| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1571
Pres. ed Est. M. Atezni
Maggioli S.p.A. (Avv.ti P. P. Poggi, M. Polini e C. Murgia),
Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a.
in ATI con Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a.
(Avv.ti G. Bassu e P. Loi) c. il Comune di Cagliari (Avv.ti
F. Melis e G. Farci) e Svimservice s.p.a. (Avv. G. Contu)
|
|
1. Giustizia amministrativa – interesse al
ricorso - vantaggio successivo ed eventuale – strumentalità
– sussiste.
|
| |
|
2. Giustizia amministrativa – regolamento
– impugnazione – lesione attuale dell’interesse del ricorrente
– ammissibilità – sussiste.
|
| |
|
3. Contratti della P.A. – gare – appalto
concorso – apertura offerta economica - pubblicità delle
operazioni di gara – inderogabilità.
|
| |
|
4. Contratti della P.A. – gare – appalto
concorso – pubblicità operazioni di gara – mancanza di specifica
previsione normativa – irrilevanza.
|
|
1. L’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione
di una gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui
dall'annullamento dell'atto impugnato derivi un diretto
e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio
sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento
sia strumentale ad un'ulteriore attività dell'Amministrazione
intimata, dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato
positivo dell'aggiudicazione.
|
| |
|
2. L'impugnativa di un regolamento deve ritenersi
ammissibile solo quando contiene disposizioni tali da ledere
l'interesse del singolo soggetto e non anche quando la lesione
possa derivare in futuro solo per effetto dell'emanazione
di un atto applicativo.
|
| |
|
3. Il principio della pubblicità delle sedute
di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di
gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne
la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura
mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa
dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata
in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi
dei membri della Commissione giudicatrice
|
| |
|
4. La pubblicità non può essere esclusa per
il fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente
nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della
pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi
di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di
trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività
amministrativa in tale delicata materia.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
su ricorso n. 427/04 proposto da
|
| |
|
Maggioli s.p.a. in persona del Presidente
del Consiglio d’Amministrazione, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Pier Paolo Poggi, Michela Polini e Costantino
Murgia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Cagliari, via Bonaria n. 80,
|
| |
|
e sul ricorso n. 578/04 proposto
|
| |
|
dal raggruppamento temporaneo d’imprese
fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali
s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a.
in persona dell’Amministratore Delegato della mandataria
Insiel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bassu
e Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo in Cagliari, via Alghero n. 22
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Cagliari in persona del
Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico
Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato presso
il proprio ufficio legale in Cagliari, via Roma n. 145 (Palazzo
Civico)
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
di Svimservice s.p.a. costituitosi
in giudizio solo per resistere al ricorso n. 427/04 in persona
del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Contu presso lo studio del quael in Cagliari, via
Ancona n. 3, è elettivamente domiciliata;
|
| |
|
per l'annullamento
- il ricorso n. 427/04: della determinazione n. 16 in data
24/2/2004 con la quale Maggioli s.p.a. è stata esclusa dall’appalto
concorso per l’affidamento della fornitura ed installazione
di un sistema informatico di contabilità comunale e servizi
collegati, definitivamente aggiudicato ad altra ditta, unitamente
agli atti presupposti e connessi tra i quali segnatamente
i verbali allegati alla predetta determinazione, la nota
di comunicazione ed ogni atto relativo al procedimento di
aggiudicazione definitiva a Svimservice s.p.a.;
- il ricorso n. 578/04: della medesima determinazione, per
la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese
fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali
s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a,
e degli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché
del capitolato speciale di gara.
|
| |
|
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Cagliari in persona del Sindaco in carica e di Svimservice
s.p.a. in persona del legale rappresentante;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 ottobre
2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di
parte, come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 9/4/2004 e depositato il successivo 21/4 Maggioli s.p.a.
in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione,
impugna la determinazione n. 16 in data 24/2/2004 con la
quale è stata esclusa dall’appalto concorso per l’affidamento
della fornitura ed installazione di un sistema informatico
di contabilità comunale e servizi collegati, definitivamente
aggiudicato ad altra ditta, unitamente agli atti presupposti
e connessi tra i quali segnatamente i verbali allegati alla
predetta determinazione, la nota di comunicazione ed ogni
atto relativo al procedimento di aggiudicazione definitiva
a Svimservice s.p.a..
