| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 2 novembre 2004 n. 3825
Pres. Claudio Rovis, rel. Angelo Gabbricci |
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1. Pubblica amministrazione - Procedimento
amministrativo - Partecipazione - Termine ragionevole -
Anche quando il sindaco debba ordinare, in caso di svolgimento
abusivo dell’attività, la chiusura immediata dell’esercizio
di vendita.
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2. Pubblica amministrazione - Procedimento
amministrativo - Atto dovuto e vincolato - Obbligo di avviso
ex art. 7 L. n. 241/90 - Accertamento da parte della p.a.
– Permane.
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1. La partecipazione nel procedimento si
può intendere realizzata soltanto se all’interessato sia
stato assegnato un termine ragionevolmente adeguato per
poter prendere visione degli atti e fornire il proprio contributo
procedimentale: ciò anche quando il sindaco debba ordinare,
in caso di svolgimento abusivo dell’attività, la chiusura
immediata dell’esercizio di vendita, secondo la previsione
di cui all’art. 22, VI comma, del d. lgs. 114/98.
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2. Pur dinanzi ad un atto dovuto e vincolato
della p.a., quale quello configurato dall’art. 22, VI comma
d. lgs. 114/98, permane l’obbligo dell’avviso ex art. 7
L. n. 241/90, qualora i presupposti del provvedimento, pur
essendo stabiliti in modo preciso e puntuale dalle norme,
richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito deve
essere garantita al privato la possibilità di prospettare
fatti ed argomenti in suo favore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 3825/04
Ricc. n. 3064/00 e 530/01
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II Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
terza Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio Rovis Presidente f.f.; Mauro Springolo Consigliere;
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui giudizi riuniti, introdotti con i ricorsi
n. 3064/00 e 530/01, proposti da
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Michele Capovilla, rappresentato e
difeso dall’avv. L. Pegoraro, con domicilio presso la Segreteria
del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n.
1054;
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contro
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il Comune di Adria, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, limitatamente
al ricorso 3064/00, dall’avv. L. Migliorini, con domicilio
eletto in Venezia, Santa Croce 521, presso lo studio dell’avv.
M. Cappelletto;
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e nei confronti
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del Centro commerciale “Il Porto”
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso, limitatamente al ricorso 530/01, nella dichiarata
qualità di interveniente ad adiuvandum, dall’avv. M. Greggio
con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta
art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
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e con l’intervento ad opponendum
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di Top Tel S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. ti Carricato e Grimani, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 466/G,
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per l’annullamento
A), quanto al ricorso 3064/00,
1) del verbale di controllo su esercizio commerciale 15
settembre 2000, formato dall’ufficio commercio e polizia
amministrativa del Comune di Adria,
2) della comunicazione 15 settembre 2000, n. 24/P.M., per
avvio del procedimento, emessa dal comando polizia municipale
di Adria;
3) dell’ordinanza 16 settembre 2000, n. 94, del sindaco
di Adria;
B) quanto al ricorso 530/01
4) della determinazione 12 dicembre 2000, con cui il Comune
di Adria ha respinto l’istanza di autorizzazione per l’ampliamento
dell’esercizio commerciale condotto dal ricorrente;
5) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori,
consequenziali ovvero comunque connessi.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adria
nel ricorso 3064/00, del Centro commerciale “Il Porto” nel
ricorso 530/01 e di Top Tel S.r.l., in entrambi i ricorsi;
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viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2004 - relatore
il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Pegoraro per
il ricorrente, l’avv. Bonifacio in sostituzione di Migliorini
per il Comune resistente, l’avv. Greggio per il Centro commerciale
“Il Porto”, e l’avv. Carricato per Top Tel S.r.l.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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A. Michele Capovilla è titolare di autorizzazione
al commercio per il settore non alimentare, vincolata all’ubicazione
nel centro commerciale “Il Porto” in Comune di Adria, dove,
almeno all’epoca dei fatti di causa, costì svolgeva l’attività
di edicolante.
