Giustizia Amministrativa - on line
 
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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1571
Pres. ed Est. M. Atezni
Maggioli S.p.A. (Avv.ti P. P. Poggi, M. Polini e C. Murgia), Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. in ATI con Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. (Avv.ti G. Bassu e P. Loi) c. il Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) e Svimservice s.p.a. (Avv. G. Contu)


1. Giustizia amministrativa – interesse al ricorso - vantaggio successivo ed eventuale – strumentalità – sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa – regolamento – impugnazione – lesione attuale dell’interesse del ricorrente – ammissibilità – sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – gare – appalto concorso – apertura offerta economica - pubblicità delle operazioni di gara – inderogabilità.

 

4. Contratti della P.A. – gare – appalto concorso – pubblicità operazioni di gara – mancanza di specifica previsione normativa – irrilevanza.

1. L’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui dall'annullamento dell'atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale ad un'ulteriore attività dell'Amministrazione intimata, dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato positivo dell'aggiudicazione.

 

2. L'impugnativa di un regolamento deve ritenersi ammissibile solo quando contiene disposizioni tali da ledere l'interesse del singolo soggetto e non anche quando la lesione possa derivare in futuro solo per effetto dell'emanazione di un atto applicativo.

 

3. Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice

 

4. La pubblicità non può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

su ricorso n. 427/04 proposto da

 

Maggioli s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo Poggi, Michela Polini e Costantino Murgia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Bonaria n. 80,

 

e sul ricorso n. 578/04 proposto

 

dal raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato della mandataria Insiel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bassu e Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Alghero n. 22

 

contro

 

il Comune di Cagliari in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale in Cagliari, via Roma n. 145 (Palazzo Civico)

 

e nei confronti

 

di Svimservice s.p.a. costituitosi in giudizio solo per resistere al ricorso n. 427/04 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Contu presso lo studio del quael in Cagliari, via Ancona n. 3, è elettivamente domiciliata;

 

per l'annullamento
- il ricorso n. 427/04: della determinazione n. 16 in data 24/2/2004 con la quale Maggioli s.p.a. è stata esclusa dall’appalto concorso per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema informatico di contabilità comunale e servizi collegati, definitivamente aggiudicato ad altra ditta, unitamente agli atti presupposti e connessi tra i quali segnatamente i verbali allegati alla predetta determinazione, la nota di comunicazione ed ogni atto relativo al procedimento di aggiudicazione definitiva a Svimservice s.p.a.;
- il ricorso n. 578/04: della medesima determinazione, per la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a, e degli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché del capitolato speciale di gara.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari in persona del Sindaco in carica e di Svimservice s.p.a. in persona del legale rappresentante;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 ottobre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9/4/2004 e depositato il successivo 21/4 Maggioli s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, impugna la determinazione n. 16 in data 24/2/2004 con la quale è stata esclusa dall’appalto concorso per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema informatico di contabilità comunale e servizi collegati, definitivamente aggiudicato ad altra ditta, unitamente agli atti presupposti e connessi tra i quali segnatamente i verbali allegati alla predetta determinazione, la nota di comunicazione ed ogni atto relativo al procedimento di aggiudicazione definitiva a Svimservice s.p.a..
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) l'offerta tecnica della ricorrente è stata esaminata, e sono stati attribuiti i relativi punteggi, quando la commissione aveva già preso visione dell'offerta economica.
2) I plichi contenenti le offerte economiche sono stati aperti in seduta segreta.
3) La ricorrente è stata esclusa per avere offerto la gestione di mutui e contabilità come evoluzioni future a pagamento, nonostante questi servizi non costituissero requisito minimo dell'offerta.
La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati; chiede, inoltre, la condanna al risarcimento del danno subito.
Con atti notificati il 7/5/2004 ed il 14/5/2004 e depositati i successivi 15/5 e 19/5 la ricorrente propone i seguenti motivi aggiunti:
1) l’art. 11 del regolamento dei contratti del Comune di Cagliari è illegittimo, e deve essere annullato, nella parte in cui dispone che nelle procedure d'appalto l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica avvenga in seduta riservata.
2) L’illegittimità relativa al sotto procedimento di apertura delle buste contenenti le offerte economiche inficia le offerte di tutte le ditte, e non solo quella della ricorrente.
Con ordinanza n. 238 in data 26 maggio 2004 è stata fissata l'udienza pubblica di discussione della causa.
In data 1/10/2004 la ricorrente ha depositato memoria.
Sostanzialmente i medesimi atti (medesima determinazione, per la parte relativa al raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a, e gli stessi atti di cui al precedente ricorso, nonché il capitolato speciale di gara) sono impugnati anche dal raggruppamento temporaneo d’imprese fra Insiel, Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. e Krenesiel, Società Sarda per l’informatica s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato della mandataria Insiel con ricorso n. 578/04, notificato il 17/5/04 e depositato il successivo 27/5, affidato ai seguenti motivi:
1) la gara doveva essere annullata, in quanto a causa della sua lunghezza questa è stata giudicata quando tutte le offerte avevano già perso validità.
2) L'offerta della ricorrente non presenta, in punto di fatto, le carenze riscontrate dalla commissione di gara.
La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati; chiede inoltre risarcimento dei danni subiti.
Con ordinanza n. 256 in data 9 giugno 2004 è stata fissata l'udienza di trattazione nel merito della causa.
In entrambi i ricorsi si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari in persona del sindaco in carica (autorizzato con deliberazioni della Giunta Municipale n. 239 in data 22/4/2004 e n. 347 in data 27/5/2004) chiedendo, con distinte memorie depositata il 14/10/2004, la declaratoria dell'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi.
Nel primo giudizio si è costituita anche Svimservice s.p.a. formulando, con memorie depositate il 5/5/2004 ed il 14/10/2004, analoghe conclusioni.
Con atto notificato il 28/5/2004 e depositato il successivo 21/5/2004 propone ricorso incidentale con il quale impugna la determinazione della commissione giudicatrice relativa alla mancata esclusione della ricorrente principale, deducendo i seguenti motivi:
1) la proposta della ricorrente non conteneva alcune delle funzionalità richieste dal bando di gara.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.