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) l'offerta tecnica della ricorrente è stata esaminata,
e sono stati attribuiti i relativi punteggi, quando la commissione
aveva già preso visione dell'offerta economica.
2) I plichi contenenti le offerte economiche sono stati
aperti in seduta segreta.
3) La ricorrente è stata esclusa per avere offerto la gestione
di mutui e contabilità come evoluzioni future a pagamento,
nonostante questi servizi non costituissero requisito minimo
dell'offerta.
La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione,
dei provvedimenti impugnati; chiede, inoltre, la condanna
al risarcimento del danno subito.
Con atti notificati il 7/5/2004 ed il 14/5/2004 e depositati
i successivi 15/5 e 19/5 la ricorrente propone i seguenti
motivi aggiunti:
1) l’art. 11 del regolamento dei contratti del Comune di
Cagliari è illegittimo, e deve essere annullato, nella parte
in cui dispone che nelle procedure d'appalto l'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica avvenga in seduta
riservata.
2) L’illegittimità relativa al sotto procedimento di apertura
delle buste contenenti le offerte economiche inficia le
offerte di tutte le ditte, e non solo quella della ricorrente.
Con ordinanza n. 238 in data 26 maggio 2004 è stata fissata
l'udienza pubblica di discussione della causa.
In data 1/10/2004 la ricorrente ha depositato memoria.
Sostanzialmente i medesimi atti (medesima determinazione,
per la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese
fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali
s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a,
e gli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché il
capitolato speciale di gara) sono impugnati anche dal raggruppamento
temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema
degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per
l’informatica s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato
della mandataria Insiel con ricorso n. 578/04, notificato
il 17/5/04 e depositato il successivo 27/5, affidato ai
seguenti motivi:
1) la gara doveva essere annullata, in quanto a causa della
sua lunghezza questa è stata giudicata quando tutte le offerte
avevano già perso validità.
2) L'offerta della ricorrente non presenta, in punto di
fatto, le carenze riscontrate dalla commissione di gara.
La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione,
dei provvedimenti impugnati; chiede inoltre risarcimento
dei danni subiti.
Con ordinanza n. 256 in data 9 giugno 2004 è stata fissata
l'udienza di trattazione nel merito della causa.
In entrambi i ricorsi si è costituito in giudizio il Comune
di Cagliari in persona del sindaco in carica (autorizzato
con deliberazioni della Giunta Municipale n. 239 in data
22/4/2004 e n. 347 in data 27/5/2004) chiedendo, con distinte
memorie depositata il 14/10/2004, la declaratoria dell'inammissibilità
ovvero il rigetto dei ricorsi.
Nel primo giudizio si è costituita anche Svimservice s.p.a.
formulando, con memorie depositate il 5/5/2004 ed il 14/10/2004,
analoghe conclusioni.
Con atto notificato il 28/5/2004 e depositato il successivo
21/5/2004 propone ricorso incidentale con il quale impugna
la determinazione della commissione giudicatrice relativa
alla mancata esclusione della ricorrente principale, deducendo
i seguenti motivi:
1) la proposta della ricorrente non conteneva alcune delle
funzionalità richieste dal bando di gara.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito
nelle proprie conclusioni.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti
onde definirli con unica decisione, in quanto entrambi riguardano
la stessa gara d'appalto, dalla quale le parti ricorrenti
sono state entrambe escluse.
Con il primo ricorso (n. 427/04) vengono sollevate questioni
attinenti alla correttezza dell’esame dell’offerta presentata
dal raggruppamento ricorrente (escluso per la mancanza,
nel progetto, di alcune delle prestazioni, oggetto necessario
del contratto secondo la commissione giudicatrice), il cui
accoglimento potrebbe comportare il rinnovo delle determinazioni
in punto d’ammissibilità dell’offerta stessa, offrendo al
raggruppamento ricorrente una possibilità di aggiudicazione
del contratto, ed altre con le quali si contesta in radice
la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, in termini
tali da imporre la ripetizione della procedura.
