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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 ottobre 2004 n. 5566
Pres. Nicolosi, Est. Leo
Società Fratelli Cassani s.n.c. (Avv.ti M. Pucci, S. Del Villano) c. Comune di Pioltello (Avv.ti A. Fossati, M. L. Caloria, C. Andena)


1. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica - Sanzioni amministrative - Licenza per pubblico esercizio – Provvedimenti cautelari di sospensione - Art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. – Competenza del Sindaco – Sussiste

 

2. Pubblica amministrazione - Sicurezza pubblica – Sanzioni amministrative - Licenza per pubblico esercizio – Provvedimento cautelare di sospensione - Art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. – Potere del Sindaco di applicare la misura accessoria - Non è recessivo rispetto al potere del Questore

1. Il potere sanzionatorio di cui all’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. risulta attinente alla materia dell’ordine pubblico ed è direttamente attribuito al Sindaco. Il conferimento di tale potere è inoltre ribadito dall’art. 54 del D. Leg.vo 18.8. 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, “quale ufficiale del governo”, la “emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica”.

 

2. Il potere del Sindaco di applicare la misura sospensiva accessoria, previsto dall’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S., non è da considerarsi recessivo rispetto al potere del Questore contemplato dal successivo comma 11: la ratio e il dettato della disposizione di cui al comma 10, infatti, stabiliscono inequivocabilmente e tassativamente che, se il contravventore risulta titolare di licenza per pubblico esercizio, tale licenza deve essere sospesa. Per tanto, l’art. 110 T.U.L.P.S. configura, e dunque chiaramente ammette, il concorso di due provvedimenti sanzionatori adottabili nei confronti del medesimo destinatario, identificabile nell’autore dell’illecito relativo all’istallazione e alla messa in opera di apparecchi elettronici per videogiochi non conformi alla normativa vigente.

 


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CHIARA COMMIS

Commento a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 5566


Con la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia ha statuito l’annullamento di un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. dal Direttore del Settore Gestione Tecnica Territoriale del convenuto Comune di Pioltello. Nello specifico, detto provvedimento cautelare prevedeva la sospensione provvisoria dell’attività di somministrazione di bevande, costituente l’oggetto della licenza di titolarità della società ricorrente, a cagione del fatto che quest’ultima aveva abusato del proprio titolo autorizzatorio, mediante l’installazione e la messa in uso di giochi elettronici non conformi alle disposizioni di legge. In particolare, l’accoglimento del ricorso è stato disposto alla luce della riconosciuta fondatezza dell’assorbente censura relativa al difetto di competenza del dirigente comunale, autore dell’atto impugnato. Con tale pronuncia, il Collegio milanese si è dunque posto lungo il solco di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in seguito al trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio, sospensione e revoca delle licenze per pubblico esercizio previste dal T.U.L.P.S., la potestà di sospensione deve intendersi di competenza del Sindaco, anche nel caso in cui l’adozione del provvedimento cautelare si rende necessaria per ragioni attinenti alla sicurezza e alla moralità pubblica (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 23 agosto 2002, n. 700; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 17 dicembre 2003, n. 795). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa non lascia registrare una perfetta omogeneità di vedute: secondo un diverso filone interpretativo, infatti, apparterrebbe unicamente all’Autorità di pubblica sicurezza, e non all’amministrazione comunale, la competenza ad irrogare la misura sospensiva provvisoria contemplata dall’art. 110 T.U.L.P.S., essendo comunque rimessa al Questore ogni valutazione attinente alla tutela dell’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Piemonte, 2 luglio 2003, n. 1012; T.A.R. Lombardia, Milano, 9 settembre 2003, n. 3719).
Nel precisare la non recessività del potere sospensivo del Sindaco rispetto a quello attribuito al Questore dall’art. 110, co. 11, T.U.L.P.S. il T.A.R. lombardo ha inoltre implicitamente affermato che l’adozione dell’ordinanza di sospensione di cui all’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. assume carattere necessitato ogni qual volta il contravventore risulti titolare di licenza per pubblico esercizio.

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