| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 28 ottobre 2004 n. 3791
Luigi Trivellato, Presidente - Elvio Antonelli, relatore
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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione
edilizia - Sospensione dei lavori - Requisiti - Puntuali
ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità
tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito.
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2. Edilizia ed urbanistica - Concessione
edilizia - Sospensione dei lavori - Generiche difformità
dalla concessione edilizia - Difetto di motivazione.
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1. Il potere di sospendere i lavori iniziati
in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato
solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in
ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle
previste nel progetto assentito, salvo naturalmente il caso
di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata
concessione edilizia.
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2. Non è sufficientemente motivato un provvedimento
di sospensione dei lavori che si giustifichi sulla considerazione
che, in parziale difformità dalla concessione edilizia,
sarebbero stati realizzati “variazioni planimetriche dell’ubicazione
dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.
La motivazione può ritenersi congrua solo se sono indicate
in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate
variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato
aumento di superficie di calpestio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato, Presidente, Elvio Antonelli, Consigliere,
relatore, Alessandra Farina, Consigliere, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi n. 1940/91 e n. 3270/91, proposti
da
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LESSIO EMANUELE e LESSIO ROMOLO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pieressa e Silvia
Benacchio, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio
presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del
R.D. 26.6.1924 n. 1054;
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CONTRO
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il Comune di S. Giorgio in Bosco,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1940/91: dell’ordinanza sindacale 25.6.1991
n. 18 avente ad oggetto l’annullamento della concessione
edilizia n. 167/89 del 13.11.1990;
quanto al ricorso n. 3270/91: del provvedimento sindacale
21.11.1991 n. 47 avente ad oggetto la sospensione dei lavori
relativi alla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990.
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Visti i ricorsi, notificati rispettivamente
il 18.7.1991 ed il 7.12.1991 e depositati presso la Segreteria
il 26.7.1991 e l’11.12.1991, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 - relatore
il Consigliere Elvio Antonelli - l’avv. Pieressa per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 1940/91 i ricorrenti premettono
in fatto di essere proprietari di due lotti di terreno ricadenti
all’interno di una lottizzazione approvata dal Comune di
S.Giorgio in Bosco con delibera del Consiglio comunale del
29.12.1980 n. 209.
In data 13 novembre 1990, ottennero la concessione edilizia
rubricata al n. 167/89 con la quale si concedeva la costruzione
di un fabbricato ad uso abitativo e negozi.
Dopo la comunicazione dell’inizio dei lavori inviata in
data 28 maggio 1991 i ricorrenti richiesero il rilascio
di una concessione in variante della precedente.
Veniva però adottata una ordinanza sindacale di sospensione
dei lavori e annullamento della precedente concessione edilizia
n. 167/89.
Avverso il provvedimento impugnato vengono dedotti i seguenti
motivi:
- Violazione di legge (L. 47/85 art. 11 – L. 241/1990 art.
3); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza
dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta
e travisamento dei fatti.
Prima di procedere al ritiro dell’atto concessorio, il Comune
doveva porre in essere quelle attività volte ad evitare
il grave provvedimento di annullamento, precisando i vizi
accertati e dando un termine per provvedere alle modifiche.
Il Comune procedente era tenuto a motivare non solo in ordine
alle esigenze di ripristino della legalità, ma anche con
riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale che
consigliava l’eliminazione di una situazione pregiudizievole.
Con il ricorso n. 3270/91 gli istanti rilevano che il Sindaco
di S.Giorgio in Bosco in data 24.9.1991 emanava l’ordinanza
n. 34 con la quale disponeva l’annullamento della sua precedente
ordinanza n. 18 del 25.6.1991 (impugnata con il ricorso
n. 1940/91).
Emanava poi in data 21 novembre 1991 una nuova ordinanza
di sospensione, iscritta al n. 47 ROS in forza di una supposta
parziale difformità dalla concessione edilizia n. 167/89
del 13.11.1990, determinata da non meglio precisate “variazioni
planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della
superficie utile di calpestio”.
Avverso quest’ultimo provvedimento sindacale vengono dedotti
i seguenti motivi:
- Violazione di legge (L. 241/1990 art. 3 – errata applicazione
dell’art. 4 L. 47/85 e dell’art. 91 della L.R. 27.6.1985
n. 61); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza
dei presupposti, illogicità manifesta.
Anche qui è stato violato il principio di cui all’art. 3
della L. 241/91 difettando la precisa individuazione delle
contestazioni mosse dall’autorità comunale.
Mancano la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche sottostanti la decisione dell’amministrazione
e manca altresì l’indicazione del termine e l’autorità cui
è possibile ricorrere.
In ogni caso non sussiste nessuna variazione planimetrica,
ma solo una modestissima variazione di un solo lato dell’edificio
determinato dagli inevitabili aggiustamenti di cantiere.
L’edificio è posto esattamente nel luogo di progetto, è
solo la linea di confine ad essere lievemente spostata.
Quanto all’aumento della superficie utile di calpestio,
si può solo immaginare che il presunto aumento sia da individuare
nello scivolo di accesso al piano seminterrato che si sarebbe
ampliato di una modestissima fascia triangolare avente la
base di 20 cm. e il lato di 12 metri per un totale di 1,20
metri quadrati.
L’opera non è però ultimata e quindi i ricorrenti possono
eliminare il modesto aumento di volume ingrossando il muro
di sostegno della rampa medesima, come pure possono chiedere,
come in effetti hanno già chiesto, una variante in corso
d’opera a norma dell’art. 97 L.R. 61/85.
L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata inoltre emessa
senza accertare se l’attività in essere fosse sostanzialmente
abusiva, fosse cioè non autorizzabile perché in contrasto
con la disciplina urbanistica.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
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DIRITTO
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Il primo ricorso (n. 1940/91) è divenuto
improcedibile, poiché con atto del 24.9.1991 (depositato
agli atti del giudizio) l’impugnata ordinanza n. 18 del
25.6.91 è stata annullata.
Il secondo ricorso (n. 3270/91) è invece fondato per difetto
di motivazione.
La giurisprudenza ha chiarito che il potere di sospendere
i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia
può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi
accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere
realizzate e quelle previste nel progetto assentito salvo
naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento
della già rilasciata concessione edilizia (cfr. CS V Sez.
28.1.92 n. 78; TAR Lazio, Sezione Latina 4.2.1991 n. 14)
Ebbene, l’impugnato ordine di sospensione dei lavori è stato
giustificato sul rilievo che in parziale difformità dalla
concessione edilizia del 1\3.11.90 sarebbero state realizzate
“variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio,
aumento della superficie utile di calpestio”.
Tale giustificazione, alla luce del richiamato principio
giurisprudenziale, deve ritenersi all’evidenza insufficiente
a motivare l’adozione dell’impugnato atto cautelare.
Ed infatti nelle specie la motivazione poteva ritenersi
congrua solo se fossero state indicate in modo puntuale
le modalità di realizzazione delle affermate variazioni
planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento
di superficie di calpestio.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l’effetto
deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in
premessa, dichiara improcedibile il ricorso n. 1940/91 e
accoglie il ricorso n. 3270/91 e conseguentemente annulla
il provvedimento con lo stesso impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio,
il 27 maggio 2004.
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