| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1570
Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio
Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati,
STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo
Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti
M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso)
e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in proprio e quale capogruppo
del raggruppamento temporaneo Dig.it, (Avv.ti G. Sartorio,
M. Provera e G. Dessì) |
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Giustizia Amministrativa - Ricorso giurisdizionale
– Motivi aggiunti – Procura specifica – Necessità – Sussiste
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La proposizione di motivi aggiunti di ricorso
richiede che il difensore sia munito di specifica procura
ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti,
non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione
processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto
tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere
sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica
apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non
individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 236/04 proposto da
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Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico
Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
nonché arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott.
geol. Piero Nosengo, tutti rappresentati e difesi dagli
avv.ti Marcello Vignolo, Giuseppe Inglese ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del primo in Cagliari, viale
Merello n°41;
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contro
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Comune di Sassari, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore
Nicola Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Roberto Podda, in Cagliari, via Lai n°56;
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e nei confronti di
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Pica Ciamarra Associati s.r.l., in
proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo
Dig.it, in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio, Marco Provera e
Giovanna Dessì ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultima, in Cagliari, via Tiziano n°11;
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per l’annullamento
della determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui il Dirigente
del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha approvato
i verbali di gara relativi all’appalto bandito per l’affidamento
del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di
realizzazione del “Museo della Miniera” ed ha individuato
come vincitore il raggruppamento controinteressato;
della determinazione 28/10/2003 n° 74379/213, con cui il
medesimo Dirigente ha affidato al raggruppamento capeggiato
da Pica Ciamarra s.r.l. l’incarico per lo studio delle linee
guida relative all’attività di progettazione del “Museo
della Miniera”;
della determinazione 12/12/2003 n°74480/213, con cui il
menzionato Dirigente ha affidato al raggruppamento di cui
sopra, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo,
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
della determinazione 30/12/2003 n°74498/213, con cui il
più volte citato dirigente ha corretto un errore materiale
rilevato nella determinazione n°74480/213;
della deliberazione della 29/10/2003 n°584 con cui la Giunta
Municipale di Sassari ha approvato gli elaborati relativi
alle linee guida per la progettazione del “Museo della Miniera”;
del bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004,
con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione
privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione,
misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo
della Miniera”;
del verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione
aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento
Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza
del T.A.R. Sardegna n°1682/03 ha escluso dalla gara tutti
i concorrenti;
della determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente
del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della
Commissione aggiudicatrice consacrati nel verbale di gara
di cui sopra ha stabilito di bandire una nuova procedura
concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi
ed ha nominato una nuova Commissione di gara;
della determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso
Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento
del suddetto servizio approvando il bando ed il disciplinare
di gara;
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata e della controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 20/10/2004 la relazione
del consigliere Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle
parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il Comune di Sassari ha bandito un appalto
per l’affidamento dell’incarico inerente alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione,
misura e contabilità dei lavori per la realizzazione del
“Museo della Miniera”.
Alla gara hanno partecipato, in veste di costituendo raggruppamento
temporaneo, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico
Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria
s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu
ed il dott. geol. Piero Nosengo, classificatisi al secondo
posto, dietro il raggruppamento temporaneo Dig.It., capeggiato
da Pica Ciamarra Associati s.r.l., risultato aggiudicatario
provvisorio.
Ritenendo il provvedimento di provvisoria aggiudicazione
illegittimo lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico
Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria
s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu
ed il dott. geol. Piero Nosengo, lo hanno impugnato di fronte
al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza 11/12/2003 n°1682,
ha annullato il provvedimento di provvisoria aggiudicazione.
Nel frattempo il Dirigente del Servizio Manutenzioni del
Comune di Sassari ha emanato la determinazione 28/10/2003
n°03/074378 con cui ha approvato i verbali di gara relativi
all’appalto in questione ed ha individuato come vincitore
il raggruppamento temporaneo con a capo Pica Ciamarra Associati
s.r.l., la determinazione 12/12/2003 n°74480/213 con la
quale ha aggiudicato in via definitiva al detto raggruppamento
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei
lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo,
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e la determinazione 30/12/2003 n°74498/213 con cui ha corretto
un errore materiale riscontrato nella precedente determinazione
n°74480.
