| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 1550
Pres. P. Turco - Est. T. Aru
Officina Turritana S.r.l. (avv.ti F. e G. Isetta) c. E.A.F.
(Avv. Stato), Commissione individuazione ditte ed esame
offerte (Avv. Stato), Pridesa s.a. (Avv.ti M. Vignolo e
M. Massa) |
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1. Giustizia amministrativa – Parte del giudizio
– Soggetto cui deve essere notificato il ricorso – Coincidenza
– Non sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Gare – Offerte
anomale – Verifica – Criteri non normativamente previsti
– Legittimità.
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3. Contratti della P.A. – Gare – Offerte
anomale – Sindacato giurisdizionale – Criteri di logicità,
congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
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1. Nel processo amministrativo: la “parte”
del giudizio non necessariamente coincide con il soggetto
cui deve essere notificato il ricorso; quest’ultimo può
essere organo dotato di potestà pubbliche, ma non della
rappresentanza legale dell’ente titolare della funzione
pubblica che si esprime con la emanazione del provvedimento.
Quando però il ricorso non sia notificato all’organo rappresentativo
dell’ente, ma a quello che ha emanato l’atto, parte del
giudizio è pur sempre il soggetto pubblico a cui sono riferibili
gli effetti, ed in particolare gli interessi pubblici che
il provvedimento intende perseguire.
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2. Non è fuori del sistema la possibilità,
inerente al generale potere di autotutela intesa in senso
ampio, di chiedere giustificazioni al di fuori delle ipotesi
normativamente previste di offerta anomala; e per conseguenza
di escludere quelle imprese che non diano adeguate giustificazioni
del consistente ribasso offerto. Ciò è tanto vero che nemmeno
la determinazione matematica del limite di anomalia risulta
preclusiva di diverse iniziative che, nel rispetto dei principi
generali dettati dalla direttiva comunitaria, possano condurre
all'accertamento per altra via dell’esistenza, tra quelle
pervenute, di ulteriori offerte anormalmente basse rispetto
alla prestazione richiesta.
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3. In sede di verifica dell'anomalia delle
offerte presentate nelle gare per l'aggiudicazione di appalti
di lavori o servizi pubblici, il sindacato giurisdizionale
sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione
dell' opinione del giudice a quella espressa dall' organo
amministrativo ove quest'ultima opinione, pur se non condivisa
sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità
che connota l' interpretazione e l' applicazione di scienza
non esatta, non venga considerata errata sul piano della
tecnica. E’ compito primario ed esclusivo del giudice, infatti,
verificare esclusivamente se il potere amministrativo sia
stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche e
sia conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza
e corretto apprezzamento dei fatti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 881/2004 proposto dalla
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società OFFICINA TURRITANA S.r.l.,
in persona del legale rappresentante sig. Sergio Dore, rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Federico e Giovanni Isetta ed elettivamente
domiciliata in Cagliari, via De Magistris n. 8, presso lo
studio dell’avv. Paolo Sestu,
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contro
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- l’E.A.F. (Ente Autonomo del Flumendosa),
in persona del legale rappresentante in carica,
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- la Commissione individuazione ditte
ed esame offerte, in persona del Presidente, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono domiciliati,
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e nei confronti
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della PRIDESA – PROYECTOS E INSTALACIONES
DE DESALACION s.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa per procura a margine
dell’atto di costituzione dagli avv.ti Marcello Vignolo
e Massimo Massa ed elettivamente domiciliata in Cagliari
presso il loro studio in viale Merello n. 41,
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per l'annullamento
- della determinazione del Direttore del Servizio Ragioneria
e Contratti dell’EAF n. 8951 dell’8 luglio 2004, avente
ad oggetto: “Aggiudicazione licitazione privata per servizio
gestione dell’impianto e di potabilizzazione Simbirizzi
(lotto 1) e Donori (lotto 2) e smaltimento dei fanghi (durata
del contratto lotto 1: 12 mesi), lotto 2: 24 mesi) a favore
della PRIDESA s.a.”;
- del verbale a rogito Notaio Lehman (rep. 10104, racc.
