| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 679
Pres.: Dott. Cicciò - Est.: Dott. Giovannini
M. Cavalli (Avv. Cristiano Ferrari) c. Comunità Montana
Appennino Parma Est (Avv. Giovanni Bertolani) e nei confronti
di Torri Carlo, Azienda Agricola Cà Ranieri di Devoti Giovanni,
Saviola Emanuele (n.c.) |
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1. Agriturismo - Concorso per l'attribuzione
di sovvenzioni comunitarie per il recupero edilizio, arredo
stanze e sistemazione spazi destinati ai campeggiatori -
Revoca in autotutela della graduatoria - Impugnazione nei
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto anziché
dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio -
Tempestività del ricorso.
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2. Revoca della graduatoria - Non è atto
recettizio.
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3. Legge regionale dell'Emilia Romagna recante
interventi a favore dell'agriturismo - Incentivi rivolti
anche alla realizzazione di strutture nuove e non solo al
miglioramento di quelle esistenti.
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1. La deliberazione con cui sono stati precisati
e specificati i criteri di valutazione delle domande, già
individuati in sede di indizione di un concorso per l'attribuzione
di sovvenzioni comunitarie alle imprese di agriturismo,
è tempestivamente impugnata nei sessanta giorni decorrenti
dalla piena conoscenza dell'atto, non rilevando il diverso
dies a quo costituito dall'ultimo giorno in cui detta deliberazione
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio.
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2. Il provvedimento di revoca non ha carattere
recettizio, per cui esso non è condizionato nella sua efficacia
alla notificazione nei confronti del destinatario.
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3. La legge regionale dell'Emilia Romagna
n. 8/1987, recante 'Interventi a favore dell'Agriturismo',
contiene una normativa finalizzata alla promozione, incentivazione
e sviluppo dell'imprenditoria agrituristica, ed è volta
ad incentivare sia gli interventi diretti a migliorare le
strutture esistenti, sia quelli intesi a realizzarne di
nuove.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò,
Presidente; Dott. Umberto Giovannini, Consigliere Rel.est;
Dott. Italo Caso, Consigliere, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 558 del 1994, proposto dal
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sig. Maurizio CAVALLI, rappresentato
e difeso dall’Avv. Cristiano FERRARI ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Tommasini
n. 8
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contro
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Comunità Montana Appennino Parma Est,
in persona del Presidente della Giunta della Comunità p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni BERTOLANI ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Guido AVANZINI, in
Parma, viale Mariotti, 1
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e nei confronti di
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Torri Carlo, Azienda Agricola Cà Ranieri
di Devoti Giovanni, Saviola Emanuele, non costituiti
in giudizio;
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per l’annullamento
previa sospensiva, della deliberazione in data 20/6/1994
della Giunta Provvisoria della Comunità Montana Appennino
Parma Est avente ad oggetto: “L.R. 8/87 “Programma Regionale
Agrituristico 92-94” – Abrogazione p. 1 del dispositivo
deliberazione C.E.N. 272/93 – Approvazione Nuova Graduatoria
di Priorità e della deliberazione della stessa Giunta in
data 16/5/1994 avente ad oggetto: L.R. 8/87 “Programma Regionale
Agrituristico 92-94” – Criteri di priorità – Interpretazione
autentica.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5/10/2004, il dr. Umberto
GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. Cristiano FERRARI per
il ricorrente e l’Avv. BERTOLANI per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 558 del 1994, notificato
il 21/10/1994 e depositato il 8/11/1994, il ricorrente chiede
l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione in
data 20/6/1994 della Giunta Provvisoria della Comunità Montana
Appennino Parma Est avente ad oggetto: “L.R. 8/87 “Programma
Regionale Agrituristico 92-94” – Abrogazione p. 1 del dispositivo
deliberazione C.E.N. 272/93 – Approvazione Nuova Graduatoria
di Priorità, nonché della deliberazione della stessa Giunta
in data 16/5/1994 avente ad oggetto: L.R. 8/87 “Programma
Regionale Agrituristico 92-94” – Criteri di priorità – Interpretazione
autentica.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto
afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce,
a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
1) Violazione della legge relativa alla notificazione della
deliberazione in data 16/5/1994;
Con tale atto è stata revocata in autotutela una graduatoria
individuante le imprese svolgenti attività agrituristica
che concorrono per l’attribuzione di aiuti comunitari destinati
a sovvenzionare interventi di recupero edilizio, di arredo
stanze e di sistemazione di spazi destinati ai campeggiatori.
