| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1508
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
M. Ariu (Avv. P. Corda) c. Comune di Arbus (Avv. R. Gallus
Cardia), Responsabile del Servizio settore commercio e attività
produttive del Comune di Arbus (n.c.), Commissione di gara
per la concessione in gestione dello stabilimento balneare
Torre dei Corsari (n.c.) CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa
Servizi Turistici Arburese a r.l. (Avv.ti E. e P. Cotza)
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1. Contratti della P.A. – gare – clausole
del bando equivoche – interpretazione – quella che comporta
la più ampia partecipazione.
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2. Giurisdizione e competenza – contratti
della P.A. – invalidità o inefficacia - sentenza C. Cost.
n. 204/2004 - giurisdizione amministrativa – non sussiste.
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1. Il tenore fortemente equivoco della clausola
del bando disciplinante i requisiti di partecipazione deve
indurre l’Amministrazione ad ammettere le imprese in applicazione
del noto principio per il quale, nei casi in cui clausole
o prescrizioni del bando di gara siano incomplete o poco
chiare cosi da renderne effettivamente incerta o dubbia
la loro interpretazione, deve essere preferita quella che
comporta la partecipazione alla gara del maggiore numero
possibile di imprese.
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2. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale
5 luglio 2004, n. 204, ed in conformità ai principi da essa
espressi, devono ritenersi sottratte alla cognizione del
giudice amministrativo le controversie in tema di invalidità
o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare
ad evidenza pubblica in quanto in tal caso la domanda giudiziale
attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico
in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri
diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe
raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti
amministrativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 290/2004 proposto dal
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signor Marcello Ariu rappresentato
e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Piero Corda ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio
del medesimo legale,
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contro
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- il Comune di Arbus, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a
margine dell’atto di costituzione dall’avv. Raffaele Gallus
Cardia ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia
n. 35, presso lo studio del medesimo legale,
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- il Responsabile del Servizio settore
commercio e attività produttive del Comune di Arbus,
non costituito in giudizio,
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- la Commissione di gara per la concessione
in gestione dello stabilimento balneare Torre dei Corsari,
in Arbus, in persona del Presidente, non costituito
in giudizio,
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e nei confronti
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della società CO.S.T.A. – Piccola Soc.
Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l., in persona
del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti
Eulo e Paolo Cotza ed elettivamente domiciliata in Cagliari,
Piazza Michelangelo n. 14, presso il loro studio legale,
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per l'annullamento
- del verbale della Commissione di gara del 21 gennaio 2004,
nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla gara sopra
specificata per la mancanza nell’oggetto sociale rilasciato
dalla C.C.I.A.A. dell’attività “Gestione servizi e parcheggi”
e disposto l’ammissione alla gara e l’assegnazione provvisoria
alla società controinteressata;
- della determinazione del 30 gennaio 2004 n. 400/11 con
la quale il Responsabile del Servizio settore commercio
e attività produttive del comune di Arbus ha approvato il
verbale di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva alla
società controinteressata;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o
connesso,
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nonché
per la dichiarazione di nullità del contratto stipulato
tra il Comune di Arbus e la società CO.S.T.A. – Piccola
Soc. Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l.,
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e, in via subordinata
per l’annullamento del bando di gara del pubblico incanto
sopra specificato, nella parte in cui la clausola di cui
al punto 14.3 dovesse intendersi limitatrice della possibilità
del ricorrente di partecipare alla gara medesima.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avv. Piero
Corda per il ricorrente, l’avv. Paolo Cotza per la società
controinteressata e l’avv. Francesco Gallus in sostituzione
dell’avv. Raffaele Gallus Cardia per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 3
marzo 2004 e depositato il successivo giorno 11, il signor
Marcello Ariu espone di aver partecipato alla gara per pubblico
incanto indetta dal Comune di Arbus per la concessione in
gestione dello stabilimento balneare in località Torre dei
Corsari, per la durata di 9 anni, con offerte in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta del canone annuo di euro
10,000,00 IVA esclusa.