3205) della Commissione di gara in data 25 giugno 2004,
di aggiudicazione provvisoria alla medesima PRIDESA s.a.;
- del bando di gara e della lettera d’invito dell’11 febbraio
2004;
- del disciplinare di gara;
- della nota fax del 16 marzo 2004 dell’EAF di chiarimenti
del punto 4) della lettera d’invito dell’11 febbraio 2004,
recante modifica del criterio di verifica delle offerte
basse in modo anomalo;
- del verbale di apertura delle buste del 23 marzo 2004
a rogito Notaio Lehman (rep. 9814, racc. 3114);
- dei verbali di gara aventi ad oggetto “esame giustificazioni
relative alle offerte anomale” nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- della nota dell’EAF n. 4129 del 29 marzo 2004, relativa
alla richiesta alla ricorrente delle giustificazioni dell’offerta
anomala per il lotto n. 1;
- della nota dell’EAF n. 4865 del 14 aprile 2004, relativa
alla richiesta alla ricorrente di ulteriori chiarimenti;
- di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso
o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’EAF e della
società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avv. Federico
Isetta per la ricorrente, l’avv. Marcello Vignolo per la
controinteressata e l’avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo
per l’EAF;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 12
agosto 2004 e depositato il successivo giorno 18, la società
ricorrente espone di aver partecipato alla licitazione privata
indetta dall’E.A.F. per l’affidamento del servizio di conduzione
e manutenzione straordinaria e smaltimento fanghi degli
impianti di potabilizzazione di Simbirizzi (lotto n. 1)
e di Donori (lotto n. 2).
Nel corso dello svolgimento delle operazioni di gara la
commissione giudicatrice, dopo aver individuato la soglia
di anomalia, dichiarava, con riferimento al lotto n. 1,
anomala l’offerta della ricorrente e, con riferimento al
lotto n. 2, anomale le offerte di altre tre imprese (cfr.
verbale del 23 marzo 2004).
Con nota n. 4129 del 29 marzo 2004, l’EAF chiedeva alla
ricorrente – con riguardo al lotto n. 1 - le giustificazioni
dell’offerta in ordine ai punti nella stessa nota specificati.
Tale richiesta veniva prontamente riscontrata dalla società
OFFICINA TURRITANA S.r.l. in data 2 aprile 2004.
Anche la richiesta di ulteriori chiarimenti formulata dall’EAF
il 14 aprile 2004 veniva tempestivamente evasa dalla ricorrente
il successivo giorno 19.
Sennonchè la commissione giudicatrice, con riguardo al lotto
n. 1, non riteneva esaurienti le giustificazioni offerte
dalla ricorrente.
Successivamente, con determinazione n. 8951 dell’8 luglio
2004, il Direttore del competente servizio, facendo propri
gli esiti della procedura, aggiudicava definitivamente entrambi
i lotti alla controinteressata società Pridesa.
Col ricorso in esame la società OFFICINA TURRITANA S.r.l.
ha impugnato gli atti specificati in epigrafe con esclusivo
riferimento al procedimento di affidamento del lotto n.
1.
Questi i motivi di censura:
1) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 17 e 25 del D.Lgvo
n. 158/1995, dell’art. 5 del D.Lgvo n. 157/1995 – Violazione
delle norme di gara – Violazione della par condicio dei
concorrenti – Illegittimità derivata: con riguardo alla
modifica della clausola del bando relativa alla determinazione
della soglia di anomalia. In ogni caso, in relazione al
suo oggetto, l’appalto doveva essere disciplinato dal D.Lgvo
n. 158/95, sicchè, ai sensi dell’art. 7, comma 1°, n. 3,
non si sarebbe dovuto applicare l’art. 25 del D.Lgvo 157/95.
2) Violazione del procedimento di gara. Illegittimità del
punto 4) della lettera d’invito e del capo IV.2 del bando
di gara come modificato dalla nota fax dell’EAF del 16 marzo
2004 per violazione delle norme di gara, per violazione
dei principi e delle norme in materia di pubblicità degli
atti di gara e, in particolare, dell’art. 10 del D.Lgvo
n. 157/95 e dell’art. 17 del D.Lgvo n. 158/95 – Illegittimità
derivata – Violazione della par condicio dei concorrenti:
la modifica del bando di gara disposta dall’EAF con la nota
del 16 marzo 2004, senza alcuna comunicazione alla ricorrente,
vizierebbe l’intero procedimento anche per violazione delle
disposizioni sulla pubblicità degli atti di gara;
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità
e travisamento dei fatti – Violazione dell’art. 25 del D.Lgvo
n. 157/95 e dell’art. 25 del D.Lgvo n. 158/95 – Violazione
delle norme di gara: con riguardo alle valutazioni, ritenute
illogiche ed errate, poste dalla commissione giudicatrice
a fondamento del giudizio di non congruità dell’offerta
malgrado le giustificazioni prodotte dalla ricorrente.
Concludeva quindi la società OFFICINA TURRITANA S.r.l. chiedendo,
previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati,
con vittoria delle spese.
