| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre
2004 n. 3687
Pres. Perricone, Est. Testori
ric. Comune di Copparo contro Ministero dell’interno ed
altri; ric. Comune di Copparo contro Agenzia autonoma per
la gestione dell’albo dei segretari comunali ed altri; ric.
Comune di Copparo contro Ufficio Territoriale del governo
– Prefettura di Ferrara ed altri; ric. Comune di Copparo
contro Ministero dell’Interno ed altri; ric. Tumiati Davide
contro Ministero dell’Interno ed altri; ric. Tumiati Davide
contro Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di
Ferrara ed altri |
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1. Impugnazione del provvedimento di rimozione
dalla carica di sindaco ex artt.141 e 142 T.U.E.L. n. 267
del 2000 adottato in data 10 gennaio 2004 – Scadenza naturale
del mandato nel maggio del 2004 - Inammissibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse – Esclusione
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2. Rimozione alla carica di sindaco ex artt.141
e 142 T.U.E.L. n. 267 del 2000- Riforma del Titolo V della
Costituzione – Incostituzionalità del potere sanzionatorio/repressivo
di cui alla suddetta normativa – Non sussiste.
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1. Se è vero che dall’accoglimento del ricorso
nessuna utilità concreta può derivare al ricorrente, stante
l’impossibilità per lo stesso, dopo due mandati consecutivi,
di essere nuovamente rieletto alla carica di sindaco, risulta,
peraltro, impossibile negare che il medesimo vanti un consistente
ed attuale interesse morale all’annullamento del decreto
presidenziale di rimozione dalla suddetta carica, perché
ritenuto responsabile di gravi e persistenti violazioni
di legge, al fine di “riabilitare” la sua figura di amministratore
locale rimosso.
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2. Se è vero che la nuova formulazione degli
artt.114 e 120 Cost. avvenuta con la legge costituzionale
n. 3 del 2001 esprime un più incisiva rilevanza costituzionale
dell’autonomia comunale, non risulta, peraltro, condivisibile
la tesi del ricorrente secondo cui gli artt.141 e 142 T.U.E.L.
n. 267 del 2000 non potrebbero più trovare applicazione,
essendo stati implicitamente espunti dall’ordinamento dalle
suddette norme. Le disposizioni de quibus, infatti, non
assumono rilievo nel caso di specie, in quanto disciplinano
un potere diverso da quello di cui si controverte, ossia
l’intervento sostitutivo e non quello sanzionatorio-repressivo,
che trova, invece, la sua “copertura” costituzionale all’art.117,
comma 2, lett. p) Cost., laddove attribuisce alla legislazione
statale la materia “legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone,
Presidente; Dott. Alberto Pasi Consigliere; Dott. Carlo
Testori Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sui ricorsi n. 529 del 2001, n.
620 del 2003, n. 634 del 2003 e n. 1349 del 2003, tutti
proposti
dal Comune di Copparo, in persona del Sindaco in
carica, nonché (i soli ricorsi nn. 634 e 1349 del 2003)
da Tumiati Davide in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv.
Fabio Anselmo ed elettivamente domiciliati in Bologna, Piazza
Cavour n. 3, presso lo studio dell'Avv. Silvia Lodi, rispettivamente:
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a1) il ricorso n. 529/01
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contro
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il Ministero dell'Interno, in persona
del Ministro in carica e il Prefetto della provincia di
Ferrara, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna,
presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,
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e nei confronti
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu
e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata
in Bologna, via Santo Stefano n. 29;
- di Ori Daniela, non costituitasi in giudizio,
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per l'annullamento
della nota di diffida del Prefetto di Ferrara prot. n. 183/2001
Gab. del 31/1/2001.
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a2) il ricorso n. 620/03
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contro
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l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu
e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata
in Bologna, via Santo Stefano n. 29;
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e nei confronti
- di Petrilli Fasano Pompeo, non costituitosi in
giudizio,
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per l'annullamento
- del provvedimento del Presidente della Sezione regionale
dell'Emilia Romagna dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali prot. n.
515/03 del 26/3/2003;
- degli atti presupposti e, in particolare, della nota dell'Agenzia
nazionale prot. n. 4681 del 4/3/2003 e della delibera del
C.d.A. dell'Agenzia predetta n. 150/1999.
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a3) ) il ricorso n. 634/03
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contro
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l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura
di Ferrara, costitutosi in giudizio in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
è domiciliato in via G. Reni n. 4,
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e nei confronti
- di Petrilli Fasano Pompeo, non costituitosi in
giudizio;
- di Ori Daniela, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dall’Avv. Benito Magagna ed elettivamente domiciliata
in Bologna, Strada Maggiore n. 47, nello studio dell'Avv.
Beatrice Belli;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu
e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata
in Bologna, via Santo Stefano n. 29,
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per l'annullamento, previa sospensione,
- della nota di diffida dell'Ufficio territoriale del Governo
- Prefettura di Ferrara prot. n. 11250/III Area in data
3/6/2003;
- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della
nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del 19/5/2003 e del provvedimento
n. 515/03 del 26/3/2003, adottato dalla Sezione regionale
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, di nomina a reggente del dott. Fasano
Pompeo Petrilli.
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a4) ) il ricorso n. 1349/03
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contro
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il Ministero dell'Interno e l'Ufficio
territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara, costitutisi
in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati
in via G. Reni n. 4,
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e nei confronti
- di Ori Daniela, non costituitasi in giudizio;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu
e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata
in Bologna, via Santo Stefano n. 29,
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per l'annullamento, previa sospensione,
- della nota di diffida dell'Ufficio territoriale del Governo
- Prefettura di Ferrara prot. n. 11211/III Area in data
29/9/2003;
- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della
nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie
n. 17200/18095/479 del 23/9/2003.
