| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 1534
Pres. L. Tosti, Est. G. Flaim
CEMI S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala), c. Ministero
per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune
di Sassari (n.c.) |
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Edilizia e urbanistica – Annullamento nulla
osta paesistico – Trasformazioni urbanistiche sopravvenute
– Rilevanza – Illegittimità
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E’ illegittimo il provvedimento di annullamento
soprintendentizio del nulla osta paesistico in cui si affermi
l’irrilevanza ai fini della tutela, dei dati di fatto successivi
all’imposizione del vincolo quali la nuova normativa urbanistica,
il nuovo assetto viario della zona ed il mutamento di destinazione
dei terreni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1598/2001 proposto dalla
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CEMI s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati
Carlo De Magistris e Francesco Delitala, per mandato in
calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio
del primo;
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contro
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il Ministero per i beni culturali e ambientali,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
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e nei confronti
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del Comune di Sassari, in persona
del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
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per l' annullamento
del decreto n. 408 in data 5 ottobre 2001, con quale il
Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro
ha annullato il provvedimento del Comune di Sassari del
14 maggio 2001, che autorizzava la società ricorrente alla
costruzione di un centro commerciale;
degli atti connessi, tre cui in particolare il provvedimento
dello stesso Soprintendente prot. N. 14.376 del 10 luglio
2001;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 gli avvocati
delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società CEMI s.r.l. intende costruire
un centro commerciale su un’area sita in Sassari, situata
in zona D 10 dell’ambito n. 2.
Ottenuta dal Comune l’autorizzazione paesaggistica, ha subìto
un primo annullamento da parte del Soprintendente per i
beni ambientali di Sassari e Nuoro, con atto del 15 dicembre
2000, non impugnato.
Ha preferito chiedere una nuova autorizzazione, che il dirigente
del servizio urbanistica gli rilasciava con atto del 14
maggio 2001 prot. n. 01/11162; anch’essa annullata, previa
richiesta di documentazione integrativa, dallo stesso Soprintendente,
con il provvedimento indicato in epigrafe.
Con il ricorso in esame, notificato il 6 dicembre 2001 e
depositato il successivo 13 dicembre, la società interessata
denuncia la tardività dell’annullamento, nonché sviamento,
contraddittorietà e travisamento dei fatti. Conclude per
l’annullamento dell’atto impugnato, e chiede che il Tribunale
stabilisca i criteri per il risarcimento del danno, senza
peraltro nulla specificare sulla esistenza, natura e consistenza
del pregiudizio patrimoniale sofferto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente,
che conclude per la reiezione del ricorso. Con memoria del
30 settembre 2004 contesta le avverse deduzioni, evidenziando
in particolare la necessità di tutelare i valori paesaggistici
tuttora presenti nel tessuto urbano interessato dall’intervento.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003 il ricorso è stato
spedito in decisione.
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DIRITTO
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E’ fondato ed assorbente il secondo motivo
di ricorso.
L’eccesso di potere denunciato si incentra su quella parte
della motivazione in cui il sovrintendente afferma: “l’entrata
in vigore di normativa urbanistica, e quindi il modificato
assetto viario del territorio in conseguenza delle previsioni
di detta normativa urbanistica, successivamente all’emissione
del vincolo paesistico, non deve influenzare i criteri che
stanno alla base di una corretta valutazione dell’impatto
paesistico….”.
Come giustamente rileva la difesa della società ricorrente,
le altre considerazioni contenute nelle due pagine di motivazione
sono enunciazioni di principi, o richiami di normativa,
che non hanno specifica attinenza con il progetto esaminato
e non costituiscono quindi motivazione in senso proprio.
L’aria interessata al progetto di intervento è stata sottoposta
a vincolo paesaggistico col decreto ministeriale 9 gennaio
1976, allorché era inclusa, dal piano regolatore allora
vigente, in zona agricola, come ha rilevato il dirigente
del servizio urbanistica nel motivare l’autorizzazione annullata
dal sovrintendente. L’organo comunale ha quindi preso atto
che, in virtù del nuovo assetto viario, delle modifiche
altimetriche del suolo e dell’inserimento nel nuovo aggregato
urbano, la zona in questione ha perso il suo pregio di carattere
paesistico e panoramico.
A tali estese e circostanziate osservazioni, l’organo sovraordinato
oppone un generico richiamo -svincolato da riferimenti attuali
e perciò inidoneo a contestarli- ad un discutibile principio,
secondo cui la nuova normativa urbanistica, e il conseguente
nuovo assetto viario, non debbono influenzare la valutazione
paesistica.
Il principio potrebbe essere condiviso se ci si riferisse
ad astratte previsioni urbanistiche, ma non certo quando,
come nella specie, le stesse abbiano avuto legittima ed
estesa attuazione, stravolgendo lo stato dei luoghi, rispetto
alle condizioni esistenti al momento dell’imposizione del
vincolo.
Si evidenzia che il nuovo PRG, approvato con Decreto Assessoriale
n. 1064/U del 17.10.1986, ha inglobato la zona interessata
nel tessuto urbano, modificando in forma incisiva la precedente
previsione -agricola-, oltre che per il profilo edilizio
(con costruzione di estesi edifici multipiano) , anche e
soprattutto sul piano dell’urbanizzazione ed in particolare
del nuovo assetto viario, con la prevista e realizzata nuova
viabilità di accesso alla città dalla SS 131, che ha comportato
la costruzione di una strada a 4 corsie; l’area in questione
è prospiciente a tale asse viario.
La documentazione fotografica esibita fornisce una chiara
dimostrazione di questi dati di fatto, che rivelano l’assoluta
mancanza dei presupposti per un annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Comune sulla base di una valutazione
non illogica né irragionevole del diverso assetto dei luoghi
e della attenuata esigenza di tutela paesaggistica.
In conclusione il ricorso va accolto, per la parte riguardante
l’annullamento del decreto impugnato; va invece respinta
la richiesta di definizione dei criteri per il risarcimento
del danno (che implicitamente postula una pronuncia di condanna),
in quanto sfornita di qualunque principio di prova necessario
per dimostrare l’esistenza di un danno patrimoniale, la
sua entità, consistenza o dipendenza dal provvedimento annullato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della Sovrintendenza,
soccombente per la parte impugnatoria, e vengono liquidate
in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato; lo rigetta per la parte relativa
alla richiesta di risarcimento.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli
onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in
Euro 2000/00 (duemila), in favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella Camera di
Consiglio del 13 ottobre 2004, con l'intervento dei Signori
Magistrati:
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Lucia Tosti - Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri - Consigliere;
Grazia Flaim - Consigliere relatore
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