| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 12 ottobre 2004 n. 764
Pres. Cicciò, Est. Giovannini
Vodafone Omnitel N.V.(Avv.ti P. M. Telmon e R. Troiano)
c. Comune di Torrile (Avv. M. Mendogni) |
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Enti locali - Autorizzazioni e concessioni
– Stazioni radio base di telefonia mobile - Regolamento
comunale di localizzazione degli impianti – Individuazione
di ulteriori fasce di rispetto per impianti e di limiti
diversi nelle distanze rispetto a quelli previsti nel D.M.
n. 381 del 1998 – Illegittimità – È competenza della Regione
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Risulta illegittimo, per violazione dell'art.
4, L. n. 36 del 2001 e del D.M. n. 381 DEL 1998, il regolamento
comunale nelle parti in cui, imponendo che debba intercorrere
una determinata distanza tra l'impianto di telefonia mobile
ed un'area abitata o anche un immobile residenziale, illegittimamente
introduce un limite diverso rispetto a quelli di esclusiva
competenza statale fissati con il citato D.M. n. 381 del
1998. Il gravato regolamento si pone pure in contrasto con
la vigente legislazione della Regione dell'Emilia - Romagna
e, in particolare, con gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 30
del 2000, almeno nelle parti in cui l'Amministrazione Comunale
ha ritenuto di potere individuare essa stessa nuove tipologie
di 'aree sensibili' all'interno delle quali ha vietato la
realizzazione di impianti di telefonia mobile. A norma delle
richiamate disposizioni, compete esclusivamente alla Regione
l'individuazione delle aree sensibili all'interno delle
quali sono vietate le localizzazioni di nuovi impianti ed
è imposto lo spostamento di quelli esistenti ed esse sono
quelle destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali
e scolastiche, le zone di parco classificate 'A' e le riserve
naturali.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 110/03 REG.RIC.
N. 674 REG.SEN
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò
Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est.;
Dott. Italo Caso Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 110 del 2003, proposto da
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Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone
Omnitel s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Pier Mario TELMON e dall’Avv.
Riccardo TROIANO ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’Avv. Monica CALLAI, in Parma, borgo del Parmigianino
n. 5.
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Contro
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Comune di Torrile, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello
MENDOGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
medesimo, in Parma, borgo Antini n. 3;
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per l’annullamento
previa sospensiva: a)del provvedimento n. 10661 del 18/12/2002
con cui il Comune di Torrile ha respinto l’istanza della
ricorrente di autorizzazione edilizia per la riconfigurazione
di stazione radio base di telefonia mobile presente nel
sito di S. Polo di Torrile, via Buozzi; B) del regolamento
comunale relativo alla localizzazione degli impianti di
telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Torrile n. 53 del 15/11/2001, nella parte in
cui pone limitazioni alla realizzazione dei suddetti impianti
e l’individuazione di zone del territorio comunale in cui
è consentita la realizzazione degli impianti vietandole
in tutte le altre zone e, in particolare, dell’art. 3 del
suddetto regolamento; C) di ogni altro atto presupposto
connesso e conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
Comunale intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 8/6/2004, il dr. Umberto
GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. FANTINI in delegata sostituzione
dell’Avv. TROIANO per la società ricorrente e l’Avv. MENDOGNI
per l’Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 110 del 2003, notificato
il 21/2/2003 e depositato il 13/3/2003, la società ricorrente
chiede l’annullamento, previa sospensiva: A) del provvedimento
n. 10661 del 18/12/2002 con cui il Comune di Torrile ha
respinto la sua istanza diretta ad ottenere autorizzazione
edilizia per la riconfigurazione di stazione radio base
di telefonia mobile presente nel sito di S. Polo di Torrile,
via Buozzi; B) del regolamento comunale relativo alla localizzazione
degli impianti di telefonia mobile approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Torrile n. 53 del 15/11/2001,
nella parte in cui pone limitazioni alla realizzazione dei
suddetti impianti e l’individuazione di zone del territorio
comunale in cui è consentita la realizzazione degli impianti
vietandole in tutte le altre zone e, in particolare, dell’art.
3 del suddetto regolamento; C) di ogni altro atto presupposto
connesso e conseguente.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto
afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce,
a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
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1) Violazione della L. n. 241 del 1990 e
dello Statuto Comunale; Violazione della L. n. 1150 del
1942 e della L.R. n. 47 del 1978; Violazione della L. n.
26 del 2001;
Il Regolamento Comunale oggetto di impugnativa è stato approvato
senza sentire i gestori degli impianti, soggetti direttamente
interessati dalle misure regolamentari, come invece era
prescritto dallo Statuto Comunale.
Occorre ancora rilevare che la ricorrente non è stata destinataria
di comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, dato il contenuto strettamente urbanistico edilizio
del regolamento, la sua approvazione definitiva doveva essere
preceduta dall’osservanza delle vigenti formalità previste
in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.
