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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 2814
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
R.M. (avv. Oderda e Fioretti) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (avv. Stato)


Competenza e Giurisdizione – Transito del dipendente a nuova Amministrazione - Inquadramento del dipendente nei ruoli dell’Amministrazione – Giurisdizione del GA anche post riparto ex art. 68 dlgs n° 29/93

Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere al reinquadramento a far data dall’inserimento del dipendente nei ruoli dell’amministrazione intimata pur dopo l’entrata in vigore del nuovo riparto dell’art. 68 d.lgs. n° 29 del 1993, avendo la controversia ad oggetto l’individuazione della giusta collocazione del dipendente per la prima volta nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza e attinenza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 2814/04
R.g. n. 1604/1999

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
prima sezione

 

nelle persone dei signori Alfredo Gomez de Ayala – Presidente - Roberta Vigotti – Consigliere, relatore ed estensore - Paolo Peruggia. – primo Referendario
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1604/1999, proposto da

 

Menoncello Renato, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Oderda e dall’avv. Nadia Fioretti, presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, via Peyron 27; - ricorrente

contro

 

Ministero dei trasporti e della navigazione in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino corso Stati Uniti n. 45; - resistente

 

per l’accertamento
della sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di cui all’art. 4 comma 5 lett. a) dm 10.7.1997 al fine dell’inquadramento nel profilo di collaboratore amministrativo, e
per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere al reinquadramento a far data dall’inserimento del ricorrente nei ruoli dell’amministrazione intimata, con ogni conseguenza di legge.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 28 ottobre 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv Fioretti per il ricorrente e l’avv. Carotenuto per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

Menoncello Renato espone di essere stato assunto come revisore tecnico di V categoria presso l’azienda di Stato per i servizi telefonici, che con dm del 5.8.1982 è transitato nella VI categoria, di aver esercitato il diritto di permanenza nel pubblico impiego a seguito della legge n. 58 del 1992, transitando nei ruoli del ministero dei trasporti, VI qualifica funzionale, con anzianità di carriera e di qualifica precedentemente maturata nella VI qualifica funzionale presso l’azienda per i servizi telefonici. A seguito del parere del Consiglio di Stato del 13.3.1996 si è evidenziata la necessità della formazione di un quadro di equiparazione tra le qualifiche funzionali dell’ex amministrazione delle poste e i profili professionali di cui al dpr 29.12.1984; di conseguenza, il ministero delle poste ha emanato il dm 10.7.1997 e, in data 1.10.1998 il ministero dei trasporti ha decretato per i dipendenti provenienti dall’amministrazione delle poste di VI qualifica funzionale e qualifica di revisore, di procedere al nuovo inquadramento mediante riconoscimento della VII qualifica funzionale con il profilo di collaboratore amministrativo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 4 comma 5 lett. a) del dm 10.7.1997 cit..
Essendo in possesso di detti requisiti, il ricorrente ha chiesto il reinquadramento nella VII qualifica funzionale, senza esito.
Questi i motivi del ricorso:

 

1) Violazione del diritto alla carriera e disparità di trattamento tra posizioni analoghe, poiché la collocazione nel VII livello è stato attuato per il personale già inquadrato nel dipartimento dell’aviazione civile, mentre per il ricorrente, appartenente alla medesima amministrazione, ma nel dipartimento dei trasporti terrestri il dm 10.7.1997 è rimasto lettera morta.

 

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per mancato recepimento del parere del Consiglio di Stato n. 2699/95.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso, contrastato dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio; in data 3.10.2001 ha proposto istanza cautelare, accolta da questa Sezione con ordinanza in data 17.10.2001 al fine dell’ammissione con riserva ai corsi di riqualificazione indetti il 4.2.2001.
Chiamato all’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Va preliminarmente dato atto che il ricorso rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo, pur dopo l’entrata in vigore del nuovo riparto operato dall’art. 68 dlgs n. 29 del 1993 e succ. mod., avendo come oggetto l’individuazione della giusta collocazione del dipendente, per la prima volta, nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza e attinenza, quindi, a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto.
Nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo dedotto con il secondo mezzo, con il quale si denuncia l’omissione, da parte dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione, dell’adozione dei criteri e delle tabelle previste dall’art. 4 comma 5 legge n. 58 del 1992, adempimenti necessari ad operare l’equiparazione tra le qualifiche in atto presso l’azienda di Stato per i servizi telefonici e quelle del personale dei ministeri.
Per quanto riguarda, invece, la pretesa avanzata con il primo motivo del ricorso, relativa all’inquadramento immediato nella VII qualifica funzionale, il Collegio non può che ribadire quanto osservato con la precedente ordinanza in data 17.10.2001, non sussistendo la lamentata disparità di trattamento, posto che l’art. 4 comma 5 legge n. 58 del 1992 espressamente prevede l’adozione di specifici criteri per il reinquadramento del personale transitato dall’azienda predetta. L’applicazione analogica delle disposizioni previste dal dm 10.7.1997 per il personale proveniente dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni operata dal ministero dei trasporti a favore del personale già inquadrato nel dipartimento dell’aviazione civile non può essere estesa, in assenza dei necessari criteri di cui si è detto, al restante personale proveniente dall’azienda telefonica, dal momento che l’eventuale illegittimità di un provvedimento non può giustificare la sua estensione, neppure al fine di eliminare la lamentata disparità di trattamento.
Il ricorso è conclusivamente fondato, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti della dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di attivarsi per la determinazione dei criteri e delle tabelle di cui al citato art. 4 comma 5 legge 29.1.1992, n. 58.
Le spese di lite possono essere, per evidenti ragioni, compensate tra le parti.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2004.

 

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 ottobre 2004

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