| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 1535
Pres. ed Est. M. Atzeni
B. Masile (Avv. G. Tavolacci) c. Prefetto di Cagliari (Avv.
Stato), la Questura di Cagliari (Avv. Stato), Ministero
dell’Interno (Avv. Stato) |
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Autorizzazioni di P.S. – licenza – condanna
per uno dei reati di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. – revoca
automatica – illegittimità
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La legge non vincola l'amministrazione al
diniego della licenza, o alla sua successiva revoca, una
volta accertata l'esistenza di una condanna per uno dei
reati elencati all’art. 11, secondo comma, T.U.L.P.S. ma
le impone di valutare le concrete caratteristiche del comportamento
sanzionato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha emanato la seguente
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SENTENZA
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su ricorso n. 187/02 proposto dal
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sig. Brunello Masile, rappresentato
e difeso dall’avv. Gianmarco Tavolacci ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia
n. 2
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contro
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il Prefetto di Cagliari, la Questura di
Cagliari in persona del Ministro in carica ed il Ministero
dell’Interno in persona del Ministro in carica rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge
domiciliati
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per l'annullamento
del provvedimento n. 3351/pol. amm. in data 27/12/2001 con
il quale il Prefetto di Cagliari ha revocato al sig. Brunello
Masile le licenze n. 16C/3/83 in data 5/10/1985 e n. 389/1.16.16
in data 10/2/1992 per eseguire investigazioni e ricerche
e per svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova, unitamente agli atti presupposti tra
i quali, segnatamente, le note della Questura di Cagliari
P.A.S. Cat. 23/00 in data 22/3 e 12/10/2001;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 ottobre
2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di
parte, come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 1/2/2002 e depositato il successivo 6/2 il sig. Brunello
Masile impugna il provvedimento n. 3351/pol. amm. in data
27/12/2001 con il quale il Prefetto di Cagliari gli ha revocato
le licenze n. 16C/3/83 in data 5/10/1985 e n. 389/1.16.16
in data 10/2/1992 per eseguire investigazioni e ricerche
e per svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova, unitamente agli atti presupposti tra
i quali, segnatamente, le note della Questura di Cagliari
P.A.S. Cat. 23/00 in data 22/3 e 12/10/2001.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Il provvedimento impugnato è stato emanato in difetto
dei presupposti di cui agli artt. 11 e 134 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e reitera un provvedimento già sospeso in
sede cautelare dal Tribunale Amministrativo ed annullato
in autotutela dall’Amministrazione.
Il ricorrente chiede quindi l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento impugnato, vinte le spese; chiede, inoltre,
la condanna al risarcimento del danno subito.
Con ordinanza n. 77 in data 13 febbraio 2002 è stata respinta
l’istanza cautelare.
Con atto notificato il 1/3/2002 e depositato il successivo
6/3 il ricorrente reitera l’istanza cautelare, respinta
con ordinanza n. 146 in data 12 marzo 2002.
Le suddette ordinanza sono state confermate dal Consiglio
di Stato, Quarta Sezione, con ordinanza n. 2023 in data
21 maggio 2002.
L’istanza è stata nuovamente reiterata con atto notificato
l’8/11/2002 e depositato il successivo 15/11/2002, fondata
sull’assoluzione del ricorrente in uno dei processi posti
a fondamento delle revoche disposte.
Quest’ultima istanza è stata accolta con ordinanza n. 551
in data 19/11/2002.
In data 8/3/2002 e 18/10/2004 il ricorrente ha depositato
memoria.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato chiedendo, con memoria depositata il 9/10/2004, che
il ricorso venga respinto perché infondato.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito
nelle proprie conclusioni.
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DIRITTO
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L’impugnazione proposta con il ricorso in
epigrafe è fondata.
L’impugnato provvedimento di revoca delle licenze investigative
a suo tempo rilasciate all'odierno ricorrente assume, quali
presupposti, due elementi:
1) condanna per furto a venti giorni di reclusione e £.
80.000 di multa, disposta a seguito di patteggiamento;
2) pendenza di procedimento penale per simulazione di reato.
Ritiene il collegio che tali presupposti non sostengano
il provvedimento impugnato.
Riguardo alla condanna appena richiamata, osserva il collegio
che il reato ascritto all'odierno ricorrente (il provvedimento
non è stato allegato agli atti del giudizio ma il suo contenuto
è concordemente ricostruito dalle parti) è stato rubricato
come furto.
Tale reato rientra fra quelli che ai sensi dell’art. 11,
secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, legittimano
il diniego di rilascio di autorizzazione di polizia; il
caso di specie rientra quindi nel successivo terzo comma,
che consente la revoca dell’autorizzazione quando sopraggiungono
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
Rileva, peraltro, il collegio che nel secondo comma il verbo
negare è retto dall'ausiliare “possono”; allo stesso modo,
il terzo comma fa riferimento a circostanze che avrebbero
“imposto o consentito” il diniego dell’autorizzazione.
