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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 21 ottobre
2004 n. 3653
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Enterprise Digital Architects contro Azienda sanitaria
U.S.L. di Modena, Siemens S.P.A. ed altri, |
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Appalto-concorso – Presentazione di offerte
tecniche c.d. migliorative - Possibilità – Importo di spesa
impegnato per l’esecuzione dell’opera, del servizio o della
fornitura – Limite
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Per pressoché costante orientamento giurisprudenziale,
nella procedura di scelta del contraente mediante appalto-concorso,
stante la discrezionalità riconosciuta ai concorrenti nella
redazione del proprio progetto, sono legittime le offerte
che introducono o adottino soluzioni tecniche migliorative
o varianti alla linee guida fornite dal capitolato, laddove
siano idonee a soddisfare l’interesse dell’amministrazione
in osservanza del limite di spesa impegnato per l’esecuzione
dell’opera, del servizio o della fornitura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA
SEZIONE I
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Registro Sentenze: 3653/04
Registro Generale: 519/2004
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE,
Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; CARLO
TESTORI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso 519/2004 proposto da:
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ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS rappresentato
e difeso da: BACCOLINI AVV. STEFANO CARDARELLI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SAN GERVASIO 10 presso
BACCOLINI AVV. STEFANO
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Contro
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AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI MODENA
Rappresentato e difeso da: CARULLO AVV. ANTONIO con domicilio
eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 47 Presso la sua sede
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e nei confronti di
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SIEMENS S.P.A. Rappresentato e difeso
da: AMADIO AVV. BRUNO BONATTI AVV. RINALDO BONATTI AVV.
STEFANO MARELLI AVV ALESSANDRO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA D'AZEGLIO N. 39 Presso MARELLI AVV ALESSANDRO
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e nei confronti di
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DELTA S.P.A. e sul ricorso incidentale
proposto da: SIEMENS S.P.A. Rappresentato e difeso da: AMADIO
AVV. BRUNO BONATTI AVV. RINALDO BONATTI AVV. STEFANO MARELLI
AVV ALESSANDRO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO
N. 39 Presso MARELLI AVV ALESSANDRO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- della comunicazione prot. 1324 del 26.1.2004 a firma del
Direttore del Servizio Provveditorato dell’Azienda Sanitaria
USL di Modena avente ad oggetto:”l’aggiudicazione del contratto
triennale di natura mista di servizi telefonici e di fornitura
di apparati tecnologici”;
- del provvedimento dell’Azienda USL di Modena n. 9 del
21 gennaio 2004 richiamato nella comunicazione impugnata;
- del verbale delle operazioni della Commissione tecnica;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire
l’aggiudicazione dell’appalto o il risarcimento del danno
ex articolo 35 del D.Lvo n. 80 del 1998.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di AZIENDA SANITARIA
U.S.L. DI MODENA SIEMENS S.P.A.
Visti gli atti della causa; Visto il ricorso incidentale
proposto dalla Siemens S.p.A, notificato il 15.4.2004 e
depositato il 19.4.2004;
Visto l’art.23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
22.4.2004 n. 527, con la quale è stata fissata la udienza
di discussione. Uditi nella pubblica udienza del 24 Giugno
2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato F.
Cardarelli per la parte ricorrente; l’avvocato A. Carullo
per l’Azienda Usl di Modena e gli avvocati S. Monatti e
A. Marelli per la controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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Fatto
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Oggetto del presente ricorso è l’aggiudicazione,
a favore dell’Ati Siemens S.p.A - Delta S.p.A., dell’appalto
concorso bandito dall’Azienda USL di Modena con bando inviato
alla GUCE in data 13.6.2003 e relativo ai seguenti quattro
lotti da aggiudicarsi in un’unica soluzione:
1) servizio di gestione e manutenzione della rete per fonia
esistente in Azienda basata su centralini Ericsson MD 110
e BP250 (importo euro 750.000);
2) progettazione e fornitura in opera e implementazione
per aggiornamento tecnologico della rete per fonia esistente
in Azienda mediante soluzione Voice Over IP (importo euro
90.000);
3) fornitura e posa in opera di hardware per centrali telefoniche
mod. Ericsson MD110 e BP250 (importo euro 90.000);
4) progettazione e fornitura e messa in opera di Contact
Center per le disdette di prenotazione CUP (importo euro
90.000)
Alla gara erano ammesse solo la Società ricorrente in associazione
temporanea d’impresa con la Telecom di Bologna e l’ATI Siemens
S.p.A. – Delta S.p.A., risultata aggiudicataria.
