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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2004 n. 3783
Angelo De Zotti - Presidente; Italo Franco - Relatore


1. Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza - Comportamenti antisindacali concernenti le categorie di personale non privatizzato - Giurisdizione amministrativa.

 

2. Pubblico impiego - Spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio - Comportamento antisindacale - Non sussiste.

1. E’ del giudice amministrativo la cognizione sui comportamenti antisindacali plurioffensivi concernenti le categorie di personale le cui controversie relative al rapporto di impiego rimangono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A.

 

2. Non sussistono i presupposti del comportamento antisindacale nello spostamento di un dirigente sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo ufficio, quando risulta che le diverse strutture sono distribuite sul territorio. Lo spostamento del dirigente da una all’altra di esse non costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto una modalità organizzativa della prestazione di servizio dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti - Presidente; Italo Franco - Consigliere, relatore; Rita De Piero - Consigliere ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

sul ricorso n. 2627/2004 proposto nell’interesse

 

dell’Associazione sindacale Anip – Italia sicura e della Federazione Consap – Italia Sicura (Anip – U.s.p.), Associazioni sindacali dei lavoratori della Polizia di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Attilio De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

 

contro

 

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

 

ed il Questore pro tempore della Provincia di Padova, non costituito in giudizio;

 

per l’accertamento
del comportamento antisindacale della P.A. – datore di lavoro, concretizzatosi con il provvedimento prot. 01317/gab del 28.5.04, con il quale si dispone il trasferimento d’ufficio senza il n.o. delle O.S. di appartenenza; e per l’annullamento del provvedimento del 28.5.2004, prot. n. 01317/gab.

 

Visto il ricorso depositato presso la Segreteria il 22.9.2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza camerale del 13 ottobre 2004 (relatore il Consigliere Italo Franco), gli avvocati: De Martin per il ricorrente e Cerillo per la P.A..

 

FATTO

 

Il sig. Sanna, sostituto commissario nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Padova, espone di ricoprire anche la carica di segretario provinciale dell’O.S. Anip – Italia sicura, nonché della confederazione Consap – Italia sicura, oltre che di presidente provinciale del patto federale fra le due associazioni citate.
Con provvedimento della Questura di Padova prot. n. 01317 del 28.5.2004 (recante ad oggetto: “movimenti interni di personale” riguardante una serie di altri dipendenti) il Sanna veniva trasferito testualmente “dall’Ufficio di Gabinetto – Posto di Polizia c/o Ospedale civile allo stesso Ufficio di gabinetto – Servizio P.G. dell’Ufficio P.G.S.P.”.
Assumendo che il trasferimento era gravemente pregiudizievole e lesivo delle prerogative previste per i dirigenti sindacali, per la repressione di siffatto comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20.5.1970 n. 300 le associazioni sindacali ricorrenti in persona del Sanna adivano il giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova ma questi, con decreto del 28.7.2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il criterio di riparto della giurisdizione fra giudice del lavoro e G.A. in ordine alle controversie in tema di repressione del comportamento antisindacale vada stabilito, rettamente interpretando l’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, distinguendo fra personale contrattualizzato (per il quale la giurisdizione appartiene al G.O.) e non (per il quale la giurisdizione va attribuita al G.A.).
Di conseguenza il ricorso ex art. 28 è stato proposto davanti a questo Tribunale Amministrativo, deducendosi:
violazione dell’art. 22 della L. n. 300/70, richiamato dall’art. 51 del D.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 34 del D.P.R. 16.3.1999 n. 254 e 36 del D.P.R. 18.6.2002 n. 164; condotta antisindacale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 28 della L. n. 300/70 e 63 del D.lgs. n. 165/2001.
Premesso che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente in quanto presidente e segretario (vale a dire dirigente sindacale) delle O.S. menzionate, a loro volta legittimate perchè ricomprese fra quelle maggiormente rappresentative della P.S. e convocate dal Ministero per la sottoscrizione del rinnovo del C.C.N.L. del 1999, si sostiene che illegittimamente è stato trasferito il sig. Sanna senza acquisire il nulla osta delle O.S., trattandosi di trasferimento verso sede o struttura diversa da quella di appartenenza. Detto trasferimento dà luogo, pertanto, a comportamento antisindacale, comportando lo “sradicamento” dal contesto lavorativo in cui operava il dirigente sindacale ed incorre, pertanto nella violazione dell’art. 28 dello “statuto dei lavoratori” esteso a tutti i settori del pubblico impiego dagli artt. 51 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, oltre che dall’art. 34 del D.P.R. 16.3.1999 n. 254 (C.C.N.L.).
L’Amministrazione, così, ha agito in spregio alle prerogative tanto delle O.S. quanto del dirigente sindacale cui doveva chiedere il n.o. al fine di potere disporre il suo trasferimento.
Le conclusioni sono per l’accertamento del comportamento antisindacale e per l’annullamento del trasferimento impugnato, con ripristino dello status quo ante.
Dette censure vengono ribadite nella memoria conclusionale, ove si insiste sia sull’esistenza della qualità di dirigente sindacale, sia sul fatto che, pur apparendo disposto nell’ambito delle stessa sede, il trasferimento è avvenuto presso un ufficio diverso.
Si è costituita l’Amministrazione eccependo, fra l’altro, che il trasferimento è avvenuto all’interno della stessa sede, con assegnazione ad una struttura che ne costituisce un’articolazione; che sono inapplicabili al personale della P.S. le norme sullo statuto dei lavoratori, e ponendo in dubbio sia la rappresentatività della Consap, sia la qualità di dirigente sindacale del Sanna.
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