Il 15 settembre 2000, la locale polizia municipale esponeva
in un verbale di accertamento come, da un sopralluogo, effettuato
presso l’esercizio del Capovilla, si fosse accertato un
illegittimo «ampliamento della superficie di vendita autorizzata»,
e ciò effettuando «vendita di telefonia mobile Wind Blu»
nel «locale civ. 37 bis (ex Taccolampo)», reso comunicante
tramite porta interna con l’edicola, ed aperto per due lati
sulla galleria interna del Centro.
Al Capovilla veniva allora contestata la violazione degli
artt. 8, I comma, e 22, commi 1 e 6 del d. lgs. 114/98 e,
sempre il 15 settembre, gli veniva consegnata una comunicazione
ex artt. 7 e 8 della l. 241/90, per l’avvio di due procedimenti
sanzionatori, il primo pecuniario ed il secondo per la chiusura
immediata della superficie di vendita abusiva.
Sebbene la nota precisasse che l’interessato aveva facoltà
d’intervenire nel procedimento, già il giorno seguente gli
veniva notificato il provvedimento sindacale n. 94, con
il quale si ordinava la chiusura immediata del locale al
civico 37 bis, oggetto dell’ampliamento.
L’ordinanza, unitamente agli atti presupposti, è stata impugnata
dal Capovilla innanzi a questo Tribunale con il ricorso
3064/00: e, con ordinanza 3 novembre 2000, n. 1602, la Sezione
ne ha accolto l’istanza cautelare.
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B. Circa un mese prima di tale pronuncia,
comunque, il Capovilla aveva presentato al Comune una domanda
di variazione dell’esercizio per l’ampliamento, pari a m²
20, della superficie di vendita, corrispondente al nuovo
locale annesso ed oggetto della procedura sanzionatoria.
Il dirigente del dipartimento servizi amministrativi di
Adria, con provvedimento 12 dicembre 2000, dopo aver rilevato
che lo spazio per l’ampliamento era in origine destinato
ad attività artigianale, e conseguentemente non computato
nella superficie commerciale di vendita assegnata, respingeva
la richiesta, perché il titolare del nulla osta regionale
alla struttura di vendita, Giemme S.r.l., non aveva fornito
il proprio assenso: il diniego è stato impugnato con il
ricorso 530/01.
Il Comune di Adria si è costituito soltanto nel primo ricorso;
nel secondo viceversa, si è costituito ad adiuvandum il
Consorzio Centro commerciale “Il Porto”; in entrambi, ad
opponendum, Top Tel S.r.l., la quale ha giustificato la
propria legittimazione con la circostanza – non contestata
– che dal 2001 essa svolge la propria attività commerciale
nel settore della telefonia all’interno della stessa struttura
di vendita.
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DIRITTO
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1.1. I due ricorsi, stante la connessione
soggettiva, e la correlazione tra i provvedimenti impugnati,
possono essere riuniti.
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1.2. Va subito precisato che permane l’utilità
alla decisione nel merito del ricorso 3064/00: la circostanza
che il Capovilla, nell’ottobre 2000, abbia presentato una
domanda per l’ampliamento del suo esercizio non fa venir
meno il suo interesse a stabilire se il precedente ordine
di chiusura (tra l’altro efficace per circa quarantacinque
giorni) fosse legittimo; né la stessa domanda comporta senz’altro
acquiescenza rispetto a tale atto, potendo ben trovare la
sua giustificazione semplicemente nell’intento di dare soluzione
stragiudiziale alla vertenza.
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2.1. Va ora esaminato il primo motivo del
ricorso, con cui si censura l’irrituale notificazione all’interessato
dei tre atti gravati: vi mancherebbe, infatti, la sottoscrizione
del destinatario, come prescritto per gli atti notificati
a mezzo messo comunale.
