| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 21 ottobre 2004
n. 11010
Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi
s.r.l. NERI – DISTILLERIE OLEIFICIO (Avv. G. Di Gioia),
c. A.G.E.A. e Ministero dell’Economia e delle Finanze |
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1. Procedimento amministrativo – Fermo amministrativo
ex art. 69 R.D. 18 dicembre 1923 n. 2240 – Natura cautelare
del provvedimento – Sussiste – Obbligo della comunicazione
di avvio – E’ escluso
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2. Giurisdizione e competenza – Ingiunzione
di pagamento ex artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910 nr.639
– Giurisdizione del G.O. – Sussiste
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1. L’adozione di una misura cautelare, quale
il fermo amministrativo, non deve essere preceduta dall’avviso
di avvio del procedimento, atteso che la misura cautelare
medesima tende a conservare la situazione esistente in attesa
dell’adozione di statuizioni definitive, e che tale esigenza
sarebbe naturalmente compromessa dalla sua previa comunicazione
all’interessato.
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2. L'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi
degli artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 va annoverata
tra gli atti impugnabili davanti all'A.G.O., dandosi luogo
ad un procedimento di cognizione diretto a contestare il
diritto di procedere all'esecuzione forzata e ad ottenere
un accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
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composto dai signori Magistrati: Consigliere
Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente, Consigliere Antonio AMICUZZI
- Relatore, Primo Referendario, Silvia MARTINO - Correlatore
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 18351 del 2000 proposto da
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s.r.l. NERI – DISTILLERIE OLEIFICIO,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Di Gioia, unitamente al quale
è elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Mazzini,
n. 27;
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CONTRO
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L’A.G.E.A., AGENZIA per le EROGAZIONI
in AGRICOLTURA, già A.I.M.A., AZIENDA di STATO per gli
INTERVENTI nel MERCATO AGRICOLO in LIQUIDAZIONE, in persona
del legale rappresentante in carica,
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il MINISTERO delle FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per
legge;
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per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente della U.O. III, Sezione
recupero crediti e gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in
liquidazione, n. 878 del 14.7.2000, di fermo amministrativo
di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza
di £ 4.548.240.828;
della ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877
del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata;
degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare
dei rapporti n. 4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996 della
XIV Legione della Guardia di Finanza, Comando Nucleo polizia
tributaria di Ravenna;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.G.E.A. e
del Ministero delle Finanze;
Vista la propria ordinanza 9 novembre 2000, n. 1080;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 26.4.2004, con designazione
del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 25.10.2000, depositato
il 2.11.2000, la s.r.l. Neri Distillerie Oleificio ha premesso
che il provvedimento del Direttore generale reggente dell’l’A.I.M.A.
n. 434 del 17.6.1998 (di fermo amministrativo, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 69 del R.D. 18 novembre
1923 n. 2440, di somme dovute e debende fino alla concorrenza
di £ 3.500.000.000) è stato impugnato con ricorso n. 9189
del 1998 innanzi a questa Sezione (che con ordinanza 28
luglio 1998 n. 2006 ha accolto la istanza di sospensione
del provvedimento impugnato, a condizione di prestazione
di idonea garanzia, poi annullata con ordinanza del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n 1527); inoltre che
la Sezione stessa ha respinto il precedente ricorso n. 14164
del 1996 (proposto dalla ricorrente avverso un precedente
provvedimento di recupero n. 159 dell’1.8.1996, relativo
alla somma di £ 2.938.788.493).
Aggiunge che in seguito sono stati emanati il provvedimento
del Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e
gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione n. 878
del 14.7.2000, di revoca del precedente provvedimento di
fermo amministrativo n. 434 del 1998 e di fermo amministrativo
di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza
di £ 4.548.240.828, nonché la ingiunzione di pagamento di
detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000, inerente la stessa
somma sopra indicata.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stato chiesto l’annullamento
del provvedimento e della ingiunzione da ultimo indicati,
nonché dei rapporti n. 4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996
della XIV Legione della Guardia di Finanza, Comando Nucleo
polizia tributaria di Ravenna, deducendo a sostegno del
gravame, i seguenti motivi:
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1.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, della
circolare del Commissario straordinario di governo dell’A.I.M.A.
in materia di fermo amministrativo di cui alla nota n. 8918
del 15.7.1997, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio
del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata
valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione. Sviamento di potere.