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2) Incompetenza; Violazione della L. n. 36
del 2001, del D.M. n. 381 del 1998, dell’art. 9 della L.R.
n. 30 del 2000 e della Del. G.R. n. 197 del 2001. Violazione
D. Lgs. n. 198 del 2002.
Il comma 2 lett. a) dell’art. 4, L. n. 36 del 2001 prevede
che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità per la popolazione sono stabiliti con
D.P.C.M. dopo un complesso procedimento, per cui i regolamenti
comunali di cui all’art. 8 L. n. 36 del 2001 finalizzati
ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici, non possono determinare nuovi
limiti di esposizione e dei valori di attenzione o derogare
a quelli attualmente fissati dal D.M. n. 381 del 1998 e
in futuro determinabili solo con D.P.C.M..
Né gli obiettivi di qualità possono essere perseguiti con
l’introduzione di diversi e più restrittivi limiti di esposizione
in palese violazione ed elusione della normativa statale
in materia di elettrosmog.
E’ di tutta rilevanza il fatto che lo stesso D.M. n. 381
del 1998 individui quale unico parametro localizzativo dei
suddetti impianti quello del valore di esposizione e non
certo la distanza rispetto alla stazione emittente.
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3) Violazione degli artt. 9 e 10 L.R. n.
30 del 2000;
Secondo le predette disposizioni regionali il divieto di
localizzazione di nuovi impianti e l’obbligo di delocalizzazione
di quelli già installati riguardano esclusivamente “aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche,
nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali”,
mentre per le aree prossime a quelle sopra indicate, la
localizzazione di nuovi impianti avviene perseguendo obiettivi
di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici
in tali aree.
Il Regolamento impugnato invece, vieta in modo assoluto
detta localizzazione in prossimità di ricettori sensibili.
Il regolamento si pone altresì in contrasto con l’art. 10
della D.G.R. n. 197 del 2001, secondo la quale la riduzione
a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile
avviene attraverso l’adeguamento ai valori fissati agli
artt. 3 e 4 D.M. n. 381 del 1998 che fanno esclusivo riferimento
ai valori del campo e non contengono limiti distanziometrici.
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4) Violazione del D.Lgs. n. 198 del 2002;
Gli atti impugnati risultano altresì in contrasto con il
decreto sopra rubricato, entrato in vigore nel corso della
procedura e che ha ribadito il riparto delle competenze
statali regionali e comunali in materia di limiti di valore
dei campi elettromagnetici.
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5) Eccesso di potere per sviamento ingiustizia
manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità
derivata del provvedimento di diniego opposto.
Il Regolamento blocca l’esercizio di diritti di rilevanza
costituzionale in totale assenza di rilievi istruttori e
di adeguata motivazione.
Con memoria depositata in data 28/5/2004, la società ricorrente
dopo avere replicato alle eccezioni e alle difese avversarie
e avere ribadito le suesposte argomentazioni, insiste per
l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari.
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§ § §
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L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi
in giudizio, con memorie in data 13/2/2004 e in data 28/5/2004,
eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso,
in quanto lo stesso sarebbe stato notificato tardivamente.
In subordine, ritenendo infondato il ricorso nel merito,
ne chiede la reiezione, vinte le spese.
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§ § §
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Alla pubblica udienza del 8 giugno 2004 la
causa è stata chiamata e quindi è stata trattenuta per la
decisione, come da verbale
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DIRITTO
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Con il presente ricorso, Vodafone Omnitel
N.V., società che gestisce impianti e stazioni radio base
di telefonia mobile chiede l’annullamento del provvedimento
con il quale l’Amministrazione Comunale di Torrile ha rigettato
la sua istanza di autorizzazione edilizia per la riconfigurazione
della stazione radio base di telefonia mobile presente nel
sito di S.Polo di Torrile.
La società ricorrente chiede inoltre l’annullamento del
regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile,
limitatamente alle parti in cui esso pone delle limitazioni
alla realizzazione dei suddetti impianti ed individua altresì
zone di territorio comunale dove è consentita la realizzazione
degli impianti, contestualmente vietandola in tutte le altre
zone.
Il Collegio ritiene di dovere esaminare preliminarmente
l’eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso
sollevata dall’Amministrazione Comunale resistente.
Sostiene il Comune che il ricorso sarebbe irricevibile riguardo
all’atto regolamentare impugnato, perché quest’ultimo –
contenente disposizioni direttamente ed immediatamente lesive
per l’attuale ricorrente, doveva essere impugnato da quest’ultima
entro il termine decadenziale decorrente dalla data di compiuta
pubblicazione all’albo pretorio della delibera consiliare
di approvazione.
Conseguentemente il ricorso sarebbe inammissibile riguardo
al gravato diniego di autorizzazione, in quanto il gravame
non contiene alcuna specifica censura avverso tale provvedimento.