Il Collegio deve anzitutto rilevare come non sia controverso
che tali atti, alle date indicate, furono consegnati al
Capovilla: sicché sarebbero sanate eventuali carenze circa
le modalità di trasmissione.
In ogni caso, poi, la copia dell’avviso per l’avvio del
procedimento e quella dell’ordinanza sindacale di chiusura,
prodotte dal Comune, contengono in effetti la sottoscrizione
della parte; a sua volta, il verbale di controllo, in epigrafe
impugnato sub A.1. reca in calce l’annotazione “si rifiuta
di firmare”, la quale fa piena fede sino a querela di falso:
la censura è dunque senz’altro infondata.
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2.2. Nel secondo motivo si afferma che l’avviso
d’avvio del procedimento informerebbe bensì gli interessati
della possibilità di esaminare gli atti del procedimento,
ma non preciserebbe in quale ufficio.
La censura è priva di qualsiasi pregio: sia perché non viene
chiarito quale sfavorevole conseguenza tale ipotetica carenza
avrebbe avuto per il Capovilla, sia, soprattutto, perché
lo stesso avviso rileva come l’ufficio procedente sia il
comando polizia municipale – ufficio depenalizzazioni, di
cui si indicano anche gli orari al pubblico: e si deve presumere
che l’ufficio procedente disponga della documentazione rilevante,
ovvero sia comunque in grado di procurarla a richiesta,
né il ricorrente ha sostenuto l’opposto.
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2.3.1. Si può così passare all’esame del
IV motivo – il terzo verrà considerato successivamente –
nel quale il provvedimento sindacale di chiusura è censurato
per violazione dell’art. 8 del d. lgs. 114/98 e degli artt.
7 e 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241: disposizione quest’ultima,
che, secondo il Capovilla, regolerebbe la fattispecie.
Invero, il predetto art. 19, nel testo vigente, dispone,
tra l’altro, che, salvo eccezioni qui irrilevanti, in tutti
i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato
ad un atto di consenso comunque denominato, “il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti
e dei requisiti di legge”, senza valutazioni tecniche discrezionali,
limiti o contingentamenti, lo stesso consenso “si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte
dell’interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione
dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste”.
In tali casi, l’amministrazione competente, entro sessanta
giorni dalla denuncia, deve “verificare d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività
e la rimozione dei suoi effetti”; salvo che, ove ciò sia
possibile, “l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall’amministrazione stessa”.
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2.3.2. Ora, come già accennato nella precedente
narrativa, il 2 giugno 2000 il Capovilla aveva fatto pervenire
al Comune di Adria una nota, in cui testualmente dava avviso
«che il consiglio di amministrazione del centro commerciale
“Il Porto” in data 21/02/00 ha ritenuto di autorizzare l’integrazione
merceologica a Michele Capovilla, conduttore dell’edicola
“Il Porto” sita in p.le Rovigno 1/41, per la vendita di
prodotti di telefonia ed a essi collegati»; alla lettera
era allegata la stessa autorizzazione.
Tale comunicazione, secondo il ricorso, conterrebbe la denuncia
cui si riferisce il ripetuto art. 19, tenuto conto che il
Capovilla era già titolare di autorizzazione commerciale
per la vendita di prodotti non alimentari, e, quindi, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d. lgs. 114/98.
Non sarebbero state perciò richieste valutazioni tecnico-discrezionali;
e, non avendo il Comune sollevato alcuna obiezione nei sessanta
giorni dalla denuncia, l’autorizzazione de qua si dovrebbe
considerare rilasciata, con la contestuale consumazione
del potere inibitorio dell’Amministrazione.
Il successivo provvedimento di chiusura sarebbe allora viziato
perché vieterebbe un’attività legittimamente svolta.
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2.3.3. La censura è infondata.
