| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1497
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica
Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari
(Avv. Stato) |
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1. Pubblico impiego – infermità – riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio – equo indennizzo
– disconoscimento della dipendenza da causa di servizio
– legittimità.
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2. Atto e provvedimento – autotutela – indebito
esborso di denaro – sussistenza di interesse pubblico specifico
– necessità – non sussiste.
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1. Il provvedimento di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di una infermità, fatto
valere al fine di ottenere l'equo indennizzo, ancorché definitivo,
deve essere rivalutato nell’ambito di un diverso e specifico
procedimento destinato a definire un'altra valutazione della
sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente
in ordine al predetto fine, con la possibilità, implicitamente
ammessa dal contesto normativo applicabile, di pervenire
ad una determinazione negativa.
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2. La rimozione in via di autotutela di atti
potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di
denaro pubblico non richiede un'espressa motivazione in
ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico
(da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione,
né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 660/93 proposto dalla
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sig.ra Anna Maria Onnis rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Giuseppe Andreozzi ed elettivamente domiciliata
in Cagliari, via Gianturco n. 4, presso lo studio del medesimo
legale,
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contro
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- il Ministero della Pubblica Istruzione,
in persona del Ministro in carica,
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- il Provveditorato agli Studi di Cagliari,
in persona del Provveditore in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici
di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,
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per l'annullamento
del decreto del Provveditore agli Studi di Cagliari n. R1/42279
dell’11 gennaio 1993,col quale è stato revocato il decreto
della stessa Autorità n. 2815 del 21 agosto 1990 di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia
del triangolo del petit (paralombare dx)”.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avvocato
dello Stato Anna Maria Bonomo per la parte resistente, nessuno
comparso per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 17 marzo 1993 e depositato il successivo 16 aprile, la
sig.ra Onnis impugna il decreto n. R1/42279 dell’11 gennaio
1993 col quale il Provveditore agli Studi di Cagliari ha
revocato il proprio decreto n. 2815 in data 21 agosto 1990,
col quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa
di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit
(paralombare dx)” (restando conseguentemente respinta l’istanza
di concessione dell’equo indennizzo proposta in relazione
ad essa dalla sig.ra Onnis).
Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione
avrebbe provveduto sulla base di un parere che il Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie non era competente
ad adottare in quanto la questione della dipendenza dal
servizio dell’infermità di cui sopra era stata già definitivamente
risolta sulla base sulla base del parere della Commissione
Medica Ospedaliera posto a fondamento del decreto revocato.
Inoltre il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente
motivato né con riguardo alle ragioni sottese alla decisione
del provvedimento di revoca, né con riguardo all’interesse
pubblico specifico perseguito con la sua adozione.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione
anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle
spese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presente solo
il legale dell’Amministrazione, la causa è stata posta in
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito
in legge 20 novembre 1987, n. 472, ha sancito la reciproca
autonomia del procedimento per la declaratoria della dipendenza
da causa di servizio dell’infermità lamentata dal dipendente
e del procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
Da ciò consegue che il giudizio espresso dalla Commissione
Medica Ospedaliera è definitivo per quanto riguarda l’accertamento
dell’esistenza del predetto nesso di causalità, per tutti
i fini per i quali esso rileva, fatta eccezione per l’ipotesi
in cui la dipendenza da causa di servizio dell’infermità
venga accertata al fine di concedere l’equo indennizzo.
In tale ipotesi, la normativa richiamata prevede l’intervento,
nella procedura, del Comitato per le Pensioni Privilegiate
Ordinarie, che può disattendere le conclusioni della Commissione
Medica Ospedaliera (tale interpretazione è oramai pacifica
in giurisprudenza: C. di S., IV, 13 novembre 1998, n. 1521,
che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 124
in data 5 marzo 1994).
Giustamente, quindi, nel caso di specie l’Amministrazione,
investita della domanda di concessione di equo indennizzo
per l’infermità sopra specificata, nonostante avesse con
proprio atto (fondato sulla valutazione della Commissione
Medica Ospedaliera) riconosciuto che l’infermità in questione
dipende da causa di servizio, ha chiesto che il Comitato
per le Pensioni Privilegiate Ordinarie esprimesse il proprio
parere sulla medesima questione.
Il Comitato ha espresso parere contrario in ordine al riconoscimento
dell’esistenza del suddetto nesso causale, e su quella base
l’Amministrazione ha disatteso la domanda di concessione
dell’equo indennizzo ed annullato d’ufficio la propria precedente
determinazione.
L’odierna ricorrente sostiene che il principio della reciproca
indipendenza fra i due procedimenti in parola imporrebbe
di escludere che l'Amministrazione, una volta constatata
l'insussistenza del motivo di servizio fra le cause dell'infermità
lamentata dal dipendente, in seguito agli accertamenti disposti
in relazione alla domanda di concessione dell'equo indennizzo,
possa anche rivedere le determinazioni in precedenza assunte
in sede di riconoscimento della causa di servizio, per l’attribuzione
degli altri benefici che conseguono a tale accertamento.
La tesi non è condivisa dal collegio.
