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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 678
Pres.: Dott. Cicciò; Est.: Dott. Caso
F.A. Petroli S.p.A. (Avv.ti Tiziano Ugoccioni e Franco Pinardi)
c. Azienda USL di Piacenza (Avv. Giorgio Cugurra) e Giglio
Giovanni S.p.A. (interveniente ad opponendum) (Avv. Alessandra
Vignali) |
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Appalto pubblico di servizi - Licitazione
privata - Utilizzo del meccanismo della c.d. forcella -
Assenza di criteri stabiliti dal legislatore - Rimessione
alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione aggiudicatrice
- Legittimità - Incompleta attuazione della direttiva 92/50/CEE
- Non sussiste
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Nell'ambito dell'appalto pubblico di servizi,
allorché venga indetta una gara da svolgersi col metodo
della licitazione privata, l'utilizzo del meccanismo della
c.d. forcella, ossia la prescrizione sul numero massimo
di inviti, di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. 17 marzo
1995 n. 157, è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione
in sede di bando, nel rispetto dei canoni di razionalità,
congruità e coerenza. Non rileva pertanto che l'art. 22
in questione abbia meramente riprodotto il testo della corrispondente
norma comunitaria, contenuta nella direttiva 92/50/CEE,
senza specificare i criteri cui devono attenersi gli enti
appaltanti nella scelta dei soggetti ammessi alla gara.
Inoltre la circostanza che analoghe norme, in altri settori
degli appalti pubblici, rechino analitica indicazione dei
parametri di condotta delle stazioni appaltanti non costituisce
ragione sufficiente per considerare incompleta la disposizione
di che trattasi, che pertanto deve considerarsi pienamente
operante nell'ordinamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò,
Presidente; Dott. Umberto Giovannini, Consigliere; Dott.
Italo Caso Consigliere, Rel. Est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 192 del 1997 proposto da
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F.A. Petroli S.p.A., in persona dell’ing.
Danilo Portaluppi, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano
Ugoccioni e dall’avv. Franco Pinardi, ed elettivamente domiciliata
in Parma, borgo Salnitrara n. 4, presso lo studio dell’avv.
Giovanni Pinardi;
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contro
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l’Azienda U.S.L. di Piacenza, in persona
del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv.
Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliata
in Parma, via Mistrali n. 4;
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con l’intervento ad opponendum
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di Giglio Giovanni S.p.A., in persona
del legale rappresentante Sergio Giglio, difesa e rappresentata
dall’avv. Alessandra Vignali e presso la stessa elettivamente
domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4;
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per l’annullamento
della deliberazione n. 208 del 3 febbraio 1997, con cui
il Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza ha
escluso la società ricorrente dalla gara relativa all’affidamento
del “servizio di gestione calore e gestione della manutenzione
degli impianti elettrici ed idraulici dei fabbricati di
proprietà o di competenza dell’Azienda USL di Piacenza dislocati
nel territorio della ex USL n° 3 di Val d’Arda”;
del bando di gara, nella parte in cui limita l’accesso alla
licitazione privata a soli nove concorrenti e fissa i relativi
criteri selettivi;
degli atti di gara concernenti la fase di prequalificazione
(verbali n. 1 del 14 gennaio 1997 e n. 2 del 21 gennaio
1997);
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL
di Piacenza;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Giglio Giovanni
S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 5 ottobre 2004 l’avv. Mendolia
– in sostituzione dell’avv. Ugoccioni – per la ricorrente
e l’avv. Cugurra per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Riferisce la società ricorrente che l’Azienda
USL di Piacenza indiceva una gara, da svolgersi con il metodo
della licitazione privata con procedura ristretta, per l’affidamento
del “servizio di gestione calore e gestione della manutenzione
degli impianti elettrici ed idraulici dei fabbricati di
proprietà o di competenza dell’Azienda USL di Piacenza dislocati
nel territorio della ex USL n° 3 di Val d’Arda”; che il
bando prevedeva l’invito di soli nove concorrenti, precisando
i relativi criteri di scelta; che, presentata la relativa
domanda di partecipazione, la ricorrente non veniva inclusa
tra le imprese invitate.
