| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004
n. 2848
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
G.A. (avv. Benzi e Gagliasso) c. Ministero delle Politiche
Agricole (avv. Stato) e Regione Piemonte (avv. Rava) |
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Giurisdizione e competenza - Ritiro terreni
dalla coltivazione (set aside) – Sussidi – Ripetizione –
Discrezionalità – Non sussiste - Giurisdizione Giudice Ordinario
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Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario
(e non del Giudice Amministrativo) in ordine alla controversia
inerente la ripetizione di sussidi concessi per il ritiro
dei terreni dalla coltivazione (set aside) in ragione del
tasso di discrezionalità praticamente insussistente con
riferimento all’an e al quantum dei sussidi da ripetere
ad opera dell’Amministrazione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Reg. Sent. n.2848/04
Reg. Gen. n. 438/99
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- 1^ Sezione –
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composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de
AYALA – Presidente - Bernardo BAGLIETTO - p. ref. - Paolo
PERUGGIA - p. ref. est.
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ha pronunciato la presente
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S E N T E N Z A
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Visto il ricorso n. 438/99 proposto dal
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signor Giovanni Alemanno, rappresentato
e difeso dagli avvocati Benilde Benzi e Loredana Gagliasso,
elettivamente domiciliato presso di loro a Torino in corso
Regio Parco 29;
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contro
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Ministero delle politiche agricole,
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso
il cui ufficio è domiciliato
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Regione Piemonte, in persona del presidente,
rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Rava, presso
il quale è domiciliata in piazza Castello 165
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per l’annullamento
della determinazione 1.12.1998, n. 276 delle XII direzione
regionale della regione Piemonte che ha respinto il ricorso
dell’interessato avverso il diniego espresso dal settore
decentrato agricoltura della Regione alla domanda per la
concessione delle agevolazioni per il set aside dei terreni;
dei verbali del corpo forestale con cui furono contestate
delle irregolarità, relative alle superfici ammesse al beneficio
di cui al d.m. 63/91, come modificato dal d.m. 772/94;
del provvedimento 13.3.1998, n. 4814 del settore decentrato
di Alessandria dell’assessorato agricoltura della Regione
Piemonte con cui fu chiesta la ripetizione degli aiuti finanziari
erogati per il ritiro dei seminativi dalla produzione.
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Visti gli atti e documenti depositati col
ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
statale resistente e di quella regionale;
Viste le memorie difensive depositate dal ricorrente e dalla
regione Piemonte;
vista la propria ordinanza 19.5.2004, n. 23/04;
vista la relazione allegata dal Corpo forestale dello Stato;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli
avvocati Marco Yeuillaz per delega dell’avvocato Benilde
Benzi ed Alessandro Rava
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FATTO
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Il signor Giovanni Alemanno, proprietario
di fondi rurali nel Comune di Villamiroglio, chiese e per
parte ottenne i sussidi previsti dalla normativa comunitaria
e nazionale per il ritiro dei terreni dalla coltivazione
di seminativi (c.d. set aside). L’amministrazione giunse
alla determinazione positiva nei riguardi della domanda
all’esito di un’istruttoria che si concluse con un collaudo
effettuato nel 1994.
Nel 1997 fu operata una verifica che si concluse negativamente
per il ricorrente, tanto che l’amministrazione chiese la
restituzione delle somme che si assumono indebitamente percepite,
ed irrogò una sanzione amministrativa. Avverso tali atti
l’interessato ha proposto un ricorso amministrativo, che
è stato respinto con atto 10.4.1998 del settore territoriale
agricoltura della regione Piemonte.
Con atto notificato il 12.3.1999, depositato il 23.3.1999,
l’interessato impugna la determinazione negativa del settore
territoriale agricoltura della regione, i verbali di accertamento
e la lettera del dirigente del settore decentrato dell’agricoltura
con cui viene chiesto la ripetizione degli aiuti erogati.
I motivi:
violazione di legge, con riferimento agli artt. 41, 42,
44 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione di legge,
con riferimento al d.m. 19.2.1991, n. 63 ed al regolamento
1212/88. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento,
contraddittorietà, erroneità e superficialità della motivazione,
sviamento, incompetenza.
Il ministero delle politiche comunitarie si è costituito
in giudizio con atto 17.5.2004 con cui ha chiesto respingersi
l’impugnazione.
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto
26.4.2004 con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Il ricorrente ha depositato una memoria datata 8.5.2004,
mentre la Regione ha depositato un atto datato 6.5.2004.
Con ordinanza 19.5.2004, n. 23/i/04 il tribunale ha disposto
istruttoria, a cui il corpo forestale ha dato seguito allegando
documentazione.
Il ricorrente ha depositato una memoria datata 15.10.2004,
a cui la regione ha replicato con atto 16.10.2004.
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D I R I T T O
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Il contendere riguarda la legittimità degli
aiuti chiesti ed ottenuti dall’interessato, a seguito della
messa a riposo di terreni seminativi di sua proprietà.
Il giudice deve rilevare che gli atti impugnati danno conto
di un tasso di discrezionalità praticamente insussistente,
atteso che l’amministrazione contesta al ricorrente l’indebita
percezione dei premi comunitari per il set aside dei terreni,
relativamente ad una parte dei fondi di proprietà.
Anche l’atto sanzionatorio, con cui è stata chiesta la ripetizione
dei contributi ottenuti, deriva dalla constatazione operata
dalla p.a. circa il superamento della percentuale stabilita
dall’art. 12, comma 5 del d.m. 19.2.1991, n. 63 dei terreni
per i quali il contributo sarebbe stato indebitamente percepito.
L’applicazione della norma appare pertanto automatica nelle
conseguenze che apporta, allorché viene appurata la sussistenza
di una determinata circostanza di fatto.
Da ciò consegue la necessità di inquadrare la fattispecie
litigiosa nell’ambito delle attribuzioni che le leggi vigenti
riconoscono all’a.g.o., tenuto altresì conto della sottolineatura
circa l’intangibilità di dette competenze, che è derivata
dalla sentenza della corte costituzionale 6 luglio 2004,
n. 204.
In tale contesto deve declinarsi la giurisdizione (per un
precedente, Tar Umbria, 6 marzo 1998, n. 183), con la conseguente
inammissibilità della proposta impugnazione.
Le spese vanno comunque compensate tra le parti, dati i
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte - 1^ Sezione -
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione,
e compensa le spese tra tutte le parti in causa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
Torino, 27 ottobre 2004.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 ottobre 2004
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