| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2004 n. 3783
Angelo De Zotti - Presidente; Italo Franco - Relatore |
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1. Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza
- Comportamenti antisindacali concernenti le categorie di
personale non privatizzato - Giurisdizione amministrativa.
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2. Pubblico impiego - Spostamento di un dirigente
sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio
- Comportamento antisindacale - Non sussiste.
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1. E’ del giudice amministrativo la cognizione
sui comportamenti antisindacali plurioffensivi concernenti
le categorie di personale le cui controversie relative al
rapporto di impiego rimangono assegnate alla giurisdizione
esclusiva del G.A.
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2. Non sussistono i presupposti del comportamento
antisindacale nello spostamento di un dirigente sindacale
da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio, quando
risulta che le diverse strutture sono distribuite sul territorio.
Lo spostamento del dirigente da una all’altra di esse non
costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto
una modalità organizzativa della prestazione di servizio
dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile
il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente; Italo Franco - Consigliere,
relatore; Rita De Piero - Consigliere ha pronunciato il
seguente
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DECRETO
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sul ricorso n. 2627/2004 proposto nell’interesse
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dell’Associazione sindacale Anip – Italia
sicura e della Federazione Consap – Italia Sicura (Anip
– U.s.p.), Associazioni sindacali dei lavoratori della Polizia
di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Attilio De Martin,
con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai
sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
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contro
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il Ministero dell’Interno in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
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ed il Questore pro tempore della Provincia
di Padova, non costituito in giudizio;
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per l’accertamento
del comportamento antisindacale della P.A. – datore di lavoro,
concretizzatosi con il provvedimento prot. 01317/gab del
28.5.04, con il quale si dispone il trasferimento d’ufficio
senza il n.o. delle O.S. di appartenenza; e per l’annullamento
del provvedimento del 28.5.2004, prot. n. 01317/gab.
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Visto il ricorso depositato presso la Segreteria
il 22.9.2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza camerale del 13 ottobre 2004 (relatore
il Consigliere Italo Franco), gli avvocati: De Martin per
il ricorrente e Cerillo per la P.A..
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FATTO
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Il sig. Sanna, sostituto commissario nel
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio
presso la Questura di Padova, espone di ricoprire anche
la carica di segretario provinciale dell’O.S. Anip – Italia
sicura, nonché della confederazione Consap – Italia sicura,
oltre che di presidente provinciale del patto federale fra
le due associazioni citate.
Con provvedimento della Questura di Padova prot. n. 01317
del 28.5.2004 (recante ad oggetto: “movimenti interni di
personale” riguardante una serie di altri dipendenti) il
Sanna veniva trasferito testualmente “dall’Ufficio di Gabinetto
– Posto di Polizia c/o Ospedale civile allo stesso Ufficio
di gabinetto – Servizio P.G. dell’Ufficio P.G.S.P.”.
Assumendo che il trasferimento era gravemente pregiudizievole
e lesivo delle prerogative previste per i dirigenti sindacali,
per la repressione di siffatto comportamento antisindacale
ai sensi dell’art. 28 della legge 20.5.1970 n. 300 le associazioni
sindacali ricorrenti in persona del Sanna adivano il giudice
del lavoro presso il Tribunale di Padova ma questi, con
decreto del 28.7.2004, dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione, ritenendo che il criterio di riparto della
giurisdizione fra giudice del lavoro e G.A. in ordine alle
controversie in tema di repressione del comportamento antisindacale
vada stabilito, rettamente interpretando l’art. 63 del D.lgs.
n. 165/2001, distinguendo fra personale contrattualizzato
(per il quale la giurisdizione appartiene al G.O.) e non
(per il quale la giurisdizione va attribuita al G.A.).
Di conseguenza il ricorso ex art. 28 è stato proposto davanti
a questo Tribunale Amministrativo, deducendosi:
violazione dell’art. 22 della L. n. 300/70, richiamato dall’art.
51 del D.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 34 del
D.P.R. 16.3.1999 n. 254 e 36 del D.P.R. 18.6.2002 n. 164;
condotta antisindacale ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 28 della L. n. 300/70 e 63 del D.lgs. n. 165/2001.
