| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1511
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
S. Muroni (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna (Avv. Stato) Commissione per l’esame
riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato) |
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1. Atto e provvedimento – obbligo di motivazione
– attribuzione di punteggio numerico – sufficienza.
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2. Concorso – valutazione negativa del candidato
– necessità di segni o commenti sull’elaborato – irrilevanza.
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3. Concorso – valutazione degli elaborati
– tempi medi impiegati – sindacato giurisdizionale – non
sussiste.
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1. L’attribuzione di un punteggio numerico
è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui
all’art. 3 L. 241/1990.
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2. In caso di valutazione negativa di un
candidato è irrilevante (e non appare necessario) che la
commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine
dell’elaborato corretto di ciascun candidato.
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3. Sfugge al sindacato di legittimità del
giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione
degli elaborati: la fissazione dei criteri di massima per
la correzione degli elaborati, così come la valutazione
delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità
propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato
di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari,
illogici, irragionevoli ed irrazionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 955/2004 proposto dal
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sig. Salvatore Muroni rappresentato
e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Luca e Antonella De Angelis ed elettivamente
domiciliato in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso il loro
studio legale,
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contro
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- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,
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- l’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna – Direzione Generale, in persona del Direttore
pro-tempore,
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- la Commissione per l’esame riservato
per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004,
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici
di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,
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per l'annullamento
del punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice all’elaborato
redatto dal ricorrente nel concorso sopra specificato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 6 ottobre 2004 l’avv. Luca
De Angelis per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia
Salis per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 9
settembre 2004 e depositato il successivo giorno 20, il
ricorrente espone di aver partecipato al concorso riservato
per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004,
le cui prove scritte si sono tenute il 22 aprile 2004.
Al termine del procedimento di valutazione di tali prove,
la commissione esaminatrice gli assegnava il punteggio globale
di 8/15 (9 nel primo elaborato, 9 nel secondo e 6 nel terzo)
insufficiente al raggiungimento del minimo richiesto per
l’ammissione alle prove orali (11/15).
Di qui il ricorso in esame col quale si deduce violazione
di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241), eccesso
di potere e difetto di motivazione, in quanto la commissione
giudicatrice avrebbe espresso le sue valutazioni in termini
esclusivamente numerici, senza dar conto delle ragioni del
giudizio complessivamente sfavorevole attribuito alle prove
del candidato e senza che i criteri di valutazione all’uopo
predisposti - per la loro genericità – consentissero la
ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale apprezzamento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento del giudizio impugnato.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata che ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza camerale del 6 ottobre 2004, fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti
della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno
insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso in esame si caratterizza per la
manifesta infondatezza che consente, ai sensi dell’articolo
26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto
dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione
in forma semplificata nella camera di consiglio fissata
per l’esame dell’istanza cautelare.
Come riconosce lo stesso ricorrente, la questione dell’idoneità
del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo
motivazionale dei giudizi inerenti le prove scritte di un
concorso, imposto all’Amministrazione dall’art. 3 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver a lungo ricevuto soluzione
prevalente nel senso della sufficienza dell’attribuzione
del solo punteggio numerico, è stata riaperta da alcune
decisioni del giudice amministrativo che, invece, hanno
ritenuto necessaria l’esternazione ancorché sintetica del
giudizio valutativo sfociato nel punteggio numerico.
Anche il Consiglio di Stato, in talune pronunce, ha ritenuto
sufficiente il punteggio numerico soltanto ove i criteri
di massima fissati dalla Commissione fossero rigidamente
predeterminati, restando per contro insufficiente il mero
punteggio nei casi in cui essi si risolvessero in espressioni
eccessivamente generiche.
Sennonchè, recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, con
decisione n. 6155 del 17 settembre 2004, nella consapevolezza
dei cennati contrasti giurisprudenziali, ha riesaminato
la questione tornando al pregresso orientamento della sufficienza
del voto espresso esclusivamente in termini numerici, con
le seguenti precisazioni perfettamente attinenti anche alle
censure sollevate nel caso che occupa:
- in caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante
(e non appare necessario) che in la commissione lasci segni
grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto
di ciascun candidato;
- la fissazione dei criteri di massima per la correzione
degli elaborati, così come la valutazione delle prove di
esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria
della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità,
salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli
ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di
specie.
Da tale orientamento, che già aveva visto l’adesione di
questo Tribunale (per tutte:TAR Sardegna n. 1602/02 del
21 novembre 2002), non si ravvisano ragioni per discostarsi,
con conseguente reiezione del ricorso.
Gli anzidetti contrasti giurisprudenziali giustificano la
compensazione delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Respinge il ricorso in epigrafe .
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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