| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2004
n. 2794
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona)
e C.I.A. (avv. Bolla) |
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Camere di Commercio – Art. 12 l. n° 580/93
– Determinazione dei rappresentanti – Associazione piccole
imprese agricole – Assegnazione seggi piccole imprese –
Esclusività – Non sussiste
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L’art. 12 3° co. della l. 29 dicembre 1993
n° 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n° 501 non possono
interpretarsi nel senso che un’associazione a cui aderiscono
per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo
posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte - 1^ Sezione
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composto dai Signori: Alfredo GOMEZ de AYALA
- Presidente; Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario; Paolo
PERUGGIA - P. ref., estensore ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 27 ottobre
2004.
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Visto il ricorso n. 1424/04 proposto
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dall’Unione Provinciale Agricoltori Asti
– Confagricoltura Asti, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo,
elettivamente domiciliata a Torino, via Palmieri n. 40,
presso lo studio dello stesso;
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contro
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la REGIONE PIEMONTE, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Giulietta Magliona, presso la quale è domiciliata in piazza
Castello 165 a Torino
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la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di ASTI, in persona del Presidente pro-tempore,
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e nei confronti
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di C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Ass. Prov. di Asti, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Venturino, con
lui elettivamente domiciliata a Torino, corso Siccardi 11
presso l’avvocato Mauro Bolla
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per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della
Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio
2004, prot. n. 8744/17/17.6, successivamente pervenuta,
che ha approvato le “determinazioni ai sensi dell’art. 5
del decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato
24 luglio 1996, n. 501, relative al rinnovo del Consiglio
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Asti”, nella parte in cui individua come soggetto titolato
alla designazione dei componenti il Consiglio camerale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Asti, per il settore di attività economica agricoltura,
la C.I.A., Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov.
di Asti, in luogo dell’Unione ricorrente;
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nonchè per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali
e comunque connessi del procedimento, ivi compresi i successivi
provvedimenti di nomina del componente del Consiglio della
Camera di Asti designato dalla C.I.A., e per ogni ulteriore
consequenziale statuizione.
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Visti gli atti e documenti depositati col
ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dall’Unione ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Piemonte e della C.I.A.;
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Relatore il 1° Referendario Paolo Peruggia
e uditi gli avvocati professore Carlo Emanuele Gallo, Giulietta
Magliona e Marco Venturino.
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti
impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale
del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con
lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione
14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, con cui la designazione
dei componenti del consiglio camerale della CCIAA di Asti
è stata demandata alla C.I.A. (confederazione italiana agricoltori)
ed alla Coldiretti, con la conseguente pretermissione della
ricorrente. Lamenta:
violazione di legge con riferimento all’at. 10 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, ed agli artt. 1, 2 e 5 del d.m.
24.7.1996, n. 501; eccesso di potere per travisamento dei
fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità,
difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione,
ingiustizia grave e manifesta.
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, con riferimento agli artt. 1,
2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501, eccesso di potere per
travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti,
illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di
motivazione, ingiustizia grave e manifesta, con riferimento
ad altro profilo.
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto
impugnato.
La regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto
26.10.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.
La C.I.A. si è costituita in giudizio con atto 23.10.2004,
con cui ha chiesto respingersi la domanda.
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti
si lamenta del mancato riconoscimento in suo favore della
possibilità di designare suoi membri come componenti del
consiglio camerale della CCIAA.
La proposizione della domanda cautelare, la rituale instaurazione
del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova
in atti consentono la decisione con sentenza brevemente
motivata.
L’interessata lamenta la mancata attribuzione fatta in suo
favore di un seggio per il settore agricoltura nel consiglio
della CCIAA di Asti.
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità delle
determinazione regionale, nella parte in cui non ha riconosciuto
che la controinteressata dovesse concorrere al riparto dei
seggi solo per il settore delle piccole imprese. Assume
infatti l’interessata di rappresentare per lo più imprese
agricole medio-grandi, che con la lettura delle norme data
dalla regione non avrebbero possibilità alcuna di essere
ammessa nell’organo collegiale.
Il giudice non condivide la tesi. Non risulta infatti desumibile
dalle norme (legge 29.12.1993, n. 580 e dm 24.7.1996, n.
501) denunciate che un’associazione a cui aderiscono per
lo più piccole imprese agricole possa aspirare a conseguire
solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese:
al contrario, la riserva espressa che la disciplina vigente
opera in favore dei piccoli imprenditori non si può intendere
nel senso che, comunque, deve essere assicurata una rappresentanza
alle imprese che piccole non sono.
La prima doglianza è pertanto infondata e va respinta.
Con il secondo motivo l’interessata lamenta il travisamento
dei dati numerici operati dall’atto impugnato, che non collimerebbero
con quelli desumibili dalla documentazione reperibile presso
l’INPS.
Al riguardo il giudice rileva che appare più corretta la
prospettazione della materia contenuta nella difesa regionale,
nella parte in cui assume che per ottenere il riparto dei
seggi del consiglio della CCIAA si deve aver riguardo alle
iscrizioni al registro delle imprese, che non necessariamente
corrisponde alle risultanze delle posizioni assicurative.
Alla stregua adottata risulta invece la correttezza del
computo operato dalla regione; da ciò consegue l’infondatezza
delle censure con cui si impugna l’esclusione della ricorrente
associazione dalla rappresentanza di categoria.
Il ricorso va pertanto disatteso, potendosi peraltro compensare
le spese, dati i giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte - 1^ Sezione -
Pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso
e compensa le spese.
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La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
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