Non è stato comunicato alla parte ricorrente l’avvio del
procedimento, pur non sussistendo ragioni di urgenza preclusiva,
stante la inconsistenza delle argomentazioni contenute nel
provvedimento impugnato circa la sussistenza delle stesse,
non potendosi addebitare alla ricorrente l’avvenuto esercizio
del diritto di difesa innanzi alle competenti Autorità giudiziarie.
E’, peraltro, contra legem e sintomo di sviamento di potere
la dichiarata finalità di voler impedire la esecuzione di
eventuali provvedimenti favorevoli emanati a seguito di
dette iniziative giudiziarie.
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2.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio,
Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio
del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata
valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione.
L’Amministrazione non poteva reiterare, in pendenza di procedimento
giurisdizionale, un provvedimento sospeso in via cautelare,
peraltro aggravandone l’importo.
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3.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio.
Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di
presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto
di motivazione. Sviamento di potere.
Del fermo amministrativo, che è uno strumento da utilizzare
con ponderazione, nei casi strettamente necessari, è stato
fatto un uso improprio e distorto, adottandolo ordinariamente
per la disciplina dei rapporti con gli operatori del settore.
Nel caso che occupa il provvedimento è stato adottato in
assenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
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4.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio,
Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio
del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata
valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione. Sviamento di potere.
L’impugnato provvedimento è viziato da sviamento di potere
laddove è motivato con riferimento al fine di evitare il
rischio che la ricorrente si sottragga agli obblighi di
restituzione delle somme pretese facendo ricorso ad azioni
giudiziarie, non potendosi coartare diritti di difesa consentiti
dagli artt. 24 e 102 della Costituzione.
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5.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, della sentenza della Corte di
Giustizia, Sez. V, n. 298 del 1996 del 16 luglio 1998 e
dei relativi principi comunitari, nonché del principio dell’affidamento.
Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di
presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto
di motivazione.
I presupposti che l’aiuto comunitario sia stato indebitamente
erogato alla ricorrente e che quindi l’A.I.M.A. fosse obbligata
a recuperare i relativi importi sono erronei, atteso che
l’aiuto comunitario costituiva il mero rimborso della differenza
di prezzo (rispetto a quello di mercato che le industrie
estrattrici avevano corrisposto ai produttori comunitari
in conformità al prezzo indicativo) già erogata per l’acquisto
di semi di girasole, dichiarati comunitari in perfetta buona
fede da parte della ricorrente, essendo stati acquistati
i semi stessi nell’affidamento che fossero di provenienza
comunitaria, con insussistenza di indebito oggettivo.
La ricorrente ha corrisposto alle società venditrici il
prezzo minimo di acquisto imposto dai regolamenti comunitari
per il prodotto acquistato, qualificato dai documenti di
accompagnamento come prodotto di origine nazionale, sicché
sussistono assenza di responsabilità e buona fede, nonché
mancanza di arricchimento ed impossibilità di recupero nei
confronti delle ditte fornitrici (insolventi), che, secondo
la Corte di Giustizia, escludono la sussistenza dei presupposti
per il recupero dell’aiuto comunitario erogato.
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6.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990 e dei
principi vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità,
errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione. Sviamento di potere.
La ricorrente non ha esposto fatti o situazioni non corrispondenti
al vero, con mancato obbligo di restituzione ex art. 3,
I c. della L. n. 898 del 1986, anche perché i fatti in contestazione
non sono ancora stati definitivamente accertati in sede
penale.