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B) sui ricorsi n. 140 e n. 396, entrambi
del 2004, proposti
da Tumiati Davide, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Fabio Anselmo e Franco Mastragostino e presso quest'ultimo
elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Aldrovandi
n. 3,
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contro
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- il Ministero dell'Interno, in persona
del Ministro in carica, e l'Ufficio territoriale del Governo
- Prefettura di Ferrara, in persona del Prefetto p.t., costituitisi
in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
sono domiciliati in via G. Reni n. 4; - (per quanto occorrer
possa) il Presidente della Repubblica, non costituitosi
in giudizio;
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e nei confronti
- del Comune di Copparo, costituitosi nel solo giudizio
sul ricorso n. 140/04, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Francesca Ravagnan e Marco Masi, con domicilio eletto presso
lo studio del secondo in Bologna, via S.Vitale n. 40/3;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, costituitasi in entrambi
i giudizi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu
e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata
in Bologna, via Santo Stefano n. 29,
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per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Repubblica in data 10
gennaio 2004 con cui è stata disposta la rimozione del ricorrente
dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo e il conseguente
scioglimento del Consiglio comunale;
- dell'allegata relazione del Ministro dell'Interno in data
24 dicembre 2003, recante la proposta di rimozione del ricorrente
e di scioglimento del Consiglio comunale;
- della proposta, in data 4 dicembre 2003, del Prefetto
di Ferrara di rimozione del Sindaco di Copparo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione:
• del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio territoriale
del Governo - Prefettura di Ferrara nei giudizi sui ricorsi
nn. 529/01, 634/03, 1349/03, 140/04 e 396/04;
• dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali in tutti i giudizi;
• di Ori Daniela nel giudizio sul ricorso n. 634/03;
• del Comune di Copparo nel giudizio sul ricorso n. 140/04;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 l’Avv. A.
Pisa (in sostituzione dell’Avv. F. Anselmo), l’Avv. M.C.
Lista (in sostituzione dell’Avv. F. Mastragostino), l’Avv.
A. Langiu, l’Avv. G. Mascioli e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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A) LE VICENDE
1) Dal 1° gennaio 1997 la Segreteria del Comune di Copparo
è rimasta priva di titolare, a seguito delle dimissioni
rassegnate dall’allora Segretario generale dell'Ente. Con
decreto del Prefetto di Ferrara datato 31 dicembre 1996
l'incarico della reggenza della predetta Segreteria è stato
perciò affidato, con decorrenza dal 2 gennaio 1997, al Vicesegretario
del Comune in questione, dott.ssa Daniela Ori.
2) Entrato in vigore il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 ("Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma
78, della l. 15 maggio 1997, n. 127"), la predetta è stata
iscritta nella prima fascia professionale dell'Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali; in relazione all'attività
di reggenza svolta ha quindi chiesto all'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo in questione l'iscrizione in fascia
superiore (corrispondente a quella dell'ente presso il quale
aveva prestato le funzioni de quibus), ai sensi dell'art.
12 comma 8 del citato D.P.R.; la domanda è stata però respinta,
con deliberazione del 30 settembre 1998, per carenza dei
requisiti prescritti. Contro tale determinazione l'interessata
ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio, continuando
nel frattempo a svolgere le funzioni di reggente della Segreteria
comunale di Copparo.
3) Con note del 17 maggio e del 6 giugno 2000 il Sindaco
di Copparo è stato invitato dall’Agenzia ad avviare tempestivamente
la procedura di nomina del titolare della Segreteria; a
fronte dei rifiuti espressi dal Sindaco, l'Agenzia medesima
ha disposto la nomina di un reggente (nella persona del
dott. Francesco Carangelo), con provvedimento del 5 settembre
2000; il Sindaco ha diffidato l'Agenzia a non inviare alcun
reggente e quindi, con provvedimento del 13 settembre 2000,
ha nominato la dott.ssa Ori Segretario generale del Comune;
la Giunta comunale ha ratificato la nomina così conferita.
Contro tali determinazioni comunali l'Agenzia ha proposto
ricorso al TAR del Lazio, mentre il Comune ha impugnato
presso il medesimo organo giurisdizionale l'atto di nomina
di un Segretario reggente.
4) Con deliberazione del 12 ottobre 2000 il Consiglio di
Amministrazione dell'Agenzia ha disposto la risoluzione
del rapporto con la dott.ssa Ori, che ha reagito con un
ricorso ex art. 700 c.p.c. al Giudice del lavoro di Ferrara,
il quale, con decisione del 29 dicembre 2000: ha sospeso
l'efficacia della delibera impugnata; ha ordinato all'Agenzia
"la reiscrizione immediata della ricorrente nell'Albo……e
la reintegrazione della stessa nelle funzioni di Segretario
reggente del Comune di Copparo fino alla conclusione della
procedura di nomina del Segretario Generale"; ha dichiarato
la carenza di giurisdizione sulle domande di disapplicazione
degli atti dell'Agenzia relativi alla nomina di un Segretario
reggente.
Avverso il provvedimento giurisdizionale in questione l'Agenzia
ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., confermando
nel contempo le deliberazioni già assunte (e non sospese)
circa il conferimento ad altro Segretario dell'incarico
di reggenza della Segreteria del Comune di Copparo.
5) In tale situazione il Prefetto di Ferrara, con atto prot.
n. 183/2001 Gab. datato 31 gennaio 2001, ha diffidato il
Sindaco di Copparo ad avviare entro 10 giorni la procedura
finalizzata a dotare l'Ente del Segretario titolare.
6) Con ordinanza dell’8 maggio 2001 il Tribunale di Ferrara
ha respinto il reclamo proposto dall'Agenzia contro l’ordinanza
del Giudice del lavoro 29/12/2000.
Con sentenza 25 febbraio 2003 n. 1472 il TAR del Lazio,
Sezione I Ter, ha definito i giudizi (riuniti) sui ricorsi
di cui al precedente punto 3, respingendo quello proposto
dal Comune di Copparo e dichiarando inammissibile per carenza
di interesse quello proposto dall'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
7) A seguito di ciò l'Agenzia predetta ha nuovamente diffidato
il Sindaco di Copparo, con atto datato 18 marzo 2003, ad
avviare il procedimento di nomina del Segretario titolare.