In data 30.10.2003, prima della valutazione delle offerte
tecniche, la Commissione aggiudicatrice aveva deliberato
di richiedere all’Ati Siemens-Delta chiarimenti scritti,
finalizzati a puntualizzare alcuni aspetti dell’offerta
tecnica e soprattutto l’assicurazione della disponibilità
ad acquisire ricambi originali per la manutenzione delle
centrali telefoniche Ericsson in uso. L’Ati controinteressata
provvedeva a fornire i richiesti chiarimenti con nota 10.11.2003.
Il 13.11.2003, la Commissione provvedeva quindi alla valutazione
tecnica delle offerte delle uniche 2 concorrenti attribuendo
35 punti alla ricorrente e 45 all’Ati controinteressata.
Prima in graduatoria, dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica è risultata l’Ati Siemens-Delta, nonostante
il maggior punteggio (punti 50) attribuito all’offerta economica
di Telecom.
Su sollecitazione della ricorrente, la Commissione richiedeva
ulteriori chiarimenti all’Ati Siemens – Delta e in particolare
di fornire adeguata documentazione comprovante la capacità
di fornire il software di aggiornamento BC11 e di eseguire
i relativi servizi di installazione sui centralini Ericsson.
Nel contempo all’Ati Telecom – Enterprise si richiedeva
di precisare se e quali fossero le ragioni ostative all’acquisizione
da parte di Siemens – Delta delle release del software BC11
e dei relativi servizi di installazione presso un rivenditore
autorizzato Ericsson, a prescindere dalla sede sociale del
rivenditore stesso.
Entrambi i raggruppamenti fornivano le delucidazioni e la
documentazione richiesta, sicché la Commissione tecnica
riunitasi il 9.1.2004, dopo aver analiticamente e specificamente
esaminato le risposte pervenute, deliberava di proporre
la definitiva aggiudicazione del contratto all’Ati Siemens
– Delta. Il Direttore del Servizio Provveditorato dell’Azienda
Usl di Modena formalizzava l’aggiudicazione con atto in
data 21.2.2004.
La Enterprise Digital Architects proponeva quindi il ricorso
in oggetto, deducendo a sostegno del gravame i seguenti
motivi di illegittimità:
1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di
gara, del principio di unicità dell’offerta, del principio
della parità di trattamento; eccesso di potere per errata
valutazione dei fatti e dei presupposti e conseguente inammissibilità
dell’offerta Siemens, in quanto l’offerta di Siemens - qualificata
come variante migliorativa senza costi aggiuntivi – comporterebbe
completo stravolgimento dell’oggetto dell’appalto in violazione
dell’articolo 6 del Capitolato speciale e costituisce violazione
del principio dell’unicità dell’offerta.
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 del Capitolato;
eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti,
sviamento, perché la Commissione aggiudicatrice avrebbe
arbitrariamente modificato i criteri di valutazione descritti
dall’articolo 6 del Capitolato speciale epurandoli da ogni
riferimento a certificazioni e abilitazioni con il risultato
di attribuire maggior punteggio a Siemens nonostante la
mancanza di certificazioni e documentate esperienze relative
ai sistemi Ericsson.
3) Violazione e falsa applicazione del principio della par
condicio; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti
e dei presupposti, sviamento e perplessità; violazione e
falsa applicazione dell’articolo 18 del D.Lvo 157 del 1995
e dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, in quanto
le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti successivamente
alla fase preliminare di ammissione alla gara violerebbero
la par condicio; inoltre la certificazione Imet (società
non certificata da Ericsson) successivamente prodotta sarebbe
postuma rispetto alla presentazione dell’offerta e quindi
inammissibile sul piano procedimentale e irregolare sul
piano sostanziale e comunque irricevibile.
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti;
eccesso di potere per sviamento, violazione e falsa applicazione
dei principi di buon andamento e di efficienza della pubblica
amministrazione in relazione all’affidamento a ditte non
espressamente certificate della manutenzione e gestione
della rete.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata
e la Siemens S.p.A. contestando le censure svolte dal ricorrente
e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
La Siemens S.p.A., inoltre, con ricorso incidentale notificato
il 15.4.2004 e depositato il 19.4.2004 ha impugnato:
- il bando di gara, nella parte in cui si riferisce e menziona
prodotti di marca specifica,
- il Capitolato speciale d’appalto e la deliberazione dell’Azienda
Usl di Modena con la quale tale capitolato è stato approvato,
nella parte in cui si riferiscono e menzionano prodotti
di marca specifica,
- nonché, ove occorra e in parte qua, gli atti di gara impugnati
con il ricorso principale.
