| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1501
Pres. P. Turco, Est. A. Maggio
U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv.
Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato) |
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Giustizia amministrativa - ricorso giurisdizionale
– motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste
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La proposizione di motivi aggiunti di ricorso
richiede che il difensore sia munito di specifica procura
ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe,
infatti, non nella postulazione di un mero strumento di
concentrazione processuale, ma nell'introduzione di un diverso
rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato
ad incidere sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre
assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura
destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali
essa si riferisce.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 618/2000 proposto da
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Umberto Porcu, rappresentato e difeso
dall’avv. Piero Corda, presso il cui studio, in Cagliari,
via Sonnino n°177 è elettivamente domiciliato;
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contro
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Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore e Prefetto di Cagliari, rappresentati
e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante
n° 23, sono legalmente domiciliati;
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per l’annullamento
del decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale
il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente di detenere
armi, munizioni e materie esplodenti;
del decreto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. con
cui il medesimo Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico
proposto dall’odierno ricorrente avverso il decreto 5/6/2000
n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S. col quale il Questore di Cagliari
aveva disposto nei suoi confronti la revoca della licenza
di porto di fucile per uso caccia.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del
consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. Piero
Corda, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato
Lucia Salis per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con l’odierno ricorso il sig. Umberto Porcu
impugna il decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez,
col quale il Prefetto di Cagliari, in applicazione della
norma di cui all’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 (T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza), gli ha vietato di detenere
armi, munizioni e materie esplodenti, lamentando, in particolare,
l’assoluta mancanza di istruttoria in ordine ai fatti posti
a base della decisione e la mancata esternazione delle ragioni
della ritenuta capacità del ricorrente di abusare delle
armi.
Successivamente il sig. Porcu ha proposto motivi aggiunti
coi quali ha esteso l’impugnazione al decreto del menzionato
Prefetto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. di rigetto
del ricorso gerarchico dal medesimo sig. Porcu proposto
avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S.,
con cui il Questore di Cagliari gli ha revocato la licenza
di porto di fucile per uso caccia. La nuova domanda è sorretta
da censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando
memoria con cui si è opposta all’accoglimento di entrambe
le impugnazioni.
Alla pubblica udienza del 6/10/2004 la causa, su richiesta
delle parti, è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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In relazione al decreto prefettizio 16/2/2000
n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez. il ricorso merita accoglimento.
L'art. 39 del R.R. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza), attribuisce al Prefetto il potere discrezionale
di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne.
Ai fini del corretto esercizio del potere la valutazione
prognostica rimessa al Prefetto deve basarsi su presupposti
di fatto la cui effettiva sussistenza sia stata, prima,
rigorosamente accertata.
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dal ricorrente
col primo motivo di gravame, il divieto di detenere armi,
munizioni e materie esplodenti posto col decreto impugnato,
si fonda esclusivamente su un’informativa proveniente dalla
Stazione dei Carabinieri di Narcao (la n°142/2 del 27/1/2000)
nella quale si riferisce che, a seguito di una denuncia
– querela sporta dalla sig. Angela Nonnis, l’Ufficio era
venuto a conoscenza del fatto che il sig. Porcu aveva minacciato
di morte con un fucile da caccia carico il sig. Sergio Satta,
coniuge della suddetta sig.ra Nonnis, e che pertanto era
stato deferito alla competente autorità giudiziaria. Così
facendo, il Prefetto ha dato per certa l’esistenza di una
circostanza (minaccia con armi), determinante ai fini della
decisione adottata, rimasta, peraltro, priva di riscontri
oggettivi, tenuto conto che, né i Carabinieri né lo stesso
Prefetto, hanno compiuto verifiche di sorta in ordine alla
veridicità dei fatti esposti dalla querelante.
Consegue da ciò l’illegittimità del cennato decreto 16/2/2000
n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez.
Relativamente al decreto 13/10/2000 n°1366/1.7B.1/1°Sett.
2° Sett. il gravame va, invece, dichiarato inammissibile.
L’impugnazione è stata, infatti, proposta con motivi aggiunti
ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che,
peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito
e specifico mandato.
Tale disposizione che, nel modificare l'art. 21 della L
6/12/1971 n° 1034, ha disposto che «tutti i provvedimenti
adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti», risponde - come la giurisprudenza
ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo
l'impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente
impugnato, ma con esso connessi e riguardanti le stesse
parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale,
ma niente dice in ordine all'ampiezza ed all'estensione
delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata
per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti
diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire
la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato
a proposito dell'atto connesso, ai fini dell'impugnazione
di un atto diverso da quello originariamente impugnato,
occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad
litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non
nella postulazione di un mero strumento di concentrazione
processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto
tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere
sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica
apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non
individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di
cui all'art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente
confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo,
reso possibile dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie
alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude
la legittimità dell'impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale
del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe
allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza
una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere
una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con
l'escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione
del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così
Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n° 4440).
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione
di spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
In parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie, secondo
quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 16/2/2000
n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio,
il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l’intervento dei Signori:
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Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore
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