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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5558
Pres. Riggio, est. Dongiovanni
Publifiere s.r.l. (avv. Uguccioni) c. Comune di Milano (avv.ti Surano-Meroni)


1. Industria e commercio – Attività commerciale - Fiere e mercati – Organizzazione - Limiti all’esercizio di tale attività previsti dalla legislazione regionale – Violazione dei principi comunitari - Sussiste

 

2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento dell’interesse legittimo – Mancata autorizzazione a svolgere manifestazione fieristiche - Istanza risarcimento del danno – Mancata dimostrazione da parte del ricorrente dell’an e del quantum della richiesta - Ammissibilità dell’istanza – Non sussiste

1. Qualsiasi operatore comunitario dotato dei requisiti professionali necessari deve poter esercitare il diritto di organizzare e svolgere fiere ed esposizioni in ciascuno degli Stati dell’Unione. E’contraria ai principi comunitari la normativa nazionale la quale stabilisce un divieto generale di organizzare e svolgere manifestazioni fieristiche e che riserva tale facoltà ad alcuni enti controllati dalle autorità pubbliche che non perseguono scopi di lucro ovvero abbiano come unica finalità l’organizzazione di fiere ed esposizioni, in quanto tali limitazioni non sono conformi ai criteri di necessità e proporzionalità.

 

2. E’ causa di inammissibilità dell’istanza di risarcimento dei danni il fatto che la ricorrente non ha provato alcunché né sull’an né sul quantum della richiesta risarcitoria rimettendo il tutto al giudizio del Collegio. In materia risarcitoria vige il principio dispositivo “puro” con onere probatorio interamente a carico del danneggiato, non potendo ritenersi sufficiente un mero principio di prova.

 


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ANTONELLA LOMBARDO

Nota alla sentenza T.A.R. Lombardia - Milano - Sez.III - 25 ottobre 2004, n. 5558


Con la sentenza in commento, la Sez. III del T.A.R. Lombardia-Milano, accogliendo il ricorso della società interessata ha disposto l’annullamento di un provvedimento del Comune di Milano con il quale, in applicazione dell’art. 4 L.R. della Lombardia n. 45 del 29 aprile 1985, l’Autorità comunale ha negato alla società Publifiere l’organizzazione di manifestazioni fieristiche. La legge regionale richiamata e attualmente abrogata dalla L.R. della Lombardia n. 30 del 2002, statuiva all’art. 4 che “le manifestazioni possono essere organizzate da: a) enti pubblici già riconosciuti…..; b) enti territoriali singoli o associati; c) enti privati legalmente riconosciuti dalla regione, che abbiano l’organizzazione di manifestazioni fieristiche come finalità statutaria esclusiva e non perseguano scopi di lucro; d) associazioni di imprenditori a livello nazionale e loro articolazioni regionali…limitatamente a manifestazioni fieristiche a carattere non periodico”.
Il Collegio, con la pronuncia in commento ha seguito l’orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria, secondo il quale sono contrarie al principio di libera prestazione di servizi, posto dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, le leggi di uno Stato membro dell’Unione, statuali, regionali o provinciali, che prescrivono un’approvazione oppure un riconoscimento ufficiale per l’esercizio dell’attività di organizzazione di fiere. Costituiscono, ancora, gravi restrizioni alla libera prestazione di servizi, l’obbligo, posto da una norma interna, all’organizzatore di fiere, del possesso di una particolare forma o status giuridico o di esercitare tale attività in via esclusiva, così come il divieto di perseguire uno scopo di lucro. Sono, inoltre, contrarie, oltre che al principio di libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, le norme nazionali che subordinino la designazione degli organi degli enti fieristici all’intervento di autorità pubbliche o di organismi locali di altra natura oppure l’attività di organizzatori di fiere alla presenza, tra i fondatori o soci, di un ente territoriale locale. (cfr. ex multis, Corte Giustizia CE, Sez. V, 15 gennaio 2002, C. 439/99, con la quale la Corte Europea ha condannato la Repubblica italiana per aver mantenuto in vigore, tra gli altri, l’art. 4 L.R. della Lombardia 29 aprile 1980, n. 45).
Il T.A.R. lombardo ha, altresì, confermato il principio per il quale l’istanza risarcitoria, pur astrattamente ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, non può essere accolta se l’istante non abbia, in sede giudiziale, dimostrato di aver subito un danno, né abbia quantificato l’entità del pregiudizio (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 luglio 2004, n. 1708; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 1058; Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002, n. 350; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 giugno 1999, n. 841).

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