A sostegno del gravame, con l’unico articolato motivo di
ricorso, ha dedotto la violazione dell’articolo 14 della
Direttiva CE 92/50, dell’articolo 8 della Direttiva CE 93/38,
dell’articolo 8 del D.Lvo 24.7.1992 n. 358 e successive
modificazioni; dell’articolo 21 del D.Lvo 17.3.1995; eccesso
di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento
e violazione del principio della par condicio.
Con ordinanza 22.4.2004 n. 527 questo Tribunale Amministrativo
Regionale accoglieva l’istanza cautelare proposta della
ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma
3, della legge 205 del 2000 e fissava per la trattazione
nel merito dell’impugnativa proposta in via principale dalla
ricorrente e in via incidentale dalla controinteressata
la pubblica udienza del 24.6.2004.
A tale udienza, su concorde richiesta delle parti, la causa
veniva trattenuta in decisione.
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Diritto
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1. Innanzitutto il Collegio deve esaminare
la richiesta delle resistenti, avanzata nella udienza di
discussione, di non trattenere agli atti del giudizio la
memoria della parte ricorrente, siccome depositata oltre
il termine previsto dal quarto comma dell’articolo 23 bis
della legge 1034 del 1971, introdotto dall’articolo 4 della
legge 205 del 2000 che dispone che le parti possono depositare
documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito
o dal ricevimento delle ordinanze di cui al comma 3 e possono
depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
L’eccezione non ha pregio.
Ed invero sulla base della combinata e correlata lettura
delle disposizioni poste a fondamento della pretesa delle
resistenti (il comma 3 della medesima norma testualmente
recita: “Salva l’applicazione dell’articolo 26, quarto comma,
il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio
ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo
21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di
un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza
la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva
al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza.
In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa
al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta
giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza
da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti”), può ragionevolmente argomentarsi
che le parti, in virtù del comma 4, sono tenute a depositare
i documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito
o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma
e a depositare memorie entro i successivi dieci giorni,
soltanto qualora, compatibilmente con il numero di ricorsi
già fissati, siano rispettati per la fissazione dell’udienza
di merito i termini indicati al comma 3.
Qualora, invece, l'udienza di trattazione della controversia
non coincide con la prima udienza successiva al termine
di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza e
viene fissata, invece, per una data successiva, non vi sono
ragioni per limitare il diritto di difesa delle parti e
a ritenere non applicabili i termini fissati dall'articolo
23, comma 4, della legge 1034 del 1971, secondo cui "le
parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi
anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie
fino a dieci giorni" - termini che vanno dimezzati ai sensi
dell'articolo 23 bis comma 2 (cfr. Tar Sicilia Catania,
20.1.2004 n. 41).
2. Ciò premesso, prima di passare all’esame del merito del
ricorso, va precisato in fatto quanto segue:
a) l’appalto in discussione ha come oggetto attività di
servizi e di forniture consistenti nel servizio di gestione
e manutenzione della rete di fonia e centralini Ericsson
MD110 e BP250; nella progettazione e realizzazione dell’aggiornamento
tecnologico della rete RSM (Rete Sanitaria Multimediale);
nell’acquisto hardware Ericsson e nella realizzazione di
un Contact Center per la gestione delle disdette telefoniche
di prenotazioni specialistiche effettuate mediante CUP (Centro
Unificato Prenotazione);
b) il bando di gara (punto 5) ammette varianti migliorative
alle indicazioni fornite dal capitolato d’appalto, purché
non ne alterino significativamente la natura e i contenuti
essenziali;
c) il medesimo bando (punto 3) dispone che l’appalto è disciplinato
dalle prevalenti disposizioni della Direttiva CE 92/50 (che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di servizi) e relative norme nazionali di recepimento, nonché
da quelle accessorie della Direttiva CE 93/36 (che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture) e rispettive norme attuative;
d) all’istanza d’invito inoltrata dalle ditte interessate
alla gara dovrà, fra le altre, essere allegata dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta di possedere
un’ottima conoscenza tecnica dei sistemi telefonici Ericsson
MD 110 e BP250;
e) l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo
36 p. 1 lettera a) della Direttiva CE 92/50 valutando la
qualità complessiva dei servizi e della fornitura (max punti
50) e il prezzo complessivo dei servizi e della fornitura
(max. 50 punti);
f) gli elementi e i sotto elementi di valutazione della
qualità dei servizi e della fornitura e del relativo prezzo
sono specificati all’articolo 6 del Capitolato speciale
di gara;
g) la valutazione degli elementi caratterizzanti la parte
tecnico/amministrativa dell’offerta e l’attribuzione dei
punti sono affidate alla discrezionalità della Commissione
tecnica che si deve pronunciare con adeguata motivazione;
h) discrezionalità è lasciata anche all’offerente nella
redazione del proprio progetto di gestione del servizio
adottando soluzioni tecniche migliorative.
