| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 21 ottobre 2004
n. 11000
Pres. Scognamiglio, Est. Martino
Tuscia Impianti s.r.l (Avv. C. Costa) c. Comune di Valentano
(Avv. G. Lavitola) |
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Processo amministrativo – Domanda di disapplicazione
di autorizzazioni amministrative rilasciate a soggetti controinteressati
– Domanda formulata per ottenere tutela demolitoria e non
anche risarcitoria del provvedimento impugnato – Inammissibilità
– E’ tale
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Va respinta la domanda volta ad ottenere
la disapplicazione delle autorizzazioni amministrative rilasciate
a soggetti controinteressati qualora venga formulata non
tanto al fine di conseguire il risarcimento di un danno,
quanto al fine di ottenere l’annullamento del diniego di
autorizzazione al ricorrente; essa infatti contravviene
a quella (minoritaria) giurisprudenza amministrativa che
reputa possibile l’esame incidentale di un atto amministrativo
non ritualmente impugnato ai fini della cognizione di una
domanda (principale) di risarcimento del danno di un diritto
leso dal provvedimento illegittimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
Sede di Roma, Sez. II ter
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composto dai signori magistrati: Consigliere
Roberto Scognamiglio, Presidente; Consigliere Paolo Restaino,
Correlatore; Primo Ref. Silvia Martino, Relatore, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti:
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I - n. 13897/2002 proposto da
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Tuscia Impianti s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Cesare Costa ed elettivamente domiciliatta in Roma presso
lo studio dell’avv. Enrico Brenciaglia alla via Nizza n.
22
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CONTRO
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- Comune di Valentano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Lavitola ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio del difensore alla via Costabella n.3;
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- Latini Giustino, n.c.;
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per l’annullamento
della determina prot. n. 4172 del 24.9.2002 del Responsabile
del Settore amministrativo del Comune di Valentano, Latini
Giustino, avente ad oggetto “Autorizzazione per l’installazione
e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione dei
carburanti da realizzare in Valentano, loc. Frati, distinto
al N.C.T., F. 27, part. 1293. Comunicazione di diniego”,
notificata alla società ricorrente in data 30.9.2002”;
- nonché di ogni altro provvedimento al primo comunque connesso,
presupposto e/o conseguente anche se non conosciuto dalla
parte istante;
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e per il risarcimento del danno
derivante dall’illegittimità/illiceità del predetto provvedimento
di diniego comunale nella misura che si riserva di indicare
e che verrà determinata in corso di causa.
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II - n. 300/2003, proposto da
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Tuscia Impianti s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Cesare Costa ed elettivamente domiciliata in Roma presso
lo studio dell’avv. Enrico Brenciaglia alla via Nizza n.
22
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CONTRO
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- Comune di Valentano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Lavitola ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio del difensore alla via Costabella n. 3;
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- Latini Giustino, n.c.;
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e nei confronti
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- Ditta Devoti Alduino, in persona
del titolare, n.c.;
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per l’annullamento
dell’autorizzazione prot. n. 2151 del 11.5.2002 con la quale
si consente la prosecuzione dell’attività di distribuzione
carburanti alla ditta Devoti Alduino in relazione all’impianto
sito in Comune di Valentano, via G. Marconi n. 4; nonché
di ogni altro atto o provvedimento al primo comunque connesso,
presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla
parte istante.
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III - n. 302/2003 proposto da
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Tuscia Impianti s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Cesare Costa ed elettivamente domiciliata in Roma presso
lo studio dell’avv. Enrico Brenciaglia alla via Nizza n.
22
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CONTRO
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- Comune di Valentano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Lavitola ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Costabella
n. 3 presso lo studio del difensore;
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- Latini Giustino, n.c.;
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e nei confronti
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- Agip Petroli s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., n.c;
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per l’annullamento
dell’autorizzazione prot. n. 2152 del 11.5.2002 con la quale
si consente la prosecuzione dell’attività di distribuzione
carburanti alla Agip Petroli s.p.a. in relazione all’impianto
sito in Valentano, via G. Marconi n. 3; nonché di ogni altro
atto o provvedimento al primo comunque connesso, presupposto
e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla parte istante.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Valentano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Data per letta alla pubblica udienza del 5.7.2004 la relazione
del dr. Silvia Martino e uditi altresì l’avv. Costa e l’avv.