Tanto comporta anche violazione della circolare del Commissario
liquidatore dell’A.I.M.A. n. 5448 del 27.7.2000 e della
nota del dirigente della U.O. III n. 6487 del 18.9.2000.
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7.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999 e dei principi comunitari e nazionali
vigenti in materia di responsabilità oggettiva. Eccesso
di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti,
omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Sviamento di potere.
Sono state poste a carico della ricorrente conseguenze sfavorevoli
in relazione a presunti comportamenti irregolari di terzi,
configurando una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto
con i principi in base ai quali la responsabilità presuppone
la colpa dell’agente e deve quindi essere diretta, non potendo
essere applicata la responsabilità indiretta se non per
casi espressamente previsti, non verificatisi nel caso di
specie, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia
n. 286/96 del 16 luglio 1998, atteso che i vigenti regolamenti
comunitari in materia di semi oleosi non disciplinano il
recupero delle integrazioni erogate in base a documenti
poi rivelatisi inveritieri.
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8.- Violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, dell’art. 2033 c.c. e dei principi
generali in materia di decorrenza degli interessi. Eccesso
di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti,
omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.
L’art. 3, VII c., della L. n. 898 del 1986 fa obbligo all’A.I.M.A.
di versare immediatamente le somme recuperate all’Entrata
di Bilancio dello Stato, con insussistenza della pretesa
di interessi legali, dovendo restituire l’A.I.M.A. alla
Comunità europea solo l’importo dell'aiuto indebitamente
erogato.
Comunque ex art. 2033 del c.c. gli interessi decorrono solo
dal giorno della domanda, cioè dalla data del 26.7.2000,
di notifica della ingiunzione impugnata.
Con ordinanza 9 novembre 2000, n. 1080, il Tribunale ha
accolto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
subordinatamente alla prestazione di congrua, integrale,
garanzia fidejussoria, ed ha disposto adempimenti istruttori.
Con atto depositato il 17.11.2000 si sono costituiti in
giudizio l’A.G.E.A. ed il Ministero delle Finanze.
Con memoria depositata il 16.3.2004 la resistente A.G.E.A.
ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per
la reiezione.
Alla pubblica udienza del 26.4.2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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1.- Con il ricorso in esame una società ha
chiesto l'annullamento del provvedimento del Dirigente della
U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione contenzioso
dell’A.I.M.A. in liquidazione, n. 878 del 14.7.2000, di
fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende
fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828; inoltre della
ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000,
inerente la stessa somma sopra indicata, e degli atti presupposti,
connessi e consequenziali, in particolare dei rapporti n.
4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996 della XIV Legione
della Guardia di Finanza, Comando Nucleo polizia tributaria
di Ravenna.
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2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati
dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del
R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R.
n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, della circolare
del Commissario straordinario di governo dell’A.I.M.A. in
materia di fermo amministrativo di cui alla nota n. 8918
del 15.7.1997, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio
del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità,
errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione, nonché sviamento di potere. Ciò
in quanto non è stato comunicato alla parte ricorrente l’avvio
del procedimento, pur non sussistendo ragioni di urgenza
preclusiva, state la inconsistenza delle argomentazioni
contenute nel provvedimento impugnato circa la sussistenza
delle stesse, non potendosi addebitare alla ricorrente l’avvenuto
esercizio del diritto di difesa innanzi alle competenti
Autorità giudiziarie. E’ inoltre, secondo parte ricorrente,
contra legem e sintomo di sviamento di potere la dichiarata
finalità di voler impedire la esecuzione di eventuali provvedimenti
favorevoli emanati a seguito di dette iniziative giudiziarie.
In proposito il Collegio ritiene che l’adozione di una misura
cautelare, quale il fermo amministrativo, non debba essere
preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, considerato
che la misura cautelare tende a conservare la situazione
esistente in attesa dell’adozione di statuizioni definitive,
e tale esigenza sarebbe naturalmente compromessa dalla sua
previa comunicazione all’interessato (cfr: TAR Veneto, sez.