Tale provvedimento, pertanto, essendo atto recettizio, avrebbe
dovuto essere notificato ai diretti interessati, tra cui
il ricorrente che era stato collocato al primo posto della
suddetta graduatoria, non essendo sufficiente, allo scopo,
la pubblicazione della deliberazione all’Albo Pretorio della
Comunità Montana.
Da tali considerazioni consegue la nullità del procedimento
con cui è stato rifatto il concorso in assenza della notifica
dell’atto presupposto al diretto interessato.
La Comunità Montana parla abusivamente di interpretazione
autentica delle determinazioni assunte con atto C.E. n.
221 del 1993, ma in realtà la deliberazione 16/5/1994 ha
introdotto criteri sussidiari di valutazione delle domande
che stravolgono lo spirito e l’ambito della legge e vanno
oltre i poteri della Comunità Montana in materia.
2) Nullità della deliberazione n. 171 del 16/5/1994 per
violazione della L.R. n. 8 del 1987;
Il concorso aveva finalità ben individuate per il conseguimento
di contributi regionali in relazione alla situazione già
esistente delle imprese di agriturismo concorrenti, mentre
la deliberazione impugnata, che intende invece valorizzare
interventi edilizi anche solo progettati ma allo stato inesistenti
contraddice il chiaro dettato della legge.
A rafforzare la tesi suesposta vi è la circolare regionale
n. 8545 del 19/3/1993 che riguardo alla scheda da compilare
da parte delle imprese che chiedono l’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività di agriturismo, fa sempre riferimento
alla situazione patrimoniale esistente.
3) Eccesso di potere; illogicità; disparità di trattamento;
illogicità;
Il cambiamento dei criteri di valutazione avrebbe dovuto
essere reso palese a tutte le imprese concorrenti, lasciando
ad esse la possibilità di inserire nella scheda le intenzioni
di progetti futuri, mentre nei riguardi del ricorrente,
al contrario, è stato espresso l’invito a ricompilare la
scheda tale e quale la volta precedente.
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà;
Si contesta, inoltre, che i tecnici del S.P.A.A. abbiano
rinnovato l’istruttoria della pratica del ricorrente, facendo
i dovuti sopralluoghi rendendo il loro parere e riformulando
la nuova graduatoria.
Se l’istruttoria fosse stata realmente effettuata sarebbe
emerso che alcuni concorrenti non erano, in concreto, imprenditori
agricoli.
La dichiarazione di altri concorrenti, infine, potendosi
riferire alle intenzioni e non all’esistente, ha di fatto
vanificato qualsiasi controllo immediato.
Con memoria conclusiva depositata il 24/9/2004 il ricorrente,
dopo avere ribadito le suesposte censure e replicato alle
eccezioni e difese avversarie, conclude per l’accoglimento
del ricorso, con condanna della Comunità Montana resistente
al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali.
La Comunità Montana intimata, costituitasi in giudizio,
con memorie depositate rispettivamente in data 21/11/1994
e in data 24/9/2004 eccepisce in primo luogo l’irricevibilità
del ricorso per tardiva notificazione dello stesso.
In subordine, l’Amministrazione chiede la reiezione del
ricorso assumendone l’infondatezza.
Alla pubblica udienza del 5/10/2004, la causa è stata chiamata
e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da
verbale.
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DIRITTO
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Con il presente ricorso, un imprenditore
agricolo autorizzato all’esercizio di attività agrituristica,
chiede l’annullamento di due deliberazioni con le quali
la Comunità Montana Appennino Parma Est dapprima ha precisato
e specificato i criteri di valutazione delle domande già
individuati in sede di indizione di un concorso per l’attribuzione
di contributi regionali alle imprese di agriturismo e, in
seguito, ha conseguentemente abrogato la precedente graduatoria
concorsuale con contestuale approvazione della nuova definitiva
graduatoria di priorità di concessione delle provvidenze
contributive regionali.
