| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 ottobre 2004
n. 5051
G. Petruzzelli Pres. - S. Toschei Est.
N. Ariganello ed altri (Avv.ti D. Iaria, F. Mugnai ed A.
Pisaneschi) contro il Comune di Follonica (Avv. N. Tamburo)
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Attività commerciale – Art. 11, comma 1,
della L.R. Toscana n. 9/99 – Termine biennale per il trasferimento
dei posteggi per l’esercizio di attività commerciale a posto
fisso a carattere stagionale – Natura non perentoria – Ordine
di trasferimento di alcuni posteggi emanato prima dello
spirare del biennio - Legittimità
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Nel dettare le prescrizioni in materia di
soppressione e di qualificazione dei mercati, l’art. 11,
comma 1, della L.R. Toscana n. 9/99, sancisce che: “Per
lo spostamento o la soppressione di un mercato ai fini della
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale il
Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni
dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo
5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 'Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti' e riconosciute dalla Regione,
e individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna
agli operatori interessati un termine di almeno due anni
per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità,
a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione
comunale e gli operatori interessati, di prevedere termini
diversi per il trasferimento”. Tale disposizione, in mancanza
di una prescrizione a pena di inefficacia degli atti adottati
prima della scadenza del biennio, deve essere interpretata
come indicativa di un termine non perentorio, dovendosi
ricondurre nell’ambito delle norme sollecitatrici l’attività
dell’Amministrazione. Ne consegue che è legittimo il comportamento
del Comune che, in attuazione del Piano di Commercio e prima
dello scadere del biennio dall’approvazione del Piano stesso,
ha ordinato lo spostamento di alcuni posteggi assegnati
in altra area.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI,
Presidente; Raffaele POTENZA, Componente; Stefano TOSCHEI,
Estensore; ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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*n. R.g 322 del 2001 proposto da
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ARIGANELLO Natale, BERTACCHI Giovanni,
BIANCHI Silvia, CHELI Giuseppe, LENTINO Armando e MORRONE
Rita, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico
Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del primo difensore in Firenze,
Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento
- della delibera del Consiglio comunale del Comune di Follonica
24 novembre 2000 n. 118, avente ad oggetto “approvazione
del piano comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche e relativo regolamento per la disciplina dello
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”,
nella parte in cui prevede la soppressione dei posteggi
fissi per mercato stagionale dei ricorrenti e il relativo
spostamento nella Z.T.L. di Pratoranieri;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti;
nonché per l’annullamento (in virtù di motivi aggiunti)
- della determinazione dirigenziale dell’unità organizzativa
n. 5 della Polizia municipale del Comune di Follonica del
10 maggio 2001 avente ad oggetto “Mercato estivo di Pratoranieri.
Avvio delle procedure per la individuazione dei posteggi
in conformità alle previsioni del Piano comunale”;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1636 del 2002 proposto da
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BIANCHI Silvia, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1637 del 2002 proposto da
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MORRONE Rita, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1638 del 2002 proposto da
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LENTINO Armando, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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|
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1639 del 2002 proposto da
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LIU WANHONG, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1640 del 2002 proposto da
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BERTACCHI Giovanni, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea
Pisaneschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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*n. R.g 1641 del 2002 proposto da
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CHELI Giuseppe, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Domenico Iaria, Franco Mugnai e Andrea Pisaneschi
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
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|
contro
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il COMUNE DI FOLLONICA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola Tamburo, domiciliato ai fini del presente giudizio,
in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio
di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 163 del 29 maggio 2002, emessa dal dirigente
della Polizia municipale di Follonica nonché dell’elenco
facente parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa,
denominato “mercato sparso estivo mercato n. 1 Pratoranieri
– elenco posteggi assegnati”;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti ancorché sconosciuti.
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Visti tutti i ricorsi con i documenti allegati;
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata
ed i documenti prodotti;
Visto il ricorso con motivi aggiunti proposto dai ricorrenti
nel giudizio n. R.g. 322 del 2001;
Viste le ordinanze nn. 859 (per il ricorso n. R.g. 1636
del 2002), 860 (per il ricorso n. R.g. 1637 del 2002), 861
(per il ricorso n. R.g. 1638 del 2002), 862 (per il ricorso
n. R.g. 1639 del 2002), 863 (per il ricorso n. 1640 del
2002) e 864 (per il ricorso n. 1641 del 2002), tutte adottate
nella camera di consiglio del 24 luglio 2002, con le quali
questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari avanzate
dai ricorrenti con riferimento alla determinazione dirigenziale
n. 163 del 29 maggio 2002;
Esaminate le memorie integrative depositate;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del 29 giugno 2004 il dott.
