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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre
2004 n. 3690
Pres. Perricone, Est. Testori
ric. Solaroli Luigia contro Ministero per i beni e le attività
culturali ed altri; ric. Bonanzi Paolo contro Ministero
per i beni e le attività culturali ed altri, |
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Procedimento finalizzato all’esercito del
diritto di prelazione ex art.59 D. Lgs. n. 490/1999 da parte
della Sovrintendenza dei beni archeologici competente -
Denuncia di alienazione di terreno di notevole interesse
archeologico - Comunicazione di avvio del procedimento ex
art.7 L. n. 241 del 1990 - Superfluità in quanto procedimento
iniziato ad istanza di parte – Esclusione – Illegittimità
del provvedimento finale – Sussiste.
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Il procedimento finalizzato all’esercizio
del diritto di prelazione previsto dall’art.59 del D. Lgs
n. 490 del 1999 soggiace all’obbligo di comunicazione di
cui all’art.7 della L. n. 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione
è chiamata ad assumere le proprie determinazioni sulla base
di apprezzamenti discrezionali, in ordine ai quali i privati
interessati possono fornire il loro apporto partecipativo.
Tale comunicazione risulta superflua qualora il procedimento
venga avviato ad istanza di parte, ipotesi non rinvenibile
nel caso di specie, dal momento che la denuncia della compravendita
operata dal ricorrente non è configurabile come istanza
di avvio, ma come segnalazione all’amministrazione competente
del verificarsi di un circostanza idonea affinché la stessa
possa determinare l’inizio del procedimento di cui è causa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 244/04+252/04 Reg. Ric.
N. Reg. Sez.
N. 3690 Reg. Sent.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone,
Presidente; Dott. Alberto Pasi, Consigliere; Dott. Carlo
Testori Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sul ricorso n. 244 del 2004 proposto
da Solaroli Luigia, rappresentata e difesa dall’Avv.
Pietro Cottignola e dall’Avv. Antonino Morello e presso
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Saragozza
n. 28,
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contro
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il Ministero per i beni e le attività
culturali, la Soprintendenza per i beni archeologici
dell'Emilia Romagna e la Soprintendenza regionale per i
beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna, costituitisi
in giudizio in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati
e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via
G. Reni n. 4,
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e nei confronti
di Bonanzi Paolo, non costituitosi in giudizio, per
l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Direttore
Generale del Ministero per i beni e le attività culturali
in data 1 dicembre 2003 con cui è stato esercitato il diritto
di prelazione sull'immobile già di proprietà del sig. Giuseppe
Solaroli, di cui la ricorrente è uno degli eredi.
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B) sul ricorso n. 252 del 2004 proposto
da Bonanzi Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv.
GianCarlo Fanzini, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Bologna, via S. Stefano n. 43,
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contro
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il Ministero per i beni e le attività
culturali, la Direzione Generale per i beni archeologici
e la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia
Romagna, costituitisi in giudizio in persona dei legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
sono domiciliati in via G. Reni n. 4,
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per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto 1 dicembre 2003 prot. 18899 del Direttore Generale
per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività
culturali, portante esercizio del diritto di prelazione
in ordine ad un bene acquistato dal ricorrente nel 1980.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi dell'Amministrazione
per i beni e le attività culturali;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 l’Avv. B.
Simoni, in sostituzione dell’Avv. A. Morello, l’Avv. G.C.
Fanzini e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1) Con D.M. 15/12/1969 il terreno ubicato
in Comune di Ravenna, identificato in catasto al foglio
n. 160 mappale 20 è stato dichiarato di notevole interesse
archeologico ai sensi della legge n. 1089/1939 in quanto
interessato dai resti dell'impianto portuale romano di Ravenna.
Con atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre
1980 il terreno in questione (unitamente a quello distinto
al mappale 21) è stato alienato dal sig. Giuseppe Solaroli
al sig. Paolo Bonanzi per il prezzo complessivo di lire
52.000.000; di tale alienazione non è stata all'epoca fatta
denuncia al Ministero competente, come prescritto dall’art.
