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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 12 ottobre 2004 n. 764
Pres. Cicciò, Est. Giovannini
Vodafone Omnitel N.V.(Avv.ti P. M. Telmon e R. Troiano) c. Comune di Torrile (Avv. M. Mendogni)


Enti locali - Autorizzazioni e concessioni – Stazioni radio base di telefonia mobile - Regolamento comunale di localizzazione degli impianti – Individuazione di ulteriori fasce di rispetto per impianti e di limiti diversi nelle distanze rispetto a quelli previsti nel D.M. n. 381 del 1998 – Illegittimità – È competenza della Regione

Risulta illegittimo, per violazione dell'art. 4, L. n. 36 del 2001 e del D.M. n. 381 DEL 1998, il regolamento comunale nelle parti in cui, imponendo che debba intercorrere una determinata distanza tra l'impianto di telefonia mobile ed un'area abitata o anche un immobile residenziale, illegittimamente introduce un limite diverso rispetto a quelli di esclusiva competenza statale fissati con il citato D.M. n. 381 del 1998. Il gravato regolamento si pone pure in contrasto con la vigente legislazione della Regione dell'Emilia - Romagna e, in particolare, con gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 30 del 2000, almeno nelle parti in cui l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di potere individuare essa stessa nuove tipologie di 'aree sensibili' all'interno delle quali ha vietato la realizzazione di impianti di telefonia mobile. A norma delle richiamate disposizioni, compete esclusivamente alla Regione l'individuazione delle aree sensibili all'interno delle quali sono vietate le localizzazioni di nuovi impianti ed è imposto lo spostamento di quelli esistenti ed esse sono quelle destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, le zone di parco classificate 'A' e le riserve naturali.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 110/03 REG.RIC.
N. 674 REG.SEN
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente; Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est.; Dott. Italo Caso Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 110 del 2003, proposto da

 

Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pier Mario TELMON e dall’Avv. Riccardo TROIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica CALLAI, in Parma, borgo del Parmigianino n. 5.

 

Contro

 

Comune di Torrile, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello MENDOGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini n. 3;

 

per l’annullamento
previa sospensiva: a)del provvedimento n. 10661 del 18/12/2002 con cui il Comune di Torrile ha respinto l’istanza della ricorrente di autorizzazione edilizia per la riconfigurazione di stazione radio base di telefonia mobile presente nel sito di S. Polo di Torrile, via Buozzi; B) del regolamento comunale relativo alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torrile n. 53 del 15/11/2001, nella parte in cui pone limitazioni alla realizzazione dei suddetti impianti e l’individuazione di zone del territorio comunale in cui è consentita la realizzazione degli impianti vietandole in tutte le altre zone e, in particolare, dell’art. 3 del suddetto regolamento; C) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 8/6/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. FANTINI in delegata sostituzione dell’Avv. TROIANO per la società ricorrente e l’Avv. MENDOGNI per l’Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 110 del 2003, notificato il 21/2/2003 e depositato il 13/3/2003, la società ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: A) del provvedimento n. 10661 del 18/12/2002 con cui il Comune di Torrile ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere autorizzazione edilizia per la riconfigurazione di stazione radio base di telefonia mobile presente nel sito di S. Polo di Torrile, via Buozzi; B) del regolamento comunale relativo alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torrile n. 53 del 15/11/2001, nella parte in cui pone limitazioni alla realizzazione dei suddetti impianti e l’individuazione di zone del territorio comunale in cui è consentita la realizzazione degli impianti vietandole in tutte le altre zone e, in particolare, dell’art. 3 del suddetto regolamento; C) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:

 

1) Violazione della L. n. 241 del 1990 e dello Statuto Comunale; Violazione della L. n. 1150 del 1942 e della L.R. n. 47 del 1978; Violazione della L. n. 26 del 2001;
Il Regolamento Comunale oggetto di impugnativa è stato approvato senza sentire i gestori degli impianti, soggetti direttamente interessati dalle misure regolamentari, come invece era prescritto dallo Statuto Comunale.
Occorre ancora rilevare che la ricorrente non è stata destinataria di comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, dato il contenuto strettamente urbanistico edilizio del regolamento, la sua approvazione definitiva doveva essere preceduta dall’osservanza delle vigenti formalità previste in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

 

