| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 1 luglio 2004
n. 1468
Pres. Arosio, Est. Pupilella
Ric. Pomi ed altri contro Azienda Ospedaliera Ospedale S.
Martino |
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Concorsi - Concorsi interni e procedure di
promozione - Proposizione del ricorso al giudice ordinario
- Giurisdizione amministrativa - Errore scusabile - Rimessione
in termini
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Costituisce errore scusabile, che giustifica
la rimessione in termini dei ricorrenti, la proposizione
del ricorso dinanzi al giudice ordinario anteriormente al
revirement della Corte di Cassazione secondo cui ricadono
nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo
le controversie in materia di concorsi pubblici per l'accesso
dall'esterno, ma anche quelle in tema di concorsi interni
e procedure di promozione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
SEZIONE SECONDA
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nelle persone dei Signori: Mario AROSIO,
Presidente, Roberto PUPILELLA, Consigliere, rel. ed est.,
Sergio FINA, Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 224/2004 proposto da:
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Pomi Rita, Bertone Giuseppe, Casamassima
Gianfranco e Vaggi Marcello, tutti rappresentati e difesi
dall’avv.to Andrea Bava, ed elettivamente domiciliati presso
il suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi 10\6;
- ricorrenti -
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CONTRO
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Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino
e cliniche universitarie convenzionate, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to
Carlo Ciminelli, ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 15\5; -
resistente -
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E NEI CONFRONTI
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Villa Massimo, - non costituito controinteressato
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PER L’ANNULLAMENTO
previa rimessione in termini e concessione della misura
cautelare necessaria ai fini del rinnovo d’urgenza della
procedura selettiva di cui alla delibera n.1913 del 2\8\2002
e l’annullamento della citata delibera e delle deliberazioni
n.2799 del 9\12\2002 di approvazione dell’esito della selezione
e della delibera n. 2413 del 16\10\2002 di nomina della
commissione esaminatrice.
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Visti gli atti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Sentiti all’udienza del 01/07/2004, relatore il Consigliere
Roberto Pupilella, gli avvocati A. Bava per i ricorrenti
e C. Spettoli per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con l’impugnativa in discussione i ricorrenti,
dipendenti dell’azienda ospedaliera presentavano domanda
di partecipazione alla selezione interna di cui è causa.
Una volta ammessi, tuttavia, venivano considerati non sufficienti
nella prova teorico-pratica e non ammessi alla successiva
prova orale in data 2\12\2002.
Soltanto in data 13\2\2003 insorgevano contro la loro esclusione
dando inizio alla procedura di conciliazione e scegliendo
il giudice del lavoro quale organo competente a decidere
sul concorso.
Nel successivo mese di giugno 2003 venivano depositati tre
distinti ricorsi presso il tribunale del lavoro a seguito
del decorso del termine di procedibilità previsto dalla
legge e del mancato espletamento del tentativo obbligatorio
di conciliazione.
All’udienza del 01/07/2004 il giudice adito dichiarava il
proprio difetto di giurisdizione (doc. 11 ricorrenti).
A seguito della citata pronuncia, i ricorrenti presentavano
ricorso al Tar Liguria nei termini di legge, invocando la
rimessione in termini per errore scusabile e chiedendo l’annullamento
della procedura concorsuale sulla base di tre distinti motivi
di censura.
Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 97 della
Costituzione e la violazione del punto sette del bando di
gara poiché i membri della commissione non avrebbero avuto
la qualifica di esperti nella materia come richiesto.
Con il secondo si lamenta la mancata valutazione dei ricorrenti
in violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa
e degli artt. 3 della l.n.241\90 e del punto otto del bando
di gara;
Con l’ultimo motivo infine si lamenta l’omessa predeterminazione
dei criteri di valutazione delle prove selettive, in violazione
del principio d’imparzialità e sintomo di eccesso di potere
dell’azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio l’azienda ospedaliera intimata
che contestava nel merito i motivi di ricorso ed avanzava
pregiudizialmente una eccezione di tardività della impugnativa
per mancato rispetto del termine di decadenza dell’azione,
ritenendo non scusabile l’errore commesso dai ricorrenti
nella scelta del giudice adito.
All’udienza del 1\7\2004 la causa veniva mandata in decisione
dalle parti senza discussione.
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DIRITTO
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La controversia posta all’attenzione del
Tribunale riguarda una procedura concorsuale interna bandita
dall’azienda ospedaliera S. Martino per l’assegnazione di
un posto del profilo professionale di “collaboratore tecnico
professionale informatico da assegnare al S.I.A..
Il Tribunale deve darsi preliminarmente carico della censura
di tardività, avanzata dall’azienda ospedaliera poiché il
ricorso risulta depositato oltre un anno dopo l’atto lesivo
supposto illegittimo, costituito dalla non ammissione degli
odierni ricorrenti alla fase orale del concorso.
La questione giuridica posta dalle parti al giudice è costituita
dalla esistenza o meno di un errore scusabile che avrebbe
determinato la parte ad adire inizialmente il giudice civile,
anziché il giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene, nella fattispecie qui rappresentata,
esistente un errore scusabile, determinato dall’intervenuto
mutamento di opinione della Cassazione che con la sentenza
n.15403 del 15\10\2003 ha ritenuto la competenza del giudice
amministrativo non solo ai concorsi di accesso alla carriera
nell’amministrazione, ma ha statuito che “rientrano nella
giurisdizione della GA.non solo le controversie in materia
di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi
interni e procedure di promozione”.