Con successivo atto del 26 marzo 2003 la Sezione regionale
dell’Emilia-Romagna della medesima Agenzia ha poi incaricato
il dott. Fasano Pompeo Petrilli della reggenza della Segreteria
comunale in questione.
8) La nomina del dott. Petrilli è stata formalmente respinta
dal Sindaco di Copparo con atto con datato 1 aprile 2003.
Tale comportamento ha indotto il Prefetto di Ferrara a diffidare
nuovamente il Sindaco - con atto prot. n. 11250/III Area
del 3 giugno 2003 - ad avviare entro 10 giorni la procedura
per la copertura della sede vacante, consentendo nel contempo
l'assunzione in servizio del reggente nominato, con l’avvertimento
che in caso di ottemperanza si sarebbe fatto luogo alla
misura della rimozione di cui all’art. 142 T.U. n. 267/2000.
9) In data 17 luglio 2003 la dott.ssa Daniela Ori ha rassegnato
le dimissioni dall'incarico di Segretario reggente del Comune
di Copparo, da cui ha tratto origine la lunga vicenda contenziosa
di cui si discute in questa sede. Il giorno successivo il
Sindaco ha revocato i propri atti ostativi all'insediamento
del reggente nominato dall'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali; il Segretario
incaricato a tale titolo (il dott. Antonio Barrica, nel
frattempo nominato dall'Agenzia in sostituzione del dott.
Petrilli) ha così potuto assumere servizio.
10) Ciò nonostante il Prefetto di Ferrara, avendo il Ministero
dell'Interno rilevato che restava inadempiuto l'obbligo
di avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare,
con atto del 29 settembre 2003 (prot. n. 12111/2003/Area
II), ha indirizzato al Sindaco di Copparo un’ulteriore diffida
a provvedere in tal senso nel termine perentorio di 10 giorni,
concludendo la procedura nei successivi 60 giorni, pena
la rimozione.
11) Su proposta del Ministro dell'Interno del 24 dicembre
2003 il Presidente della Repubblica, con decreto datato
10 gennaio 2004, rilevato che il sig. Davide Tumiati, Sindaco
del Comune di Copparo, si era "reso responsabile di gravi
e persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato,
nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo
di avviare la procedura di nomina del segretario titolare
dell'ente", ha disposto la rimozione del predetto dalla
carica in questione e il conseguente scioglimento del Consiglio
comunale.
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B) I RICORSI PRESENTATI DAL COMUNE DI
COPPARO
Davanti a questo Tribunale il Comune di Copparo ha impugnato:
1) con ricorso n. 529 del 2001 la diffida del Prefetto di
Ferrara datata 31/1/2001 di cui al punto 5) sub A);
2) con il ricorso n. 620 del 2003 il provvedimento del 26
marzo 2003 con cui la Sezione regionale dell’Emilia-Romagna
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali ha incaricato il dott. Fasano Pompeo
Petrilli della reggenza della Segreteria comunale di Copparo,
di cui al punto 7) sub A);
3) con il ricorso n. 634 del 2003 (unitamente all’arch.
Davide Tumiati in proprio) la diffida del Prefetto di Ferrara
datata 3/6/2003 di cui al punto 8) sub A);
4) con il ricorso n. 1349 del 2003 (unitamente all’arch.
Davide Tumiati in proprio) la diffida del Prefetto di Ferrara
datata 29/9/2003 di cui al punto 10) sub A).
Per resistere ai ricorsi si sono costituiti:
- il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del
Governo - Prefettura di Ferrara, nei giudizi sui gravami
n. 529/01, n. 634/03 e n. 1349/03;
- l’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, in tutti i giudizi di cui sopra.
Nel giudizio sul ricorso n. 634/03 si è costituita anche
la dott.ssa Daniela Ori in veste di sostanziale cointeressata,
formulando altresì autonome domande. Con memorie depositate
il 26 marzo 2004 la difesa del Comune ricorrente (e, insieme,
dell’arch. Tumiati per quanto riguarda i ricorsi n. 634/03
e n. 1349/03) ha evidenziato che le vicende sopravvenute
agli atti impugnati hanno determinato la cessazione della
materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di
interesse in ciascuno dei giudizi in questione e ha chiesto
che il Tribunale pronunci declaratorie in tal senso; anche
altre parti hanno formulato analoghe conclusioni.
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C) I RICORSI PRESENTATI DALL’ARCH. DAVIDE
TUMIATI
1) Il decreto del 10 gennaio 2004 con cui il Presidente
della Repubblica ha rimosso dalla carica di Sindaco del
Comune di Copparo l’arch. Davide Tumiati è stato impugnato
da quest'ultimo innanzi a questo TAR con un primo ricorso
rubricato al n. 140 del 2004. Si sono costituiti in giudizio,
chiedendo la reiezione del gravame, il Ministero dell'Interno
e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali. Si è altresì costituito in giudizio,
aderendo alle richieste formulate nel ricorso, il Comune
di Copparo.
Nella camera di consiglio del 29 gennaio 2004 questo Tribunale,
con ordinanza n. 168, ha respinto la domanda incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato.
Con atto notificato alle altre parti e depositato il 16
marzo 2004 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
2) Nella medesima data l’Arch. Tumiati ha altresì depositato
un nuovo ricorso contro il decreto presidenziale di rimozione,
rubricato al n. 396 del 2004, per resistere al quale si
sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali.
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D) LA PUBBLICA UDIENZA DEL 7 OTTOBRE 2004
Tutti i ricorsi indicati sub B) e sub C) sono stati chiamati
alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 ed in quella sede,
dopo che i difensori delle parti presenti hanno ulteriormente
illustrato le rispettive tesi, sono passati in decisione.
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DIRITTO
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1) Va preliminarmente disposta la riunione
dei giudizi sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003,
n. 634 del 2003, n. 1349 del 2003, n. 140 del 2004 e n.
396 del 2004 per evidenti ragioni di connessione soggettiva
ed oggettiva.
