| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 ottobre
2004 n. 5201
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
CO.P.A.V. s.r.l. ed altri (Avv. P. Pisano Casati) contro
il Compartimento marittimo di Viareggio (Avvocatura dello
Stato) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Avvocatura dello Stato) |
|
1. Caccia e pesca - Autorizzazione alla pesca
professionale del novellame di sardina e del rossetto -
D.M. 8.1.2003 - Fissazione di limiti minimi di distanza
dalla costa ad opera del Capo del Compartimento Marittimo
– Illegittimità
|
| |
|
2. Caccia e pesca - Autorizzazione alla pesca
professionale del novellame di sardina e del rossetto -
Art. 96 del DPR 1639/1968 - Capo del Compartimento Marittimo
- Fissazione di limiti di distanza dalla costa che non involgono
in alcun modo l’uso degli attrezzi - Illegittimità
|
|
1. In relazione al rilascio delle autorizzazioni
previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame
di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, sono
illegittimi i provvedimenti del Capo del Compartimento marittimo
di Viareggio con cui viene limitata la pesca ad “oltre le
due miglia dalla costa”. Difatti tali provvedimenti, che
modificano in senso riduttivo il D.M. 8.1.2003 attraverso
l’introduzione di limiti di distanza dalla costa non previsti,
sono stati adottati in violazione di riserva di fonte normativa
in quanto un organo periferico dell’Amministrazione non
ha il potere di derogare, per i ben noti principi di gerarchia
delle fonti, a norme di ordine superiore
|
| |
|
2. L’art. 96 del DPR 1639/1968 prevede che
il Capo del Compartimento, sentita la commissione consultiva
locale per la pesca marittima, possa stabilire norme particolari
che devono riguardare esclusivamente l’uso degli attrezzi
e la fissazione di turni per il loro impiego. Ne consegue
che l’imposizione ai pescatori di limiti di distanza dalla
costa, che non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi,
è illegittima per violazione dell’art. 96 del DPR 1639/1968
in quanto in tal modo il Capo del Compartimento marittimo
ha superato i limiti della competenza attribuitagli venendo
a disciplinare in maniera differenziata una materia, quale
quella della pesca speciale in argomento, finora oggetto
di disciplina in ambito centralizzato
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
|
| |
|
N. 5201 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 367 REG. RIC.
ANNO 2003
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE-
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 367/2003 proposto da
CONSORZIO PESCATORI E ARMATORI VIAREGGIO CO.P.A.V. s.r.l.,
con sede in Viareggio via P. Savi 286, nella persona
del suo Presidente pro-tempore sig. Pasquale Balloni, quale
armatore dei motopescherecci e i seguenti soci proprietari
dei medesimi GIUSEPPE LO GRASSO proprietario M/P Shuttle,
ALDO MERCATALI proprietario M/P Giovanna, IVANO PALMERINI
proprietario M/P Emilio, BATTISTA INGARGIOLA proprietario
M/P Enza 1°, JURI BERTOLUCCI proprietario M/P Piccolo Tito,
RUSSO ANTONIO proprietario M/P Patrizia, SERGIO BERTOZZI
proprietario M/P S. Lucia, GIACOMO CASTIGLIA proprietario
M/P Maria 1°, ANDREA GALIMBERTI proprietario M/P Roberto,
tutti residenti in Viareggio, nonché VINCENZO ARESE, proprietario
del motopeschereccio Primavera, residente in Viareggio ed
ai fini del presente atto tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Paola Pisano Casati ed elettivamente domiciliati in Firenze,
viale Matteotti 52 (studio avv.Erci).
|
| |
|
contro
|
| |
|
- il COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VIAREGGIO,
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
in persona del Ministro pro-tempore, entrambi elettivamente
domiciliati presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze,
via degli Arazzieri 4;
|
| |
|
PER L‘ANNULLAMENTO
- delle ordinanze n. 9 del 31.1.2003 e n. 13 del 10.2.2003
del Compartimento Marittimo di Viareggio pubblicate in pari
data; - di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi
presupposto, connesso e consequenziale dei provvedimenti
sopra indicati.
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero
delle politiche Agricole e Forestali nonché della Capitaneria
di Porto – Compartimento Marittimo di Viareggio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 - relatore
il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti P.Pisano Casati
e S.Pizzorno (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
In relazione al rilascio delle autorizzazioni
previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame
di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, il
Compartimento Marittimo di Viareggio, con ordinanza n. 9
del 31.3.2003 ha stabilito che nell’ambito dello stesso
compartimento marittimo detta tipologia di pesca professionale
a strascico “può essere esercitata nei giorni feriali dalle
unità allo scopo autorizzate per sessanta giorni consecutivi
a decorrere dal 3 febbraio 2003 esclusivamente ad una distanza
di oltre le tre miglia dalla costa”; successivamente con
ulteriore ordinanza n. 13 del 10.2.2003 il Compartimento
Marittimo ha fissato tale distanza ad “oltre le due miglia
dalla costa”.
