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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 10700
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
A. Campanelli ed altri (Avv. V. e G. Moscarini) c. Ministero per i beni e le attività culturali


Processo amministrativo – Accesso ai documenti – Natura del ricorso rispetto alla generale disciplina del processo amministrativo – Obbligo di notifica ai controinteressati a pena di inammissibilità – Sussiste

Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 della L.241/90, ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all’organo che ha emanato l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, o ad almeno uno di essi, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6231/04, proposto da

 

Adele Campanelli e Filippo Gambari, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio V. Moscarini e Giovanni Moscarini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, via S. Rufo, n. 23;

 

CONTRO

 

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

PER L'ACCESSO
agli atti relativi al concorso, per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da un colloquio, ad un posto di dirigente nel ruolo degli archeologi, bandito dal Direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale (G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.) ed in particolare per l’accesso a tutti i documenti e provvedimenti relativi alla nomina a dirigente dei dr. Mario Pagano, Marina Sapelli, Maria Rosaria Salvatore, Maria Luisa Nava e Silvana Balbi.

 

Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 14 luglio 2004, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. dello Stato Elefante per la pubblica amministrazione.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso notificato in data 31 maggio 2004, depositato il successivo 15 giugno, gli istanti lamentano di aver infruttuosamente esperito, con nota raccomandata A/R del 17 febbraio 2004, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, formale domanda per l’accesso, ex art. 25, l. 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i documenti relativi al concorso per la copertura di un posto nel ruolo degli archeologi (G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.), cui hanno preso parte, nonché a tutta la documentazione inerente la eventuale disponibilità di ulteriori sette posti nel medesimo ruolo, assegnati ai soggetti individuati in epigrafe, attingendo alla relativa graduatoria.
Domandano, quindi, che questo Tribunale impartisca all’amministrazione l’ordine di esibizione della documentazione predetta, necessaria all’esercizio del diritto di difesa giurisdizionale.
La causa è stata chiamata, per la delibazione della domanda, alla camera di consiglio del 14 luglio 2004.

 

2. Il ricorso è inammissibile.
Invero, il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del citato art. 25 ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all’organo che ha emanato l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, o ad almeno uno di essi, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti (ex plurimis C. Stato, sez. V, 10-02-2000, n. 753; sez. IV, 29-10-2001, n. 5636; 08-11-2000, n. 6012; 26-06-2002, n. 3549; sez. VI, 23-10-2001, n. 5593).
Nella fattispecie, il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati, ed è stato proposto oltre il termine perentorio di legge, decorrente dalla data di ricevimento della domanda di accesso (23 febbraio 2004).
Non resta, pertanto, che dichiarare la inammissibilità dello stesso.
Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6231/04, proposto da Adele Campanelli e Filippo Gambari, come in epigrafe, ne dichiara la inammissibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 14 luglio 2004, con l’intervento dei Signori Magistrati:

 

Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Anna BOTTIGLIERI - Ref., estensore


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