2) Nei ricorsi n. 529/01, n. 620/03, n. 634/03 e n. 1349/03
parte ricorrente ha depositato memorie con cui, facendo
riferimento alle vicende sopravvenute (in particolare, alla
rimozione del Sindaco), ha chiesto che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta
carenza di interesse; analoghe considerazioni sono state
esposte dalle parti resistenti, segnatamente per quanto
riguarda i ricorsi n. 529/01 e n. 620/03.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte dalla difesa
del Comune di Copparo e dell’arch. Tumiati sono sufficienti
ad evidenziare il venir meno dell'interesse delle predette
parti alla definizione delle cause nel merito (non può invece
configurarsi cessazione della materia del contendere, atteso
che l'assetto degli interessi determinatosi in conseguenza
delle vicende e dei provvedimenti successivamente intervenuti
non risulta certo satisfattivo delle pretese fatte valere
con i ricorsi suindicati). In relazione a tanto i giudizi
in questione vanno dichiarati improcedibili.
3) In ordine al ricorso n. 140/04, proposto dall’arch. Davide
Tumiati contro il provvedimento che ne ha disposto la rimozione
dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo, il ricorrente
ha depositato in data 16 marzo 2004 un atto di rinuncia
al gravame, ritualmente notificato alle controparti. Di
tale rinuncia il Collegio deve dare atto.
4.1) Anche il ricorso n. 396/04 è stato proposto dall’arch.
Tumiati contro il decreto presidenziale di rimozione dalla
carica di Sindaco datato 10 gennaio 2004; con tale gravame
l'interessato, oltre a riformulare le contestazioni già
contenute nel ricorso n. 140/04, ha innanzitutto prospettato
al Tribunale censure attinenti all'esercizio dei poteri
sostitutivi e sanzionatori previsti dal Testo Unico degli
enti locali 18 agosto 2000 n. 267, nonché più specificamente
alla applicabilità, all'interpretazione, alla stessa sopravvivenza
delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL dopo
l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione"; ed ha comunque avanzato dubbi circa
la legittimità costituzionale delle norme citate (applicate
nella vicenda in esame), chiedendo la rimessione della questione
alla Corte Costituzionale.
4.2.1) Prima di esaminare il ricorso nel merito il Collegio
è comunque chiamato a pronunciarsi in ordine alle eccezioni
di inammissibilità formulate dall’Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
Un primo profilo di inammissibilità viene eccepito in relazione
ad un preteso difetto sopravvenuto di interesse; si sostiene,
da un lato, che l'accoglimento del ricorso non potrebbe
in ogni caso giovare al ricorrente, il cui mandato sindacale
giungeva a naturale scadenza nel maggio 2004 e che, dopo
due mandati consecutivi, non poteva essere nuovamente candidato
né rieletto; dall'altro lato si afferma l'insussistenza
di un qualsiasi interesse morale suscettibile di tutela.
Il Collegio non condivide le tesi esposte dalla difesa dell'Agenzia.
Se anche si deve riconoscere che da un eventuale accoglimento
del ricorso nessuna utilità concreta può derivare all’arch.
Tumiati in rapporto alla carica di Sindaco di Copparo, risulta
peraltro impossibile negare che il medesimo vanti un consistente
ed attuale interesse morale che lo legittima ad agire in
giudizio e ad insistere per una pronuncia di merito. Il
ricorrente è stato rimosso dalla carica perché ritenuto
responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge,
cioè di un comportamento gravemente scorretto, pregiudizievole
per la funzionalità dell'ente amministrato. Ad avviso del
Collegio è di immediata evidenza l'interesse del predetto
a chiedere, per ottenere, una decisione giurisdizionale
che sancisca l'illegittimità della scelta operata nei suoi
confronti e smentisca i presupposti su cui essa si fonda;
così da "riabilitare" la figura dell'amministratore locale
rimosso. D'altra parte è la stessa sentenza della Quinta
Sezione del Consiglio di Stato citata dall'Agenzia a sostegno
delle proprie argomentazioni (7 aprile 2004 n. 1977, erroneamente
indicata con il n. 6810) che conforta le conclusioni di
questo Giudice, laddove esclude la permanenza di "un interesse
di natura morale al mantenimento in vita dell'organo consiliare
tutte le volte in cui il suo scioglimento non appaia imputabile
a comportamenti asseritamente non corretti degli interessati
ma, come nella specie, solo a fattori di carattere tecnico";
nel presente giudizio, infatti, si controverte appunto di
un provvedimento sanzionatorio adottato in relazione a comportamenti
asseritamente scorretti del ricorrente.
L'eccezione esaminata va dunque respinta.
4.2.2) Una seconda eccezione di inammissibilità si fonda
sulla circostanza che il ricorso in esame è stato proposto
quando ancora risultava pendente il precedente ricorso n.
140/04, con cui sono stati impugnati i medesimi atti e per
il quale il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia;
ciò comporterebbe litispendenza e inammissibilità dell'impugnazione
successivamente proposta.
Anche ad ammettere l'applicabilità nel processo amministrativo
dell'istituto della litispendenza ex art. 39 c.p.c., si
deve comunque sottolineare (come evidenziato dalla difesa
del ricorrente all'udienza di discussione) che esso presuppone
la presentazione di un'identica causa davanti a giudici
diversi, circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso
di specie. Piuttosto, la contemporanea pendenza davanti
a questa Sezione di due ricorsi contro il medesimo provvedimento
potrebbe essere risolta attraverso l'applicazione del principio
ne bis in idem. In ogni caso occorre considerare che i due
ricorsi in esame non sono affatto identici; il secondo,
in particolare, amplia sensibilmente la gamma delle censure
formulate con il primo e proprio per questo il ricorso n.
140/04 ha formato oggetto di rituale rinuncia. Dunque, ove
anche si giungesse a ritenere inammissibile il ricorso successivamente
proposto in relazione alla circostanza che la rinuncia non
produce effetto finché di essa non dia atto il giudice (cfr.
