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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 1 luglio 2004 n. 1468
Pres. Arosio, Est. Pupilella
Ric. Pomi ed altri contro Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino


Concorsi - Concorsi interni e procedure di promozione - Proposizione del ricorso al giudice ordinario - Giurisdizione amministrativa - Errore scusabile - Rimessione in termini

Costituisce errore scusabile, che giustifica la rimessione in termini dei ricorrenti, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice ordinario anteriormente al revirement della Corte di Cassazione secondo cui ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno, ma anche quelle in tema di concorsi interni e procedure di promozione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
SEZIONE SECONDA

 

nelle persone dei Signori: Mario AROSIO, Presidente, Roberto PUPILELLA, Consigliere, rel. ed est., Sergio FINA, Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 224/2004 proposto da:

 

Pomi Rita, Bertone Giuseppe, Casamassima Gianfranco e Vaggi Marcello, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Andrea Bava, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi 10\6; - ricorrenti -

 

CONTRO

 

Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino e cliniche universitarie convenzionate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Ciminelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 15\5; - resistente -

 

E NEI CONFRONTI

 

Villa Massimo, - non costituito controinteressato -

 

PER L’ANNULLAMENTO
previa rimessione in termini e concessione della misura cautelare necessaria ai fini del rinnovo d’urgenza della procedura selettiva di cui alla delibera n.1913 del 2\8\2002 e l’annullamento della citata delibera e delle deliberazioni n.2799 del 9\12\2002 di approvazione dell’esito della selezione e della delibera n. 2413 del 16\10\2002 di nomina della commissione esaminatrice.

 

Visti gli atti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Sentiti all’udienza del 01/07/2004, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati A. Bava per i ricorrenti e C. Spettoli per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con l’impugnativa in discussione i ricorrenti, dipendenti dell’azienda ospedaliera presentavano domanda di partecipazione alla selezione interna di cui è causa.
Una volta ammessi, tuttavia, venivano considerati non sufficienti nella prova teorico-pratica e non ammessi alla successiva prova orale in data 2\12\2002.
Soltanto in data 13\2\2003 insorgevano contro la loro esclusione dando inizio alla procedura di conciliazione e scegliendo il giudice del lavoro quale organo competente a decidere sul concorso.
Nel successivo mese di giugno 2003 venivano depositati tre distinti ricorsi presso il tribunale del lavoro a seguito del decorso del termine di procedibilità previsto dalla legge e del mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
All’udienza del 01/07/2004 il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione (doc. 11 ricorrenti).
A seguito della citata pronuncia, i ricorrenti presentavano ricorso al Tar Liguria nei termini di legge, invocando la rimessione in termini per errore scusabile e chiedendo l’annullamento della procedura concorsuale sulla base di tre distinti motivi di censura.
Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 97 della Costituzione e la violazione del punto sette del bando di gara poiché i membri della commissione non avrebbero avuto la qualifica di esperti nella materia come richiesto.
Con il secondo si lamenta la mancata valutazione dei ricorrenti in violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e degli artt. 3 della l.n.241\90 e del punto otto del bando di gara;
Con l’ultimo motivo infine si lamenta l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove selettive, in violazione del principio d’imparzialità e sintomo di eccesso di potere dell’azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio l’azienda ospedaliera intimata che contestava nel merito i motivi di ricorso ed avanzava pregiudizialmente una eccezione di tardività della impugnativa per mancato rispetto del termine di decadenza dell’azione, ritenendo non scusabile l’errore commesso dai ricorrenti nella scelta del giudice adito.
All’udienza del 1\7\2004 la causa veniva mandata in decisione dalle parti senza discussione.

 

DIRITTO

 

