| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 29 ottobre 2004
n. 4882
Giancarlo Giambartolomei, Presidente - Giuseppe Rotondo,
Estensore
Tempesta (avv. N. Mancino) c. Comune di Bitonto (avv. F.
Paparella) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Giurisdizione
esclusiva in materia urbanistica – Sentenza C. cost. n.204
del 2004 – Espunzione dei “comportamenti” – Interpretazione.
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2. Processo – Processo amministrativo – Irreversibile
trasformazione del fondo – Nel periodo di occupazione legittima
– Mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio
– Azione risarcitoria – Giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. Processo – Processo amministrativo – Funzione
amministrativa – Controversie – Controversie aventi ad oggetto
comportamenti – Riconducibilità alla giurisdizione del giudice
amministrativo – Quando è possibile.
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4. Processo – Processo amministrativo – Realizzazione
dell’opera pubblica – Nel periodo di occupazione legittima
divenuta inefficace – Azione risarcitoria – Giurisdizione
del giudice amministrativo.
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5. Processo – Processo amministrativo – Termini
processuali – Art.19, d.l. n.67 del 1997 – Dimidiazione
– Azione risarcitoria – Per comportamento illecito della
p.a. nell’ambito di un procedimento di espropriazione per
pubblica utilità – Non è sottoposta.
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1. A seguito della sentenza C. cost. 6 luglio
2004 n.204, l’espunzione dei “comportamenti” dal testo dell’art.
34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, va interpretata sistematicamente
alla luce del complesso motivazione-dispositivo della predetta
sentenza, sicché sono sottratte alla giurisdizione del giudice
amministrativo soltanto quei “comportamenti” affatto non
riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio della
funzione amministrativa.
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2. Anche dopo la sentenza C. cost. 6 luglio
2004 n.204, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo
la domanda di risarcimento di un danno derivante dalla irreversibile
trasformazione del fondo consumatasi nel periodo di occupazione
legittima senza che alla scadenza dello stesso sia stato
tempestivamente emanato il decreto di esproprio, in quanto
una tale fattispecie integra, non già una ipotesi di carenza
di potere (c.d. in concreto) bensì, di cattivo uso della
potestà ablatoria da parte dell’amministrazione pubblica.
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3. In tema di riparto di giurisdizione, la
nozione di controversie aventi per oggetto l’esercizio in
senso lato della funzione amministrativa va intesa nel senso
che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo
i comportamenti in cui ricorra o la sussistenza dei requisiti
dell’esercizio di un pubblico potere (requisiti che vanno
individuati nella contemporanea presenza della norma attributiva
della potestà e del provvedimento tassativo, causalmente
idoneo al suo esercizio) o la rilevanza, legislativamente
prevista, del comportamento dell’amministrazione: id est,
silenzio rifiuto, D.I.A. e le altre ipotesi di inerzia o
di attività legislativamente qualificata come attività amministrativa;
situazioni, invero, entrambe esplicative ex lege di funzione
amministrativa.
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4. Anche dopo la sentenza C. cost. 6 luglio
2004 n.204, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla
realizzazione dell’opera pubblica nel periodo di occupazione
legittima, ancorché quest’ultima sia divenuta inefficace
perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad
essa abbia fatto seguito il decreto di esproprio, perché
in tali casi la presenza della dichiarazione di pubblica
utilità (ed a fortiori quella del decreto di occupazione)
qualifica la fattispecie come esercizio di potestà ablatoria
e non certo come comportamento materiale non sorretto da
alcun potere.
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5. In tema di processo amministrativo, l’art.19,
d.l. 25 marzo 1997 n.67, convertito in l. 23 maggio 1997
n.135, recante la dimidiazione dei termini processuali relativi
ad alcuni provvedimenti amministrativi, non riguarda un’azione
di accertamento del diritto al risarcimento dei danni siccome
causati dal comportamento (assertivamente) illecito della
p.a. nell’ambito di un procedimento di espropriazione per
pubblica utilità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
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nelle persone di: Giancarlo GIAMBARTOLOMEI,
Presidente; Piero MOREA, Componente; Giuseppe ROTONDO, Componente
Relatore, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 921 del 2000 proposto da
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Antonio Tempesta, rappresentato e
difeso dall'Avv. Nicola Mancino ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Bari alla Via M. Amoruso 5;
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CONTRO
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Comune di Bitonto, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francesco
Paparella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Bari alla Via Venezia 14;
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per la declaratoria
di illegittimità, per l’inutile decorso del termine quinquennale,
dell’occupazione d’urgenza del suolo di proprietà del ricorrente,
in catasto al fl. 38/A, p.lle 638, 672, 1394, 1397, disposta
con decreto del Sindaco di Bitonto n. 59 del 9/4/85 ed eseguita
il 25/5/1985;
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nonché per la condanna
del Comune di Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore,
al risarcimento dei danni conseguenti;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;
Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con atto notificato il 18 aprile 2000 e depositato
il successivo 10 maggio, il ricorrente chiede la declaratoria
di illegittimità dell’occupazione d’urgenza di cui al decreto
del Sindaco di Bitonto n. 59/85, nonché la condanna del
Comune di Bitonto al risarcimento dei danni da illegittima
occupazione.
Il Comune di Bitonto, con delibera G. M. 379/85, ha riapprovato
- ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
e dell’urgenza e indifferibilità dei lavori – il progetto
di costruzione della rete idrica e fognante.
