| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 3 novembre 2004 n. 1180
Santo BALBA - Presidente |
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1. Procedimento e processo amministrativo
– realizzazione centro commerciale – preventivo parere Comitato
VIA favorevole con prescrizioni lesive per l’istante – impugnabilità
in parte qua.
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2. Procedimento e processo amministrativo
– realizzazione centro commerciale – prescrizioni Comitato
VIA indefinite, aspecifiche e disancorate da concrete finalità
– illegittimità per carenza di motivazione – sussiste.
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1. Il parere reso dal Comitato VIA nell’ambito
del procedimento avviato per la realizzazione di un centro
commerciale è suscettibile di impugnazione nella parte in
cui, benché favorevole, detti prescrizioni lesive della
posizione della istante.
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2. Sono illegittime le prescrizioni dettate
dal Comitato VIA sul progetto di realizzazione dell’apertura
di un centro commerciale in maniera indefinita ed aspecifica
e, per giunta, non collegate ad evidenti finalità concrete.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 78/2003 proposto dalla
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IPER AQUILA s.r.l. in persona del
suo Amministratore unico rappresentato e difeso dall’Avv.
Carlo Cironi, come da mandato a margine del ricorso, presso
lo studio del quale in L’Aquila, Via Sassa n. 40, selettivamente
si domicilia
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contro
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la Regione Abruzzo in persona del
legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale ex
lege si domicilia
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per l’annullamento
del parere n. 98, in data 26.11.2002, del “Comitato di Coordinamento
Regionale per la valutazione di impatto ambientale “presso
la “ Direzione Regionale Urbanistica, B.B.A.A., Parchi,
Parchi, Politiche e gestione dei Bacini idrografici – Servizio
Aree protette, Beni Ambientali, storico architettonici e
V.I.A.” e comunicato con nota prot. N. 10775 del 30.10.2002,
limitatamente alla parte in cui subordina l’apertura del
Centro Comunale localizzato in Campo di Pile del Comune
di L’Aquila all’osservanza delle prescrizioni come specificate
in ricorso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Abruzzo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 il Consigliere
Rolando Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 3.02.2003
la istante Società espone che alle Regioni è stato attribuita
l’attuazione della Direttiva 85/357CEF secondo indirizzi
determinati dalla medesima normativa, i quali hanno delimitato
il campo di operatività della Legge, sancendo che i progetti
di cui all’allegato “A “ devono essere “tant court” assoggettati
alla precedura di valutazione di impatto ambientale, mentre
quelli di cui all’allegato “B” devono esserlo solo ove ricadenti
all’interno di aree naturali protette “come definite dalla
Legge 6.12.1991 n. 394”.
La Regione Abruzzo con delibera di G.R. 22.03.2002 n. 119
dettava “criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”,
individuando nel “Comitato di Coordinamento Regionale per
la valutazione di Impatto Ambientale” l’Autorità competente
per i procedimenti di valutazione.
Nel caso di specie il progetto presentato dalla “Iper Aquila
s.r.l.” prevede la realizzazione di centro commerciale in
zona non ricadente in area protetta e per tale ragione il
Comitato di Coordinamento regionale, investito della questione
(assoggettabilità a VIA) correttamente esprimeva parere
favorevole, dettando però prescrizioni che appaiono lesive
e delle quali parte ricorrente si duole per i motivi di
cui appresso.
1) Violazione di legge (art. 10 DPR 12.04.1996).
Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità.
Insufficienza della motivazione.
Le prescrizioni a corredo del favorevole parere attengono
ad attività del tutto estranee alla società ricorrente.
Così è per la realizzazione di un complesso di infrastrutture
viarie da tempo previste negli strumenti urbanistici ed
in gran parte già in corso di realizzazione, dipendendo
il loro completamento esclusivamente dalla volontà e dalle
possibilità degli Enti pubblici previsti.
Quindi non si tratterebbe di vere e proprie prescrizioni
ma di inammissibili condizioni risolutive.
