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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1501
Pres. P. Turco, Est. A. Maggio
U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato)


Giustizia amministrativa - ricorso giurisdizionale – motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste

La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 618/2000 proposto da

 

Umberto Porcu, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Corda, presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino n°177 è elettivamente domiciliato;

 

contro

 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e Prefetto di Cagliari, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;

 

per l’annullamento
del decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
del decreto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. con cui il medesimo Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S. col quale il Questore di Cagliari aveva disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. Piero Corda, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con l’odierno ricorso il sig. Umberto Porcu impugna il decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari, in applicazione della norma di cui all’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, lamentando, in particolare, l’assoluta mancanza di istruttoria in ordine ai fatti posti a base della decisione e la mancata esternazione delle ragioni della ritenuta capacità del ricorrente di abusare delle armi.
Successivamente il sig. Porcu ha proposto motivi aggiunti coi quali ha esteso l’impugnazione al decreto del menzionato Prefetto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. di rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo sig. Porcu proposto avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S., con cui il Questore di Cagliari gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. La nuova domanda è sorretta da censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento di entrambe le impugnazioni.
Alla pubblica udienza del 6/10/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

In relazione al decreto prefettizio 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez. il ricorso merita accoglimento.
L'art. 39 del R.R. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne. Ai fini del corretto esercizio del potere la valutazione prognostica rimessa al Prefetto deve basarsi su presupposti di fatto la cui effettiva sussistenza sia stata, prima, rigorosamente accertata.
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dal ricorrente col primo motivo di gravame, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti posto col decreto impugnato, si fonda esclusivamente su un’informativa proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Narcao (la n°142/2 del 27/1/2000) nella quale si riferisce che, a seguito di una denuncia – querela sporta dalla sig. Angela Nonnis, l’Ufficio era venuto a conoscenza del fatto che il sig. Porcu aveva minacciato di morte con un fucile da caccia carico il sig. Sergio Satta, coniuge della suddetta sig.ra Nonnis, e che pertanto era stato deferito alla competente autorità giudiziaria. Così facendo, il Prefetto ha dato per certa l’esistenza di una circostanza (minaccia con armi), determinante ai fini della decisione adottata, rimasta, peraltro, priva di riscontri oggettivi, tenuto conto che, né i Carabinieri né lo stesso Prefetto, hanno compiuto verifiche di sorta in ordine alla veridicità dei fatti esposti dalla querelante.
Consegue da ciò l’illegittimità del cennato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez.
Relativamente al decreto 13/10/2000 n°1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. il gravame va, invece, dichiarato inammissibile.
L’impugnazione è stata, infatti, proposta con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.
Tale disposizione che, nel modificare l'art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che «tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti», risponde - come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l'impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato, ma con esso connessi e riguardanti le stesse parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all'ampiezza ed all'estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell'atto connesso, ai fini dell'impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell'introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull'ampiezza dei poteri di quest'ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all'art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell'impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l'escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n° 4440).
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
In parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

 

Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore


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