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| n. 10-2004 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2004
n. 5146
G. Vacirca Pres. Est.
P. Weiss (Avv. G. Montana) contro il Comune di Castelnuovo
Val di Cecina (non costituito) ed il Consorzio Strada Vicinale
ad uso pubblico “Pianaggello - Vado La Lepre” (Avv. G. Viciconte)
e nei confronti di M. Gentili (non costituito) |
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Processo amministrativo – Ricorso straordinario
– Richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale notificata
oltre il termine di 60 giorni – Costituzione al fine di
rilevare preliminarmente la tardività dell’opposizione –
Acquiescenza alla trasposizione – Insussistenza – Inammissibilità
della trasposizione
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Nel caso in cui l’atto di opposizione alla
decisione in sede straordinaria risulti notificato dopo
la scadenza del termine di sessanta giorni, la eventuale
costituzione in giudizio con cui viene fatta valere, in
via preliminare, la tardività dell’opposizione stessa costituisce
uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere la prosecuzione
del procedimento in sede straordinaria e non è configurabile
alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione. Pertanto
la richiesta di decisione in sede giurisdizionale deve dichiararsi
inammissibile, con conseguente procedibilità del ricorso
straordinario
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 482/04 proposto da
WEISS PETRA, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni
Montana ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di
questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;
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contro
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- il COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA,
in persona del Sindaco in carica, non costituitosi;
- il CONSORZIO STRADA VICINALE ad uso pubblico “PIANAGGELLO
- VADO LA LEPRE”, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze,
Viale G.Matteotti, 60;
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e nei confronti
- di GENTILI MASSIMO, non costituitosi;
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per l’annullamento
delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile del Consorzio
n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del 16.7.2003, nonchè di ogni
altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Consorzio
intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre
2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv. C.Pratini
delegato da G.Viciconte;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario
notificato il 10 novembre 2003 varie deliberazioni del Consorzio
strada vicinale ad uso pubblico “Pianaggello-Vado La Lepre”.
Con atto notificato il 24 gennaio 2004 il Consorzio ha chiesto
che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Di conseguenza la ricorrente ha provveduto al deposito dell’atto
di costituzione in giudizio ex art. 10 d.P.R. n. 1199 del
1971, eccependo preliminarmente la tardività dell’atto di
opposizione alla decisione in sede straordinaria e riproponendo
in via subordinata le censure già svolte.
Il Consorzio sostiene che l’eccezione di tardività dell’atto
di opposizione sia preclusa dall’avvenuta costituzione in
giudizio della ricorrente e richiama al riguardo un parere
delle Sezioni riunite I e II del Consiglio di Stato (18
dicembre 1991, n. 1719/91, in Cons. St., 1993, I, 1171).
In tale parere si osserva che la costituzione in giudizio
ad opera del ricorrente, investendo il giudice dell’affare,
preclude la valutazione in sede straordinaria della sussistenza
della causa di improcedibilità del ricorso amministrativo,
ma non si esamina il diverso caso in cui il ricorrente,
pur costituendosi, abbia dedotto preliminarmente la tardività
dell’atto di opposizione. In questa ipotesi non è configurabile
alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione, ma
al contrario la costituzione in giudizio dinanzi al giudice
costituisce uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere
la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.
Nel caso in esame l’atto di opposizione alla decisione in
sede straordinaria risulta notificato dopo la scadenza del
termine di sessanta giorni. Pertanto la richiesta di decisione
in sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile,
con conseguente procedibilità del ricorso straordinario.
Le spese del giudizio possono compensarsi fra le parti,
atteso che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a dedurre
in sede amministrativa la tardività dell’atto di opposizione,
senza promuovere un inutile giudizio al solo fine di fare
accertare l’inammissibilità di tale atto.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, dichiara inammissibile la richiesta di
decisione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario
proposto dalla sig.ra Weiss Petra. Spese compensate. Così
deciso in Firenze il 19 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio
con l’intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Bernardo Massari - Primo referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004
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