 

DIRITTO

 

I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto entrambi riguardano la stessa gara d'appalto, dalla quale le parti ricorrenti sono state entrambe escluse.
Con il primo ricorso (n. 427/04) vengono sollevate questioni attinenti alla correttezza dell’esame dell’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente (escluso per la mancanza, nel progetto, di alcune delle prestazioni, oggetto necessario del contratto secondo la commissione giudicatrice), il cui accoglimento potrebbe comportare il rinnovo delle determinazioni in punto d’ammissibilità dell’offerta stessa, offrendo al raggruppamento ricorrente una possibilità di aggiudicazione del contratto, ed altre con le quali si contesta in radice la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, in termini tali da imporre la ripetizione della procedura.
Le censure relative all'esame dell'offerta della ricorrente sono infondate.
È palesemente infondata l'argomentazione con la quale la parte ricorrente sostiene che la sua offerta tecnica è stata esaminata dalla commissione avendo già preso conoscenza dell'offerta economica.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'amministrazione abbia potuto dimostrare che l'offerta economica della ricorrente è rimasta sigillata quanto meno fino alla data del 22/4/2004, quando è stato predisposto per la produzione nel presente giudizio il plico contenente la fotocopia della predetta busta, ancora debitamente sigillata.
Anche le argomentazioni che hanno condotto a ritenere l'offerta del raggruppamento ricorrente priva di elementi essenziali sono infondate.
È stata imputata all'offerta del raggruppamento ricorrente la mancanza della gestione dell'imposta sul valore aggiunto e della gestione di mutui; tali funzionalità appaiono agevolmente riconducibili al disposto dell’allegato al capitolato speciale, contenente le specifiche tecniche, laddove (art. A5) nell'individuare i requisiti applicativi specifica che i requisiti principali richiesti al sistema offerto sono fra l'altro la gestione dell'indebitamento finanziario e la gestione delle certificazioni finanziarie e fiscali.
Le funzionalità di certificato al bilancio previsione e certificato al conto consuntivo sono ricomprese nella stessa disposizione dell'allegato al capitolato speciale, laddove si richiede al sistema la capacità di gestire, a livello integrato, i dati della contabilità finanziaria congiuntamente quelli della contabilità e economico analitica patrimoniale e controllo e gestione, senza necessità di duplicazione di informazioni ed operazione di registrazione, di aggiunte o modifiche successive, alla luce della premessa della stessa disposizione che impone che le funzionalità di gestione della contabilità, nei suoi vari aspetti debbano essere offerte alla luce della vigente normativa finanziaria.
Pertanto, non può essere revocato in dubbio che le funzionalità di cui si tratta costituissero elementi necessari della prestazione richiesta alle partecipanti.
La commissione ha rilevato che i suddetti servizi sono offerti come evoluzioni future a pagamento, senza costi aggiuntivi solo per gli ultimi due, peraltro limitatamente al primo anno.
Tale affermazione non è, in realtà, smentita, in quanto parte ricorrente si limita ad affermare che tale aspetto non era conoscibile senza aprire la busta contenente l'offerta economica.
A ciò deve essere obiettato che tali funzionalità sono state univocamente qualificate modalità aggiuntive dal raggruppamento ricorrente; il punto 1.32 del progetto esecutivo evidenzia con chiarezza che il certificato al bilancio di previsione ed il certificato al conto consuntivo sono offerti solo per il primo anno.
Pertanto, deve essere affermato che il raggruppamento ricorrente non ha ricompresso le sopra indicate funzionalità necessarie nella propria proposta.
Giustamente, quindi, la commissione ha escluso dalle successive fasi del procedimento l'offerta dell'odierno ricorrente.
Il collegio deve quindi esaminare l'ulteriore argomentazione, con la quale si contesta la correttezza del sub procedimento relativo all'apertura delle offerte economiche.
Viene, infatti, contestata la legittimità dell’operato della commissione di gara, che ha aperto le buste contenenti le offerte economiche in seduta segreta, per violazione del principio di pubblicità, che presiede all’attività delle commissioni giudicatrici, costituite per l’aggiudicazione dei pubblici appalti, eccezion fatta per le sedute dedicate all’esame nel merito delle proposte progettuali, elaborate dalle ditte partecipanti.