Il ricorrente, che nella prima graduatoria (stilata nel
1993 sulla base di una interpretazione restrittiva della
normativa regionale e delle disposizioni del bando di concorso
concernenti gli interventi edilizi delle imprese agrituristiche
beneficiari di contribuzione regionale) risultava collocato
al primo posto (e quindi in posizione utile per beneficiare
delle suddette provvidenze), con le precisazioni sopravvenute
con la prima delle deliberazioni impugnate e a seguito di
rinnovata istruttoria da parte dei competenti tecnici della
Provincia di Parma, si è visto retrocesso nella nuova graduatoria
in posizione non utile per beneficiare dei suddetti contributi
regionali.
Il Tribunale deve osservare, in via preliminare, che è da
respingere l’eccezione di irricevibilità in parte qua del
ricorso per tardività dello stesso, sollevata dall’Amministrazione
resistente in riferimento all’impugnazione della deliberazione
della Giunta in data 16/5/1994.
Secondo la tesi sostenuta dalla difesa della Comunità Montana,
tale atto doveva essere impugnato dal ricorrente entro il
termine di sessanta giorni decorrente dall’ultimo giorno
in cui esso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente,
ma essa non può che rivelarsi infondata, solo che si ponga
mente al fatto che l’atto in questione, tra l’altro, chiarisce
e precisa i criteri di valutazione delle domande relative
al concorso per il quale era già stata stilata una graduatoria
che vedeva l’attuale ricorrente collocato al primo posto.
Non può dubitarsi, pertanto, che quest’ultimo sia un soggetto
direttamente inciso dalla deliberazione in questione e che,
quindi, per il medesimo, il termine d’impugnazione decorra
non dalla data di pubblicazione della deliberazione, ma
dalla data di notificazione o comunicazione di tale atto
o, in mancanza di queste forme, dal momento in cui egli
ne abbia comunque piena conoscenza (art. 21 L. n. 1034 del
1971).
Il ricorso, di conseguenza è stato tempestivamente proposto,
non avendo l’Amministrazione fornito la prova che tale effettiva
conoscenza della deliberazione in questione si sia verificata
in data anteriore al sessantesimo giorno precedente quello
di notificazione del gravame.
Dalle considerazioni che precedono discende anche l’infondatezza
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, conseguentemente
riferita all’impugnazione della successiva deliberazione
della Giunta in data 20/6/1994, dal momento che essa fonda
la ritenuta mancanza d’interesse del ricorrente all’annullamento
di quest’ultimo provvedimento sulla base dell’errato convincimento
circa la tardività dell’impugnazione dell’atto ad esso presupposto.
Passando ad esaminare il merito della causa, occorre rilevare
l’infondatezza del primo motivo, con cui il ricorrente ritiene
nulla la deliberazione di approvazione della seconda graduatoria.
Egli sostiene che la contestuale revoca in autotutela della
prima graduatoria, in quanto atto recettizio, avrebbe dovuto
essergli comunicata mediante formale atto di notificazione.
Il Collegio ritiene che la suddetta tesi sia infondata,
essendo totalmente errato il presupposto su cui essa si
fonda e cioè che il provvedimento di revoca abbia carattere
recettizio.
Invero, al fine dell’efficacia di un atto di ritiro, quale
è la revoca, non è richiesta la collaborazione del soggetto
a cui il detto provvedimento è destinato, per cui tali atti
non rientrano tra quelli c.d. “recettizi”, per i quali,
appunto, la notificazione formale al soggetto interessato
assurge a condizione di efficacia dell’atto stesso stante
che solo al momento di ricezione dell’atto egli è possibilitato
ad eseguire la prestazione indicata nel provvedimento (ad.
es. di sgombero)
E’appena il caso di rilevare, poi, in via generale, che
la mancata notificazione di un provvedimento non recettizio,
ha quale unica conseguenza che il diretto interessato è
facultato ad impugnarlo in sede giurisdizionale entro il
termine decadenziale, decorrente dal momento in cui egli
ne ha avuto effettiva piena conoscenza.
