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la sentenza in commento, la Sez. III del T.A.R.
Lombardia-Milano, accogliendo il ricorso della società
interessata ha disposto l’annullamento di un provvedimento
del Comune di Milano con il quale, in applicazione
dell’art. 4 L.R. della Lombardia n. 45 del 29 aprile
1985, l’Autorità comunale ha negato alla società
Publifiere l’organizzazione di manifestazioni fieristiche.
La legge regionale richiamata e attualmente abrogata
dalla L.R. della Lombardia n. 30 del 2002, statuiva
all’art. 4 che “le manifestazioni possono essere
organizzate da: a) enti pubblici già riconosciuti…..;
b) enti territoriali singoli o associati; c) enti
privati legalmente riconosciuti dalla regione, che
abbiano l’organizzazione di manifestazioni fieristiche
come finalità statutaria esclusiva e non perseguano
scopi di lucro; d) associazioni di imprenditori
a livello nazionale e loro articolazioni regionali…limitatamente
a manifestazioni fieristiche a carattere non periodico”.
Il Collegio, con la pronuncia in commento ha seguito
l’orientamento consolidato della giurisprudenza
comunitaria, secondo il quale sono contrarie al
principio di libera prestazione di servizi, posto
dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea,
le leggi di uno Stato membro dell’Unione, statuali,
regionali o provinciali, che prescrivono un’approvazione
oppure un riconoscimento ufficiale per l’esercizio
dell’attività di organizzazione di fiere. Costituiscono,
ancora, gravi restrizioni alla libera prestazione
di servizi, l’obbligo, posto da una norma interna,
all’organizzatore di fiere, del possesso di una
particolare forma o status giuridico o di
esercitare tale attività in via esclusiva, così
come il divieto di perseguire uno scopo di lucro.
Sono, inoltre, contrarie, oltre che al principio
di libera prestazione dei servizi, alla libertà
di stabilimento, le norme nazionali che subordinino
la designazione degli organi degli enti fieristici
all’intervento di autorità pubbliche o di organismi
locali di altra natura oppure l’attività di organizzatori
di fiere alla presenza, tra i fondatori o soci,
di un ente territoriale locale. (cfr. ex multis,
Corte Giustizia CE, Sez. V, 15 gennaio 2002, C.
439/99, con la quale la Corte Europea ha condannato
la Repubblica italiana per aver mantenuto in vigore,
tra gli altri, l’art. 4 L.R. della Lombardia 29
aprile 1980, n. 45).
Il T.A.R. lombardo ha, altresì, confermato il principio
per il quale l’istanza risarcitoria, pur astrattamente
ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998,
non può essere accolta se l’istante non abbia, in
sede giudiziale, dimostrato di aver subito un danno,
né abbia quantificato l’entità del pregiudizio (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 luglio 2004,
n. 1708; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 febbraio
2002, n. 1058; Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002,
n. 350; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 giugno
1999, n. 841). |