi devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base all’indice di rivalutazione (cfr. Cons. St. cit.; Cass. Civ., III, 14/7/03 n. 11003). In conseguenza il Comune resistente va condannato al risarcimento del danno in favore del ricorrente Bulfaro nella misura derivante dall’applicazione di quanto sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune di Grumento Nova e della controinteressata Nitro Costruzioni s.r.l. alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell’impresa ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 2.000,00 a carico del Comune ed euro 2.000 a carico della Società Nitro; quest’ultima, quale ricorrente incidentale, è condannata pure al pagamento dele spese di lite nei confronti dell’impresa Leone s.r.l. liquidate in euro 1.000,00.
Si dispone che la Segreteria del Tribunale trasmetta copia della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

definitivamente pronunciando, così decide:
-respinge il ricorso incidentale;
-in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
-accoglie la domanda risarcitoria nei sensi di cui in motivazione;
-condanna il Comune di Grumento Nova e la Società Nitro Costruzioni alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell’impresa ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 2.000,00 a carico del Comune e euro 2.000,00 a carico della società Nitro Costruzioni;
-condanna il ricorrente incidentale Nitro al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’impresa Leone s.r.l. liquidate in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 8 luglio 2004, dal

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:

 

Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente Estensore
Giuria Ferrari Componente

 

Depositata in Segreteria l’8 Novembre 2004

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