| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 ottobre 2004
n. 14903
Pres. G. Coraggio, Est. G. Passerelli Di Napoli
SO.F.IM s.r.l. (Avv. Pierpaolo Ristori) contro Comune di
Anacapri, (Avv. Lucio de Luca di Melpignano) |
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1. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi
– E’ un organo collegiale e non modulo procedimentale –
Ragioni.
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2. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi
– E’ un organo collegiale imperfetto – Mancata partecipazione
di un componente alla votazione – Legittimità della delibera
– Sussiste.
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3. Atto e procedimento – Conferenza di Servizi
– E’ un organo collegiale imperfetto – Ragioni.
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1. La conferenza di servizi, dopo l’entrata
in vigore della legge n. 340/2000, che ha adottato il principio
maggioritario come regola generale di azione della stessa
(art. 14 quater l. n. 241/90), è configurabile non più come
un mero modulo procedimentale, bensì come un vero e proprio
organo collegiale, con conseguente applicabilità delle regole
e dei principi concernenti il funzionamento di tali organi
(1).
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2. La conferenza di servizi non è un collegio
perfetto, sicché non è necessaria la partecipazione di tutti
i suoi membri alla decisione collegiale: dunque l’assenza,
al momento dell’espressione del voto, di alcuni componenti,
non costituisce vizio della delibera.
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3. I collegi perfetti rispondono al fine
di rendere più ponderata l’azione amministrativa; si tratta
di organi deputati al perseguimento dell’interesse pubblico
“oggettivo” del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione,
con la conseguenza che tutti i membri dell’organo collegiale
sono portatori di un unico interesse: pertanto tali organi
non possano legittimamente operare senza il plenum dei loro
componenti. La conferenza di servizi certamente non risponde
alla predetta finalità, bensì a quella – propria del collegi
imperfetti – di comporre un contrasto, potenziale o attuale,
di interessi diversi ed eterogenei: non è necessaria la
partecipazione di tutti i suoi membri alla decisione collegiale
per la legittimità della stessa.
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(1)
Prima della riforma di cui alla l. 340/00 la costante giurisprudenza
(Corte Costituzionale, sentenze n. 62/93 e n. 79/96; Consiglio
di Stato sentenza n. 1193/99) riteneva che la conferenza
di servizi non costituisse un organo collegiale ma solo
un modulo procedimentale. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO,
Presidente; PAOLO CARPENTIERI, Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI
DI NAPOLI, Cons., relatore ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 14/07/04 sul ricorso
n. 856 dell’anno 2002 proposto da
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SO.F.IM. Società Finanziaria Immobiliare
s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo,
n. 68, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Ristori, che
lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del
ricorso introduttivo
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contro
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il Comune di Anacapri, in persona
del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. Lucio
de Luca di Melpignano, che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
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e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del ministro legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli
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e Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali,
in persona del ministro legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato in Napoli
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e Ministero della Difesa, in persona
del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato in Napoli
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e Ministero delle Finanze, in persona
del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato in Napoli
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e Regione Campania, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato ope legis in Napoli via S. Lucia
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per l’annullamento, previa sospensione,
del verbale della Conferenza di Servizi del 04/07/2001 con
cui è stata dichiarata la non ammissibilità del progetto
presentato dalla ricorrente in relazione alla richiesta
di concessione demaniale novantennale per la realizzazione
di un porto turistico nel Comune di Anacapri, località Marina
di Marmolata
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nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al ricorso n. 856 dell’anno
2002, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato
in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver presentato, in data 22/09/00, richiesta di concessione
demaniale novantennale per la realizzazione di un porto
turistico nel Comune di Anacapri, località Marina di Marmolata;
- che il Comune aveva convocato la conferenza di servizi,
ai sensi dell’art. 5 DPR n. 509/97, per il 4/7/01; veniva
poi emesso l’atto impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con
vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amminstrazione comunale chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 03/04/2002, l’istanza cautelare veniva respinta
con ordinanza n. 1853.
All’udienza del 14/07/04, il ricorso è stato discusso ed
assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo ed unico motivo di diritto,
la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 DPR n.
509/97, eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza
di motivazione, atteso che la Soprintendenza Archeologica
ha espresso parere negativo, pur riconoscendo che l’area
in questione non riveste interesse archeologico; sicché,
se è vero che occorre effettuare dei saggi per essere certi
che nessun nuovo sito emerga, l’autorità in questione avrebbe
dovuto esprimere un parere positivo, subordinato all’effettuazione
dei saggi; che il Ministero delle Finanze ha espresso parere
negativo motivandolo con questioni del tutto estranee alla
sua competenza; che la Dogana di Capri ha espresso parere
negativo immotivato, in quanto nulla cadetto sull’opportunità
di eseguire l’opera; infine anche il parere negativo del
Sindaco di Anacapri era negativo ma immotivato. E soprattutto,
il pareri positivi erano in maggioranza, sicchè non si capisce
perché il progetto sia stato respinto.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito
precisati.
