| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1569
Pres. Manfredo Atzeni, est. Tito Aru
Caschili s.r.l. (Avv.ti P. ed E. Cotza) c. Comune di Cagliari
(Avv.ti F. Melis e G. Farci) e Servizio Tecnico del Comune
di Cagliari (n.c.), Alhambra’s Garden s.r.l. (Avv. R. Margelli)
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Contratti della P.A. – gare – offerte anomale
– giustificazioni – sinergie derivanti dall’organizzazione
aziendale – rilevanza
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In via di principio devono ritenersi valide
le giustificazioni del ribasso offerto dall’impresa partecipante
ad un appalto di servizi motivate con riferimento a sinergie
derivanti dalla complessiva organizzazione aziendale e dalla
ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane in essa
impiegate
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 1569/2004
Ric. n. 212/2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 212/2004 proposto dalla
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società Caschili s.r.l., in persona
del legale rappresentante sig.ra Giovanna Caschili, rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Eulo e Paolo Cotza ed elettivamente
domiciliata in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, presso
il loro studio legale,
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contro
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il Comune di Cagliari, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura
a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Federico
Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato in Cagliari,
via Roma n. 145 presso il Palazzo Civico,
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il Servizio Tecnico del Comune di Cagliari,
in persona del legale rappresentante in carica, non costituito
in giudizio
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e nei confronti
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della società Alhambra’s Garden s.r.l.,
in persona del legale rappresentante sig. Paolo Granellino,
rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di
costituzione dall’avv. Renato Margelli ed elettivamente
domiciliata in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale,
in via Besta n. 2,
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per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Appalti
del Comune di Cagliari in data 24 dicembre 2003 n. 125,
con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata
Alhambra’s Garden s.r.l. la licitazione privata per l’affidamento
del “servizio di pulizia, diserbo, giardinaggio e raccolta,
trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti nei cimiteri
cittadini (S.Michele, Bonaria e Pirri)”;
- dei verbali di gara nella misura in cui dispongono sia
l’ammissione che l’aggiudicazione della gara in favore della
controinteressata;
- ove occorra, della lex specialis del procedimento nell’ipotesi
e per la parte in cui fosse intesa non prevedere l’obbligo
dell’impresa aggiudicataria di assorbire gli operai già
in servizio presso la ditta precedente affidataria;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato,
anteriore e/o conseguente (ivi compresa l’aggiudicazione
provvisoria).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Cagliari e della società Alhambra’s Garden s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004 l’avv. Eulo
Cotza per il ricorrente, l’avv. Renato Margelli per la controinteressata
e gli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci per il Comune
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con il ricorso in esame, notificato il 23
febbraio 2004 e depositato il successivo giorno 24, la ricorrente
espone di aver partecipato alla licitazione privata, da
svolgersi col criterio del prezzo più basso, indetta dal
Comune di Cagliari per l’affidamento del “servizio di pulizia,
diserbo, giardinaggio e raccolta, trasporto, conferimento
e smaltimento rifiuti nei cimiteri cittadini (S.Michele,
Bonaria e Pirri)”.
A seguito dell’espletamento del relativo procedimento la
gara veniva aggiudicata alla società Alhambra’s Garden s.r.l.,
mentre la ditta ricorrente proponeva la seconda migliore
offerta.
Di qui il suo interesse ad impugnare gli atti specificati
in epigrafe, ritenuti illegittimi per i seguenti motivi:
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1) Violazione di legge – Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione – Erroneo presupposto
di fatto e di diritto: con riguardo al contenuto delle giustificazioni
presentate dalla ditta aggiudicataria a tenore della propria
offerta, risultata in un primo tempo bassa in modo anomalo,
con particolare riferimento all’analisi economica relativa
alle “voci di costo” e al costo del personale.
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2) Violazione di legge – Eccesso di potere
per contraddittorietà, difetto di ponderazione di interessi
e di motivazione – Violazione dei principi della contrattazione
collettiva in tema di tutela del dipendente e stabilizzazione
del servizio e del luogo di lavoro – Disparità di trattamento
– Illegittimità derivata: l’Amministrazione non ha considerato
la violazione dell’obbligo di garantire il passaggio diretto
ed immediato del personale dell’impresa cessante. Tale vincolo,
scaturente dalla contrattazione collettiva, sarebbe vincolante
anche in assenza di un esplicito richiamo nel bando di gara
che, altrimenti, sarebbe illegittimo nella parte in cui
non prevede espressamente l’obbligo dell’impresa aggiudicataria
di assorbire il personale già in sevizio con la precedente
affidataria;
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3) Eccesso di potere per erroneo presupposto
di fatto, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità,
contraddittorietà, sviamento: con riferimento al numero
di ore annue indicate dall’aggiudicataria, che sarebbero
evidente inidonee alle necessità del servizio.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento
dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del suo diritto
all’aggiudicazione dell’appalto, con condanna dell’Amministrazione
intimata al risarcimento del danno con rivalutazione ed
interessi, vinte le spese di causa.