Ha, anche, adottato la determinazione 28/10/2003 n° 74379/213
con la quale, tenuto conto dell’esito della gara in parola,
ha affidato al raggruppamento Dig.It. l’incarico per lo
studio delle linee guida relative all’attività di progettazione
del “Museo della Miniera”, linee guida poi approvate dalla
Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n° 584.
Ritenendo anche i menzionati provvedimenti, successivi alla
provvisoria aggiudicazione, illegittimi, lo Studio Sibilla
Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI
Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo
Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo
li hanno impugnati chiedendone l’annullamento e domandando,
altresì, il risarcimento dei danni.
Queste le censure prospettate.
1) Il controinteressato ha applicato sulle voci “prestazioni
speciali e rimborso spese” e “prestazioni accessorie” un
ribasso del 100%.
L’offerta così configurata viola il disposto degli artt.
2 e 3 del D.M. 4/4/2001 (recante tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti), i quali assegnano alle spese calcolate
in percentuale sull’onorario carattere di minimo inderogabile.
L’aggiudicatario doveva, pertanto, essere escluso dalla
gara.
2) L’offerta del raggruppamento controinteressato è anormalmente
bassa. E’ pari, infatti, ad un importo di poco superiore
alla metà del valore tariffario complessivo della prestazione
da eseguire.
Il Comune avrebbe, dunque, dovuto procedere alla verifica
di congruità.
Non avendolo fatto risulta violato l’art. 25 del D. Lgs.
17/3/1995 n° 157.
3) Il giudizio espresso dalla Commissione di gara in sede
di valutazione delle proposte, attraverso il c.d. metodo
del confronto a coppie, è del tutto immotivato.
In particolare, risulta immotivata l’attribuzione dei punteggi
con riguardo a ciascun raffronto relativo agli elementi
“relazione tecnica” e “curriculum”.
L’attività, sotto questo profilo, posta in essere dalla
Commissione di gara viola, inoltre, l’art. 23 del D.Lgs.
n° 157/1995 nonché le norme ed i principi che regolano il
confronto a coppie, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n°
554/1999.
4) L’attività posta in essere dall’Amministrazione intimata
è contraria ad ogni regola di corretta amministrazione.
I provvedimenti odiernamente impugnati sono stati, infatti,
adottati, in parte pochi giorni prima dell’udienza fissata
per la trattazione del ricorso sull’aggiudicazione provvisoria,
ed in parte poco dopo la pubblicazione della sentenza del
Tribunale che ha annullato la suddetta aggiudicazione. Il
tutto senza alcuna approfondita motivazione in ordine alle
ragioni d’urgenza che hanno spinto il comune ad agire nell’imminenza
del pronunciamento del giudice.
E’ pertanto manifesto lo sviamento di potere che inficia
l’attività posta in essere.
Con atto contenente motivi aggiunti, i ricorrenti hanno
successivamente esteso l’impugnazione al bando di gara,
inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di
Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei
lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, deducendo
censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con nuovi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente
ampliato l’oggetto del contendere rivolgendo il gravame
contro i seguenti atti: a) verbale di gara in data 4/3/2004
con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato
al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito
della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03, ha escluso
dalla competizione tutti i concorrenti; b) determinazione
13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio
Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione
aggiudicatrice, consacrati nel verbale di gara di cui sopra,
ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale
per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato
una nuova Commissione di gara; c) determinazione 22/4/2004
n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova
licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio,
approvando bando e disciplinare di gara.
Anche in questo caso si deducono avverso gli atti impugnati
censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata
che la controinteressata, le quali, con distinte memorie,
si sono opposte sia nel rito che nel merito all’accoglimento
del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20/10/2004 la causa, dopo ampia
discussione, è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Con riguardo agli atti impugnati con l’atto
introduttivo del giudizio occorre, in via pregiudiziale,
esaminare le questioni di rito sollevate dal comune di Sassari.
Deduce quest’ultimo che il ricorso sarebbe l’inammissibile
in quanto fondato su gli stessi motivi già prospettati col
ricorso deciso da questo Tribunale con sentenza 11/12/2003
n°1682. Cosa questa che comporterebbe violazione del principio
del ne bis in idem.
L’eccezione è palesemente infondata.