L’argomentazione è stata originariamente sollevata in riferimento all’impugnata determinazione dirigenziale di approvazione degli atti ed aggiudicazione della gara alla controinteressata. Con i motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa all’art. 11, terzo comma, del regolamento dei contratti del Comune di Cagliari, nella parte in cui consente tale procedura.
Deducono le parti resistenti l’inammissibilità di tali censure in quanto il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla procedura in una fase procedimentale che ha preceduto l’apertura delle buste, per cui non avrebbe interesse alla sua corretta conduzione. Inoltre, l’impugnazione del regolamento comunale sarebbe tardiva, in quanto proposta ben oltre sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Entrambi i profili sono infondati.
Parte ricorrente, infatti, agisce in giudizio per tutelare il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara, in vista dell’aggiudicazione del contratto, alla quale ha mostrato interesse mediante la presentazione della propria proposta.
Per giurisprudenza costante, alla quale questo Tribunale si è uniformato, da ultimo, con sentenza n. 1316 del 12/8/2004, l’interesse al ricorso, avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, sussiste non solo nel caso in cui dall'annullamento dell'atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale ad un'ulteriore attività dell'Amministrazione intimata, dalla quale il ricorrente possa ottenere il risultato positivo dell'aggiudicazione.
Deve, quindi, essere riconosciuto l’interesse della parte ricorrente alla caducazione del procedimento, sotto il profilo in esame.
Neanche la dedotta questione di ricevibiltà può essere condivisa.
Nel caso di specie, invero, può essere discusso se l’impugnazione proposta sia indispensabile, atteso che la fattispecie rientra nell’ambito d’applicazione del principio stabilito, da ultimo, da C. di S., V, 10 gennaio 2003, n. 35, secondo il quale il giudice amministrativo può disapplicare regolamenti illegittimi, pur se non ritualmente impugnati. Nel caso di specie, infatti, le impugnate esclusione ed aggiudicazione sono esecutive di una disposizione regolamentare della cui legittimità si dubita.
Peraltro, una volta proposta l’impugnazione il collegio deve prendere in esame la domanda sottopostagli, riguardo al cui accoglimento parte ricorrente ha dimostrato il proprio interesse.
La sua proposizione è, poi, tempestiva.
C. di S., VI, 27 aprile 2001, n. 2459, ha stabilito che “l' impugnativa di un regolamento deve ritenersi ammissibile solo quando contiene disposizioni tali da ledere l'interesse del singolo soggetto e non anche quando la lesione possa derivare in futuro solo per effetto dell'emanazione di un atto applicativo”.
Conformemente a tale principio, condiviso dal collegio, deve essere rilevato che palesemente la disposizione regolamentare, generale ed astratta, oggetto del ricorso in epigrafe ha provocato una lesione degli interessi della parte ricorrente solo a seguito dell’adozione dell’impugnata disposizione applicativa.
Di conseguenza, solo da tale momento la ricorrente è stata legittimata alla sua impugnazione, che deve essere dichiarata tempestiva.
Al riguardo, è stato chiarito anche dalla Adunanza Plenaria, con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2003, che le clausole del bando non assimilabili a quelle che definiscono requisiti soggettivi di partecipazione, possono non essere immediatamente impugnate, ma possono essere impugnate con il provvedimento definitivo di aggiudicazione.
Lo stesso discorso, ad avviso del Collegio, può farsi in relazione all’impugnativa dell’art. 11, terzo comma, del regolamento comunale.
Deve anche essere respinta l’eccezione di difetto di interesse per non avere la società ricorrente indicato “in concreto” quali siano state le conseguenze della mancata applicazione del principio di pubblicità.
Il principio deve, difatti, essere affermato “in astratto” prescindendo dall’essersi verificato in concreto un vulnus nello svolgimento della gara: trattasi di un adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post.
Il collegio, deve, in conclusione, esaminare nel merito l’argomentazione dedotta.
Ad avviso delle parti resistenti, è legittimo che l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione si sia svolta in seduta non pubblica nell’ambito della procedura dell’appalto concorso.