Per resistere al ricorso si sono costituite le parti intimate
che, con articolate memorie, hanno replicato alle argomentazioni
della ricorrente chiedendone il rigetto, con ogni conseguente
pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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D I R I T T O
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Con il primo motivo di ricorso la società
ricorrente contesta la legittimità delle giustificazioni
presentate dalla controinteressata a sostegno della propria
offerta assumendo che le stesse, argomentate con riferimento
a presunte sinergie tra l’appalto in questione e quello
relativo al Comune di Quartu S.Elena, non varrebbero a renderla
affidabile.
Ritiene invece il Collegio che dall’esame degli atti di
causa, chiaramente esplicati in memoria dalla difesa della
controinteressata, ben possa ricavarsi un’adeguata giustificazione
del ribasso proposto.
Premesso, infatti, che in via di principio devono ritenersi
valide le giustificazioni del ribasso offerto dall’impresa
partecipante ad un appalto di servizi motivate con riferimento
a sinergie derivanti dalla complessiva organizzazione aziendale
e dalla ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane
in essa impiegate, occorre esaminare in dettaglio le argomentazioni
delle controparti.
Come sopra cennato, l’aggiudicataria giustifica il ribasso
sul costo del personale offerto con le seguenti argomentazioni:
poiché gestisce il servizio di manutenzione del verde pubblico
nel Comune di Quartu S.Elena, ove impiega personale assunto
col contratto di nettezza urbana (o igiene ambientale),
spostando 8 unità lavorative dalla commessa di Quartu a
quella di Cagliari e impiegando nella prima 8 nuove unità
di lavoro da assumere col più economico contratto agricoltura,
compatibile con il capitolato dell’appalto di Quartu, si
realizzerebbe un risparmio del 25% sul costo del personale.
Tale giustificazione riporta abbondantemente nei limiti
di congruità l’offerta complessiva della controinteressata,
in quanto il residuo assume rilevanza minimale rispetto
al suo valore sicchè sarebbe illegittima una valutazione
di anomalia fondata sulla mancata giustificazione di una
parte economicamente non rilevante dell’offerta (in termini:
TAR Sardegna, n. 1499 del 20 novembre 2003).
Sostiene anzitutto la ricorrente che in realtà di tale vantaggio
economico dovrebbe beneficiare il Comune di Quartu S.Elena
e che esso non potrebbe dunque essere “speso” nell’appalto
di Cagliari.
L’assunto non convince.
Lo svolgimento del servizio presso il Comune di Quartu prescinde
dall’identità personale dei lavoratori addetti, rilevando
soltanto il rispetto quantitativo e qualitativo delle condizioni
contrattuali.
Orbene, una volta che tali condizioni sono puntualmente
rispettate, rientra nel patrimonio dell’azienda il risparmio
che una più attenta organizzazione aziendale riesce a ricavare,
restando evidentemente improponibile l’argomentazione della
ricorrente che dovrebbe portare – su iniziativa della stessa
Alhambra’s - ad una rinegoziazione al ribasso del prezzo
di aggiudicazione dell’appalto di Quartu.
Sostiene ancora la ricorrente che, in realtà, la controinteressata
non potrebbe spostare 8 unità di lavoro da Quartu a Cagliari
in quanto i vincoli contrattuali previsti dal capitolato
di Quartu riguarderebbero 35 anziché 31 lavoratori dei 40
previsti dal contratto.
Nella stessa convenzione di affidamento del servizio, infatti,
si farebbe riferimento a 35 lavoratori socialmente utili
che avrebbero accettato l’assunzione presso la Alhambra’s.
In relazione a tale profilo il legale della controinteressata
ha precisato che in concreto solo 31 dei predetti lavoratori
– rispetto ai 35 che avevano inizialmente manifestato tale
intenzione - hanno poi effettivamente accettato l’assunzione.
Dagli atti del giudizio non risulta in alcun modo provato
il contrario, sicchè appare corretta la decisione dell’Amministrazione
comunale di prendere atto della dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’aggiudicataria.
Sostiene ancora il ricorrente che anche in caso di un numero
di accettanti inferiore il capitolato speciale impegnava,
comunque, la ditta aggiudicataria ad assumere un numero
di lavoratori socialmente utili in misura non inferiore
al 40% di quelli attualmente operanti all’interno dell’Amministrazione
comunale.
Per evidenziare l’infondatezza della censura occorre precisare
che il più volte menzionato appalto presso il Comune di
Quartu rientra nel più generale processo di esternalizzazione
dei servizi comunali attuato da quella amministrazione,
ossia nel loro affidamento a soggetti privati in luogo del
precedente sistema di diretto svolgimento mediante risorse
comunali.
In questa ottica., al fine di non disperdere le unità lavorative
impegnate nel servizio, fino ad allora svolto direttamente,
si è previsto l’anzidetto obbligo di assunzione.
Deve tuttavia ritenersi che tale obbligo vada riferito ai
lavoratori già impiegati nell’espletamento dello specifico
servizio esternalizzato (nella specie, gestione e manutenzione
del verde comunale) e non, in generale, a tutti quelli impiegati
all’interno dell’amministrazione, palesandosi altrimenti
la previsione di un onere insostenibile per l’aggiudicataria
atteso il numero elevatissimo di LSU operanti all’interno
dell’Amministrazione di Quartu complessivamente intesa.
