| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1572
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
Gestor S.p.A. (Avv.ti P. Di Benedetto e G. Di Cuonzo) c.
Comune di Sorso (Avv. C. Fois Moro) Ser. Fin. S.p.a. (Avv.ti
M. Perrone e L. Rago) |
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1. Contratti della P.A. – gare – appalto
di servizi – verifica dell’anomalia – richiesta generica
di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
– contraddittorio con la concorrente – insufficienza.
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2. Giurisdizione e competenza – contratti
della P.A. – invalidità o inefficacia - sentenza C. Cost.
n. 204/2004- giurisdizione amministrativa – non sussiste.
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1. In sede di verifica dell’anomalia la richiesta
di precisazione dell’offerta, in quanto rivolta genericamente
ad acquisire precisazioni “…in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta ritenuti pertinenti…” non è idonea ad instaurare
con la concorrente un contraddittorio sufficientemente puntuale
sugli elementi dell’offerta ritenuti sospetti di eccessivo
ribasso. Nella stessa, infatti, non risultano specificamente
individuati i punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente
incongruità del ribasso che, per contro, per giurisprudenza
prevalente, devono essere adeguatamente precisati al fine
di stabilire se le spiegazioni ricevute possano giustificare
l’abbattimento dei costi di esercizio secondo i parametri
offerti dal secondo comma dell’art. 25 del D.Lgvo n. 157/1995.
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2. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale
5 luglio 2004, n. 204, ed in conformità ai principi da essa
espressi, devono ritenersi sottratte alla cognizione del
giudice amministrativo le controversie in tema di invalidità
o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare
ad evidenza pubblica in quanto in tal caso la domanda giudiziale
attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico
in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri
diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe
raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti
amministrativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 614/2004 proposto dalla
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società GESTOR S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro-tempore sig. Tommaso Galantino,
rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo
del giudizio dagli avv.ti Pietro di Benedetto e Giuseppe
Dicuonzo ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Puccini
n. 70, presso lo studio dell’avv. Valeria Lai,
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contro
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il Comune di Sorso, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a
margine dell’atto di costituzione dall’avv. Caterina Fois
Moro ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Barone
Rossi n. 27, presso lo studio dell’avv. Angela Fadda,
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e nei confronti
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della società Ser. Fin. S.p.a., in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione
dagli avv.ti Michele Perrone e Luigi Rago ed elettivamente
domiciliata in Cagliari, via Satta n. 7, presso lo studio
dell’avv. Annamaria Marrosu,
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per l'annullamento
- della determinazione n. 39 del 1° aprile 2004, con la
quale il del Responsabile del servizio Tributi del Comune
di Sorso ha approvato i verbali di gara escludendo la Gestor
per anomalia dell’offerta e aggiudicando il servizio alla
Ser. Fin. S.p.a.;
- ove occorrente, dei verbali di gara e di ogni altro atto
con i quali l’Amministrazione ha dichiarato anomala l’offerta
della Gestor e aggiudicato il servizio alla Ser. Fin. S.p.a.;
- di tutti gli atti ai predetti presupposti, connessi o
conseguenti;
- dell’eventuale contratto stipulato tra l’Amministrazione
comunale e la società affidataria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 l’avv. Valeria
Lai in sostituzione dell’avv. Pietro di Benedetto per la
ricorrente, l’avv. Caterina Fois per il Comune di Sorso
e l’avv. Anna Maria Marrosu in sostituzione dell’avv. Michele
Perrone per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 24
maggio 2004 e depositato il successivo 7 giugno, la Gestor
s.p.a. espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto
dal Comune di Sorso per l’affidamento in concessione del
servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e della TARSUG,
da aggiudicarsi al migliore offerente ai sensi dell’art.
23, comma 1°, lett. a) del D.Lgvo n. 157/1995.
Alla gara partecipavano 4 imprese, tra le quali la ricorrente.
La GESTOR S.p.a e la Ser.Fin. S.p.a., avendo offerto un
ribasso anomalo, venivano invitate a presentare le giustificazioni
della loro offerta.