Contestualmente alla domanda di annullamento la ricorrente
ha proposto domanda di risarcimento del danno chiedendo
in via principale la reintegrazione in forma specifica,
con aggiudicazione del servizio in suo favore e, in via
subordinata, la liquidazione per equivalente nella misura
dell’utile d’impresa dichiarato in offerta.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio
sia l’EAF che la società controinteressata che, con articolate
memorie, hanno replicato a tutte le censure proposte dalla
ricorrente, e proposto eccezioni, che saranno illustrate
in parte motiva.
Con ordinanza n. 434/2004 del 2 settembre 2004, il Tribunale
adito ha accolto l’istanza cautelare, e fissato la data
per la trattazione nel merito del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione tutte le parti hanno
integrato le loro difese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Va innanzi tutto esaminata l’eccezione pregiudiziale
sollevata dall’Avvocatura dello Stato, che sostiene il difetto
di legittimazione passiva della Commissione giudicatrice,
e ne chiede l’estromissione dal giudizio.
Per giurisprudenza consolidata, la Commissione è organo
straordinario dell'Amministrazione, alla quale soltanto
vengono imputati gli effetti del suo operato (cfr: TAR Lazio,
Sez. II, n. 9049 del 7 novembre 2001 e, da ultimo, Cons.
Stato,. IV Sez., 30 dicembre 2003 n. 9189).
Essa non è, pertanto, parte del giudizio, difettando di
autonoma soggettività.
Le indicate decisioni, ed in particolare la più recente,
concludono che il ricorso “non deve necessariamente essere
notificato anche a tale organo operativo della Pubblica
amministrazione, che non ha un diverso interesse da tutelare
rispetto a quello dell'Ente pubblico di cui è espressione.
Ne deriva che la legittimazione processuale spetta non già
alla Commissione giudicatrice (la quale è titolare di poteri
propri soltanto in via occasionale ed in ragione delle specifiche
funzioni valutative che è chiamata a svolgere), ma all'Amministrazione
che è l’effettiva e diretta titolare dell'interesse alla
gestione del servizio per il cui affidamento la gara è stata
bandita.”
Alla luce di questi condivisibili enunciati, si può concordare
con le premesse indicate dalla difesa pubblica, ma non con
le sue conclusioni.
E opportuno richiamare una particolarità del processo amministrativo:
la “parte” del giudizio non necessariamente coincide con
il soggetto cui deve essere notificato il ricorso; quest’ultimo
può essere organo dotato di potestà pubbliche, ma non della
rappresentanza legale dell’ente titolare della funzione
pubblica che si esprime con la emanazione del provvedimento.
L’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971
n. 1034, che riprende l’antica regola contenuta nell’articolo
7 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17 agosto
1907 n. 642, prevede che il ricorso deve essere notificato
“all’organo che ha emesso atto impugnato”; e non è detto
che tale organo rappresenti il soggetto pubblico, al quale
andranno imputati gli effetti della decisione.
La regola del contraddittorio diverge quindi da quella propria
del processo civile, secondo cui le persone giuridiche stanno
in giudizio per mezzo di chi le rappresenta (articolo 75,
terzo comma, del codice di rito). La ragione può rinverirsi
nell’esigenza di rendere noto il ricorso alla stessa autorità
che, avendo emanato il provvedimento oggetto di censura,
ha di regola i poteri di autotutela, e può quindi, esercitandoli,
evitare l’ulteriore svolgersi del contenzioso.
Quando però il ricorso non sia notificato all’organo rappresentativo
dell’ente, ma a quello che ha emanato l’atto, parte del
giudizio è pur sempre il soggetto pubblico a cui sono riferibili
gli effetti, ed in particolare gli interessi pubblici che
il provvedimento intende perseguire.
È ben vero che la indicata regola sulla notifica trova deroga
per gli enti minori, e si ammette quindi che il ricorso
possa essere notificato al rappresentante legale dell’ente,
anzichè all’organo emanante; ed è per questo che la menzionata
giurisprudenza consente che il ricorso non venga ad esso
notificato .
Ciò però non vuol dire che la notifica, ancorché ritenuta
non necessaria, comporti l’estromissione dell’organo.
E improprio richiedere l’estromissione di chi, avendo natura
di organo, ed essendo come tale considerato nel rapporto
processuale, non è in realtà parte del giudizio, né rappresenta
l’ente che invece ne è parte.