Il Collegio non condivide questa tesi.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento pressoché costante, ha affermato che il principio di pubblicità si applica anche nel caso dell’appalto concorso.
Recentissima la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 1427 del 18 marzo 2004, nella quale è stato ribadito che il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è “senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura (conformi le decisioni della stessa Sezione n. 576 del 30 maggio 1997, n. 2884 del 7 maggio 2000, n. 1067 del 27 febbraio 2001 e n. 4586 del 3 settembre 2001)”.. “mentre non lo è nella fase della valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata in sede riservata onde evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice (V. Corte dei Conti, sez. controllo Stato, n. 108 del 9 dicembre 1999 e la decisione della stessa Sezione n. 5421 del 9 ottobre 2002)”.
Nella suddetta decisione, il Consiglio di Stato insiste e precisa che la pubblicità non può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la preveda espressamente nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità, che deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.
Potrebbe essere obiettato che non esiste alcuna prescrizione normativa che imponga l’obbligo di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione nelle procedure di gara “ristrette” e “negoziate” di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, di attuazione della direttiva comunitaria n. 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, relative agli appalti di pubbliche forniture, e che lo stesso decreto, nell’allegato 4, lettera A, relativamente alle sole procedure aperte di pubblici incanti prescrive, al punto 7 lett. a) e b) l’indicazione delle persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte, nonché l’indicazione della data, l’ora e il luogo di tale apertura.
Al contrario, nelle successive lettere B) e C) rispettivamente per le procedure “ristrette”, come quella in esame, e per le procedure negoziate, il medesimo decreto non prescrive affatto né la pubblicità dell’apertura dei plichi né, conseguentemente, prescrive l’indicazione nel bando di gara del giorno, dell’ora e del luogo di tale operazione.
A sua volta il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157, nonché la relativa Direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, dettano identiche prescrizioni; infatti l’allegato 4, alla lett. B al n. 9, a) e b) prescrive per le sole procedure aperte per pubblici incanti, l’indicazione delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte, nonché della data, dell’ora e del luogo dell’apertura.
Al contrario, alle lettere C) e D) rispettivamente per le procedure ristrette e negoziate, il decreto non detta alcuna prescrizione in ordine all’apertura dei plichi contenenti le offerte, tanto meno, dunque, prescrive la partecipazione di persone, né l’indicazione della data, dell’ora o del luogo di tale apertura.
Anche la direttiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi solo al punto 13 dell’allegato A, relativo alle procedure aperte, prescrive che il bando di gara deve indicare le persone ammesse all’apertura delle offerte e la data, ora e luogo dell’apertura.
Sul punto, il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 18 marzo 2004 n. 1427, dove è stato chiarito che, per escludere il predetto obbligo di pubblicità “non potrebbe invocarsi neppure la circostanza che il decreto legislativo 17 marzo 1997, n. 157 (richiamato dal bando di gara) nel disciplinare nell’allegato 4 i modelli di bando (con le relative indicazioni) prevede solo nel caso delle procedure aperte (asta pubblica) l’indicazione delle persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte (lettera B n. 9), in quanto detta precisazione ha la finalità, pur nel rispetto del principio di pubblicità, di contenere il numero delle persone da invitare per ragioni di semplificazione e speditezza dei relativi adempimenti, mentre una limitazione del genere non avrebbe alcun senso nel caso di procedure ristrette (licitazioni private ed appalto concorso) in cui il numero dei partecipanti è normalmente esiguo”.
Per completezza, deve essere evidenziato che la conferma della vigenza di detto principio si rinviene nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, che distingue tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri prefissati (V. art. 64, comma 5°; art. 67, comma 5°; art. 91, comma 3°).