Quindi poiché la sentenza è intervenuta quando il deposito
dei ricorsi individuali dei tre ricorrenti avanti al giudice
del lavoro era già avvenuto sin dal mese di giugno il relatore
delle cause non ha potuto che prenderne atto, dichiarando
il proprio difetto di giurisdizione.
Né si può affermare, come fa la difesa dell’amministrazione,
che i ricorrenti avrebbero dovuto adire contemporaneamente
entrambi i giudici nell’incertezza della giurisdizione,
o che esistevano già alcune pronunce dello stesso tribunale
di Genova che avevano negato la giurisdizione, anteriori
alla pronuncia delle sezioni unite.
Quanto a quest’ultima eccezione essa non prova nulla se
non che esisteva una obiettiva incertezza della magistratura
circa l’interpretazione del dettato dell’art. 63 del decreto
legislativo 165\2001 che attribuisce la giurisdizione ai
due ordini giudiziari.
Contrapposti all’orientamento del giudice di merito infatti
si possono citare numerose sentenze della cassazione che
con ben altra autorità, sul punto giurisdizione, avevano
confermato l’interpretazione dell’attribuzione, al giudice
del lavoro, dei concorsi interni ( Cass.SS.UU. 10\12\2001
n.15602; SS.UU. 21\2\2002 n.2514; SS.UU.26\6\2002 n.9334;).
In particolare la norma nel suo dettato letterale afferma
al quarto comma: “Restano devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva,
le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo
3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi”.
E’ indubbio pertanto che la Cassazione con il proprio revirement,
peraltro espressamente ammesso nella sentenza, ha valorizzato
il momento concorsuale rispetto al (più limitato) momento
dell’accesso nella carriera dei dipendenti pubblici.
Del tutto non condivisibile è poi la tesi difensiva secondo
la quale, prima dell’intervento della sentenza del 15 ottobre
2003 della cassazione SS.UU. la norma autorizzasse il ricorrente
a scegliere il giudice cui rivolgersi in base al tipo di
domanda formulata, con la possibilità di proporre il giudizio
dinnanzi ad entrambi.
Innanzitutto una simile proposizione si scontra con i principi
cardine del processo e con la stessa funzione attribuita
al giudice.
Infatti adire giudici diversi, comporta il rischio di esiti
processuali diversi, con buona pace della certezza del diritto.
Ma ancor prima che questa ragione, vi è la necessità di
tutela dell’utente del servizio giustizia, che verrebbe
obbligato a duplicare gli sforzi processuali ed economici
conseguenti, se non vi fosse una chiara scelta del legislatore
sulla giurisdizione cui risultano affidate le controversie
per le quali chiede giustizia.
Quanto poi alle pronunce del tribunale di Genova, il presunto
orientamento negativo risulta smentito dalla pronuncia che
declina la giurisdizione nella quale si compensano le spese
processuali “considerata la novità della questione trattata”.
Ciò premesso, risultano esistere tutte le condizioni che
secondo la giurisprudenza amministrativa (CdS V 3\10\2003
n.5758) giustificano la rimessione in termini dei ricorrenti
per l’esistenza di un errore nella individuazione del giudice
competente, dovuto a difficoltà obiettive nella interpretazione
di una norma che hanno dato origine ad oscillazioni giurisprudenziali
che hanno determinato la scelta erronea del giudice adito.
Ciò premesso il Tribunale prescinde dalle ulteriori richieste
di parte resistente di integrazione del contraddittorio
per ragioni di economia processuale, risultando il ricorso
infondato in punto di diritto.
Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso che si
fonda su di una lettura erronea del punto sette del bando
di selezione che afferma che la commissione incaricata della
selezione sia formata da tre componenti individuati tra
il personale dipendente esperto per materia”.
Contrariamente a quanto ritenuto la norma non richiede la
presenza di tre esperti in informatica ma personale esperto
nella materia del concorso.
Dei tre membri della commissione esclusa la dott.ssa Rossi
riconosciuta dagli stessi ricorrenti quale esperta (laurea
in informatica) la dottoressa Sereni era certamente da considerarsi
esperta in quanto responsabile dell’unità operativa sistemi
informatici dell’azienda.
Infine il dott. Rossi, che svolgeva funzioni di verbalizzante,
risultava scelto secondo le indicazioni dell’art. 5 reg.naz.
per i concorsi interni.
Il Collegio ritiene poi infondati gli altri due motivi posti
a sostegno della richiesta di annullamento del concorso
che lamentano sotto diversi profili l’assenza della predeterminazione
dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e l’assenza
di una adeguata motivazione.
L’assunto è smentito in punto di fatto dai documenti depositati
dall’amministrazione.
Si rinviene infatti in essi fin dal verbale di costituzione
della commissione il 2\11\2002 una puntuale osservanza delle
norme del CCNL del comparto sanità in relazione ai punti
da attribuire alla valutazione della prova pratica (40 punti)
al colloquio (20 punti) ai titoli posseduti (quaranta punti)
Quanto poi alla adeguata valutazione degli stessi ed alla
sufficienza della motivazione, è nota la posizione della
giurisprudenza amministrativa che in maniera predominante
ritiene sufficiente il voto numerico quale motivazione dell’elaborato
concorsuale, mentre per ciò che riguarda la valutazione
dei titoli risulta dai verbali la minuziosa distinzione
tra titoli di servizio, di studio, pubblicazioni, e corsi
di aggiornamento.
Entrambe le censure rappresentate risultano perciò infondate
e, con esse il ricorso che va, conclusivamente respinto.
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Liguria, Seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
dell’1\7\2004.
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Mario AROSIO Presidente
Roberto PUPILELLA Consigliere, estensore.
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