| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1512
Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni
Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l. in proprio
e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l.,
Impresa Costruzioni ed Affini (Avv.ti A. Angioni e G. F.
Dessì) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e Ediltevere S.p.A. (n.c.)
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Contratti della P.A. – gara – dichiarazione
di impegno a costituirsi in ATI formulata nel corpo dell’offerta
– esclusione – illegittimità
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Pur essendo principio pacifico in tema di
procedure ad evidenza pubblica che la documentazione amministrativa
non possa essere contenuta nella busta contenente l’offerta
economica – in quanto diversamente qualsiasi determinazione
relativa alla completezza di tale documentazione potrebbe
essere influenzata dalla conoscenza o dalla conoscibilità
dell’offerta – illegittimamente l’amministrazione procede
all’esclusione delle imprese che abbiano espresso l’impegno
a costituirsi in ATI mediante dichiarazione contenuta nel
corpo dell’offerta, laddove il bando di gara disponga espressamente
in tal senso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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su ricorso n. 960/04 proposto da
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Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza
s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, in proprio
e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l.,
Impresa Costruzioni ed Affini, nonché di quest’ultima, in
persona dell’Amministratore Unico, rappresentate e difese
dagli avv.ti Antonello Angioni e Giovanna F. Dessì ed elettivamente
domiciliate presso il loro studio in Cagliari, via Tiziano
n. 11;
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contro
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ANAS s.p.a. in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari,
via Dante n. 23, è domiciliata;
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e nei confronti
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di Ediletevere s.p.a. in persona del
legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
del verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004
con il quale la Commissione di Gara, nominata per l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria della S.G.C. n.
131 “Carlo Felice”, determina la loro esclusione.
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e per la condanna
al risarcimento del danno subito attraverso la reintegrazione
in forma specifica, ovvero per equivalente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato per l’ANAS in persona del legale
rappresentante in carica;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 6 ottobre
2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di
parte, come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 10/9/2004 e depositato il successivo 23/9, l’Impresa
Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l. in persona dell’Amministratore
Unico, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I.
con ICEIA s.r.l., Impresa Costruzioni ed Affini, nonché
quest’ultima, in persona dell’Amministratore Unico, impugnano
il verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004
con il quale la Commissione di Gara nominata per l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria della S.G.C. n.
131 “Carlo Felice” determina la loro esclusione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Le ricorrenti hanno formulato l’impegno a costituirsi
in associazione temporanea nel corpo dell’offerta economica,
come previsto dall’art. 8 del bando. Comunque, anche a voler
interpretare diversamente il bando, la clausola si appaleserebbe
ambigua, e dovrebbe essere letta in modo da consentire la
massima partecipazione alla gara.
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento impugnato, vinte le spese; chiedono, inoltre,
il risarcimento del danno subito attraverso la reintegrazione
in forma specifica, ovvero per equivalente
Si è costituita in giudizio l’ANAS s.p.a. in persona del
legale rappresentante chiedendo, con memoria depositata
il 5/10/2004, il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti, avvertiti
della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno
insistito nelle proprie conclusioni.
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DIRITTO
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Il ricorso in epigrafe si manifesta per la
manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’art. 26,
quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la decisione
in forma semplificata nella camera di consiglio fissata
per l’esame dell’istanza cautelare.
Le ricorrenti sono state escluse dalla gara d’appalto di
cui in epigrafe per non avere assunto correttamente l’impegno
a costituirsi in associazione temporanea di imprese in caso
di aggiudicazione, richiesto dall’art. 8 del bando di gara
e dall’art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
Sostengono che l’art. 8 del bando di gara impone alle ditte
che intendono partecipare al procedimento in costituenda
A.T.I. di formulare l’anzidetto impegno mediante dichiarazione
da formulare nel corpo dell’offerta.
Il loro impegno è quindi contenuto nell’offerta economica,
la cui busta non è stata aperta in sede di gara a causa
dell’impugnata esclusione.
Obietta la parte resistente che l’offerta in questione,
ai sensi del richiamato art. 8, deve essere contenuta in
ogni dichiarazione o documento necessario per l’ammissione
alla gara; di conseguenza, giustamente la commissione non
avrebbe aperto l’offerta economica delle ricorrenti, in
quanto gli altri documenti di gara non contenevano l’impegno
di cui ora si discute.