Di conseguenza, la legge non vincola l'amministrazione al
diniego della licenza, o alla sua successiva revoca, una
volta accertata l'esistenza di una condanna per uno dei
reati elencati all’art. 11, secondo comma, ma le impone
di valutare le concrete caratteristiche del comportamento
sanzionato (in termini, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I,
30 settembre 2002, n. 2702).
Appare più stringente il disposto dell’art. 134, u.c., del
medesimo regio decreto, il quale esclude che la specifica
licenza per l’apertura di istituti di vigilanza ed investigazione
privata possa essere rilasciata in favore di persone che
abbiano riportato condanna per qualsiasi delitto non colposo.
Al riguardo, il collegio condivide l’orientamento espresso
da T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 settembre 1989, n.
962, secondo il quale la condanna per delitto successiva
all'autorizzazione di polizia è considerata dall'art. 11
comma 3, t.u.p.s. in modo meno rigoroso, rispetto al rilascio
dell'autorizzazione stessa, in quanto non determina un obbligo
per la p.a. di dichiarare la revoca, bensì le attribuisce
il potere discrezionale di provvedere in tal senso con adeguata
motivazione allo scopo di valutare se il potere discrezionale
è stato correttamente esercitato.
Afferma, quindi, il collegio che anche circostanze che avrebbero
precluso il rilascio dell’autorizzazione non trovano applicazione
automatica, ma devono essere valutate in concreto qualora
queste siano assunte come presupposto della possibile revoca
di un’autorizzazione già rilasciata.
E’ evidente che tale principio debba essere applicato anche
nell'ipotesi in cui la condanna sia stata emessa su richiesta
delle parti.
Pertanto, anche se non può essere posto ulteriormente in
discussione lo svolgimento dei fatti che hanno portato alla
condanna, questi devono essere valutati al fine di trarne
le conseguenze appropriate per la tutela degli interessi
affidati all'amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per
avere utilizzato la corrente elettrica in un appartamento
allora disabitato, e solo successivamente da lui acquistato,
mediante rimozione dei sigilli apposti al contatore in attesa
della stipula del contratto di fornitura.
Peraltro, l'energia elettrica utilizzata è stata pagata
dal ricorrente prima dell'emanazione della sentenza di condanna.
Alla luce di tali elementi, ritiene il collegio che l'amministrazione
nella specie avesse l’obbligo di valutare se il comportamento
dell'odierno ricorrente dovesse essere qualificato, per
i fini che ora interessano, come quello di chi intenzionalmente
sottrae ad altri un bene di loro proprietà ovvero come comportamento
incauto, sanzionabile ma non tale da evidenziare un'effettiva
volontà di delinquere.
Deve, conclusivamente, essere affermato che la condanna
di cui ora si discute non giustifica, di per sé, la revoca
delle autorizzazioni rilasciate all'odierno ricorrente.
Occorre, quindi, procedere alla discussione relativa all’altro
presupposto, dedotto dall’amministrazione come fondamento
del provvedimento impugnato, costituito dalla pendenza di
un procedimento penale per simulazione di reato, aperto
nei confronti dell'odierno ricorrente.
Osserva il collegio che il comportamento delittuoso a lui
ascritto non era stato definitivamente accertato al momento
dell'emanazione del decreto di revoca; potrebbe quindi dubitarsi
della proporzionalità, rispetto alla situazione di fatto,
dell'utilizzo del potere di revoca in luogo di quello di
sospendere l'autorizzazione rilasciata (l’art. 10 del R.D.
18 giugno 1931, n. 773, attribuisce all’amministrazione
entrambe le facoltà).
Peraltro, ogni discussione al riguardo è venuta meno, atteso
che il procedimento penale di cui si discute si è chiuso
con decreto di archiviazione in data 19 luglio 2002, adottato
dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del
Pubblico Ministero, in quanto sono apparse "condivisibili
le argomentazioni esposte nella memoria difensiva".
E’, quindi, dimostrato, alla data odierna, che i fatti che
hanno portato all'apertura delle procedimento penale di
cui si discute non giustificano la revoca delle autorizzazioni.
Alla luce degli elementi sopra descritti deve essere affermato,
conclusivamente, che i presupposti individuati dall'amministrazione
non sorreggono il provvedimento impugnato.
In accoglimento del ricorso, questo deve conseguentemente
essere annullato.
Quanto alla domanda risarcitoria, deve essere rilevato che
la situazione di fatto si è definitivamente chiarita solo
in corso di causa; di conseguenza, il comportamento dell’amministrazione
non può essere ritenuto colposo, anche alla luce del fatto
che la sottoposizione a procedimento penale per un reato
grave come la simulazione di reato avrebbe certamente giustificato
la sospensione della licenza.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese possono
essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
accoglie l’impugnazione proposta con il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge
la domanda risarcitoria.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra
le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 20 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:
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Manfredo Atzeni, Presidente f.f., estensore;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere
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