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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1497
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari (Avv. Stato)


1. Pubblico impiego – infermità – riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – equo indennizzo – disconoscimento della dipendenza da causa di servizio – legittimità.

 

2. Atto e provvedimento – autotutela – indebito esborso di denaro – sussistenza di interesse pubblico specifico – necessità – non sussiste.

1. Il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, fatto valere al fine di ottenere l'equo indennizzo, ancorché definitivo, deve essere rivalutato nell’ambito di un diverso e specifico procedimento destinato a definire un'altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine, con la possibilità, implicitamente ammessa dal contesto normativo applicabile, di pervenire ad una determinazione negativa.

 

2. La rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un'espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 660/93 proposto dalla

 

sig.ra Anna Maria Onnis rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Giuseppe Andreozzi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Gianturco n. 4, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica,

 

- il Provveditorato agli Studi di Cagliari, in persona del Provveditore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

 

per l'annullamento
del decreto del Provveditore agli Studi di Cagliari n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993,col quale è stato revocato il decreto della stessa Autorità n. 2815 del 21 agosto 1990 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per la parte resistente, nessuno comparso per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 marzo 1993 e depositato il successivo 16 aprile, la sig.ra Onnis impugna il decreto n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993 col quale il Provveditore agli Studi di Cagliari ha revocato il proprio decreto n. 2815 in data 21 agosto 1990, col quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)” (restando conseguentemente respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo proposta in relazione ad essa dalla sig.ra Onnis).
Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe provveduto sulla base di un parere che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non era competente ad adottare in quanto la questione della dipendenza dal servizio dell’infermità di cui sopra era stata già definitivamente risolta sulla base sulla base del parere della Commissione Medica Ospedaliera posto a fondamento del decreto revocato.
Inoltre il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato né con riguardo alle ragioni sottese alla decisione del provvedimento di revoca, né con riguardo all’interesse pubblico specifico perseguito con la sua adozione.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presente solo il legale dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ha sancito la reciproca autonomia del procedimento per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal dipendente e del procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
Da ciò consegue che il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera è definitivo per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza del predetto nesso di causalità, per tutti i fini per i quali esso rileva, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio dell’infermità venga accertata al fine di concedere l’equo indennizzo.
In tale ipotesi, la normativa richiamata prevede l’intervento, nella procedura, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, che può disattendere le conclusioni della Commissione Medica Ospedaliera (tale interpretazione è oramai pacifica in giurisprudenza: C. di S., IV, 13 novembre 1998, n. 1521, che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 124 in data 5 marzo 1994).
Giustamente, quindi, nel caso di specie l’Amministrazione, investita della domanda di concessione di equo indennizzo per l’infermità sopra specificata, nonostante avesse con proprio atto (fondato sulla valutazione della Commissione Medica Ospedaliera) riconosciuto che l’infermità in questione dipende da causa di servizio, ha chiesto che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie esprimesse il proprio parere sulla medesima questione.
Il Comitato ha espresso parere contrario in ordine al riconoscimento dell’esistenza del suddetto nesso causale, e su quella base l’Amministrazione ha disatteso la domanda di concessione dell’equo indennizzo ed annullato d’ufficio la propria precedente determinazione.
L’odierna ricorrente sostiene che il principio della reciproca indipendenza fra i due procedimenti in parola imporrebbe di escludere che l'Amministrazione, una volta constatata l'insussistenza del motivo di servizio fra le cause dell'infermità lamentata dal dipendente, in seguito agli accertamenti disposti in relazione alla domanda di concessione dell'equo indennizzo, possa anche rivedere le determinazioni in precedenza assunte in sede di riconoscimento della causa di servizio, per l’attribuzione degli altri benefici che conseguono a tale accertamento.
La tesi non è condivisa dal collegio.
