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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1570
Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio
Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso) e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, (Avv.ti G. Sartorio, M. Provera e G. Dessì)


Giustizia Amministrativa - Ricorso giurisdizionale – Motivi aggiunti – Procura specifica – Necessità – Sussiste

La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 236/04 proposto da

 

Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Vignolo, Giuseppe Inglese ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cagliari, viale Merello n°41;

 

contro

 

Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicola Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Podda, in Cagliari, via Lai n°56;

 

e nei confronti di

 

Pica Ciamarra Associati s.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio, Marco Provera e Giovanna Dessì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Tiziano n°11;

 

per l’annullamento
della determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto bandito per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera” ed ha individuato come vincitore il raggruppamento controinteressato;
della determinazione 28/10/2003 n° 74379/213, con cui il medesimo Dirigente ha affidato al raggruppamento capeggiato da Pica Ciamarra s.r.l. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”;
della determinazione 12/12/2003 n°74480/213, con cui il menzionato Dirigente ha affidato al raggruppamento di cui sopra, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
della determinazione 30/12/2003 n°74498/213, con cui il più volte citato dirigente ha corretto un errore materiale rilevato nella determinazione n°74480/213;
della deliberazione della 29/10/2003 n°584 con cui la Giunta Municipale di Sassari ha approvato gli elaborati relativi alle linee guida per la progettazione del “Museo della Miniera”;
del bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”;
del verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03 ha escluso dalla gara tutti i concorrenti;
della determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice consacrati nel verbale di gara di cui sopra ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara;
della determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio approvando il bando ed il disciplinare di gara;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 20/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il Comune di Sassari ha bandito un appalto per l’affidamento dell’incarico inerente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori per la realizzazione del “Museo della Miniera”.
Alla gara hanno partecipato, in veste di costituendo raggruppamento temporaneo, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, classificatisi al secondo posto, dietro il raggruppamento temporaneo Dig.It., capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l., risultato aggiudicatario provvisorio.
Ritenendo il provvedimento di provvisoria aggiudicazione illegittimo lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, lo hanno impugnato di fronte al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza 11/12/2003 n°1682, ha annullato il provvedimento di provvisoria aggiudicazione.
Nel frattempo il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha emanato la determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto in questione ed ha individuato come vincitore il raggruppamento temporaneo con a capo Pica Ciamarra Associati s.r.l., la determinazione 12/12/2003 n°74480/213 con la quale ha aggiudicato in via definitiva al detto raggruppamento la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la determinazione 30/12/2003 n°74498/213 con cui ha corretto un errore materiale riscontrato nella precedente determinazione n°74480.
Ha, anche, adottato la determinazione 28/10/2003 n° 74379/213 con la quale, tenuto conto dell’esito della gara in parola, ha affidato al raggruppamento Dig.It. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”, linee guida poi approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n° 584.
Ritenendo anche i menzionati provvedimenti, successivi alla provvisoria aggiudicazione, illegittimi, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo li hanno impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, altresì, il risarcimento dei danni.
Queste le censure prospettate.
1) Il controinteressato ha applicato sulle voci “prestazioni speciali e rimborso spese” e “prestazioni accessorie” un ribasso del 100%.
L’offerta così configurata viola il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 4/4/2001 (recante tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), i quali assegnano alle spese calcolate in percentuale sull’onorario carattere di minimo inderogabile.
L’aggiudicatario doveva, pertanto, essere escluso dalla gara.
2) L’offerta del raggruppamento controinteressato è anormalmente bassa. E’ pari, infatti, ad un importo di poco superiore alla metà del valore tariffario complessivo della prestazione da eseguire.
Il Comune avrebbe, dunque, dovuto procedere alla verifica di congruità.
Non avendolo fatto risulta violato l’art. 25 del D. Lgs. 17/3/1995 n° 157.
3) Il giudizio espresso dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle proposte, attraverso il c.d. metodo del confronto a coppie, è del tutto immotivato.
In particolare, risulta immotivata l’attribuzione dei punteggi con riguardo a ciascun raffronto relativo agli elementi “relazione tecnica” e “curriculum”.
L’attività, sotto questo profilo, posta in essere dalla Commissione di gara viola, inoltre, l’art. 23 del D.Lgs. n° 157/1995 nonché le norme ed i principi che regolano il confronto a coppie, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n° 554/1999.
4) L’attività posta in essere dall’Amministrazione intimata è contraria ad ogni regola di corretta amministrazione.