Le censure relative all'esame dell'offerta della ricorrente
sono infondate.
È palesemente infondata l'argomentazione con la quale la
parte ricorrente sostiene che la sua offerta tecnica è stata
esaminata dalla commissione avendo già preso conoscenza
dell'offerta economica.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'amministrazione
abbia potuto dimostrare che l'offerta economica della ricorrente
è rimasta sigillata quanto meno fino alla data del 22/4/2004,
quando è stato predisposto per la produzione nel presente
giudizio il plico contenente la fotocopia della predetta
busta, ancora debitamente sigillata.
Anche le argomentazioni che hanno condotto a ritenere l'offerta
del raggruppamento ricorrente priva di elementi essenziali
sono infondate.
È stata imputata all'offerta del raggruppamento ricorrente
la mancanza della gestione dell'imposta sul valore aggiunto
e della gestione di mutui; tali funzionalità appaiono agevolmente
riconducibili al disposto dell’allegato al capitolato speciale,
contenente le specifiche tecniche, laddove (art. A5) nell'individuare
i requisiti applicativi specifica che i requisiti principali
richiesti al sistema offerto sono fra l'altro la gestione
dell'indebitamento finanziario e la gestione delle certificazioni
finanziarie e fiscali.
Le funzionalità di certificato al bilancio previsione e
certificato al conto consuntivo sono ricomprese nella stessa
disposizione dell'allegato al capitolato speciale, laddove
si richiede al sistema la capacità di gestire, a livello
integrato, i dati della contabilità finanziaria congiuntamente
quelli della contabilità e economico analitica patrimoniale
e controllo e gestione, senza necessità di duplicazione
di informazioni ed operazione di registrazione, di aggiunte
o modifiche successive, alla luce della premessa della stessa
disposizione che impone che le funzionalità di gestione
della contabilità, nei suoi vari aspetti debbano essere
offerte alla luce della vigente normativa finanziaria.
Pertanto, non può essere revocato in dubbio che le funzionalità
di cui si tratta costituissero elementi necessari della
prestazione richiesta alle partecipanti.
La commissione ha rilevato che i suddetti servizi sono offerti
come evoluzioni future a pagamento, senza costi aggiuntivi
solo per gli ultimi due, peraltro limitatamente al primo
anno.
Tale affermazione non è, in realtà, smentita, in quanto
parte ricorrente si limita ad affermare che tale aspetto
non era conoscibile senza aprire la busta contenente l'offerta
economica.
A ciò deve essere obiettato che tali funzionalità sono state
univocamente qualificate modalità aggiuntive dal raggruppamento
ricorrente; il punto 1.32 del progetto esecutivo evidenzia
con chiarezza che il certificato al bilancio di previsione
ed il certificato al conto consuntivo sono offerti solo
per il primo anno.
Pertanto, deve essere affermato che il raggruppamento ricorrente
non ha ricompresso le sopra indicate funzionalità necessarie
nella propria proposta.
Giustamente, quindi, la commissione ha escluso dalle successive
fasi del procedimento l'offerta dell'odierno ricorrente.
Il collegio deve quindi esaminare l'ulteriore argomentazione,
con la quale si contesta la correttezza del sub procedimento
relativo all'apertura delle offerte economiche.
Viene, infatti, contestata la legittimità dell’operato della
commissione di gara, che ha aperto le buste contenenti le
offerte economiche in seduta segreta, per violazione del
principio di pubblicità, che presiede all’attività delle
commissioni giudicatrici, costituite per l’aggiudicazione
dei pubblici appalti, eccezion fatta per le sedute dedicate
all’esame nel merito delle proposte progettuali, elaborate
dalle ditte partecipanti.
L’argomentazione è stata originariamente sollevata in riferimento
all’impugnata determinazione dirigenziale di approvazione
degli atti ed aggiudicazione della gara alla controinteressata.
Con i motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa all’art.
11, terzo comma, del regolamento dei contratti del Comune
di Cagliari, nella parte in cui consente tale procedura.
