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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 28 ottobre 2004 n. 3791
Luigi Trivellato, Presidente - Elvio Antonelli, relatore


1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Sospensione dei lavori - Requisiti - Puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito.

 

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Sospensione dei lavori - Generiche difformità dalla concessione edilizia - Difetto di motivazione.

1. Il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito, salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia.

 

2. Non è sufficientemente motivato un provvedimento di sospensione dei lavori che si giustifichi sulla considerazione che, in parziale difformità dalla concessione edilizia, sarebbero stati realizzati “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”. La motivazione può ritenersi congrua solo se sono indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato, Presidente, Elvio Antonelli, Consigliere, relatore, Alessandra Farina, Consigliere, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi n. 1940/91 e n. 3270/91, proposti da

 

LESSIO EMANUELE e LESSIO ROMOLO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pieressa e Silvia Benacchio, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

CONTRO

 

il Comune di S. Giorgio in Bosco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1940/91: dell’ordinanza sindacale 25.6.1991 n. 18 avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990;
quanto al ricorso n. 3270/91: del provvedimento sindacale 21.11.1991 n. 47 avente ad oggetto la sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990.

 

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 18.7.1991 ed il 7.12.1991 e depositati presso la Segreteria il 26.7.1991 e l’11.12.1991, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli - l’avv. Pieressa per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 1940/91 i ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di due lotti di terreno ricadenti all’interno di una lottizzazione approvata dal Comune di S.Giorgio in Bosco con delibera del Consiglio comunale del 29.12.1980 n. 209.
In data 13 novembre 1990, ottennero la concessione edilizia rubricata al n. 167/89 con la quale si concedeva la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo e negozi.
Dopo la comunicazione dell’inizio dei lavori inviata in data 28 maggio 1991 i ricorrenti richiesero il rilascio di una concessione in variante della precedente.
Veniva però adottata una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e annullamento della precedente concessione edilizia n. 167/89.
Avverso il provvedimento impugnato vengono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge (L. 47/85 art. 11 – L. 241/1990 art. 3); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
Prima di procedere al ritiro dell’atto concessorio, il Comune doveva porre in essere quelle attività volte ad evitare il grave provvedimento di annullamento, precisando i vizi accertati e dando un termine per provvedere alle modifiche.
Il Comune procedente era tenuto a motivare non solo in ordine alle esigenze di ripristino della legalità, ma anche con riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale che consigliava l’eliminazione di una situazione pregiudizievole.
Con il ricorso n. 3270/91 gli istanti rilevano che il Sindaco di S.Giorgio in Bosco in data 24.9.1991 emanava l’ordinanza n. 34 con la quale disponeva l’annullamento della sua precedente ordinanza n. 18 del 25.6.1991 (impugnata con il ricorso n. 1940/91).
Emanava poi in data 21 novembre 1991 una nuova ordinanza di sospensione, iscritta al n. 47 ROS in forza di una supposta parziale difformità dalla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990, determinata da non meglio precisate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.
Avverso quest’ultimo provvedimento sindacale vengono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge (L. 241/1990 art. 3 – errata applicazione dell’art. 4 L. 47/85 e dell’art. 91 della L.R. 27.6.1985 n. 61); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità manifesta.
Anche qui è stato violato il principio di cui all’art. 3 della L. 241/91 difettando la precisa individuazione delle contestazioni mosse dall’autorità comunale.
Mancano la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottostanti la decisione dell’amministrazione e manca altresì l’indicazione del termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
In ogni caso non sussiste nessuna variazione planimetrica, ma solo una modestissima variazione di un solo lato dell’edificio determinato dagli inevitabili aggiustamenti di cantiere.
L’edificio è posto esattamente nel luogo di progetto, è solo la linea di confine ad essere lievemente spostata.
Quanto all’aumento della superficie utile di calpestio, si può solo immaginare che il presunto aumento sia da individuare nello scivolo di accesso al piano seminterrato che si sarebbe ampliato di una modestissima fascia triangolare avente la base di 20 cm. e il lato di 12 metri per un totale di 1,20 metri quadrati.
L’opera non è però ultimata e quindi i ricorrenti possono eliminare il modesto aumento di volume ingrossando il muro di sostegno della rampa medesima, come pure possono chiedere, come in effetti hanno già chiesto, una variante in corso d’opera a norma dell’art. 97 L.R. 61/85.
L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata inoltre emessa senza accertare se l’attività in essere fosse sostanzialmente abusiva, fosse cioè non autorizzabile perché in contrasto con la disciplina urbanistica.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

 

DIRITTO

 

Il primo ricorso (n. 1940/91) è divenuto improcedibile, poiché con atto del 24.9.1991 (depositato agli atti del giudizio) l’impugnata ordinanza n. 18 del 25.6.91 è stata annullata.
Il secondo ricorso (n. 3270/91) è invece fondato per difetto di motivazione.
La giurisprudenza ha chiarito che il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia (cfr. CS V Sez. 28.1.92 n. 78; TAR Lazio, Sezione Latina 4.2.1991 n. 14)
Ebbene, l’impugnato ordine di sospensione dei lavori è stato giustificato sul rilievo che in parziale difformità dalla concessione edilizia del 1\3.11.90 sarebbero state realizzate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.
Tale giustificazione, alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, deve ritenersi all’evidenza insufficiente a motivare l’adozione dell’impugnato atto cautelare.
Ed infatti nelle specie la motivazione poteva ritenersi congrua solo se fossero state indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, dichiara improcedibile il ricorso n. 1940/91 e accoglie il ricorso n. 3270/91 e conseguentemente annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 27 maggio 2004.


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