Sul punto basta rilevare che i due ricorsi si rivolgono
contro atti distinti (aggiudicazione provvisoria il primo,
aggiudicazione definitiva e determinazioni ulteriori il
secondo), il che è sufficiente ad escludere violazioni del
predetto principio.
Deduce, ancora, il Comune, la sopravvenuta carenza di interesse
al impugnazione degli atti in questione, stante l’intervenuto
annullamento in via di autotutela degli atti stessi.
L’eccezione è solo parzialmente fondata.
Ed invero, con determinazione 3/3/2004 n°74098/213, depositata
in giudizio, il Dirigente del Servizio Manutenzioni ha annullato
d’ufficio soltanto le proprie precedenti determinazioni
74378 del 28/10/2003 e 74480/213 del 12/12/2003, con le
quali aveva, rispettivamente, approvato i verbali di gara
ed affidato al raggruppamento controinteressato parte del
servizio messo in appalto. Deve, inoltre, ritenersi implicitamente
travolta dall’intervenuto annullamento, anche la determinazione
30/12/3003 n°74498/213, con cui il medesimo Dirigente aveva
disposto la correzione di un errore materiale rilevato nella
citata determinazione 74480/213 del 2003.
Solamente rispetto alle determinazione 74378, 74480/213
e 74498/213 appare, pertanto, fondata l’eccezione di improcedibilità
del ricorso.
Il gravame va, invece, dichiarato inammissibile con riguardo
alla determinazione 28/10/2003 n°74379/213, relativamente
alla quale l’interesse ad agire difettava sin da principio.
Ed invero, mediante tale atto il più volte citato Dirigente,
tenuto conto che il raggruppamento Dig.It. - capeggiato
da Pica Ciamarra Associati s.r.l. - era risultato vincitore
della gara bandita per l’affidamento del servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura
e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della
Miniera”, ha assegnato, a trattativa privata, al medesimo
raggruppamento l’incarico concernente lo studio delle linee
guida della successiva attività di progettazione.
Ora, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale
i terzi - purché operatori del settore (come nella specie
gli odierni ricorrenti) - hanno interesse ad impugnare l’atto
con cui l’amministrazione affida un contratto a trattativa
privata, affinché la scelta del contraente sia rinnovata
sulla base delle prescritte procedure di evidenza pubblica.
Nella fattispecie, tuttavia, al momento della proposizione
del ricorso, l’incarico di cui si discute era già stato
interamente espletato dal raggruppamento Dig.It., tant’è
che i relativi elaborati erano stati approvati dalla Giunta
Municipale con deliberazione 29/10/2003 n°584 depositata
agli atti. Conseguentemente, non era ormai più possibile
reiterare il procedimento di scelta della parte privata
del contratto mediante un procedimento di gara; da qui la
carenza originaria d’interesse ad agire.
Per identiche ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile,
con riguardo alla menzionata deliberazione di Giunta n°584
del 2003.
Il gravame va dichiarato, altresì, inammissibile in relazione
a tutti gli ulteriori provvedimenti oggetto di lagnanza.
L’impugnazione di questi è stata, infatti, proposta con
due distinti atti contenenti motivi aggiunti, ai sensi dell’art.
1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore
fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.
Tale disposizione che, nel modificare l'art. 21 della L
6/12/1971 n° 1034, ha disposto che « tutti i provvedimenti
adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti », risponde - come la giurisprudenza
ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo
l'impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente
impugnato ma con essi connessi e riguardanti le stesse parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale,
ma niente dice in ordine all'ampiezza ed all'estensione
delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata
per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti
diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire
la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato
a proposito dell'atto connesso, ai fini dell'impugnazione
di un atto diverso da quello originariamente impugnato,
occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad
litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non
nella postulazione di un mero strumento di concentrazione
processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto
tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere
sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica
apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non
individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di
cui all'art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente
confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo,
reso possibile dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie
alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude
la legittimità dell'impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale
del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe
allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza
una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere
una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con
l'escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione
del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così
Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n°4440, si veda anche T.A.R.
Sardegna 22/10/2004 n° 1501).
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione
di spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio,
il 20/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l’intervento dei signori
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Manfredo Atzeni, Presidente f.f.;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore
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