Sostiene ancora la ricorrente che in realtà anche il capitolato
di Quartu vincolava l’aggiudicataria ad assumere il personale
col contratto di igiene ambientale.
Neanche tale rilievo appare tuttavia fondato in quanto,
come precisato anche dal legale della controinteressata,
l’art. 6 della convenzione riferiva tale obbligo contrattuale
solo ai LSU che avevano già formalizzato l’accettazione
della nomina (gli anzidetti 31 lavoratori).
In conclusione, tutte le censure relative alle modalità
organizzative poste dall’aggiudicataria a fondamento del
ribasso proposto si rivelano infondate.
Il secondo motivo d’impugnazione verte sul punto centrale
del ricorso, ossia sull’asserita violazione della norma
prevista dal vigente contratto collettivo in base alla quale
si sarebbe dovuto realizzare un passaggio diretto delle
maestranze dal vecchio al nuovo gestore del servizio.
Sul punto, tuttavia, il Collegio condivide le difese dell’amministrazione.
Nella specie, infatti, l’appalto che andava a concludersi,
espletato dalla ditta Caschili, era limitato all’attività
di pulizia, diserbo e giardinaggio, ed il personale addetto
era assunto col contratto dei servizi di pulizia.
Esso non contemplava, cioè, gli altri servizi ricompresi
nel nuovo affidamento, e cioè la raccolta, il trasporto,
il conferimento lo smaltimento dei rifiuti ed il lavaggio
dei cassonetti.
Ciò ha altresì determinato l’applicazione al personale impiegato
del diverso (e più oneroso) contratto di igiene ambientale-nettezza
urbana.
Per quel che rileva in questa sede, il differente oggetto
del contratto ben giustifica la decisione dell’Amministrazione
di non imporre alla subentrante l’assorbimento del personale
in carico alla ditta aggiudicataria non profilandosi in
concreto la prosecuzione del medesimo servizio ma, piuttosto,
l’inizio di un più complesso servizio del tutto nuovo.
Sostiene la ricorrente che per la seconda parte del servizio
era prevista la possibilità di sub-appalto, in concreto
utilizzata dall’aggiudicataria, sicché l’appalto sarebbe
ad oggetto scorporabile e per la prima parte – restando
identico al precedente- permarrebbe l’obbligo del passaggio
del personale.
Anche a voler seguire la tesi della ricorrente l’argomento
non è in concreto decisivo.
Ed invero, anche a voler ritenere l’appalto in questione
identico al precedente nella misura approssimativo del 40%,
resta evidente che allora anche il numero del personale
da transitare resta ridotto al 40% rispetto a quello impiegato
nel precedente (mediamente 10 unità + caposquadra).
Ebbene, lo stesso ricorrente (pag. 13 del ricorso) precisa
che “la controinteressata ha assorbito dalla precedente
affidataria solo quattro dipendenti…assumendoli col contratto
di nettezza urbana …”, mentre agli altri lavoratori ha proposto
l’inquadramento in altre categorie contrattuali.
Insomma, in concreto almeno 4 dipendenti- cioè il 100% della
forza lavoro da obbligatoriamente da assumere secondo quanto
sopra precisato– è stato assunto dalla subentrante, non
potendosi conseguentemente configurare in capo alla ricorrente
alcun inadempimento contrattuale.
Quanto sopra vale anche a giustificare il rigetto della
censura sollevata dalla ricorrente di illegittimità del
bando di gara per contrasto con la vigente contrattazione
collettiva.
Con l’ultima censura si contesta l’incongruità del numero
di ore annue indicate dall’aggiudicataria, che sarebbero
evidentemente inidonee alle necessità del servizio.
La censura impinge, in realtà, nel merito delle valutazioni
dell’Amministrazione che, come noto, restano sottratte al
sindacato del giudice amministrativo.
Ed invero, l’aggiudicataria ha sul punto evidenziato nelle
giustificazioni presentate all’Amministrazione che dispone
di attrezzature e macchinari specifici che le consentono
di realizzare un notevole risparmio oltre che in termini
di spesa anche in termini di tempo.
Pertanto, poiché la censura proposta dalla ricorrente muove
dal monte ore impiegato nel precedente espletamento del
servizio senza valutare l’incidenza del tipo di macchinari
impiegati, non può ritenersi di per sé illogica la determinazione
dell’Amministrazione di aver ben valutato l’effettiva efficacia
dell’offerta.
Del resto l’ente appaltatore ha dichiarato di monitorare
costantemente il corretto espletamento del servizio (già
in corso) ed il rispetto della tempistica degli interventi
e delle disposizioni previste dal capitolato, a prescindere
dal numero di ore di servizio espletate dal personale.
Va infine dichiarata inammissibile, in quanto proposta con
memoria non notificata anziché con ricorso incidentale,
e dunque con valore di motivo nuovo proposto fuori termine,
la censura relativa alla posizione INPS della società controinteressata
In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni
il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno ragioni per compensare tra le parti
le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Rosa panunzio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 03/11/2004
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