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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 14901
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passatelli di Napoli
CO.V.I.M. s.r.l. (Avv.ti Danilo Pecoraro e Fulvio De Angelis) contro Comune di Castel Volturno (Avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa)


Competenza e giurisdizione – Convenzione transattiva stipulata tra il l’Amministrazione e l’appaltatore del servizio di raccolta r.s.u. – Rinuncia del Comune all’applicazione delle penali – E’ un accordo ex art. 11 l. n. 241/90 – Controversie relative all’esecuzione della convenzione - Giurisdizione del G.A.

La convenzione stipulata tra l’Amministrazione e il privato gestore di un appalto pubblico, con la quale la prima rinuncia all’applicazione in capo al secondo delle penali per le inadempienze commesse dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, integra la fattispecie degli accordi previsti dall’art. 11 della legge n. 241/90: pertanto le controversie relative alla esecuzione degli obblighi previsti in tale convenzione rientrano, per espressa previsione della stessa norma, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (1).

 

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(1) Fattispecie relativa ad una convenzione stipulata tra il Comune e l’appaltatore del servizio di raccolta RSU, con la quale il Comune rinunciava all’applicazione delle penali in capo all’appaltatore che aveva commesso inadempienze nell’esecuzione della commessa e il privato metteva a disposizione del Comune un’area di sua proprietà per lo stoccaggio dei beni durevoli.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE

 

composto dai Magistrati: Dr. Giancarlo CORAGGIO - Presidente, Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente-relatore, Dr. Guglielmo PASSARELLI DI NAPOLI - Componente ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1202/2002 R. G. proposto

 

CO.V.I.M. s.r.l. in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Pecoraro e Fulvio De Angelis presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via V. Colonna n. 9

 

contro

 

Comune di Castel Volturno in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli via A. Labriola (Parco Fiorito) presso l’Avv.to Raffaele Anatriello

 

per la declaratoria
del diritto al ripristino e alla restituzione alla ricorrente dell’area sita in CastelVolturno, località Bartolotto

 

