| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 ottobre
2004 n. 5566
Pres. Nicolosi, Est. Leo
Società Fratelli Cassani s.n.c. (Avv.ti M. Pucci, S. Del
Villano) c. Comune di Pioltello (Avv.ti A. Fossati, M. L.
Caloria, C. Andena) |
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1. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica
- Sanzioni amministrative - Licenza per pubblico esercizio
– Provvedimenti cautelari di sospensione - Art. 110, co.
10, T.U.L.P.S. – Competenza del Sindaco – Sussiste
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2. Pubblica amministrazione - Sicurezza pubblica
– Sanzioni amministrative - Licenza per pubblico esercizio
– Provvedimento cautelare di sospensione - Art. 110, co.
10, T.U.L.P.S. – Potere del Sindaco di applicare la misura
accessoria - Non è recessivo rispetto al potere del Questore
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1. Il potere sanzionatorio di cui all’art.
110, co. 10, T.U.L.P.S. risulta attinente alla materia dell’ordine
pubblico ed è direttamente attribuito al Sindaco. Il conferimento
di tale potere è inoltre ribadito dall’art. 54 del D. Leg.vo
18.8. 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, “quale ufficiale
del governo”, la “emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico
e di sicurezza pubblica”.
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2. Il potere del Sindaco di applicare la
misura sospensiva accessoria, previsto dall’art. 110, co.
10, T.U.L.P.S., non è da considerarsi recessivo rispetto
al potere del Questore contemplato dal successivo comma
11: la ratio e il dettato della disposizione di cui al comma
10, infatti, stabiliscono inequivocabilmente e tassativamente
che, se il contravventore risulta titolare di licenza per
pubblico esercizio, tale licenza deve essere sospesa. Per
tanto, l’art. 110 T.U.L.P.S. configura, e dunque chiaramente
ammette, il concorso di due provvedimenti sanzionatori adottabili
nei confronti del medesimo destinatario, identificabile
nell’autore dell’illecito relativo all’istallazione e alla
messa in opera di apparecchi elettronici per videogiochi
non conformi alla normativa vigente.
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| Commento a Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2004,
n. 5566
| Con
la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia
ha statuito l’annullamento di un’ordinanza adottata
ai sensi dell’art. 110, co. 10, T.U.L.P.S. dal Direttore
del Settore Gestione Tecnica Territoriale del convenuto
Comune di Pioltello. Nello specifico, detto provvedimento
cautelare prevedeva la sospensione provvisoria dell’attività
di somministrazione di bevande, costituente l’oggetto
della licenza di titolarità della società ricorrente,
a cagione del fatto che quest’ultima aveva abusato
del proprio titolo autorizzatorio, mediante l’installazione
e la messa in uso di giochi elettronici non conformi
alle disposizioni di legge. In particolare, l’accoglimento
del ricorso è stato disposto alla luce della riconosciuta
fondatezza dell’assorbente censura relativa al difetto
di competenza del dirigente comunale, autore dell’atto
impugnato. Con tale pronuncia, il Collegio milanese
si è dunque posto lungo il solco di quell’orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in seguito al trasferimento
ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio,
sospensione e revoca delle licenze per pubblico
esercizio previste dal T.U.L.P.S., la potestà di
sospensione deve intendersi di competenza del Sindaco,
anche nel caso in cui l’adozione del provvedimento
cautelare si rende necessaria per ragioni attinenti
alla sicurezza e alla moralità pubblica (cfr. T.A.R.
Abruzzo, Pescara, 23 agosto 2002, n. 700; T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, 17 dicembre 2003, n. 795).
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa
non lascia registrare una perfetta omogeneità di
vedute: secondo un diverso filone interpretativo,
infatti, apparterrebbe unicamente all’Autorità di
pubblica sicurezza, e non all’amministrazione comunale,
la competenza ad irrogare la misura sospensiva provvisoria
contemplata dall’art. 110 T.U.L.P.S., essendo comunque
rimessa al Questore ogni valutazione attinente alla
tutela dell’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Piemonte,
2 luglio 2003, n. 1012; T.A.R. Lombardia, Milano,
9 settembre 2003, n. 3719).
Nel precisare la non recessività del potere sospensivo
del Sindaco rispetto a quello attribuito al Questore
dall’art. 110, co. 11, T.U.L.P.S. il T.A.R. lombardo
ha inoltre implicitamente affermato che l’adozione
dell’ordinanza di sospensione di cui all’art. 110,
co. 10, T.U.L.P.S. assume carattere necessitato
ogni qual volta il contravventore risulti titolare
di licenza per pubblico esercizio. |
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