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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2004 n. 2794
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e C.I.A. (avv. Bolla)


Camere di Commercio – Art. 12 l. n° 580/93 – Determinazione dei rappresentanti – Associazione piccole imprese agricole – Assegnazione seggi piccole imprese – Esclusività – Non sussiste

L’art. 12 3° co. della l. 29 dicembre 1993 n° 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n° 501 non possono interpretarsi nel senso che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte - 1^ Sezione

 

composto dai Signori: Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente; Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario; Paolo PERUGGIA - P. ref., estensore ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004.

 

Visto il ricorso n. 1424/04 proposto

 

dall’Unione Provinciale Agricoltori Asti – Confagricoltura Asti, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliata a Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio dello stesso;

 

contro

 

la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, presso la quale è domiciliata in piazza Castello 165 a Torino

 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ASTI, in persona del Presidente pro-tempore,

 

e nei confronti

 

di C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Venturino, con lui elettivamente domiciliata a Torino, corso Siccardi 11 presso l’avvocato Mauro Bolla

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, successivamente pervenuta, che ha approvato le “determinazioni ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, relative al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti”, nella parte in cui individua come soggetto titolato alla designazione dei componenti il Consiglio camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, per il settore di attività economica agricoltura, la C.I.A., Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti, in luogo dell’Unione ricorrente;

 

nonchè per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresi i successivi provvedimenti di nomina del componente del Consiglio della Camera di Asti designato dalla C.I.A., e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dall’Unione ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della C.I.A.;

 

Relatore il 1° Referendario Paolo Peruggia e uditi gli avvocati professore Carlo Emanuele Gallo, Giulietta Magliona e Marco Venturino.
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, con cui la designazione dei componenti del consiglio camerale della CCIAA di Asti è stata demandata alla C.I.A. (confederazione italiana agricoltori) ed alla Coldiretti, con la conseguente pretermissione della ricorrente. Lamenta:
violazione di legge con riferimento all’at. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con riferimento agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, con riferimento ad altro profilo.
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.
La regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 26.10.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.
La C.I.A. si è costituita in giudizio con atto 23.10.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti si lamenta del mancato riconoscimento in suo favore della possibilità di designare suoi membri come componenti del consiglio camerale della CCIAA.
La proposizione della domanda cautelare, la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti consentono la decisione con sentenza brevemente motivata.
L’interessata lamenta la mancata attribuzione fatta in suo favore di un seggio per il settore agricoltura nel consiglio della CCIAA di Asti.
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità delle determinazione regionale, nella parte in cui non ha riconosciuto che la controinteressata dovesse concorrere al riparto dei seggi solo per il settore delle piccole imprese. Assume infatti l’interessata di rappresentare per lo più imprese agricole medio-grandi, che con la lettura delle norme data dalla regione non avrebbero possibilità alcuna di essere ammessa nell’organo collegiale.
Il giudice non condivide la tesi. Non risulta infatti desumibile dalle norme (legge 29.12.1993, n. 580 e dm 24.7.1996, n. 501) denunciate che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa aspirare a conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese: al contrario, la riserva espressa che la disciplina vigente opera in favore dei piccoli imprenditori non si può intendere nel senso che, comunque, deve essere assicurata una rappresentanza alle imprese che piccole non sono.
La prima doglianza è pertanto infondata e va respinta.
Con il secondo motivo l’interessata lamenta il travisamento dei dati numerici operati dall’atto impugnato, che non collimerebbero con quelli desumibili dalla documentazione reperibile presso l’INPS.
Al riguardo il giudice rileva che appare più corretta la prospettazione della materia contenuta nella difesa regionale, nella parte in cui assume che per ottenere il riparto dei seggi del consiglio della CCIAA si deve aver riguardo alle iscrizioni al registro delle imprese, che non necessariamente corrisponde alle risultanze delle posizioni assicurative.
Alla stregua adottata risulta invece la correttezza del computo operato dalla regione; da ciò consegue l’infondatezza delle censure con cui si impugna l’esclusione della ricorrente associazione dalla rappresentanza di categoria.
Il ricorso va pertanto disatteso, potendosi peraltro compensare le spese, dati i giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
Pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.

 

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.


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