Con decreto sindacale n. 59 del 9/4/85 è stata disposta
l’occupazione d’urgenza degli immobili interessati dai lavori,
fra cui un suolo edificabile di (assertiva) proprietà del
ricorrente, in catasto fl. 38/A, p.lle 638, 672, 1394, 1397,
per complessivi mq 1.070 circa; cui ha fatto seguito l’immissione
in possesso del 25/5/85 e la successiva realizzazione della
condotta idrica e fognante, senza che tuttavia fosse portata
a compimento la procedura espropriativa.
Il ricorrente, con raccomandata del 27/6/90, ha richiesto
il risarcimento dei danni per la perdita del suolo e per
il mancato godimento del bene durante l’occupazione.
Con il presente giudizio l’interessato, dunque, chiede,
previa declaratoria d’inefficacia dell’occupazione d’urgenza
dei propri suoli, il risarcimento dei danni non essendo
mai intervenuto il formale decreto di esproprio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bitonto eccependo
anzitutto l’inammissibilità del ricorso sotto i profili
sia del tardivo deposito - per violazione del termine dimidiato
previsto dall’art. 23 bis, c. II, legge n. 1034 del 1971
(introdotto dalla legge n. 205 del 2000) ed ancor prima
dall’art.19, D.L. 25/3/97 n. 67, convertito nella L. 23/5/97,
n. 13 - che del difetto di interesse.
All’udienza del 18 dicembre 2003 la Sezione ha ordinato
incombenti istruttori.
L’ordinanza s’è resa necessaria in quanto dalla documentazione
depositata in atti dal Comune di Bitonto sembra(va) evincersi
che alcune particelle del suolo in questione risulterebbero
già cedute dal ricorrente o da suoi aventi causa in favore
del Comune medesimo a mezzo di atti notarili.
Ed invero, il Comune ha eccepito sostanzialmente (in disparte
l’eccezione di inammissibilità per mancato rispetto del
termine dimidiato anche) un difetto di interesse, da un
lato, in relazione alla circostanza che la particella 1397
risulterebbe ceduta al Comune, prima dell’occupazione, dai
Sig.ri Bove – De Santis (lasciandosi intendere che proprio
detta particella, e non altre, sia stata interessata dalla
realizzazione della strada), dall’altro, in relazione alla
circostanza che le restanti particelle siano state interessate
solo dall’interramento di condotte idriche e fognarie, permanendo
intatto lo ius aedificandi (ove sussistente) ed in assenza
di prova alcuna di danno sofferto dal ricorrente relativamente
all’occupazione temporanea dell’area (risultando peraltro
dal verbale di immissione in possesso l’assenza sul suolo
in questione di qualsivoglia impianto di coltura agricola
produttiva).
Risulta, infatti, evidente che solo la realizzazione della
strada risulterebbe produttiva di danno per il ricorrente,
ove ne fosse stato il proprietario (ricorrendo viceversa
una inammissibilità in parte qua per difetto di interesse
ed anzi, ancor prima, di legittimazione ad agire in giudizio).
Con riferimento all’interramento di condotte, e fermo restando
l’accertamento sull’edificabilità o meno dell’area, appare
altresì evidente che – in assenza di attività agricola e
di prova del danno da temporanea indisponibilità dell’area
– lo stesso non risulterebbe idoneo a produrre limitazioni
significative al godimento del bene da parte del proprietario
una volta interrate le condotte.
L’incombente istruttorio è stato evaso dal Comune di Bitonto
mediante produzione documentale depositata in segreteria
il 5 giugno 2004.
La Sezione reputa prioritariamente necessario affrontare
la questione di giurisdizione peraltro pure sollevata, sia
pure in patente difetto d’interesse, dallo stesso ricorrente
con la sua memoria conclusionale del 18 ottobre 2004.
Il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di inefficacia
del decreto di occupazione per l’inutile decorso del termine
quinquennale di occupazione d’urgenza dei propri terreni
in uno con la condanna del Comune intimato al risarcimento
dei danni conseguenti l’illegittima apprensione dei suoli
in ragione, altresì, della irreversibile trasformazione
dei medesimi occupati (originariamente) in forza di valido
decreto di occupazione.
Orbene, mette conto osservare che la Corte di Cassazione
ha ritenuto, del tutto in linea con la giurisprudenza del
Consiglio di Stato (A.P. n. 4/03), che in tali ipotesi (di
c.d. accessione invertita conosciuta anche come occupazione
appropriativa ovvero espropriazione sostanziale) sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù del
disposto dell’art. 34, del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, nel
testo originario e comunque poi riconfermato dall’art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione alla comprensione
della materia urbanistica. Ed invero, la giurisdizione esclusiva
non si arresta al giudizio di annullamento del provvedimento
amministrativo (illegittimo) estendendosi al sindacato sul
rapporto tra privato e amministrazione, comprensivo anche
dei comportamenti materiali.
Diversamente nel caso di danno creato da condotta usurpativa
in cui va proposta davanti al giudice ordinario la domanda
di risarcimento in difetto di una valida e perdurante dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera, rientrando la fattispecie
nell’ambito di un ordinario fatto illecito che non può dirsi
compreso nel concetto di urbanistica cui accede l’art. 34
del D.Lvo. n. 80/98.
Occorre chiedersi se l’arresto giurisprudenziale di cui
sopra debba essere rimeditato alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale (non già n. 281 del 28 luglio 2004,
siccome dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art.