Premesso che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente
in quanto presidente e segretario (vale a dire dirigente
sindacale) delle O.S. menzionate, a loro volta legittimate
perchè ricomprese fra quelle maggiormente rappresentative
della P.S. e convocate dal Ministero per la sottoscrizione
del rinnovo del C.C.N.L. del 1999, si sostiene che illegittimamente
è stato trasferito il sig. Sanna senza acquisire il nulla
osta delle O.S., trattandosi di trasferimento verso sede
o struttura diversa da quella di appartenenza. Detto trasferimento
dà luogo, pertanto, a comportamento antisindacale, comportando
lo “sradicamento” dal contesto lavorativo in cui operava
il dirigente sindacale ed incorre, pertanto nella violazione
dell’art. 28 dello “statuto dei lavoratori” esteso a tutti
i settori del pubblico impiego dagli artt. 51 e 63 del D.lgs.
n. 165/2001, oltre che dall’art. 34 del D.P.R. 16.3.1999
n. 254 (C.C.N.L.).
L’Amministrazione, così, ha agito in spregio alle prerogative
tanto delle O.S. quanto del dirigente sindacale cui doveva
chiedere il n.o. al fine di potere disporre il suo trasferimento.
Le conclusioni sono per l’accertamento del comportamento
antisindacale e per l’annullamento del trasferimento impugnato,
con ripristino dello status quo ante.
Dette censure vengono ribadite nella memoria conclusionale,
ove si insiste sia sull’esistenza della qualità di dirigente
sindacale, sia sul fatto che, pur apparendo disposto nell’ambito
delle stessa sede, il trasferimento è avvenuto presso un
ufficio diverso.
Si è costituita l’Amministrazione eccependo, fra l’altro,
che il trasferimento è avvenuto all’interno della stessa
sede, con assegnazione ad una struttura che ne costituisce
un’articolazione; che sono inapplicabili al personale della
P.S. le norme sullo statuto dei lavoratori, e ponendo in
dubbio sia la rappresentatività della Consap, sia la qualità
di dirigente sindacale del Sanna.
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 i difensori
comparsi hanno ribadito le rispettive tesi, dopo di che
la causa è stata spedita in decisione.
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DIRITTO
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1) Preliminarmente il Collegio ritiene, in
ordine alla questione della giurisdizione sulle controversie
in tema di repressione del comportamento antisindacale posto
in essere nei confronti del personale “non contrattualizzato”,
di potere condividere gli assunti svolti nel decreto con
il quale il giudice del lavoro ha declinato la giurisdizione,
ritenendo che la stessa appartenga al G.A..
In effetti, avuto anche riguardo alla circostanza che tale
conclusione non è stata contestata dalla difesa della P.A.
resistente, l’interpretazione proposta appare, fra le varie
opzioni ermeneutiche, la più sostenibile sul piano sistematico
e della razionalità del pur non chiaro disposto normativo.
Ritenere che, in relazione alla repressione dei comportamenti
antisindacali plurioffensivi concernenti le categorie di
personale, le cui controversie relative al rapporto di impiego
rimangono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A.,
persista la giurisdizione del G.A. privilegiando la tesi.
ritenendo, quindi, che il comma 3° dell’art. 63 del D.lgs.
n. 165/2002 non possa essere letto isolatamente, prescindendo
cioè da quanto disposto dal 1° e dal 4° comma del medesimo
articolo - consente di pervenire alla configurazione di
un criterio razionale di riparto della giurisdizione carente,
sul punto, con l’assetto conferito alla materia dallo stesso
D.lgs. n. 165/2001.
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2) Tanto chiarito in punto di giurisdizione,
pare al Collegio che, nel caso di specie, non sussistono
i presupposti del comportamento antisindacale. Ed invero,
prescindendo dall’approfondimento delle eccezioni mosse
ex adverso in punto sia di rappresentatività o meno delle
O.S., sia di effettivo possesso della qualità di dirigente
sindacale da parte del ricorrente (in nome proprio e nell’interesse
della O.S. rappresentate), deve ritenersi che la struttura
o ufficio di destinazione appartenga alla medesima sede
ove lo stesso già prestava servizio.
Ciò si evince da una dato formale poiché, come riferito
nella narrativa di fatto entrambe le strutture – di provenienza
e di destinazione – appartengono all’Ufficio Gabinetto;
si evince altresì, da elementi di carattere sostanziale,
come chiarito all’udienza camerale dal difensore della P.A.
resistente, il quale ha precisato che le varie strutture
dell’Ufficio Gabinetto sono distribuite sul territorio cosiccchè
lo spostamento di un dipendente da una all’altra di esse
non costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto
una modalità organizzativa della prestazione di servizio
dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile
il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.
Alle medesime conclusioni era, del resto pervenuta questa
Sezione con l’ordinanza in sede cautelare n. 62 del 16.6.2004
resa sul ricorso n. 1551/04 proposta dal solo Sanna, diretto
all’impugnazione del medesimo provvedimento qui avversato.
Conclusivamente, il ricorso all’esame deve ritenersi infondato
e va, pertanto, rigettato.
Possano, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti
le spese e onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 13.10.2004.
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