3. Dall’insieme di queste indicazioni del bando e del capitolato
speciale può dunque ragionevolmente ritenersi che la procedura
concorsuale in discussione, benché avente come oggetto la
gestione e manutenzione della rete di fonia della Azienda
Usl di Modena costituita da apparecchi Ericsson, non è rivolta
esclusivamente alla Ericsson e ai suoi partner, ma a tutte
quelle ditte concorrenti in possesso dei requisiti necessari
a svolgere l’attività oggetto della gara e in grado di intervenire
sulla rete esistente.
Una siffatta interpretazione del bando di gara è del tutto
coerente con la procedura aperta di aggiudicazione prescelta
dall’Amministrazione, ma consente il rispetto dei principi
generali in materia di appalti, atteso che una diversa interpretazione
del bando e del Capitolato (nel senso auspicato dalla ricorrente)
avrebbe l’effetto di favorire o escludere dalla gara determinati
concorrenti con evidente lesione dei principi della concorrenza
del mercato, della par condicio fra i partecipanti.
La discrezionalità riconosciuta all’offerente nella redazione
del proprio progetto di gestione del servizio e, in particolare,
la possibilità di introdurre o adottare soluzioni tecniche
migliorative e varianti alla linee guida fornite dal capitolato,
risponde perciò all’esigenza di garantire la partecipazione
del maggior numero di concorrenti consentendo loro anche
la formulazione di offerte c.d. “migliorative” che contengano
proposte di progressiva e completa sostituzione dei componenti
la rete con prodotti di marca diversa da quella esistente
del tutto rispettose della lex specialis disciplinante la
gara.
A tale proposito va peraltro rilevato che, secondo il pressoché
costante insegnamento giurisprudenziale, nella procedura
di scelta del contraente mediante appalto-concorso, l’unico
e preciso limite alla possibilità dei concorrenti di elaborare
con autonome scelte l’offerta tecnica muovendo dal progetto
di massima predisposto dall’amministrazione è individuato
nell’importo di spesa impegnato per l’esecuzione dell’opera,
del servizio o della fornitura, ritenuto a tal fine congruo
dall’autorità committente (cfr. per tutte C.d.S., IV, 10.7.1999,
n. 1212 e T.a.r. Lazio, II, 14.3..2000, n. 1766).
Conseguentemente, vanno ritenute legittime tutte le soluzioni
tecniche e progettuali idonee a soddisfare l’interesse dell’amministrazione
in relazione alle risorse finanziarie disponibili elaborate
in osservanza del detto limite di spesa.
4. Chiarito e precisato quanto sopra in via generale, il
Collegio può quindi procedere all’esame delle censure dedotte
dalla società ricorrente, prendendo le mosse dal primo motivo
di illegittimità con il quale sostanzialmente si denuncia
la presentazione da parte della controinteressata di una
vera e propria offerta alternativa in violazione del principio
dell’unicità dell’offerta.
La doglianza è infondata.
Al riguardo va innanzitutto rilevato che dall’esame degli
atti risulta che l’offerta tecnica presentata da Siemens
è costituita da un’offerta base che rispecchia pedissequamente
le specifiche del capitolato speciale; e da un’opzione migliorativa
a tale offerta base (senza costi aggiuntivi) sostanzialmente
interessante il lotto A e il lotto B e di fatto concretantesi
nel rinnovo tecnologico globale di tutta la RSM con tecnologia
Siemens VoIP nativa.