Il Tribunale ritiene che entrambe le eccezioni debbano essere
respinte in quanto il Regolamento Comunale per la localizzazione
degli impianti per la telefonia mobile, pur dettando anche
specifiche prescrizioni limitative o addirittura preclusive
all’installazione di detti impianti in alcune zone del territorio
comunale, risulta essere stato approvato in epoca di gran
lunga successiva rispetto all’originaria realizzazione,
previa autorizzazione comunale, della stazione radio base
di telefonia mobile oggetto della presente causa. Da ciò
discende, ad avviso del Collegio, che l’attuale ricorrente
ben poteva ritenere che le prescrizioni dettate dall’atto
regolamentare non riguardassero gli impianti preesistenti
o, comunque, che le stesse non si applicassero agli interventi
di mera riconfigurazione degli impianti per adattarli al
nuovo sistema di tecnica digitale denominato UMTS.
Da tali considerazioni discende la tempestività e l’ammissibilità
del ricorso, avendo la ricorrente avuto conoscenza dell’applicabilità
delle disposizioni regolamentari all’intervento di riconfigurazione
progettato – e quindi della lesività delle stesse rispetto
alla sua situazione giuridica - solo al momento della comunicazione
del diniego di autorizzazione edilizia, in cui si motiva
la reiezione dell’istanza di autorizzazione appunto sulla
base del contrasto dell’intervento con le limitazioni e
i divieti prescritti dal citato regolamento.
Scendendo nel merito del ricorso, il Collegio deve osservare
che sono condivisibili le considerazioni sviluppate dalla
ricorrente con il secondo mezzo d’impugnazione, mediante
il quale si rileva l’illegittimità degli atti impugnati
per violazione dell’art. 4 della L. n. 36 del 2001, del
D.M. n. 381 del 1998 nonché degli artt. 9 e 10 della L.R.
n. 30 del 2000.
Il gravato diniego di autorizzazione segnala un contrasto
tra l’intervento da realizzarsi nella stazione radio base
di telefonia mobile della ricorrente e le norme del suddetto
regolamento che, riguardo agli impianti situati all’interno
del perimetro delle aree del sistema insediativo e che quindi
si trovano in stretta vicinanza alle aree edificate di completamento
e a verde privato (dal regolamento qualificate come “aree
sensibili”), ha introdotto una fascia di rispetto di ml.200
per le zone B residenziali (Reg. art. 3, punti 1, 2 lett.
a) e una fascia di rispetto di ml. 150 da qualsiasi edificio
residenziale (Reg. art. 3, punto 2 lett. c).
L’art. 4 della L. n. 36 in materia di inquinamento elettromagnetico
attribuisce esclusivamente allo Stato le funzioni inerenti
“la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità…in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri
unitari e di normative omogenee”.
In applicazione di dette disposizioni, lo stesso art. 4
al comma 2 lett. a), precisa che i limiti di esposizione
e i valori di attenzione sono stabiliti con D.P.C.M., da
adottarsi al termine di un complesso ed articolato procedimento
che prevede la concertazione o l’espressione di un parere
da parte di altre amministrazioni e organismi statali istituzionalmente
interessati.
In attesa dell’adozione del citato D.P.C.M., attualmente
detti limiti sono dettati dal D.M. n. 381 del 1998 ed essi
sono espressi esclusivamente in termini di generazione di
campo elettrico (misurata in volt per metro) e di campo
magnetico (misurata in A. per metro).
Di conseguenza risulta illegittimo, per violazione delle
norme statali suindicate, il regolamento comunale impugnato,
nelle parti in cui esso, imponendo che debba intercorrere
una determinata distanza tra l’impianto di telefonia mobile
ed un’area abitata o anche un immobile residenziale, illegittimamente
introduce un limite diverso rispetto a quelli di esclusiva
competenza statale fissati con il citato D.M. n. 381 del
1998.
Ma il gravato regolamento si pone pure in contrasto con
la vigente legislazione della Regione dell’Emilia – Romagna
e, in particolare, con gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 30
del 2000, almeno nelle parti in cui l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto di potere individuare essa stessa nuove tipologie
di “aree sensibili” (quali ad esempio le zone di completamento
B) all’interno delle quali ha vietato la realizzazione di
impianti di telefonia mobile.
A norma delle richiamate disposizioni, compete esclusivamente
alla Regione l’individuazione delle aree sensibili all’interno
delle quali sono vietate le localizzazioni di nuovi impianti
ed è imposto lo spostamento di quelli esistenti ed esse
sono quelle destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali
e scolastiche, le zone di parco classificate “A” e le riserve
naturali.
In conclusione, riguardo ad entrambi i profili appena esaminati,
va dichiarata l’illegittimità in parte qua del Regolamento
e, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento di
diniego di autorizzazione.
La natura assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio
dall’esaminare gli ulteriori mezzi d’impugnazione non esaminati,
ove essi non confluiscano in quelli accolti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi
per compensare integralmente, tra le parti, le spese del
presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 110 del 2003 di cui in epigrafe, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto di
autorizzazione e in parte qua, come specificato in motivazione,
il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare
n. 53 del 15/11/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella camera di consiglio
del 8 giugno 2004.
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Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 12 ottobre 2004
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