| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 30 ottobre 2004 n. 733
Giancarlo Pennetti – Presidente (f.f.) ed Estensore
Tecnorad s.r.l. (avv. A. Scavone) c. Azienda Ospedaliera
Ospedale Oncologico Regionale (avv. V. Iorio), Sofimed s.r.l.
(avv. G. Misserini) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Competenza e giurisdizione – Azienda ospedaliera – Servizio
appaltato in forza dell’art. 3 comma 1-ter, d.lg. n. 502
del 1992 – Atti di affidamento – Impugnazione – Ricorso
– E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
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E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso avente ad oggetto gli atti con i quali un’azienda
ospedaliera ha affidato un servizio in forza dell’art.3
comma 1-ter, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, in quanto si
è in presenza di negozi privati stipulati senza evidenza
pubblica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Tecnorad s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Scavone e con lo stesso domiciliato in Potenza presso la
Segreteria del T.A.R.
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CONTRO
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L’Azienda Ospedaliera Ospedale Oncologico
Regionale in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Iorio presso il cui
studio in Potenza alla via Nazario Sauro elettivamente domicilia
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e nei confronti
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della Sofimed s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv.
Giuseppe Misserini e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Potenza alla via del Popolo n. 62 presso l’Avv. Antonio
Martoccia (studio legale Pignatari), controinteressata e
ricorrente incidentale
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per l'annullamento
previa sospensione cautelare, dell’atto deliberativo n.
220 del 23 aprile 2004 col quale l’amministrazione, in approvazione
degli atti della commissione, ha aggiudicato alla Ditta
Sofimed di Taranto la gara per l’affidamento dei servizi
di sorveglianza fisica dell’ospedale, lotto n. 4, dovendo
invece aggiudicare la gara per il lotto medesimo alla società
del ricorrente quale migliore offerente
nonché per l’annullamento dei presupposti atti di gara e
della relativa graduatoria, esclusivamente nella parte in
cui si attribuisce alla Ditta Sofimed la qualifica di vincitrice
e rimanendo invece salvi il restante procedimento e gli
effetti della gara medesima, con conseguente aggiudicazione
del servizio alla società Tecnorad
nonché infine per il risarcimento
di tutti i danni, come meglio specificato in calce, da liquidarsi
anche in via equitativa.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale
della controinteressata;
Vista l’ordinanza collegiale n. 33 del 23 giugno 2004 con
cui è stata fissata, ai sensi dell’art. 23 bis l.n. 1034/71,
l’udienza di discussione del gravame;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
del 7 ottobre 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente ha partecipato ad una procedura
aperta, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso,
per l’aggiudicazione del lotto n. 4 degli incarichi di sorveglianza
fisica della radioprotezione presso l’ospedale oncologico
regionale di Rionero in Vulture, dell’importo presunto annuo
di euro 10.000,00, indetta con deliberazione n. 29 del 27/1/04.
La commissione ha esaminato le offerte e, pur avendo rilevato
che quella della ricorrente era la migliore, con motivazione
abnorme ha proposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata
sul presupposto che “per esigenze locali sono attualmente
previsti controlli mensili di dosimetria del personale.
Pertanto propone di aggiudicare il lotto n. 4 alla ditta
Sofimed, dato che la ditta concorrente Tecnorad dichiara
esplicitamente di non poter fornire delle prestazioni con
frequenza mensile”.
L’amministrazione ha infine confermato detta proposta e
avverso la stessa si deduce quanto segue:
I) violazione delle disposizioni dell’avviso di gara (pubblicato
sul B.U.R. Basilicata n. 7 del 1° febbraio 2004, pag. 112);
II) Eccesso di potere per violazione del generale principio
della “par condicio”;
III) Eccesso di potere per sviamento, per motivazione illogica,
irragionevole e comunque assolutamente carente, nonché per
disparità di trattamento.
Si sostiene che la motivazione dell’atto con cui l’aggiudicazione
è stata attribuita alla controinteressata -che, a differenza
della ricorrente, avrebbe garantito controlli mensili- è
erronea e senza fondamento giuridico.
Infatti, il fatto che la ricorrente abbia dichiarato che
il migliore risultato si raggiunge con una frequenza più
elevata, non significa che non possa garantire frequenze
diverse.
In ogni caso conta osservare che il bando non chiedeva alcuna
frequenza specifica per cui a questo elemento la commissione
non poteva attribuire il peso accordato.