Orbene, si è già precisato che in base alle indicazioni
contenute nel capitolato speciale è consentita la proposizione
di variazioni per tutte le indicazioni contenute nel capitolato
tecnico e negli elaborati allegati, nei limiti in cui non
si dia forma ad una nuova offerta del tutto compiuta e distinta
rispetto alla principale.
Ciò posto, non può che ritenersi che la cosiddetta “opzione
alla soluzione base” presentata da Siemens costituisca una
variante migliorativa, che trova specifico fondamento nell’articolo
6 del Capitolato speciale che espressamente consente la
presentazione di soluzioni tecniche migliorative. 5. Con
il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione
avrebbe arbitrariamente modificato i criteri di valutazione
descritti all’articolo 6 del Capitolato così attribuendo
maggior punteggio alla controinteressata nonostante la mancanza
di certificazioni e di documentate esperienze relative a
sistemi Ericsson.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Va infatti rilevato che anche l’offerta base presentata
dall’ATI Siemens Delta era completa della documentazione
comprovante la capacità tecnica (dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante la conoscenza tecnica dei sistemi
telefonici Ericsson) di cui alla lettera e) del punto 7
del Bando che richiede la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta di possedere
un’ottima conoscenza tecnica dei sistemi telefonici Ericsson
MD110 e BP250.
In merito all’attività della Commissione va poi chiarito
quanto segue:
a) l’erronea attribuzione alla controinteressata del punteggio
tecnico complessivo di 45 punti, non coincidente con la
somma dei punteggi attribuiti a ciascun lotto (41 punti)
è del tutto irrilevante ai fini della graduatoria finale
atteso che pur decurtando gli 89,43 punti conseguiti dall’Ati
controinteressata dei 4 punti erroneamente calcolati in
sede di valutazione dell’offerta tecnica, il punteggio finale
resta superiore di 0,43 punti;
b) le valutazioni operate dalla Commissione sono espressione
discrezionale dell’operato della Commissione stessa e come
tali censurabili solo sotto il profilo dell’illogicità e
della irragionevolezza della motivazione;
c) esse, tuttavia, non si discostano dai criteri previsti
nel Capitolato, ma piuttosto, come si evince dalle motivazioni
espresse, evidenziano una specifica e doverosa attenzione
alle modalità di svolgimento del servizio ritenute – per
quanto riguarda la ricorrente – non pienamente soddisfacenti
(v. verbale 13.11.2003)
Tanto basta ad escludere le illegittimità prospettate dalla
ricorrente con il motivo all’esame.
6. Parimenti infondato risulta il terzo mezzo di gravame,
atteso che nella fattispecie i chiarimenti e le integrazioni
documentali richieste, peraltro sollecitate dalla stessa
ricorrente, non modificano nella sostanza il contenuto dell’offerta
tecnica presentata dalla Siemens, risultando assolutamente
irrilevante ai fini della regolarità dell’offerta e dell’espletamento
delle attività richieste il soggetto fornitore di pezzi
di ricambio originali Ericsson.
Altrimenti ragionando si dovrebbe ritenere la partecipazione
alla gara consentita esclusivamente alle imprese autorizzate
a commercializzare prodotti Ericsson, con l’evidente violazione
dei principi in materia di contratti a evidenza pubblica
sopra enunciati.
Del tutto irrilevanti si prospettano quindi le censure che
prendono spunto dalla lettera dell’Imet presentata dall’Ati
controinteressata all’Amministrazione, atteso che le eventuali
inadempienze nell’esecuzione dell’appalto dovute “all’incapacità”
di Imet di fare fronte alla fornitura di materiali originali
attengono a una fase successiva all’aggiudicazione e potranno
formare oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione
in ordine alla fase di esecuzione del contratto.
7. Infine, sulla base delle considerazioni fin qui svolte
deve respingersi il quarto motivo finalizzato non tanto
a contestare vizi di legittimità dell’impugnata aggiudicazione,
quanto ad ottenere il riconoscimento della ricorrente o
di suoi partner certificati come unica legittimata alla
partecipazione alla gara di che trattasi.
8. Per tutto quanto sopra il ricorso va dunque respinto
e conseguentemente il ricorso incidentale proposto dalla
controinteressata deve essere dichiarato improcedibile.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa lo Respinge e conseguentemente dichiara
Improcedibile il ricorso incindentale proposto dalla S.p.A.
Siemens.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio, il 24 Giugno
2004
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186. Bologna, lì 21/10/2004
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