| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre 2004 n.
10700
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
A. Campanelli ed altri (Avv. V. e G. Moscarini) c. Ministero
per i beni e le attività culturali |
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Processo amministrativo – Accesso ai documenti
– Natura del ricorso rispetto alla generale disciplina del
processo amministrativo – Obbligo di notifica ai controinteressati
a pena di inammissibilità – Sussiste
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Il giudizio introdotto con il ricorso previsto
a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell’art. 25 della L.241/90, ha natura impugnatoria
di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia)
dell’amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto
alla generale disciplina del processo amministrativo; ne
consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di
inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni
fissato dalla legge, tanto all’organo che ha emanato l’atto
impugnato, quanto ai controinteressati, o ad almeno uno
di essi, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti
ai quali si riferiscono i documenti richiesti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6231/04, proposto da
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Adele Campanelli e Filippo Gambari,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio V. Moscarini e
Giovanni Moscarini, presso il cui studio elettivamente domiciliano
in Roma, via S. Rufo, n. 23;
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CONTRO
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il Ministero per i beni e le attività
culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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PER L'ACCESSO
agli atti relativi al concorso, per titoli di servizio professionali
e di cultura, integrato da un colloquio, ad un posto di
dirigente nel ruolo degli archeologi, bandito dal Direttore
generale per gli affari generali amministrativi e del personale
(G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.) ed in particolare per
l’accesso a tutti i documenti e provvedimenti relativi alla
nomina a dirigente dei dr. Mario Pagano, Marina Sapelli,
Maria Rosaria Salvatore, Maria Luisa Nava e Silvana Balbi.
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Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 14 luglio 2004, la
dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. dello Stato Elefante
per la pubblica amministrazione.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato in data 31 maggio
2004, depositato il successivo 15 giugno, gli istanti lamentano
di aver infruttuosamente esperito, con nota raccomandata
A/R del 17 febbraio 2004, presso il Ministero per i beni
e le attività culturali, formale domanda per l’accesso,
ex art. 25, l. 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i documenti
relativi al concorso per la copertura di un posto nel ruolo
degli archeologi (G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.), cui
hanno preso parte, nonché a tutta la documentazione inerente
la eventuale disponibilità di ulteriori sette posti nel
medesimo ruolo, assegnati ai soggetti individuati in epigrafe,
attingendo alla relativa graduatoria.
Domandano, quindi, che questo Tribunale impartisca all’amministrazione
l’ordine di esibizione della documentazione predetta, necessaria
all’esercizio del diritto di difesa giurisdizionale.
La causa è stata chiamata, per la delibazione della domanda,
alla camera di consiglio del 14 luglio 2004.
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2. Il ricorso è inammissibile.
Invero, il giudizio introdotto con il ricorso previsto a
tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi del citato art. 25 ha natura impugnatoria di un
provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’amministrazione,
per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina
del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso
deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine
perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all’organo
che ha emanato l’atto impugnato, quanto ai controinteressati,
o ad almeno uno di essi, tali dovendosi considerare tutti
quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti
(ex plurimis C. Stato, sez. V, 10-02-2000, n. 753; sez.
IV, 29-10-2001, n. 5636; 08-11-2000, n. 6012; 26-06-2002,
n. 3549; sez. VI, 23-10-2001, n. 5593).
Nella fattispecie, il ricorso non risulta notificato ad
alcuno dei controinteressati, ed è stato proposto oltre
il termine perentorio di legge, decorrente dalla data di
ricevimento della domanda di accesso (23 febbraio 2004).
Non resta, pertanto, che dichiarare la inammissibilità dello
stesso.
Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6231/04, proposto
da Adele Campanelli e Filippo Gambari, come in epigrafe,
ne dichiara la inammissibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di
consiglio del 14 luglio 2004, con l’intervento dei Signori
Magistrati:
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Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Anna BOTTIGLIERI - Ref., estensore
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