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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2004 n. 5153
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
P. Occhialini (Avv. A. Pettini) contro il Ministero delle Poste, Direzione Provinciale P.T. di Firenze e l’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (Avvocatura dello Stato) e nei confronti dell’Ente Poste Italiane (non costituito)


Lavoro – Giurisdizione e competenza - Atti anteriori alla trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico – Giurisdizione del Giudice amministrativo - Insussistenza

Se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre 1993, tuttavia, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa – ex art.5 c.p.c. - quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine (31 dicembre 1993) che segna il passaggio della cognizione sulla materia al giudice ordinario, in assenza di una diversa disciplina transitoria che sancisca la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa con riferimento alle questioni precedenti alla intervenuta trasformazione dell’amministrazione postale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZ.SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.2700/1995 proposto da
OCCHIALINI Piergiorgio rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Firenze, Via L. Landucci n.17;

 

contro

 

il Ministero delle Poste, Direzione Provinciale P.T. di Firenze (ora Filiale di Firenze) e l’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.L. del Ministero P.T.), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domiciliano;

 

e n. c. di Ente Poste Italiane (E.P.I.), non costituito;

 

PER L'ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del 3 aprile 1995 prot. n. A.P.O/UL/5238/E76970 a firma del Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.P. del Ministero P.T.) con la quale è stato disposto che il ricorrente non ha titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio non percepiti per il periodo di sospensione cautelare a suo tempo sofferta nonché degli atti presupposti connessi e conseguenti e tra questi la nota del 3 maggio 1995 prot. 1/13 della Direzione Prov. P.T. di Firenze (ora Filiale di Firenze);

 

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto del ricorrente al trattamento economico, dallo stesso non percepito relativamente al periodo 2 maggio 1985 – 21 dicembre 1985, allorchè egli era sospeso cautelarmente dal servizio, con interessi e rivalutazione monetaria fino al dì dell’effettivo pagamento;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:ù

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe, il Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione delle Poste Italiane (già Direzione Centrale U.P. del Ministero P.T.) disponeva che il ricorrente non aveva titolo alla corresponsione dei ratei di stipendio non percepiti per il periodo di sospensione cautelare a suo tempo sofferta.
2. La controversia esula dalla giurisdizione amministrativa, come emerge dalle argomentazioni che seguono già sviluppate dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. I, n.9151/2000).
La legge 29 gennaio 1994 n.71 (conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993 n.487) ha disposto la trasforma¬zione dell'Amministrazione delle poste e delle teleco¬municazioni in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane" e la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, provvedendo conte¬stualmente alla riorganizzazione del Ministero con at¬tribuzioni circoscritte alla regolamentazione, vigi¬lanza, indirizzo e coordinamento del settore.
L'art.1, primo comma, prevede che la trasformazione operi "con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che do¬vranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993".
L'art. 6, 2° comma dispone che il personale di detta Amministrazione "resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato", ad eccezione di quello assegnato al Ministero, soggetto all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993.
L'art.10, dedicato al contenzioso, dispone la devo¬luzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle con¬troversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente "Poste Italiane", autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le riportate disposizioni, conformandosi del resto ai criteri generali di riparto della giurisdizione in materia, evidenziano uno stretto nesso conse¬quenziale fra la trasformazione dell'apparato, la pri¬vatizzazione del rapporto di lavoro e la giurisdizione sulle relative controversie: nel senso cioè che, una volta costituito l'ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico (e ulteriormente trasformato in società per azioni), la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto ente non può che comportare la devoluzione delle relative questioni al giudice ordinario ex art. 409 n. 4 c.p.c. (cfr. Ad. Plen. 8.7.1975 n.9).
A seguito dell'emanazione dei decreti di nomina degli organi dell'ente (emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicato in G.U. 31.12.93), quest'ultimo si è costituito ed ha preso ad operare nella nuova configurazione voluta dal legislatore.
Ne discende che il rapporto di impiego del personale dipendente ha assunto natura privatistica, con conse¬guente competenza del giudice del lavoro sulle rela¬tive controversie (cfr. Cass. SS.UU. 7.7.99 n. 388).
3. Si potrebbe obiettare che la giurisdizione amministrativa sopravviva in virtù del decreto-legge 6 maggio 1994 n.269, convertito in legge 4 luglio 1994 n.432, il cui art. 1 recita: "Nel caso di trasforma¬zione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere at¬tribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice am¬ministrativo le controversie relative a questioni at¬tinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi an¬teriormente alla trasformazione".
Ritiene peraltro il Collegio, come già statuito dal giudice amministrativo in analoghe fattispecie, che il caso in esame esuli dall'ambito soggettivo ed oggettivo della norma.
In primo luogo quest’ultima riguarda gli "enti pubblici", termine che tradizionalmente identifica una categoria di enti distinti dalle amministrazioni sta¬tali, intese come branche dello Stato-persona; laddove l'Ente Poste (ora società per azioni) nasce dalla trasformazione non già di un ente pubblico ma di un'amministra¬zione statale, sia pure ad ordinamento autonomo (l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), e pertanto resta estraneo all'ambito di appli¬cazione della legge n. 432/94. Inoltre, l’art.1 del D.L. 269/94, convertito nella legge n.432/1994 – nel prevedere, in caso di trasformazione di enti pubblici economici o in società di diritto privato, la persistente attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione – detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione postale, che è stata trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi del nuovo ente da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 e, quindi, prima dell’entrata in vigore del citato art.1 del D.L. n.269/1994 (Cass. Civ., sez. un., 5 settembre 1997 n.8587).
Ne consegue che se è pacifica in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti adottati dopo il 31 dicembre 1993, data in cui è avvenuta la trasformazione dell’ex Amministrazione postale in ente pubblico economico, anche per gli atti anteriori al 31 dicembre 1993, tuttavia, come per l’accertamento di un diritto maturato nell’ambito della regolamentazione preesistente, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa – ex art.5 c.p.c. - quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine che segna il passaggio della cognizione sulla materia ad un giudice diverso (TAR Lazio, sez. II bis, n.3305/2002).
4. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono tuttavia equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso n.2700/1995 meglio indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, in data 22 giugno 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

 

Giovanni Vacirca Presidente
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.

 

F.to Giovanni Vacirca F.to Eleonora Di Santo
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004

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