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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 ottobre 2004 n. 5201
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
CO.P.A.V. s.r.l. ed altri (Avv. P. Pisano Casati) contro il Compartimento marittimo di Viareggio (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato)


1. Caccia e pesca - Autorizzazione alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto - D.M. 8.1.2003 - Fissazione di limiti minimi di distanza dalla costa ad opera del Capo del Compartimento Marittimo – Illegittimità

 

2. Caccia e pesca - Autorizzazione alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto - Art. 96 del DPR 1639/1968 - Capo del Compartimento Marittimo - Fissazione di limiti di distanza dalla costa che non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi - Illegittimità

1. In relazione al rilascio delle autorizzazioni previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, sono illegittimi i provvedimenti del Capo del Compartimento marittimo di Viareggio con cui viene limitata la pesca ad “oltre le due miglia dalla costa”. Difatti tali provvedimenti, che modificano in senso riduttivo il D.M. 8.1.2003 attraverso l’introduzione di limiti di distanza dalla costa non previsti, sono stati adottati in violazione di riserva di fonte normativa in quanto un organo periferico dell’Amministrazione non ha il potere di derogare, per i ben noti principi di gerarchia delle fonti, a norme di ordine superiore

 

2. L’art. 96 del DPR 1639/1968 prevede che il Capo del Compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, possa stabilire norme particolari che devono riguardare esclusivamente l’uso degli attrezzi e la fissazione di turni per il loro impiego. Ne consegue che l’imposizione ai pescatori di limiti di distanza dalla costa, che non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi, è illegittima per violazione dell’art. 96 del DPR 1639/1968 in quanto in tal modo il Capo del Compartimento marittimo ha superato i limiti della competenza attribuitagli venendo a disciplinare in maniera differenziata una materia, quale quella della pesca speciale in argomento, finora oggetto di disciplina in ambito centralizzato


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

 

N. 5201 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 367 REG. RIC.
ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 367/2003 proposto da
CONSORZIO PESCATORI E ARMATORI VIAREGGIO CO.P.A.V. s.r.l., con sede in Viareggio via P. Savi 286, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Pasquale Balloni, quale armatore dei motopescherecci e i seguenti soci proprietari dei medesimi GIUSEPPE LO GRASSO proprietario M/P Shuttle, ALDO MERCATALI proprietario M/P Giovanna, IVANO PALMERINI proprietario M/P Emilio, BATTISTA INGARGIOLA proprietario M/P Enza 1°, JURI BERTOLUCCI proprietario M/P Piccolo Tito, RUSSO ANTONIO proprietario M/P Patrizia, SERGIO BERTOZZI proprietario M/P S. Lucia, GIACOMO CASTIGLIA proprietario M/P Maria 1°, ANDREA GALIMBERTI proprietario M/P Roberto, tutti residenti in Viareggio, nonché VINCENZO ARESE, proprietario del motopeschereccio Primavera, residente in Viareggio ed ai fini del presente atto tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paola Pisano Casati ed elettivamente domiciliati in Firenze, viale Matteotti 52 (studio avv.Erci).

 

contro

 

- il COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VIAREGGIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, via degli Arazzieri 4;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
- delle ordinanze n. 9 del 31.1.2003 e n. 13 del 10.2.2003 del Compartimento Marittimo di Viareggio pubblicate in pari data; - di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto, connesso e consequenziale dei provvedimenti sopra indicati.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche Agricole e Forestali nonché della Capitaneria di Porto – Compartimento Marittimo di Viareggio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 - relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti P.Pisano Casati e S.Pizzorno (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

In relazione al rilascio delle autorizzazioni previste per l’esercizio della pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto relativamente all’anno 2003, il Compartimento Marittimo di Viareggio, con ordinanza n. 9 del 31.3.2003 ha stabilito che nell’ambito dello stesso compartimento marittimo detta tipologia di pesca professionale a strascico “può essere esercitata nei giorni feriali dalle unità allo scopo autorizzate per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 esclusivamente ad una distanza di oltre le tre miglia dalla costa”; successivamente con ulteriore ordinanza n. 13 del 10.2.2003 il Compartimento Marittimo ha fissato tale distanza ad “oltre le due miglia dalla costa”.
I pescatori indicati in epigrafe, ritenendo che tali provvedimenti costituiscano una limitazione alla loro attività lavorativa che sino all’anno 2003 era esercitata senza limiti di distanza dalla costa, hanno impugnato detti provvedimenti rappresentando i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione di riserva di legge;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, secondo comma del Dpr 2.10.1968 n. 1639 e 59 del Regolamento del codice della navigazione;
3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti;
4) Eccesso di potere per sviamento, totale travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione;
5) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché il Compartimento Marittimo di Viareggio hanno contestato la fondatezza del ricorso sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e concludendo per il rigetto del ricorso stesso, spese e competenze giudiziali rifuse.

