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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 1534
Pres. L. Tosti, Est. G. Flaim
CEMI S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala), c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Sassari (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Annullamento nulla osta paesistico – Trasformazioni urbanistiche sopravvenute – Rilevanza – Illegittimità

E’ illegittimo il provvedimento di annullamento soprintendentizio del nulla osta paesistico in cui si affermi l’irrilevanza ai fini della tutela, dei dati di fatto successivi all’imposizione del vincolo quali la nuova normativa urbanistica, il nuovo assetto viario della zona ed il mutamento di destinazione dei terreni.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1598/2001 proposto dalla

 

CEMI s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Magistris e Francesco Delitala, per mandato in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio del primo;

 

contro

 

il Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;

 

e nei confronti

 

del Comune di Sassari, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

 

per l' annullamento
del decreto n. 408 in data 5 ottobre 2001, con quale il Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro ha annullato il provvedimento del Comune di Sassari del 14 maggio 2001, che autorizzava la società ricorrente alla costruzione di un centro commerciale;
degli atti connessi, tre cui in particolare il provvedimento dello stesso Soprintendente prot. N. 14.376 del 10 luglio 2001;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società CEMI s.r.l. intende costruire un centro commerciale su un’area sita in Sassari, situata in zona D 10 dell’ambito n. 2.
Ottenuta dal Comune l’autorizzazione paesaggistica, ha subìto un primo annullamento da parte del Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro, con atto del 15 dicembre 2000, non impugnato.
Ha preferito chiedere una nuova autorizzazione, che il dirigente del servizio urbanistica gli rilasciava con atto del 14 maggio 2001 prot. n. 01/11162; anch’essa annullata, previa richiesta di documentazione integrativa, dallo stesso Soprintendente, con il provvedimento indicato in epigrafe.
Con il ricorso in esame, notificato il 6 dicembre 2001 e depositato il successivo 13 dicembre, la società interessata denuncia la tardività dell’annullamento, nonché sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Conclude per l’annullamento dell’atto impugnato, e chiede che il Tribunale stabilisca i criteri per il risarcimento del danno, senza peraltro nulla specificare sulla esistenza, natura e consistenza del pregiudizio patrimoniale sofferto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, che conclude per la reiezione del ricorso. Con memoria del 30 settembre 2004 contesta le avverse deduzioni, evidenziando in particolare la necessità di tutelare i valori paesaggistici tuttora presenti nel tessuto urbano interessato dall’intervento.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003 il ricorso è stato spedito in decisione.

 

DIRITTO

 

E’ fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
L’eccesso di potere denunciato si incentra su quella parte della motivazione in cui il sovrintendente afferma: “l’entrata in vigore di normativa urbanistica, e quindi il modificato assetto viario del territorio in conseguenza delle previsioni di detta normativa urbanistica, successivamente all’emissione del vincolo paesistico, non deve influenzare i criteri che stanno alla base di una corretta valutazione dell’impatto paesistico….”.
Come giustamente rileva la difesa della società ricorrente, le altre considerazioni contenute nelle due pagine di motivazione sono enunciazioni di principi, o richiami di normativa, che non hanno specifica attinenza con il progetto esaminato e non costituiscono quindi motivazione in senso proprio.
L’aria interessata al progetto di intervento è stata sottoposta a vincolo paesaggistico col decreto ministeriale 9 gennaio 1976, allorché era inclusa, dal piano regolatore allora vigente, in zona agricola, come ha rilevato il dirigente del servizio urbanistica nel motivare l’autorizzazione annullata dal sovrintendente. L’organo comunale ha quindi preso atto che, in virtù del nuovo assetto viario, delle modifiche altimetriche del suolo e dell’inserimento nel nuovo aggregato urbano, la zona in questione ha perso il suo pregio di carattere paesistico e panoramico.
A tali estese e circostanziate osservazioni, l’organo sovraordinato oppone un generico richiamo -svincolato da riferimenti attuali e perciò inidoneo a contestarli- ad un discutibile principio, secondo cui la nuova normativa urbanistica, e il conseguente nuovo assetto viario, non debbono influenzare la valutazione paesistica.
Il principio potrebbe essere condiviso se ci si riferisse ad astratte previsioni urbanistiche, ma non certo quando, come nella specie, le stesse abbiano avuto legittima ed estesa attuazione, stravolgendo lo stato dei luoghi, rispetto alle condizioni esistenti al momento dell’imposizione del vincolo.
Si evidenzia che il nuovo PRG, approvato con Decreto Assessoriale n. 1064/U del 17.10.1986, ha inglobato la zona interessata nel tessuto urbano, modificando in forma incisiva la precedente previsione -agricola-, oltre che per il profilo edilizio (con costruzione di estesi edifici multipiano) , anche e soprattutto sul piano dell’urbanizzazione ed in particolare del nuovo assetto viario, con la prevista e realizzata nuova viabilità di accesso alla città dalla SS 131, che ha comportato la costruzione di una strada a 4 corsie; l’area in questione è prospiciente a tale asse viario.
La documentazione fotografica esibita fornisce una chiara dimostrazione di questi dati di fatto, che rivelano l’assoluta mancanza dei presupposti per un annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune sulla base di una valutazione non illogica né irragionevole del diverso assetto dei luoghi e della attenuata esigenza di tutela paesaggistica.
In conclusione il ricorso va accolto, per la parte riguardante l’annullamento del decreto impugnato; va invece respinta la richiesta di definizione dei criteri per il risarcimento del danno (che implicitamente postula una pronuncia di condanna), in quanto sfornita di qualunque principio di prova necessario per dimostrare l’esistenza di un danno patrimoniale, la sua entità, consistenza o dipendenza dal provvedimento annullato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della Sovrintendenza, soccombente per la parte impugnatoria, e vengono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; lo rigetta per la parte relativa alla richiesta di risarcimento.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 2000/00 (duemila), in favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2004, con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

Lucia Tosti - Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri - Consigliere;
Grazia Flaim - Consigliere relatore


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