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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1504
Pres. P. Turco, Est. A. Maggio
Comunione Calaverde e G. Duni (avv. ti R. Murgia e R. Duni) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Capitaneria di Porto di Cagliari (Avv. Stato), Agenzia del Demanio (Avv. Stato), Comunione Calaverde S.r.l. (Avv.ti G. Macciotta e L. Giua Marassi), Regione Autonoma della Sardegna (n.c.), Comune di Pula (n.c.)


Giurisdizione e competenza – Demanio e patrimonio – Controversia attinente all’estensione del demanio rispetto alla proprietà privata – Giurisdizione A.G.O. - Sussiste

Le questioni aventi per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi di proprietà privata rispetto a quella demaniale sono del tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal menzionato art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in base al generale criterio di riparto delle controversie fra i due ordini giurisdizionali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 270/03 proposto da

 

Comunione Calaverde e Giovanni Duni, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Murgia presso il cui studio, in Cagliari, via Tiziano n° 3, sono elettivamente domiciliati, nonché dal professor Giovanni Duni;

 

contro

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, Capitaneria di Porto di Cagliari, ed Agenzia del Demanio, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi ex legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;

 

e nei confronti di

 

Comunione Calaverde s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Luisa Giua Marassi, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Cagliari, viale Regina Margherita n°30;

 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Regione in carica, e Comune di Pula, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

 

per la declaratoria
di nullità o inefficacia della delimitazione di confini, di cui al verbale in data 8/5/2001 n°219, approvata con decreto della Direzione Marittima 27/12/2001 n°3020;

 

nonché per l’accertamento
dei diritti soggettivi dei rispettivi titolari sulle aree individuate nella suddetta delimitazione non facenti parte del demanio necessario ai sensi degli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav., nonché del diritto al risarcimento dei danni subiti;

 

per l’annullamento
degli atti di cui sopra;

 

e per la condanna
delle amministrazioni intimate alla reintegra dei ricorrenti nelle aree di loro proprietà

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate e della Calaverde s.r.l..
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. Roberto Murgia e l’avv. prof. Giovanni Duni, per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per le amministrazioni resistenti, nonché l’avv. Giuseppe Martelli per la Calaverde s.r.l..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con l’odierno ricorso la Comunione Calaverde e l’avv. prof. Giovanni Duni, chiedono la declaratoria della nullità o dell’inefficacia del decreto 27/12/2001 n° 3020 e del presupposto verbale 8/5/2001 n°219, con cui la Direzione Marittima di Cagliari ha proceduto alla delimitazione dei confini del demanio marittimo, rispetto ad aree limitrofe, poste in comune di Pula, località Calaverde, di proprietà dei ricorrenti e della Calaverde s.r.l.. Domandano, inoltre: a) l’accertamento del diritto dominicale dei rispettivi titolari sulle aree di proprietà privata e del diritto al risarcimento dei danni subiti; b) l’annullamento del decreto e del verbale sopra menzionati; c) la condanna delle amministrazioni intimate alla reintegra dei ricorrenti nelle aree di loro proprietà.
In buona sostanza i ricorrenti rimproverano all’autorità marittima di aver indebitamente acquisito al demanio, attraverso la procedura di delimitazione dei confini, aree di proprietà privata.
Si sono costituite in giudizio tanto le amministrazione statali intimate che la Calaverde s.r.l., le quali si sono opposte, sia in rito che nel merito, all’accoglimento del ricorso. La Calaverde s.r.l., in particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 6/10/2004, dopo ampia discussione, nel corso della quale l’avv. prof. Duni - con l’opposizione della Calaverde s.r.l. - ha, tra l’altro, chiesto la sospensione del giudizio per consentire la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Va pregiudizialmente respinta la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata in sede di discussione orale dall’avv. prof. Duni, per consentire la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Occorre premettere che, in senso tecnico, la sospensione del giudizio è consentita solo nei casi ed alle condizioni espressamente previsti dalla legge.
Ora, con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione, l’art. 30, 3°comma, della L. 6/12/1971 n°1034 ne ammette la proposizione nei giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, rinviando per la disciplina all’art. 41 del codice di procedura civile.
Il suddetto articolo 41, dal canto suo, stabilisce che l’istanza di regolamento si propone con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “a norma degli art. 364 e segg. e produce gli effetti di cui all’art. 367”.
Quest’ultimo, prevede poi, per quanto qui rileva, che “Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.
Il deposito del ricorso per cassazione notificato alle altre parti nella cancelleria del giudice a quo, costituisce, pertanto, condizione essenziale per l’eventuale sospensione del giudizio.
Nel caso di specie è incontroverso come, allo stato, la domanda di regolamento preventivo di giurisdizione non sia stata ancora proposta, per cui mancano i presupposti per sospendere il giudizio, secondo quanto richiesto dal ricorrente.
Né il Collegio può accordare un mero rinvio dell’udienza per consentire la proposizione del detto regolamento, ostandovi l’opposizione manifestata dalla Calaverde s.r.l..
Sempre in via pregiudiziale va affrontata la questione attinente alla giurisdizione sulla presente controversia.
I ricorrenti affermano che spetta conoscerne al giudice amministrativo, in base alla norma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 31/3/1998 n°80, come sostituito dall’art. 7 della L. 21/7/2000 n°205.
La Calaverde s.r.l., per contro, obietta come la Corte Costituzionale, con sentenza 5-6/7/2004 n° 204, abbia dichiarato incostituzionale tale norma nella parte in cui estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Da qui, si sostiene, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene che, effettivamente, la presente controversia debordi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma per ragioni diverse da quelle evidenziate dalla Calaverde s.r.l..
Ed invero, con l’odierno ricorso i ricorrenti rimproverano all’autorità marittima di aver indebitamente trasferito aree private alla mano pubblica, attraverso l’improprio strumento della delimitazione dei confini demaniali. Oppongono, quindi, all’amministrazione, il proprio diritto dominicale sulle aree rivendicate. La contestazione attiene, insomma, ai reciproci diritti di proprietà sulle dette aree.
La controversia esula, quindi, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non per effetto della citata pronuncia della Corte Costituzionale, bensì ratione materiae. Difatti, le questioni, come quella di specie - aventi per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi di proprietà privata rispetto a quella demaniale - sono del tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal menzionato art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in base al generale criterio di riparto delle controversie fra i due ordini giurisdizionali (cfr. Cass. SS. UU. 18/4/2003 n°6347 e 22/11/2001 n°14848).
Alla luce di quanto sopra esposto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

 

Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore


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