| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1560
Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio
S. Antibo (Avv.ti S. Porcu, M. Barberio e F. Gattuccio)
c. Comando Regione Carabinieri Sardegna, il Ministero della
Difesa, la Commissione Disciplina Comando Provinciale di
Nuoro (Avv. Stato) |
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1. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare
– condanna penale – rinnovazione accertamento sui fatti
– obbligo – non sussiste.
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2. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare
– gravità degli addebiti – discrezionalità – sindacabilità
giurisdizionale – limiti.
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1. In sede di procedimento disciplinare,
l’amministrazione deve valutare la rilevanza disciplinare
dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di
rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza
o consistenza, dovendo procedere alle sue valutazioni, alla
luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti
accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui
il soggetto appartiene.
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2. La valutazione in ordine alla gravità
dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione della
sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità
amministrativa, non sindacabile dal giudice se non nelle
ipotesi di manifesta illogicità
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent.n.1560/2004
Ric. n. 587/2001
n. 1061/2001
n. 1243/2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi n. 587/2001, n. 1061/2001 e n.
1243/2002 proposti da
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Antibo Salvatore rappresentato e difeso
dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio nei primi
due ricorsi, e dall’avvocato Ferdinando Gattuccio, con elezione
di domicilio come da procura speciale in atti;
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contro
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il Comando Regione Carabinieri Sardegna,
il Ministero della Difesa, la Commissione
Disciplina Comando Provinciale di Nuoro, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
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per l'annullamento, quanto al ric. n. 587/2001
della determinazione n. 42/24-2-T del 21/4/2001, con la
quale il Comandante della Regione Carabinieri Sardegna ha
disposto il suo trasferimento dalla Stazione CC di Cagliari-Stampace
a quella di Ovodda;
quanto al ric. n. 1061/2001
della determinazione n. 47/24-29-T del 29/6/2001, con la
quale lo stesso Comandante lo ha trasferito dalla Stazione
CC di Cagliari-Stampace a quella di Busachi;
quanto al ric. n. 1243/2002
della determinazione del 16 agosto del 2002, con la quale
la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero
della Difesa ha disposto la sua permanente cessazione dal
servizio;
del verbale della Commissione di Disciplina del Reparto
Operativo del Comando Provinciale di Nuoro del 15 luglio
2002.
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VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 ottobre
2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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F A T T O
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Il ricorrente, già Carabiniere scelto in
servizio permanente presso la Stazione Carabinieri di Stampace
a Cagliari, a seguito di un procedimento avviato per il
suo trasferimento ad altra sede di servizio per incompatibilità
ambientale, veniva trasferito presso la Stazione CC di Ovodda.
Contro tale determinazione ha proposto, l’interessato, il
ricorso giurisdizionale n. 587/2001, contestando la nuova
sede di assegnazione in quanto molto disagevole.
Il TAR Sardegna, con ordinanza n. 205/01, ha accolto la
domanda di sospensione dell’atto impugnato, facendo salvi
gli ulteriori provvedimenti della amministrazione, che,
quindi, procedeva al trasferimento, sempre per incompatibilità
ambientale, del ricorrente nella Stazione CC di Busachi.
Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso
giurisdizionale n. 1061/2001, deducendo diverse censure
e chiedendone la sospensione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352/01.
A distanza di circa un anno da tali avvenimenti, la Direzione
Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa,
disponeva la permanente cessazione dal servizio del ricorrente,
ai sensi dell’art. 12 lett. f) della l. 1168/61, a seguito
di un procedimento disciplinare avviato successivamente
alla condanna penale, allo stesso inflitta, per sfruttamento
della prostituzione e minacce gravi.
Contro tale provvedimento propone, l’interessato, il ricorso
giurisdizionale n. 1243/2002, deducendo i seguenti motivi
di censura:
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1) violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli articoli 12 lett. f) e 34, n. 6 della legge
18 ottobre 1961 n. 1168; violazione del principio del ne
bis in idem. Il ricorrente aveva già ricevuto una punizione
per avere frequentato una giovane prostituta, consistente
nella sanzione di sette giorni di consegna, non poteva quindi
subire l’ulteriore sanzione della cessazione dal servizio.
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2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione;
eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste;
eccesso di potere per sviamento; violazione del principio
di proporzione tra violazione e sanzione. L’amministrazione
avrebbe dovuto fare un’istruttoria completa, attraverso
un sereno ed obiettivo esame degli atti e delle allegazioni
del ricorrente, avrebbe così verificato la sua non colpevolezza.
La punizione risulta comunque sproporzionata rispetto al
fatto addebitatogli.
Con ordinanza n. 524 del 5/11/02 è stata respinta la domanda
di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio, in tutti e tre i ricorsi, l’amministrazione
intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce
alle tesi ivi esposte e ne chiede il rigetto, con vittoria
di spese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presenti i patroni
delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
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D I R I T T O
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Ritiene preliminarmente il Collegio che i
tre ricorsi indicati in epigrafe debbano essere riuniti
per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
In relazione al ricorso n. 587/2001, deve essere dichiarata
la cessata materia del contendere, in quanto l’amministrazione
intimata, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare,
ha annullato il provvedimento di trasferimento dell’interessato
da Cagliari a Ovodda.