Trattasi di prescrizioni estremamente generiche ed illogiche
laddove viene previsto “l’obbligo di procedere ad un accordo
di programma tra l’amministrazione comunale e gli altri
soggetti coinvolti, pubblici e privati, nell’utilizzo della
viabilità di ogni ordine e grado, “senza precisare quali
siano tali soggetti e quale il loro coinvolgimento e interesse.
Il tipo di prescrizioni adottate lascerebbe poi presumere
che il Comitato, con attività di competenza altrui, abbia
voluto perseguire lo scopo di prevenire una cattiva gestione
dei flussi di traffico veicolare, raccomandando la realizzazione
di un complesso stradale adeguato ed organico.
Ma il rispetto di una tale esigenza era già stato abbondantemente
vagliato dai competenti Organi comunali.
Né, stante l’assoluto difetto di motivazione, è dato cogliere
il nesso tra le condizioni prescritte e la mitigazione dell’impatto
ambientale.
Meno comprensibile appare poi il collegamento alla c.d.
“ variante sud” trattandosi di una precisione progettuale
estranea alle infrastrutture del Nucleo industriale, da
realizzarsi da altro Ente ed ancora in fase di progettazione.
Occorre quindi, una ampia ed attenta motivazione che, nella
specie, difetta.
2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
tra più atti.
La illogicità del parere è ancora più evidente in relazione
alla prescrizione relativa alla realizzazione del collegamento
con la “cariante sud”.
Tale parere fu espresso in termini favorevoli come risulta
dalle produzioni in atti.
E’ da dire poi che giacchè nelle previsioni progettuali
del Consorzio per il Nucleo Industriale non veniva fatto
riferimento al previsto collegamento con la “Variante sud”,
deve necessariamente ritenersi che il Comitato Regionale,
nella piena consapevolezza dell’entrata dei flussi di traffico
veicolare successivamente alla apertura del centro commerciale,
aveva ritenuto sufficienti le strade e gli allacci delle
stesse così come previsti dal Consorzio, con esclusione,
quindi, del ripetuto collegamento alla “ variante sud”.
Illogico e contraddittorio deve quindi ritenersi il provvedimento
dello stesso comitato nella parte in cui, del tutto immotivatamente,
reputa necessario un collegamento, in precedenza implicitamente
ritenuto superfluo.
Chiede quindi la istante Società l’annullamento in parte
qua, dell’impugnato provvedimento, con statuizioni consequenziali
in ordine alle spese.
Con successiva memoria e motivi aggiunti depositati in data
6.02.2004 (notificati il 22.01.2001) parte ricorrente ha
ribadito quanto già dedotto in ricorso richiamando in particolare
che per quanto attiene la prescrizione del Comitato VIA
concernente la costruzione di strade, la stessa è di esclusiva
pertinenza della Regione ed è subordinata ad una serie di
eventi futuri ed incerti; mentre, in ordine alla prescrizione,
riferita all’obbligo di procedere ad un accordo di programma,
la stessa dipende dalla stipula di un accordo di programma
da parte delle P.A. proprietarie delle strade, senza dire
della indeterminatezza della prescrizione stessa; non esisteva
inoltre alcun motivo per subordinare l’apertura dell’esercizio
al completamento del collegamento con la c.d. variante Sud,
opera quest’ultima da ritenersi futura ed incerta.
Per altro verso ingiustificata e contraddittoria deve ritenersi
la determinazione del Comitato di prevedere una serie di
prescrizioni per ogni singolo intervento della ricorrente.
Sotto il profilo poi della disparità di trattamento e della
irrazionalità manifesta va considerato che la decisione
del Comitato Via di dare corso all’intervento della Cosimo
senza rilievi, dimostra come le gravose prescrizioni imposte
nei confronti della esponente non trovino giustificazione
in una esigenza effettiva di tutela della circolazione.
Insiste quindi la ricorrente Società per l’accoglimento
del ricorso.
Con ulteriore memoria depositata in data 19.03.2004 la parte
ricorrente ha precisato che il Comitato aveva già valutato
gli effetti sulla viabilità dell’intervento della conducente
per cui non poteva tornare sul giudizio positivo espresso
in precedenza; per cui una volta valutata come adeguata
la viabilità del Consorzio, la Regione non poteva imporre
condizioni per uno solo dei detti insediamenti.