Invero, premesso che l’istituto del silenzio assenso nella
materia del commercio è specificatamente regolato dagli
artt. 7 segg. del d. lgs. 114/98, è comunque da rilevare
che un atto, per potersi qualificare come denuncia d’inizio
attività, e poter in seguito produrre l’effetto costitutivo
in questione, deve presentare forma e contenuti assolutamente
univoci: nella fattispecie, al contrario – come osservato
dalla difesa del Comune – la comunicazione non si riferisce
affatto ad un ampliamento dei locali, ma soltanto ad una
diversa tipologia di prodotti, che, peraltro, neppure dichiara
espressamente di voler porre in vendita.
Il silenzio assenso non si è dunque mai perfezionato, ed
il motivo di gravame va dunque respinto.
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2.4.1. Nel quinto motivo (violazione degli
artt. 8, I comma, e 4, lett. C, del d. lgs. 114/98; eccesso
di potere per carenza d’istruttoria) si sostiene che sarebbe
stata intenzione del Capovilla adibire il locale acquisito
a «magazzino, deposito, servizi e, limitatamente, per esposizione
merce», mentre l’attività di contrattazione e vendita si
sarebbe invece svolta nell’altro locale, dove prima egli
svolgeva la sua attività in via esclusiva.
Il ricorrente rammenta quindi che, ex art. 4, lett. c) del
d. lgs. 114/98, non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi, e, così, a suo avviso, quella destinata
ad esposizione delle merci: sicché, stante l’impiego previsto
per il nuovo spazio, nel caso non si sarebbe realizzato
un ampliamento che richiedesse una preventiva autorizzazione.
Ancora, il Capovilla rappresenta come egli fosse stato autorizzato
a svolgere la propria attività commerciale su di una superficie
pari a m² 24: sicché, prima di emettere i provvedimenti
impugnati, il Comune avrebbe dovuto accertare quale superficie,
nel locale destinato ad edicola, fosse effettivamente utilizzata
per la vendita e se quindi, con l’acquisizione del nuovo
ambiente, si fosse superata la superficie già assentita.
In ogni caso (VI motivo di ricorso), ove fosse emersa un’eccedenza
della superficie di vendita rispetto a quella autorizzata,
l’Amministrazione avrebbe dovuto concedere al Capovilla
un termine per la regolarizzazione, ex art. 19 l. 241/90,
prima di disporre la chiusura, ovvero disporla soltanto
per la «superficie non rientrante nell’estensione già autorizzata
e quindi in concreto non assentita».
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2.4.2. Le due censure sono infondate.
Invero, secondo il verbale redatto dalla polizia municipale,
prima richiamato, nel nuovo locale l’accesso era aperto
al pubblico, sia dalla galleria che dall’altro negozio,
e vi si svolgeva attività di vendita: l’atto fa piena fede
della situazione di fatto accertata, e consente di ignorare
la reiterata affermazione del ricorrente, ovvero dall’interveniente
ad adiuvandum - ma senza supporto probatorio - per cui il
nuovo locale sarebbe stato destinato soltanto a servizio,
e perciò non amplierebbe la superficie commerciale.
Lo stesso Capovilla, del resto, ammette che in tale spazio
era visionabile almeno una parte della merce, e, secondo
la condivisibile giurisprudenza, per superficie di vendita
di un esercizio commerciale si deve intendere «quella su
cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al
servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti
in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere
le operazioni di vendita» (C.d.S., V, 24 settembre 1997,
n. 1020): sicché la zona di esposizione dei prodotti commercializzati
dall’esercizio, diversamente da quanto egli afferma, va
senza dubbio inclusa nella superficie di vendita.
Per quanto poi concerne le questioni inerenti alla superficie
assegnata con la precedente autorizzazione, anzitutto dall’esame
della planimetria depositata si desume che l’edicola consta
di un locale principale, di un servizio e di un altro piccolo
spazio – evidentemente quello adibito a deposito - e che
la superficie di 24 mq è quella del locale principale, per
cui appare inevitabile che il nuovo spazio abbia comportato
un superamento dei limiti assegnati.
