| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2004
n. 5153
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
P. Occhialini (Avv. A. Pettini) contro il Ministero delle
Poste, Direzione Provinciale P.T. di Firenze e l’Area Personale
ed Organizzazione delle Poste Italiane (Avvocatura dello
Stato) e nei confronti dell’Ente Poste Italiane (non costituito)
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Lavoro – Giurisdizione e competenza - Atti
anteriori alla trasformazione dell’ex Amministrazione postale
in ente pubblico economico – Giurisdizione del Giudice amministrativo
- Insussistenza
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Se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli
atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta
la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente
pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre
1993, tuttavia, la giurisdizione del giudice amministrativo
deve essere esclusa – ex art.5 c.p.c. - quando la relativa
domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine (31
dicembre 1993) che segna il passaggio della cognizione sulla
materia al giudice ordinario, in assenza di una diversa
disciplina transitoria che sancisca la sopravvivenza della
giurisdizione amministrativa con riferimento alle questioni
precedenti alla intervenuta trasformazione dell’amministrazione
postale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZ.SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.2700/1995 proposto da
OCCHIALINI Piergiorgio rappresentato e difeso dall’Avv.
Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del medesimo in Firenze, Via L. Landucci n.17;
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contro
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il Ministero delle Poste, Direzione
Provinciale P.T. di Firenze (ora Filiale di Firenze) e l’Area
Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione
Centrale U.L. del Ministero P.T.), costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via
degli Arazzieri n.4, domiciliano;
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e n. c. di Ente Poste Italiane (E.P.I.),
non costituito;
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PER L'ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del 3 aprile 1995 prot. n. A.P.O/UL/5238/E76970
a firma del Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione
delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.P. del Ministero
P.T.) con la quale è stato disposto che il ricorrente non
ha titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio non
percepiti per il periodo di sospensione cautelare a suo
tempo sofferta nonché degli atti presupposti connessi e
conseguenti e tra questi la nota del 3 maggio 1995 prot.
1/13 della Direzione Prov. P.T. di Firenze (ora Filiale
di Firenze);
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NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente al trattamento economico, dallo
stesso non percepito relativamente al periodo 2 maggio 1985
– 21 dicembre 1985, allorchè egli era sospeso cautelarmente
dal servizio, con interessi e rivalutazione monetaria fino
al dì dell’effettivo pagamento;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni;
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno delle
proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 - relatore
il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:ù
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il provvedimento impugnato con il
ricorso indicato in epigrafe, il Dirigente dell’Area Personale
ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale
U.P. del Ministero P.T.) disponeva che il ricorrente non
aveva titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio
non percepiti per il periodo di sospensione cautelare a
suo tempo sofferta.
2. La controversia esula dalla giurisdizione amministrativa,
come emerge dalle argomentazioni che seguono già sviluppate
dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie
(cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. I, n.9151/2000).
La legge 29 gennaio 1994 n.71 (conversione del decreto-legge
1 dicembre 1993 n.487) ha disposto la trasforma¬zione dell'Amministrazione
delle poste e delle teleco¬municazioni in ente pubblico
economico denominato ente "Poste Italiane" e la privatizzazione
del rapporto di lavoro del personale dipendente, provvedendo
conte¬stualmente alla riorganizzazione del Ministero con
at¬tribuzioni circoscritte alla regolamentazione, vigi¬lanza,
indirizzo e coordinamento del settore.
L'art.1, primo comma, prevede che la trasformazione operi
"con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina
degli organi previsti dall'art. 3, che do¬vranno essere
emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993".
L'art. 6, 2° comma dispone che il personale di detta Amministrazione
"resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto
privato", ad eccezione di quello assegnato al Ministero,
soggetto all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi del
d.lgs. n. 29 del 1993.
L'art.10, dedicato al contenzioso, dispone la devo¬luzione
all'autorità giudiziaria ordinaria delle con¬troversie concernenti
il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente "Poste
Italiane", autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
Le riportate disposizioni, conformandosi del resto ai criteri
generali di riparto della giurisdizione in materia, evidenziano
uno stretto nesso conse¬quenziale fra la trasformazione
dell'apparato, la pri¬vatizzazione del rapporto di lavoro
e la giurisdizione sulle relative controversie: nel senso
cioè che, una volta costituito l'ente Poste Italiane, espressamente
qualificato come ente pubblico economico (e ulteriormente
trasformato in società per azioni), la natura privatistica
del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto ente non
può che comportare la devoluzione delle relative questioni
al giudice ordinario ex art. 409 n. 4 c.p.c. (cfr. Ad. Plen.
8.7.1975 n.9).
A seguito dell'emanazione dei decreti di nomina degli organi
dell'ente (emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicato in
G.U. 31.12.93), quest'ultimo si è costituito ed ha preso
ad operare nella nuova configurazione voluta dal legislatore.
Ne discende che il rapporto di impiego del personale dipendente
ha assunto natura privatistica, con conse¬guente competenza
del giudice del lavoro sulle rela¬tive controversie (cfr.
Cass. SS.UU. 7.7.99 n. 388).
3. Si potrebbe obiettare che la giurisdizione amministrativa
sopravviva in virtù del decreto-legge 6 maggio 1994 n.269,
convertito in legge 4 luglio 1994 n.432, il cui art. 1 recita:
"Nel caso di trasforma¬zione di enti pubblici in enti pubblici
economici o in società di diritto privato, continuano ad
essere at¬tribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
am¬ministrativo le controversie relative a questioni at¬tinenti
al periodo del rapporto di lavoro svoltosi an¬teriormente
alla trasformazione".
Ritiene peraltro il Collegio, come già statuito dal giudice
amministrativo in analoghe fattispecie, che il caso in esame
esuli dall'ambito soggettivo ed oggettivo della norma.
In primo luogo quest’ultima riguarda gli "enti pubblici",
termine che tradizionalmente identifica una categoria di
enti distinti dalle amministrazioni sta¬tali, intese come
branche dello Stato-persona; laddove l'Ente Poste (ora società
per azioni) nasce dalla trasformazione non già di un ente
pubblico ma di un'amministra¬zione statale, sia pure ad
ordinamento autonomo (l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni), e pertanto resta estraneo all'ambito
di appli¬cazione della legge n. 432/94. Inoltre, l’art.1
del D.L. 269/94, convertito nella legge n.432/1994 – nel
prevedere, in caso di trasformazione di enti pubblici economici
o in società di diritto privato, la persistente attribuzione
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
delle controversie attinenti al periodo del rapporto di
lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione – detta
una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future
e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro
dei dipendenti dell’Amministrazione postale, che è stata
trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla
data di efficacia dei decreti di nomina degli organi del
nuovo ente da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 e, quindi,
prima dell’entrata in vigore del citato art.1 del D.L. n.269/1994
(Cass. Civ., sez. un., 5 settembre 1997 n.8587).
Ne consegue che se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli
atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta
la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente
pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre
1993, tuttavia, come per l’accertamento di un diritto maturato
nell’ambito della regolamentazione preesistente, la giurisdizione
del giudice amministrativo deve essere esclusa – ex art.5
c.p.c. - quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta
oltre il termine che segna il passaggio della cognizione
sulla materia ad un giudice diverso (TAR Lazio, sez. II
bis, n.3305/2002).
4. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso
va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono tuttavia equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, dichiara inammissibile per difetto
di giurisdizione il ricorso n.2700/1995 meglio indicato
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. Così deciso in Firenze, in data 22 giugno
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca Presidente
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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F.to Giovanni Vacirca F.to Eleonora Di Santo
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004
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