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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 1535
Pres. ed Est. M. Atzeni
B. Masile (Avv. G. Tavolacci) c. Prefetto di Cagliari (Avv. Stato), la Questura di Cagliari (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato)


Autorizzazioni di P.S. – licenza – condanna per uno dei reati di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. – revoca automatica – illegittimità

La legge non vincola l'amministrazione al diniego della licenza, o alla sua successiva revoca, una volta accertata l'esistenza di una condanna per uno dei reati elencati all’art. 11, secondo comma, T.U.L.P.S. ma le impone di valutare le concrete caratteristiche del comportamento sanzionato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha emanato la seguente

 

SENTENZA

 

su ricorso n. 187/02 proposto dal

 

sig. Brunello Masile, rappresentato e difeso dall’avv. Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia n. 2

 

contro

 

il Prefetto di Cagliari, la Questura di Cagliari in persona del Ministro in carica ed il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati

 

per l'annullamento
del provvedimento n. 3351/pol. amm. in data 27/12/2001 con il quale il Prefetto di Cagliari ha revocato al sig. Brunello Masile le licenze n. 16C/3/83 in data 5/10/1985 e n. 389/1.16.16 in data 10/2/1992 per eseguire investigazioni e ricerche e per svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova, unitamente agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, le note della Questura di Cagliari P.A.S. Cat. 23/00 in data 22/3 e 12/10/2001;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 ottobre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 1/2/2002 e depositato il successivo 6/2 il sig. Brunello Masile impugna il provvedimento n. 3351/pol. amm. in data 27/12/2001 con il quale il Prefetto di Cagliari gli ha revocato le licenze n. 16C/3/83 in data 5/10/1985 e n. 389/1.16.16 in data 10/2/1992 per eseguire investigazioni e ricerche e per svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova, unitamente agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, le note della Questura di Cagliari P.A.S. Cat. 23/00 in data 22/3 e 12/10/2001.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Il provvedimento impugnato è stato emanato in difetto dei presupposti di cui agli artt. 11 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e reitera un provvedimento già sospeso in sede cautelare dal Tribunale Amministrativo ed annullato in autotutela dall’Amministrazione.
Il ricorrente chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese; chiede, inoltre, la condanna al risarcimento del danno subito.
Con ordinanza n. 77 in data 13 febbraio 2002 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con atto notificato il 1/3/2002 e depositato il successivo 6/3 il ricorrente reitera l’istanza cautelare, respinta con ordinanza n. 146 in data 12 marzo 2002.
Le suddette ordinanza sono state confermate dal Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con ordinanza n. 2023 in data 21 maggio 2002.
L’istanza è stata nuovamente reiterata con atto notificato l’8/11/2002 e depositato il successivo 15/11/2002, fondata sull’assoluzione del ricorrente in uno dei processi posti a fondamento delle revoche disposte.
Quest’ultima istanza è stata accolta con ordinanza n. 551 in data 19/11/2002.
In data 8/3/2002 e 18/10/2004 il ricorrente ha depositato memoria.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, con memoria depositata il 9/10/2004, che il ricorso venga respinto perché infondato.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.

 

DIRITTO

 

