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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1180
Santo BALBA - Presidente


1. Procedimento e processo amministrativo – realizzazione centro commerciale – preventivo parere Comitato VIA favorevole con prescrizioni lesive per l’istante – impugnabilità in parte qua.

 

2. Procedimento e processo amministrativo – realizzazione centro commerciale – prescrizioni Comitato VIA indefinite, aspecifiche e disancorate da concrete finalità – illegittimità per carenza di motivazione – sussiste.

1. Il parere reso dal Comitato VIA nell’ambito del procedimento avviato per la realizzazione di un centro commerciale è suscettibile di impugnazione nella parte in cui, benché favorevole, detti prescrizioni lesive della posizione della istante.

 

2. Sono illegittime le prescrizioni dettate dal Comitato VIA sul progetto di realizzazione dell’apertura di un centro commerciale in maniera indefinita ed aspecifica e, per giunta, non collegate ad evidenti finalità concrete.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 78/2003 proposto dalla

 

IPER AQUILA s.r.l. in persona del suo Amministratore unico rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cironi, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio del quale in L’Aquila, Via Sassa n. 40, selettivamente si domicilia

 

contro

 

la Regione Abruzzo in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale ex lege si domicilia

 

per l’annullamento
del parere n. 98, in data 26.11.2002, del “Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale “presso la “ Direzione Regionale Urbanistica, B.B.A.A., Parchi, Parchi, Politiche e gestione dei Bacini idrografici – Servizio Aree protette, Beni Ambientali, storico architettonici e V.I.A.” e comunicato con nota prot. N. 10775 del 30.10.2002, limitatamente alla parte in cui subordina l’apertura del Centro Comunale localizzato in Campo di Pile del Comune di L’Aquila all’osservanza delle prescrizioni come specificate in ricorso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Abruzzo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 il Consigliere Rolando Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 3.02.2003 la istante Società espone che alle Regioni è stato attribuita l’attuazione della Direttiva 85/357CEF secondo indirizzi determinati dalla medesima normativa, i quali hanno delimitato il campo di operatività della Legge, sancendo che i progetti di cui all’allegato “A “ devono essere “tant court” assoggettati alla precedura di valutazione di impatto ambientale, mentre quelli di cui all’allegato “B” devono esserlo solo ove ricadenti all’interno di aree naturali protette “come definite dalla Legge 6.12.1991 n. 394”.
La Regione Abruzzo con delibera di G.R. 22.03.2002 n. 119 dettava “criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, individuando nel “Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale” l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione.
Nel caso di specie il progetto presentato dalla “Iper Aquila s.r.l.” prevede la realizzazione di centro commerciale in zona non ricadente in area protetta e per tale ragione il Comitato di Coordinamento regionale, investito della questione (assoggettabilità a VIA) correttamente esprimeva parere favorevole, dettando però prescrizioni che appaiono lesive e delle quali parte ricorrente si duole per i motivi di cui appresso.
1) Violazione di legge (art. 10 DPR 12.04.1996).
Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità. Insufficienza della motivazione.
Le prescrizioni a corredo del favorevole parere attengono ad attività del tutto estranee alla società ricorrente.
Così è per la realizzazione di un complesso di infrastrutture viarie da tempo previste negli strumenti urbanistici ed in gran parte già in corso di realizzazione, dipendendo il loro completamento esclusivamente dalla volontà e dalle possibilità degli Enti pubblici previsti.
Quindi non si tratterebbe di vere e proprie prescrizioni ma di inammissibili condizioni risolutive.
Trattasi di prescrizioni estremamente generiche ed illogiche laddove viene previsto “l’obbligo di procedere ad un accordo di programma tra l’amministrazione comunale e gli altri soggetti coinvolti, pubblici e privati, nell’utilizzo della viabilità di ogni ordine e grado, “senza precisare quali siano tali soggetti e quale il loro coinvolgimento e interesse.
Il tipo di prescrizioni adottate lascerebbe poi presumere che il Comitato, con attività di competenza altrui, abbia voluto perseguire lo scopo di prevenire una cattiva gestione dei flussi di traffico veicolare, raccomandando la realizzazione di un complesso stradale adeguato ed organico.
Ma il rispetto di una tale esigenza era già stato abbondantemente vagliato dai competenti Organi comunali.
Né, stante l’assoluto difetto di motivazione, è dato cogliere il nesso tra le condizioni prescritte e la mitigazione dell’impatto ambientale.
Meno comprensibile appare poi il collegamento alla c.d. “ variante sud” trattandosi di una precisione progettuale estranea alle infrastrutture del Nucleo industriale, da realizzarsi da altro Ente ed ancora in fase di progettazione.
Occorre quindi, una ampia ed attenta motivazione che, nella specie, difetta.
2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra più atti.
La illogicità del parere è ancora più evidente in relazione alla prescrizione relativa alla realizzazione del collegamento con la “cariante sud”.
Tale parere fu espresso in termini favorevoli come risulta dalle produzioni in atti.
E’ da dire poi che giacchè nelle previsioni progettuali del Consorzio per il Nucleo Industriale non veniva fatto riferimento al previsto collegamento con la “Variante sud”, deve necessariamente ritenersi che il Comitato Regionale, nella piena consapevolezza dell’entrata dei flussi di traffico veicolare successivamente alla apertura del centro commerciale, aveva ritenuto sufficienti le strade e gli allacci delle stesse così come previsti dal Consorzio, con esclusione, quindi, del ripetuto collegamento alla “ variante sud”.
Illogico e contraddittorio deve quindi ritenersi il provvedimento dello stesso comitato nella parte in cui, del tutto immotivatamente, reputa necessario un collegamento, in precedenza implicitamente ritenuto superfluo.
Chiede quindi la istante Società l’annullamento in parte qua, dell’impugnato provvedimento, con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.
Con successiva memoria e motivi aggiunti depositati in data 6.02.2004 (notificati il 22.01.2001) parte ricorrente ha ribadito quanto già dedotto in ricorso richiamando in particolare che per quanto attiene la prescrizione del Comitato VIA concernente la costruzione di strade, la stessa è di esclusiva pertinenza della Regione ed è subordinata ad una serie di eventi futuri ed incerti; mentre, in ordine alla prescrizione, riferita all’obbligo di procedere ad un accordo di programma, la stessa dipende dalla stipula di un accordo di programma da parte delle P.A. proprietarie delle strade, senza dire della indeterminatezza della prescrizione stessa; non esisteva inoltre alcun motivo per subordinare l’apertura dell’esercizio al completamento del collegamento con la c.d. variante Sud, opera quest’ultima da ritenersi futura ed incerta.
Per altro verso ingiustificata e contraddittoria deve ritenersi la determinazione del Comitato di prevedere una serie di prescrizioni per ogni singolo intervento della ricorrente.
Sotto il profilo poi della disparità di trattamento e della irrazionalità manifesta va considerato che la decisione del Comitato Via di dare corso all’intervento della Cosimo senza rilievi, dimostra come le gravose prescrizioni imposte nei confronti della esponente non trovino giustificazione in una esigenza effettiva di tutela della circolazione.
Insiste quindi la ricorrente Società per l’accoglimento del ricorso.
Con ulteriore memoria depositata in data 19.03.2004 la parte ricorrente ha precisato che il Comitato aveva già valutato gli effetti sulla viabilità dell’intervento della conducente per cui non poteva tornare sul giudizio positivo espresso in precedenza; per cui una volta valutata come adeguata la viabilità del Consorzio, la Regione non poteva imporre condizioni per uno solo dei detti insediamenti.
Peraltro quello riferito alla ricorrente è un ampliamento identico a quello della ditta COSMO per il quale ultimo la regione ha formulato un parere positivo.
Deve quindi ritenersi sufficiente la viabilità dei due esercizi
commerciali della grande distribuzione, mentre appaiono abnormi
le apposte prescrizioni.
Insiste dunque sulle già rese conclusioni sia in memoria che nei motivi aggiunti.
La regione Abruzzo si è costituita con atto depositato in data 5.03.2003.
Con successiva memoria depositata in data 20.03.2004 la Regione ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente in sostanza rilevando che la costruzione di nuovi impianti produttivi non può razionalmente prescindere dalla realizzazione di una viabilità adeguata da concretarsi attraverso una intesa sulla viabilità stessa.
Chiede quindi che il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato; con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