Oltretutto detto criterio è stato individuato dalla commissione
quando ormai le buste contenenti le offerte erano state
aperte.
Si è costituita l’Azienda ospedaliera intimata che resiste
e deduce l’infondatezza del gravame.
Si è costituita pure la controinteressata che resiste, deduce
l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e propone
ricorso incidentale basato sui seguenti motivi:
1) violazione del divieto di subappalto sancito nell’avviso
di selezione.
Il divieto di subappalto indicato nel bando è stato violato
dalla ricorrente che nella relazione tecnica prodotta con
l’offerta ha dichiarato di avvalersi per i proprii clienti
del servizio di dosimetria per neutroni fornito dall’ENEA;
2) violazione dell’avviso di selezione per mancanza, da
parte della ricorrente, dei requisiti di qualificazione
tecnica.
La dipendenza, per la dosimetria, da altro laboratorio esterno,
comporta pure la carenza, in capo alla ricorrente, del requisiti
di qualificazione di cui alla lett. c), pagina 2 dell’avviso
di selezione.
Con ordinanza collegiale n. 33/04 è stata fissata, per la
data odierna, l’udienza di discussione del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione
di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata,
deve essere dichiarato inammissibile.
Nella fattispecie non è controverso che l’appalto di servizi
“de quo” sia di importo inferiore a quello stabilito dalla
normativa comunitaria.
Ora, come fatto presente dalla giurisprudenza già pronunciatasi
al riguardo (cfr. T.A.R. Friuli V.G. 22/4/03 n. 158; id.
28/6/03 n. 483; T.A.R. Piemonte, II, 31/5/04 n. 968), a
norma dell’art. 3 comma 1 ter D. L.vo 30/12/92 i contratti
di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore
a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia,
“sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme
di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al
comma 1-bis”, cioè senza evidenza pubblica e, pertanto,
senza che sussista in merito, nelle relative controversie,
la giurisdizione di questo Tribunale.
Infatti, in presenza di negozi privati, stipulati senza
evidenza pubblica e quindi in assenza di esercizio di potestà
pubbliche non si creano le situazioni soggettive tipiche
dell’assoggettamento a potestà, cioè gli interessi legittimi.
E’ vero che, nella specie, l’Ospedale oncologico regionale
ha attivato una procedura -basata sul confronto delle offerte
col criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa- che in qualche modo assomiglia allo schema
procedimentale tipico degli appalti pubblici di servizi,
ma non può dubitarsi che l’autonomia privata d’un imprenditore
privato comprende anche la facoltà di scegliersi il contraente
ricorrendo a modalità operative anche di tipo pubblicistico
senza che però ciò comporti il sindacato giurisdizionale
del G.A.
Neppure qui ricorre un’ipotesi di applicazione della giurisdizione
esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 33 co. 1 del D. L.vo
n. 80/98, così come modificato dall’art. 7 della legge n.
205/00, che include le controversie in materia di pubblici
servizi dato che la prestazione oggetto di appalto non è
rivolta all’utenza (del servizio pubblico “sanità”) ma è
strumentale all’attività dell’ospedale.
Anche l’articolo 6 della legge n. 205/00 non sposta i termini
della questione dato che, in questo caso, l’azienda ospedaliera
non è obbligata a un procedimento pubblico di scelta nè
dalle norme comunitarie né dalle norme statali.
Deve infine accennarsi al rinvio, contenuto nel citato art.
3 co. 1 ter, per l’indicazione delle norme da seguire nella
contrattazione, all’atto aziendale di diritto privato che,
a tenore del precedente comma 1 bis, dovrebbe disciplinare
l’organizzazione e il funzionamento delle aziende.
L’eventuale mancanza di detto atto, però, non può incidere
sulla giurisdizione dato che il riparto di quest’ultima
discende esclusivamente e direttamente dalla legge ai sensi
dell’art. 25 della Costituzione.
Deve quindi ribadirsi l’inammissibilità per difetto di giurisdizione
del G.A..
In conseguenza il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese
di giudizio fra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe
inammissibile per difetto di giurisdizione e improcedibile
quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 7 ottobre 2004,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
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Giancarlo Pennetti, Presidente F. F. – Estensore
Giuseppe Buscicchio, Componente
Giulia Ferrari, Componente
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