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 21 giugno 2004 n. 8), tale
declaratoria di inammissibilità dovrebbe limitarsi a quella
parte del ricorso n. 396/04 che riprende le censure già
formulate nel precedente gravame. Il Collegio ritiene comunque
di non poter pervenire a una simile conclusione, tenuto
conto che se il ricorrente non avesse rinunciato al ricorso
n. 140/04 la declaratoria di (parziale) inammissibilità
del ricorso successivamente proposto non comporterebbe di
fatto alcuna conseguenza negativa; mentre al contrario egli
risulterebbe penalizzato dalla rinuncia al primo ricorso,
dichiaratamente funzionale ad una apprezzabile semplificazione
del quadro processuale; una tale soluzione risulterebbe
però evidentemente irragionevole ed espressiva di una concezione
formalistica degli istituti processuali, perciò inaccettabile.
Per tale ragione va superata anche la seconda eccezione
di inammissibilità formulata dall'Agenzia.
4.3) Con una prima censura il ricorrente deduce che il provvedimento
impugnato è viziato per sviamento dalla funzione, sostenendo
che nella specie è stato esercitato il potere sanzionatorio
di rimozione del Sindaco (e di conseguente scioglimento
del Consiglio comunale), quando invece si sarebbe dovuto
seguire il procedimento (inizialmente attivato presso il
Difensore civico regionale e poi abbandonato) di puntuale
sostituzione dell'amministratore ritenuto inadempiente nel
compimento di singoli atti obbligatori per legge; il che
ha illegittimamente comportato effetti del tutto sproporzionati
e pesantemente invasivi sulla vita dell'ente locale.
Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue:
- già nel corso del 2000 l’Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha sollecitato
l’intervento del Co.Re.Co. e del Difensore civico regionale
per la nomina di un commissario ad acta che avviasse, in
luogo del Sindaco, il procedimento di nomina del Segretario
titolare del Comune di Copparo (si vedano la nota dell'Agenzia
n. 16288 del 15/9/2000, la nota del Co.Re.Co. n. 10110 del
22/9/2000 e la nota del Difensore civico n. 3784/00/594/VB
del 3/11/2000, depositati dal ricorrente come documenti,
rispettivamente, nn. 17, 20 e 25);
- ulteriori sollecitazioni in tal senso sono state rivolte
dall'Agenzia al Difensore civico con note del 10/4/2003
e del 29/5/2003 (doc.ti nn. 47 e 50), riscontrate negativamente
dal predetto organo regionale con note del 6/5/2003 e del
9/6/2003 (doc.ti nn. 48 e 52);
- risale al 31/1/2001 (prot. n. 183/2001 Gab.) la prima
diffida indirizzata dal Prefetto di Ferrara al Sindaco di
Copparo per l'avvio della procedura finalizzata alla nomina
del Segretario titolare, in cui si riferimento alle previsioni
di cui all'art. 142 TUEL (doc. n. 30);
- le successive diffide prefettizie recano le date del 3/6/2003
e del 29/9/2003 (doc.ti nn. 51 e 69).
Quanto sopra evidenzia che almeno a partire dal gennaio
2001 hanno proceduto in parallelo i procedimenti relativi
all'esercizio dei poteri disciplinati dagli artt. 136 e
142 TUEL; in altre parole, mentre l'Agenzia sollecitava
(senza successo) l'intervento sostitutivo del Difensore
civico regionale, il Ministero dell'Interno minacciava il
ricorso al traumatico provvedimento della rimozione, rilevando
nella condotta del Sindaco gli estremi delle "gravi e persistenti
violazioni di legge". Il Collegio non ravvisa illegittimità
in tale modalità procedimentale, posto che non è affatto
da escludere che singoli inadempimenti di atti obbligatori
per legge possano, per un verso, legittimare puntuali interventi
sostitutivi e per l'altro, se reiterati e particolarmente
rilevanti, concretare gli specifici presupposti che giustificano
un intervento sanzionatorio/repressivo nei confronti dell'organo
inadempiente. La valutazione circa la legittimità o meno
dell'intervento disposto si deve allora spostare sul diverso
versante dell'effettiva sussistenza dei presupposti per
l'esercizio del potere in concreto fatto valere; in ogni
caso ciò porta ad escludere che sia configurabile il vizio
di sviamento qui dedotto. Se per sviamento, infatti, si
intende l'esercizio di un potere per una finalità diversa
da quella alla quale è tipicamente preordinato, nel caso
in esame un fenomeno di tal genere non è ravvisabile nella
condotta delle parti resistenti, atteso che l'obiettivo
perseguito dal Ministero dell'Interno nel fare applicazione
dell’art. 142 TUEL era esattamente quello di azzerare gli
organi di governo del Comune di Copparo, ritenendo evidentemente
incompatibile con una corretta e regolare gestione dell'ente
la prosecuzione del mandato del Sindaco Tumiati, a prescindere
dalla più limitata questione dell'annosa mancanza di un
Segretario titolare. La censura esaminata va dunque disattesa.
4.4) Con un secondo, articolato ordine di censure il ricorrente,
sulla base del raffronto tra le disposizioni dettate in
materia di controllo sugli organi dagli artt. 141 e 142
TUEL e il nuovo assetto costituzionale introdotto dalle
modifiche al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3, prospetta, in estrema sintesi e alternativamente:
- l'intervenuta abrogazione implicita dei citati artt. 141
e 142;
- la necessità di una interpretazione dell’art. 142 costituzionalmente
orientata, cioè sostanzialmente restrittiva degli ambiti
di attuale applicabilità della norma;
- l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione
per violazione degli artt. 114 e 120 Cost. e dei principi
di proporzionalità, sussidiarietà e leale collaborazione.
Proprio le due norme costituzionali appena richiamate e
i principi che esse contengono ed a cui si ispirano costituiscono
i presupposti su cui si fondano le argomentazioni del ricorrente.
Innanzitutto si sottolinea che la nuova formulazione dell’art.
