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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1504
Pres. P. Turco, Est. A. Maggio
Comunione Calaverde e G. Duni (avv. ti R. Murgia e R. Duni)
c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv.
Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato),
Capitaneria di Porto di Cagliari (Avv. Stato), Agenzia del
Demanio (Avv. Stato), Comunione Calaverde S.r.l. (Avv.ti
G. Macciotta e L. Giua Marassi), Regione Autonoma della
Sardegna (n.c.), Comune di Pula (n.c.) |
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Giurisdizione e competenza – Demanio e patrimonio
– Controversia attinente all’estensione del demanio rispetto
alla proprietà privata – Giurisdizione A.G.O. - Sussiste
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Le questioni aventi per oggetto l’accertamento
dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi
di proprietà privata rispetto a quella demaniale sono del
tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”, devoluta
alla giurisdizione del giudice amministrativo dal menzionato
art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella giurisdizione
del giudice ordinario, in base al generale criterio di riparto
delle controversie fra i due ordini giurisdizionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 270/03 proposto da
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Comunione Calaverde e Giovanni
Duni, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Murgia
presso il cui studio, in Cagliari, via Tiziano n° 3, sono
elettivamente domiciliati, nonché dal professor Giovanni
Duni;
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contro
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
dei rispettivi Ministri in carica, Capitaneria di Porto
di Cagliari, ed Agenzia del Demanio, ciascuna in persona
del proprio legale rappresentante, tutti rappresentati e
difesi ex legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante
n° 23, sono legalmente domiciliati;
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e nei confronti di
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Comunione Calaverde s.r.l. in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giuseppe Macciotta e Luisa Giua Marassi, ed selettivamente
domiciliata presso lo studio del primo, in Cagliari, viale
Regina Margherita n°30;
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Regione Autonoma della Sardegna, in
persona del Presidente della Regione in carica, e Comune
di Pula, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti
in giudizio;
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per la declaratoria
di nullità o inefficacia della delimitazione di confini,
di cui al verbale in data 8/5/2001 n°219, approvata con
decreto della Direzione Marittima 27/12/2001 n°3020;
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nonché per l’accertamento
dei diritti soggettivi dei rispettivi titolari sulle aree
individuate nella suddetta delimitazione non facenti parte
del demanio necessario ai sensi degli artt. 822 cod. civ.
e 28 cod. nav., nonché del diritto al risarcimento dei danni
subiti;
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per l’annullamento
degli atti di cui sopra;
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e per la condanna
delle amministrazioni intimate alla reintegra dei ricorrenti
nelle aree di loro proprietà
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
statali intimate e della Calaverde s.r.l..
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del
consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. Roberto
Murgia e l’avv. prof. Giovanni Duni, per i ricorrenti e
l’avvocato dello Stato Lucia Salis per le amministrazioni
resistenti, nonché l’avv. Giuseppe Martelli per la Calaverde
s.r.l..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con l’odierno ricorso la Comunione Calaverde
e l’avv. prof. Giovanni Duni, chiedono la declaratoria della
nullità o dell’inefficacia del decreto 27/12/2001 n° 3020
e del presupposto verbale 8/5/2001 n°219, con cui la Direzione
Marittima di Cagliari ha proceduto alla delimitazione dei
confini del demanio marittimo, rispetto ad aree limitrofe,
poste in comune di Pula, località Calaverde, di proprietà
dei ricorrenti e della Calaverde s.r.l.. Domandano, inoltre:
a) l’accertamento del diritto dominicale dei rispettivi
titolari sulle aree di proprietà privata e del diritto al
risarcimento dei danni subiti; b) l’annullamento del decreto
e del verbale sopra menzionati; c) la condanna delle amministrazioni
intimate alla reintegra dei ricorrenti nelle aree di loro
proprietà.
In buona sostanza i ricorrenti rimproverano all’autorità
marittima di aver indebitamente acquisito al demanio, attraverso
la procedura di delimitazione dei confini, aree di proprietà
privata.