Sennonchè, dopo essere stato in un primo tempo ammesso alla
selezione, ne veniva successivamente escluso “…in quanto
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio in
data 16 gennaio 2004 non risulta abbia nell’oggetto sociale
la dicitura “Gestione servizi e parcheggi” (verbale della
commissione giudicatrice del 21 gennaio 2004).
La gara veniva quindi aggiudicata alla controinteressata
società CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa Servizi Turistici
Arburese a r.l., unica offerta ritenuta valida, che aveva
presentato un’offerta pari a euro 15.090,00 annui, IVA esclusa.
Avverso gli atti specificati in epigrafe il sig. Ariu ha
presentato il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
Violazione del bando ed errata interpretazione di legge
– Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Contraddittorietà
manifesta: se il certificato o l’autocertificazione richiesta
dal punto 14.3 del bando dovevano riguardare l’attività
in concreto svolta dalle imprese partecipanti, allora anche
la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara in
quanto nella domanda di partecipazione si era limitata ad
indicare l’oggetto sociale.
In ogni caso, l’anzidetta prescrizione non doveva affatto
intendersi nel senso di prescrivere necessariamente che
le imprese fossero già iscritte o che già svolgessero tale
l’attività specifica di gestione servizi e parcheggi, non
essendo ciò espressamente richiesto dal bando che si limitava
a chiedere l’iscrizione per attività attinente a quella
oggetto dell’appalto.
In realtà, sempre ad avviso del ricorrente, la prescrizione
del bando sul punto, non richiedendo l’iscrizione per l’attività
in concreto esercitata, doveva riferirsi alla possibilità
per le imprese partecipanti di svolgere il servizio oggetto
della gara (ossia nel senso di richiedere l’iscrizione nel
registro delle imprese con l’indicazione di un oggetto sociale
comprendente anche l’esercizio dell’attività oggetto della
gara).
In tal senso il ricorrente, operante nella forma dell’impresa
individuale, non subirebbe le limitazioni delle imprese
costituite in forma di società che sono legittimate a svolgere
solo le attività comprese nell’oggetto sociale riportato
nell’atto costitutivo.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché la dichiarazione
di nullità del contratto stipulato tra il Comune di Arbus
e la società CO.S.T.A.;
con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese
del giudizio.
Per resistere al ricorso si sono costituite le controparti
intimate che, con articolate memorie difensive, hanno replicato
alle argomentazioni del ricorrente concludendo, infine,
per la reiezione del gravame, vinte le spese.
In particolare la società controinteressata, contestualmente
alle difese, ha proposto ricorso incidentale ritenendo illegittimo
il provvedimento di esclusione oggetto di gravame, nella
parte in cui non motiva l’esclusione della ricorrente anche
per carenza del requisito di professionalità necessaria,
espressamente richiesto per lo svolgimento dei servizi contemplati
nel disciplinare.
Con ordinanza n. 139 del 17 marzo 2004 il Tribunale adito,
senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato
direttamente la discussione del merito della causa, in vista
della quale le parti hanno integrato con memoria le rispettive
difese.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Il bando di gara, al punto n. 5, indicava le caratteristiche
generali della concessione da assegnare, precisando che
essa concerneva la “gestione dello stabilimento balneare,
del servizio relativo al lido comunale e la gestione del
parcheggio a pagamento istituito a Torre dei Corsari”.
Tra i requisiti di ammissibilità alla gara veniva richiesto
(punto 14.3 del bando) il “Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercia attinente l’oggetto dell’appalto, ovvero
gestione servizi e parcheggio…”.
La commissione ha ritenuto di escludere il ricorrente dalla
gara in quanto il certificato camerale presentato recava
solo l’iscrizione per l’attività bar ristorante, senza comprendere
cioè anche il servizio gestione parcheggi.
Il Collegio, anzitutto, condivide la ricostruzione della
difesa della controinteressata circa la natura complessa
dell’oggetto della gara, ma ritiene che nel caso di specie
anzichè l’esclusione della ricorrente, sulla base di una
clausola del bando dal contenuto oscuro o quanto meno suscettibile
di diverse interpretazioni, ben dovesse richiedersi, da
parte dell’amministrazione appaltante, l’applicazione del
principio generale della massima partecipazione.