30 della citata legge n. 1089/1939 (allora vigente), ai
fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione
di cui agli artt. 31 ss.
Con atto di compravendita stipulato il 16 ottobre 2003 il
sig. Paolo Bonanzi ha alienato alla società "Emanuela s.n.c.
di Marchesi Antonio e C." il terreno di cui sopra (ora facente
parte del mappale 368, foglio 160), dandone notizia alla
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna
con atto pervenuto il 21 ottobre 2003. La predetta Amministrazione
ha allora avviato il procedimento per l'esercizio del diritto
di prelazione previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 490/1999,
concluso con il decreto ministeriale datato 1 dicembre 2003,
notificato alla sig.ra Luigia Solaroli in qualità di erede
del sig. Giuseppe Solaroli ed al sig. Paolo Bonanzi; in
tale provvedimento il prezzo da corrispondere per la prelazione
esercitata è indicato in lire 30.000.000 (pari a € 15.493,71).
2) Contro tale determinazione hanno proposto distinti ricorsi
(rubricati, rispettivamente, al n. 244/04 ed al n. 252/04)
la sig.ra Luigia Solaroli ed il sig. Paolo Bonanzi; in entrambi
i gravami si sostiene, con censure in parte comuni, l'illegittimità
del decreto impugnato e se ne chiede l'annullamento; la
sig.ra Solaroli, in via subordinata, chiede quantomeno la
condanna del Ministero procedente al pagamento di una somma
maggiore rispetto a quella indicata nell'atto (riferita
alla vendita del 1980).
In entrambi i giudizi si è costituito il Ministero per i
beni e le attività culturali, insistendo per la reiezione
dei ricorsi. Nella camera di consiglio dell’11 marzo 2004
questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari formulate
dai ricorrenti, fissando la pubblica udienza del 7 ottobre
2004 per la trattazione delle cause nel merito.
All'udienza predetta entrambe le cause sono passate in decisione.
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DIRITTO
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1) Va innanzitutto disposta la riunione dei
giudizi sui ricorsi n. 244 e n. 252, entrambi del 2004,
per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
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2) Comune ai due ricorsi è la censura iniziale
di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, essendo
pacifico che l'Amministrazione non ha comunicato ai destinatari
dell'atto l'avvio del relativo procedimento. Le tesi dei
ricorrenti trovano conforto nell'orientamento che la Sesta
Sezione del Consiglio di Stato ha privilegiato nelle recenti
sentenze 21 febbraio 2001 n. 923 e 2 marzo 2004 n. 976;
orientamento peraltro seguito anche da giudici amministrativi
di primo grado (cfr. TAR Sardegna 14 gennaio 2003 n. 23).
In via generale l'applicazione del citato art. 7 è funzionale
ad assicurare al privato la possibilità di partecipare utilmente
al procedimento che lo riguarda, nel senso di poter incidere
(attraverso memorie, osservazioni, rilievi) sulle determinazioni
che la P.A. andrà ad adottare; perciò viene esclusa l'applicabilità
della norma laddove l'attività amministrativa sia totalmente
vincolata, posto che nessun beneficio può derivare da una
partecipazione procedimentale in tutti i casi in cui all'Amministrazione
non siano rimesse valutazioni discrezionali, ma sia solo
affidato il compito di verificare la sussistenza di presupposti
univoci ed oggettivi, non suscettibili di alcun tipo di
interpretazione.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale a cui i ricorrenti
si richiamano il procedimento finalizzato all'esercizio
del diritto di prelazione soggiace all'obbligo di comunicazione
di cui all’art. 7 (sempre che non ricorrano particolari
esigenze di celerità, che nella specie non risultano in
alcun modo evidenziate) in quanto l'Amministrazione è chiamata
ad assumere le proprie determinazioni sulla base di apprezzamenti
discrezionali circa la sussistenza dei presupposti di legge
per il corretto esercizio del diritto in questione; il che
impone di tener conto delle peculiari caratteristiche della
singola fattispecie, in ordine alle quali i privati interessati
possono fornire utili elementi di illustrazione e di valutazione.
