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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1511
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
S. Muroni (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Avv. Stato) Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato)


1. Atto e provvedimento – obbligo di motivazione – attribuzione di punteggio numerico – sufficienza.

 

2. Concorso – valutazione negativa del candidato – necessità di segni o commenti sull’elaborato – irrilevanza.

 

3. Concorso – valutazione degli elaborati – tempi medi impiegati – sindacato giurisdizionale – non sussiste.

1. L’attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. 241/1990.

 

2. In caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato.

 

3. Sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati: la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 955/2004 proposto dal

 

sig. Salvatore Muroni rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Luca e Antonella De Angelis ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso il loro studio legale,

 

contro

 

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

 

- l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale, in persona del Direttore pro-tempore,

 

- la Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

 

per l'annullamento
del punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice all’elaborato redatto dal ricorrente nel concorso sopra specificato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 6 ottobre 2004 l’avv. Luca De Angelis per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, notificato il 9 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 20, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004, le cui prove scritte si sono tenute il 22 aprile 2004.
Al termine del procedimento di valutazione di tali prove, la commissione esaminatrice gli assegnava il punteggio globale di 8/15 (9 nel primo elaborato, 9 nel secondo e 6 nel terzo) insufficiente al raggiungimento del minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (11/15).
Di qui il ricorso in esame col quale si deduce violazione di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241), eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso le sue valutazioni in termini esclusivamente numerici, senza dar conto delle ragioni del giudizio complessivamente sfavorevole attribuito alle prove del candidato e senza che i criteri di valutazione all’uopo predisposti - per la loro genericità – consentissero la ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale apprezzamento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del giudizio impugnato.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza camerale del 6 ottobre 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta infondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Come riconosce lo stesso ricorrente, la questione dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale dei giudizi inerenti le prove scritte di un concorso, imposto all’Amministrazione dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver a lungo ricevuto soluzione prevalente nel senso della sufficienza dell’attribuzione del solo punteggio numerico, è stata riaperta da alcune decisioni del giudice amministrativo che, invece, hanno ritenuto necessaria l’esternazione ancorché sintetica del giudizio valutativo sfociato nel punteggio numerico.
Anche il Consiglio di Stato, in talune pronunce, ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico soltanto ove i criteri di massima fissati dalla Commissione fossero rigidamente predeterminati, restando per contro insufficiente il mero punteggio nei casi in cui essi si risolvessero in espressioni eccessivamente generiche.
Sennonchè, recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 6155 del 17 settembre 2004, nella consapevolezza dei cennati contrasti giurisprudenziali, ha riesaminato la questione tornando al pregresso orientamento della sufficienza del voto espresso esclusivamente in termini numerici, con le seguenti precisazioni perfettamente attinenti anche alle censure sollevate nel caso che occupa:
- in caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che in la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato;
- la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Da tale orientamento, che già aveva visto l’adesione di questo Tribunale (per tutte:TAR Sardegna n. 1602/02 del 21 novembre 2002), non si ravvisano ragioni per discostarsi, con conseguente reiezione del ricorso.
Gli anzidetti contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Respinge il ricorso in epigrafe .
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore


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