34, c. I e II, D.Lvo n. 80 del 1998 per mero eccesso dai
limiti della delega conferita con l’art. 11, c. IV, L. n.
59 del 1997, bensì) n. 204 del 2004 in forza della quale
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
34, c. I, D.Lvo n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lett.
b), della legge (in senso formale e sostanziale) n. 205/00,
nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti”
anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti ad essi equiparati, in materia urbanistica
ed edilizia.
Il Giudice delle leggi, con la cennata pronuncia, ha escluso
che ricadano nella giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie recanti ad oggetto anche i “comportamenti”
(id est, materiali) attraverso i quali la pubblica amministrazione
non esercita, nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della
facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici,
alcun pubblico potere.
Ritiene la Sezione, che l’espunzione dei “comportamenti”
dal testo dell’art. 34 decreto citato, vada interpretata
sistematicamente alla luce del complesso motivazione-dispositivo
della sentenza n. 204/04; sicché, devono ritenersi sottratte
alla giurisdizione del giudice amministrativo soltanto quei
“comportamenti” affatto non riconducibili, nemmeno mediatamente,
all’esercizio della funzione amministrativa.
In questi termini la questione, il Collegio ritiene che,
senz’altro, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo
la domanda di risarcimento di un danno derivante dalla irreversibile
trasformazione del fondo consumatasi nel periodo di occupazione
legittima senza che alla scadenza dello stesso sia stato
tempestivamente emanato il decreto di esproprio; ed invero,
una tale fattispecie integra, non già una ipotesi di carenza
di potere (c.d. in concreto) bensì, di cattivo uso della
potestà ablatoria da parte dell’amministrazione pubblica.
In limine, si tratta di indagare che consistenza assuma
– in una vicenda come quella in esame in cui l’amministrazione
comunale ha operato sulla scorta di una valida ed efficace
dichiarazione di pubblica utilità - la posizione soggettiva
del privato a fronte della mancata emissione del decreto
di esproprio nel termine utile stabilito.
Va subito chiarito che al caso in trattazione non trova
applicazione il T.U. sull’Edilizia approvato con D.P.R.
n. 327 del 2001, giusta la riserva temporale contemplata
nell’art. 57 del citato decreto.
Orbene, è noto che il complesso procedimento espropriativo
si dipana attraverso una serie di atti eterogenei coordinati
al raggiungimento dello stesso fine.
Gli atti principali che compongono la complessa fattispecie
procedimentale sono: la dichiarazione di pubblica utilità,
il decreto di occupazione d’urgenza preliminare all’esproprio,
la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione
in possesso, il decreto di esproprio.
E’ evidente che, a fronte dell’incedere del procedimento
ablatorio, ritualmente avviato sulla base di una valida
dichiarazione di pubblica utilità, la posizione soggettiva
posseduta dal privato non può che assumere, nei confronti
dell’Amministrazione, consistenza di interesse legittimo
scontrandosi essa con l’esercizio del potere astrattamente
conferito dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie alla
pubblica Autorità nonché con atti tassativi espressione
tipica di quella potestà pubblicistica.
Tale posizione non muta, evidentemente, sol perché alla
scadenza del termine di occupazione legittima il decreto
di esproprio non è stato emanato; ed invero, siffatta eventualità
si sostanzia in un illegittimo comportamento omissivo tenuto
in spregio alle norme di azione che disciplinano le modalità
di svolgimento del procedimento ablatorio.
In tali circostanze, l’oggetto del giudizio si sposta dall’atto
alla res in iudicium deducta e, quindi, al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, recte, alla pretesa fatta valere.
Ed invero, l’illegittimità prospettata deriva, in tali casi,
da un vulnus al complesso procedimento espropriativo rispetto
al quale il comportamento tenuto dall’amministrazione successivamente
alla scadenza del periodo di occupazione legittima (consistente
nella perdurante occupazione del suolo mediante insistenza
dell’opera pubblica ormai realizzata) viene all’attenzione
del giudice amministrativo come fatto giuridico produttivo
dell’effetto costituito dalla irreversibile modificazione-destinazione
dell’immobile; effetto configurato come illecito poiché
consequenziale alla violazione, a monte, di quelle norme
che stabiliscono e regolano in quali casi e con quali modalità
procedimentali la P.A. può autoritativamente sacrificare
la proprietà privata.
Ed allora, in presenza di domanda risarcitoria per il danno
conseguente la realizzazione dell’opera pubblica nel termine
di occupazione legittima del fondo (necessariamente formulata
per equivalente attesa l’irrestituibilità del bene) potrebbe
senz’altro essere adita la giurisdizione generale di legittimità
del giudice amministrativo.
Ciò detto, il Collegio osserva più in particolare che la
nozione di controversie aventi per oggetto l’esercizio in
senso lato della funzione amministrativa – nel significato
precettivo quale riveniente all’esito dell’intervento manipolativo
operato sull’art. 34, D.Lvo n. 80/98 dalla Corte Costituzionale;
comprensivo, cioè, di atti e comportamenti imputabili a
manifestazioni anche indirette di potestà in materia di
urbanistica ed edilizia – va intesa nel senso che rientrano
nella giurisdizione del giudice amministrativo i comportamenti
in cui ricorra o la sussistenza dei requisiti dell’esercizio
di un pubblico potere (requisiti che vanno individuati nella
contemporanea presenza della norma attributiva della potestà
e del provvedimento tassativo, causalmente idoneo al suo
esercizio) o la rilevanza, legislativamente prevista, del
comportamento dell’amministrazione: id est, silenzio rifiuto,
D.I.A. e le altre ipotesi di inerzia o di attività legislativamente
qualificata come attività amministrativa; situazioni, invero,
entrambe esplicative ex lege di funzione amministrativa.
