| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 28 ottobre 2004
n. 1493
Pres. Bianchi, Est. Ponte
Ric. Firpo contro Comune di Genova e Provincia di Genova
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Edilizia e urbanistica - Concessione in sanatoria
- Preclusione - Nuove edificazioni sulla fascia di rispetto
di un corso d'acqua pubblico - Vincolo di inedificabilità
- Inderogabilità
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Costituisce vincolo inderogabile di inedificabilità
- che preclude il rilascio di concessione in sanatoria -
ai sensi dell'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il divieto
previsto per le nuove edificazioni dall'art. 96, lett. f),
del T.U. sulle opere idrauliche n. 523 del 25 luglio 1904.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria
sezione prima
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composto dai Magistrati: - Antonio Bianchi
- Presidente - Raffaele Prosperi - Consigliere - Davide
Ponte – I° Referendario - rel. est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1162\1997 R.G. proposto da
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Firpo Mirella, rappresentata e difesa
dall’Avv. L. Piscitelli, presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliata in Genova, c.so Saffi n. 7;
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contro
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il Comune di Genova, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L.
De Paoli della civica avvocatura, presso gli uffici della
quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi
n. 9;
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la Provincia di Genova, in persona
del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. R. Giovanetti della avvocatura provinciale,
presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliata
in Genova, p.le Mazzini n. 2;
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per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota del Comune di Genova
n. 1608 datato 28\4\2004, di rigetto dell’istanza di sanatoria
edilizia presentata ai sensi dell’art. 31 l. 47\85 relativo
ad un capannone in via Caravagna; della nota della Provincia
di Genova n. 17530 del 20\3\1997 e di ogni altro atto connesso;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e della
Provincia intimati;
visto l’atto di motivi aggiunti;
viste le memorie difensive;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore per la pubblica udienza del 14 ottobre
2004 il giudice Dr. Davide Ponte;
uditi altresì per il ricorrente l’Avv. Piscitelli, per la
Provincia resistente l’Avv. Giovanetti e per il Comune resistente
l’Avv. De Paoli;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il gravame introduttivo del giudizio
l’odierna ricorrente, in qualità di proprietaria di un capannone
ad uso artigianale sito in via Caravagna, esponeva di aver
presentato nel 1986 domanda di condono ai sensi dell’art.
31 l. 47 del 1985. All’esito dell’iter procedimentale l’amministrazione
comunale adottava il diniego di cui in epigrafe, fondato
in via definitiva sulla sussistenza di un vincolo di inedificabilità
assoluta in fascia di rispetto di corso d’acqua pubblico,
richiamando altresì la nota della Provincia del pari oggetto
di impugnativa.
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 33 l. 47\85 e 96 lett f) r.d. n.
523 del 1904, eccesso di potere per errore sui presupposti,
difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti
determinazioni, in quanto trattasi di vincolo derogabile;
- violazione degli artt. 33 l. 47\85, 34 e 26 lett b) l.r.
9\93, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto
di istruttoria, in quanto la successiva normativa regionale
avrebbe consentito la deroga;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto
di istruttoria e contraddittorietà con altre situazioni
analoghe risolte favorevolmente;
- violazione dell’art. 33 l. 47\85, eccesso di potere per
errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale
a prima del 1920, data di imposizione del vincolo, anche
se successivi interventi ne hanno modificato conformazione
ed uso;
- violazione degli artt. 31 ss l. 47\85, eccesso di potere
per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e sviamento,
stante l’irrilevanza dell’opposto piano di bacino del torrente
Chiaravagna in corso di approvazione;
- violazione degli artt. 31 ss. l. 47\85, 3 e 7 l. 241\90,
difetto di motivazione istruttoria e contraddittorio, mancata
comunicazione di avvio ed assenza di considerazione dell’interesse
consolidato del ricorrente;
- violazione degli artt. 31 ss. l. 47\85 e del regolamento
edilizio, difetto di istruttoria, per mancata acquisizione
del parere della commissione edilizia.
Il Comune e la Provincia di Genova, costituitesi in giudizio,
chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto
del gravame.
Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente formulava,
sulla base della nota comunale datata 8\7\96, l’ulteriore
censura di contraddittorietà e violazione degli artt. 31
cit., a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo
ai sensi dell’art. 32.
Alla pubblica udienza del 14\10\2004, in vista della quale
le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.
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DIRITTO
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La presente controversia ha ad oggetto la
legittimità del provvedimento negativo con cui l’adita amministrazione
comunale ha respinto l’istanza di condono relativa al capannone
ad uso artigianale di proprietà della ricorrente, sito in
Genova via Caravagna e posto sull’argine del torrente omonimo.