La controversia posta all’attenzione del Tribunale riguarda una procedura concorsuale interna bandita dall’azienda ospedaliera S. Martino per l’assegnazione di un posto del profilo professionale di “collaboratore tecnico professionale informatico da assegnare al S.I.A..
Il Tribunale deve darsi preliminarmente carico della censura di tardività, avanzata dall’azienda ospedaliera poiché il ricorso risulta depositato oltre un anno dopo l’atto lesivo supposto illegittimo, costituito dalla non ammissione degli odierni ricorrenti alla fase orale del concorso.
La questione giuridica posta dalle parti al giudice è costituita dalla esistenza o meno di un errore scusabile che avrebbe determinato la parte ad adire inizialmente il giudice civile, anziché il giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene, nella fattispecie qui rappresentata, esistente un errore scusabile, determinato dall’intervenuto mutamento di opinione della Cassazione che con la sentenza n.15403 del 15\10\2003 ha ritenuto la competenza del giudice amministrativo non solo ai concorsi di accesso alla carriera nell’amministrazione, ma ha statuito che “rientrano nella giurisdizione della GA.non solo le controversie in materia di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi interni e procedure di promozione”.
Quindi poiché la sentenza è intervenuta quando il deposito dei ricorsi individuali dei tre ricorrenti avanti al giudice del lavoro era già avvenuto sin dal mese di giugno il relatore delle cause non ha potuto che prenderne atto, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.
Né si può affermare, come fa la difesa dell’amministrazione, che i ricorrenti avrebbero dovuto adire contemporaneamente entrambi i giudici nell’incertezza della giurisdizione, o che esistevano già alcune pronunce dello stesso tribunale di Genova che avevano negato la giurisdizione, anteriori alla pronuncia delle sezioni unite.
Quanto a quest’ultima eccezione essa non prova nulla se non che esisteva una obiettiva incertezza della magistratura circa l’interpretazione del dettato dell’art. 63 del decreto legislativo 165\2001 che attribuisce la giurisdizione ai due ordini giudiziari.
Contrapposti all’orientamento del giudice di merito infatti si possono citare numerose sentenze della cassazione che con ben altra autorità, sul punto giurisdizione, avevano confermato l’interpretazione dell’attribuzione, al giudice del lavoro, dei concorsi interni ( Cass.SS.UU. 10\12\2001 n.15602; SS.UU. 21\2\2002 n.2514; SS.UU.26\6\2002 n.9334;).
In particolare la norma nel suo dettato letterale afferma al quarto comma: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
E’ indubbio pertanto che la Cassazione con il proprio revirement, peraltro espressamente ammesso nella sentenza, ha valorizzato il momento concorsuale rispetto al (più limitato) momento dell’accesso nella carriera dei dipendenti pubblici.
Del tutto non condivisibile è poi la tesi difensiva secondo la quale, prima dell’intervento della sentenza del 15 ottobre 2003 della cassazione SS.UU. la norma autorizzasse il ricorrente a scegliere il giudice cui rivolgersi in base al tipo di domanda formulata, con la possibilità di proporre il giudizio dinnanzi ad entrambi.
Innanzitutto una simile proposizione si scontra con i principi cardine del processo e con la stessa funzione attribuita al giudice.
Infatti adire giudici diversi, comporta il rischio di esiti processuali diversi, con buona pace della certezza del diritto.
Ma ancor prima che questa ragione, vi è la necessità di tutela dell’utente del servizio giustizia, che verrebbe obbligato a duplicare gli sforzi processuali ed economici conseguenti, se non vi fosse una chiara scelta del legislatore sulla giurisdizione cui risultano affidate le controversie per le quali chiede giustizia.
Quanto poi alle pronunce del tribunale di Genova, il presunto orientamento negativo risulta smentito dalla pronuncia che declina la giurisdizione nella quale si compensano le spese processuali “considerata la novità della questione trattata”.
Ciò premesso, risultano esistere tutte le condizioni che secondo la giurisprudenza amministrativa (CdS V 3\10\2003 n.5758) giustificano la rimessione in termini dei ricorrenti per l’esistenza di un errore nella individuazione del giudice competente, dovuto a difficoltà obiettive nella interpretazione di una norma che hanno dato origine ad oscillazioni giurisprudenziali che hanno determinato la scelta erronea del giudice adito.
Ciò premesso il Tribunale prescinde dalle ulteriori richieste di parte resistente di integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale, risultando il ricorso infondato in punto di diritto.
Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso che si fonda su di una lettura erronea del punto sette del bando di selezione che afferma che la commissione incaricata della selezione sia formata da tre componenti individuati tra il personale dipendente esperto per materia”.
Contrariamente a quanto ritenuto la norma non richiede la presenza di tre esperti in informatica ma personale esperto nella materia del concorso.
Dei tre membri della commissione esclusa la dott.ssa Rossi riconosciuta dagli stessi ricorrenti quale esperta (laurea in informatica) la dottoressa Sereni era certamente da considerarsi esperta in quanto responsabile dell’unità operativa sistemi informatici dell’azienda.
Infine il dott. Rossi, che svolgeva funzioni di verbalizzante, risultava scelto secondo le indicazioni dell’art. 5 reg.naz. per i concorsi interni.
Il Collegio ritiene poi infondati gli altri due motivi posti a sostegno della richiesta di annullamento del concorso che lamentano sotto diversi profili l’assenza della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e l’assenza di una adeguata motivazione.
L’assunto è smentito in punto di fatto dai documenti depositati dall’amministrazione.
Si rinviene infatti in essi fin dal verbale di costituzione della commissione il 2\11\2002 una puntuale osservanza delle norme del CCNL del comparto sanità in relazione ai punti da attribuire alla valutazione della prova pratica (40 punti) al colloquio (20 punti) ai titoli posseduti (quaranta punti)
Quanto poi alla adeguata valutazione degli stessi ed alla sufficienza della motivazione, è nota la posizione della giurisprudenza amministrativa che in maniera predominante ritiene sufficiente il voto numerico quale motivazione dell’elaborato concorsuale, mentre per ciò che riguarda la valutazione dei titoli risulta dai verbali la minuziosa distinzione tra titoli di servizio, di studio, pubblicazioni, e corsi di aggiornamento.
Entrambe le censure rappresentate risultano perciò infondate e, con esse il ricorso che va, conclusivamente respinto.
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell’1\7\2004.

 

Mario AROSIO Presidente
Roberto PUPILELLA Consigliere, estensore.


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