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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1560
Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio
S. Antibo (Avv.ti S. Porcu, M. Barberio e F. Gattuccio) c. Comando Regione Carabinieri Sardegna, il Ministero della Difesa, la Commissione Disciplina Comando Provinciale di Nuoro (Avv. Stato)


1. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare – condanna penale – rinnovazione accertamento sui fatti – obbligo – non sussiste.

 

2. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare – gravità degli addebiti – discrezionalità – sindacabilità giurisdizionale – limiti.

1. In sede di procedimento disciplinare, l’amministrazione deve valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza o consistenza, dovendo procedere alle sue valutazioni, alla luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui il soggetto appartiene.

 

2. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice se non nelle ipotesi di manifesta illogicità


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent.n.1560/2004
Ric. n. 587/2001
n. 1061/2001
n. 1243/2002

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi n. 587/2001, n. 1061/2001 e n. 1243/2002 proposti da

 

Antibo Salvatore rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio nei primi due ricorsi, e dall’avvocato Ferdinando Gattuccio, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

contro

 

il Comando Regione Carabinieri Sardegna, il Ministero della Difesa, la Commissione Disciplina Comando Provinciale di Nuoro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;

 

per l'annullamento, quanto al ric. n. 587/2001
della determinazione n. 42/24-2-T del 21/4/2001, con la quale il Comandante della Regione Carabinieri Sardegna ha disposto il suo trasferimento dalla Stazione CC di Cagliari-Stampace a quella di Ovodda;
quanto al ric. n. 1061/2001
della determinazione n. 47/24-29-T del 29/6/2001, con la quale lo stesso Comandante lo ha trasferito dalla Stazione CC di Cagliari-Stampace a quella di Busachi;
quanto al ric. n. 1243/2002
della determinazione del 16 agosto del 2002, con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la sua permanente cessazione dal servizio;
del verbale della Commissione di Disciplina del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro del 15 luglio 2002.

 

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 ottobre 2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Il ricorrente, già Carabiniere scelto in servizio permanente presso la Stazione Carabinieri di Stampace a Cagliari, a seguito di un procedimento avviato per il suo trasferimento ad altra sede di servizio per incompatibilità ambientale, veniva trasferito presso la Stazione CC di Ovodda.
Contro tale determinazione ha proposto, l’interessato, il ricorso giurisdizionale n. 587/2001, contestando la nuova sede di assegnazione in quanto molto disagevole.
Il TAR Sardegna, con ordinanza n. 205/01, ha accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione, che, quindi, procedeva al trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale, del ricorrente nella Stazione CC di Busachi.
Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso giurisdizionale n. 1061/2001, deducendo diverse censure e chiedendone la sospensione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352/01.
A distanza di circa un anno da tali avvenimenti, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, disponeva la permanente cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 12 lett. f) della l. 1168/61, a seguito di un procedimento disciplinare avviato successivamente alla condanna penale, allo stesso inflitta, per sfruttamento della prostituzione e minacce gravi.
Contro tale provvedimento propone, l’interessato, il ricorso giurisdizionale n. 1243/2002, deducendo i seguenti motivi di censura:

 

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 12 lett. f) e 34, n. 6 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168; violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente aveva già ricevuto una punizione per avere frequentato una giovane prostituta, consistente nella sanzione di sette giorni di consegna, non poteva quindi subire l’ulteriore sanzione della cessazione dal servizio.

 

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di proporzione tra violazione e sanzione. L’amministrazione avrebbe dovuto fare un’istruttoria completa, attraverso un sereno ed obiettivo esame degli atti e delle allegazioni del ricorrente, avrebbe così verificato la sua non colpevolezza. La punizione risulta comunque sproporzionata rispetto al fatto addebitatogli.
Con ordinanza n. 524 del 5/11/02 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio, in tutti e tre i ricorsi, l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi ivi esposte e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

 

D I R I T T O

 