Stefano Toschei; presente per le parti ricorrenti l’avv.
Tullio D’Amora, in sostituzione dell’avv. Domenico Iaria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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I – Con un primo ricorso, rubricato al n.
R.g. 322 del 2001, i Signori Natale Ariganello, Giovanni
Bertacchi, Silvia Bianchi, Giuseppe Cheli, Armando Lentino
e Rita Morrone, tutti titolari di concessioni decennali
di posteggio per l’esercizio di attività a posto fisso,
a carattere stagionale, rilasciate dal Comune di Follonica
(ved. la produzione in copia fotostatica delle autorizzazioni
versata nel fascicolo di parte ricorrente), si lamentavano
di quanto stabilito dal predetto Comune nel Piano per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche nonché del relativo regolamento,
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 118 del
24 novembre 2000.
I ricorrenti premettevano che l’attività commerciale da
loro svolta, in virtù delle surriferite autorizzazioni,
avveniva solo durante il periodo estivo ed attraverso l’utilizzo,
ormai da molto tempo, di alcune superfici di suolo pubblico
site nelle vie del centro urbano di Follonica ed in particolare
in Viale Italia, Largo Carducci e Viale Matteotti.
Riferivano che in altra zona della città, sempre nei pressi
del lungomare ma a circa 2 Km dalle strade suindicate, esiste
un altro piccolo mercato, in località Pratoranieri, composto
da 9 bancarelle.
Soggiungevano che il Piano di commercio ed il regolamento
attuativo - approvati con la delibera qui impugnata nella
sola parte in cui pregiudica la posizione dei ricorrenti
– avevano previsto lo spostamento degli esercizi commerciali
che normalmente operavano nei posteggi fissi siti in Viale
Italia, Largo Carducci e Viale Matteotti presso il mercato
della località Pratoranieri, accorpando quindi, fisicamente,
i 9 posteggi fissi dei ricorrenti con quelli (anch’essi
in numero di 9) che già erano presenti in detta zona.
Si dolevano i ricorrenti delle pregiudizievoli ricadute
di una siffatta decisione sullo svolgimento dell’attività
commerciale da loro esercitata in una ben precisa zona della
città da molti anni e che, dunque, era al servizio di una
ormai conosciuta clientela di residenti, oltre che di turisti,
di talché sostenendo la illegittimità del provvedimento
impugnato, sotto diversi e numerosi profili, ne chiedevano
il giudiziale annullamento.
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II – Nelle more della decisione sul ricorso
proposto, il Comune di Follonica emanava, in data 10 maggio
2001, una determinazione dirigenziale dell’unità organizzativa
n. 5 della Polizia municipale con la quale si comunicava
ai ricorrenti l’avvio delle procedure per la individuazione
dei posteggi in conformità con le previsioni del Piano comunale.
Tale secondo provvedimento, ritenuto anch’esso lesivo della
posizione giuridica dei ricorrenti, in quanto attuativo
del contenuto dei provvedimenti impugnati con il ricorso
originale, era sotto posto a gravame con motivi aggiunti,
dedotti sia con riferimento ai vizi riflessi e conseguenti
dalla prospettata illegittimità del Piano sia con riguardo
ai vizi propri delle determina dirigenziale impugnata.
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III – Si costituiva in giudizio il Comune
di Follonica contestando analiticamente le avverse deduzioni
e ritenendole prive di fondamento. Conseguentemente chiedeva
la reiezione delle domande giudiziali avanzate dai ricorrenti.
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IV – Successivamente il Comune di Follonica,
proseguendo nello svolgimento del procedura di attuazione
delle prescrizioni del Piano di commercio, emanava l’ordinanza
dirigenziale n. 163 del 29 maggio 2002 che, a completamento
della complessa operazione di attuazione del suddetto Piano
e con riferimento allo spostamento dei posteggi occupati
dai ricorrenti, notificava a costoro l’elenco dei nuovi
posti assegnati a ciascuno.