Bellavia (in sostituzione dell’avv. Lavitola) per le parti
rispettivamente rappresentate.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Espone la ricorrente che, in data 15.11.2001,
presentava al Comune di Valentano un’istanza tesa ad ottenere
l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di un
nuovo impianto di distribuzione di carburanti, da realizzare
nel territorio del predetto Comune in località Frati, sulla
s.p. Verentana. Nel frattempo, al fine di verificare la
legittimità dei due distributori preesistenti, all’interno
della fascia urbana del Comune, inoltrava anche una prima
istanza di accesso al fine di conoscere esattamente quale
ne fosse la situazione giuridica. In data 28.4.2002 apprendeva
così che detti impianti erano stati in origine autorizzati
con decreti prefettizi risalenti agli anni ’70 e che i titolari
degli stessi avevano presentato istanza di rinnovo delle
concessione il cui iter amministrativo era ancora in corso.
All’esito di una successiva e più dettagliata istanza di
accesso la ricorrente apprendeva poi che l’Amministrazione
aveva provveduto a rilasciare alle ditte Devoti Alduino
e Agip Petroli s.p.a., in data 11.5.2002, le autorizzazioni
prot. n. 2151 e 2152. Di tali autorizzazioni la ricorrente
domandava invano al Comune la revoca in via di autotutela.
In data 30.9.2002 le è stato poi notificato il diniego impugnato,
avverso il quale deduce esplicitamente vizi di illegittimità
derivata dall’asserita illegittimità delle autorizzazioni
rilasciate alle ditte Devoti e Agip. In ordine a detti provvedimenti
evidenzia in particolare: 1) Violazione dei principi generali
di cui al d.l. n. 745 del 26.10.1970, del d.P.R. n. 1269
del 27.10.1971, del d.lvo n. 32 del 11.2.1998 e della l.r.
lazio n. 8 del 2.4.2001. Eccesso di potere nella forma del
difetto e carenza di istruttora, della erroneità dei presupposti,
del difetto e della contraddittorietà della motivazione,
Illogicità manifesta: le ditte Devoti e Agip gestivano i
due impianti posti all’interno della traversa urbana del
Comune di Valentano in virtù di una concessine prefettizia,
rilasciata alla prima in data 31.5.1974 e alla seconda in
data 27.3.1973. Dette concessioni avevano la durata di 18
anni, rinnovabili con apposita richiesta da inoltrarsi almeno
sei mesi prima della data di scadenza. All’approssimarsi
di detta data di scadenza del titolo concessorio entrambi
i gestori inoltravano al Comune di Valentano richiesta di
rinnovo (l’Agip Petroli in data 7.9.1990 e la ditta Devoti
il successivo 13.11.1991). Entrambi i procedimenti si bloccavano
in quanto non perveniva il parere A.n.a.s., richiesto dal
Comune di Valentano ai sensi della normativa all’epoca vigente.
Di talché i procedimenti così avviati non venivano di fatto
mai definiti. Le ditte Devoti e Agip hanno tuttavia continuato
ad operare per oltre 10 anni sulla base di una concessione
ormai scaduta. Detti procedimenti sono stati “riesumati”,
sottolinea ancora la ricorrente, solo quando l’Amministrazione,
sollecitata dalla richiesta di accesso della stessa ricorrente,
in data 23.4.2002, si è resa conto della suddetta situazione
di illegittimità e ha provveduto a concluderli entrambi,
ritenendo di poter ormai prescindere dal parere dell’Ente,
all’epoca, proprietario della strada. Il Comune di Valentano
non ha tuttavia tenuto conto che, dato il lungo tempo trascorso,
l’A.n.a.s. (oggi E.n.a.s.) avrebbe comunque dovuto esprimere
un nuovo parere alla luce della normativa nel frattempo
sopravvenuta e, segnatamente, dell’art. 8 della l.r. del
Lazio n. 8/2001. Lo stesso è a dirsi per gli ormai risalenti
pareri dei Vigili del Fuoco e dell’Utif; 2) Violazione e
mancata applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.lvo n.