Avverso gli atti di gara, ivi compreso il bando, ha proposto
impugnativa l’interessata, deducendo:
1) Violazione, travisamento, falsa ed erronea applicazione
dell’art. 27, comma 2, della direttiva 92/50/CEE, dell’art.
11, lett. e), della legge n. 146/93 e dell’art. 22, comma
2, del d.lgs. n. 157/95, nonché degli artt. 11 e 12 del
d.lgs. n. 157/95. Eccesso di potere per travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto; per avere illegittimamente
previsto e dato applicazione al meccanismo della c.d. forcella
pur in assenza di criteri obiettivi stabiliti dal legislatore
nazionale in attuazione della delega di cui all’art. 11,
lett. e), della legge n. 146/93; per violazione della par
condicio; per carenza assoluta di motivazione; per violazione
del corretto procedimento. Straripamento di potere; incompetenza.
Nel dare applicazione alla delega concessagli per l’attuazione
della direttiva 92/50/CEE, in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, il Governo si è limitato
a trascrivere il testo della corrispondente norma comunitaria,
senza specificare i criteri che devono guidare gli enti
appaltanti nell’ammissione dei concorrenti alle procedure
ristrette. Ne consegue che l’art. 27, comma 2, della direttiva
92/50/CEE non è ancora applicabile, perché privo della disciplina
di dettaglio che il legislatore ha omesso di introdurre;
né, d’altra parte, sono allo scopo utilizzabili, in via
analogica, le disposizioni relative agli appalti di forniture
e agli appalti di lavori pubblici. Pertanto, l’Amministrazione
ha nella circostanza impiegato un meccanismo di selezione
non consentito.
2) Violazione, travisamento ed erronea applicazione dell’art.
22, comma 2, del d.lgs. n. 157/95. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per
avere stabilito il meccanismo della c.d. forcella sulla
base di criteri illogici, contraddittori e inconferenti;
per violazione del principio della massima partecipazione;
per avere immotivatamente ristretto la rosa dei partecipanti;
per violazione del corretto procedimento; per ingiustizia
manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio
della libera e reale concorrenza.
Difetta qualsiasi indicazione delle ragioni del ricorso
al meccanismo della c.d. “forcella”, e comunque i criteri
fissati per la scelta dei nove concorrenti da ammettere
alla gara risultano discriminatori, illogici ed inconferenti
rispetto al tipo di servizio da appaltare. Non si comprende
infatti perché si sono presi in considerazione i soli appalti
relativi al triennio 1993/1995, escludendo quelli assunti
fino alla pubblicazione del bando; né è logico privilegiare
il numero complessivo degli appalti rispetto al valore degli
stessi; né, ancora, garantisce parità di trattamento l’equiparazione
del raggruppamento all’impresa singola, essendo evidente
che il primo, per cumulare i requisiti delle associate,
finisce per essere sempre avvantaggiato. Appare infine incomprensibile
come altre imprese abbiano potuto ottenere un punteggio
più alto, stante il fatturato e l’organico inferiori.
Conclude quindi la ricorrente per l’annullamento degli atti
impugnati.
Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. di Piacenza,
resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla
Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 aprile 1997 (ord.
n. 142).
Successivamente ha spiegato atto di intervento ad opponendum
la Giglio Giovanni S.p.A., in quanto aggiudicataria dell’appalto.
All’udienza del 5 ottobre 2004, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Non inclusa tra le imprese destinatarie dell’invito
alla licitazione privata indetta dall’Azienda U.S.L. di
Piacenza per l’affidamento del “servizio di gestione calore
e gestione della manutenzione degli impianti elettrici ed
idraulici dei fabbricati di proprietà o di competenza dell’Azienda
USL di Piacenza dislocati nel territorio della ex USL n°
3 di Val d’Arda”, la società ricorrente impugna gli atti
di gara. Imputa all’Amministrazione di avere impiegato il
meccanismo della c.d. “forcella” – restringendo a nove gli
inviti –, pur in assenza dei necessari criteri legali per
la scelta delle ditte da ammettere alla selezione; lamenta,
in ogni caso, l’omessa indicazione delle ragioni di pubblico
interesse che giustificherebbero il ricorso al suddetto
metodo di prequalificazione, nonché l’illogicità e l’inconferenza,
sotto più profili, dei parametri all’uopo utilizzati dalla
stazione appaltante.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina
delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente,
in quanto il ricorso è infondato.