Deducono le parti resistenti l’inammissibilità di tali censure
in quanto il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla
procedura in una fase procedimentale che ha preceduto l’apertura
delle buste, per cui non avrebbe interesse alla sua corretta
conduzione. Inoltre, l’impugnazione del regolamento comunale
sarebbe tardiva, in quanto proposta ben oltre sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
Entrambi i profili sono infondati.
Parte ricorrente, infatti, agisce in giudizio per tutelare
il proprio interesse strumentale alla ripetizione della
gara, in vista dell’aggiudicazione del contratto, alla quale
ha mostrato interesse mediante la presentazione della propria
proposta.
Per giurisprudenza costante, alla quale questo Tribunale
si è uniformato, da ultimo, con sentenza n. 1316 del 12/8/2004,
l’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione di una
gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui dall'annullamento
dell'atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio,
ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed
eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale
ad un'ulteriore attività dell'Amministrazione intimata,
dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato positivo
dell'aggiudicazione.
Deve, quindi, essere riconosciuto l’interesse della parte
ricorrente alla caducazione del procedimento, sotto il profilo
in esame.
Neanche la dedotta questione di ricevibiltà può essere condivisa.
Nel caso di specie, invero, può essere discusso se l’impugnazione
proposta sia indispensabile, atteso che la fattispecie rientra
nell’ambito d’applicazione del principio stabilito, da ultimo,
da C. di S., V, 10 gennaio 2003, n. 35, secondo il quale
il giudice amministrativo può disapplicare regolamenti illegittimi,
pur se non ritualmente impugnati. Nel caso di specie, infatti,
le impugnate esclusione ed aggiudicazione sono esecutive
di una disposizione regolamentare della cui legittimità
si dubita.
Peraltro, una volta proposta l’impugnazione il collegio
deve prendere in esame la domanda sottopostagli, riguardo
al cui accoglimento parte ricorrente ha dimostrato il proprio
interesse.
La sua proposizione è, poi, tempestiva.
C. di S., VI, 27 aprile 2001, n. 2459, ha stabilito che
“l' impugnativa di un regolamento deve ritenersi ammissibile
solo quando contiene disposizioni tali da ledere l'interesse
del singolo soggetto e non anche quando la lesione possa
derivare in futuro solo per effetto dell'emanazione di un
atto applicativo”.
Conformemente a tale principio, condiviso dal collegio,
deve essere rilevato che palesemente la disposizione regolamentare,
generale ed astratta, oggetto del ricorso in epigrafe ha
provocato una lesione degli interessi della parte ricorrente
solo a seguito dell’adozione dell’impugnata disposizione
applicativa.
Di conseguenza, solo da tale momento la ricorrente è stata
legittimata alla sua impugnazione, che deve essere dichiarata
tempestiva.
Al riguardo, è stato chiarito anche dalla Adunanza Plenaria,
con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2003, che le clausole del
bando non assimilabili a quelle che definiscono requisiti
soggettivi di partecipazione, possono non essere immediatamente
impugnate, ma possono essere impugnate con il provvedimento
definitivo di aggiudicazione.
Lo stesso discorso, ad avviso del Collegio, può farsi in
relazione all’impugnativa dell’art. 11, terzo comma, del
regolamento comunale.
Deve anche essere respinta l’eccezione di difetto di interesse
per non avere la società ricorrente indicato “in concreto”
quali siano state le conseguenze della mancata applicazione
del principio di pubblicità.
Il principio deve, difatti, essere affermato “in astratto”
prescindendo dall’essersi verificato in concreto un vulnus
nello svolgimento della gara: trattasi di un adempimento
posto a tutela non solo della parità di trattamento dei
partecipanti alla gara, ma anche dell’interesse pubblico
alla trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa,
le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili
ex post.
Il collegio, deve, in conclusione, esaminare nel merito
l’argomentazione dedotta.
Ad avviso delle parti resistenti, è legittimo che l’apertura
dei plichi e l’esame della documentazione si sia svolta
in seduta non pubblica nell’ambito della procedura dell’appalto
concorso.
Il Collegio non condivide questa tesi.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento
pressoché costante, ha affermato che il principio di pubblicità
si applica anche nel caso dell’appalto concorso.