Sempre con il primo mezzo, l’istante si duole anche della
mancanza di motivazione riguardo all’interesse pubblico
sotteso alla revoca, tenuto anche conto del rilevante lasso
di tempo intercorso tra la redazione della prima graduatoria
e il gravato provvedimento di ritiro.
Il Tribunale ritiene che in materia di esborso di pubblico
denaro a seguito dell’attribuzione a ben individuati soggetti
di contributi, sovvenzioni o aiuti in denaro da parte di
enti pubblici, l’interesse alla revoca o all’annullamento
di una precedente illegittima assegnazione degli stessi
(o, come nel caso in esame, di una precedente graduatoria
indicante le priorità di assegnazione dei fondi pubblici
ai beneficiari) è data dalla necessità che l’attribuzione
delle pur sempre limitate risorse pubbliche disponibili
ai soggetti interessati, non avvenga indebitamente, ma,
al contrario, nel pieno rispetto della pertinente normativa
vigente e conformemente ai principi di imparzialità, correttezza
e buona amministrazione.
Nel caso in esame, tale indebito esborso di pubblico denaro
è stato evitato proprio mediante il provvedimento di revoca,
che risulta adottato quando ancora non erano stati effettivamente
corrisposti i contributi regionali sulla base della prima
illegittima graduatoria.
Quanto poi, alla mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio
del procedimento culminato con la revoca della prima graduatoria,
il Tribunale ritiene di non potersi pronunciare riguardo
ad una censura che, non essendo stata rilevata nell’atto
introduttivo del giudizio ma unicamente in una successiva
memoria non notificata alle controparti, non si sottrarrebbe
comunque a declaratoria di inammissibilità.
Con il secondo motivo, l’istante sostiene l’illegittimità
della deliberazione n. 171 del 16/5/1994 per violazione
della Legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 11/3/1987.
Secondo il ricorrente, l’interpretazione c.d. “autentica”
delle disposizioni del bando qualificanti le tipologie di
interventi da effettuarsi da parte dei candidati al fine
di un utile collocazione nella graduatoria concorsuale ed
operata dalla Comunità Montana nel senso di includere tra
gli interventi ammessi non solo quelli relativi a progetti
di recupero e di sistemazione delle strutture agrituristiche
esistenti (come era stato ritenuto in un primo tempo dallo
stesso ente locale), ma anche quelli riguardanti strutture
ancora da realizzare ed aree in precedenza non asservite
all’esercizio di detta attività, si porrebbe in evidente
contrasto sia con la suddetta normativa regionale che disciplina
le attività agrituristiche sia con il significato letterale
delle stesse disposizioni del bando di concorso, nella parte
in cui esse attribuiscono rilevanza, al fine dell’attribuzione
del punteggio, a tipologie di interventi quali il recupero
edilizio, l’arredo stanze e la sistemazione di spazi destinati
ai campeggiatori che, a dire del ricorrente, presuppongono
tutte necessariamente l’effettiva esistenza delle strutture
sulle quali l’imprenditore agrituristico intende intervenire
per usufruire dei contributi pubblici.
Il Collegio deve rilevare, al riguardo, che la legge regionale
n. 8 del 1987 – Interventi a favore dell’Agriturismo – normativa
avente quale obiettivo la promozione, l’incentivazione e
lo sviluppo dell’imprenditoria agrituristica, non sembra
in alcun modo privilegiare gli interventi diretti a migliorare
le strutture esistenti rispetto a quelli volti a realizzarne
delle nuove.
E’ ben vero che l’art. 14 della legge, concernente gli incentivi
agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con
l’agriturismo, al primo comma conferisce particolare importanza
(e consistenti incentivi in termini di contributi in denaro)
agli interventi di recupero edilizio di cui al programma
agrituristico regionale, ma è altrettanto indubitabile che
i successivi interventi previsti al secondo e al terzo comma
(anch’essi ritenuti meritevoli degli aiuti regionali), vale
a dire l’arredo dei locali destinati all’attività agrituristica
e la sistemazione delle aree destinate alla sosta dei campeggiatori,
possono riguardare sia strutture ed aree sulle quali già
si svolge l’attività che si intende incentivare, sia progetti
destinati ad ampliare l’azienda agrituristica mediante la
realizzazione di nuove costruzioni e/o la conversione ad
area per i campeggiatori di superfici in precedenza non
utilizzate per l’agriturismo.