La impugnativa promossa dalla istante Società IPER AQUILA, in persona del suo Amministratore Unico, è diretta all’annullamento dell’epigrafato parere – reso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA in ordine a Progetto Centro Commerciale localizzato in Campo di Pile del Comune di L’Aquila - in quanto, pur essendo stato espresso in senso favorevole, ha tuttavia posto due prescrizioni che, da parte ricorrente, sono state ritenute illegittime e delle quali ha quindi chiesto l’annullamento.
Il ricorso merita accoglimento.
Con la prima delle anzidette due prescrizioni, l’apertura del Centro commerciale di che trattasi è stata subordinata alla “realizzazione” di strade delle quali al tempo stesso si ammette che sono “in caso di costruzione/progettazione”.
Così come posta la anzidetta prescrizione chiaramente evidenzia quelle carenze di motivazione, che sotto il profilo della insufficienza sono state lamentate dalla ricorrente Società, come pure quegli aspetti di contraddittorietà dalla medesima istante evidenziati.
Nessuna specifica individuazione delle strade ridette risulta infatti effettuata nella impugnata prescrizione, né da questa ultima emerge la ragione per la quale, nel caso di specie, la realizzazione di queste, non meglio identificate strade, possa avere un effetto condizionante sulla apertura del ridetto centro commerciale.
Tanto più, poi, che in ordine alle medesime strade (che restano indefinite nella loro identità e funzione) viene precisato che le stesse sono in corso di costruzione/progettazione.
Affermazione, questa ultima, che se da un lato è in contrasto con la precedente secondo la quale si imporrebbe la realizzazione di tali strade (che di contro sarebbero già in corso di costruzione/progettazione), dall’altro non può non evidenziare un aspetto di contraddittorietà in ordine a ciò che si impone di realizzare e ciò che sarebbe già in corso di costruzione/progettazione.
In sostanza la prescrizione ha un contenuto indefinito ed aspecifico e per giunta non collegato ad evidenti finalità concrete
Di carattere più marcato sono le carenze motivatorie rinvenibili nella seconda delle impugnate prescrizioni.
Con questa ultima viene in realtà imposto un obbligo di procedere ad un accordo di programma (del quale non vengono indicati i contenuti) tra l’Amministrazione comunale e gli atti soggetti coinvolti, nessuno dei quali viene indicato, per fini di utilizzo della viabilità in ordine alla quale non viene fornita alcuna più puntuale prescrizione.
In conclusione le evidenti carenze di motivazioni e gli aspetti di illogicità e contraddittorietà delle gravate prescrizioni ne impongono l’annullamento e, conseguentemente, il ricorso va accolto in parte qua.
Queste ragioni inducono alla compensazione delle spese di lite che va quindi dichiarata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie in parte qua l’epigrafato ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 1° Aprile 2004 con la partecipazione dei magistrati:

 

Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere


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