Con separati gravami, i ricorrenti come indicati in epigrafe
(con la sola differenza, rispetto al ricorso principale,
del Signor Liu Wanhong, succeduto al Signor Natale Ariganello
nella titolarità dell’autorizzazione commerciale da quest’ultimo
posseduta), impugnavano l’ordinanza dirigenziale suddetta
ed il relativo elenco, in quanto ne contestavano la legittimità
sia per vizi riflessi ed originati dalle patologie che,
asseritamente, avevano colpito gli atti presupposti dell’intera
procedura sia per vizi propri, di talché ne chiedevano il
giudiziale annullamento.
Si costituiva in giudizio, anche con riferimento a tali
ulteriori gravami, l’Amministrazione comunale intimata,
ribadendo analiticamente l’infondatezza delle avverse prospettazioni
e chiedendo la reiezione di tutti i ricorsi proposti.
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V – I ricorrenti proponevano anche separate
istanze cautelari per ottenere la sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza dirigenziale n. 163 del 2002, tutte respinte
da questo Tribunale con le ordinanze nn. 859 (per il ricorso
n. R.g. 1636 del 2002), 860 (per il ricorso n. R.g. 1637
del 2002), 861 (per il ricorso n. R.g. 1638 del 2002), 862
(per il ricorso n. R.g. 1639 del 2002), 863 (per il ricorso
n. 1640 del 2002) e 864 (per il ricorso n. 1641 del 2002),
adottate nella camera di consiglio del 24 luglio 2002.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2004 i ricorsi sono
stati trattenuti per la decisione.
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DIRITTO
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1 – In via preliminare il Collegio osserva
come il primo gravame proposto dai ricorrenti si ponga in
una relazione strettissima con gli altri ricorsi enumerati
in epigrafe, in quanto stesse sono le parti – pur se l’ultimo
provvedimento impugnato, quello di assegnazione definitiva
del posto fisso, è stato impugnato da tutti i ricorrenti
ma singolarmente – ed identici sono i provvedimenti di cui
si chiede il giudiziale annullamento, tutti riferibili ad
una identica procedura che trova il suo punto di inizio
e la sua ragione giuridica nelle prescrizioni contenute
nel Piano di commercio, oggetto del ricorso recante il n.
R.g. 322 del 2001.
Stante, dunque, una evidente connessione oggettiva e soggettiva
tra tutti i giudizi per come indicati in epigrafe, è opportuno
disporne la riunione per evidenti ragioni di economia dei
mezzi processuali e per consentirne la decisione in un unico
contesto.
Conseguentemente si dispone la riunione dei ricorsi nn.
R.g. 1636 del 2002, 1637 del 2002, 1638 del 2002, 1639 del
2002, 1640 del 2002, n. 1641 del 2002 al ricorso n. R.g.
322 del 2001.
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2. – La presente decisione deve muovere,
necessariamente, dall’esame del primo gravame proposto,
avente ad oggetto la denuncia di illegittimità in parte
qua del Piano di commercio redatto dal Comune di Follonica
nonché del suo regolamento di attuazione, entrambi approvati
con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 24 novembre
2000.
In particolare, i ricorrenti affidano l’impugnazione ai
seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge – Violazione dell’art. 28 del D.L.vo
31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11, comma 1, della legge
della Regione Toscana 3 marzo 1999 n. 9 – Eccesso di potere
per difetto di istruttoria, manifesta illegittimità ed irragionevolezza,
contraddittorietà, carenza di motivazione, in quanto le
prescrizioni contenute nel Piano e relative allo spostamento
dei posti per lo svolgimento delle attività commerciali
da parte dei ricorrenti, in altra zona distante circa 2
Km dall’area che da molti anni gli stessi utilizzano per
l’esercizio del commercio, non possono ritenersi compatibili
con le disposizioni del D.L.vo n. 114 del 1998 il quale,
all’art. 28, stabilisce che, se è vero che le Regioni possono
prevedere lo spostamento o la soppressione dei mercati,
è anche vero che ciò deve avvenire assicurando il servizio
più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e
l’adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione.