L’impugnazione proposta con il ricorso in epigrafe è fondata.
L’impugnato provvedimento di revoca delle licenze investigative a suo tempo rilasciate all'odierno ricorrente assume, quali presupposti, due elementi:
1) condanna per furto a venti giorni di reclusione e £. 80.000 di multa, disposta a seguito di patteggiamento;
2) pendenza di procedimento penale per simulazione di reato.
Ritiene il collegio che tali presupposti non sostengano il provvedimento impugnato.
Riguardo alla condanna appena richiamata, osserva il collegio che il reato ascritto all'odierno ricorrente (il provvedimento non è stato allegato agli atti del giudizio ma il suo contenuto è concordemente ricostruito dalle parti) è stato rubricato come furto.
Tale reato rientra fra quelli che ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, legittimano il diniego di rilascio di autorizzazione di polizia; il caso di specie rientra quindi nel successivo terzo comma, che consente la revoca dell’autorizzazione quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
Rileva, peraltro, il collegio che nel secondo comma il verbo negare è retto dall'ausiliare “possono”; allo stesso modo, il terzo comma fa riferimento a circostanze che avrebbero “imposto o consentito” il diniego dell’autorizzazione.
Di conseguenza, la legge non vincola l'amministrazione al diniego della licenza, o alla sua successiva revoca, una volta accertata l'esistenza di una condanna per uno dei reati elencati all’art. 11, secondo comma, ma le impone di valutare le concrete caratteristiche del comportamento sanzionato (in termini, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 30 settembre 2002, n. 2702).
Appare più stringente il disposto dell’art. 134, u.c., del medesimo regio decreto, il quale esclude che la specifica licenza per l’apertura di istituti di vigilanza ed investigazione privata possa essere rilasciata in favore di persone che abbiano riportato condanna per qualsiasi delitto non colposo. Al riguardo, il collegio condivide l’orientamento espresso da T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 settembre 1989, n. 962, secondo il quale la condanna per delitto successiva all'autorizzazione di polizia è considerata dall'art. 11 comma 3, t.u.p.s. in modo meno rigoroso, rispetto al rilascio dell'autorizzazione stessa, in quanto non determina un obbligo per la p.a. di dichiarare la revoca, bensì le attribuisce il potere discrezionale di provvedere in tal senso con adeguata motivazione allo scopo di valutare se il potere discrezionale è stato correttamente esercitato.
Afferma, quindi, il collegio che anche circostanze che avrebbero precluso il rilascio dell’autorizzazione non trovano applicazione automatica, ma devono essere valutate in concreto qualora queste siano assunte come presupposto della possibile revoca di un’autorizzazione già rilasciata.
E’ evidente che tale principio debba essere applicato anche nell'ipotesi in cui la condanna sia stata emessa su richiesta delle parti.
Pertanto, anche se non può essere posto ulteriormente in discussione lo svolgimento dei fatti che hanno portato alla condanna, questi devono essere valutati al fine di trarne le conseguenze appropriate per la tutela degli interessi affidati all'amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per avere utilizzato la corrente elettrica in un appartamento allora disabitato, e solo successivamente da lui acquistato, mediante rimozione dei sigilli apposti al contatore in attesa della stipula del contratto di fornitura.
Peraltro, l'energia elettrica utilizzata è stata pagata dal ricorrente prima dell'emanazione della sentenza di condanna.
Alla luce di tali elementi, ritiene il collegio che l'amministrazione nella specie avesse l’obbligo di valutare se il comportamento dell'odierno ricorrente dovesse essere qualificato, per i fini che ora interessano, come quello di chi intenzionalmente sottrae ad altri un bene di loro proprietà ovvero come comportamento incauto, sanzionabile ma non tale da evidenziare un'effettiva volontà di delinquere.
Deve, conclusivamente, essere affermato che la condanna di cui ora si discute non giustifica, di per sé, la revoca delle autorizzazioni rilasciate all'odierno ricorrente.
Occorre, quindi, procedere alla discussione relativa all’altro presupposto, dedotto dall’amministrazione come fondamento del provvedimento impugnato, costituito dalla pendenza di un procedimento penale per simulazione di reato, aperto nei confronti dell'odierno ricorrente.
Osserva il collegio che il comportamento delittuoso a lui ascritto non era stato definitivamente accertato al momento dell'emanazione del decreto di revoca; potrebbe quindi dubitarsi della proporzionalità, rispetto alla situazione di fatto, dell'utilizzo del potere di revoca in luogo di quello di sospendere l'autorizzazione rilasciata (l’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce all’amministrazione entrambe le facoltà).
Peraltro, ogni discussione al riguardo è venuta meno, atteso che il procedimento penale di cui si discute si è chiuso con decreto di archiviazione in data 19 luglio 2002, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, in quanto sono apparse "condivisibili le argomentazioni esposte nella memoria difensiva".
E’, quindi, dimostrato, alla data odierna, che i fatti che hanno portato all'apertura delle procedimento penale di cui si discute non giustificano la revoca delle autorizzazioni.
Alla luce degli elementi sopra descritti deve essere affermato, conclusivamente, che i presupposti individuati dall'amministrazione non sorreggono il provvedimento impugnato.
In accoglimento del ricorso, questo deve conseguentemente essere annullato.
Quanto alla domanda risarcitoria, deve essere rilevato che la situazione di fatto si è definitivamente chiarita solo in corso di causa; di conseguenza, il comportamento dell’amministrazione non può essere ritenuto colposo, anche alla luce del fatto che la sottoposizione a procedimento penale per un reato grave come la simulazione di reato avrebbe certamente giustificato la sospensione della licenza.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
accoglie l’impugnazione proposta con il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda risarcitoria.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:

 

Manfredo Atzeni, Presidente f.f., estensore;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere


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