2) Incompetenza; Violazione della L. n. 36 del 2001, del D.M. n. 381 del 1998, dell’art. 9 della L.R. n. 30 del 2000 e della Del. G.R. n. 197 del 2001. Violazione D. Lgs. n. 198 del 2002.
Il comma 2 lett. a) dell’art. 4, L. n. 36 del 2001 prevede che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione sono stabiliti con D.P.C.M. dopo un complesso procedimento, per cui i regolamenti comunali di cui all’art. 8 L. n. 36 del 2001 finalizzati ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non possono determinare nuovi limiti di esposizione e dei valori di attenzione o derogare a quelli attualmente fissati dal D.M. n. 381 del 1998 e in futuro determinabili solo con D.P.C.M..
Né gli obiettivi di qualità possono essere perseguiti con l’introduzione di diversi e più restrittivi limiti di esposizione in palese violazione ed elusione della normativa statale in materia di elettrosmog.
E’ di tutta rilevanza il fatto che lo stesso D.M. n. 381 del 1998 individui quale unico parametro localizzativo dei suddetti impianti quello del valore di esposizione e non certo la distanza rispetto alla stazione emittente.

 

3) Violazione degli artt. 9 e 10 L.R. n. 30 del 2000;
Secondo le predette disposizioni regionali il divieto di localizzazione di nuovi impianti e l’obbligo di delocalizzazione di quelli già installati riguardano esclusivamente “aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali”, mentre per le aree prossime a quelle sopra indicate, la localizzazione di nuovi impianti avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
Il Regolamento impugnato invece, vieta in modo assoluto detta localizzazione in prossimità di ricettori sensibili.
Il regolamento si pone altresì in contrasto con l’art. 10 della D.G.R. n. 197 del 2001, secondo la quale la riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l’adeguamento ai valori fissati agli artt. 3 e 4 D.M. n. 381 del 1998 che fanno esclusivo riferimento ai valori del campo e non contengono limiti distanziometrici.

 

4) Violazione del D.Lgs. n. 198 del 2002;
Gli atti impugnati risultano altresì in contrasto con il decreto sopra rubricato, entrato in vigore nel corso della procedura e che ha ribadito il riparto delle competenze statali regionali e comunali in materia di limiti di valore dei campi elettromagnetici.

 

5) Eccesso di potere per sviamento ingiustizia manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità derivata del provvedimento di diniego opposto.
Il Regolamento blocca l’esercizio di diritti di rilevanza costituzionale in totale assenza di rilievi istruttori e di adeguata motivazione.
Con memoria depositata in data 28/5/2004, la società ricorrente dopo avere replicato alle eccezioni e alle difese avversarie e avere ribadito le suesposte argomentazioni, insiste per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari.

 

§ § §

 

L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, con memorie in data 13/2/2004 e in data 28/5/2004, eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato notificato tardivamente.
In subordine, ritenendo infondato il ricorso nel merito, ne chiede la reiezione, vinte le spese.

 

§ § §

 

Alla pubblica udienza del 8 giugno 2004 la causa è stata chiamata e quindi è stata trattenuta per la decisione, come da verbale

 

DIRITTO

 

