| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004
n. 2814
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
R.M. (avv. Oderda e Fioretti) c. Ministero dei trasporti
e della navigazione (avv. Stato) |
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Competenza e Giurisdizione – Transito del
dipendente a nuova Amministrazione - Inquadramento del dipendente
nei ruoli dell’Amministrazione – Giurisdizione del GA anche
post riparto ex art. 68 dlgs n° 29/93
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Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo
per la controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo
dell’amministrazione di procedere al reinquadramento a far
data dall’inserimento del dipendente nei ruoli dell’amministrazione
intimata pur dopo l’entrata in vigore del nuovo riparto
dell’art. 68 d.lgs. n° 29 del 1993, avendo la controversia
ad oggetto l’individuazione della giusta collocazione del
dipendente per la prima volta nei ruoli dell’amministrazione
di appartenenza e attinenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 2814/04
R.g. n. 1604/1999
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
prima sezione
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nelle persone dei signori Alfredo Gomez de
Ayala – Presidente - Roberta Vigotti – Consigliere, relatore
ed estensore - Paolo Peruggia. – primo Referendario
ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1604/1999, proposto da
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Menoncello Renato, rappresentato e
difeso dall’avv. Isabella Oderda e dall’avv. Nadia Fioretti,
presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, via
Peyron 27; - ricorrente
contro
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Ministero dei trasporti e della navigazione
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino corso
Stati Uniti n. 45; - resistente
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per l’accertamento
della sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di
cui all’art. 4 comma 5 lett. a) dm 10.7.1997 al fine dell’inquadramento
nel profilo di collaboratore amministrativo, e
per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di
procedere al reinquadramento a far data dall’inserimento
del ricorrente nei ruoli dell’amministrazione intimata,
con ogni conseguenza di legge.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 28 ottobre 2004, relatore
il consigliere Roberta Vigotti, l’avv Fioretti per il ricorrente
e l’avv. Carotenuto per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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Menoncello Renato espone di essere stato
assunto come revisore tecnico di V categoria presso l’azienda
di Stato per i servizi telefonici, che con dm del 5.8.1982
è transitato nella VI categoria, di aver esercitato il diritto
di permanenza nel pubblico impiego a seguito della legge
n. 58 del 1992, transitando nei ruoli del ministero dei
trasporti, VI qualifica funzionale, con anzianità di carriera
e di qualifica precedentemente maturata nella VI qualifica
funzionale presso l’azienda per i servizi telefonici. A
seguito del parere del Consiglio di Stato del 13.3.1996
si è evidenziata la necessità della formazione di un quadro
di equiparazione tra le qualifiche funzionali dell’ex amministrazione
delle poste e i profili professionali di cui al dpr 29.12.1984;
di conseguenza, il ministero delle poste ha emanato il dm
10.7.1997 e, in data 1.10.1998 il ministero dei trasporti
ha decretato per i dipendenti provenienti dall’amministrazione
delle poste di VI qualifica funzionale e qualifica di revisore,
di procedere al nuovo inquadramento mediante riconoscimento
della VII qualifica funzionale con il profilo di collaboratore
amministrativo, ricorrendo le condizioni di cui all’art.
4 comma 5 lett. a) del dm 10.7.1997 cit..
Essendo in possesso di detti requisiti, il ricorrente ha
chiesto il reinquadramento nella VII qualifica funzionale,
senza esito.
Questi i motivi del ricorso:
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1) Violazione del diritto alla carriera e
disparità di trattamento tra posizioni analoghe, poiché
la collocazione nel VII livello è stato attuato per il personale
già inquadrato nel dipartimento dell’aviazione civile, mentre
per il ricorrente, appartenente alla medesima amministrazione,
ma nel dipartimento dei trasporti terrestri il dm 10.7.1997
è rimasto lettera morta.
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2) Violazione di legge ed eccesso di potere
per mancato recepimento del parere del Consiglio di Stato
n. 2699/95.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso,
contrastato dall’amministrazione intimata, costituitasi
in giudizio; in data 3.10.2001 ha proposto istanza cautelare,
accolta da questa Sezione con ordinanza in data 17.10.2001
al fine dell’ammissione con riserva ai corsi di riqualificazione
indetti il 4.2.2001.
Chiamato all’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Va preliminarmente dato atto che il ricorso
rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo,
pur dopo l’entrata in vigore del nuovo riparto operato dall’art.
68 dlgs n. 29 del 1993 e succ. mod., avendo come oggetto
l’individuazione della giusta collocazione del dipendente,
per la prima volta, nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza
e attinenza, quindi, a posizioni di interesse legittimo
e non di diritto soggettivo perfetto.
Nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo dedotto
con il secondo mezzo, con il quale si denuncia l’omissione,
da parte dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione,
dell’adozione dei criteri e delle tabelle previste dall’art.
4 comma 5 legge n. 58 del 1992, adempimenti necessari ad
operare l’equiparazione tra le qualifiche in atto presso
l’azienda di Stato per i servizi telefonici e quelle del
personale dei ministeri.
Per quanto riguarda, invece, la pretesa avanzata con il
primo motivo del ricorso, relativa all’inquadramento immediato
nella VII qualifica funzionale, il Collegio non può che
ribadire quanto osservato con la precedente ordinanza in
data 17.10.2001, non sussistendo la lamentata disparità
di trattamento, posto che l’art. 4 comma 5 legge n. 58 del
1992 espressamente prevede l’adozione di specifici criteri
per il reinquadramento del personale transitato dall’azienda
predetta. L’applicazione analogica delle disposizioni previste
dal dm 10.7.1997 per il personale proveniente dall’amministrazione
delle poste e telecomunicazioni operata dal ministero dei
trasporti a favore del personale già inquadrato nel dipartimento
dell’aviazione civile non può essere estesa, in assenza
dei necessari criteri di cui si è detto, al restante personale
proveniente dall’azienda telefonica, dal momento che l’eventuale
illegittimità di un provvedimento non può giustificare la
sua estensione, neppure al fine di eliminare la lamentata
disparità di trattamento.
Il ricorso è conclusivamente fondato, nei sensi di cui in
motivazione e nei limiti della dichiarazione dell’obbligo
dell’amministrazione di attivarsi per la determinazione
dei criteri e delle tabelle di cui al citato art. 4 comma
5 legge 29.1.1992, n. 58.
Le spese di lite possono essere, per evidenti ragioni, compensate
tra le parti.
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PQM
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, all’udienza pubblica
del 28 ottobre 2004.
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Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 ottobre 2004
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