Quest’ultima osservazione è infondata.
Sotto profilo sintattico, è contestabile che l’inciso “nonché
ogni dichiarazione o documento necessario per l’ammissione
alla gara “ sia riferibile anche alla proposizione coordinata
“ e contenere l’impegno “ e non esclusivamente alla proposizione
principale “deve essere sottoscritta a pena di esclusione
“.
Comunque, la lettura proposta dall’amministrazione è palesemente
illogica, in quanto il bando, letto nel senso proposto,
imporrebbe l’irragionevole obbligo di ripetere l’impegno
in questione in tutti gli atti predisposti dalle imprese
per partecipare alla gara.
Deve, quindi, essere affermato che l’impegno di cui si discute
deve essere espresso in un unico atto.
La stazione appaltante ha ritenuto che l’impegno debba essere
espresso in atti contenuti al di fuori della busta contenete
l’offerta economica; tale impostazione è stata seguita anche
da quasi tutti i partecipanti alla gara.
Tale convinzione, comune a più soggetti, è da collegare
al principio, assolutamente pacifico, da tempo recepito
nelle procedure d’evidenza pubblica, relativo all’illegittimità
della produzione di qualsiasi documento attinente alla documentazione
amministrativa, da presentare a corredo dell’offerta, insieme
all’offerta economica e la conseguente illegittimità di
qualsiasi determinazione relativa alla completezza della
documentazione amministrativa assunta una volta conosciuta,
o resa conoscibile, l’offerta economica.
Di conseguenza, la commissione di gara e la gran parte delle
imprese partecipanti hanno ritenuto che formulare l’impegno
insieme all’offerta economica rende quest’ultima inammissibile,
in quanto tale modo di procedere può influire sull’imparzialità
della commissione incaricata dell’esame delle diverse proposte.
Ed invero, non può essere sottaciuto che l’impegno a costituirsi
in associazione temporanea può essere sottoscritto in termini
tali da dare luogo a problemi interpretativi, per cui la
disamina della sua correttezza non costituisce un apprezzamento
del tutto vincolato, ma può essere influenzata dalla conoscenza
dell’offerta economica.
L’opinione della stazione appaltante e della maggioranza
dei partecipanti alla procedura di cui ora si discute non
appare, quindi, arbitraria.
Peraltro, va anche osservato che il bando di gara è univoco
nel disporre che l’impegno a costituirsi in associazione
temporanea deve essere contenuto nell’offerta economica.
Inoltre, il bando riprende quasi letteralmente l’enunciato
dell’articolo 13, quinto comma, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, il quale dispone che anche associazioni temporanee
d’imprese e consorzi non ancora costituiti possono presentare
offerte, ma che in tal caso “l’offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o
i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse “.
Pertanto, anche la legge individua l’offerta quale veicolo
dell’impegno a costituirsi in associazione temporanea.
Di fronte a tale, univoco, enunciato, il collegio deve rilevare
che l’odierna ricorrente si è attenuta a quanto disposto
dal bando di gara, il quale a sua volta si è uniformato
– salvo il pleonastico inciso di cui sopra s’è detto - a
quanto disposto dalla legge che regolamenta la materia.
Pertanto, deve essere affermato che ha errato la commissione
di gara nell’escludere l’offerta della ricorrente sulla
base di un principio di generale applicazione, ma che il
legislatore ha escluso con riferimento al problema che ora
si discute.
L’argomentazione della ricorrente deve, quindi, essere condivisa.
La domanda impugnatoria deve, in conclusione essere accolta,
annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante
a seguito dell’apertura della busta contenente l’offerta
economica della ricorrente.
La domanda risarcitoria deve, invece, essere respinta, non
essendo stata fornita alcuna prova del danno lamentato.
In considerazione della novità delle questioni trattate
deve essere riconosciuta l’esistenza di giusti motivi per
compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra
le parti costituite.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
accoglie la domanda impugnatoria proposta con il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
(verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004,
nella parte in cui determina l’esclusione delle ricorrenti
ed aggiudica il contratto alla controinteressata), fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra
le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
per la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;
Rosa Panunzio, Consigliere
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