Nella vicenda in esame è mancata la partecipazione procedimentale
dei destinatari del provvedimento finale, cioè dell'alienante
e dell'acquirente del bene oggetto di prelazione. L'Amministrazione
si difende sul punto rifacendosi alla giurisprudenza che
esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento
nei casi in cui lo stesso sia stato attivato ad istanza
di parte (e nel caso di specie il procedimento è stato attivato
dalla denuncia del sig. Paolo Bonanzi, acquirente nella
compravendita del 1980 e alienante in quella del 2003).
Il Collegio conosce l'orientamento giurisprudenziale invocato
dalla P.A., al quale questa stessa Sezione si è ripetutamente
conformata, ad esempio in materia di diniego di rilascio
o rinnovo di permessi di soggiorno (cfr., tra le altre,
le sentenze 21 marzo 2004 n. 462; 2 febbraio 2004 n. 149;
19 settembre 2003 n. 1571); ritiene però che il richiamo
non sia esattamente pertinente alla fattispecie considerata.
La comunicazione di avvio del procedimento risulta effettivamente
superflua quando il procedimento stesso è stato attivato
su istanza del privato, cioè in risposta ad una sua specifica
richiesta; ma nella vicenda in esame la denuncia della compravendita
operata dal sig. Bonanzi appare configurabile, più che come
istanza di avvio di un procedimento, come segnalazione all'Amministrazione
competente del verificarsi di una circostanza che, eventualmente
e sulla base delle valutazioni rimesse all'Amministrazione
stessa, poteva determinare l'inizio del procedimento finalizzato
all'esercizio del diritto di prelazione. In altre parole,
nel caso di cui si tratta l'avvio del procedimento non conseguiva
automaticamente all'iniziativa del privato, ma costituiva
una mera eventualità: il procedimento sarebbe iniziato solo
se l'Amministrazione avesse operato una scelta in tal senso
e di ciò avrebbe dovuto rendere partecipi i destinatari
del provvedimento finale. In concreto, il momento iniziale
del procedimento in questione, cioè il momento in cui la
P.A. ha operato la propria scelta, è riconducibile alla
nota del 30 ottobre 2003, prot. n. 12502 (documento depositato
dall'Avvocatura dello Stato in allegato alla relazione dell’Amministrazione
e indicato come n. 6 e n. 7, rispettivamente, nel ricorso
n. 244/04 e nel ricorso n. 252/04) con cui la Soprintendenza
per i beni archeologici dell'Emilia Romagna ha proposto
alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali
dell'Emilia Romagna e al Ministero di esercitare il diritto
di prelazione sugli immobili di cui si controverte. Contestualmente
o in un momento immediatamente successivo l'Amministrazione
avrebbe dovuto comunicare ai privati interessati l'avvio
della procedura in questione, per assicurare loro la possibilità
di partecipare alla stessa nelle forme consentite dall’art.
10 della legge n. 241/1990.
3) In mancanza di tale adempimento risulta fondata e assorbente
la censura relativa alla violazione delle disposizioni di
cui agli artt. 7 ss. della legge citata; l'illegittimità
riscontrata vizia l'intero procedimento e, conseguentemente,
anche il provvedimento finale qui impugnato che, in accoglimento
di entrambi i ricorsi, va quindi annullato.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di entrambi i giudizi.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I, previa riunione dei giudizi sui ricorsi n. 244/04
e n. 252/04, accoglie entrambi i gravami e conseguentemente
annulla il provvedimento con i medesimi impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Bologna il 7 ottobre 2004.
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Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
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Depositata in Segreteria in data 25/10/2004
Bologna, li 25/10/2004
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