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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2004 n. 5146
G. Vacirca Pres. Est.
P. Weiss (Avv. G. Montana) contro il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (non costituito) ed il Consorzio Strada Vicinale ad uso pubblico “Pianaggello - Vado La Lepre” (Avv. G. Viciconte) e nei confronti di M. Gentili (non costituito)


Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale notificata oltre il termine di 60 giorni – Costituzione al fine di rilevare preliminarmente la tardività dell’opposizione – Acquiescenza alla trasposizione – Insussistenza – Inammissibilità della trasposizione

Nel caso in cui l’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria risulti notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, la eventuale costituzione in giudizio con cui viene fatta valere, in via preliminare, la tardività dell’opposizione stessa costituisce uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e non è configurabile alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione. Pertanto la richiesta di decisione in sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile, con conseguente procedibilità del ricorso straordinario


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 482/04 proposto da
WEISS PETRA, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Montana ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;

 

contro

 

- il COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi;
- il CONSORZIO STRADA VICINALE ad uso pubblico “PIANAGGELLO - VADO LA LEPRE”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, Viale G.Matteotti, 60;

 

e nei confronti
- di GENTILI MASSIMO, non costituitosi;

 

per l’annullamento
delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile del Consorzio n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del 16.7.2003, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv. C.Pratini delegato da G.Viciconte;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario notificato il 10 novembre 2003 varie deliberazioni del Consorzio strada vicinale ad uso pubblico “Pianaggello-Vado La Lepre”.
Con atto notificato il 24 gennaio 2004 il Consorzio ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Di conseguenza la ricorrente ha provveduto al deposito dell’atto di costituzione in giudizio ex art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971, eccependo preliminarmente la tardività dell’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria e riproponendo in via subordinata le censure già svolte.
Il Consorzio sostiene che l’eccezione di tardività dell’atto di opposizione sia preclusa dall’avvenuta costituzione in giudizio della ricorrente e richiama al riguardo un parere delle Sezioni riunite I e II del Consiglio di Stato (18 dicembre 1991, n. 1719/91, in Cons. St., 1993, I, 1171).
In tale parere si osserva che la costituzione in giudizio ad opera del ricorrente, investendo il giudice dell’affare, preclude la valutazione in sede straordinaria della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso amministrativo, ma non si esamina il diverso caso in cui il ricorrente, pur costituendosi, abbia dedotto preliminarmente la tardività dell’atto di opposizione. In questa ipotesi non è configurabile alcuna acquiescenza alla richiesta di trasposizione, ma al contrario la costituzione in giudizio dinanzi al giudice costituisce uno strumento (sia pur sovrabbondante) per ottenere la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.
Nel caso in esame l’atto di opposizione alla decisione in sede straordinaria risulta notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. Pertanto la richiesta di decisione in sede giurisdizionale deve dichiararsi inammissibile, con conseguente procedibilità del ricorso straordinario.
Le spese del giudizio possono compensarsi fra le parti, atteso che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a dedurre in sede amministrativa la tardività dell’atto di opposizione, senza promuovere un inutile giudizio al solo fine di fare accertare l’inammissibilità di tale atto.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile la richiesta di decisione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Weiss Petra. Spese compensate. Così deciso in Firenze il 19 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

 

Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Bernardo Massari - Primo referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 26 OTTOBRE 2004

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