L’estromissione invero non attiene al problema di chi sia
legittimato a ricevere la notifica, ma di chi acquisisce
la posizione di parte del processo, ed è quindi il naturale
destinatario degli effetti che scaturiscono dalla decisione;
sarebbe del tutto inutile estromettere un organo, peraltro
straordinario e quindi in ipotesi non più esistente al momento
della pronuncia, per il solo fatto che a lui è stato notificato
il ricorso.
La richiesta di estromissione è quindi respinta.
Le parti resistenti, oltre a due eccezioni procedurali dal
cui esame l’esito del ricorso consente di prescindere, sollevano,
tuttavia, un ulteriore profilo d’inammissibilità per carenza
d’interesse dei primi due motivi di impugnazione.
Esse assumono, in sostanza, che il criterio utilizzato dall’Amministrazione
per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte
resterebbe del tutto estraneo all’esigenza, di carattere
generale, che le imprese partecipanti ad una gara pubblica
presentino comunque offerte serie e ponderate, restando
dunque privo di tutela l’interesse di queste ultime a pretendere
un controllo della loro offerta solo se superiore alla soglia
di anomalia comunque individuata.
L’eccezione appare convincente e fondata per le seguenti
considerazioni.
E’ noto che il giudizio di anomalia, essendo finalizzato
a verificare la serietà e l’affidabilità di un’offerta,
risponde ad una funzione di garanzia per l’Amministrazione
appaltante.
Questa, infatti, attraverso la richiesta di giustificazioni,
tende a verificare se nel caso specifico l’offerente abbia
o meno formulato la propria proposta economica valutando
con sufficiente accuratezza il contenuto globale della prestazione,
compresa la sua remuneratività.
Orbene, sostiene la ricorrente che se avesse tempestivamente
conosciuto il criterio di determinazione della soglia dell’anomalia
che l’Amministrazione intendeva concretamente utilizzare
in corso di gara avrebbe meglio considerato gli elementi
costitutivi della sua offerta e sarebbe stata in grado di
modularla diversamente al fine di non ricadere sopra soglia
e, dunque, di non essere sottoposta a verifica.
In ogni caso, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’applicazione
del criterio di cui all’art. 25 del D.Lgvo n. 157/1995 in
quanto l’appalto in questione ricadrebbe nell’ambito della
disciplina del D.Lgvo n. 158/1995.
Ritiene il Collegio che, a prescindere da ogni considerazione
in ordine alle discutibili modalità con le quali l’Amministrazione
ha modificato il bando di gara, l’interesse azionato dalla
ricorrente non possa trovare tutela in giudizio, anche a
prescindere dal quadro normativo cui ricondurre l’appalto
per cui è causa (D.Lgvo n. 157/95 o D.Lgvo n. 158/95).
Va detto, infatti, che l’Amministrazione ha sempre la facoltà
di sottoporre a verifica le offerte sospette di incongruità.
Questa, infatti, nel perseguire l’interesse pubblico ad
una corretta esecuzione dell’appalto, deve svolgere tutti
gli accertamenti necessari a verificare l’affidabilità delle
offerte che per qualunque ragione appaiano eccessivamente
basse.
In altre parole, come recentemente affermato dalla giurisprudenza
amministrativa, “…non è fuori del sistema la possibilità,
inerente al generale potere di autotutela intesa in senso
ampio, di chiedere giustificazioni al di fuori delle ipotesi
normativamente previste di offerta anomala; e per conseguenza
di escludere quelle imprese che non diano adeguate giustificazioni
del consistente ribasso offerto…” (C.G.A.R.S. n. 12 febbraio
2003 n. 52).
Ciò è tanto vero che nemmeno la determinazione matematica
del limite di anomalia risulta preclusiva di diverse iniziative
che, nel rispetto dei principi generali dettati dalla direttiva
comunitaria, possano condurre all'accertamento per altra
via dell’esistenza, tra quelle pervenute, di ulteriori offerte
anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta.
Pertanto, sia che nel caso di specie si voglia ricondurre
la soglia dell’anomalia al criterio matematico di cui all’art.
25, comma 3°, del D.Lgvo n. 157/1995, sia che si voglia
ritenere applicabile nella specie, l’art. 25 del D.Lgvo
n. 158/1995, che prescinde dalla predeterminazione quantitativa
della soglia, non vi sono ragioni di dolersi dell’esercizio
del potere di verifica.
Del resto, l’interesse sotteso alle argomentazioni della
ricorrente, di non essere stata posta in grado di calibrare
un’offerta tale da coltivare la speranza di non incorrere
nella verifica di anomalia, non appare neppure conforme
alla ratio delle procedure concorsuali.