114 Cost. (con la contestuale abrogazione del previgente
art. 128) esprime una più incisiva rilevanza costituzionale
dell'autonomia comunale, che non può non modificare anche
il quadro dei poteri di intervento governativo sugli organi
degli enti locali. In proposito si richiamano poi le puntuali
disposizioni dettate dal secondo comma del nuovo art. 120
in tema di potere sostitutivo del Governo sugli organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni, il cui esercizio è espressamente assoggettato al
rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ed a sostegno delle tesi illustrate nel ricorso si fanno
ampi riferimenti alle indicazioni che, in materia di interpretazione
ed applicazione del citato art. 120 comma 2, ha fornito
la Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze
n. 43/2004 e n. 69/2004.
Nella prospettazione del ricorrente il quadro che emerge
porta ad escludere che l’art. 142 TUEL - privo di "copertura"
costituzionale - possa tuttora trovare applicazione, quantomeno
sulla base dei parametri utilizzati prima della modifica
costituzionale del 2001, che consentivano al Governo di
intervenire in via sanzionatoria sugli organi dell'ente
locale in base al generico presupposto della sussistenza
di "gravi e persistenti violazioni di legge", senza le garanzie
sostanziali e procedurali che le disposizioni del nuovo
titolo V della Costituzione oggi impongono e che hanno trovato
attuazione nell’art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
4.5) Il Collegio non condivide le tesi esposte dal ricorrente.
Prendendo le mosse dalla nuova formulazione dell’art. 114
Cost. si deve convenire che, attraverso di essa, il legislatore
costituzionale ha inteso, da un lato, riconoscere piena
e pari dignità a tutte le componenti della Repubblica, dall'altro
sancire l'autonomia degli enti substatali e, in particolare,
degli enti locali in termini più netti e significativi di
quelli utilizzati dal previgente art. 128, ora abrogato;
l'affermazione secondo cui le Province e i Comuni "sono
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni"
è stata infatti sostituita dal riconoscimento che i predetti
enti, unitamente alle Città metropolitane ed alle Regioni,
sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione". Se tale
enunciazione costituisce il punto di riferimento e di partenza
per valutare la compatibilità con il nuovo assetto costituzionale
delle previsioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL, detta
verifica deve dunque procedere attraverso l'esame delle
ulteriori norme contenute nel titolo V della Costituzione
e dei principi a cui esse si ispirano.
Il ricorrente invoca in proposito, come decisivo parametro
di raffronto, le disposizioni di cui al secondo comma dell’art.
120, che recita:
"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione".
La tesi sostenuta nel ricorso è che, in mancanza di una
espressa disposizione costituzionale che preveda e disciplini
il potere governativo di intervento sanzionatorio sugli
organi degli enti locali, quest'ultimo va ritenuto ormai
espunto dall'ordinamento; ma anche ove si voglia ammettere
la perdurante sussistenza di un tale potere, il suo esercizio
va assoggettato ai limiti ed alle condizioni che l’art.
120 comma 2 detta per l'intervento sostitutivo.
L'insistito richiamo alla disposizione costituzionale appena
citata costituisce, ad avviso del Collegio, il punto debole
del percorso argomentativo sviluppato dalla difesa dell’arch.
Tumiati. Ciò in quanto l’art. 120 comma 2 Cost. riguarda
espressamente ed esclusivamente un potere diverso da quello
di cui si controverte in questa sede; per cui tanto il contenuto
della norma, quanto le indicazioni che in merito ad essa
ha fornito la Corte Costituzionale, quanto infine le disposizioni
attuative dettate dall’art. 8 della legge n. 131/2003 non
possono assumere rilievo decisivo nel presente giudizio,
in cui si discute del potere sanzionatorio/repressivo previsto
dagli artt. 141 e 142 TUEL e non del potere sostitutivo,
che nel citato testo unico trova semmai la sua disciplina
nell’art. 136 (la cui attuale vigenza, peraltro, è quantomeno
dubbia, alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale
riguardanti i difensori civici regionali; ma anche tale
questione è estranea al presente giudizio).
Come evidenziato dall'Avvocatura dello Stato anche nella
discussione in udienza, una cosa è il potere sostitutivo
statale disciplinato dall’art. 120 comma 2 Cost. e dall’art.
8 della legge La Loggia, che consente al Governo, in applicazione
del principio di sussidiarietà verticale, di surrogare gli
organi degli enti substatali in relazione ad oggettive carenze
riguardanti gli ambiti specificamente previsti dalle norme
citate; altra cosa è il potere sanzionatorio che il Governo
esercita per reprimere comportamenti illeciti degli organi
di governo locale, producendo il ben più drastico effetto
della loro cessazione.
Posto dunque che l’art. 120 comma 2 Cost. si occupa esclusivamente
del potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni, l'unica disposizione
costituzionale riguardante il potere sanzionatorio/repressivo
statale è quella dell’art. 126, che prevede le ipotesi di
scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del
Presidente della Giunta, nel caso in cui "abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge"
ovvero "per ragioni di sicurezza nazionale". Tale disposizione
certamente non vale ad assicurare "copertura" costituzionale
agli artt. 141 e 142 TUEL; tuttavia, se il potere sanzionatorio
è previsto dall'ordinamento, a livello costituzionale, nei
confronti degli organi delle Regioni, risulta palesemente
incongruo ritenere che il medesimo potere sia incompatibile
con i principi costituzionali ove previsto, dalla legislazione
ordinaria, nei confronti degli organi degli enti subregionali.
Il diverso rango delle fonti ben si giustifica tenuto conto
del maggiore rilievo costituzionale delle Regioni, innanzitutto
in relazione alla circostanza che le medesime partecipano
all'esercizio della potestà legislativa insieme allo Stato
(come previsto dall’art. 117 Cost.), a differenza degli
altri enti citati dall’art. 114. Si tratta piuttosto di
verificare se è possibile individuare una norma costituzionale
che legittima il legislatore ordinario a disciplinare il
potere sanzionatorio sugli organi degli enti subregionali
e che, dunque, può costituire idonea "copertura" costituzionale
degli artt. 141 e 142 TUEL. Tale norma si rinviene nell’art.