In via preliminare, occorre analizzare l’eccezione di difetto
di giurisdizione formulata dalla difesa della Provincia,
a tenore della quale, trattandosi di manufatto situato nell’ambito
della fascia di rispetto dal suddetto torrente, la controversia
avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale superiore
delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 lett a) e b)
r.d. 1775\33.
L’eccezione appare priva di pregio.
E’ pur vero che, anche dinanzi al sopravvenire dell'art.
34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (successivamente modificato,
in parte, dalla l. 21 luglio 2000 n. 205) fondante la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica
ed edilizia, sussiste la giurisdizione diretta di legittimità
del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi
dell'art. 143 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, per le impugnazioni
di tutti i provvedimenti con incidenza diretta ed immediata
sul regime delle acque pubbliche (ciò anche alla luce della
necessità imposta dalla recente pronuncia n. 204 del 2004
del Giudice delle leggi di interpretare in termini non estensivi
le ipotesi di giurisdizione esclusiva).
Va peraltro ribadito, in termini generali, che la norma
di carattere speciale attributiva della giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento
ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per
violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi (e
non definitivi a seguito dell’intervento della Corte costituzionale
di cui alla sentenza n. 42 del 1991) presi dall'amministrazione
in materia di acque pubbliche", assume rilievo quando i
provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati
da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche
(nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la
gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti
con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei
beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle
opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione
di esse od a influire nella loro realizzazione mediante
sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre
restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le
controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente
inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime
delle acque pubbliche (cfr. ad es. Cassazione civile, sez.
un., 13 gennaio 2003, n. 337).
Invero, nel caso di specie oggetto principale della controversia
è l’atto comunale, fondato su valutazioni di ordine edilizio,
adottato nell’esercizio di una funzione attinente al profilo
edilizio ed alla relativa condonabilità dell’immobile. Le
ulteriori e connesse considerazioni derivanti dalla collocazione
del capannone in fascia di rispetto assumono rilievo incidentale
di accertamenti di fatto posti a base della definitiva valutazione
sulla condonabilità edilizia dell’opera. Ciò risulta confermato
dalla qualificazione della nota provinciale non in termini
di parere ai sensi dell’art. 32 l. 47\85 quanto, piuttosto,
di accertamento istruttorio acquisito dall’organo comunale
competente in materia edilizia.
Pertanto, a fronte del rilievo solo indiretto in tema di
acque pubbliche, con conseguente inapplicabilità della norma
speciale di cui all’art. 143 cit. richiamata dalla Provincia,
l’impugnazione di un provvedimento definitivo di diniego
di condono di immobile realizzato in zona caratterizzata
da vincolo di inedificabilità assoluta appartiene alla giurisdizione
del giudice amministrativo, generale di legittimità nel
caso de quo stante l’inapplicabilità quantomeno ration etemporis
dell’art. 34 d. lgs. 80\98 (cfr. ad es. Corte Cost. n. 281\2004).
Passando all’analisi del merito della controversia il ricorso
appare infondato.
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta
la violazione degli artt. 33 l. 47\85 e 96 lett f) r.d.
n. 523 del 1904, nonché diversi profili di eccesso di potere
per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà,
in quanto nel caso di specie il vincolo non potrebbe qualificarsi
di inedificabilità, risultando derogabile dai regolamenti
locali.
Peraltro, l’analisi del tenore della normativa invocata
(“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque
pubbliche … f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,
gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede
degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella
stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località,
ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di
metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno
e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”), nonché
la ratio delle medesime previsioni, volte a garantire il
rispetto degli interessi pubblici prevalenti connessi alla
previsione del vincolo (nel caso de quo al libero deflusso
delle acque), confermano la natura di vincolo inderogabile
di inedificabilità ex art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47,
tale da precludere il rilascio di concessione in sanatoria,
dell’art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523 (cfr.
ad es. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 maggio 2003, n. 2795 e
T.A.R. Toscana, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 277).
Del pari infondato appare il secondo motivo di gravame,
con cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione
della successiva normativa regionale che consentirebbe la
deroga. Infatti, nel caso de quo l’immobile è posto direttamente
sul margine del torrente (ciò emerge pacificamente dalle
cartografie e dalle foto allegate agli atti), al di sotto
anche del limite minimo pari a metri tre dettato dall’art.
26 l.r. 9\93, con la conseguenza che in tali ipotesi la
stessa normativa regionale invocata comporta il permanere
dei vincoli di inedificabilità.