Ed invero, ogni partecipante ad una selezione pubblica deve
formulare, in considerazione della propria organizzazione
d’impresa, la sua migliore offerta (intesa come offerta
economicamente giustificabile), non potendosi dunque consentire
il tentativo di legittimare, attraverso calcoli strumentali,
la formulazione di offerte che, seppure entro la soglia,
sono in concreto scarsamente attendibili.
Se questo è vero, l’unico elemento di interesse utilmente
introdotto in giudizio è quello (3° motivo di censura) teso
a verificare che il procedimento di verifica dell’anomalia
si sia svolto con le garanzie del contraddittorio richieste
dalla normativa comunitaria, e che la decisione adottata
dall’Amministrazione costituisca corretto esercizio dei
suoi poteri tecnico-discrezionali.
Sotto il primo profilo nulla quaestio: la verifica di congruità
dell’offerta si è svolta nel rispetto del principio del
contraddittorio e la ricorrente è stata posta in grado,
con una duplice richiesta di chiarimenti, di supportare
con adeguate motivazioni gli elementi costitutivi dell’offerta,
pur non riuscendo a dimostrarne l’affidabilità sul mercato.
Quanto al secondo profilo, va anzitutto premesso che in
sede di verifica dell'anomalia delle offerte presentate
nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori o servizi
pubblici, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità
tecnica non può sfociare nella sostituzione dell' opinione
del giudice a quella espressa dall' organo amministrativo
ove quest'ultima opinione, pur se non condivisa sul piano
soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che
connota l' interpretazione e l' applicazione di scienza
non esatta, non venga considerata errata sul piano della
tecnica.
E’ compito primario ed esclusivo del giudice, infatti, verificare
esclusivamente se il potere amministrativo sia stato esercitato
con un utilizzo delle regole tecniche e sia conforme a criteri
di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento
dei fatti.
Orbene, dall’esame degli atti di causa non si ravvisa la
sussistenza di elementi tali da indurre a disattendere le
conclusioni dell’Amministrazione.
In particolare, la Commissione giudicatrice ha chiesto alla
ricorrente chiarimenti per diversi profili dell’offerta,
tra i quali, ad esempio, il costo del personale e l’organizzazione
del lavoro.
A conclusione dell’esame delle giustificazioni ha rilevato
che “risulta sottostimata l’incidenza del costo del personale
sulla voce relativa all’esercizio e conduzione dell’impianto
e non rispondente al disciplinare l’ipotesi di organizzazione
proposta”.
La ricorrente lamenta la genericità delle ragioni addotte
dalla Commissione a giustificazione del giudizio di incongruità
dell’offerta.
Osserva il Collegio che in realtà l’anzidetto giudizio negativo
costituisce la conclusione di sintesi di un più articolato
esame delle giustificazioni prodotte dalla ricorrente, puntualmente
esplicato nel verbale n. 3 del 22 aprile 2004
In particolare, sulla base di calcoli di semplice lettura
riportati alle pagine 3 e seguenti del menzionato verbale
n. 3/2004, risulta fortemente sottostimato il fabbisogno
di ore lavorative per l’attività di conduzione ed esercizio
dell’impianto, che rappresenta l’attività principale, più
delicata e complessa prevista in contratto, e sovrastimata
l’ipotesi di impiego del personale presente in impianto
per i lavori di manutenzione straordinaria, in relazione
alla cifra complessiva offerta per tali lavori.
Resta dunque priva di riscontro una voce costitutiva dell’offerta
di rilevanza economica tale da indurre a ritenere ingiustificatamente
anomala l’offerta della ditta ricorrente che, pertanto,
legittimamente è stata esclusa dalla gara.
Ed invero, l’asserita contestualità di funzioni che a pag.
16 del ricorso viene invocata in aumento al numero di ore
lavoro complessivamente offerte non vale a superare il rilievo
della commissione giudicatrice che la carenza rilevata attiene
alla specifica attività di conduzione ed esercizio impianto
secondo le modalità di svolgimento richiesto dal disciplinare.
Il rilievo economico e l’entità della quota di offerta non
giustificata (risulterebbero circa 7300 ore annue di lavoro
non conteggiate) relativa a tale voce di costo consentono
di prescindere dalle ulteriori argomentazioni della commissione
giudicatrice che, tuttavia, prima facie, appaiono tutte
connotate da ampie motivazioni in ordine alla inadeguatezza
dei chiarimenti offerti dalla ricorrente.
In conclusione, quindi, il ricorso va in parte dichiarato
inammissibile ed in parte respinto, mentre sussistono motivi
per compensare tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Dichiara in parte inammissibile e per il resto respinge
il ricorso in epigrafe .
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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