Recentissima la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio
di Stato n. 1427 del 18 marzo 2004, nella quale è stato
ribadito che il principio della pubblicità delle sedute
di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione è “senz’altro inderogabile in ogni tipo
di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto
concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti
la documentazione amministrativa e l’offerta economica e
relativa apertura (conformi le decisioni della stessa Sezione
n. 576 del 30 maggio 1997, n. 2884 del 7 maggio 2000, n.
1067 del 27 febbraio 2001 e n. 4586 del 3 settembre 2001)”..
“mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa
dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata
in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi
dei membri della Commissione giudicatrice (V. Corte dei
Conti, sez. controllo Stato, n. 108 del 9 dicembre 1999
e la decisione della stessa Sezione n. 5421 del 9 ottobre
2002)”.
Nella suddetta decisione, il Consiglio di Stato insiste
e precisa che la pubblicità non può essere esclusa per il
fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente
nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della
pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi
di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di
trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività
amministrativa in tale delicata materia.
Potrebbe essere obiettato che non esiste alcuna prescrizione
normativa che imponga l’obbligo di pubblicità dell’apertura
dei plichi contenenti le offerte e la documentazione nelle
procedure di gara “ristrette” e “negoziate” di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, di attuazione della
direttiva comunitaria n. 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE,
relative agli appalti di pubbliche forniture, e che lo stesso
decreto, nell’allegato 4, lettera A, relativamente alle
sole procedure aperte di pubblici incanti prescrive, al
punto 7 lett. a) e b) l’indicazione delle persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte, nonché l’indicazione
della data, l’ora e il luogo di tale apertura.
Al contrario, nelle successive lettere B) e C) rispettivamente
per le procedure “ristrette”, come quella in esame, e per
le procedure negoziate, il medesimo decreto non prescrive
affatto né la pubblicità dell’apertura dei plichi né, conseguentemente,
prescrive l’indicazione nel bando di gara del giorno, dell’ora
e del luogo di tale operazione.
A sua volta il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
157, nonché la relativa Direttiva 92/50/CEE, in materia
di appalti pubblici di servizi, dettano identiche prescrizioni;
infatti l’allegato 4, alla lett. B al n. 9, a) e b) prescrive
per le sole procedure aperte per pubblici incanti, l’indicazione
delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle
offerte, nonché della data, dell’ora e del luogo dell’apertura.
Al contrario, alle lettere C) e D) rispettivamente per le
procedure ristrette e negoziate, il decreto non detta alcuna
prescrizione in ordine all’apertura dei plichi contenenti
le offerte, tanto meno, dunque, prescrive la partecipazione
di persone, né l’indicazione della data, dell’ora o del
luogo di tale apertura.
Anche la direttiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo e
del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi solo al punto 13 dell’allegato A, relativo
alle procedure aperte, prescrive che il bando di gara deve
indicare le persone ammesse all’apertura delle offerte e
la data, ora e luogo dell’apertura.
Sul punto, il Collegio richiama la sentenza del Consiglio
di Stato, Quinta Sezione, 18 marzo 2004 n. 1427, dove è
stato chiarito che, per escludere il predetto obbligo di
pubblicità “non potrebbe invocarsi neppure la circostanza
che il decreto legislativo 17 marzo 1997, n. 157 (richiamato
dal bando di gara) nel disciplinare nell’allegato 4 i modelli
di bando (con le relative indicazioni) prevede solo nel
caso delle procedure aperte (asta pubblica) l’indicazione
delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle
offerte (lettera B n. 9), in quanto detta precisazione ha
la finalità, pur nel rispetto del principio di pubblicità,
di contenere il numero delle persone da invitare per ragioni
di semplificazione e speditezza dei relativi adempimenti,
mentre una limitazione del genere non avrebbe alcun senso
nel caso di procedure ristrette (licitazioni private ed
appalto concorso) in cui il numero dei partecipanti è normalmente
esiguo”.