Ed invero, la ratio di concentrazione della tutela, che
ha indotto il legislatore ad attribuire le domande risarcitorie
alla giurisdizione del giudice amministrativo, dapprima
con il D. Lgs. n. 80/98 e poi con le modifiche introdotte
con la legge n. 205/2000, presuppone che l’esigenza di adire
un unico giudice (quello amministrativo) ricorra quando
la tutela risarcitoria costituisca un completamento della
tradizionale tutela demolitoria, esercitata a protezione
degli interessi legittimi o si sia in presenza, nella materia
della edilizia e dell’urbanistica attribuita alla giurisdizione
esclusiva del G.A., di danni causati da comportamenti della
P.A. connessi all’esercizio di pubbliche funzioni nella
medesima materia (cfr. C.d.s. VI Sez., 20 aprile 2004, n.
2221).
Solo in caso di comportamenti posti in essere senza alcun
titolo, affatto estranei alla sfera di potestà pubblicistiche,
opera invece il generale criterio di riparto, che attribuisce
tali controversie al giudice ordinario.
Tale non può essere considerato, evidentemente, il comportamento
dell’amministrazione consistente nell’aver realizzato un’opera
pubblica nel periodo di occupazione legittima senza che
sia intervenuto, allo scadere dell’occupazione medesima,
il decreto di esproprio.
In questo caso, infatti, c’è stato un uso del territorio
avvenuto sulla base di titolo perdurantemente valido ed
anche efficace nel periodo di realizzazione dell’opera pubblica.
In siffatta evenienza sussiste il potere in astratto (attribuito,
in subiecta materia, dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie
alla Pubblica amministrazione) e sono stati emanati dall’amministrazione
i provvedimenti tassativi tipicamente espressione di quella
potestà pubblicistica.
La mancata adozione del decreto di esproprio, per un verso,
integra un illegittimo comportamento omissivo (che radica
un’ipotesi di cattivo uso del potere) per l’altro, un fatto
giuridico che non interrompe (in perdurante validità della
dichiarazione di pubblica utilità) il nesso esistente tra
il comportamento (anche successivo alla scadenza dell’occupazione
legittima) e la funzione pubblica della quale il primo è
espressione ancorché larvata.
Ne consegue, per tale via, l’attrazione della controversia
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ex art. 34, D.Lvo n. 80/98, nel testo sostituito dall’art.
7, L, n. 205/00, come risultante all’esito dell’intervento
correttivo della Corte Costituzionale (sent. n. 204/04),
senza che assuma più rilevanza, a tali fini, il discrimine
fondato sulla posizione soggettiva posseduta dal ricorrente.
Il giudice amministrativo, infatti, è chiamato a conoscere
principaliter di situazioni comunque connesse all’esercizio
di funzioni pubbliche con l’ulteriore conseguenza che, in
caso di acclarata illegittimità comportamentale (id est,
violazione dei termini, inefficacia del decreto di occupazione,
tardiva o mancata emanazione del decreto di esproprio),
la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante ed ingiustamente
leso dall’esercizio scorretto della funzione si completerà,
ex art. 35, D.Lvo n. 80/98, non già con la reintegrazione
in forma specifica (restando impedita la restituzione del
fondo al privato per effetto della sua irreversibile acquisizione,
per incorporazione, al demanio o al patrimonio indisponibile
dell’erario) bensì con il risarcimento per equivalente,
il cui danno non può che commisurarsi al valore del bene
perduto.
Deve, dunque, affermarsi la giurisdizione del G.A. sulla
domanda di risarcimento del danno conseguente la realizzazione
dell’opera pubblica nel periodo di occupazione legittima,
ancorché quest’ultima sia divenuta inefficace perché protrattasi
oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto
seguito il decreto di esproprio.
Ed invero, in tali casi la presenza della dichiarazione
di pubblica utilità (ed a fortiori quella del decreto di
occupazione) qualifica la fattispecie come esercizio di
potestà ablatoria e non certo come comportamento materiale
non sorretto da alcun potere.
Nel giudizio che ne consegue, pertanto, l’oggetto della
controversia involge (res iudicium deducta) le modalità
di esercizio della funzione amministrativa - al pari di
quelle situazioni come i silenzi, le D.I.A. e le condotte
amministrative in materia urbanistica ed edilizia in cui
la giurisdizione del giudice amministrativo non è dubbio
che si radichi proprio in ragione del diretto collegamento
esistente tra il comportamento in concreto tenuto dall’amministrazione
e la sfera di potestà nell’ambito della quale la condotta
legislativamente rileva - senza che, a questo punto, abbia
particolare rilevanza la circostanza della mancata impugnazione
di atti e/o provvedimenti amministrativi rientrando la questione
(come per i “silenzi” e le “D.I.A.” in materia edilizia
ed urbanistica) nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ex art. 34, D.Lvo n. 80/98, nel testo sostituito
dall’art. 7, L. n. 205/00, quale riveniente all’esito dell’intervento
della Corte Costituzionale (sent. n. 204/00); trattandosi,
per l’appunto, di comportamenti comunque informati al principio
di legalità e funzionalizzati all’uso del territorio, afferenti
materie rispetto alle quali la tutela azionata, per la presenza
di un’autorità in capo all’Amministrazione, investe tutte
le situazioni soggettive coinvolte comunque presenti e connesse.