 

DIRITTO

 

1) Preliminarmente il Collegio ritiene, in ordine alla questione della giurisdizione sulle controversie in tema di repressione del comportamento antisindacale posto in essere nei confronti del personale “non contrattualizzato”, di potere condividere gli assunti svolti nel decreto con il quale il giudice del lavoro ha declinato la giurisdizione, ritenendo che la stessa appartenga al G.A..
In effetti, avuto anche riguardo alla circostanza che tale conclusione non è stata contestata dalla difesa della P.A. resistente, l’interpretazione proposta appare, fra le varie opzioni ermeneutiche, la più sostenibile sul piano sistematico e della razionalità del pur non chiaro disposto normativo.
Ritenere che, in relazione alla repressione dei comportamenti antisindacali plurioffensivi concernenti le categorie di personale, le cui controversie relative al rapporto di impiego rimangono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A., persista la giurisdizione del G.A. privilegiando la tesi. ritenendo, quindi, che il comma 3° dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2002 non possa essere letto isolatamente, prescindendo cioè da quanto disposto dal 1° e dal 4° comma del medesimo articolo - consente di pervenire alla configurazione di un criterio razionale di riparto della giurisdizione carente, sul punto, con l’assetto conferito alla materia dallo stesso D.lgs. n. 165/2001.

 

2) Tanto chiarito in punto di giurisdizione, pare al Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti del comportamento antisindacale. Ed invero, prescindendo dall’approfondimento delle eccezioni mosse ex adverso in punto sia di rappresentatività o meno delle O.S., sia di effettivo possesso della qualità di dirigente sindacale da parte del ricorrente (in nome proprio e nell’interesse della O.S. rappresentate), deve ritenersi che la struttura o ufficio di destinazione appartenga alla medesima sede ove lo stesso già prestava servizio.
Ciò si evince da una dato formale poiché, come riferito nella narrativa di fatto entrambe le strutture – di provenienza e di destinazione – appartengono all’Ufficio Gabinetto; si evince altresì, da elementi di carattere sostanziale, come chiarito all’udienza camerale dal difensore della P.A. resistente, il quale ha precisato che le varie strutture dell’Ufficio Gabinetto sono distribuite sul territorio cosiccchè lo spostamento di un dipendente da una all’altra di esse non costituisce trasferimento in senso proprio, ma soltanto una modalità organizzativa della prestazione di servizio dei dipendenti interessati, che rende peraltro possibile il contatto dei dirigenti sindacali con tutte tali strutture.
Alle medesime conclusioni era, del resto pervenuta questa Sezione con l’ordinanza in sede cautelare n. 62 del 16.6.2004 resa sul ricorso n. 1551/04 proposta dal solo Sanna, diretto all’impugnazione del medesimo provvedimento qui avversato.
Conclusivamente, il ricorso all’esame deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Possano, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13.10.2004.


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