32 del 11.2.198. Eccesso di potere nella forma del difetto
di istruttoria e del giusto procedimento. Carenza di motivazione.
Erroneità nel presupposto e travisamento: il Comune non
ha proceduto alla verifica di compatibilità degli impianti
prevista dalle norme in rubrica: 3) Violazione ed errata
applicazione dell’art. 1, comma 2 e comma 5, del d.lvo n.
32/98 sotto altro profilo.Eccesso di potere nella forma
del difetto e della totale carenza di istruttoria. Contraddittorità
e perplessità della motivazione. Carenza dei presupposti:
l’Amministrazione non poteva procedere alla conversione
di un titolo non più operativo (la concessione ormai scaduta)
in altro di diversa natura (e cioè l’autorizzazione, disciplinata
dalle norme in rubrica) senza procedere alle verifiche previste
dall’art. 1, comma 2, del medesimo d.lvo n. 32/98; 4) Violazione
e mancata applicazione del combinato disposto dagli artt.
3 e 4 del d.lvo n. 346 del 8.9.1999. Eccesso di potere nella
forma del difetto di istruttoria, del travisamento, della
erroneità dei presupposti e della carenza e perplessità
di motivazione: in carenza di qualsivoglia verifica di compatibilità
degli impianti, questi ultimi avrebbero dovuto essere chiusi,
anziché beneficiare di una nuova autorizzazione; 5) Violazione
ed errata applicazione dell’art. 22, comma 2, e art. 27
della L.r. Lazio n. 8 del 2.4.2001. Eccesso di potere nella
forma del difetto di istruttoria, del travisamento, dell’erroneo
presupposto. Motivazione perplessa e contraddittoria: le
ditte Devoti e Agip non hanno provveduto ad integrare la
documentazione richiesta dalle disposizioni transitorie
in rubrica; 6) Violazione ed errata applicazione dell’art.
13, comma 5, lett. n) della l. r. Lazio n. 8/2001. Eccesso
di potere nella forma della totale carenza di istruttoria.
Contraddittorietà e travisamento. Erroneità dei presupposti.
Motivazione perplessa ed illogica: attesa l’illegittimità
delle autorizzazioni rilasciate agli impianti preesistenti,
deve ritenersi illegittimo anche il diniego di autorizzazione
opposto alla ricorrente per mancanza delle distanze minime
previste dall’art. 13, comma 5, lett. b) della l.r. n. 8/2001.
Con due distinti ricorsi, iscritti ai n. 300 e 302 del 2003,
la società Tuscia Impianti ha poi impugnato le autorizzazioni
n. 2151 e 2152 del 2002 rilasciate dal Comune di Valentano
alle ditte Devoti e Agip, riproponendo sostanzialmente le
censure rubricate ai numeri 1- 5 del primo ricorso, ed articolando
altresì un ulteriore motivo del seguente tenore: 6) Violazione
ed errata applicazione dell’art. 13, comma 5, lett. b) della
legge Regione Lazio n. 8/2001: l’Amministrazione ha accordato
il rinnovo delle precedenti concessioni senza considerare
che almeno uno dei due impianti (che sono collocati l’uno
di fronte all’altro all’interno del centro abitato di Valentano)
non poteva essere autorizzato, per carenza della distanza
minima di metri trecento.
Si è costituito, resistendo, il Comune di Valentano.
Entrambe le parti hanno precisato e sviluppato le proprie
difese con memorie conclusive. L’Amministrazione, in particolare,
ha dedotto l’irricevibilità per tardività dei ricorsi n.