I, 24 dicembre 1997 n. 1839). Su tali posizioni sembra essere
anche il Consiglio di Stato, che esclude la necessità di
motivare la ragione per cui un provvedimento cautelare non
sia stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento
(cfr: Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1998 n. 350).
Nella fattispecie peraltro la società ricorrente era ben
consapevole già da tempo che nei suoi confronti si stava
procedendo per il recupero dei contributi che si assumevano
indebitamente percepiti.
A far ritenere comunque legittimo il comportamento serbato
dal Ministero soccorre, comunque, la natura e la funzione
del fermo amministrativo, che, per risultare efficace, deve
essere tempestivo, sicché nella specie sussistono le "particolari
esigenze di celerità del procedimento" che consentono una
deroga al principio generale sancito dall'art. 7 della legge
n. 241 del 1990, a nulla valendo le specifiche motivazioni
addotte al riguardo dall’Amministrazione, la cui eventuale
illegittimità non è idonea a viziare il provvedimento impugnato,
stante la concreta sussistenza di dette ragioni.
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3.- Con il secondo motivo di gravame sono
stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio,
Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio
del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità,
errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione. Secondo parte ricorrente l’Amministrazione
non poteva reiterare, in pendenza di procedimento giurisdizionale,
un provvedimento sospeso in via cautelare, peraltro aggravandone
l’importo.
Osserva al riguardo il Collegio che il provvedimento del
Direttore generale reggente dell’l’A.I.M.A. n. 434 del 17.6.1998
(di fermo amministrativo, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, di somme
dovute e debende fino alla concorrenza di £ 3.500.000.000)
è stato impugnato con ricorso n. 9189 del 1998 innanzi a
questa Sezione (che con ordinanza 28 luglio 1998 n. 2006
ha accolto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
a condizione di prestazione di idonea garanzia, poi annullata
con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre
1998, n 1527). In seguito la Sezione stessa ha respinto
il precedente ricorso n. 14164 del 1996 (proposto dalla
ricorrente avverso un precedente provvedimento di recupero
n. 159 dell’1.8.1996, relativo alla somma di £ 2.938.788.493).
Successivamente sono stati emanati il provvedimento del
Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione
contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione n. 878 del 14.7.2000,
di revoca del precedente provvedimento di fermo amministrativo
n. 434 del 1998 e di fermo amministrativo di tutte le somme
dovute e debende fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828,
nonché la ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n.
877 del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata.
Va rilevato che il potere di revoca è espressione della
potestà di autotutela avente natura autoritativa e deve
poi essere coerente con il potere esercitato, nel senso
che l'autotutela non può essere volta a perseguire un interesse
diverso da quello per cui l'originario potere era stato
dato (T.A.R. Veneto, sez. I, 19 febbraio 2000, n. 641).
La pubblica amministrazione può quindi esercitare legittimamente
il potere di revoca di un precedente provvedimento soltanto
sul presupposto di una mutazione della situazione di fatto
o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico puntualmente
esplicitate nella motivazione dell'atto (Consiglio Stato,
sez. V, 23 luglio 1994, n. 805).
Nel caso che occupa tanto è avvenuto e, in base all’esposizione
in punto di fatto prima evidenziata, non risulta che il
nuovo provvedimento sia stato adottato in violazione di
provvedimenti giurisdizionali del G. A. (stante l’esito
del giudizio di merito sul ricorso n. 14164 del 1996 –respinto
con sentenza di questa Sezione n. 1847 del 1999- e la circostanza
che l’ordinanza cautelare n. 2006 del 1998 sopra indicata
è priva di particolare motivazione circa il fumus -come
pure la ordinanza del Consiglio di Stato n. 1527 del 1998,
prima indicata, che si è limitata a riformare l’ordinanza
in precedenza indicata ella parte in cui subordinava la
sua efficacia alla rilascio di idonea garanzia-), sicché,
avendo dette ordinanze una rilevanza provvisoria, in attesa
che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso
sia o meno legittimo, e non contenendo già indicazioni certe
sulla sua legittimità, sino alla emanazione della relativa
sentenza di merito, ben può l’atto sospeso nelle more essere
revocato.