I pescatori indicati in epigrafe, ritenendo che tali provvedimenti
costituiscano una limitazione alla loro attività lavorativa
che sino all’anno 2003 era esercitata senza limiti di distanza
dalla costa, hanno impugnato detti provvedimenti rappresentando
i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione di riserva di legge;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, secondo
comma del Dpr 2.10.1968 n. 1639 e 59 del Regolamento del
codice della navigazione;
3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti;
4) Eccesso di potere per sviamento, totale travisamento
dei fatti e contraddittorietà della motivazione;
5) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché
il Compartimento Marittimo di Viareggio hanno contestato
la fondatezza del ricorso sostenendo la legittimità dei
provvedimenti impugnati e concludendo per il rigetto del
ricorso stesso, spese e competenze giudiziali rifuse.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Etrambe le parti in causa espongono dettagliatamente
la normativa concernente la disciplina della pesca professionale
del novellame di sardina (Sardina philcardus)e del rossetto
(Alphia minuta) che trova i suoi presupposti nella legge
n. 963 del 14.7.1965 (ed in particolare negli art. 14, 15
e 32) e nel relativo regolamento di esecuzione ( DPR 2 .10.1968,
N. 1639) ed è puntualmente dettata quanto a modalità e limiti
dal D.M. 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame
da consumo e del rossetto).
Da tale normativa si evince che l’esercizio di tale tipologia
di pesca professionale è soggetto ad una serie di limitazioni
che riguardano principalmente (v. art. 1) l’individuazione
dei compartimenti (che sono quelli in cui la stessa è esercitata
per consuetudine) il periodo nel quale può essere espletata
(non superiore a sessanta giorni nell’arco temporale intercorrente
dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno) la stazza
lorda delle imbarcazioni (non superiore a 10 tonnellate
e potenza motrice non superiore a 100 HP). Ulteriori limitazioni
riguardano l’ uso degli attrezzi (v. art. 2) che sono specificamente
elencati e definiti nella loro peculiarità (reti da traino,
sciabiche e reti a circuizione con una maglia più fitta
ma non inferiore ai 5 mm., priva di denti o catene). Il
menzionato art. 1, invece non pone limitazioni per quanto
concerne la distanza dalla costa ma anzi espressamente prevede
al comma 1 che “(…) è autorizzata la pesca professionale
del novellame di sarda, alice ed alaccia, nonché del rossetto
(…) senza limiti di distanza dalla costa”.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla suddetta
attività di pesca (che hanno validità annuale) è previsto
il pagamento di un onere (comma 7 dell’art. 4) che ammonta
attualmente ad euro 516,46 per ciascun anno.
Alla stregua delle predette norme il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali - Direzione generale per la pesca e
l’acquacoltura – ha emanato lo specifico decreto atto a
consentire per l’anno 2003 l’esercizio della suddetta pesca
professionale “alle Unità allo scopo autorizzate, per sessanta
giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 nelle
acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione
dei compartimenti di Manfredonia e dello Jonio (Taranto
e Crotone) …”.
Pertanto, secondo i ricorrenti, i provvedimenti del Capo
del Compartimento marittimo di Viareggio in data 31 gennaio
e 10 febbraio 2003, avendo modificato in senso riduttivo
una disposizione ministeriale attraverso l’ introduzione
di limiti di distanza dalla costa, sarebbero stati adottati
in palese violazione della riserva di legge (rectius riserva
di fonte normativa) in quanto un organo periferico dell’Amministrazione
non ha il potere di derogare, per i ben noti principi di
gerarchia delle fonti, a norme di ordine superiore.
A tal proposito l’Amministrazione fa presente che il provvedimento
de quo trae origine da un dispaccio del 16/01/03 con il
quale la Direzione Generale della Pesca del Ministero trasmetteva,
in applicazione del decreto dell’8.1.2003, n. 11 autorizzazioni,
facendo espresso richiamo ad una delibera della Commissione
consultiva locale del 27 febbraio 1999 che aveva individuato
come “tollerabile” per la pesca a strascico il limite delle
tre miglia dalla costa, per cui permanendo tale situazione
(ed è in tal senso che l’Amministrazione stessa ha valutato
“le considerazioni sulla pesca al rossetto in Toscana congiuntamente
predisposte dal Consorzio per il Centro Interuniversitario
di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci di Livorno
ed dall’ A.R.P.A.T. GEA di Livorno), andava apportata una
restrizione di operatività da disporre con Ordinanza dello
stesso Compartimento marittimo ai sensi dell’art. 96 comma
2 del Regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965.
Sempre da parte dell’Amministrazione si sostiene inoltre
che analoga limitazione è prevista dalle direttive comunitarie
in materia citando in particolare l’ art. 3 del Reg. (CE)
n. 1626/1994, come modificato dall’art. 1 del Reg. (CE)
n. 2550/2000 - che hanno prorogato al 31.12.2002 l’impiego
degli attrezzi da pesca indicati all’interno delle tre miglia
(stabilendo una serie di condizioni) - nonché il Reg. (CE)
n. 2431/2002, punto 9, che in deroga al divieto previsto
per la pesca a strascico consente di continuare tale tipo
di pesca per l’anno 2003.