Va preliminarmente chiarita la portata della delibera impugnata,
portata a sua volta definibile in funzione della natura
della conferenza di servizi.
Come è noto, in passato sia la Corte Costituzionale (sentenze
n. 62/93 e n. 79/96) che il Consiglio di Stato (sentenza
n. 1193/99) hanno ritenuto che la conferenza di servizi
non costituisse un organo collegiale ma solo un modulo procedimentale.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della legge n. 340/2000,
che ha adottato il principio maggioritario come regola generale
di azione della conferenza di servizi (art. 14 quater l.
n. 241/90), appare più corretto ritenere che non si è più
in presenza di un mero modulo procedimentale bensì di un
vero e proprio organo collegiale, con conseguente applicabilità
delle regole e dei principi concernenti il funzionamento
di tali organi. Difatti, la possibilità di fare a meno dell’assenso
delle amministrazioni coinvolte, assenso invero necessario
se si procedesse per le vie ordinarie, abbinato al carattere
ormai obbligatorio della conferenza di servizi, attribuisce
a quest’ultima una significativa capacità di mutare l’ordine
delle competenze; appare evidente che è venuto in tal modo
a costituirsi un organo collegiale straordinario dell’Amministrazione.
Non si tratta però di un collegio perfetto, sicché non è
necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri alla
decisione collegiale. Infatti, i collegi perfetti rispondono
al fine di rendere più ponderata l’azione amministrativa;
si tratta di organi deputati al perseguimento dell’interesse
pubblico “oggettivo” del buon funzionamento della Pubblica
Amministrazione, con la conseguenza che tutti i membri dell’organo
collegiale sono portatori di un unico interesse. Si comprende,
pertanto, perché tali organi non possano legittimamente
operare senza il plenum dei loro componenti. La conferenza
di servizi certamente non risponde alla predetta finalità,
bensì a quella – propria del collegi imperfetti – di comporre
un contrasto, potenziale o attuale, di interessi diversi
ed eterogenei.
Dunque l’assenza, al momento dell’espressione del voto,
di alcuni componenti, non costituisce vizio della delibera.
Sempre in ordine alla regolarità procedurale della formazione
della delibera, non corrisponde al vero che i voti negativi
siano stati in maggioranza.. Infatti, la Regione ha espresso
parere negativo (l’Ing. Esposito ha segnalato che la Commissione
appositamente costituita ha formulato parere contrario al
progetto); il Comune ha espresso parere negativo; così pure
il Ministero delle Finanze (Geom. Paudice); il la Capitaneria
di Porto ha espresso un parere favorevole, ma subordinandolo
a tali condizioni da dover essere considerato, nella sostanza,
contrario al progetto presentato dalla ricorrente; la Soprintendenza
Archeologica ha espresso parere negativo, e così pure la
Dogana di Capri; il Dipartimento Militare Marittimo ha espresso
parere favorevole.
Infine, non è vero che il parere della Soprintendenza per
i Beni Archeologici sia contraddittorio: la Soprintendenza
sostiene, con molta chiarezza, che il progetto è in contrasto
col Piano Paesistico, che vieta qualsiasi intervento che
comporti l’incremento dei volumi esistenti; e la ricorrente
non contesta né che il progetto preveda tale incremento,
né che il piano paesistico contenga tale divieto.
Rimane il profilo del presunto difetto di motivazione dei
singoli voti.
Tale censura non va valutata in astratto, ma tenendo conto
dei contenuti motivazionali della delibera finale: dal parere
del Comune, recepito dalla determinazione finale, si evince
il contrasto tra il progetto ed il PRG, che consente solo
il potenziamento della struttura portuale di Marina Grande.
Anche dalla relazione istruttoria della Provincia di Napoli
e dal parere del Ministero dell’Ambiente – anch’essi recepiti
dalla delibera finale - emergono il forte impatto ambientale
del progetto e, per di più, la straordinaria valenza paesaggistica
ed ambientale dell’area interessata, che, non a caso, viene
definita dal piano paesistico “zona a protezione integrale”.
Sicchè il progetto della ricorrente non poteva in alcun
modo essere accolto. Si tratta di un profilo di stretta
legittimità, che assorbe tutti gli altri aspetti – pur sempre
negativi – espressi dai vari componenti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 856 dell’anno 2002;
2. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Anacapri
le spese del presente giudizio, che liquida in complessive
€. 2.000,00 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 14/07/2004.
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Giancarlo Coraggio - Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli - Estensore
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