Ed invero la richiesta di un certificato camerale “attinente
l’oggetto dell’appalto”, in presenza come detto di un oggetto
di gara variegato e complesso, non vuol dire necessariamente
ed indubitabilmente iscrizione camerale per tutte le componenti
del servizio bensì, come sostenuto dal ricorrente nelle
sue difese, iscrizione per un’attività “attinente” l’oggetto
dell’appalto e suscettibile di estendersi anche alle altre
sue componenti.
E ciò, soprattutto, in un appalto come quello in esame nel
quale le attività complementari a quella di gestione del
bar – ristorante, per la quale il ricorrente possiede l’iscrizione
richiesta, si caratterizzano per la loro semplicità organizzativa
e per la mancanza di significativi contenuti tecnici.
Sotto questo profilo non appare decisivo il richiamo operato
dalla controinteressata alla sentenza di questo TAR Sardegna
del 25 luglio 2003 n. 913, perché in quel caso la prescrizione
della lex specialis chiedeva proprio l’iscrizione per la
specifica attività da appaltare, ponendosi in tal caso l’iscrizione
come requisito inderogabile di partecipazione.
Nel caso in esame, invece, il tenore fortemente equivoco
della clausola del bando disciplinante i requisiti di partecipazione
avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad ammettere la
ricorrente in applicazione del noto principio per il quale,
nei casi in cui clausole o prescrizioni del bando di gara
siano incomplete o poco chiare cosi da renderne effettivamente
incerta o dubbia la loro interpretazione, deve essere preferita
quella che comporta la partecipazione alla gara del maggiore
numero possibile di imprese (per tutte, Consiglio Stato
sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397).
La fondatezza del ricorso principale comporta la necessità
di esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata
che, tuttavia, si rivela infondato.
Si assume infatti che l’impresa Ariu si sarebbe dovuta comunque
escludere dalla procedura concorsuale per la mancanza del
requisito della necessaria professionalità per l’espletamento
dei servizi, pure richiesto dal bando di gara.
Più precisamente la controinteressata sostiene che la ricorrente
non disporrebbe delle unità lavorative necessarie allo svolgimento
dell’attività oggetto dell’appalto.
Sennonché, a concludere per l’infondatezza dell’impugnazione
incidentale va osservato che il requisito in questione,
al momento della partecipazione ad una gara come quella
in esame, nella quale il contenuto della prestazione richiesta
è privo di elementi di complessità tali da richiedere negli
addetti una particolare qualificazione tecnica, va necessariamente
considerato in termini di mera potenzialità all’espletamento
del servizio.
Solo in caso di aggiudicazione della gara, infatti, se del
caso mediante la conclusione di nuovi rapporti di lavoro
anche stagionali, eventualmente in numero anche superiore
rispetto all’unità già obbligatoriamente prevista dalla
lettera H dell’art. 5 del capitolato d’oneri, dovrà essere
costituita l’organizzazione minima necessaria ad assicurare
un regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
Opinare diversamente vorrebbe dire costringere le imprese
partecipanti alla gara ad assumere maestranze in un momento
nel quale è ancora aleatoria la aggiudicazione e, dunque,
la possibilità di impiegarle nel servizio.
In conclusione, quindi, il ricorso principale – per la parte
in cui impugna l’esclusione della ricorrente dalla gara
e l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata
- va accolto, mentre va respinto il ricorso incidentale.
Il ricorrente chiede poi che questo Tribunale dichiari la
nullità del contratto stipulato tra il Comune di Arbus e
la società CO.S.T.A., senza peraltro svolgere specifici
argomenti a sostegno della domanda.
Pone così un problema complesso e dibattuto, che ha indotto
di recente il Consiglio di Stato a rimetterlo – insieme
con altri riguardanti la reintegrazione in forma specifica
della pretesa avanzata dal concorrente ingiustamente pregiudicato
in una gara pubblica – alla Adunanza Plenaria, con l’ordinanza
n. 3355 del 21 maggio 2004.
