| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 ottobre 2004
n. 14901
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passatelli di Napoli
CO.V.I.M. s.r.l. (Avv.ti Danilo Pecoraro e Fulvio De Angelis)
contro Comune di Castel Volturno (Avv.ti Vincenzo Colalillo
e Giacomo Papa) |
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Competenza e giurisdizione – Convenzione
transattiva stipulata tra il l’Amministrazione e l’appaltatore
del servizio di raccolta r.s.u. – Rinuncia del Comune all’applicazione
delle penali – E’ un accordo ex art. 11 l. n. 241/90 – Controversie
relative all’esecuzione della convenzione - Giurisdizione
del G.A.
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La convenzione stipulata tra l’Amministrazione
e il privato gestore di un appalto pubblico, con la quale
la prima rinuncia all’applicazione in capo al secondo delle
penali per le inadempienze commesse dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, integra la fattispecie degli accordi previsti
dall’art. 11 della legge n. 241/90: pertanto le controversie
relative alla esecuzione degli obblighi previsti in tale
convenzione rientrano, per espressa previsione della stessa
norma, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (1).
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(1)
Fattispecie relativa ad una convenzione stipulata tra il
Comune e l’appaltatore del servizio di raccolta RSU, con
la quale il Comune rinunciava all’applicazione delle penali
in capo all’appaltatore che aveva commesso inadempienze
nell’esecuzione della commessa e il privato metteva a disposizione
del Comune un’area di sua proprietà per lo stoccaggio dei
beni durevoli. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE
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composto dai Magistrati: Dr. Giancarlo CORAGGIO
- Presidente, Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente-relatore,
Dr. Guglielmo PASSARELLI DI NAPOLI - Componente ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1202/2002 R. G. proposto
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CO.V.I.M. s.r.l. in persona del rappresentante
legale p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo
Pecoraro e Fulvio De Angelis presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Napoli via V. Colonna n. 9
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contro
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Comune di Castel Volturno in persona
del Sindaco p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo
Colalillo e Giacomo Papa con i quali è elettivamente domiciliato
in Napoli via A. Labriola (Parco Fiorito) presso l’Avv.to
Raffaele Anatriello
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per la declaratoria
del diritto al ripristino e alla restituzione alla ricorrente
dell’area sita in CastelVolturno, località Bartolotto
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel
Volturno;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004 il relatore
dr. Luigi Domenico Nappi e gli avv.ti come da verbale di
udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il gravame in epigrafe notificato il
24 gennaio 2002 depositato il 7 febbraio successivo laa
società COVIM s.r.l. espone che:
- ha gestito per contratto di appalto il servizio di raccolta
e smaltimento dei R.S.U. del territorio di Castel Volturno
fino al 30.11.2000.
- con convenzione stipulata il 19.6.1999 con il predetto
Comune metteva gratuitamente a disposizione del Comune un
sito di sua proprietà per lo stoccaggio dei beni durevoli
nell’attesa che lo stesso Comune concordasse con il Consorzio
Bacino SA 2 le modalità di prelevamento dal predetto sito
dei citati beni e provvedendo al loro smaltimento.
Tanto esposto l’anzidetta società, con il presente ricorso,
lamenta la mancata restituzione da parte del Comune di Castel
Volturno, alla scadenza (30.11.2000) del contratto di appalto,
dell’area messa a sua disposizione per lo stoccaggio dei
beni durevoli e chiede pertanto che sia accertato il diritto
alla restituzione di detta area con conseguente risarcimento
dei danni supiti per l’asserita occupazione abusiva del
suo sito da parte dell’Amministrazione per il tempo successivo
alla predetta scadenza.
Il Comune di Castel Volturno resiste al ricorso chiedendone
il rigetto.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso passava
in decisione.
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DIRITTO
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Va preliminarmente disattesa l’eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente.
La presente controversia nasce da una convenzione stipulata
l’8.6.1999 tra la società ricorrente (che, per contratto
di appalto efficace fino al 30.11.2000, era titolare della
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u.
del territorio comunale) e il Comune di Castevolturno.
Con detta convenzione, basata sulla premessa che la ricorrente,
in costanza della predetta gestione aveva commesso inadempienze
per le quali le erano state mosse formali contestazioni
preordinate all’applicazione di serie penali, si stabiliva
in via “compensativa”, che il Comune rinunciava all’applicazione
delle penali e la ricorrente metteva a disposizione del
Comune un’area di sua proprietà per lo stoccaggio dei beni
durevoli.
La citata “convenzione” con cui il Comune dispone, rinunciando
al relativo esercizio, del potere pubblico di applicare
alla ricorrente le previste penali, integra la fattispecie
degli accordi previsti dall’art. 11 della legge n. 241/90
rientranti, per espressa previsione della stessa norma,
nella giurisdizione di questo giudice.