Prima facie infondato appare il terzo motivo di gravame,
diretto a contestare la disparità di trattamento e la contraddittorietà
con altre situazioni analoghe risolte favorevolmente: sia
per la genericità della censura, nella quale non viene indicata
alcuna di tali presunte fattispecie ad esito positivo, sia
in considerazione dell’impossibilità per l’amministrazione
di proseguire nella eventuale adozione di atti contra legem.
Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente contesta
la violazione dell’art. 33 l. 47\85, eccesso di potere per
errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale
a prima del 1920, data di imposizione del vincolo.
Peraltro, non risultando contestata la risalente (nel 1920)
apposizione del vincolo, se per un verso le affermazioni
concernenti la presunta data di realizzazione di un primo
intervento e la relativa consistenza appaiono generiche
e prive di adeguato sostegno probatorio, per un altro verso
la stessa ricorrente ammette pacificamente che in epoca
ben successiva (nel 1960) sono stati realizzati ampi interventi
che hanno modificato conformazione ed uso dell’immobile
in questione, portandolo alle rilevanti dimensioni attuali.
Anzi, le stesse dichiarazioni allegate alla istanza respinta
riferiscono la realizzazione dell’attuale capannone al 1960,
mentre in epoca anteriore vi era una mera tettoia ad uso
officina.
Privo di autonomo rilievo appare poi il quinto motivo di
ricorso, con cui si contesta l’irrilevanza dell’opposto
piano di bacino stralcio del torrente Chiaravagna in corso
di approvazione. Infatti, il provvedimento di diniego del
condono si fonda sul presupposto dirimente della sussistenza
di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l.
47\85, mentre il richiamo al suddetto piano appare un’argomentazione
ulteriore, tesa unicamente ad evidenziare la rilevanza anche
attuale delle problematiche connesse agli interessi pubblici
tutelati dal medesimo vincolo.
Del pari infondati appaiono i rilievi di carattere procedimentale
posti a base degli ultimi due ordini di motivi di cui al
ricorso principale (difetto di motivazione istruttoria e
contraddittorio, mancata comunicazione di avvio ed assenza
di considerazione dell’interesse consolidato del ricorrente,
mancata acquisizione del parere della commissione edilizia).
Infatti, il provvedimento appare adeguatamene motivato,
sia in fatto, con riferimento agli accertamenti svolti anche
presso la amministrazione provinciale, sia in diritto, stante
il richiamo dirimente al vincolo di inedificabilità assoluta
già più volte richiamato; inoltre, a fronte di tale ostacolo
e degli interessi pubblici allo stesso collegati, nonché
della natura abusiva degli interventi, non può essersi consolidata
alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in termini di
legittimità in capo al privato istante.
Infine, se da un lato la natura di procedimento ad iniziativa
di parte esclude per costante giurisprudenza la rilevanza
della eventuale assenza di un formale avviso di avvio del
procedimento (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 21 febbraio
2002, n. 163 e Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2003,
n. 4852), dall’altro lato, dinanzi ad un elemento ostativo
quale il vincolo rilevante ex art. 33 l. 47 cit., nessuna
rilevanza autonoma, nei termini garantistici che gli sono
propri, avrebbe potuto acquisire il passaggio in commissione
edilizia (cfr. ad es. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 25 settembre
2003, n. 6417). A quest’ultimo riguardo, più in generale
deve negarsi l'obbligatorietà dell'acquisizione del parere
della commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione
edilizia nel caso in ci la valutazione nel merito della
domanda di condono è preclusa dal preliminare accertamento
di un elemento ostativo dirimente quale la sussistenza di
un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 28
febbraio 1985 n. 47 (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V,
3 luglio 2003, n. 3974).
Passando all’analisi del motivo aggiunto proposto con atto
depositato in data 28\9\2004 (con cui parte ricorrente eccepisce
l’ulteriore contraddittorietà e violazione degli artt. 31
cit. a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo ai
sensi dell’art. 32), lo stesso appare, in primo luogo tardivamente
dedotto, in quanto fondato su di un atto endoprocedimentale
(nota comunale rivolta alla Provincia in data 8\7\96) già
da tempo ampiamente conoscibile da parte di una diligente
parte ricorrente, atteso altresì il suo espresso richiamo
negli stessi provvedimenti impugnati. Peraltro, in secondo
luogo appare dirimente la relativa infondatezza nel merito,
in quanto ciò che assume rilievo nella fattispecie in esame
è la congruità e l’adeguatezza degli accertamenti istruttori
svolti dall’amministrazione comunale rispetto alla successiva
qualificazione contenuta nel provvedimento definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso
in esame appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti spese ed onorari del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge
il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 14 ottobre 2004.
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