Per quanto qui interessa, la Quarta Sezione evidenzia (punto
5 della ordinanza) un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione
amministrativa, allorché debba essere decisa la natura del
vizio che, a seguito dell’annullamento della aggiudicazione,
affligge il contratto eventualmente già stipulato.
In verità, la decisione distingue tra ipotesi in cui si
chieda (o debba esser data) una decisione costituitiva (annullamento
o risoluzione del contratto), e ipotesi in cui - in base
a una scelta teorica che pure si indica come dubbia – si
ritenga la nullità o comunque una automatica caducazione
del contratto.
In questo secondo caso sarebbe possibile un accertamento
in via incidentale.
Precisa però (punto 5.3) che se sia stata domandata espressamente
una pronuncia, anche solo dichiarativa, sul contratto, emergono
i medesimi problemi di giurisdizione propri di una pronuncia
costitutiva.
La Sezione rimettente, pur riconoscendo che la questione
è suscettibile di differenti soluzioni, sembra privilegiare
quella affermativa della giurisdizione, osservando che altrimenti
resterebbe priva di significato l’attribuzione di giurisdizione
esclusiva in materia di procedure di affidamento degli appalti
pubblici.
Questa posizione, fino a ieri condivisibile, va oggi ripensata
alla luce della sentenza n. 204 del 5 luglio 2004, pubblicata
il 14 luglio 2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimi gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della
legge 21 luglio 2000 n. 105. La illegittimità riguarda,
in particolare e per quanto qui interessa, la giurisdizione
esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici
servizi; giurisdizione che può essere riconosciuta al giudice
amministrativo solo quando “la pubblica amministrazione
agisce esercitando il suo potere autoritativo”, ovvero adopera
strumenti negoziali ma in sostituzione di un potere autoritativo
che la legge ad essa attribuisce.
Né la norma, né di conseguenza la decisione della Corte,
menzionano la domanda sulla invalidità o inefficacia del
contratto stipulato con l’aggiudicatario, ad esito di una
procedura ad evidenza pubblica; ma è certo che tale domanda
attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico
in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri
diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe
raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti
amministrativi.
Non contraddice alla soluzione adottata la sopravvivenza
dell’articolo 6 della citata legge 205/2000, che assegna
al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva su “tutte
le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture” .
La norma, come giustamente osservato nella menzionata ordinanza
della Quarta Sezione, non indica con chiarezza la estensione
della giurisdizione esclusiva, e in particolare se essa
riguardi anche le pronunce sui contratti, che in base ad
una tradizionale sistematica sono considerati esterni rispetto
alle procedure di affidamento.
La specialità della previsione suggerirebbe di per sé una
interpretazione restrittiva. Ma le indicazioni fornite dal
Giudice delle leggi, nella ricordata decisione 204/2004,
impone anche una interpretazione conforme alla Carta fondamentale;
sempre che non si voglia ritenere, con argomento rafforzativo,
che già la censura sull’articolo 33 capoverso lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 impedisca, almeno
per gli appalti di servizi, l’inclusione dei giudizi sul
contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Sulla domanda di nullità del contratto va dunque dichiarato
il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sull’inconveniente, da più parti denunciato, del frazionamento
dei giudizi nell’ambito di unico rapporto controverso, è
forse utile la seguente notazione.
Se venisse confermata dalla Adunanza Plenaria la tesi, che
già appare prevalente, della nullità, inefficacia o automatica
caducazione del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione,
il soggetto appaltante dovrà eseguire la decisione prescindendo
dal titolo formale che la vincola all’aggiudicatario. E
il radicale difetto del contratto può divenire oggetto di
cognizione incidentale nella fase esecutiva.
L’Amministrazione dovrà, in definitiva, riammettere alla
gara l’impresa Ariu e valutarne l’offerta. Dovrà poi decidere,
se l’esito della gara lo renderà necessario, sulla sorte
del contratto già stipulato con la società CO.S.T.A., secondo
i principi sopra enunciati
Sussistono giusti motivi, considerata anche la parziale
soccombenza del ricorrente, per compensare tra le parti
le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla la esclusione e l’aggiudicazione impugnate; dichiara
il difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità del
contratto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore
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