Nel merito il ricorso è infondato.
La ricorrente si duole in sostanza che alla scadenza (30.11.1999)
del pregresso rapporto di gestione il Comune continuava
ad occupare arbitrariamente il sito di sua proprietà. Agisce
pertanto al fine di conseguire la restituzione dell’area
con conseguente risarcimento danni.
L’azionata pretesa poggia evidentemente sul presupposto,
espressamente affermato dall’interessata, che l’efficacia
della convenzione coincida con la scadenza del precedente
contratto.
Trattasi di presupposto smentito dalla stessa convenzione.
Da questa risulta infatti che:
- è stata stipulata l’8.6.1999 all’esito di un incontro
sollecitato dalla ricorrente che offriva all’Amministrazione
resistente la messa a disposizione di un sito di sua proprietà,
per lo stoccaggio di beni duraturi, in via “compensativa”
con le penali che l’amministrazione le aveva contestato
per determinate inadempienze;
- il Comune nei giorni precedenti alla stessa convenzione
deliberava, in relazione alla raccolta dei beni durevoli,
di “stipulare con il Consorzio di Bacino SA/2 una convenzione
per il prelievo e lo smaltimento di quei rifiuti mentre
si è alla ricerca del sito ove stoccarli provvisoriamente.
Con il nuovo appalto verrà organizzato anche tutto il servizio
della raccolta differenziata”.
All’enunciato testè riportato segue in successione immediata
la seguente statuizione: “Il rappresentane della Covim si
dichiara disponibile a mettere a disposizione del comune,
gratuitamente per la durata della convenzione, un sito di
sua proprietà completo di capannone, per lo stoccaggio provvisorio
dei beni durevoli che la Covim preleverà dal territorio
comunale in un contesto di collaborazione. Insiste per la
Compensazione tra maggiori servizi resi e le contestazioni
ricevute”
L’inciso “per la durata della convenzione” contenuto nella
seconda proposizione esclude ogni equivoco e rende chiaro
ed evidente che la durata della convenzione dell’8.6.1999,
sulla quale la ricorrente radica la pretesa alla restituzione
dell’area, è ancorata non al preesistente contratto di appalto
in base al quale ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento
dei r.s.u., ma alla durata della convenzione che il Comune
aveva deliberato di concludere con il Consorzio del Bacino
SA/2.
Appare dunque evidente che la convenzione dell’8.6.1999,
intervenuta tra la ricorrente e il Comune, è collegata alla
futura convenzione che il Comune stipulerà col Bacino SA/2.
Essa reca in bianco l’elemento durata che sarà determinata
a posteriori avendo le parti fatto con la convenzione libero
e concorde rinvio ad una fonte estrinseca e cioè alla durata
della convenzione che il Comune stipulerà con il predetto
Consorzio. Deve perciò escludersi che si tratti di rapporto
a tempo indeterminato, come tale suscettibile di disdetta
da parte della ricorrente, ma di rapporto la cui durata
è determinata per relationem alla convenzione con il Consorzio.
In conclusione, la ricorrente deve ritenersi vincolata dalla
convenzione stipulata col Comune, per tutta la durata della
convenzione che il Comune stipulerà con il Consorzio.
Resta ovviamente salva la facoltà dell’interessata di sollecitare
con i mezzi previsti nel sistema la stipulazione, ove già
non avvenuta, della convenzione tra Comune e Consorzio e
di attivarsi perché la durata di tale convenzione sia ragionevolmente
proporzionata al peso di cui si era caricata con la messa
a disposizione dell’area di sua proprietà.
Che la durata di tale messa a disposizione dipenda dalla
durata della convenzione tra Comune e Consorzio Bacino SA/2
risulta peraltro dallo stesso comportamento tenuto dalla
ricorrente successivamente alla scadenza dell’originario
contratto. In relazione a tale scadenza l’interessata infatti
non assumeva alcuna iniziativa per la restituzione dell’area,
(come sarebbe stato logico che facesse ove avesse inteso
collegati alla sorte e alla durata di quel contratto anche
la sorte e la durata della convenzione da lei stipulata
col Comune), ma si è decisa a tanto col presente ricorso,
dopo circa tre anni da quella scadenza.
Per le ragioni esposte il ricorso deve ritenersi infondato
e perciò deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
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P.Q.M.
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IL Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Napoli, Sezione I pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo rigetta siccome infondato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio che liquida complessivamente in 3.000,00 (Tremila)
Euro.
ORDINA che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio
del 19 maggio e 18 giugno 2004.
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