Nella realtà, invece, con il deciso spostamento, si avrebbe
la conseguente perdita rilevante di clientela per gli operatori
commerciali che subiscono tale provvedimento, tenuto anche
conto del fatto che costoro, anche al momento della richiesta
di rilascio del titolo abilitativo all’esercizio del commercio,
avevano intenzione di svolgere l’attività soltanto nell’area
che oggi dovrebbero lasciare, oltre al fatto che tutti i
loro sforzi sono stati volti ad incrementare il volume di
affari con i residenti e, comunque, a sviluppare la clientela
di detta zona. Peraltro, il Piano, per come è stato adottato,
contrasta con la previsione contenuta nell’art. 11 della
legge regionale n. 9 del 1999 che impone la necessità, per
l’Amministrazione che intende procedere allo spostamento
ovvero alla soppressione di un mercato, di sentire preventivamente
le organizzazioni di categoria e le associazioni di consumatori,
adempimenti che nella specie non risultano essere stati
rispettati dal Comune di Follonica durante il percorso di
adozione degli atti impugnati. Inoltre nel Piano si manifesta
una contraddittorietà evidente tra le finalità perseguite
- indicate nel regolamento con i riferimenti alla “riqualificazione”,
alla “tutela del consumatore” alla “valorizzazione e salvaguardia
del servizio” - e le conseguenze dell’attuazione del Piano
per come si sono sopra indicate, tenuto anche conto della
circostanza che sia l’area dove fino ad oggi i ricorrenti
hanno svolto la loro attività sia l’area della località
Pratoranieri, dove saranno sistemati i posti fissi, sono
entrambe qualificate come “strade del centro urbano” e,
dunque, sono sostanzialmente identiche: di talché non è
dato di comprendere la ragione del prescritto spostamento
anche e con riferimento alle finalità perseguite dallo stesso
Piano;
2) Violazione di legge – Violazione dell’art. 9 e dell’art.
11, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 9 del
1999, perché il Comune, nel disporre lo spostamento del
mercato non ha provveduto, come invece prescrive l’art.
11 comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999, a sentire
le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori
iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge 30 luglio
1998 n. 281;
3) Eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità
di trattamento, visto che né il Piano di commercio né il
relativo regolamento danno in alcun modo conto delle ragioni
che hanno indotto il Comune a disporre lo spostamento del
mercato.
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3. – Sempre con riferimento al primo dei
gravami indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno proposto
doglianze, con motivi aggiunti, nei confronti dell’atto
successivo al Piano di commercio ed al suo regolamento,
consistente nella comunicazione di avvio del procedimento
di spostamento e di assegnazione dei nuovi posti, adottato
dal Comune di Follonica mentre pendeva il giudizio.
In tale occasione i ricorrenti hanno dedotto gli stessi
motivi di ricorso già rivolti nei confronti della delibera
consiliare n. 118 del 2000, in quanto al nuovo atto (notificato
a ciascun ricorrente) riferibili perché viziato di riflesso
rispetto all’illegittimo provvedimento presupposto.
In aggiunta hanno sostenuto, con specifico e diretto riferimento
al contenuto della determinazione dirigenziale impugnata
con motivi aggiunti, la sussistenza del vizio di eccesso
di potere, sotto i profili della carenza di motivazione
e della disparità di trattamento, attesa l’inesistenza di
alcuna ragione che sorregga la scelta di spostare il mercato
né di una esternazione in proposito nel provvedimento dirigenziale.
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4. – In detto primo giudizio si è costituita
l’Amministrazione intimata che ha sostenuto la correttezza
della procedura seguita dal Comune e la legittimità dei
provvedimenti emanati, stante l’infondatezza delle prospettate
censure e tenuto conto che l’Ente ha agito entro i confini
segnati dalla discrezionalità attribuitagli dalla legge
in materia di organizzazione e pianificazione del commercio.