117 comma 2 lett. p) della Costituzione, che attribuisce
alla legislazione esclusiva statale la materia "legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane".
Così ricostruito il quadro normativo, va escluso che sussista
incompatibilità tra gli artt. 141 e 142 TUEL e il nuovo
assetto costituzionale conseguente alla modifica del titolo
V; non possono perciò trovare accoglimento le tesi sostenute
nel ricorso circa l'abrogazione implicita delle norme in
questione o la necessità di una loro interpretazione "costituzionalmente
orientata", nel senso indicato nel gravame; neppure sussistono,
infine, i presupposti per la accedere alla richiesta di
sollevare questione di costituzionalità delle norme medesime.
4.6) Con il motivo di ricorso rubricato sub 2) viene contestata
l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di rimozione
del Sindaco di Copparo perché adottato nella forma del decreto
del Presidente della Repubblica e non del Ministro dell'Interno,
come disposto dall’art. 142 TUEL.
La censura trova conforto nel dato testuale della norma
citata e nell’art. 1 della legge 12 gennaio 1991 n. 13 (anche’esso
richiamato dal ricorrente) che, nell'elencare gli atti da
adottarsi nella forma del decreto presidenziale, non fa
cenno alla rimozione del Sindaco, mentre invece ricomprende
lo "scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali",
in armonia con la previsione dell’art. 141 TUEL. Il Collegio,
tuttavia, ritiene superabile la censura sulla base delle
considerazioni che, seppure con riferimento al previgente
art. 40 della legge n. 142/1990, ha espresso il Consiglio
di Stato nella sentenza della Quarta Sezione 28 maggio 1997
n. 582 e nel parere reso dall'Adunanza Generale in data
10 giugno 1999. In sostanza, rimozione del Sindaco e scioglimento
del Consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del
medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente
il secondo, come sancito dall’art. 141 comma 1 lett. b)
punto 1) del TUEL; la circostanza che tali due aspetti siano
stati unitariamente definiti in uno stesso provvedimento
emesso dall'Autorità competente ad adottare l'atto conclusivo
del procedimento (e dalle conseguenze più rilevanti) appare
conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità e
comunque inidonea a viziare l'operato dell'Amministrazione,
tenuto altresì conto che la determinazione presidenziale
consegue in ogni caso ad una proposta ministeriale, che
comporta l'assunzione di responsabilità politica da parte
governativa.
4.7.1) Con l'ultima censura dedotta il ricorrente sostiene:
- che nella specie non sussisteva il presupposto delle "gravi
e persistenti violazioni di legge" posto a fondamento del
provvedimento di rimozione; - che il richiamo alla sentenza
del TAR del Lazio, Sez. I Ter n. 1472/2003 è stato operato
dal Ministro dell'Interno nella sua proposta in modo del
tutto parziale e reticente;
- che se inadempimento c'è stato da parte del Sindaco nel
consentire l'insediamento del Segretario reggente designato
dall'Agenzia, tale inadempimento è poi venuto meno e dunque
non poteva valere a giustificare l'intervento sanzionatorio
nei suoi confronti;
- che, piuttosto, un inadempimento è ravvisabile a carico
dell’Agenzia la quale, nonostante le considerazioni svolte
in proposito nella citata sentenza del TAR del Lazio, per
lungo tempo ha omesso di pronunciarsi in ordine alla designazione
della dott.ssa Ori a Segretario titolare del Comune di Copparo,
disposta dal Sindaco;
- che proprio per tali ragioni il Difensore civico regionale
ha, per due volte, respinto le istanze dell'Agenzia per
la designazione di un commissario ad acta; circostanza di
cui non si fa cenno nella relazione ministeriale presupposta
alla rimozione.
4.7.2) Il decreto presidenziale impugnato così si esprime
a proposito della condotta del Sindaco Tumiati:
"…nell'espletamento delle funzioni proprie della carica
ricoperta, si è reso responsabile di gravi e persistenti
violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante
reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare
la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente;
… la mancata ottemperanza alla diffida connota la persistenza
della grave violazione di legge in considerazione del carattere
di doverosità ed obbligatorietà sancito dall'ordinamento
in ordine alla copertura delle sedi vacanti di segreteria
e riconosciuto in sede giurisdizionale…".
Un dato è incontestabile nella vicenda di cui si tratta
e balza immediatamente agli occhi, insistentemente sottolineato
dalle parti resistenti e anche dalla proposta ministeriale
allegata al decreto presidenziale di rimozione: a far tempo
dal 1° gennaio 1997 e fino al momento in cui l’arch. Tumiati
ha rivestito la carica di Sindaco di Copparo la Segreteria
di quel Comune è rimasta priva di titolare e neppure è stata
avviata la relativa procedura di nomina (secondo la scansione
procedimentale indicata dal TAR del Lazio, Sez. I Ter nella
già citata sentenza n. 1472/2003). A questa sola circostanza
fa espresso riferimento la motivazione del provvedimento
impugnato, che risulta sul punto correttamente rappresentativa
dei presupposti di fatto e dunque idonea a legittimare la
disposta rimozione.
A fronte delle articolate contestazioni formulate nel ricorso
va in primo luogo evidenziato che il decreto presidenziale
non fa cenno alle resistenze obiettivamente opposte dal
ricorrente all'insediamento dei Segretari reggenti via via
inviati dall'Agenzia, che risultano in effetti cessate,
a seguito delle dimissioni della dott.ssa Ori, prima dell'ultima
diffida - circostanza di cui dà atto la stessa relazione
ministeriale - ma che restano comunque un dato storico utile
per inquadrare l'atteggiamento di annosa contrapposizione
tra il Sindaco Tumiati e le parti resistenti nel presente
giudizio.