Con il presente ricorso, Vodafone Omnitel N.V., società che gestisce impianti e stazioni radio base di telefonia mobile chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale di Torrile ha rigettato la sua istanza di autorizzazione edilizia per la riconfigurazione della stazione radio base di telefonia mobile presente nel sito di S.Polo di Torrile.
La società ricorrente chiede inoltre l’annullamento del regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile, limitatamente alle parti in cui esso pone delle limitazioni alla realizzazione dei suddetti impianti ed individua altresì zone di territorio comunale dove è consentita la realizzazione degli impianti, contestualmente vietandola in tutte le altre zone.
Il Collegio ritiene di dovere esaminare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione Comunale resistente.
Sostiene il Comune che il ricorso sarebbe irricevibile riguardo all’atto regolamentare impugnato, perché quest’ultimo – contenente disposizioni direttamente ed immediatamente lesive per l’attuale ricorrente, doveva essere impugnato da quest’ultima entro il termine decadenziale decorrente dalla data di compiuta pubblicazione all’albo pretorio della delibera consiliare di approvazione.
Conseguentemente il ricorso sarebbe inammissibile riguardo al gravato diniego di autorizzazione, in quanto il gravame non contiene alcuna specifica censura avverso tale provvedimento.
Il Tribunale ritiene che entrambe le eccezioni debbano essere respinte in quanto il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, pur dettando anche specifiche prescrizioni limitative o addirittura preclusive all’installazione di detti impianti in alcune zone del territorio comunale, risulta essere stato approvato in epoca di gran lunga successiva rispetto all’originaria realizzazione, previa autorizzazione comunale, della stazione radio base di telefonia mobile oggetto della presente causa. Da ciò discende, ad avviso del Collegio, che l’attuale ricorrente ben poteva ritenere che le prescrizioni dettate dall’atto regolamentare non riguardassero gli impianti preesistenti o, comunque, che le stesse non si applicassero agli interventi di mera riconfigurazione degli impianti per adattarli al nuovo sistema di tecnica digitale denominato UMTS.
Da tali considerazioni discende la tempestività e l’ammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente avuto conoscenza dell’applicabilità delle disposizioni regolamentari all’intervento di riconfigurazione progettato – e quindi della lesività delle stesse rispetto alla sua situazione giuridica - solo al momento della comunicazione del diniego di autorizzazione edilizia, in cui si motiva la reiezione dell’istanza di autorizzazione appunto sulla base del contrasto dell’intervento con le limitazioni e i divieti prescritti dal citato regolamento.
Scendendo nel merito del ricorso, il Collegio deve osservare che sono condivisibili le considerazioni sviluppate dalla ricorrente con il secondo mezzo d’impugnazione, mediante il quale si rileva l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 4 della L. n. 36 del 2001, del D.M. n. 381 del 1998 nonché degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 30 del 2000.
Il gravato diniego di autorizzazione segnala un contrasto tra l’intervento da realizzarsi nella stazione radio base di telefonia mobile della ricorrente e le norme del suddetto regolamento che, riguardo agli impianti situati all’interno del perimetro delle aree del sistema insediativo e che quindi si trovano in stretta vicinanza alle aree edificate di completamento e a verde privato (dal regolamento qualificate come “aree sensibili”), ha introdotto una fascia di rispetto di ml.200 per le zone B residenziali (Reg. art. 3, punti 1, 2 lett. a) e una fascia di rispetto di ml. 150 da qualsiasi edificio residenziale (Reg. art. 3, punto 2 lett. c).
L’art. 4 della L. n. 36 in materia di inquinamento elettromagnetico attribuisce esclusivamente allo Stato le funzioni inerenti “la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità…in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee”.
In applicazione di dette disposizioni, lo stesso art. 4 al comma 2 lett. a), precisa che i limiti di esposizione e i valori di attenzione sono stabiliti con D.P.C.M., da adottarsi al termine di un complesso ed articolato procedimento che prevede la concertazione o l’espressione di un parere da parte di altre amministrazioni e organismi statali istituzionalmente interessati.
In attesa dell’adozione del citato D.P.C.M., attualmente detti limiti sono dettati dal D.M. n. 381 del 1998 ed essi sono espressi esclusivamente in termini di generazione di campo elettrico (misurata in volt per metro) e di campo magnetico (misurata in A. per metro).
Di conseguenza risulta illegittimo, per violazione delle norme statali suindicate, il regolamento comunale impugnato, nelle parti in cui esso, imponendo che debba intercorrere una determinata distanza tra l’impianto di telefonia mobile ed un’area abitata o anche un immobile residenziale, illegittimamente introduce un limite diverso rispetto a quelli di esclusiva competenza statale fissati con il citato D.M. n. 381 del 1998.
Ma il gravato regolamento si pone pure in contrasto con la vigente legislazione della Regione dell’Emilia – Romagna e, in particolare, con gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 30 del 2000, almeno nelle parti in cui l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di potere individuare essa stessa nuove tipologie di “aree sensibili” (quali ad esempio le zone di completamento B) all’interno delle quali ha vietato la realizzazione di impianti di telefonia mobile.
A norma delle richiamate disposizioni, compete esclusivamente alla Regione l’individuazione delle aree sensibili all’interno delle quali sono vietate le localizzazioni di nuovi impianti ed è imposto lo spostamento di quelli esistenti ed esse sono quelle destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, le zone di parco classificate “A” e le riserve naturali.
In conclusione, riguardo ad entrambi i profili appena esaminati, va dichiarata l’illegittimità in parte qua del Regolamento e, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione.
La natura assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori mezzi d’impugnazione non esaminati, ove essi non confluiscano in quelli accolti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 110 del 2003 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto di autorizzazione e in parte qua, come specificato in motivazione, il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 15/11/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2004.

 

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 12 ottobre 2004

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