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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 ottobre 2004 n. 5200
E. Lazzeri Pres. - F. Musilli Est.
I.D. Dinelli (Avv. A. Da Prato) contro il Comune di Capannori (non costituito)


Strade e autostrade – Ordine di immediato ripristino del manto stradale – Deterioramento dovuto “principalmente” al transito degli autocarri di proprietà del ricorrente - Imposizione al privato di un facere che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa - Illegittimità

È illegittimo l’ordine di immediato rifacimento del manto stradale imposto al titolare di una ditta di autotrasporti sul presupposto che il deterioramento della pavimentazione sia dovuto “principalmente” al transito degli autocarri di sua proprietà. Trattasi difatti di imposizione al privato di un facere che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa irrogabile al responsabile dell'eventuale deterioramento della sede stradale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 351/2003 proposto da

 

DINELLI Iliano Domenico rappresentato e difeso, in origine dagli avv.ti Isabella Saba, Irene Saba e Andrea Da Prato e, successivamente dall' avv. Andrea Da Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Baldacci, in Firenze, Via Ciro Menotti, 6,

 

contro

 

il COMUNE DI CAPANNORI, in poersona del Sindaco tempore, non costituitosi in giudizio,

 

PER L‘ANNULLAMENTO
dell'ordinanza n. 92/02 n. prot. 64606 datata 2 dicembre 2002 a firma del Dirigente del Settore 12 Lavori Pubblici - Ufficio Strade- Manutenzione e Ambiente del Comune di Capannori.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 - relatore il Consigliere dott. Filippo Musilli, nessuno comparso per la parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente espone di essere il proprietario di un fondo al quale può accedersi unicamente attraverso la via comunale Delle Piagge, in relazione alla quale sono state ordinate le opere di ripristino oggetto del provvedimento indicato in epigrafe.
Lo stesso soggiunge che la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2003 - 2005 che, nella sezione opere stradali, prevede anche un ampliamento di detta via: statuizione quest'ultima che precisa il ricorrente - era finalizzata a risolvere una situazione, estremamente gravosa per lui.
Conclude che malgrado le numerose sollecitazioni dallo stesso avanzate, nonchè l'approvazione della delibera del 19.12.2000 (approvata in data 27.12.2002) avente ad oggetto "Ampliamento via delle Piagge fraz. Marlia. Approvazione progetto preliminare, il Comune non ha ancora provveduto a revocare l'ordinanza del 2.12.2002 menzionata in epigrafe.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere da contraddittorietà di comportamento e/o da difetto e/o carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti e/o violazione del principio del giusto procedimento e/o del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il provvedimento impugnato contrasterebbe con la deliberazione di ampliare la via di cui si discute. Inoltre, l'immediato rifacimento del manto stradale sarebbe antieconomico, in vista del totale rifacimento dell'intera strada.
2) Incompetenza dell'autorità emanante il provvedimento e/o violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107 DLGS 267/2000 e/o dell'art. 15 DLGS n. 295/1992 e/o dell'art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capannori e/o altro eccesso di potere da difetto e/o carenza di motivazione del provvedimento.
Si contesta la competenza del Dirigente dell'Ufficio Strade del Comune di Capannori ad emettere l'ordinanza impugnata.

 

DIRITTO

 

Va previamente rilevato il carattere di perplessità del provvedimento impugnato che nelle sue premesse richiama, da un lato: l'accertamento tecnico "che la strada suddetta necessita di lavori di ripristino", la considerazione che il deterioramento della pavimentazione è dovuto "principalmente" (id est: non esclusivamente) al transito degli autocarri della ditta di autotrasporti del ricorrente, nonchè l'urgenza di tutelare "la sicurezza della viabilità della suddetta via"; dall'altro, contiene un problematico riferimento all'art. 15 del Codice della Strada, richiamandone genericamente il comma 1, lett. a) (danneggiamento di opere, piantagioni, impianti, ecc,) che mal si attaglia al "deterioramento... dovuto ... al transito ..." di cui alla terza premessa del provvedimento impugnato.
Trattasi invece, nel caso di specie, di imporre al privato - con la misura adottata - come peraltro rileva il ricorrente - un "facere" che non è previsto da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa irrogabile al responsabile dell'eventuale deterioramento della sede stradale.
Quanto fin qui esposto mentre esclude, di per sè, che il provvedimento impugnato possa essere qualificato come una sanzione irrogata ai sensi dell'art. 15 del Codice della strada (con il conseguente venir meno di ogni questione relativa alla competenza), comporta altresì la fondatezza delle censure di eccesso di potere sotto i singoli profili di doglianza spiegati nel compendiario primo motivo di gravame.
Per completezza appare tuttavia opportuno approfondire brevemente tali profili, sulla scorta degli atti prodotti a giudizio, considerando che: con la delibera di Giunta citata in fatto il Comune di Capannori ha riconosciuto la necessità di procedere all'ampliamento della Via delle Piagge; detto ampliamento è oggettivamente finalizzato a rendere la strada più confortevole: e ciò in primo luogo per il passaggio di mezzi pesanti (con i quali il ricorrente svolge la sua attività di trasporto merci); il rifacimento dell'intera strada (ampliata) ricomprende - ed anzi va oltre - l'immediato rifacimento del manto stradale ordinato al sig. Dinelli; infine, l'ampliamento e rifacimento approvato avrebbe reso inutile (e "antieconomico", come lo stesso osserva) l'intervento del privato, contemporaneamente richiesto, senza che peraltro il deterioramento della pavimentazione stradale fosse causato esclusivamente dal Dinelli: vd. la terza permessa dell'atto impugnato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame va accolto. Per l'effetto, va annullato il provvedimento in epigrafe.
Spese irripetibili.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.


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