D’altro canto, è da sottolineare come il ricorrente in effetti
non sostenga che, ampliando il suo negozio, egli era tuttavia
rimasto nei limiti precedentemente assegnati, come pure
avrebbe potuto facilmente accertare e dimostrare, ma come
eccepisca soltanto una presunta carenza istruttoria; si
può dunque escludere un travisamento dei presupposti, e,
di conseguenza, la lamentata carenza istruttoria, così da
rendere superflua una verificazione istruttoria sul punto,
respingendo senz’altro il motivo proposto.
Per quanto poi riguarda l’assegnazione di un termine per
la regolarizzazione, è da sottolineare come l’ampliamento
vietato corrisponda, per quanto si è visto, al nuovo locale:
sicché è soltanto attraverso la chiusura di questo che era
possibile ripristinare la situazione di legalità, per cui
anche sotto tale profilo il provvedimento sindacale si presenta
corretto.
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2.5.1. Da ultimo va esaminato il terzo motivo
di ricorso, rubricato nella violazione degli artt. 7, 8
e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241
Secondo il ricorrente, invero, le prescrizioni contenute
nelle norme citate sarebbero state osservate solo formalmente,
poiché l’avviso gli pervenne nel pomeriggio del 15 settembre,
ed il provvedimento finale gli fu consegnato solo 24 ore
dopo: un intervallo evidentemente troppo esiguo e comunque
ingiustificato.
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2.5.2. La censura è fondata.
Invero, la partecipazione nel procedimento si può intendere
realizzata soltanto se all’interessato sia stato assegnato
un termine ragionevolmente adeguato per poter prendere visione
degli atti e fornire il proprio contributo procedimentale:
ciò all’evidenza non è avvenuto nella fattispecie, né la
condotta dell’Amministrazione può trovare giustificazione
nella previsione di cui all’art. 22, VI comma, del d. lgs.
114/98, per cui, in caso di svolgimento abusivo dell’attività,
il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di
vendita.
Invero, è intanto evidente che l’ordine presuppone il compimento
di accertamenti e verifiche (come avvenuto nella fattispecie),
e dunque interviene normalmente a conclusione di un procedimento,
al quale, in difetto di deroga espressa, dovranno applicarsi
le disposizioni comuni di cui alla l. 241/90 e, quindi,
anche l’art. 7: né sembra possibile sostenere che l’esistenza
di un’attività abusiva determini, sempre e comunque, quelle
particolari esigenze di celerità del procedimento che, ex
art. 7 cit., consentono di derogare dall’obbligo di comunicazione.
Infine, non va dimenticato che, ove le peculiarità della
situazione lo richiedano, resta salva la facoltà dell’amministrazione,
sempre ex art. 7, II comma, di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, gli
opportuni provvedimenti cautelari, tra cui anche una chiusura
interinale, così da evitare che, nel corso del procedimento,
il trasgressore possa lucrare i vantaggi dell’attività abusiva.
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2.5.3. Né alla rilevata illegittimità del
provvedimento impugnato può opporsi l’orientamento giurisprudenziale
per il quale la comunicazione «è superflua nel caso in cui
l’adozione del provvedimento finale è doverosa per l’Amministrazione
(oltre che vincolata), quando i presupposti fattuali risultano
assolutamente incontestati dalle parti, quando il quadro
normativo di riferimento non presenta margini di incertezza
sufficientemente apprezzabili, oppure se l’eventuale annullamento
del provvedimento finale, per accertata violazione dell’obbligo
formale di comunicazione, non priva l’Amministrazione del
potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento
di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza
dei suoi effetti giuridici)» (così C.d.S., VI, 7 febbraio
2002, n. 686; conf. V, 3 luglio 2003, n. 3969 e 17 marzo
2003, n. 1357).
