| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 1507
Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio
Gestor S.p.A. (Avv.ti P. Di Benedetto e G. Di Cuonzo), c.
Comune di Sassari (Avv. A. Masala) SESAM s.p.a. (Avv. M.
Vignolo) e DIGEP S.r.l. (n.c.) |
|
1. Contratti della P.A. – gare – pubblicazione
su internet di capitolato difforme da quello effettivamente
disciplinante la gara – affidamento dei concorrenti – nuovo
termine per la presentazione dell’offerta – obbligo – sussiste.
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – gare - nuovo termine
per la presentazione dell’offerta - congruità – obbligo
– sussiste.
|
|
1. La pubblicazione su Internet di un capitolato
difforme da quello effettivamente disciplinante la gara,
dovuto ad errore dell’amministrazione, comporta la necessità
di assegnare un termine nuovo e congruo all’impresa che,
facendo affidamento su quella pubblicazione informatica,
ha modulato l’offerta in modo difforme da quella effettivamente
richiesta dal capitolato vigente.
|
| |
|
2. Per “termine congruo” deve intendersi
un periodo sufficientemente lungo, laddove il concorrente
debba riesaminare l’offerta economica nel suo insieme.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 216/2004 proposto da
|
| |
|
GESTOR S.p.A. rappresentata e difesa
dagli avvocati Pietro Di Benedetto e Giuseppe Di Cuonzo,
con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Sassari, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato
Alessandro Masala, con elezione di domicilio come da procura
speciale in atti;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
della SESAM s.p.a., rappresentata
e difesa dall’avvocato Marcello Vignolo, con elezione di
domicilio come da procura speciale in atti; della DIGEP
s.r.l., non costituita;
|
| |
|
per l'annullamento
1) del provvedimento con il quale è stato aggiudicato alla
controinteressata S.E.S.A.M. il servizio di accertamento
e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, diritti di macellazione e altri tributi minori;
2) del verbale della commissione giudicatrice del 19.1.2004
con il quale è stato aggiudicato alla ditta controinteressata
il servizio di cui sopra;
3) del provvedimento che ha approvato il capitolato d’oneri;
4) della nota del Dirigente del settore contratti del Comune
di Sassari del 22/12/03, con cui si invitano le imprese
partecipanti alla gara a presentare una “offerta economica
rettificata”;
5) della delibera della Giunta comunale n. 737 del 16/12/2003,
con la quale sono state modificate le tariffe della tassa
e dei tributi suddetti;
e per il risarcimento dei danni.
|
| |
|
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 ottobre
2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il Comune di Sassari ha indetto pubblico
incanto, da esperirsi con il criterio di cui all’art. 23,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 17.3.95 n. 157, per l’affidamento
in concessione del servizio di accertamento e riscossione
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e
altri tributi minori.
Il capitolato d’oneri disciplinava nel dettaglio sia gli
aspetti economici che organizzativi del rapporto e, in particolare,
all’art. 13, prevedeva l’obbligo per il concessionario di
organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi
che si rendessero necessari a garantirne l’efficacia e l’efficienza.
Le imprese partecipanti al procedimento dovevano formulare,
quindi, l’offerta, tenendo conto dell’incidenza dei costi
del personale e delle attrezzature sulla remuneratività
del servizio.
La Gestor spa, già concessionaria del servizio posto in
gara, faceva pervenire, nel termine indicato dal bando,
la propria offerta, sulla base di un capitolato d’oneri
comparso su Internet ma, successivamente alla presentazione
dell’offerta, veniva a conoscenza che questo capitolato
era differente rispetto a quello approvato dal Comune; contestava,
pertanto, la gara chiedendone l’annullamento all’amministrazione,
posto che l’offerta da essa presentata era stata formulata
sulla base di un capitolato d’oneri differente rispetto
a quello pubblicato.
La diversità riguardava l’obbligo di assumere cinque lavoratori
anziché sei.
L’amministrazione, visto l’errore nel quale la ditta era
incorsa, invitava, con nota del 22.12.03, le imprese partecipanti
alla gara a verificare se l’offerta presentata fosse stata
formulata sulla base del capitolato corretto, in caso contrario,
consentiva loro di presentare, in sostituzione di quella
già presentata, una nuova busta contenente l’offerta economica.