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4.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati
dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del
R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R.
n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo
n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio; inoltre
eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di
presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto
di motivazione. Sviamento di potere. Ciò in quanto del fermo
amministrativo, che è uno strumento da utilizzare con ponderazione,
nei casi strettamente necessari, è stato fatto un uso improprio
e distorto, adottandolo ordinariamente per la disciplina
dei rapporti con gli operatori del settore. Nel caso che
occupa il provvedimento sarebbe stato adottato, peraltro,
in assenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Il Collegio ritiene necessario in proposito premettere quali
sono i presupposti di legittimità del fermo amministrativo,
che è provvedimento, come si è detto, di autotutela, che,
proprio per la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria,
può essere adottato non solo quando il diritto di credito
a cautela del quale è disposto sia già definitivamente accertato,
ma anche quando il credito sia contestato, ma sia ragionevole
ritenerne l'esistenza, posto che suo presupposto normativo,
ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 dicembre 1923 n. 2240, è la
mera "ragione di credito" e non la provata esistenza del
credito stesso (cfr: Cons. Stato, VI Sez., 27 febbraio 1998,
n. 350; 8 marzo 1996 n. 375).
Nel valutare la legittimità o meno del fermo, pertanto,
il giudice amministrativo non è chiamato ad accertare se
il credito a tutela del quale è stato disposto sia effettivamente
esistente, ma solo se è ragionevole, da parte dell'Amministrazione,
supporne l'esistenza.
Ciò posto, nel caso di specie appare ragionevole la tesi
dell'Amministrazione, fondata su specifici accertamenti,
in ordine alla non spettanza dell'aiuto comunitario e, dunque,
in ordine all'esistenza di un proprio credito di restituzione
delle somme erogate a tale titolo, fermo restando che tali
conclusioni valgono, beninteso, incidenter tantum, ai soli
fini della verifica della legittimità del provvedimento
impugnato in questa sede, non potendo formare oggetto principale
del presente giudizio la questione della regolarità o no
delle operazioni poste in essere dal ricorrente per ottenere
l'aiuto comunitario.
Nel caso che occupa, quindi, l’Amministrazione non ha fatto
uso improprio del potere che la legge le ha conferito riguardo
alla possibilità di emanazione di provvedimenti di fermo
amministrativo.
Aggiungasi che la natura del provvedimento è cautelare e
le ragioni della cautela possono sorgere anche in un periodo
successivo a quello della notizia del presunto indebito
pagamento; né la circostanza che le ragioni della cautela
fossero in ipotesi sorte in precedenza implica l'illegittimità
di un provvedimento, sotto tale profilo, non tempestivo,
se tali esigenze permangono.
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5.- Con il quarto motivo di ricorso sono
stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio,
Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio
del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità,
errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione. Sviamento di potere. L’impugnato
provvedimento sarebbe viziato da sviamento di potere laddove
è motivato con riferimento al fine di evitare il rischio
che la ricorrente si sottragga agli obblighi di restituzione
delle somme pretese facendo ricorso ad azioni giudiziarie,
non potendosi coartare diritti di difesa consentiti dagli
artt. 24 e 102 della Costituzione.
Considera il Collegio in proposito che esaminando il disposto
dell'art. 69 del R.D. 2440/23, emerge, con assoluta evidenza,
che l'unica condizione richiesta - di natura esclusivamente
oggettiva - è l'esistenza della semplice "ragione di credito"
dell'amministrazione nei confronti di un determinato soggetto.
Tale condizione, nella specie, sussiste oltre ogni ragionevole
dubbio, sicché è inconferente la particolare motivazione
censurata con la doglianza in esame, con conseguente impossibilità
di positivo apprezzamento della stessa, atteso che anche
un suo eventuale annullamento non potrebbe comportare il
venir meno di detta condizione oggettiva, comunque sufficiente
a sorreggere la legittimità del provvedimento.