Ora, è indubbio che il citato art. 22, VI comma, imponga
senz’altro la chiusura e che, dunque, l’ordine sindacale
costituisca un atto dovuto e vincolato: ma ciò non esclude
senz’altro l’obbligo dell’avviso ex art. 7, qualora i presupposti
del provvedimento, pur essendo stabiliti in modo preciso
e puntuale dalle norme, richiedano comunque un accertamento,
nel cui ambito deve essere garantita al privato la possibilità
di prospettare fatti ed argomenti in suo favore (C.d.S.,
V, 1357/03 cit.).
Orbene, a parte che nella specie fu lo stesso Comune a ritenere
doveroso inviare l’avviso al Capovilla, non pare al Collegio,
alla stregua della narrativa e delle censure precedentemente
esposte, che la situazione presentasse in specie quel grado
d’incontestabile certezza, tale da rendere senz’altro superfluo
un apporto procedimentale da parte dell’interessato, nel
senso che le sue eventuali osservazioni e opposizioni non
avrebbero potuto avere alcuna incidenza causale sul provvedimento
finale. Né sembra sufficiente opporre che tutte le sue difese
giudiziali sono state ritenute infondate, non potendosi
ad esempio affermare con ragionevole sicurezza che le stesse
argomentazioni, se esposte nel procedimento, non avrebbero
potuto condurre l’Amministrazione a determinazioni in tutto
o in parte diverse.
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3.1. Si può così passare ad esaminare il
secondo ricorso, che impugna il diniego all’ampliamento
richiesto dal ricorrente, muovendo intanto dal terzo motivo,
in cui si afferma che il diniego sarebbe illegittimo, poiché
negherebbe all’interessato l’ampliamento che egli già avrebbe
ottenuto per effetto del silenzio assenso, conseguente alla
sua comunicazione del 2 giugno 2000.
La censura è infondata: già si è osservato sub 2.3. come
il silenzio assenso non si fosse realizzato, e nulla v’è
da aggiungere sul punto.
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3.2.1. Si può ora considerare il primo motivo,
rubricato nella violazione dell’art. 5 della l. 241/90,
nella parte in cui si prevede che il dirigente dell’ufficio
assegna a sé, ovvero ad altro dipendente addetto, la responsabilità
di ciascun procedimento.
Osserva il ricorrente come, all’atto della presentazione
della domanda di ampliamento, fu consegnata all’interessato
una ricevuta, sottoscritta da un funzionario dell’ufficio
di polizia amministrativa, nel quale veniva indicato nominativamente
il responsabile del procedimento, diverso dal dirigente
che successivamente sottoscrisse il provvedimento gravato.
In tal modo però, in violazione della disposizione richiamata,
l’assegnazione della pratica sarebbe stata effettuata dal
funzionario e non dal dirigente, il quale, comunque, non
avrebbe poi condotto il procedimento, né vi avrebbe assegnato
altri dipendenti.
L’irregolarità del procedimento vizierebbe così l’atto conclusivo
emesso.
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3.2.2. Orbene, il citato art. 5 dispone che
il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all’unità,
la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale (I comma); e fino
a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma
1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell’art. 4 (II comma); infine, l’unità
organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’art.
7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (III comma).
Ciò posto, è intanto da rilevare che la ricevuta in questione
non costituisce tanto un provvedimento di assegnazione,
quanto la comunicazione, di cui al III comma, indirizzato
all’interessato: sicché, affermare che sarebbe stata così
violata la disciplina delle competenze è fuori luogo, tanto
più che, a’ sensi del II comma dello stesso art. 5, un responsabile
del procedimento è comunque individuato dalla legge.
In realtà la norma impone – all’evidente scopo di trasparenza
amministrativa – che ciascun procedimento abbia un responsabile,
stabilito per legge ovvero con un atto amministrativo; in
quest’ultimo caso, le modalità concrete con cui lo stesso
viene determinato attengono alle norme organizzative interne,
mentre solo per il provvedimento conclusivo si può porre
un problema di competenza.
