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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 14903
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passerelli Di Napoli
SO.F.IM s.r.l. (Avv. Pierpaolo Ristori) contro Comune di Anacapri, (Avv. Lucio de Luca di Melpignano)


1. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi – E’ un organo collegiale e non modulo procedimentale – Ragioni.

 

2. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi – E’ un organo collegiale imperfetto – Mancata partecipazione di un componente alla votazione – Legittimità della delibera – Sussiste.

 

3. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi – E’ un organo collegiale imperfetto – Ragioni.

1. La conferenza di servizi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 340/2000, che ha adottato il principio maggioritario come regola generale di azione della stessa (art. 14 quater l. n. 241/90), è configurabile non più come un mero modulo procedimentale, bensì come un vero e proprio organo collegiale, con conseguente applicabilità delle regole e dei principi concernenti il funzionamento di tali organi (1).

 

2. La conferenza di servizi non è un collegio perfetto, sicché non è necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri alla decisione collegiale: dunque l’assenza, al momento dell’espressione del voto, di alcuni componenti, non costituisce vizio della delibera.

 

3. I collegi perfetti rispondono al fine di rendere più ponderata l’azione amministrativa; si tratta di organi deputati al perseguimento dell’interesse pubblico “oggettivo” del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che tutti i membri dell’organo collegiale sono portatori di un unico interesse: pertanto tali organi non possano legittimamente operare senza il plenum dei loro componenti. La conferenza di servizi certamente non risponde alla predetta finalità, bensì a quella – propria del collegi imperfetti – di comporre un contrasto, potenziale o attuale, di interessi diversi ed eterogenei: non è necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri alla decisione collegiale per la legittimità della stessa.

 

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(1) Prima della riforma di cui alla l. 340/00 la costante giurisprudenza (Corte Costituzionale, sentenze n. 62/93 e n. 79/96; Consiglio di Stato sentenza n. 1193/99) riteneva che la conferenza di servizi non costituisse un organo collegiale ma solo un modulo procedimentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO, Presidente; PAOLO CARPENTIERI, Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI, Cons., relatore ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 14/07/04 sul ricorso n. 856 dell’anno 2002 proposto da

 

SO.F.IM. Società Finanziaria Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 68, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Ristori, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

 

contro

 

il Comune di Anacapri, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. Lucio de Luca di Melpignano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

 

e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

 

e Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

 

e Ministero della Difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

 

e Ministero delle Finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

 

e Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis in Napoli via S. Lucia

 

per l’annullamento, previa sospensione,
del verbale della Conferenza di Servizi del 04/07/2001 con cui è stata dichiarata la non ammissibilità del progetto presentato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di concessione demaniale novantennale per la realizzazione di un porto turistico nel Comune di Anacapri, località Marina di Marmolata

 

nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al ricorso n. 856 dell’anno 2002, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver presentato, in data 22/09/00, richiesta di concessione demaniale novantennale per la realizzazione di un porto turistico nel Comune di Anacapri, località Marina di Marmolata;
- che il Comune aveva convocato la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 5 DPR n. 509/97, per il 4/7/01; veniva poi emesso l’atto impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amminstrazione comunale chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 03/04/2002, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1853.
All’udienza del 14/07/04, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo ed unico motivo di diritto, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 DPR n. 509/97, eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di motivazione, atteso che la Soprintendenza Archeologica ha espresso parere negativo, pur riconoscendo che l’area in questione non riveste interesse archeologico; sicché, se è vero che occorre effettuare dei saggi per essere certi che nessun nuovo sito emerga, l’autorità in questione avrebbe dovuto esprimere un parere positivo, subordinato all’effettuazione dei saggi; che il Ministero delle Finanze ha espresso parere negativo motivandolo con questioni del tutto estranee alla sua competenza; che la Dogana di Capri ha espresso parere negativo immotivato, in quanto nulla cadetto sull’opportunità di eseguire l’opera; infine anche il parere negativo del Sindaco di Anacapri era negativo ma immotivato. E soprattutto, il pareri positivi erano in maggioranza, sicchè non si capisce perché il progetto sia stato respinto.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Va preliminarmente chiarita la portata della delibera impugnata, portata a sua volta definibile in funzione della natura della conferenza di servizi.
Come è noto, in passato sia la Corte Costituzionale (sentenze n. 62/93 e n. 79/96) che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1193/99) hanno ritenuto che la conferenza di servizi non costituisse un organo collegiale ma solo un modulo procedimentale.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della legge n. 340/2000, che ha adottato il principio maggioritario come regola generale di azione della conferenza di servizi (art. 14 quater l. n. 241/90), appare più corretto ritenere che non si è più in presenza di un mero modulo procedimentale bensì di un vero e proprio organo collegiale, con conseguente applicabilità delle regole e dei principi concernenti il funzionamento di tali organi. Difatti, la possibilità di fare a meno dell’assenso delle amministrazioni coinvolte, assenso invero necessario se si procedesse per le vie ordinarie, abbinato al carattere ormai obbligatorio della conferenza di servizi, attribuisce a quest’ultima una significativa capacità di mutare l’ordine delle competenze; appare evidente che è venuto in tal modo a costituirsi un organo collegiale straordinario dell’Amministrazione.
Non si tratta però di un collegio perfetto, sicché non è necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri alla decisione collegiale. Infatti, i collegi perfetti rispondono al fine di rendere più ponderata l’azione amministrativa; si tratta di organi deputati al perseguimento dell’interesse pubblico “oggettivo” del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che tutti i membri dell’organo collegiale sono portatori di un unico interesse. Si comprende, pertanto, perché tali organi non possano legittimamente operare senza il plenum dei loro componenti. La conferenza di servizi certamente non risponde alla predetta finalità, bensì a quella – propria del collegi imperfetti – di comporre un contrasto, potenziale o attuale, di interessi diversi ed eterogenei.
Dunque l’assenza, al momento dell’espressione del voto, di alcuni componenti, non costituisce vizio della delibera.
Sempre in ordine alla regolarità procedurale della formazione della delibera, non corrisponde al vero che i voti negativi siano stati in maggioranza.. Infatti, la Regione ha espresso parere negativo (l’Ing. Esposito ha segnalato che la Commissione appositamente costituita ha formulato parere contrario al progetto); il Comune ha espresso parere negativo; così pure il Ministero delle Finanze (Geom. Paudice); il la Capitaneria di Porto ha espresso un parere favorevole, ma subordinandolo a tali condizioni da dover essere considerato, nella sostanza, contrario al progetto presentato dalla ricorrente; la Soprintendenza Archeologica ha espresso parere negativo, e così pure la Dogana di Capri; il Dipartimento Militare Marittimo ha espresso parere favorevole.
Infine, non è vero che il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici sia contraddittorio: la Soprintendenza sostiene, con molta chiarezza, che il progetto è in contrasto col Piano Paesistico, che vieta qualsiasi intervento che comporti l’incremento dei volumi esistenti; e la ricorrente non contesta né che il progetto preveda tale incremento, né che il piano paesistico contenga tale divieto.
Rimane il profilo del presunto difetto di motivazione dei singoli voti.
Tale censura non va valutata in astratto, ma tenendo conto dei contenuti motivazionali della delibera finale: dal parere del Comune, recepito dalla determinazione finale, si evince il contrasto tra il progetto ed il PRG, che consente solo il potenziamento della struttura portuale di Marina Grande.
Anche dalla relazione istruttoria della Provincia di Napoli e dal parere del Ministero dell’Ambiente – anch’essi recepiti dalla delibera finale - emergono il forte impatto ambientale del progetto e, per di più, la straordinaria valenza paesaggistica ed ambientale dell’area interessata, che, non a caso, viene definita dal piano paesistico “zona a protezione integrale”. Sicchè il progetto della ricorrente non poteva in alcun modo essere accolto. Si tratta di un profilo di stretta legittimità, che assorbe tutti gli altri aspetti – pur sempre negativi – espressi dai vari componenti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 856 dell’anno 2002;
2. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Anacapri le spese del presente giudizio, che liquida in complessive €. 2.000,00 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14/07/2004.

 

Giancarlo Coraggio - Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli - Estensore



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