300 e 302/2003, proposti avverso le autorizzazioni dei controinteressati.
La ricorrente, infatti, per sua stessa ammissione, ha conseguito
copia delle due autorizzazioni in data 23.5.2002, provvedendo
altresì, in data 5.7.2002, a notificare un atto di diffida
al Comune, inteso a conseguirne la rimozione in via di autotutela.
Ciononostante, si è determinata a notificare i due ricorsi
solo in data 17.12.2002 e quindi ben oltre il termine decadenziale
decorrente dal 23.5.2002, ovvero, ove si ritenga che l’interesse
ad impugnare le autorizzazioni in questione si sia radicato
solo con la conoscenza del diniego opposto alla propria
istanza di autorizzazione, dal 30.9.2002.
L’irricevibilità dei ricorsi n. 300 e 302/2003 si riflette
poi sulla stessa ammissibilità del ricorso n.13897/2002,
atteso che, avverso il suddetto provvedimento di diniego,
risultano formulate esclusivamente censure di illegittimità
derivata rispetto ai vizi che, a dire della ricorrente,
inficiano le autorizzazioni rilasciate alle ditte controinteressate.
Nel merito, ha poi evidenziato che gli impianti delle ditte
Devoti e Agip sono gli unici esistenti sul territorio comunale,
sono collocati lungo la strada statale n. 312 Castrense
(uno per ogni senso di marca) e sono funzionanti, rispettivamente,
da cinquanta e trentacinque anni. Rimarca altresì che entrambi
i titolari hanno tempestivamente provveduto a presentare
istanza di rinnovo delle relative concessioni. Al riguardo
ricorda poi come l’art. 5, comma 3, della l.r. n. 62/94,
abbia espressamente previsto che, decorso il termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere
da parte di Provincia, E.n.a.s., comando dei Vigili del
Fuoco e U.t.i.f., i Comuni possano procedere al rinnovo
delle concessioni indipendentemente dall’acquisizione dei
pareri stessi. Ritiene ancora che le norme sopravvenute
(in particolare la disciplina di cui all’art. 27 della l.r.
n. 8/2001, invocata dalla ricorrente), non possano trovare
applicazione nella fattispecie in quanto riferite ai nuovi
impianti e non a quelli preesistenti che, alla data di entrata
in vigore della legge n. 32/98, erano ancora in attesa di
conseguire il rinnovo del titolo concessorio. Neppure trova
applicazione l’art. 8 della citata l.r. n. 8/2001, in quanto
espressamente riferito al rinnovo della concessione per
gli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali.
Ad ogni buon conto, il Comune non ha inteso “riesumare strumentalmente”
procedimenti amministrativi ma solo tenere nel giusto conto
la priorità acquisita dai titolari degli impianti preesistenti
rispetto ai soggetti aspiranti all’installazione di nuovi
impianti, sulla base di domande presentate successivamente
alle istanze di rinnovo delle rispettive concessioni.
Quanto alla verifica di compatibilità degli impianti prescritta
dall’art.1, comma 5, del d.lgs. n. 32/1998, la stessa costituisce
un procedimento autonomo rispetto a quelli sopra descritti
e per il quale sono previsti termini meramente sollecitatori.
Relativamente alla pretesa violazione delle distanze minime
previste dall’art. 13 della l.r. n. 8/2001, di esse si è
poi debitamente tenuto conto proprio nell’istruire la domanda
della ricorrente, relativa ad un impianto del tutto nuovo,
laddove gli impianti Devoti e Agip, in quanto operanti da
moltissimi anni su opposte direttrici di marcia, sfuggono
al raggio applicativo della summenzionata disposizione regionale.