In esecuzione della delega conferita al Governo per l’attuazione
della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, in tema di
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
è stato emanato il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; in particolare,
l’art. 22, comma 2, dispone che “nella licitazione privata
e nell’appalto concorso l’amministrazione aggiudicatrice
può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare;
i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio
da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve
essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma,
a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di
candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente
a garantire una concorrenza effettiva”. Secondo la ricorrente,
essendosi limitato il legislatore nazionale a trascrivere
il testo della corrispondente norma comunitaria, senza specificare
i criteri cui devono attenersi gli enti appaltanti nella
scelta dei soggetti ammessi alla gara, la prescrizione sul
numero massimo di inviti (c.d. “forcella”) sarebbe allo
stato inoperante nel nostro ordinamento, in attesa che una
disposizione di legge provveda a colmare il vuoto normativo.
Di conseguenza – si assume – è illegittimo in parte qua
il bando di gara oggetto della controversia.
La censura non è meritevole di accoglimento.
La circostanza che analoghe norme, in altri settori degli
appalti pubblici, rechino analitica indicazione dei parametri
di condotta delle stazioni appaltanti non costituisce ragione
sufficiente per considerare incompleta la disposizione di
che trattasi. Nulla infatti si oppone a che la fissazione
dei criteri sia di volta in volta operata dalle Amministrazioni
in sede di bando, naturalmente nel rispetto dei canoni di
razionalità, congruità e coerenza che presiedono alle determinazioni
discrezionali di qualsiasi organo amministrativo.
Induce in tal senso anche la considerazione che, seppure
le direttive comunitarie richiedano in linea di principio
il loro recepimento nell’ordinamento interno attraverso
apposite disposizioni di dettaglio, esse – come è noto –
sono tuttavia immediatamente applicabili tutte le volte
in cui risultino sufficientemente concrete, precise e incondizionate,
nel senso che il relativo contenuto non lasci alcun margine
di discrezionalità agli Stati membri quanto alla loro attuazione
e la fattispecie ivi contemplata sia determinata in tutti
i suoi elementi. Il che è stato rilevato anche per la direttiva
in materia di appalti pubblici di servizi, tanto da essere
stata la stessa ritenuta pienamente operativa nel nostro
ordinamento fin dal 1° luglio 1993, data entro la quale
lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare le norme per conformarsi
alle relative prescrizioni (v. TAR Lombardia, Milano, 24
luglio 1996 n. 1225 e TAR Abruzzo, L’Aquila, 4 dicembre
1996 n. 712; Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 1994 n. 1281;
Corte conti, Sez. contr. Stato, 18 gennaio 1997 n. 4); è
pur vero che la giurisprudenza comunitaria ha successivamente
operato una distinzione tra le disposizioni dei titoli I
e II della direttiva n. 92/50, tutte direttamente applicabili,
e le restanti disposizioni (riguardanti la scelta delle
procedure di aggiudicazione e le norme relative ai concorsi
di progettazione, le norme comuni in campo tecnico e di
pubblicità, nonché quelle relative ai criteri di partecipazione,
di selezione e di aggiudicazione), anch’esse – salvo solo
talune limitate eccezioni – incondizionate e sufficientemente
chiare e precise (v. Corte giust. Com. eur. 24 settembre
1998 n. 76/97 e 4 marzo 1999 n. 258/97), tuttavia il secondo
comma dell’art. 27, rilevante nel caso di specie, non rientra
tra le ipotesi residuali, trattandosi di prescrizione puntuale
nel delimitare l’ambito di azione degli enti appaltanti,
chiamati ad esercitare il proprio potere discrezionale nel
rispetto di canoni non indeterminati (“Qualora le amministrazioni
aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse
possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori
di servizi che intendono invitare: in questo caso tali cifre
limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono
determinati in relazione alla natura del servizio da prestare,
fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore
a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di
servizi”). Con la conseguenza che sarebbe del tutto contraddittorio
ritenere immediatamente efficace la disposizione comunitaria
di che trattasi – perché sufficientemente dettagliata nel
suo contenuto –, e al contempo considerarla non applicabile
perché la norma interna avrebbe omesso di specificarne ulteriormente
la portata.