 

DIRITTO

 

Etrambe le parti in causa espongono dettagliatamente la normativa concernente la disciplina della pesca professionale del novellame di sardina (Sardina philcardus)e del rossetto (Alphia minuta) che trova i suoi presupposti nella legge n. 963 del 14.7.1965 (ed in particolare negli art. 14, 15 e 32) e nel relativo regolamento di esecuzione ( DPR 2 .10.1968, N. 1639) ed è puntualmente dettata quanto a modalità e limiti dal D.M. 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto).
Da tale normativa si evince che l’esercizio di tale tipologia di pesca professionale è soggetto ad una serie di limitazioni che riguardano principalmente (v. art. 1) l’individuazione dei compartimenti (che sono quelli in cui la stessa è esercitata per consuetudine) il periodo nel quale può essere espletata (non superiore a sessanta giorni nell’arco temporale intercorrente dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno) la stazza lorda delle imbarcazioni (non superiore a 10 tonnellate e potenza motrice non superiore a 100 HP). Ulteriori limitazioni riguardano l’ uso degli attrezzi (v. art. 2) che sono specificamente elencati e definiti nella loro peculiarità (reti da traino, sciabiche e reti a circuizione con una maglia più fitta ma non inferiore ai 5 mm., priva di denti o catene). Il menzionato art. 1, invece non pone limitazioni per quanto concerne la distanza dalla costa ma anzi espressamente prevede al comma 1 che “(…) è autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia, nonché del rossetto (…) senza limiti di distanza dalla costa”.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla suddetta attività di pesca (che hanno validità annuale) è previsto il pagamento di un onere (comma 7 dell’art. 4) che ammonta attualmente ad euro 516,46 per ciascun anno.
Alla stregua delle predette norme il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura – ha emanato lo specifico decreto atto a consentire per l’anno 2003 l’esercizio della suddetta pesca professionale “alle Unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti di Manfredonia e dello Jonio (Taranto e Crotone) …”.
Pertanto, secondo i ricorrenti, i provvedimenti del Capo del Compartimento marittimo di Viareggio in data 31 gennaio e 10 febbraio 2003, avendo modificato in senso riduttivo una disposizione ministeriale attraverso l’ introduzione di limiti di distanza dalla costa, sarebbero stati adottati in palese violazione della riserva di legge (rectius riserva di fonte normativa) in quanto un organo periferico dell’Amministrazione non ha il potere di derogare, per i ben noti principi di gerarchia delle fonti, a norme di ordine superiore.
A tal proposito l’Amministrazione fa presente che il provvedimento de quo trae origine da un dispaccio del 16/01/03 con il quale la Direzione Generale della Pesca del Ministero trasmetteva, in applicazione del decreto dell’8.1.2003, n. 11 autorizzazioni, facendo espresso richiamo ad una delibera della Commissione consultiva locale del 27 febbraio 1999 che aveva individuato come “tollerabile” per la pesca a strascico il limite delle tre miglia dalla costa, per cui permanendo tale situazione (ed è in tal senso che l’Amministrazione stessa ha valutato “le considerazioni sulla pesca al rossetto in Toscana congiuntamente predisposte dal Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci di Livorno ed dall’ A.R.P.A.T. GEA di Livorno), andava apportata una restrizione di operatività da disporre con Ordinanza dello stesso Compartimento marittimo ai sensi dell’art. 96 comma 2 del Regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965.
Sempre da parte dell’Amministrazione si sostiene inoltre che analoga limitazione è prevista dalle direttive comunitarie in materia citando in particolare l’ art. 3 del Reg. (CE) n. 1626/1994, come modificato dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 2550/2000 - che hanno prorogato al 31.12.2002 l’impiego degli attrezzi da pesca indicati all’interno delle tre miglia (stabilendo una serie di condizioni) - nonché il Reg. (CE) n. 2431/2002, punto 9, che in deroga al divieto previsto per la pesca a strascico consente di continuare tale tipo di pesca per l’anno 2003.
Il predetto quadro normativo, sia nazionale sia comunitario, consente di effettuare le osservazioni che seguono.