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il gravame in epigrafe notificato il 24 gennaio 2002 depositato il 7 febbraio successivo laa società COVIM s.r.l. espone che:
- ha gestito per contratto di appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. del territorio di Castel Volturno fino al 30.11.2000.
- con convenzione stipulata il 19.6.1999 con il predetto Comune metteva gratuitamente a disposizione del Comune un sito di sua proprietà per lo stoccaggio dei beni durevoli nell’attesa che lo stesso Comune concordasse con il Consorzio Bacino SA 2 le modalità di prelevamento dal predetto sito dei citati beni e provvedendo al loro smaltimento.
Tanto esposto l’anzidetta società, con il presente ricorso, lamenta la mancata restituzione da parte del Comune di Castel Volturno, alla scadenza (30.11.2000) del contratto di appalto, dell’area messa a sua disposizione per lo stoccaggio dei beni durevoli e chiede pertanto che sia accertato il diritto alla restituzione di detta area con conseguente risarcimento dei danni supiti per l’asserita occupazione abusiva del suo sito da parte dell’Amministrazione per il tempo successivo alla predetta scadenza.
Il Comune di Castel Volturno resiste al ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente.
La presente controversia nasce da una convenzione stipulata l’8.6.1999 tra la società ricorrente (che, per contratto di appalto efficace fino al 30.11.2000, era titolare della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. del territorio comunale) e il Comune di Castevolturno.
Con detta convenzione, basata sulla premessa che la ricorrente, in costanza della predetta gestione aveva commesso inadempienze per le quali le erano state mosse formali contestazioni preordinate all’applicazione di serie penali, si stabiliva in via “compensativa”, che il Comune rinunciava all’applicazione delle penali e la ricorrente metteva a disposizione del Comune un’area di sua proprietà per lo stoccaggio dei beni durevoli.
La citata “convenzione” con cui il Comune dispone, rinunciando al relativo esercizio, del potere pubblico di applicare alla ricorrente le previste penali, integra la fattispecie degli accordi previsti dall’art. 11 della legge n. 241/90 rientranti, per espressa previsione della stessa norma, nella giurisdizione di questo giudice.
Nel merito il ricorso è infondato.
La ricorrente si duole in sostanza che alla scadenza (30.11.1999) del pregresso rapporto di gestione il Comune continuava ad occupare arbitrariamente il sito di sua proprietà. Agisce pertanto al fine di conseguire la restituzione dell’area con conseguente risarcimento danni.
L’azionata pretesa poggia evidentemente sul presupposto, espressamente affermato dall’interessata, che l’efficacia della convenzione coincida con la scadenza del precedente contratto.
Trattasi di presupposto smentito dalla stessa convenzione.
Da questa risulta infatti che:
- è stata stipulata l’8.6.1999 all’esito di un incontro sollecitato dalla ricorrente che offriva all’Amministrazione resistente la messa a disposizione di un sito di sua proprietà, per lo stoccaggio di beni duraturi, in via “compensativa” con le penali che l’amministrazione le aveva contestato per determinate inadempienze;
- il Comune nei giorni precedenti alla stessa convenzione deliberava, in relazione alla raccolta dei beni durevoli, di “stipulare con il Consorzio di Bacino SA/2 una convenzione per il prelievo e lo smaltimento di quei rifiuti mentre si è alla ricerca del sito ove stoccarli provvisoriamente. Con il nuovo appalto verrà organizzato anche tutto il servizio della raccolta differenziata”.
All’enunciato testè riportato segue in successione immediata la seguente statuizione: “Il rappresentane della Covim si dichiara disponibile a mettere a disposizione del comune, gratuitamente per la durata della convenzione, un sito di sua proprietà completo di capannone, per lo stoccaggio provvisorio dei beni durevoli che la Covim preleverà dal territorio comunale in un contesto di collaborazione. Insiste per la Compensazione tra maggiori servizi resi e le contestazioni ricevute”
L’inciso “per la durata della convenzione” contenuto nella seconda proposizione esclude ogni equivoco e rende chiaro ed evidente che la durata della convenzione dell’8.6.1999, sulla quale la ricorrente radica la pretesa alla restituzione dell’area, è ancorata non al preesistente contratto di appalto in base al quale ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u., ma alla durata della convenzione che il Comune aveva deliberato di concludere con il Consorzio del Bacino SA/2.
Appare dunque evidente che la convenzione dell’8.6.1999, intervenuta tra la ricorrente e il Comune, è collegata alla futura convenzione che il Comune stipulerà col Bacino SA/2. Essa reca in bianco l’elemento durata che sarà determinata a posteriori avendo le parti fatto con la convenzione libero e concorde rinvio ad una fonte estrinseca e cioè alla durata della convenzione che il Comune stipulerà con il predetto Consorzio. Deve perciò escludersi che si tratti di rapporto a tempo indeterminato, come tale suscettibile di disdetta da parte della ricorrente, ma di rapporto la cui durata è determinata per relationem alla convenzione con il Consorzio.
In conclusione, la ricorrente deve ritenersi vincolata dalla convenzione stipulata col Comune, per tutta la durata della convenzione che il Comune stipulerà con il Consorzio.
Resta ovviamente salva la facoltà dell’interessata di sollecitare con i mezzi previsti nel sistema la stipulazione, ove già non avvenuta, della convenzione tra Comune e Consorzio e di attivarsi perché la durata di tale convenzione sia ragionevolmente proporzionata al peso di cui si era caricata con la messa a disposizione dell’area di sua proprietà.
Che la durata di tale messa a disposizione dipenda dalla durata della convenzione tra Comune e Consorzio Bacino SA/2 risulta peraltro dallo stesso comportamento tenuto dalla ricorrente successivamente alla scadenza dell’originario contratto. In relazione a tale scadenza l’interessata infatti non assumeva alcuna iniziativa per la restituzione dell’area, (come sarebbe stato logico che facesse ove avesse inteso collegati alla sorte e alla durata di quel contratto anche la sorte e la durata della convenzione da lei stipulata col Comune), ma si è decisa a tanto col presente ricorso, dopo circa tre anni da quella scadenza.
Per le ragioni esposte il ricorso deve ritenersi infondato e perciò deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione I pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta siccome infondato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in 3.000,00 (Tremila) Euro.
ORDINA che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 19 maggio e 18 giugno 2004.



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