| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 ottobre
2004 n. 5200
E. Lazzeri Pres. - F. Musilli Est.
I.D. Dinelli (Avv. A. Da Prato) contro il Comune di Capannori
(non costituito) |
|
Strade e autostrade – Ordine di immediato
ripristino del manto stradale – Deterioramento dovuto “principalmente”
al transito degli autocarri di proprietà del ricorrente
- Imposizione al privato di un facere che non è previsto
da alcuna specifica normativa come autonoma sanzione amministrativa
- Illegittimità
|
|
È illegittimo l’ordine di immediato rifacimento
del manto stradale imposto al titolare di una ditta di autotrasporti
sul presupposto che il deterioramento della pavimentazione
sia dovuto “principalmente” al transito degli autocarri
di sua proprietà. Trattasi difatti di imposizione al privato
di un facere che non è previsto da alcuna specifica
normativa come autonoma sanzione amministrativa irrogabile
al responsabile dell'eventuale deterioramento della sede
stradale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 351/2003 proposto da
|
| |
|
DINELLI Iliano Domenico rappresentato
e difeso, in origine dagli avv.ti Isabella Saba, Irene Saba
e Andrea Da Prato e, successivamente dall' avv. Andrea Da
Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Gianluca Baldacci, in Firenze, Via Ciro Menotti, 6,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il COMUNE DI CAPANNORI, in poersona
del Sindaco tempore, non costituitosi in giudizio,
|
| |
|
PER L‘ANNULLAMENTO
dell'ordinanza n. 92/02 n. prot. 64606 datata 2 dicembre
2002 a firma del Dirigente del Settore 12 Lavori Pubblici
- Ufficio Strade- Manutenzione e Ambiente del Comune di
Capannori.
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 - relatore
il Consigliere dott. Filippo Musilli, nessuno comparso per
la parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il ricorrente espone di essere il proprietario
di un fondo al quale può accedersi unicamente attraverso
la via comunale Delle Piagge, in relazione alla quale sono
state ordinate le opere di ripristino oggetto del provvedimento
indicato in epigrafe.
Lo stesso soggiunge che la Giunta Comunale ha adottato il
programma triennale dei lavori pubblici 2003 - 2005 che,
nella sezione opere stradali, prevede anche un ampliamento
di detta via: statuizione quest'ultima che precisa il ricorrente
- era finalizzata a risolvere una situazione, estremamente
gravosa per lui.
Conclude che malgrado le numerose sollecitazioni dallo stesso
avanzate, nonchè l'approvazione della delibera del 19.12.2000
(approvata in data 27.12.2002) avente ad oggetto "Ampliamento
via delle Piagge fraz. Marlia. Approvazione progetto preliminare,
il Comune non ha ancora provveduto a revocare l'ordinanza
del 2.12.2002 menzionata in epigrafe.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere da contraddittorietà di comportamento
e/o da difetto e/o carenza di motivazione e/o difetto di
istruttoria e/o travisamento dei fatti e/o violazione del
principio del giusto procedimento e/o del principio di imparzialità
e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il provvedimento impugnato contrasterebbe con la deliberazione
di ampliare la via di cui si discute. Inoltre, l'immediato
rifacimento del manto stradale sarebbe antieconomico, in
vista del totale rifacimento dell'intera strada.
2) Incompetenza dell'autorità emanante il provvedimento
e/o violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107 DLGS
267/2000 e/o dell'art. 15 DLGS n. 295/1992 e/o dell'art.
7 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capannori
e/o altro eccesso di potere da difetto e/o carenza di motivazione
del provvedimento.
Si contesta la competenza del Dirigente dell'Ufficio Strade
del Comune di Capannori ad emettere l'ordinanza impugnata.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Va previamente rilevato il carattere di perplessità
del provvedimento impugnato che nelle sue premesse richiama,
da un lato: l'accertamento tecnico "che la strada suddetta
necessita di lavori di ripristino", la considerazione che
il deterioramento della pavimentazione è dovuto "principalmente"
(id est: non esclusivamente) al transito degli autocarri
della ditta di autotrasporti del ricorrente, nonchè l'urgenza
di tutelare "la sicurezza della viabilità della suddetta
via"; dall'altro, contiene un problematico riferimento all'art.
15 del Codice della Strada, richiamandone genericamente
il comma 1, lett. a) (danneggiamento di opere, piantagioni,
impianti, ecc,) che mal si attaglia al "deterioramento...
dovuto ... al transito ..." di cui alla terza premessa del
provvedimento impugnato.
Trattasi invece, nel caso di specie, di imporre al privato
- con la misura adottata - come peraltro rileva il ricorrente
- un "facere" che non è previsto da alcuna specifica normativa
come autonoma sanzione amministrativa irrogabile al responsabile
dell'eventuale deterioramento della sede stradale.
Quanto fin qui esposto mentre esclude, di per sè, che il
provvedimento impugnato possa essere qualificato come una
sanzione irrogata ai sensi dell'art. 15 del Codice della
strada (con il conseguente venir meno di ogni questione
relativa alla competenza), comporta altresì la fondatezza
delle censure di eccesso di potere sotto i singoli profili
di doglianza spiegati nel compendiario primo motivo di gravame.
Per completezza appare tuttavia opportuno approfondire brevemente
tali profili, sulla scorta degli atti prodotti a giudizio,
considerando che: con la delibera di Giunta citata in fatto
il Comune di Capannori ha riconosciuto la necessità di procedere
all'ampliamento della Via delle Piagge; detto ampliamento
è oggettivamente finalizzato a rendere la strada più confortevole:
e ciò in primo luogo per il passaggio di mezzi pesanti (con
i quali il ricorrente svolge la sua attività di trasporto
merci); il rifacimento dell'intera strada (ampliata) ricomprende
- ed anzi va oltre - l'immediato rifacimento del manto stradale
ordinato al sig. Dinelli; infine, l'ampliamento e rifacimento
approvato avrebbe reso inutile (e "antieconomico", come
lo stesso osserva) l'intervento del privato, contemporaneamente
richiesto, senza che peraltro il deterioramento della pavimentazione
stradale fosse causato esclusivamente dal Dinelli: vd. la
terza permessa dell'atto impugnato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame
va accolto. Per l'effetto, va annullato il provvedimento
in epigrafe.
Spese irripetibili.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.
|
|