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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 2848
Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia
G.A. (avv. Benzi e Gagliasso) c. Ministero delle Politiche Agricole (avv. Stato) e Regione Piemonte (avv. Rava)


Giurisdizione e competenza - Ritiro terreni dalla coltivazione (set aside) – Sussidi – Ripetizione – Discrezionalità – Non sussiste - Giurisdizione Giudice Ordinario

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (e non del Giudice Amministrativo) in ordine alla controversia inerente la ripetizione di sussidi concessi per il ritiro dei terreni dalla coltivazione (set aside) in ragione del tasso di discrezionalità praticamente insussistente con riferimento all’an e al quantum dei sussidi da ripetere ad opera dell’Amministrazione


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

 

Reg. Sent. n.2848/04
Reg. Gen. n. 438/99

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- 1^ Sezione –

 

composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de AYALA – Presidente - Bernardo BAGLIETTO - p. ref. - Paolo PERUGGIA - p. ref. est.

 

ha pronunciato la presente

 

S E N T E N Z A

 

Visto il ricorso n. 438/99 proposto dal

 

signor Giovanni Alemanno, rappresentato e difeso dagli avvocati Benilde Benzi e Loredana Gagliasso, elettivamente domiciliato presso di loro a Torino in corso Regio Parco 29;

 

contro

 

Ministero delle politiche agricole, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso il cui ufficio è domiciliato

 

Regione Piemonte, in persona del presidente, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Rava, presso il quale è domiciliata in piazza Castello 165

 

per l’annullamento
della determinazione 1.12.1998, n. 276 delle XII direzione regionale della regione Piemonte che ha respinto il ricorso dell’interessato avverso il diniego espresso dal settore decentrato agricoltura della Regione alla domanda per la concessione delle agevolazioni per il set aside dei terreni;
dei verbali del corpo forestale con cui furono contestate delle irregolarità, relative alle superfici ammesse al beneficio di cui al d.m. 63/91, come modificato dal d.m. 772/94;
del provvedimento 13.3.1998, n. 4814 del settore decentrato di Alessandria dell’assessorato agricoltura della Regione Piemonte con cui fu chiesta la ripetizione degli aiuti finanziari erogati per il ritiro dei seminativi dalla produzione.

 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale resistente e di quella regionale;
Viste le memorie difensive depositate dal ricorrente e dalla regione Piemonte;
vista la propria ordinanza 19.5.2004, n. 23/04;
vista la relazione allegata dal Corpo forestale dello Stato;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli avvocati Marco Yeuillaz per delega dell’avvocato Benilde Benzi ed Alessandro Rava

 

FATTO

 

Il signor Giovanni Alemanno, proprietario di fondi rurali nel Comune di Villamiroglio, chiese e per parte ottenne i sussidi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi (c.d. set aside). L’amministrazione giunse alla determinazione positiva nei riguardi della domanda all’esito di un’istruttoria che si concluse con un collaudo effettuato nel 1994.
Nel 1997 fu operata una verifica che si concluse negativamente per il ricorrente, tanto che l’amministrazione chiese la restituzione delle somme che si assumono indebitamente percepite, ed irrogò una sanzione amministrativa. Avverso tali atti l’interessato ha proposto un ricorso amministrativo, che è stato respinto con atto 10.4.1998 del settore territoriale agricoltura della regione Piemonte.
Con atto notificato il 12.3.1999, depositato il 23.3.1999, l’interessato impugna la determinazione negativa del settore territoriale agricoltura della regione, i verbali di accertamento e la lettera del dirigente del settore decentrato dell’agricoltura con cui viene chiesto la ripetizione degli aiuti erogati. I motivi:
violazione di legge, con riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al d.m. 19.2.1991, n. 63 ed al regolamento 1212/88. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, erroneità e superficialità della motivazione, sviamento, incompetenza.
Il ministero delle politiche comunitarie si è costituito in giudizio con atto 17.5.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 26.4.2004 con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Il ricorrente ha depositato una memoria datata 8.5.2004, mentre la Regione ha depositato un atto datato 6.5.2004.
Con ordinanza 19.5.2004, n. 23/i/04 il tribunale ha disposto istruttoria, a cui il corpo forestale ha dato seguito allegando documentazione.
Il ricorrente ha depositato una memoria datata 15.10.2004, a cui la regione ha replicato con atto 16.10.2004.

 

D I R I T T O

 

Il contendere riguarda la legittimità degli aiuti chiesti ed ottenuti dall’interessato, a seguito della messa a riposo di terreni seminativi di sua proprietà.
Il giudice deve rilevare che gli atti impugnati danno conto di un tasso di discrezionalità praticamente insussistente, atteso che l’amministrazione contesta al ricorrente l’indebita percezione dei premi comunitari per il set aside dei terreni, relativamente ad una parte dei fondi di proprietà.
Anche l’atto sanzionatorio, con cui è stata chiesta la ripetizione dei contributi ottenuti, deriva dalla constatazione operata dalla p.a. circa il superamento della percentuale stabilita dall’art. 12, comma 5 del d.m. 19.2.1991, n. 63 dei terreni per i quali il contributo sarebbe stato indebitamente percepito. L’applicazione della norma appare pertanto automatica nelle conseguenze che apporta, allorché viene appurata la sussistenza di una determinata circostanza di fatto.
Da ciò consegue la necessità di inquadrare la fattispecie litigiosa nell’ambito delle attribuzioni che le leggi vigenti riconoscono all’a.g.o., tenuto altresì conto della sottolineatura circa l’intangibilità di dette competenze, che è derivata dalla sentenza della corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204.
In tale contesto deve declinarsi la giurisdizione (per un precedente, Tar Umbria, 6 marzo 1998, n. 183), con la conseguente inammissibilità della proposta impugnazione.
Le spese vanno comunque compensate tra le parti, dati i giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, e compensa le spese tra tutte le parti in causa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
Torino, 27 ottobre 2004.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 27 ottobre 2004

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