Quanto, poi, alla carente indicazione dei motivi per i quali
l’Amministrazione ha optato per la determinazione di un
numero massimo di offerenti, appare sufficiente osservare
come i bandi di gara, al pari dei bandi di concorso (v.
Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000 n. 1745), siano atti
generali, e come tali sottratti all’obbligo di motivazione,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Pertanto, in assenza di specifiche previsioni ad hoc, non
può addebitarsi all’ente appaltante alcuna omissione, nulla
essendo richiesto sul punto in termini di motivazione; che
sarebbe invece necessaria, perché espressamente imposta,
sia nel caso in cui occorresse giustificare il ricorso alla
“procedura accelerata” nell’ambito di una licitazione privata,
di un appalto-concorso o di una trattativa privata, sia
nel caso in cui occorresse dar conto delle ragioni del ricorso
alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara (v., in tal senso, l’allegato 4 al d.lgs.
17 marzo 1995, n. 157).
I restanti profili di doglianza investono in sé i criteri
di selezione degli aspiranti offerenti, senza però prospettare
questioni fondate.
Non appare innanzi tutto censurabile che il triennio di
riferimento per il vaglio dei precedenti appalti assunti
dalle imprese interessate si fermi al 31 dicembre 1995 –
ignorando il periodo residuo successivo (fino alla pubblicazione
del bando di gara) –, in quanto l’Amministrazione ha evidentemente
voluto prendere in considerazione, con una scelta non illogica,
un arco temporale omogeneo a quello del fatturato (relativo
agli ultimi tre esercizi), sì da fotografare in maniera
compiuta l’andamento aziendale generale del periodo immediatamente
anteriore alla gara. Né ha ragione la ricorrente nel lamentare
un indebito rilievo assegnato al numero degli appalti rispetto
al loro valore complessivo; in realtà, la suddivisione degli
stessi in tre scaglioni con individuazione di corrispondenti
coefficienti correttivi (valore annuo maggiore o uguale
a 5 miliardi, da moltiplicarsi per 1,0; valore annuo tra
5 e 2,5 miliardi, da moltiplicarsi per 0,5; valore annuo
tra 2,5 e 1,0 miliardi, da moltiplicarsi per 0,25) appare
sufficientemente rappresentativa, ai limitati fini della
prequalificazione, del loro diverso grado di incidenza sulla
capacità economico-finanziaria complessiva dell’impresa,
mentre la consistenza numerica concorre a rivelare, sotto
un ulteriore profilo – quello della molteplicità di esperienze
in servizi analoghi –, l’effettivo livello di affidabilità
dell’interlocutore, arricchendo in modo non incongruo gli
elementi di giudizio a disposizione dell’Amministrazione.
Quanto, infine, al presunto squilibrio dei criteri di selezione
– che, ammettendo ex se le associazioni temporanee di imprese,
le avvantaggerebbero rispetto alle imprese singole –, si
tratta di doglianza che non tiene conto della stessa ragion
d’essere delle a.t.i., e cioè di aggregazioni che svolgono
una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo l’ampliamento
della dinamica concorrenziale e favorendo l’ingresso sul
mercato di imprese di minori dimensioni o specializzate
in particolari settori produttivi e tecnologici (v., ex
multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002 n. 2294); pertanto,
è tipico di tale figura che si provveda alla sommatoria
dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del
raggruppamento, seppur nel necessario concorso di taluni
requisiti minimi per ciascuna di esse, senza che ciò integri
alcuna forma di alterazione della par condicio.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,
e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
l’EMILIA-ROMAGNA, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite,
nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e di € 1.000,00 (mille/00)
in favore dell’interveniente Giglio Giovanni S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 5 ottobre 2004.
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