E’ evidente che il giudizio involge (anche) la vicenda della
perdita o meno del bene privato ponendosi, questa, in rapporto
di causalità con l’immanente esercizio della funzione amministrativa;
mentre l’acquisto in capo all’amministrazione del nuovo
bene, risultante dalla trasformazione del precedente, si
configura (soltanto) come una conseguenza ulteriore della
situazione di fatto determinatasi per effetto della realizzazione
dell’opera pubblica che impedisce la restituibilità del
suolo in essa incorporato al privato e della quale il giudice
amministrativo deve dare atto (anche ai fini della trascrizione
nei registri immobiliari).
Tale interpretazione dell’art. 34 D.Lvo. n. 80/98 si colloca
nella prospettiva introdotta dal legislatore con l’art.
53 del Dpr n. 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità"), tuttora
vigente nell’ordinamento giuridico, che devolve alla giurisdizione
esclusiva del G. A. "le controversie aventi per oggetto
gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati,
conseguenti alla applicazione delle disposizioni del Testo
Unico", ad eccezione (co. 3) delle controversie riguardanti
la determinazione e la corresponsione dell’indennità. La
norma va letta in combinato disposto con l’art. 43, citato
decreto, sicché, nei casi di utilizzazione senza titolo
di un bene per scopi di interesse pubblico (recte, “modificato
in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio”)
resta ferma la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo
nelle controversie in cui rileva, insieme al comportamento
come fatto giuridico imputabile alla P.A., l’esistenza di
un presupposto vincolo teleologico tra l’opera e l’interesse
pubblico - implicante, a valle, un consequenziale nesso
tra la condotta e la funzione amministrativa esercitata
– anche al fine di ammettere o escludere la restituzione
del bene al privato senza limiti di tempo.
Detta giurisdizione va affermata, altresì, anche in ragione
del fatto che l’eventuale devoluzione al giudice ordinario
della presente controversia finirebbe per violare il divieto
imposto dagli artt. 4 e 5 delle legge abolitiva del contenzioso
amministrativo.
Ed invero, al giudice ordinario è impedito di revocare o
modificare l’atto amministrativo quando l’amministrazione
abbia agito per il perseguimento di un interesse pubblico.
Corollario del divieto è la ritenuta impossibilità per detto
giudice di pronunciare sentenze costitutive nonché di condanna
ad un facere infungibile, un fare o un sopportare nei confronti
dell’amministrazione.
Alla stregua di ciò, sono state ritenute improponibili le
azioni possessorie nei confronti della Pubblica amministrazione
considerata la finalità cui esse tendono, ossia la condanna
ad un facere.
Orbene, è evidente che nel caso in esame il legame teleologico
esistente tra la condotta amministrativa ed il fine pubblico
perseguito (costituito dalla perdurante validità della dichiarazione
di pubblica utilità che copre l’intero tratto sia di realizzazione
dell’opera che di occupazione del fondo rendendo, di conseguenza,
giuridicamente impossibile la restituzione del suolo al
privato) rende improponibile dinanzi al giudice amministrativo
sia un’azione di condanna della Pubblica amministrazione
implicante l’ordine ad un facere che l’esperibilità di rimedi
reipersecutori (id est, restituzione del fondo al privato
ove fosse, ad esempio, accertata l’insussistente trasformazione
irreversibile del fondo).
Viceversa, proprio l’assenza di ogni collegamento teleologico
tra la condotta dell’amministrazione e la pubblica funzione
(ravvisabile nelle occupazioni di fatto; id est occupazione
usurpativa) consentirà al giudice ordinario di conoscere
delle azioni petitorie e/o possessorie nonché di pronunciare
sentenze costitutive e/o di condanna ad un facere, anche
infungibile, o un pati nei confronti della P.A. non operando,
in tali casi, il divieto di cui agli artt. 4 e 5, L. 20
marzo 1865, n. 228.
Può affermarsi, in conclusione, che quante volte la fattispecie
(id est, comportamento dell’amministrazione) appare qualificata
dalla presenza di un profilo di autorità dell’azione amministrativa
(dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione
del fondo), nel senso che essa partecipa della medesima
natura delle materie incluse nella giurisdizione generale
di legittimità contrassegnata, appunto, dalla presenza di
un’autorità in capo all’Amministrazione – tale per cui,
in assenza della devoluzione alla giurisdizione esclusiva,
comunque sarebbe in qualche modo contemplata, in ragione
della sua connessione alle situazioni soggettive coinvolte,
l’ordinaria giurisdizione di legittimità verso la Pubblica
amministrazione/Autorità (esattamente ciò che all’inizio
della trattazione s’è cercato di dimostrare) – opera, allora,
nei di suoi confronti (Corte Cost. n. 204/04) la riserva
di giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai
sensi degli artt. 34 e 35, D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, nel
testo sostituito dall’art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205;
con la conseguenza che la tutela nei confronti della Pubblica
amministrazione investe - giusta l’opportunità, confermata
dalla Corte Costituzionale, del superamento della regola
del “doppio giudizio” - “anche” diritti soggettivi (id est,
accessione invertita, risarcimento del danno).