Si sono costituite in giudizio tanto le amministrazione
statali intimate che la Calaverde s.r.l., le quali si sono
opposte, sia in rito che nel merito, all’accoglimento del
ricorso. La Calaverde s.r.l., in particolare, ha eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 6/10/2004, dopo ampia discussione,
nel corso della quale l’avv. prof. Duni - con l’opposizione
della Calaverde s.r.l. - ha, tra l’altro, chiesto la sospensione
del giudizio per consentire la proposizione del regolamento
preventivo di giurisdizione, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Va pregiudizialmente respinta la richiesta
di sospensione del giudizio, avanzata in sede di discussione
orale dall’avv. prof. Duni, per consentire la proposizione
del regolamento preventivo di giurisdizione.
Occorre premettere che, in senso tecnico, la sospensione
del giudizio è consentita solo nei casi ed alle condizioni
espressamente previsti dalla legge.
Ora, con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione,
l’art. 30, 3°comma, della L. 6/12/1971 n°1034 ne ammette
la proposizione nei giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi
Regionali, rinviando per la disciplina all’art. 41 del codice
di procedura civile.
Il suddetto articolo 41, dal canto suo, stabilisce che l’istanza
di regolamento si propone con ricorso alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione “a norma degli art. 364 e segg.
e produce gli effetti di cui all’art. 367”.
Quest’ultimo, prevede poi, per quanto qui rileva, che “Una
copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art.
41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti,
nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa,
il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente
inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente
infondata”.
Il deposito del ricorso per cassazione notificato alle altre
parti nella cancelleria del giudice a quo, costituisce,
pertanto, condizione essenziale per l’eventuale sospensione
del giudizio.
Nel caso di specie è incontroverso come, allo stato, la
domanda di regolamento preventivo di giurisdizione non sia
stata ancora proposta, per cui mancano i presupposti per
sospendere il giudizio, secondo quanto richiesto dal ricorrente.
Né il Collegio può accordare un mero rinvio dell’udienza
per consentire la proposizione del detto regolamento, ostandovi
l’opposizione manifestata dalla Calaverde s.r.l..
Sempre in via pregiudiziale va affrontata la questione attinente
alla giurisdizione sulla presente controversia.
I ricorrenti affermano che spetta conoscerne al giudice
amministrativo, in base alla norma di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 31/3/1998 n°80, come sostituito dall’art. 7 della
L. 21/7/2000 n°205.
La Calaverde s.r.l., per contro, obietta come la Corte Costituzionale,
con sentenza 5-6/7/2004 n° 204, abbia dichiarato incostituzionale
tale norma nella parte in cui estende la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo ai comportamenti delle pubbliche
amministrazioni. Da qui, si sostiene, il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene che, effettivamente, la presente controversia
debordi dalla giurisdizione del giudice amministrativo,
ma per ragioni diverse da quelle evidenziate dalla Calaverde
s.r.l..
Ed invero, con l’odierno ricorso i ricorrenti rimproverano
all’autorità marittima di aver indebitamente trasferito
aree private alla mano pubblica, attraverso l’improprio
strumento della delimitazione dei confini demaniali. Oppongono,
quindi, all’amministrazione, il proprio diritto dominicale
sulle aree rivendicate. La contestazione attiene, insomma,
ai reciproci diritti di proprietà sulle dette aree.
La controversia esula, quindi, dalla giurisdizione del giudice
amministrativo, non per effetto della citata pronuncia della
Corte Costituzionale, bensì ratione materiae. Difatti, le
questioni, come quella di specie - aventi per oggetto l’accertamento
dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi
di proprietà privata rispetto a quella demaniale - sono
del tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”,
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal
menzionato art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, in base al generale
criterio di riparto delle controversie fra i due ordini
giurisdizionali (cfr. Cass. SS. UU. 18/4/2003 n°6347 e 22/11/2001
n°14848).
Alla luce di quanto sopra esposto va dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente
controversia.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione
di spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio,
il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l’intervento dei Signori:
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Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore
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