I provvedimenti odiernamente impugnati sono stati, infatti, adottati, in parte pochi giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso sull’aggiudicazione provvisoria, ed in parte poco dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale che ha annullato la suddetta aggiudicazione. Il tutto senza alcuna approfondita motivazione in ordine alle ragioni d’urgenza che hanno spinto il comune ad agire nell’imminenza del pronunciamento del giudice.
E’ pertanto manifesto lo sviamento di potere che inficia l’attività posta in essere.
Con atto contenente motivi aggiunti, i ricorrenti hanno successivamente esteso l’impugnazione al bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con nuovi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente ampliato l’oggetto del contendere rivolgendo il gravame contro i seguenti atti: a) verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03, ha escluso dalla competizione tutti i concorrenti; b) determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice, consacrati nel verbale di gara di cui sopra, ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara; c) determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio, approvando bando e disciplinare di gara.
Anche in questo caso si deducono avverso gli atti impugnati censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata, le quali, con distinte memorie, si sono opposte sia nel rito che nel merito all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20/10/2004 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Con riguardo agli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio occorre, in via pregiudiziale, esaminare le questioni di rito sollevate dal comune di Sassari.
Deduce quest’ultimo che il ricorso sarebbe l’inammissibile in quanto fondato su gli stessi motivi già prospettati col ricorso deciso da questo Tribunale con sentenza 11/12/2003 n°1682. Cosa questa che comporterebbe violazione del principio del ne bis in idem.
L’eccezione è palesemente infondata.
Sul punto basta rilevare che i due ricorsi si rivolgono contro atti distinti (aggiudicazione provvisoria il primo, aggiudicazione definitiva e determinazioni ulteriori il secondo), il che è sufficiente ad escludere violazioni del predetto principio.
Deduce, ancora, il Comune, la sopravvenuta carenza di interesse al impugnazione degli atti in questione, stante l’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti stessi.
L’eccezione è solo parzialmente fondata.
Ed invero, con determinazione 3/3/2004 n°74098/213, depositata in giudizio, il Dirigente del Servizio Manutenzioni ha annullato d’ufficio soltanto le proprie precedenti determinazioni 74378 del 28/10/2003 e 74480/213 del 12/12/2003, con le quali aveva, rispettivamente, approvato i verbali di gara ed affidato al raggruppamento controinteressato parte del servizio messo in appalto. Deve, inoltre, ritenersi implicitamente travolta dall’intervenuto annullamento, anche la determinazione 30/12/3003 n°74498/213, con cui il medesimo Dirigente aveva disposto la correzione di un errore materiale rilevato nella citata determinazione 74480/213 del 2003.
Solamente rispetto alle determinazione 74378, 74480/213 e 74498/213 appare, pertanto, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso.
Il gravame va, invece, dichiarato inammissibile con riguardo alla determinazione 28/10/2003 n°74379/213, relativamente alla quale l’interesse ad agire difettava sin da principio.
Ed invero, mediante tale atto il più volte citato Dirigente, tenuto conto che il raggruppamento Dig.It. - capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l. - era risultato vincitore della gara bandita per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, ha assegnato, a trattativa privata, al medesimo raggruppamento l’incarico concernente lo studio delle linee guida della successiva attività di progettazione.
Ora, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale i terzi - purché operatori del settore (come nella specie gli odierni ricorrenti) - hanno interesse ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione affida un contratto a trattativa privata, affinché la scelta del contraente sia rinnovata sulla base delle prescritte procedure di evidenza pubblica.
Nella fattispecie, tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, l’incarico di cui si discute era già stato interamente espletato dal raggruppamento Dig.It., tant’è che i relativi elaborati erano stati approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n°584 depositata agli atti. Conseguentemente, non era ormai più possibile reiterare il procedimento di scelta della parte privata del contratto mediante un procedimento di gara; da qui la carenza originaria d’interesse ad agire.
Per identiche ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con riguardo alla menzionata deliberazione di Giunta n°584 del 2003.
Il gravame va dichiarato, altresì, inammissibile in relazione a tutti gli ulteriori provvedimenti oggetto di lagnanza.
L’impugnazione di questi è stata, infatti, proposta con due distinti atti contenenti motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.
Tale disposizione che, nel modificare l'art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che « tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti », risponde - come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l'impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi connessi e riguardanti le stesse parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all'ampiezza ed all'estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell'atto connesso, ai fini dell'impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all'art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell'impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l'escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n°4440, si veda anche T.A.R. Sardegna 22/10/2004 n° 1501).
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 20/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori

 

Manfredo Atzeni, Presidente f.f.;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore


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