Il decreto del Ministero della Politiche Agricole e Forestali – Direzione generale della pesca e acquacoltura del 8.1.2003 – nelle premesse richiama espressamente i Regolamenti (CE) sopra citati, nonché recita testualmente: “Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto” ed ancora: “Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul prosieguo dell’attività di pesca del bianchetto e del rossetto”; da ciò sembra agevole dedurre che il Ministero, all’atto dell’emanazione del decreto di cui sopra, disponesse già di tutti gli elementi per inserire nel provvedimento stesso le cennate limitazioni per la pesca del novellame nel porto di Viareggio così come, laddove lo ha ritenuto opportuno, ha adottato una diversa disciplina nei confronti dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Jonio (peraltro solo per differenziare l’inizio del periodo di pesca di cui trattasi).
I provvedimenti del Compartimento marittimo di Viareggio vengono pertanto a realizzare una ingiustificata discriminazione nei confronti degli addetti alla pesca del novellame e del rossetto tenuto anche conto che, come sottolineato dai ricorrenti, su una marineria che conta complessivamente circa settanta imbarcazioni, solo 10 sono quelle autorizzate alla pesca professionale speciale del novellame e del rossetto.
In tale limitato contesto va quindi inquadrata, ad avviso del Collegio, anche la citata relazione a contenuto tecnico-scientifico concernente le “Considerazioni sulla pesca al rossetto in Toscana”ove viene messo in rilievo che nel porto di Viareggio tale pesca è sfruttata da “un esiguo numero di imbarcazioni di stazza media con una piccola rete a strascico appositamente modificata per sfruttare tale risorsa…”.
Del resto la normativa comunitaria vigente al 2003 fa apparire molto incerto il proseguimento di tale tipo di pesca nel futuro.
Da ultimo deve rilevarsi che l’art. 96 del Regolamento di attuazione della legge 963/65 (DPR 1639/1968) - che costituisce un presupposto normativo dei provvedimenti impugnati - è inquadrato nell’ambito del Capo II “Delle limitazioni all’uso degli attrezzi da pesca”, ed è collocato nella Sezione I “Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi”. Orbene, il comma 2 di detto articolo prevede che il Capo del Compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire norme particolari che riguardano però esclusivamente l’uso degli attrezzi e la fissazione di turni per il loro impiego .
Pertanto il Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio ha emanato i cennati provvedimenti superando i limiti della competenza attribuitagli ai sensi delle disposizioni surriferite in quanto le limitazioni introdotte riguardano, come visto, limiti di distanza dalla costa e non involgono in alcun modo l’uso degli attrezzi, venendo quindi a disciplinare in maniera differenziata una materia, quale quella della pesca speciale in argomento,finora oggetto di disciplina in ambito centralizzato. A tal riguardo è il caso di evidenziare che nel Preambolo nel Decreto Ministeriale 28 agosto 1996 si ravvisa espressamente “l’opportunità di dare carattere di uniformità alla disciplina della pesca in questione” mentre la regolamentazione adottata va in tutt’altra (diversificante) direzione.
Conclusivamente si appalesano fondati i due primi motivi di gravame, restando assorbite le ulteriori censure.
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, vanno annullate le ordinanze indicate in epigrafe.
Risulta invece inammissibile la domanda di risarcimento danni - formulata nella conclusioni e quantificata nella memoria difensiva prodotta in data 28.11.2003 - in quanto, a tacere della risarcibilità della lesione da interesse legittimo - l’ammontare del risarcimento risulta genericamente individuato non essendo dimostrato l’ effettivo pregiudizio connesso alla limitazione introdotta dai provvedimenti impugnati.
Ciò tanto più in quanto l’attività stessa risulta circoscritta ad un periodo bimestrale con decorrenza dal 3 febbraio 2003 laddove il ricorso risulta depositato in data 3 marzo 2003, ed in data 20.03 2003 è stata accolta la domanda di sospensione. Devesi altresì considerare che tale periodo, come esposto dai ricorrenti a pag. 3 della citata memoria del 28.11.2003, si riduce di fatto a quaranta giorni circa, con il limite ulteriore che l’attività di pesca è ricompresa nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 4 e le ore 18.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 27 OTTOBRE 2004

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