Con la stessa nota fissava, quale nuova data per l’apertura
dei plichi contenenti le offerte, il giorno 30.12.03.
Aperte le offerte, la ricorrente, con un ribasso pari al
35,51% sull’aggio base, si collocava, nella graduatoria
approvata dalla commissione giudicatrice, al terzo posto
dopo la SESAM spa, che offriva un ribasso del 38,2% e la
DIGEP Srl, con un ribasso del 37,8%.
La commissione procedeva, quindi, alla verifica dell’anomalia
della prima ditta classificata e le aggiudicava la gara.
Contro tale determinazione, nonché contro gli atti del procedimento,
propone, la Gestor spa, ricorso giurisdizionale deducendo
i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono
al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione; eccesso di potere per sviamento.
L’amministrazione ha modificato una componente essenziale
su cui si formula l’offerta economica, costituita dal costo
del personale, riducendo da 6 unità lavorative a 5 il personale
da assumere. La riapertura del termine, entro il quale presentare
una nuova offerta economica, non ha sanato l’illegittimità,
in quanto il tempo concesso è stato insufficiente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D. Lgs.
17.3.1995 n. 157, eccesso di potere per erroneità nei presupposti.
L’amministrazione non ha dato corso all’attività di verifica
dell’anomalia delle offerte presentate dalla prima e seconda
classificata.
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata
sia la società controinteressata; entrambe eccepiscono pregiudizialmente
l’inammissibilità del ricorso, essendo la società ricorrente
al terzo posto e non avendo contestato la legittimità della
partecipazione alla gara della seconda graduata.
In data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo,
la società ricorrente è venuta a conoscenza che, con determinazione
n. 50057/200 del 5.2.2004, l’amministrazione aveva aggiudicato,
in via definitiva, il servizio in questione alla controinteressata,
dopo aver sottoposto la sua offerta al procedimento di verifica,
in quanto il ribasso offerto superava la soglia di anomalia
determinata dall’art. 25 del D. Lgs. n. 157/95.
Contro tale provvedimento la ricorrente propone motivi aggiunti,
deducendo la seguente censura: violazione e falsa applicazione
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 157/95; eccesso di potere per
illogicità manifesta e per errore nei presupposti; omessa
e carente istruttoria.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presenti i patroni
delle parti, dopo ampia discussione, la causa è stata assunta
in decisione dal Collegio.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Con il presente ricorso impugna la Gestor
spa il provvedimento con il quale è stato aggiudicato alla
S.E.S.A.M. spa il servizio di accertamento e riscossione
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, diritti
di macellazione e altri tributi minori per il Comune di
Sassari.
Si esamina, in quanto pregiudiziale, l’eccezione d’inammissibilità
del ricorso sollevata dalle controparti.
Assumono le stesse che, essendo la Gestor spa al terzo posto,
nella graduatoria approvata dalla commissione, non ha alcun
interesse all’annullamento dell’aggiudicazione fatta a favore
della controinteressata, perché, comunque, anche nell’ipotesi
di accoglimento del ricorso, diventerebbe aggiudicataria
del servizio la seconda ditta in graduatoria.
L’eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Con orientamento costante la giurisprudenza ha affermato
il principio secondo il quale, in materia di impugnazione
di gare di appalto, è sufficiente, in capo al ricorrente,
un interesse strumentale al rinnovo delle operazioni di
gara, dato che dal rinnovo delle stesse e dunque dalla rimessione
in discussione della vicenda, discende una chance di vittoria.
Nel caso in questione, atteso che alcuni motivi di censura,
se accolti, travolgerebbero l’intera gara, deve ritenersi
che sussista l’interesse della ricorrente ad ottenere strumentalmente
tale esito.
Passando al “merito“ del ricorso, con il primo motivo si
deduce violazione e falsa applicazione dei principi che
presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza
pubblica; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione.
Assume, la ricorrente, che l’amministrazione ha modificato
una componente essenziale su cui si formula l’offerta economica,
costituita dal costo del personale, riducendo da 6 unità
lavorative a 5 il personale da assumere e che la riapertura
del termine, entro il quale presentare una nuova offerta,
non ha sanato l’illegittimità, in quanto il tempo concesso
è stato insufficiente.
La censura, ad avviso del Collegio, è fondata.