Acclarata in tal modo la giurisdizione del giudice amministrativo,
può passarsi, ora, all’esame delle eccezioni di inammissibilità.
In limine, il Collegio ritiene di trattare prioritariamente
l’eccezione sollevata sul presupposto del tardivo deposito
dell’atto introduttivo del giudizio (oltre il termine dimidiato
di quindici giorni previsto dall’art. 23 bis, c. II, della
legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205 del 2000,
nonché dall’art. 19, D.L. n. 67/97, convertito dalla legge
n. 135/97) in quanto afferente, essa, la corretta instaurazione
del rapporto processuale e la possibilità stessa di azionare
lo ius postulandi dinanzi al giudice amministrativo.
L’eccezione è infondata.
Deve escludersi che alla presente fattispecie trovi applicazione,
ratione temporis, l’art. art. 23 bis, c. II, della legge
n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205 del 21 luglio
2000.
Ed invero, in assenza di norme transitorie, il principio
"tempus regit actum" in materia processuale va inteso nel
senso che il termine di proposizione del ricorso è quello
previsto dalla normativa vigente al momento in cui esso
si perfeziona (cioè, col deposito avvenuto, nella fattispecie,
il 10 maggio 2000) anche quando questo sia ridotto da una
normativa sopravvenuta, vigente al momento in cui la causa
è stata spedita in decisione.
Quanto, invece, all’art. 19 del D.L. n. 67/97, convertito
dalla legge n. 135/97 è bene riportarne il testo nella parte
che qui rileva:
“Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali
ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti
di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione
ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo” (comma I).
“I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo
della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria” (comma III).
Ad avviso del Collegio, dirimente in punto di diritto è
la considerazione che la disposizione in commento trova
applicazione, expressis verbis, ai soli giudizi di tipo
impugnatorio nei quali, cioè, si fa questione sulla legittimità
o meno dei provvedimenti amministrativi (testualmente: “giudizi
… aventi ad oggetto provvedimenti … - ivi compresi quelli
afferenti - … le procedure di occupazione ed espropriazione).
Evidente, dunque, l’inconferenza della norma in esame al
giudizio de quo la cui causa pretendi, infatti, non è certo
quella di contestare la legittimità dei provvedimenti inerenti
la procedura di occupazione e di esproprio quanto, piuttosto,
quella di introdurre un’azione di accertamento del buon
diritto al risarcimento dei danni siccome causati dal comportamento
(assertivamente) illecito del Comune intimato.
Le rassegnate conclusioni trovano conforto anche alla luce
del criterio ermenuetico dell’interpretazione logico– sistematico-effettuale
delle norme.
Ed invero, la rubrica che dà titolo all’art. 19, citato
decreto, è intestata “Norme sul processo amministrativo”.
Orbene, se si considera che, ratione temporis, le vicende
risarcitorie di che trattasi trovavano giurisdizione presso
il giudice ordinario (per la riemersione del diritto soggettivo
illecitamente degradato e non certo per la lesione dell’interesse
legittimo la cui risarcibilità nel merito era, all’epoca,
esclusa dalla giurisprudenza) appare evidente che l’innovazione
normativa rappresentata dall’art. 19, D.L. n. 67/97 (dimidiazione
dei termini) non poteva certo regolare vicende e rapporti
estranei al processo amministrativo, il cui oggetto involgeva
esclusivamente la giustezza o meno del potere esercitato
dalla Pubblica amministrazione.
Acclarata la tempestività del deposito del ricorso, il Collegio
deve farsi carico di escutere l’altra eccezione d’inammissibilità
che il Comune ha sollevato sul presupposto del difetto di
legittimazione attiva al gravame.
Ad avviso del resistente, “deve essere espunta dalla odierna
controversia qualsivoglia pretesa avente ad oggetto la particella
n. 1397 del foglio 38 “ in quanto questa, all’epoca della
occupazione temporanea d’urgenza, risultava già ceduta al
Comune da parte dei proprietari aventi causa del Tempesta.
La questione ha formato oggetto, in punto di fatto, di accertamento
istruttorio.
All’esito degli incombenti è risultato (cfr. documentazione
tecnica depositata il 5 giugno 2004) che effettivamente
detta particella, alla data di occupazione del terreno era
stata ceduta dai coniugi Bove al Comune di Bitonto per atto
unilaterale datato 4 novembre 1982, redatto per notar Carpinelli
di Bitonto; atto che, a sua volta, seguiva la compravendita
avvenuta, per mezzo dello stesso notaio, in pari data tra
il Tempesta (ricorrente) ed i coniugi Bove – De Santis.
La circostanza è dirimente in punto di diritto per concludere
nel senso del difetto di legittimazione attiva del ricorrente
alla proposizione del ricorso in esame nella parte in cui
viene avanzata la richiesta di risarcimento del danno da
illecita occupazione di un terreno (id est, particella n.
1387, del foglio 38/A) siccome questo affatto non in proprietà,
né (per presunzione dello ius possidenti in capo ai proprietari
Bove-De Santis) in disponibilità “reale” del pretendente.
Così delimitato il thema decidendum si può passare, a questo
punto, alla trattazione sul merito del ricorso.