Nella fattispecie, comunque, il provvedimento finale fu
assunto dal dirigente competente, il quale pervenne alla
sua decisione all’esito di un’articolata istruttoria, di
cui si dà adeguato conto nelle premesse del provvedimento
medesimo.
Al ricorrente era stato inizialmente comunicato il nominativo
del responsabile del procedimento, né vi sono elementi per
affermare che l’indicazione fosse errata: al contrario,
il dipendente indicato risulta aver sottoscritto la nota
13 ottobre 2000, in cui dà avviso alla Giemme S.r.l. della
domanda di ampliamento presentata.
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3.3. Il quarto motivo è rubricato nella violazione
dell’art. 8 del d. lgs. 114/98.
Il diniego dell’ampliamento è stato fondato, come più volte
ripetuto, sulla mancanza dell’autorizzazione da parte della
Giemme S.r.l., titolare del nulla osta regionale.
Peraltro, secondo il ricorrente, l’art. 8 del d. lgs. 114/98
individua chiaramente nel Comune e soltanto in esso il soggetto
competente a decidere in ordine alle autorizzazioni per
l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della
superficie commerciale, senza alcun riferimento a soggetti
ulteriori, né istituzionali, né privati: l’esistenza di
rapporti “di carattere privatistico o comunque di altra
natura, inerenti alle richieste autorizzazioni”, non potrebbe
influire sull’atto amministrativo, comunque emesso con salvezza
dei diritti dei terzi.
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3.4. Sotto altro profilo (V motivo eccesso
di potere per assoluta mancanza di presupposti) il Comune,
respingendo la domanda, avrebbe richiesto il possesso di
requisiti del tutto insussistenti secondo la normativa vigente.
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3.5. In ogni caso, comunque – II motivo:
violazione dell’art. 10 l. 241/90, nonché del diritto di
difesa e del contraddittorio – se il responsabile del procedimento
riteneva, pur erroneamente, necessario l’assenso (cui non
farebbe riferimento neppure il modello di domanda utilizzato
dall’interessato) da parte di Giemme S.r.l., avrebbe dovuto
almeno domandare chiarimenti ed integrazioni all’istante,
consentirgli di visionare i pareri e le circolari richiamate
nelle premesse del provvedimento negativo, invitarlo a procurarsi
tale atto di assenso, ovvero a presentare memorie difensive
ed eventuali documenti per contestare la fondatezza della
tesi del Comune.
Così, l’Ente, omettendo tali adempimenti, avrebbe violato
il “diritto di contraddittorio e difesa su una questione
del tutto estranea alla domanda di autorizzazione”, e, comunque,
la normativa relativa al corretto svolgimento del procedimento
amministrativo, con conseguenti invalidità dell’atto impugnato.
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4.1. Orbene, muovendo anzitutto dall’ultimo
rilievo, improprio appare anzitutto il riferimento all’art.
10 della l. 241/90, ed alle prescrizioni ivi contenute.
Questo, infatti, prevede bensì che i soggetti di cui al
precedente art. 7 hanno diritto di prendere visione degli
atti del procedimento, e di presentare memorie scritte e
documenti: ma quest’ultima disposizione, a sua volta, prende
in considerazione i destinatari di provvedimenti emessi
al termine di procedimenti iniziati d’ufficio, e non ad
istanza di parte, come in specie (conf., tra le ultime,
C.d.S., IV, 29 agosto 2003, n. 4852; id., 23 maggio 2001,
n. 2849).