Come esposto in narrativa, sul sito Internet del comune
di Sassari è comparso (per tre giorni), per un erroneo inserimento,
un capitolato d’oneri “vecchio”, relativo, cioè, allo stesso
appalto di servizi, ma riguardante un precedente periodo
e, in parte, diverso da quello effettivo, pubblicato successivamente
dal Comune.
Tale doppia pubblicazione su Internet ha indotto la ricorrente
in errore, tanto da chiedere all’amministrazione l’annullamento
dell’intera gara.
L’amministrazione, rilevato tale inconveniente, ha consentito
alle imprese che già avevano presentato un’offerta di reiterare
la stessa, sulla base delle indicazioni contenute nel “nuovo”
capitolato d’oneri.
La difesa della parte convenuta sostiene che nessun ragionevole
dubbio poteva sorgere sul fatto che l’unico capitolato che
disciplinava la gara per l’affidamento del servizio fosse
il secondo, perché nel primo testo comparso su Internet,
si leggeva: “il contratto di concessione in atto scadrà
il 31.12.2001 ed inoltre si parlava ancora di “lire” anziché
di “euro”.
Il Collegio non condivide la tesi della facile riconoscibilità
dell’erronea inserzione: ai soggetti interessati alla gara
possono essere sfuggiti, nella lettura del testo, dei dettagli,
diventati, invero, significativi solo ex post.
In realtà, la pubblicazione su Internet del testo completo
del capitolato d’oneri, nel sito istituzionale del Comune
di Sassari, ha creato un legittimo affidamento sulla sua
validità, ed è stato un caso che la ricorrente abbia svolto
un’ulteriore verifica, nel suddetto sito, del capitolato
d’oneri, riscontrando, per l’appunto, delle differenze rilevanti
ai fini della formulazione dell’offerta economica.
Del resto, anche l’amministrazione ha riconosciuto la scusabilità
dell’errore e, correttamente, ha autorizzato le imprese
partecipanti a rettificare la propria offerta economica,
ma ha assegnato loro un termine assolutamente insufficiente
per tale rettifica.
Ad avviso del Collegio, infatti, la pubblicazione su Internet
di un capitolato difforme da quello effettivamente disciplinante
la gara, dovuto ad errore dell’amministrazione, comporta
la necessità di assegnare un termine nuovo e congruo all’impresa
che, facendo affidamento su quella pubblicazione informatica,
ha modulato l’offerta in modo difforme da quella effettivamente
richiesta dal capitolato vigente.
Per “termine congruo” deve intendersi un periodo sufficientemente
lungo, laddove il concorrente debba riesaminare l’offerta
economica nel suo insieme.
In punto di fatto, con raccomandata datata 22.12.2003, anticipata
con fax (che si assume) pervenuto alla ricorrente nella
stessa data, è stato posto come ulteriore termine per la
presentazione dell’offerta, la data del 29.12.2003.
In pratica, i giorni utili – esclusi i festivi - erano solo
quattro (se si considera anche il sabato, altrimenti tre),
ma non può ritenersi congrua la concessione di questi pochi
giorni, peraltro inframmezzati dalle vacanze natalizie,
per proporre una nuova, ponderata offerta, atteso che il
capitolato imponeva un’unità lavorativa in meno e, quindi,
il ricalcolo delle spese per il personale e la valutazione
della loro incidenza nell’offerta economica.
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli
ulteriori motivi di censura, il ricorso, per la parte impugnatoria,
è accolto.
La domanda di risarcimento dei danni, inserita nell’epigrafe
del ricorso, deve essere respinta in quanto del tutto generica:
non ha trovato, difatti, nella trattazione della causa nessuno
svolgimento.
In merito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3465 del
28 maggio 2004 della V sezione, confermando un orientamento
costante, ha affermato: “La domanda risarcitoria non sostenuta
dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilità
dell’Amministrazione risulta proposta in modo generico e,
quindi, va respinta; grava, infatti, sul danneggiato l’onere
di provare, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., tutti
gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del
danno per fatto illecito”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese
di giudizio che liquida forfetariamente in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00),
più IVA e CPA.
Compensa le spese nei confronti della controinteressata
costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 6 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:
|
| |
|
Paolo Turco, Presidente:
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore
|
|