Per completezza, deve essere evidenziato che la conferma
della vigenza di detto principio si rinviene nella recente
normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici L. 11.2.1994 n. 109
e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999
n. 554, che distingue tra sedute riservate per la valutazione
delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica
della documentazione, apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri prefissati (V. art. 64, comma 5°; art. 67, comma
5°; art. 91, comma 3°).
La ricorrente ha espressamente impugnato, sotto i profili
di violazione dei principi di pubblicità delle operazioni
di gara e di trasparenza dell’attività amministrativa, l’art.
11, comma 3 prima parte, del regolamento per la disciplina
dei contratti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione
n. 966 del 27/04/1994, che prevede: “le sedute delle commissioni
– per gli appalti concorso - non sono pubbliche”.
Ritiene il Collegio di dover confermare, anche in tema di
aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, il principio,
già affermato con riferimento ad appalti di servizi con
la sentenza n. 1316 del 12/8/2004.
L’art. 11, per quanto già detto, è in contrasto con il principio
di pubblicità delle operazioni di gara.
E’ vero che la norma potrebbe astrattamente essere intesa
nel senso della legittimazione dello svolgimento in seduta
segreta delle sole sedute nelle quali la commissione dibatte
il merito delle proposte, ferma restando l’applicazione
del principio di pubblicità in relazione alle sedute destinate
all’apertura delle buste contenenti rispettivamente la documentazione
di gara e l’offerta economica, ma le stesse argomentazioni
del Comune resistente dimostrano che la stessa è, in concreto,
letta ed applicata come legittimante la deroga piena al
principio di pubblicità, quanto meno in relazione alla seduta
nella quale si provvede all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, per cui tale interpretazione contrasta
con l’applicazione che la clausola ha avuto in concreto.
Di conseguenza, essa si appalesa illegittima, e deve essere
annullata.
Il mancato rispetto del principio di pubblicità integra
poi un vizio del procedimento, tale da comportare l’invalidità
derivata di tutti gli atti di gara ed in particolare del
provvedimento finale di individuazione dell’aggiudicatario
della scelta del socio di minoranza della società per la
gestione dei servizi di igiene urbana della città di Cagliari.
Pertanto, deve essere annullata anche l’impugnata determinazione
dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004.
Il travolgimento integrale di tale determinazione comporta
l’improcedibilità dell’impugnazione proposta con il ricorso
incidentale.
Quest’ultimo, infatti, è affidato a censure relative alla
corretta predisposizione, da parte del raggruppamento ricorrente,
della propria proposta, il cui accoglimento impedirebbe
l’automatica aggiudicazione del contratto alla ricorrente
principale; il loro accoglimento non potrebbe, invece, impedire,
l’integrale travolgimento della procedura, per il perseguimento
dell’interesse strumentale alla sua ripetizione.
L’accoglimento dell’impugnazione proposta con il ricorso
n. 472/04 comporta anche l’improcedibilità dell’impugnazione
proposta, sotto differenti profili, con il ricorso n. 578/04,
che ha il medesimo oggetto.
Le domande risarcitoria proposte da entrambe le ricorrenti
principali devono, allo stato, essere respinte, in quanto
l’annullamento dell’aggiudicazione in termini tali da rendere
necessaria la ripetizione della procedura consente alle
ricorrenti di aspirare all’aggiudicazione del contratto,
in esito alla nuova gara.
Le spese di entrambi i giudizi possono essere integralmente
compensate, in considerazione della complessità delle controversie.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;
2) accoglie l’impugnazione proposta con il ricorso n. 427/04
e, per l’effetto, annulla l’art. 11, terzo comma, del regolamento
per i contratti del Comune di Cagliari, nella parte in cui
consente di svolgere in seduta segreta i lavori delle commissioni
d’esame delle offerte presentate per l’aggiudicazione degli
appalti concorso, banditi da quel Comune, ivi comprese le
sedute per l’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche delle imprese partecipanti, e la determinazione
dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004; dichiara improcedibile
il ricorso incidentale;
3) dichiara improcedibile l’impugnazione proposta con il
ricorso n. 578/04;
4) respinge le domande risarcitoria proposte con entrambi
i ricorsi;
5) compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i
giudizi fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:
|
| |
|
Manfredo Atzeni, Presidente f.f., estensore;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere
|
|