Sennonchè, al termine della verifica di anomalia, l’offerta
della ricorrente – che aveva presentato il maggior ribasso
- veniva ritenuta non giustificata in relazione “ai costi
di mantenimento e di funzionamento di un ufficio aperto
al pubblico”, e veniva conseguentemente estromessa dalla
gara.
Viceversa, i chiarimenti presentati dalla controinteressata
venivano ritenuti esaurienti e di conseguenza, avendo essa
offerto il secondo maggior ribasso, le veniva aggiudicato
l’incanto.
Avverso tale determinazione dell’Amministrazione è insorta
la ricorrente che ha proposto il ricorso in esame col quale,
con unico articolato motivo, lamenta l’illogicità della
valutazione compiuta dall’Amministrazione che non avrebbe
tenuto conto del fatto che la ricorrente, gestore del servizio
da 10 anni con ufficio già aperto al pubblico nel Comune
di Sorso, ben aveva evidenziato le economie di gestione
che tale posizione le poteva consentire. Inoltre vi sarebbe
stata un’evidente disparità di trattamento in favore della
controinteressata, le cui giustificazioni sarebbero state
benevolmente considerate dalla Commissione giudicatrice.
Concludeva la ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento degli atti impugnati, la condanna dell’amministrazione
resistente alla reintegrazione in forma specifica e la declaratoria
di nullità del contratto eventualmente stipulato tra il
Comune di Sorso e la Ser. Fin. S.p.a., con vittoria delle
spese.
Contestualmente al ricorso la Gestor ha proposto domanda
di risarcimento del danno, pari quantomeno al mancato utile
della commessa.
Per resistere al ricorso si sono costituite le parti intimate
che dopo aver replicato a tutte le argomentazioni della
ricorrente ne hanno chiesto la reiezione, con favore delle
spese.
Con ordinanza n. 280/2004 del 23 giugno 2004, il Tribunale
adito, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati,
ha fissato direttamente la discussione del merito della
causa.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva preliminarmente che la richiesta di precisazione
dell’offerta inviata dall’Amministrazione alla ricorrente
in data 23 marzo 2004, in quanto rivolta genericamente ad
acquisire precisazioni “…in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta ritenuti pertinenti…” non è valsa – in realtà
- ad instaurare con la concorrente un contraddittorio sufficientemente
puntuale sugli elementi dell’offerta ritenuti sospetti di
eccessivo ribasso.
Nella stessa, infatti, non risultano specificamente individuati
i punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente incongruità
del ribasso che, per contro, per giurisprudenza prevalente,
devono essere adeguatamente precisati al fine di stabilire
se le spiegazioni ricevute possano giustificare l’abbattimento
dei costi di esercizio secondo i parametri offerti dal secondo
comma dell’art. 25 del D.Lgvo n. 157/1995.
Ne è derivata, da parte della ricorrente, una relazione
di giustificazione dell’offerta altrettanto generica che
ha ripercorso tutte le componenti dell’offerta medesima.
Comunque, per quanto qui rileva, giova evidenziare che in
tale relazione di chiarimenti la Gestor (pag. 3 delle giustificazioni)
precisava che “…nel computo ha poi influito sulla determinazione
dell’offerta presentata la circostanza che l’attività non
abbisogna di ulteriori spese di avviamento atteso che, come
noto, è già in atto…”.
Con verbale del 29 marzo 2004, tuttavia, la Commissione
giudicatrice riteneva che le deduzioni della ricorrente
non consideravano i costi di mantenimento e di funzionamento
di un ufficio aperto al pubblico, non risultando neppure
dal conto economico allegato quanto necessario a garantire
l’apertura di un ufficio al pubblico per il periodo dell’appalto,
come richiesto dal capitolato di gara, concludendo per l’incongruità
dell’offerta presentata.
Ritiene il Collegio che la valutazione negativa espressa
dalla commissione giudicatrice evidenzi profili di illogicità
che trascendono il merito delle scelte tecnico – discrezionali
insindacabili da parte del giudice amministrativo.