Quanto alla sentenza del TAR del Lazio, Sez. I Ter 25 febbraio
2003 n. 1472 si deve innanzitutto rilevare che con tale
pronuncia quel Tribunale ha deciso due distinti ricorsi,
il primo proposto dal Comune di Copparo contro il provvedimento
dell'Agenzia di nomina del dott. Francesco Carangelo a Segretario
reggente; il secondo proposto dall'Agenzia contro i provvedimenti,
rispettivamente, del Sindaco e della Giunta comunale di
Copparo relativi alla nomina della dott.ssa Ori a Segretario
generale del Comune. Il TAR ha respinto il primo ricorso
ritenendolo infondato e ribadendo che l'attivazione della
procedura di nomina del Segretario titolare costituisce
atto dovuto da parte del Sindaco; ha invece dichiarato inammissibile
per difetto di interesse il ricorso proposto dall’Agenzia,
affermando che la stessa aveva omesso "di assumere un'esplicita
determinazione di rifiuto all'assegnazione del segretario…".
Tale ultima affermazione non equivale certo ad un riconoscimento
di legittimità della nomina della dott.ssa Ori quale Segretario
generale del Comune di Copparo, disposta dal Sindaco e ratificata
dalla Giunta comunale secondo modalità procedimentali ben
diverse da quelle puntualizzate nella medesima decisione
del TAR del Lazio; vale comunque a chiarire (quantomeno
dopo la pubblicazione della sentenza) che anche l'Agenzia
aveva mantenuto, nella vicenda di cui si tratta, un comportamento
non ineccepibile, non avendo provveduto a definire formalmente
il procedimento attivato dall’iniziativa sindacale con la
nomina in questione (la cui conformità a legge non è possibile
valutare in questa sede); a tale situazione ha fatto riferimento
il Difensore civico regionale nel riscontrare negativamente
(con note del 6 maggio e del 9 giugno 2003) le richieste
dell'Agenzia di nomina di un commissario ad acta.
Nel frattempo, però, il Sindaco era stato diffidato una
prima volta dal Prefetto di Ferrara ad avviare la procedura
finalizzata a dotare il Comune del Segretario titolare,
con il provvedimento del 31 gennaio 2001, pervenuto il 2
febbraio successivo, che contiene un esplicito richiamo
all’art. 142 TUEL e che, seppur impugnato con il ricorso
n. 529/01, è rimasto efficace perché mai sospeso (né tantomeno
annullato) e non è mai stato ottemperato. Una seconda diffida,
datata 3 giugno 2003 e giunta a destinazione il successivo
7 giugno (successivamente, dunque, alla pubblicazione della
sentenza del TAR del Lazio), è stata poi indirizzata dal
Prefetto di Ferrara al Sindaco Tumiati ed è stata da lui
impugnata con il ricorso n. 634/03; la relativa istanza
cautelare è stata però respinta da questo Tribunale con
ordinanza n. 403 del 27/6/2003, confermata in sede di appello
(ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n.
3111 del 16/7/2003).
Nel medesimo arco temporale l'Agenzia, dal canto suo, si
è formalmente pronunciata in senso negativo sulla nomina
della dott.ssa Ori a Segretario titolare dell'Ente: si vedano
in proposito la nota del Presidente dell'Agenzia stessa
datata 13 giugno 2003 e pervenuta al Comune di Copparo il
giorno successivo e la deliberazione di ratifica del Consiglio
di Amministrazione n. 154 del 3 luglio 2003, pervenuto al
Comune il 6 settembre successivo in esito a domanda di accesso
agli atti (doc.ti nn. 54, 67 e 68 depositati dal ricorrente).
Allorché il Prefetto di Ferrara è intervenuto con la terza
e ultima diffida, datata 29 settembre 2003 e notificata
il successivo 7 ottobre, l'odierno ricorrente era dunque
pienamente consapevole di dover inderogabilmente adempiere
all'obbligo di avviare la procedura per la nomina del Segretario
titolare del Comune - secondo la procedura indicata dal
TAR del Lazio, Sez. I Ter nella già citata sentenza n. 1472/2003
-, essendo ormai venuta meno la condotta omissiva che la
stessa sentenza aveva addebitato all'Agenzia e non potendo
vantare alcun conforto giurisdizionale contro i precedenti
atti di diffida, che non avevano mai cessato di essere efficaci.
In tali condizioni non restava al Sindaco altra via che
l'ottemperanza all'ulteriore intimazione (fatte salve, ovviamente,
le azioni giurisdizionali che intendesse ancora esperire);
ma ancora una volta, l'interessato ha disatteso le sollecitazioni
pervenutegli, reiterando pervicacemente un comportamento
contrastante con un preciso obbligo di legge e ormai (tenuto
anche conto delle intervenute dimissioni della dott.ssa
Ori) incomprensibile, ma proprio per questo tale da evidenziare
un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni
interessate; conflitto che, anche in ragione della sua durata,
non poteva non incidere negativamente sulla funzionalità
stessa dell’Amministrazione diretta dall’arch. Tumiati.
Il quadro che emerge dalla ricostruzione precedente risulta
adeguatamente valutato nell'ambito del procedimento che
ha portato all'adozione del provvedimento di rimozione.
Quest'ultimo risulta perciò immune anche dai vizi dedotti
con l'ultima censura.
4.7.3) Per le ragioni illustrate il ricorso n. 396/04 va
respinto. 5) La particolarità del caso induce il Collegio
a ritenere equo disporre l'integrale compensazione tra le
parti delle spese di tutti i giudizi riuniti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I, pronunciandosi sui ricorsi n. 529 del 2001, n.
620 del 2003, n. 634 del 2003, n. 1349 del 2003, n. 140
del 2004 e n. 396 del 2004:
1) dispone la riunione di tutti i gravami;
2) dichiara improcedibili i giudizi sui ricorsi n. 529/01,
n. 620/03, n. 634/03 e n. 1349/03 per sopravvenuta carenza
di interesse;
3) dà atto della rinuncia del ricorrente al ricorso n. 140/04;
4) respinge il ricorso n. 396/04;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti
i giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 7 ottobre 2004.
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Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
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Depositata in Segreteria in data 25/10/2004
Bologna, li 25/10/2004
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