È vero che, a ben vedere, nel sistema legislativo appena
descritto rimane uno spazio nel quale il legislatore ammette
che una determinata situazione di fatto riceva una differente
valutazione in due procedimenti, fra di loro collegati,
e che tale differente valutazione possa rimanere definitiva.
La volontà del legislatore, infatti, può essere così ricostruita:
1 ) la legge impone l'espletamento di una determinata procedura
per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio
di un’infermità, lamentata da un dipendente pubblico; per
questa via si giunge all'adozione di un provvedimento definitivo,
che può riconoscere la sussistenza del predetto nesso causale;
2) la legge impone poi che qualora il provvedimento positivo
venga fatto valere per ottenere l'equo indennizzo, il riconoscimento
della causa di servizio debba essere rivalutato; peraltro,
la nuova disamina non avviene nell’ambito di un procedimento
di secondo grado, destinato a rivedere, ed eventualmente
a togliere effetto, alla precedente determinazione, ma in
seno ad una nuova procedura, destinata a definire un'altra
valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale,
valida esclusivamente in ordine al predetto fine.
La legge, quindi, accetta la possibilità che i due procedimenti
amministrativi giungano ad accertamenti difformi in ordine
alla medesima situazione di fatto (la Corte Costituzionale
ha dichiarato che la normativa in commento non contrasta
con l'articolo 97 della costituzione: sentenza 21 giugno
1996, n. 209).
Osserva, peraltro, il collegio che nessuna norma impone
all'amministrazione di restare inerte di fronte all'accertamento
della suddetta contraddittorietà.
Invero, la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha
affrontato l'interpretazione della normativa ora in commento
si è trovata nell'angolo visuale condizionato dalla domanda
e dall'interesse del ricorrente; di regola, infatti, le
decisioni che hanno affrontato il problema della sopra descritta
contraddittorietà hanno risolto controversie nelle quali
il pubblico dipendente, che aveva ottenuto il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di un infermità, chiedeva
che tale riconoscimento restasse fermo anche in vista della
concessione dell'equo indennizzo.
In tali fattispecie la giurisprudenza ha costantemente affermato
che l'indiscutibile contraddittorietà di pronunce, appena
evidenziata, non impone all'amministrazione di conferire
al dipendente la principale utilità alla quale egli aspira.
La giurisprudenza non ha, invece, mai affermato quanto sotteso
dalle argomentazioni dall'odierna ricorrente, secondo la
quale non sussisterebbe rimedio all'anzidetta contraddittorietà
(si veda anzi, in contrario senso, C. di St., VI, 24 ottobre
1991, n. 714).
E’ certamente vero che, nella pratica, le amministrazioni
tollerano la situazione appena descritta, e talvolta evitano
di porre in discussione l’accertamento della dipendenza
della causa di servizio nonostante l’ulteriore procedura
abbia concluso per la sua insussistenza.
Peraltro, la constatazione di tale possibile comportamento
di fatto non può incidere sulla valutazione della legittimità
del provvedimento dell’Amministrazione intimata.
Osserva, quindi, il Collegio che se motivi attinenti al
consolidamento di posizioni giuridiche ed aspettative possono
indurre l’Amministrazione a non rimuovere l’atto con il
quale viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio,
nulla osta al suo annullamento d’ufficio, soprattutto quando
l’atto in questione non abbia prodotto effetti definitivamente
stabilizzati.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto non
risulta che la ricorrente abbia già ricavato benefici concreti
dal riconoscimento della causa di servizio della malattia.
Giustamente, quindi, l’Amministrazione, una volta constatato
l’errore nell’accertamento della situazione di fatto, che
dà titolo alla posizione preferenziale, ha annullato l’atto
con il quale era stata erroneamente attribuita la posizione
di vantaggio.
Quanto all’eccepito difetto di motivazione, deve osservarsi
che come espressamente consentito dalla legge il provvedimento
impugnato è motivato per relationem con riferimento al parere
del CPPO in esso richiamato.
E’ pacifico che il giudizio medico – legale recepito nella
determinazione impugnata costituisce una valutazione di
ordine tecnico che, salvo ipotesi di violazione di legge
o di illogicità manifesta, non ricorrenti nel caso di specie,
resta sottratta al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo.
Ed invero, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza,
il giudizio medico – legale, poi recepito dall’Amministrazione,
reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della
dipendenza di una infermità da causa di servizio od al riconoscimento
dell’equo indennizzo si basa su nozioni scientifiche e su
dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che,
per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno
di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente
motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso
del procedimento; essendo censurabili per eccesso di potere
quando sia mancata la motivazione, la valutazione dei fatti
risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa
in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto
tali da potere incidere sulla valutazione medica finale
(Cons,. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774; idem, 6 maggio
2002 n. 2483).
Quanto, infine, al secondo profilo di difetto di motivazione
lamentato dalla ricorrente, ossia la mancata indicazione
dell’interesse pubblico specifico perseguito con l’atto
impugnato, è sufficiente rilevare che, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons Stato,
Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4444), dal quale non si ravvisano
ragioni per dissentire, la rimozione in via di autotutela
di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso
di denaro pubblico non richiede un'espressa motivazione
in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico
(da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione,
né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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