D’altra parte, la normativa in questione si pone anche degli
obiettivi – tra quelli espressamente indicati nell’art.
1 – diretti a favorire la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi
aziendali nonché a promuovere ed incentivare lo sviluppo
del turismo sociale e giovanile in tali zone.
Ritiene il Tribunale che tali finalità difficilmente potrebbero
essere perseguite con successo, ove gli aiuti pubblici fossero
destinati esclusivamente agli interventi di recupero e di
sistemazione delle strutture già esistenti, trascurando
così di incentivare proprio quegli interventi maggiormente
rilevanti in proiezione futura per un effettivo dinamico
sviluppo dell’attività agrituristica che si ponga anche
quale non trascurabile strumento per contenere il fenomeno
dello spopolamento delle campagne e per valorizzare, anche
sotto il profilo turistico oltre che ambientale, determinate
zone rurali aventi tale vocazione.
Né a diverse conclusioni si perviene esaminando le disposizioni
contenute nel bando del concorso pubblico in questione,
dato che gli interventi ritenuti rilevanti al fine dell’attribuzione
dei contributi regionali nella procedura de qua sono gli
stessi indicati nei primi tre commi del già citato art.
14 della L.R. n. 8 del 1987, cosicché, in forza di detta
identità, deve logicamente ritenersi esclusa l’ipotesi di
una diversità di ratio tra le disposizioni concorsuali e
quelle della legge regionale.
Deve anche escludersi, infine, che la tesi esposta dal ricorrente
trovi conferma nella circolare regionale n. 8545 del 1993,
dal momento che il passo di questa estrapolato e riportato
in ricorso, concerne una situazione del tutto diversa ed
estranea alla fattispecie in esame, poiché è del tutto evidente
che la situazione patrimoniale che l’imprenditore agricolo
deve riportare nella scheda da allegare alla richiesta di
autorizzazione allo svolgimento di attività di agriturismo
non può che riguardare l’esistente, ovverosia “…l’indicazione
delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle
aree da adibire ad uso agrituristico, delle capacità ricettive…”
al fine di consentire all’ente preposto al rilascio del
titolo autorizzatorio la verifica della sussistenza dei
requisiti fondiari e di ricettività richiesti per iniziare
ad esercitare l’attività agrituristica.
Su altro piano si pone, invece, l’incentivazione allo sviluppo
dell’attività agrituristica promosso con la citata L.R.
n. 8 del 1987.
Tale finalità, come si è visto, certamente non esclude la
possibilità di attribuire aiuti e contributi in denaro ad
interventi già progettati ma non ancora realizzati.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, al momento
della compilazione e della presentazione della nuova scheda,
l’Amministrazione, oltre a tacergli l’introduzione di nuovi
criteri di valutazione delle domande, lo avrebbe espressamente
invitato ad attenersi alle dichiarazioni già rese nella
precedente scheda.
Il Collegio deve rilevare che non essendo stato fornito
alcun elemento probatorio a sostegno di quanto lamentato,
la suddetta censura si risolve in una mera affermazione
e, come tale, essa non è suscettibile di favorevole esame.
Infine, si rivela infondato anche l’ultimo motivo di ricorso,
dal momento che l’Amministrazione resistente ha depositato
in atti pertinente documentazione (v. doc. 6) dalla quale
si evince – a seguito dei punteggi attribuiti a ciascuna
impresa concorrente relativamente ai requisiti e agli elementi
valutabili secondo il bando, che la seconda graduatoria
di priorità per l’attribuzione dei contributi regionali
è stata redatta, contrariamente a quanto assume il ricorrente,
a seguito di rinnovata attività istruttoria compiuta dai
tecnici del Servizio Provinciale Agricoltura.
Non può infine essere riservato esito migliore, in quanto
del tutto generica ed in quanto espressa in formula dubitativa,
alla censura con cui si afferma che uno dei concorrenti
utilmente collocato nella graduatoria impugnata sarebbe
privo del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi
per compensare integralmente, tra le parti, le spese del
presente giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 558 del 1994 di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella camera di consiglio
del 5 ottobre 2004.
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