Si esamina, quindi, il ricorso n. 1243/2002, con il quale
è stato impugnato il provvedimento che ha disposto la permanente
cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art.
12 lett. f) della L. 18 ottobre 1961 n. 1168.
Con il primo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione
del combinato disposto degli articoli 12 lett. f) e 34,
n. 6 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 e violazione del
principio del “ne bis in idem”.
Assume, l’interessato, che, avendo già ricevuto una punizione
per avere frequentato una giovane prostituta, consistente
nella sanzione di “sette giorni di consegna”, non poteva
subire l’ulteriore sanzione della “cessazione dal servizio
“, in violazione del principio “ne bis in idem”.
La censura è infondata e pertanto deve essere respinta.
Come esattamente osservato dalla difesa erariale, i due
procedimenti e le due sanzioni disciplinari in concreto
applicate all’interessato si riferiscono a fatti del tutto
diversi: la prima, sanzione di corpo, consistente in sette
giorni di consegna, è stata irrogata per la sola mancanza
di avere intrattenuto una relazione sentimentale con una
persona controindicata, con la conseguente lesione del prestigio
dell’Arma dei Carabinieri; la seconda, sanzione di stato,
consistente nella perdita del grado e nella conseguente
cessazione dal servizio, è stata inflitta per fatti diversi
e ben più gravi.
Nel comportamento dell’interessato sono stati ravvisati
dal giudice penale i reati di favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione, omessa denuncia di reato da parte di
pubblico ufficiale e minacce. Reati per i quali al ricorrente
è stata inflitta la pena (a seguito di patteggiamento) di
anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa dal Tribunale
di Cagliari, con sentenza del 16 giugno 1999.
Nessuna violazione, pertanto, del principio invocato del
“ne bis in idem”, concernendo, le due sanzioni inflitte,
fatti e comportamenti con autonoma rilevanza.
Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per carenza
di istruttoria; violazione della legge n. 241/90 per difetto
di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità
manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione del
principio di proporzione tra violazione e sanzione. Ad avviso
del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto fare un’istruttoria
completa attraverso un sereno ed obiettivo esame degli atti
e delle sue difese, avrebbe, in questo modo, verificato
la sua non colpevolezza. La punizione risulta, comunque,
sproporzionata rispetto ai fatti addebitatigli.
Ritiene il Collegio che la censura, sotto i diversi profili
enunciati, sia infondata.
L’articolo 653, comma 1 –bis c.p.p. introdotto dall’art.
1, comma 1, lett. c ) della l. 27 marzo 2001 n. 97, dispone:
“La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia
di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
Tale disposizione si applica anche nel caso di specie, in
quanto nell’attuale formulazione, l’articolo 445 c.p.p.,
comma 1-bis, (recentemente introdotto dall’art. 2, comma
1, lett. a) della legge 12 giugno 2003, n. 134), statuisce
che la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti è equiparata a una pronuncia di condanna.
L’amministrazione deve, quindi, valutare la rilevanza disciplinare
dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di
rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza
o consistenza; deve, pertanto, procedere alle sue valutazioni,
alla luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti
accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui
il soggetto appartiene.
Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che l’amministrazione
abbia dato una congrua ed esaustiva contezza dell’apprezzamento
autonomo compiuto sui fatti commessi e sulla gravità degli
stessi.
Alla luce delle risultanze emerse in sede di procedimento
disciplinare, il Direttore Generale per il personale militare
del Ministero della Difesa ha ritenuto che la condotta del
ricorrente “già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole
sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi
di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire
di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato
ed agli obblighi di correttezza ed esemplarità propri dello
status di militare e di graduato dell’Arma dei Carabinieri,
nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
Ad avviso il Collegio, tale motivazione, che sintetizza
un complesso ed articolato procedimento, richiamato, invero,
nel preambolo del provvedimento, a fronte di mancanze obiettivamente
serie ed accertate, resiste alle dedotte censure di difetto
di istruttoria, di motivazione e di sproporzionalità tra
gli illeciti commessi e la sanzione contestata.
Sotto quest’ultimo profilo, deve essere evidenziato che
la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati,
in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare,
costituisce espressione di discrezionalità amministrativa,
non sindacabile dal giudice se non nelle ipotesi di manifesta
illogicità: ipotesi che, nella specie, il Collegio non ravvisa
(cfr. in termini ex multis: CdS sez. IV, n. 9228 del 30
dicembre 2003).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è,
pertanto, respinto.
Per quanto riguarda il ricorso n. 1061/2001, concernente
il trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale,
del ricorrente nella Stazione CC di Busachi, il Collegio
dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto
con provvedimento successivo è stata decisa la cessazione
dal servizio dell’interessato.
Atteso che il gravame proposto contro quest’ultimo provvedimento
è stato respinto, evidentemente non sussiste più alcun interesse
del ricorrente alla decisione del ricorso che attiene al
suo trasferimento da Cagliari ad altra sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, respinge
il ricorso n. 1243/2002; dichiara, in ordine al ricorso
n. 587/2001, cessata la materia del contendere, e in ordine
al ricorso n. 1061/2001, la sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida forfetariamente in favore del Ministero della
difesa costituito, in euro 3000,00 (tremila/00) più IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore.
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Depositata in segreteria oggi: 03/11/2004
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