La ricorrente ha espressamente impugnato, sotto i profili di violazione dei principi di pubblicità delle operazioni di gara e di trasparenza dell’attività amministrativa, l’art. 11, comma 3 prima parte, del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione n. 966 del 27/04/1994, che prevede: “le sedute delle commissioni – per gli appalti concorso - non sono pubbliche”.
Ritiene il Collegio di dover confermare, anche in tema di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, il principio, già affermato con riferimento ad appalti di servizi con la sentenza n. 1316 del 12/8/2004.
L’art. 11, per quanto già detto, è in contrasto con il principio di pubblicità delle operazioni di gara.
E’ vero che la norma potrebbe astrattamente essere intesa nel senso della legittimazione dello svolgimento in seduta segreta delle sole sedute nelle quali la commissione dibatte il merito delle proposte, ferma restando l’applicazione del principio di pubblicità in relazione alle sedute destinate all’apertura delle buste contenenti rispettivamente la documentazione di gara e l’offerta economica, ma le stesse argomentazioni del Comune resistente dimostrano che la stessa è, in concreto, letta ed applicata come legittimante la deroga piena al principio di pubblicità, quanto meno in relazione alla seduta nella quale si provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per cui tale interpretazione contrasta con l’applicazione che la clausola ha avuto in concreto.
Di conseguenza, essa si appalesa illegittima, e deve essere annullata.
Il mancato rispetto del principio di pubblicità integra poi un vizio del procedimento, tale da comportare l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara ed in particolare del provvedimento finale di individuazione dell’aggiudicatario della scelta del socio di minoranza della società per la gestione dei servizi di igiene urbana della città di Cagliari.
Pertanto, deve essere annullata anche l’impugnata determinazione dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004.
Il travolgimento integrale di tale determinazione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione proposta con il ricorso incidentale.
Quest’ultimo, infatti, è affidato a censure relative alla corretta predisposizione, da parte del raggruppamento ricorrente, della propria proposta, il cui accoglimento impedirebbe l’automatica aggiudicazione del contratto alla ricorrente principale; il loro accoglimento non potrebbe, invece, impedire, l’integrale travolgimento della procedura, per il perseguimento dell’interesse strumentale alla sua ripetizione.
L’accoglimento dell’impugnazione proposta con il ricorso n. 472/04 comporta anche l’improcedibilità dell’impugnazione proposta, sotto differenti profili, con il ricorso n. 578/04, che ha il medesimo oggetto.
Le domande risarcitoria proposte da entrambe le ricorrenti principali devono, allo stato, essere respinte, in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione in termini tali da rendere necessaria la ripetizione della procedura consente alle ricorrenti di aspirare all’aggiudicazione del contratto, in esito alla nuova gara.
Le spese di entrambi i giudizi possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità delle controversie.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;
2) accoglie l’impugnazione proposta con il ricorso n. 427/04 e, per l’effetto, annulla l’art. 11, terzo comma, del regolamento per i contratti del Comune di Cagliari, nella parte in cui consente di svolgere in seduta segreta i lavori delle commissioni d’esame delle offerte presentate per l’aggiudicazione degli appalti concorso, banditi da quel Comune, ivi comprese le sedute per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese partecipanti, e la determinazione dirigenziale n. 16 in data 24 febbraio 2004; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
3) dichiara improcedibile l’impugnazione proposta con il ricorso n. 578/04;
4) respinge le domande risarcitoria proposte con entrambi i ricorsi;
5) compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i giudizi fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:

 

Manfredo Atzeni, Presidente f.f., estensore;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere


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