Peraltro il provvedimento impugnato ha come destinatari
le amministrazioni cui compete di sospendere i pagamenti,
alle quali, evidentemente, non vanno chiarite le ragioni
che consigliano l'adozione di detta misura.
Comunque anche alla parte privata che subisce l'azione amministrativa,
risulta che detto provvedimento abbia illustrato con dovizia
di particolari i presupposti legittimanti il potere esercitato
nella specie.
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6.- Con il quinto motivo di ricorso sono
stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999, della sentenza della Corte di
Giustizia, Sez. V, n. 298 del 1996 del 16 luglio 1998 e
dei relativi principi comunitari, nonché del principio dell’affidamento;
inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione
di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e
difetto di motivazione. Ciò in quanto i presupposti che
l’aiuto comunitario sia stato indebitamente erogato alla
ricorrente e che quindi l’A.I.M.A. fosse obbligata a recuperare
i relativi importi sono erronei, atteso che l’aiuto comunitario
costituiva il mero rimborso della differenza di prezzo (rispetto
a quello di mercato che le industrie estrattrici avevano
corrisposto ai produttori comunitari in conformità al prezzo
indicativo) già erogata per l’acquisto di semi di girasole,
dichiarati comunitari in perfetta buona fede da parte della
ricorrente, essendo stati acquistati i semi stessi nell’affidamento
che fossero di provenienza comunitaria, con insussistenza
di indebito oggettivo.
La ricorrente ha corrisposto alle società venditrici il
prezzo minimo di acquisto imposto dai regolamenti comunitari
per il prodotto acquistato, qualificato dai documenti di
accompagnamento come prodotto di origine nazionale, sicché
sussistono assenza di responsabilità e buona fede, nonché
mancanza di arricchimento ed impossibilità di recupero nei
confronti delle ditte fornitrici, insolventi, che, secondo
la Corte di Giustizia, escludono la sussistenza dei presupposti
per il recupero dell’aiuto comunitario erogato.
Osserva in proposito il Collegio che è errato ritenere che,
nell'adozione del provvedimento di fermo amministrativo,
assuma rilievo lo stato soggettivo in cui versi la parte
chiamata a rispondere del debito contratto con la P.A.,
avendo i presupposti del provvedimento impugnato natura
esclusivamente oggettiva.
I rilievi di parte ricorrente non possono ritenersi idonei
ad inficiare l'esercizio del potere cautelare di cui trattasi,
per il quale è sufficiente la ragionevole presunzione della
oggettiva indebita percezione di aiuti comunitari, da parte
dell'interessata, fondata su indagini svolte da organismi
di collaudata esperienza, a ciò espressamente deputati,
e non la provata esistenza del credito.
Si ribadisce in proposito che il Giudice amministrativo
non è chiamato a sindacare l’esistenza del credito, ma solo
la sussistenza di ragioni sufficienti a sostenere una misura
cautelare provvisoria, potendo fare questione di assenza
di presupposti per il fermo solo in caso di manifesta insussistenza
del credito (Cons. St., Sez. VI, 9 aprile 2002, n. 1909),
nel caso che occupa non dimostrata.
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7.- Con il sesto motivo di ricorso sono stati
dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del
R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R.
n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990 e dei principi
vigenti in materia; inoltre eccesso di potere per illogicità,
errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà
e difetto di motivazione, nonché sviamento di potere. La
ricorrente sostiene di non aver esposto fatti o situazioni
non corrispondenti al vero, con mancato obbligo di restituzione
ex art. 3, I c. della L. n. 898 del 1986, anche perché i
fatti in contestazione non sono ancora stati definitivamente
accertati in sede penale. Tanto comporta anche violazione
della circolare del Commissario liquidatore dell’A.I.M.A.
n. 5448 del 27.7.2000 e della nota del dirigente della U.O.
III n. 6487 del 18.9.2000.