La Tuscia Impianti ha insistito per contro sulla esclusiva
applicabilità della l.r. n. 8/2001 (abrogativa della l.r.
n. 62/94), l’unica vigente all’epoca del rilascio delle
autorizzazioni impugnate. Fa ancora rilevare che il parere
sulla compatibilità dell’impianto non spettava più all’E.n.a.s.,
ma, semmai, all’Amministrazione provinciale di Viterbo alla
quale era stata nel frattempo trasferita la proprietà della
strada lungo la quale sono collocati gli impianti delle
ditte controinteressate. Insiste infine sulla possibilità
che questo Tribunale provveda non già all’annullamento bensì
alla mera disapplicazione delle autorizzazioni n. 2151 e
2152 del 11.5.2002.
I ricorsi, infine, sono passati in decisione alla pubblica
udienza del 5.7.2004.
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DIRITTO
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1. Con un primo ricorso notificato il 27.11.2002
e depositato il successivo 23.12.2002, la società Tuscia
Impianti a r.l. ha impugnato il provvedimento, notificato
in data 30.9.2002, con cui il Comune di Valentano ha respinto
l’istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio
di un nuovo impianto distribuzione dei carburanti da realizzare
in Valentano, loc. Frati.
Con due successivi ricorsi, notificati il 17.12.2002 e depositati
14.1.2003, ha quindi impugnato le autorizzazioni n. 2151
e 2152 del 11.5.2002, rilasciate alle ditte Devoti Alduino
e Agip Petroli s.p.a..
2. In via preliminare occorre procedere alla riunione dei
ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva.
2.a Il ricorso n. 13897/2002 è inammissibile.
Rileva in primo luogo il Collegio che la società Tuscia
Impianti si è espressamente riservata, nel corpo del ricorso
introduttivo, di impugnare le autorizzazioni rilasciate
alle ditte Devoti e Agip. Di fatto tuttavia, così come correttamente
rilevato dalla difesa del Comune di Valentano, le censure
articolate con il primo ricorso aggrediscono esclusivamente
dette autorizzazioni, al fine di farne discendere, sub specie
di illegittimità derivata, l’illegittimità del diniego notificato
alla ricorrente il 30.9.2002.
Le autorizzazioni n. 2151 e n. 2152 sono state acquisite
in copia dalla società ricorrente il 23.5.2002, a seguito
di apposita istanza di accesso grazie alla quale la società
ha conseguito anche copia dei fascicoli relativi ai procedimenti
di rinnovo delle concessioni originarie. In data 5.7.2002
ha anzi notificato un’istanza - diffida al Comune di Valentano
intesa ad ottenere il ritiro in via di autotutela dei suddetti
provvedimenti autorizzatori. E’ facile rilevare come in
tale istanza siano state sostanzialmente anticipate (cfr.all.
9 al ricorso introduttivo e all. 9 della produzione depositata
dal Comune in data 12.6.2004) gran parte delle censure formulate
con i ricorsi in epigrafe.
Orbene, reputa il Collegio che il termine decadenziale per
l’impugnazione delle autorizzazioni rilasciate ai controinteressati
debba farsi decorrere proprio dal 23.5.2002 (data di conoscenza
dei provvedimenti in questione e dei relativi dossier) non
solo in quanto era già in corso anche il procedimento relativo
all’autorizzazione dell’impianto progettato dalla società
ricorrente ma anche perché quest’ultima era perfettamente
consapevole dell’ostacolo rappresentato, ai fini del calcolo
delle distanze previste dall’art. 13 della l.r. n. 8/2001,
dalla preesistenza degli impianti Devoti e Agip. Sussistevano
cioè già a quella data legittimazione ed interesse a ricorrere,
intesi nella duplice configurazione di titolarità di un
interesse qualificato, protetto dall’ordinamento, e del
carattere attuale della lesione arrecata dal rinnovo delle
concessioni “antagoniste”.
Sottolinea ancora il Collegio che la ricorrente non ha punto
messo in contestazione il calcolo delle distanze minime,
posto alla base del diniego comunale, limitandosi a chiedere
(prima al Comune e poi a questo Giudice) di considerare
inesistenti gli impianti dei controinteressati in quanto,
a suo dire, illegittimamente autorizzati.