Il Comune ha occupato i terreni in proprietà del ricorrente
in via strumentale alla realizzazione di una condotta idrico
fognante nonché di strada di Piano.
Mette conto osservare che:
1) il ricorrente ha depositato in atti perizia giurata accompagnata
da rilievi aerofotogrammetrici, documentazione fotografica,
planimetrie, visure catastali e stralci di mappa dai quali
risulta incontrovertibilmente, in punto di fatto, che le
particelle nn. 1394, 672 e 638 costituiscono porzione stradale
di via Pasquale Berardi; l’area in questione, quindi, deve
ritenersi ormai divenuta sede stradale.
2) l’occupazione del suolo è stata disposta previa dichiarazione
di pubblica utilità delle opere pubbliche a realizzarsi;
3) il Comune è entrato in possesso il 25 maggio 1985;
4) i lavori sono stati ultimati entro la data di scadenza
del termine di occupazione legittima;
6)ad oggi non consta sia stato emanato né il decreto di
esproprio né il provvedimento costitutivo della servitù
di acquedotto.
Ai fini del decidere, il Collegio reputa, per una questione
di logica assorbenza, affrontare innanzitutto le conseguenze
giuridiche dell’occupazione strumentale alla realizzazione
della strada di Piano siccome implicanti le sorti del diritto
di proprietà del ricorrente.
In punto di diritto, non v’è dubbio che, alla luce di quanto
sopra rassegnato in fatto, la fattispecie in esame, per
come sviluppatasi, abbia integrato una classica ipotesi
di accessione invertita (recte, incorporazione).
Ed invero, la dichiarazione di pubblica utilità che le riguarda
risulta tuttora valida ancorché (sopravvenutamente) inefficace
dopo il decorso del quinquennio di occupazione; quest’ultimo,
calcolato a far epoca dalla legittima immissione in possesso.
Di certo, comunque, l’opera è stata realizzata in perdurante
validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Orbene, poiché l’opera pubblica è stata ultimata nel periodo
di legittima occupazione (quindi in perdurante validità
ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità), l’illegittimo
comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione comunale
(mancata adozione tempestiva del decreto di esproprio) comunque
non consente all’interessato di conseguire il risarcimento
in forma specifica del danno conseguente l’ingiusta lesione
del suo interesse legittimo (id est, restituzione del fondo).
Ed invero, per effetto della irreversibile trasformazione
del suolo e della sua destinazione, in uno con l’opera realizzata
che lo ingloba, al perseguimento del (dichiarato) fine pubblico,
la Pubblica amministrazione ha acquistato a titolo originario,
per incorporazione, il relativo diritto di proprietà. La
vicenda lascia spazio, dunque, soltanto alla tutela sussidiaria
dell’interesse legittimo nella forma del risarcimento per
equivalente, il cui danno non può che commisurarsi al valore
del bene perduto.
Accertato l’an della pretesa, la questione da affrontare,
a questo punto, è quella della determinazione del danno
subito dal ricorrente relativamente ai suoli interessati
dall’attraversamento della strada pubblica.
Sul punto, la normativa di cui fare applicazione è quella
previdente il T.U. sull’Edilizia approvato con D.P.R. n.
327 del 2001, giusta la riserva temporale contemplata nell’art.
57, citato decreto.
A tal fine, è necessario il preventivo accertamento circa
la natura urbanistica e la capacità economica delle particelle
occupate: vale a dire, se edificabili o agricole; ed invero,
l’art. 5 bis della legge n. 359/92 distingue soltanto tra
questi due tipi di aree.
Detta distinzione è stata ritenuta conforma alla costituzione
rientrando nella discrezionalità del legislatore differenziare
tali ipotesi (Corte cost. n. 261, del 23/7/97).
In ordine al concetto di area edificabile sussiste un contrasto
sia dottrinale che giurisprudenziale. Ed invero, si discute
se il requisito dell’edificabilità dell’area sussista anche
in mancanza di una possibilità legale ove si riconosca una
vocazione edificatoria del sito.
Orbene, l’articolo 5 citato statuisce che “per la valutazione
dell’edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità
legali ed effettive di edificazione”.
Ad avviso del Collegio l’uso della congiuntiva “e” depone
nel senso che occorrono entrambi i requisiti della possibilità
legale (classificazione urbanistica) e della possibilità
effettiva di edificazione.
Pertanto, nel primo caso (terreno edificabile) sarà applicabile
il criterio, introdotto dall’art. 3, comma 65, legge 23/12/96.
n. 662, della semisomma del valore venale con il reddito
dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40% e con
incremento del 10% (oggi, art. 37 D.P.R. n. 327 del 2001
ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame);
mentre nel secondo caso il danno dovrà essere commisurato
al valore sul mercato dei terreni agricoli (oggi, nella
misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi di pubblica utilità: art. 43, c. VI, lett. a), D.P.R.
n. 327 del 2001).
Nel caso di specie dirimente, in punto di diritto, è la
circostanza che i terreni in questione ricadevano in zona
destinata alla “Viabilità” con vincolo di assoluta inedificabilità
(cfr. certificato storico urbanistico versato in atti il
5 giugno 2004).
Ne consegue, alla stregua di quanto sopra esposto, che le
aree dei ricorrenti, siccome vincolate da prescrizioni urbanistiche
inderogabili nonché sottratte concretamente a possibilità
legali di edificazione, devono essere qualificate come agricole:
ed invero, tertium non datur (cfr. Cass. Sez I, n. 8634/98).