Ritiene preliminarmente il Collegio che i tre ricorsi indicati in epigrafe debbano essere riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
In relazione al ricorso n. 587/2001, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto l’amministrazione intimata, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, ha annullato il provvedimento di trasferimento dell’interessato da Cagliari a Ovodda.
Si esamina, quindi, il ricorso n. 1243/2002, con il quale è stato impugnato il provvedimento che ha disposto la permanente cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 12 lett. f) della L. 18 ottobre 1961 n. 1168.
Con il primo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 12 lett. f) e 34, n. 6 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 e violazione del principio del “ne bis in idem”.
Assume, l’interessato, che, avendo già ricevuto una punizione per avere frequentato una giovane prostituta, consistente nella sanzione di “sette giorni di consegna”, non poteva subire l’ulteriore sanzione della “cessazione dal servizio “, in violazione del principio “ne bis in idem”.
La censura è infondata e pertanto deve essere respinta.
Come esattamente osservato dalla difesa erariale, i due procedimenti e le due sanzioni disciplinari in concreto applicate all’interessato si riferiscono a fatti del tutto diversi: la prima, sanzione di corpo, consistente in sette giorni di consegna, è stata irrogata per la sola mancanza di avere intrattenuto una relazione sentimentale con una persona controindicata, con la conseguente lesione del prestigio dell’Arma dei Carabinieri; la seconda, sanzione di stato, consistente nella perdita del grado e nella conseguente cessazione dal servizio, è stata inflitta per fatti diversi e ben più gravi.
Nel comportamento dell’interessato sono stati ravvisati dal giudice penale i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e minacce. Reati per i quali al ricorrente è stata inflitta la pena (a seguito di patteggiamento) di anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa dal Tribunale di Cagliari, con sentenza del 16 giugno 1999.
Nessuna violazione, pertanto, del principio invocato del “ne bis in idem”, concernendo, le due sanzioni inflitte, fatti e comportamenti con autonoma rilevanza.
Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di proporzione tra violazione e sanzione. Ad avviso del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto fare un’istruttoria completa attraverso un sereno ed obiettivo esame degli atti e delle sue difese, avrebbe, in questo modo, verificato la sua non colpevolezza. La punizione risulta, comunque, sproporzionata rispetto ai fatti addebitatigli.
Ritiene il Collegio che la censura, sotto i diversi profili enunciati, sia infondata.
L’articolo 653, comma 1 –bis c.p.p. introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c ) della l. 27 marzo 2001 n. 97, dispone: “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
Tale disposizione si applica anche nel caso di specie, in quanto nell’attuale formulazione, l’articolo 445 c.p.p., comma 1-bis, (recentemente introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 12 giugno 2003, n. 134), statuisce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una pronuncia di condanna.
L’amministrazione deve, quindi, valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza o consistenza; deve, pertanto, procedere alle sue valutazioni, alla luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui il soggetto appartiene.
Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia dato una congrua ed esaustiva contezza dell’apprezzamento autonomo compiuto sui fatti commessi e sulla gravità degli stessi.
Alla luce delle risultanze emerse in sede di procedimento disciplinare, il Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha ritenuto che la condotta del ricorrente “già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed agli obblighi di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di graduato dell’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
Ad avviso il Collegio, tale motivazione, che sintetizza un complesso ed articolato procedimento, richiamato, invero, nel preambolo del provvedimento, a fronte di mancanze obiettivamente serie ed accertate, resiste alle dedotte censure di difetto di istruttoria, di motivazione e di sproporzionalità tra gli illeciti commessi e la sanzione contestata.
Sotto quest’ultimo profilo, deve essere evidenziato che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice se non nelle ipotesi di manifesta illogicità: ipotesi che, nella specie, il Collegio non ravvisa (cfr. in termini ex multis: CdS sez. IV, n. 9228 del 30 dicembre 2003).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è, pertanto, respinto.
Per quanto riguarda il ricorso n. 1061/2001, concernente il trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale, del ricorrente nella Stazione CC di Busachi, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con provvedimento successivo è stata decisa la cessazione dal servizio dell’interessato.
Atteso che il gravame proposto contro quest’ultimo provvedimento è stato respinto, evidentemente non sussiste più alcun interesse del ricorrente alla decisione del ricorso che attiene al suo trasferimento da Cagliari ad altra sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, respinge il ricorso n. 1243/2002; dichiara, in ordine al ricorso n. 587/2001, cessata la materia del contendere, e in ordine al ricorso n. 1061/2001, la sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in favore del Ministero della difesa costituito, in euro 3000,00 (tremila/00) più IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore.

 

Depositata in segreteria oggi: 03/11/2004

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