I rilievi del ricorrente vanno piuttosto correlati ad alcune
prescrizioni contenute nell’art. 6 della l. 241/90, e segnatamente
a quelle per cui il responsabile del procedimento: “a) valuta,
ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione di provvedimento”; nonché, “b) accerta di ufficio
i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari,
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
Ora, è anzitutto evidente, secondo le ripetute prescrizioni,
e diversamente da quanto il ricorrente suppone, che l’Amministrazione
- ad essa spettando di valutare i fatti e le norme applicabili
alla situazione su cui deve pronunciarsi - non ha un generale
obbligo di avviare un contraddittorio con l’istante, solo
perché, completata l’istruttoria, ritenga infondata la sua
richiesta, ma piuttosto di sollecitarlo – ove conveniente
al miglior espletamento della funzione, secondo efficacia
ed efficienza – a fornire chiarimenti ed integrazioni utili
alla celere definizione del procedimento: sicchè, nella
fattispecie, potrebbe apparire censurabile soltanto che
non sia stato richiesto al Capovilla di fornire l’assenso
della Giemme S.r.l..
Va peraltro ricordato che, in realtà, il Comune, durante
l’istruttoria, interessò la titolare del nulla osta: e questa,
con nota 25 ottobre 2000, dopo aver affermato che spettava
soltanto ad essa di disporre delle superfici autorizzate,
dichiarò di non voler rilasciare il proprio assenso all’ampliamento,
da parte del Capovilla, di superficie commerciale: sicché
è evidente che sarebbe stato del tutto superfluo un invito,
rivolto a quest’ultimo, a presentare un assenso che l’interessato
aveva già negato.
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4.2. Si può così passare infine all’ultimo
thema decidendum della controversia, e cioè, appunto, se,
in mancanza dell’assenso da parte della Giemme, il Comune
potesse egualmente rilasciare l’autorizzazione richiesta.
Ora, è intanto da sottolineare un elemento, esposto nel
preambolo del provvedimento impugnato, e non contrastato
dal ricorrente con una specifica censura (ciò che rende
irrilevante quanto, in senso diverso, ha affermato l’interveniente
ad adiuvandum, il quale non ha titolo ad ampliare l’oggetto
del giudizio mediante la proposizione di nuovi od autonomi
motivi), e, cioè, che lo spazio da utilizzare per l’ampliamento
era «destinato in origine ad attività artigianale, e conseguentemente
non computato nella superficie commerciale di vendita, assegnata
alle varie unità del centro commerciale»: aspetto che l’Amministrazione
ha considerato dirimente, tanto da presentare un quesito
all’A.N.C.I. – richiamato nel provvedimento impugnato –
imperniato appunto su tale diversa destinazione originaria.
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4.3. Il Comune, invero, muovendo da tale
premessa, ha rilevato che, con l’autorizzazione all’ampliamento,
sarebbe stata mutata la destinazione d’uso del locale, quale
definita nel nulla osta regionale, e così alterata la ripartizione,
stabilita nello stesso provvedimento, delle superfici autorizzate
per ciascuna destinazione.
In altri termini, utilizzando il locale in questione per
una destinazione commerciale, e non più artigianale, sarebbe
stato parzialmente modificato il contenuto del nulla osta,
e cioè di un provvedimento assegnato a Giemme S.r.l., il
cui consenso, quale titolare, era perciò necessario perché
il Comune potesse legittimamente assentire la predetta modificazione:
consenso che, invece, sarebbe stato irrilevante, qualora
si fosse utilizzato per l’ampliamento uno spazio che già
aveva destinazione commerciale.
Non è cioè in questione il potere dell’Amministrazione comunale
di modificare il nulla osta, quanto le condizioni del suo
esercizio, nella concreta fattispecie: tra queste, appunto,
il consenso del titolare, mancando il quale il Comune ha
doverosamente assunto il provvedimento di diniego gravato.
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4.4. In conclusione, il ricorso 3064/00 va
accolto, e respinto il ricorso 530/01: ciò, unitamente alla
dubbiezza delle questioni trattate, sembra sufficiente a
disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio
tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, III sezione, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, previa riunione:
a) accoglie il ricorso 3064/00 e, per l’effetto, annulla
l’ordinanza 16 settembre 2000, n. 94, del sindaco di Adria;
b) rigetta il ricorso 530/01.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 14 ottobre 2004.
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