È vero che, a ben vedere, nel sistema legislativo appena descritto rimane uno spazio nel quale il legislatore ammette che una determinata situazione di fatto riceva una differente valutazione in due procedimenti, fra di loro collegati, e che tale differente valutazione possa rimanere definitiva.
La volontà del legislatore, infatti, può essere così ricostruita:
1 ) la legge impone l'espletamento di una determinata procedura per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, lamentata da un dipendente pubblico; per questa via si giunge all'adozione di un provvedimento definitivo, che può riconoscere la sussistenza del predetto nesso causale;
2) la legge impone poi che qualora il provvedimento positivo venga fatto valere per ottenere l'equo indennizzo, il riconoscimento della causa di servizio debba essere rivalutato; peraltro, la nuova disamina non avviene nell’ambito di un procedimento di secondo grado, destinato a rivedere, ed eventualmente a togliere effetto, alla precedente determinazione, ma in seno ad una nuova procedura, destinata a definire un'altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine.
La legge, quindi, accetta la possibilità che i due procedimenti amministrativi giungano ad accertamenti difformi in ordine alla medesima situazione di fatto (la Corte Costituzionale ha dichiarato che la normativa in commento non contrasta con l'articolo 97 della costituzione: sentenza 21 giugno 1996, n. 209).
Osserva, peraltro, il collegio che nessuna norma impone all'amministrazione di restare inerte di fronte all'accertamento della suddetta contraddittorietà.
Invero, la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha affrontato l'interpretazione della normativa ora in commento si è trovata nell'angolo visuale condizionato dalla domanda e dall'interesse del ricorrente; di regola, infatti, le decisioni che hanno affrontato il problema della sopra descritta contraddittorietà hanno risolto controversie nelle quali il pubblico dipendente, che aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infermità, chiedeva che tale riconoscimento restasse fermo anche in vista della concessione dell'equo indennizzo.
In tali fattispecie la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'indiscutibile contraddittorietà di pronunce, appena evidenziata, non impone all'amministrazione di conferire al dipendente la principale utilità alla quale egli aspira.
La giurisprudenza non ha, invece, mai affermato quanto sotteso dalle argomentazioni dall'odierna ricorrente, secondo la quale non sussisterebbe rimedio all'anzidetta contraddittorietà (si veda anzi, in contrario senso, C. di St., VI, 24 ottobre 1991, n. 714).
E’ certamente vero che, nella pratica, le amministrazioni tollerano la situazione appena descritta, e talvolta evitano di porre in discussione l’accertamento della dipendenza della causa di servizio nonostante l’ulteriore procedura abbia concluso per la sua insussistenza.
Peraltro, la constatazione di tale possibile comportamento di fatto non può incidere sulla valutazione della legittimità del provvedimento dell’Amministrazione intimata.
Osserva, quindi, il Collegio che se motivi attinenti al consolidamento di posizioni giuridiche ed aspettative possono indurre l’Amministrazione a non rimuovere l’atto con il quale viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio, nulla osta al suo annullamento d’ufficio, soprattutto quando l’atto in questione non abbia prodotto effetti definitivamente stabilizzati.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto non risulta che la ricorrente abbia già ricavato benefici concreti dal riconoscimento della causa di servizio della malattia.
Giustamente, quindi, l’Amministrazione, una volta constatato l’errore nell’accertamento della situazione di fatto, che dà titolo alla posizione preferenziale, ha annullato l’atto con il quale era stata erroneamente attribuita la posizione di vantaggio.
Quanto all’eccepito difetto di motivazione, deve osservarsi che come espressamente consentito dalla legge il provvedimento impugnato è motivato per relationem con riferimento al parere del CPPO in esso richiamato.
E’ pacifico che il giudizio medico – legale recepito nella determinazione impugnata costituisce una valutazione di ordine tecnico che, salvo ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, non ricorrenti nel caso di specie, resta sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Ed invero, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il giudizio medico – legale, poi recepito dall’Amministrazione, reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio od al riconoscimento dell’equo indennizzo si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento; essendo censurabili per eccesso di potere quando sia mancata la motivazione, la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (Cons,. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774; idem, 6 maggio 2002 n. 2483).
Quanto, infine, al secondo profilo di difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente, ossia la mancata indicazione dell’interesse pubblico specifico perseguito con l’atto impugnato, è sufficiente rilevare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4444), dal quale non si ravvisano ragioni per dissentire, la rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un'espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore


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