Peraltro quello riferito alla ricorrente è un ampliamento
identico a quello della ditta COSMO per il quale ultimo
la regione ha formulato un parere positivo.
Deve quindi ritenersi sufficiente la viabilità dei due esercizi
commerciali della grande distribuzione, mentre appaiono
abnormi
le apposte prescrizioni.
Insiste dunque sulle già rese conclusioni sia in memoria
che nei motivi aggiunti.
La regione Abruzzo si è costituita con atto depositato in
data 5.03.2003.
Con successiva memoria depositata in data 20.03.2004 la
Regione ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente
in sostanza rilevando che la costruzione di nuovi impianti
produttivi non può razionalmente prescindere dalla realizzazione
di una viabilità adeguata da concretarsi attraverso una
intesa sulla viabilità stessa.
Chiede quindi che il ricorso venga dichiarato inammissibile,
improcedibile e comunque infondato; con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 la causa è passata
in decisione.
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DIRITTO
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La impugnativa promossa dalla istante Società
IPER AQUILA, in persona del suo Amministratore Unico, è
diretta all’annullamento dell’epigrafato parere – reso dal
Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA in ordine
a Progetto Centro Commerciale localizzato in Campo di Pile
del Comune di L’Aquila - in quanto, pur essendo stato espresso
in senso favorevole, ha tuttavia posto due prescrizioni
che, da parte ricorrente, sono state ritenute illegittime
e delle quali ha quindi chiesto l’annullamento.
Il ricorso merita accoglimento.
Con la prima delle anzidette due prescrizioni, l’apertura
del Centro commerciale di che trattasi è stata subordinata
alla “realizzazione” di strade delle quali al tempo stesso
si ammette che sono “in caso di costruzione/progettazione”.
Così come posta la anzidetta prescrizione chiaramente evidenzia
quelle carenze di motivazione, che sotto il profilo della
insufficienza sono state lamentate dalla ricorrente Società,
come pure quegli aspetti di contraddittorietà dalla medesima
istante evidenziati.
Nessuna specifica individuazione delle strade ridette risulta
infatti effettuata nella impugnata prescrizione, né da questa
ultima emerge la ragione per la quale, nel caso di specie,
la realizzazione di queste, non meglio identificate strade,
possa avere un effetto condizionante sulla apertura del
ridetto centro commerciale.
Tanto più, poi, che in ordine alle medesime strade (che
restano indefinite nella loro identità e funzione) viene
precisato che le stesse sono in corso di costruzione/progettazione.
Affermazione, questa ultima, che se da un lato è in contrasto
con la precedente secondo la quale si imporrebbe la realizzazione
di tali strade (che di contro sarebbero già in corso di
costruzione/progettazione), dall’altro non può non evidenziare
un aspetto di contraddittorietà in ordine a ciò che si impone
di realizzare e ciò che sarebbe già in corso di costruzione/progettazione.
In sostanza la prescrizione ha un contenuto indefinito ed
aspecifico e per giunta non collegato ad evidenti finalità
concrete
Di carattere più marcato sono le carenze motivatorie rinvenibili
nella seconda delle impugnate prescrizioni.
Con questa ultima viene in realtà imposto un obbligo di
procedere ad un accordo di programma (del quale non vengono
indicati i contenuti) tra l’Amministrazione comunale e gli
atti soggetti coinvolti, nessuno dei quali viene indicato,
per fini di utilizzo della viabilità in ordine alla quale
non viene fornita alcuna più puntuale prescrizione.
In conclusione le evidenti carenze di motivazioni e gli
aspetti di illogicità e contraddittorietà delle gravate
prescrizioni ne impongono l’annullamento e, conseguentemente,
il ricorso va accolto in parte qua.
Queste ragioni inducono alla compensazione delle spese di
lite che va quindi dichiarata.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie in parte qua l’epigrafato
ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 1°
Aprile 2004 con la partecipazione dei magistrati:
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Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere
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