Ed invero, a prescindere dalle ricordate improprie modalità
di conduzione del procedimento di verifica dell’anomalia,
la Commissione giudicatrice non poteva non conoscere la
circostanza che la Gestor, alla data di celebrazione della
gara, era concessionaria in carica del servizio da aggiudicare
da 10 anni, sicchè nessun costo particolare avrebbe dovuto
sopportare per l’attivazione di un ufficio aperto al pubblico
recante le caratteristiche previste dall’art. 10 del capitolato,
non risultando dagli atti di causa che l’Amministrazione
abbia mai sollevato obiezioni circa l’inadeguatezza - sotto
i profili in esso enunciati - dell’ufficio nei quali la
Gestor assolveva al suo incarico.
Neppure l’adeguatezza delle attrezzature informatiche in
utilizzo da parte della Gestor, interamente portate in ammortamento
nel corso dei 10 anni di servizio espletati, ha dato luogo
a rilievi che imponessero in via di necessità un loro ricambio
e, dunque, l’indicazione dei costi necessari alla loro sostituzione,
rilevando quindi soltanto la dichiarata ed incontestata
idoneità delle attrezzature indicate in offerta all’espletamento
del servizio richiesto.
Quanto alla mancata indicazione dei costi di mantenimento
e funzionamento dell’ufficio aperto al pubblico, la ricorrente
espone incontestata di avere in passato reso edotta l’Amministrazione
comunale di Sorso che il locale destinato ad ufficio era
nella sua disponibilità per effetto del contratto di contratto
di comodato gratuito stipulato con la proprietaria, sig.ra
Maninchedda M. Alessandra.
La Gestor pertanto, già nelle precedenti gestioni, ha sostenuto
solo spese correnti, restando sgravata dai costi di acquisto
o locazione del locale.
Tale circostanza non è stata in alcun modo considerata dalla
Commissione di gara, che avrebbe al più dovuto chiedere
chiarimenti integrativi in ordine al permanere della suddetta
situazione di particolare vantaggio di cui beneficia la
ricorrente, non potendosi, in mancanza, che ritenere confermata
la disponibilità a titolo gratuito del locale.
Sotto questo profilo a nulla rilevano le argomentazioni
contenute nella memoria difensiva del Comune in ordine alla
particolare tenuità del vincolo scaturente da un contratto
di comodato gratuito, se non altro per il rilievo che nel
corso del decennio precedente di esercizio del servizio
non risultano elementi che inducano ad ipotizzare il venir
meno, nel tempo di durata del contratto, della disponibilità
dell’anzidetto locale
In relazione a quanto sopra si rivela quindi incongrua la
valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente.
Ed invero, come si ricava anche dalle giustificazioni offerte
dalla controinteressata, nella voce relative alle spese
di gestione dell’ufficio le spese di locazione assorbono
gran parte del costo annuo stimato.
Ne segue che il residuo, relativo alle linee ENEL e TELECOM,
assume rilevanza minimale rispetto al valore dell’offerta
tale da rendere illegittima una valutazione di anomalia
fondata sulla mancata giustificazione di una parte economicamente
non rilevante dell’offerta (in termini: TAR Sardegna, n.
1499 del 20 novembre 2003).
Non valgono, infatti, in senso opposto, le argomentazioni
della difesa della controinteressata secondo le quali la
Gestor non avrebbe giustificato i costi di altre spese previste
dal capitolato, trattandosi di considerazioni tese indebitamente
ad ampliare il thema decidendum n quanto inserite anziché
in un ricorso incidentale in una memoria difensiva non notificata
alla controparte.
In conclusione, quindi, la domanda di annullamento dei provvedimenti
impugnati va accolta nella parte in cui dichiarano l’anomalia
dell’offerta della ricorrente.
La ricorrente chiede poi che questo Tribunale dichiari la
nullità del contratto stipulato tra il Comune di Sorso e
la società Ser.Fin. S.r.l., senza peraltro svolgere specifici
argomenti a sostegno della domanda.
Pone così un problema complesso e dibattuto, che ha indotto
di recente il Consiglio di Stato a rimetterlo – insieme
con altri riguardanti la reintegrazione in forma specifica
della pretesa avanzata dal concorrente ingiustamente pregiudicato
in una gara pubblica – alla Adunanza Plenaria, con l’ordinanza
n. 3355 del 21 maggio 2004.
Per quanto qui interessa, la Quarta Sezione evidenzia (punto
5 della ordinanza) un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione
amministrativa, allorché debba essere decisa la natura del
vizio che, a seguito dell’annullamento della aggiudicazione,
affligge il contratto eventualmente già stipulato.