Il predetto quadro normativo, sia nazionale sia comunitario,
consente di effettuare le osservazioni che seguono.
Il decreto del Ministero della Politiche Agricole e Forestali
– Direzione generale della pesca e acquacoltura del 8.1.2003
– nelle premesse richiama espressamente i Regolamenti (CE)
sopra citati, nonché recita testualmente: “Tenuto conto
dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne
di pesca del novellame da consumo e del rossetto” ed ancora:
“Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico
sul prosieguo dell’attività di pesca del bianchetto e del
rossetto”; da ciò sembra agevole dedurre che il Ministero,
all’atto dell’emanazione del decreto di cui sopra, disponesse
già di tutti gli elementi per inserire nel provvedimento
stesso le cennate limitazioni per la pesca del novellame
nel porto di Viareggio così come, laddove lo ha ritenuto
opportuno, ha adottato una diversa disciplina nei confronti
dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Jonio
(peraltro solo per differenziare l’inizio del periodo di
pesca di cui trattasi).
I provvedimenti del Compartimento marittimo di Viareggio
vengono pertanto a realizzare una ingiustificata discriminazione
nei confronti degli addetti alla pesca del novellame e del
rossetto tenuto anche conto che, come sottolineato dai ricorrenti,
su una marineria che conta complessivamente circa settanta
imbarcazioni, solo 10 sono quelle autorizzate alla pesca
professionale speciale del novellame e del rossetto.
In tale limitato contesto va quindi inquadrata, ad avviso
del Collegio, anche la citata relazione a contenuto tecnico-scientifico
concernente le “Considerazioni sulla pesca al rossetto in
Toscana”ove viene messo in rilievo che nel porto di Viareggio
tale pesca è sfruttata da “un esiguo numero di imbarcazioni
di stazza media con una piccola rete a strascico appositamente
modificata per sfruttare tale risorsa…”.
Del resto la normativa comunitaria vigente al 2003 fa apparire
molto incerto il proseguimento di tale tipo di pesca nel
futuro.
Da ultimo deve rilevarsi che l’art. 96 del Regolamento di
attuazione della legge 963/65 (DPR 1639/1968) - che costituisce
un presupposto normativo dei provvedimenti impugnati - è
inquadrato nell’ambito del Capo II “Delle limitazioni all’uso
degli attrezzi da pesca”, ed è collocato nella Sezione I
“Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi”. Orbene, il comma
2 di detto articolo prevede che il Capo del Compartimento,
sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima,
può stabilire norme particolari che riguardano però esclusivamente
l’uso degli attrezzi e la fissazione di turni per il loro
impiego .
Pertanto il Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio
ha emanato i cennati provvedimenti superando i limiti della
competenza attribuitagli ai sensi delle disposizioni surriferite
in quanto le limitazioni introdotte riguardano, come visto,
limiti di distanza dalla costa e non involgono in alcun
modo l’uso degli attrezzi, venendo quindi a disciplinare
in maniera differenziata una materia, quale quella della
pesca speciale in argomento,finora oggetto di disciplina
in ambito centralizzato. A tal riguardo è il caso di evidenziare
che nel Preambolo nel Decreto Ministeriale 28 agosto 1996
si ravvisa espressamente “l’opportunità di dare carattere
di uniformità alla disciplina della pesca in questione”
mentre la regolamentazione adottata va in tutt’altra (diversificante)
direzione.
Conclusivamente si appalesano fondati i due primi motivi
di gravame, restando assorbite le ulteriori censure.
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto,
vanno annullate le ordinanze indicate in epigrafe.
Risulta invece inammissibile la domanda di risarcimento
danni - formulata nella conclusioni e quantificata nella
memoria difensiva prodotta in data 28.11.2003 - in quanto,
a tacere della risarcibilità della lesione da interesse
legittimo - l’ammontare del risarcimento risulta genericamente
individuato non essendo dimostrato l’ effettivo pregiudizio
connesso alla limitazione introdotta dai provvedimenti impugnati.
Ciò tanto più in quanto l’attività stessa risulta circoscritta
ad un periodo bimestrale con decorrenza dal 3 febbraio 2003
laddove il ricorso risulta depositato in data 3 marzo 2003,
ed in data 20.03 2003 è stata accolta la domanda di sospensione.
Devesi altresì considerare che tale periodo, come esposto
dai ricorrenti a pag. 3 della citata memoria del 28.11.2003,
si riduce di fatto a quaranta giorni circa, con il limite
ulteriore che l’attività di pesca è ricompresa nell’arco
di tempo intercorrente tra le ore 4 e le ore 18.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in
favore dei ricorrenti, delle spese e competenze del giudizio,
che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 27 OTTOBRE 2004
|
|