Va ancora soggiunto che, anche a voler ammettere che l’interesse
al ricorso si sia radicato solo con la notificazione del
provvedimento di diniego, in data 30.9.2002, tuttavia, neanche
a tale data, la società Tuscia ha ritenuto di dover, almeno
formalmente, impugnare espressamente le autorizzazioni dei
controinteressati, neppure evocati in giudizio. Di talché,
il gravame non sfugge alla seguente alternativa. Se si considerano
sostanzialmente impugnate le autorizzazioni che tende a
demolire, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto
di contraddittorio. Se invece, seguendo la prospettazione
della ricorrente, dette autorizzazioni sono rimaste non
impugnate, il ricorso si manifesta del pari palesemente
inammissibile, non essendo state articolate censure relativa
a vizi propri del provvedimento di diniego bensì solo di
illegittimità derivata. Va infatti recisamente respinta
la domanda (peraltro chiaramente formulata dalla ricorrente
solo con la memoria conclusiva), di disapplicazione delle
autorizzazioni rilasciate ai controinteressati. Detta domanda
è stata poi formulata non tanto al fine di conseguire il
risarcimento di un danno derivante alla società, con nesso
di causalità diretta ed immediata, dalle autorizzazioni
in questione, quanto al fine di ottenere l’annullamento
del diniego di autorizzazione a sé medesima, con ciò stesso
stravolgendo anche le coordinate di quella giurisprudenza
amministrativa (in verità minoritaria, anche prima dell’arresto
di cui all’Adunanza plenaria n. 4 del 26 marzo 2003) che
reputa possibile l’esame incidentale di un atto amministrativo
non ritualmente impugnato ai fini della cognizione di una
domanda (principale) di risarcimento del danno di un diritto
leso dal provvedimento illegittimo (cfr. ad esempio, da
ultimo, T.a.r. Marche, sentenza n. 67 del 23.2.2004). Secondo
il prevalente e del tutto condivisibile orientamento giurisprudenziale,
il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti
non ritualmente impugnati è invece rigorosamente circoscritto
alle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente
alle controversie concernenti diritti soggettivi, nonché
nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento
impugnato sia contrastante con il regolamento, sia quando
sia conforme al presupposto atto normativo. Al di fuori
di tali limiti, la disapplicazione va esclusa, non solo
nei confronti di atti a valenza generale privi di natura
normativa, ma a maggior ragione nei confronti di provvedimenti
amministrativi puntuali. Ammettendo infatti il sindacato
“incidentale” su tali atti (generali ovvero puntuali), si
sovvertono le regole del giudizio amministrativo, consentendo
l’elusione del termine di decadenza, o, addirittura, come
nella fattispecie, il completo sacrificio del diritto di
difesa dei controinteressati (cfr., sul punto, C.S., V.
10 gennaio 2003, n. 35).
Rileva ancora il Collegio che la ricorrente ha poi provveduto
ad impugnare autonomamente le autorizzazioni rilasciate
ai controinteressati, con due distinti ricorsi notificati
in data 17.12.2002.
A tanto però si è decisa tardivamente atteso che, a tale
data, era ormai decorso anche il termine decadenziale decorrente
dal 30.9.2002.
I ricorsi n. 300/2003 e 303/2003 devono quindi essere dichiarati
irricevibili.
In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso
n. 13897/2002, deve essere dichiarato inammissibile, mentre
i ricorsi n. 300/2003 e 302/2003, vanno dichiarati irricevibili.
Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando
sui ricorsi riuniti di cui in premessa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso n. 13897/2002;
2) dichiara irricevibili i ricorsi n. 300/2003 e 302/2003.
Condanna la Tuscia Impianti s.r.l. alla rifusione delle
spese di giudizio in favore del Comune di Valentano, da
liquidarsi, complessivamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 5.7.2004.
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Roberto Scognamiglio - Presidente
Silvia Martino - Estensore
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