In verità, la decisione distingue tra ipotesi in cui si
chieda (o debba esser data) una decisione costitutiva (annullamento
o risoluzione del contratto), e ipotesi in cui - in base
a una scelta teorica che pure si indica come dubbia – si
ritenga la nullità o comunque una automatica caducazione
del contratto.
In questo secondo caso sarebbe possibile un accertamento
in via incidentale.
Precisa però (punto 5.3) che se sia stata domandata espressamente
una pronuncia, anche solo dichiarativa, sul contratto, emergono
i medesimi problemi di giurisdizione propri di una pronuncia
costitutiva.
La Sezione rimettente, pur riconoscendo che la questione
è suscettibile di differenti soluzioni, sembra privilegiare
quella affermativa della giurisdizione, osservando che altrimenti
resterebbe priva di significato l’attribuzione di giurisdizione
esclusiva in materia di procedure di affidamento degli appalti
pubblici.
Questa posizione, fino a ieri condivisibile, va oggi ripensata
alla luce della sentenza n. 204 del 5 luglio 2004, pubblicata
il 14 luglio 2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimi gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della
legge 21 luglio 2000 n. 105. La illegittimità riguarda,
in particolare e per quanto qui interessa, la giurisdizione
esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici
servizi; giurisdizione che può essere riconosciuta al giudice
amministrativo solo quando “la pubblica amministrazione
agisce esercitando il suo potere autoritativo”, ovvero adopera
strumenti negoziali ma in sostituzione di un potere autoritativo
che la legge ad essa attribuisce.
Né la norma, né di conseguenza la decisione della Corte,
menzionano la domanda sulla invalidità o inefficacia del
contratto stipulato con l’aggiudicatario, ad esito di una
procedura ad evidenza pubblica; ma è certo che tale domanda
attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico
in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri
diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe
raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti
amministrativi.
Non contraddice alla soluzione adottata la sopravvivenza
dell’articolo 6 della citata legge 205/2000, che assegna
al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva su “tutte
le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture” .
La norma, come giustamente osservato nella menzionata ordinanza
della Quarta Sezione, non indica con chiarezza la estensione
della giurisdizione esclusiva, e in particolare se essa
riguardi anche le pronunce sui contratti, che in base ad
una tradizionale sistematica sono considerati esterni rispetto
alle procedure di affidamento.
La specialità della previsione suggerirebbe di per sé una
interpretazione restrittiva. Ma le indicazioni fornite dal
Giudice delle leggi, nella ricordata decisione 204/2004,
impone anche una interpretazione conforme alla Carta fondamentale;
sempre che non si voglia ritenere, con argomento rafforzativo,
che già la censura sull’articolo 33 capoverso lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 impedisca, almeno
per gli appalti di servizi, l’inclusione dei giudizi sul
contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Sulla domanda di nullità del contratto va dunque dichiarato
il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sull’inconveniente, da più parti denunciato, del frazionamento
dei giudizi nell’ambito di unico rapporto controverso, è
forse utile la seguente notazione.
Se venisse confermata dalla Adunanza Plenaria la tesi, che
già appare prevalente, della nullità, inefficacia o automatica
caducazione del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione,
il soggetto appaltante dovrà eseguire la decisione prescindendo
dal titolo formale che la vincola all’aggiudicatario. E
il radicale difetto del contratto può divenire oggetto di
cognizione incidentale nella fase esecutiva.
L’Amministrazione dovrà, in definitiva, riammettere alla
gara la società Gestor e valutarne l’offerta. Dovrà poi
decidere, se l’esito della gara lo renderà necessario, sulla
sorte del contratto già stipulato con la società Ser.Fin.s.r.l.,
secondo i principi sopra enunciati.
Non può invece darsi seguito alla domanda risarcitoria fino
al termine della valutazione di congruità dell’offerta sospetta
di anomalia presentata dalla ricorrente.
Sussistono giusti motivi, considerata anche la parziale
soccombenza del ricorrente, per compensare tra le parti
le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla la esclusione e l’aggiudicazione impugnate; dichiara
il difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità del
contratto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Rosa Panunzio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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