Le anzidette censure non possono essere condivise per le
stesse ragioni indicate con riguardo al quinto motivo di
ricorso, essendo l’unica condizione richiesta per l’emanazione
del provvedimento impugnato la sussistenza di una ragione
di credito, di natura esclusivamente oggettiva.
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8.- Con il settimo motivo di ricorso sono
stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art.
69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982,
del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del
D. Leg.vo n. 165 del 1999 e dei principi comunitari e nazionali
vigenti in materia di responsabilità oggettiva; inoltre
eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di
presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto
di motivazione, nonché sviamento di potere. Ciò in quanto
sono state poste a carico della ricorrente conseguenze sfavorevoli
in relazione a presunti comportamenti irregolari di terzi,
configurando una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto
con i principi in base ai quali la responsabilità presuppone
la colpa dell’agente e deve quindi essere diretta, non potendo
essere applicata la responsabilità indiretta se non per
casi espressamente previsti, non verificatisi nel caso di
specie, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia
n. 286/96 del 16 luglio 1998, atteso che i vigenti regolamenti
comunitari in materia di semi oleosi non disciplinano il
recupero delle integrazioni erogate in base a documenti
poi rivelatisi inveritieri.
Il Collegio non può, in proposito ribadire nuovamente che,
esaminando il disposto dell'art. 69 del R.D. 2440/23, emerge,
con assoluta evidenza, che l'unica condizione richiesta
- di natura esclusivamente oggettiva - è l'esistenza della
semplice "ragione di credito" dell'amministrazione nei confronti
di un determinato soggetto. Tale condizione, nella specie,
sussiste oltre ogni ragionevole dubbio, tant'è che è la
stessa ricorrente ad ammetterla, sia pure riferendola a
terzi e dichiarandosi estranea alla vicenda che l'ha determinata.
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9.- Con l’ottavo motivo di ricorso sono stato
dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del
R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R.
n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo
n. 165 del 1999, dell’art. 2033 c.c. e dei principi generali
in materia di decorrenza degli interessi; inoltre eccesso
di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti,
omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Ciò in quanto l’art. 3, VII c., della L. n. 898 del 1986
fa obbligo all’A.I.M.A. di versare immediatamente le somme
recuperate all’Entrata di Bilancio dello Stato, con insussistenza
della pretesa di interessi legali, dovendo restituire l’A.I.M.A.
alla Comunità europea solo l’importo dell'aiuto indebitamente
erogato. Comunque ex art. 2033 del c.c. gli interessi decorrono
solo dal giorno della domanda, cioè dalla data del 26.7.2000,
di notifica della ingiunzione impugnata.
Osserva la riguardo il Collegio che l'ingiunzione di pagamento
emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910
n. 639 va annoverata tra gli atti impugnabili davanti all'A.G.O.,
dandosi luogo ad un procedimento di cognizione diretto a
contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata
e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione
(T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 giugno 2003, n. 910; T.A.R.
Lazio, Sez. II ter, 21 marzo 2001, n. 2236 ).
Il ricorso, nella parte in cui censura la ingiunzione di
pagamento e le modalità di calcolo della somma dovuta è
quindi inammissibile per difetto di giurisdizione.
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10.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto
nella parte volta all’annullamento del provvedimento di
fermo amministrativo n. 878 del 14.7.2000 e dichiarato inammissibile,
per difetto di giurisdizione, nella restante parte in cui
è diretto all’annullamento della ingiunzione di pagamento
n. 877 del 14.7.2000.
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11.- Le spese del giudizio possono essere
compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso in epigrafe
indicato nella parte volta all’annullamento del provvedimento
di fermo amministrativo n. 878 del 14.7.2000 e lo dichiara
inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella restante
parte in cui è diretto all’annullamento della ingiunzione
di pagamento n. 877 del 14.7.20.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica
amministrazione.
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Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di
consiglio del 26.4.2004, con l’intervento dei signori Magistrati
elencati in epigrafe.
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