Tale destinazione comporta che il valore dei suoli in questione
va accertato, ai fini della liquidazione del danno da occupazione
appropriativa, con riferimento al valore agricolo di mercato.
Sul punto, il Collegio ritiene di poter fissare i seguenti
criteri di liquidazione ai quali le parti soccombenti dovranno
attenersi giusto quanto disposto nell’art. 35, del D. Lvo
n. 80/98, nel testo sostituito con l’art. 7, della L. n.
205/2000:
a) il valore di mercato (agricolo) dei terreni deve essere
stimato alla data di scadenza dell’occupazione legittima
(25 maggio 1990), in quanto da tale epoca il Comune di Bitonto
è divenuto proprietario dei suoli stessi a titolo originario;
b) le particelle sulle quali calcolare detto valore sono
esclusivamente quelle interessate alla realizzazione del
tratto stradale e precisamente: part. n. 638 per mq. 470
e part. 1394 per mq. 260 (cfr. processo verbale di presa
in possesso del 25/5/85);
c) per la commisurazione del danno dovrà tenersi conto,
indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 della
legge 22/10/71, n. 865 (non potendosi fare applicazione,
ratione temporis, dell’art. 40, D.P.R. n. 327/01);
d) in base al combinato disposto degli artt. 1224 e 2056
Cod. civ., sull’importo spettante alla data di accessione
(scadenza del quinquennio di occupazione legittima) sono
dovuti, trattandosi di fatto illecito extracontrattuale,
sia la rivalutazione monetaria che gli interessi corrispettivi
calcolati nella misura legale sulla somma via via rivalutata
fino alla data di liquidazione (debito di valore); per il
periodo successivo - dalla liquidazione al soddisfo – andranno
corrisposti, invece, soltanto gli interessi moratori legali
(debito di valuta);
In ordine al punto sub d) il Collegio ritiene legittimo
il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi
sulla somma liquidata in quanto i due istituti assolvono
a funzioni diverse (n.b.: alla presente fattispecie, giusto
quanto previsto nell’art. 57, c. I , D.P.R. n. 327 del 2001,
non trova applicazione, ratione temporis, l’art. 43, c.
VI, lett. b), del T.U. sull’Edilizia previsivo del solo
computo degli interessi moratori legali).
Ed invero, il primo (rivalutazione) mira a ripristinare
la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente
al fatto generatore del danno; il secondo (interessi corrispettivi
e moratori) svolge una funzione compensativa del mancato
godimento della somma liquidata recte, rivalutata (Cass.
SS.UU 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., sez. I, 3 gennaio
1998, n. 13).
Gli interessi, infatti, avendo natura compensativa del mancato
godimento della somma liquidata, trattandosi di risarcimento
del danno da illecito extracontrattuale, concorrono con
la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione
del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente
il fatto illecito e devono essere calcolati, non dalla data
dell’illecito sulla somma liquidata siccome rivalutata,
ma anno per anno sul valore della somma via via rivalutata
nell'arco di tempo compreso fra l'evento dannoso (fattispecie
estintivo-acquisitiva del diritto di proprietà risalente
alla scadenza del periodo di occupazione legittima) e la
liquidazione (quella che conseguirà in applicazione dei
criteri fissati in sentenza ai sensi dell’art. 35, D.Lvo
n. 80/98 nel testo innovato dall’art. 7, L. n. 205/00).
Si può passare, a questo punto, a trattare la questione
relativa alle particelle implicate nell’opera pubblica di
interramento del collettore fognario.
In limine, deve subito darsi atto che le particelle interessate
alla vicenda costitutiva del diritto di servitù sono ormai
in proprietà originaria alla mano pubblica per essere state
acquisite al demanio stradale comunale (vedi sopra, a proposito
della fattispecie estintivo-acquisitiva del diritto dominicale
conseguente l’irreversibile trasformazione delle particelle
medesime a seguito della realizzazione della strada).
Orbene, l’immedesimazione nello stesso soggetto della titolarità
sia del diritto di proprietà che di servitù comporta l’estinzione
per confusione di quest’ultimo; sicché, il risarcimento
del danno dovuto per la perdita del diritto dominicale assorbe
ed esaurisce qualunque altra rivendicazione sui medesimi
beni immobili; anche perché, diversamente opinando, si consentirebbe
al ricorrente di conseguire una incomprensibile locupletazione
del danno a fronte di un’unica fattispecie illecita.
In conclusione, alla stregua di quanto sin qui passato in
rassegna, il ricorso in parte è inammissibile per difetto
di legittimazione ed in parte è fondato.
Il parziale accoglimento del ricorso è giusta causa per
disporre la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, dichiara in parte
inammissibile ed in parte fondato, nei sensi in motivazione,
il ricorso n. 921/00 proposto da Tempesta Antonio, meglio
in epigrafe specificato, e per l’effetto, previa declaratoria
d’inefficacia del decreto di occupazione d’urgenza delle
aree, condanna il Comune di Bitonto a risarcire il danno
in favore del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 7, della legge n. 205, del 21 luglio
2000 la parte soccombente è tenuta a sottoporre al ricorrente,
entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione
dell’avvenuto deposito della motivazione della sentenza,
una proposta di risarcimento del danno seguendo i criteri
di commisurazione indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 28 ottobre 2004.
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