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5. – Da un punto di vista normativo va rammentato
che, nel regolare l’esercizio dell’attività di “commercio
al dettaglio su aree pubbliche”, l’art. 28 del D.L.vo 31
marzo 1998 n. 114 (recante la “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio”), dopo avere precisato
che il commercio può essere svolto su “posteggi dati in
concessione per dieci anni” [comma 1, lett. a)] o su “qualsiasi
area purché in forma itinerante” [comma 1, lett. b)], conferisce
alle Regioni il potere di emanare norme attuative della
medesima disciplina (comma 12) e di stabilire i criteri
generali cui devono attenersi i Comuni sia per la determinazione
delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento
dell’attività di commercio, sia per l’istituzione, la soppressione
o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente
o a cadenza diversa, sia per l’istituzione di mercati destinati
a merceologie esclusive (comma 13); i Comuni, poi, sulla
base delle disposizioni regionali, sono chiamati – tra l’altro
– a determinare l’ampiezza complessiva delle aree interessate
all’attività commerciale, nonché le modalità di assegnazione
dei posteggi e la loro superficie (comma 15), e sono altresì
chiamati ad individuare le aree che, per il loro valore
archeologico, storico, artistico e ambientale, ma anche
per altre ragioni di pubblico interesse, sono sottratte
all’esercizio del commercio ambulante o sono assistite da
specifici vincoli di salvaguardia, dovendo essere inoltre
fissate norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria
delle istanze di rilascio delle autorizzazioni (comma 16).
Prevede, infine, l’art. 30, comma 2, del D.L.vo n. 114 del
1998 che “fino all’emanazione delle disposizioni attuative
di cui all’articolo 28 continuano ad applicarsi le norme
previgenti”.
Va ulteriormente riferito che la Regione Toscana ha dato
attuazione alle suindicate prescrizioni della fonte legislativa
statale con l’emanazione della legge regionale 3 marzo 1999
n. 9 (recante “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”)
che, per quanto è qui di interesse, all’art. 9 definisce
i criteri per la formazione del Piano comunale per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche, a cura dei Comuni interessati,
stabilendo che: “1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge i Comuni, sentite le associazioni di
categoria a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti" e riconosciute dalla Regione, approvano il Piano
per il commercio sulle aree pubbliche. Il Piano ha validità
triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma
entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità
previste per la prima adozione. 2. Il Piano di cui al comma
1 contiene:
a) la ricognizione delle aree destinate al commercio su
posteggi in concessione con l'indicazione delle differenti
tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere
esistenti, con i necessari riferimenti alle rispettive date
e periodicità di svolgimento e con l'individuazione delle
specifiche aree e dei posteggi su cartografia in scala adeguata;
b) l'individuazione di nuovi mercati e nuove fiere;
c) l'individuazione di mercati e fiere da spostare, ridurre,
sopprimere e l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire
gli ambulanti;
d) l'analisi delle caratteristiche commerciali di ciascun
mercato in termini di fatturato medio annuale stimato e
del relativo bacino di utenza, nonchè la superficie media
dei posteggi;
e) l'individuazione dei posteggi fuori mercato;
f) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie
compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del
commercio su aree pubbliche su posteggio;
g) l'analisi finalizzata all'individuazione delle interrelazioni
tra la popolazione residente e turistica, le differenti
tipologie di strutture di vendita, con particolare riferimento
agli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita
e le autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche;
h) l'individuazione dell'eventuale incremento del rapporto
tra posteggi/giorno e le unità commerciali, da prevedere
nel triennio di validità del Piano;
i) l'individuazione delle aree su cui è vietato l'esercizio
dell'attività di commercio itinerante.
j) il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività
commerciale sulle aree pubbliche.
3. I Piani comunali individuano espressamente, per ogni
mercato e fiera, un numero di posteggi riservati a soggetti
portatori di handicap. Il numero di tali posteggi non può
essere inferiore al due percento del totale delle autorizzazioni
complessive riferite al mercato o alla fiera, con un minimo
di uno. Tali posteggi non sono considerati nel calcolo del
rapporto di cui al comma 2 lettera h). Nel caso in cui sussistono
oggettivi impedimenti per la localizzazione di tali posteggi
in un mercato o fiera esistenti, il Comune può localizzarli
nelle immediate vicinanze o in altri mercati o fiere in
ulteriori aree caratterizzate dalla compatibilità di cui
al comma 2 lettera f). 4. Il regolamento di cui al comma
2 lettera l) dispone, per ciascun mercato o fiera, in ordine
a:
a) la tipologia del mercato o della fiera;
b) i giorni e l'orario di svolgimento;
c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa
l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate
al commercio di generi relativi al settore alimentare e
a quello non alimentare;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 12; le modalità di assegnazione dei
posteggi fuori mercato;
g) le modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore
già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato;
h) le modalità di registrazione delle presenze
i) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito
di soppressione, riduzione o spostamento del mercato;
j) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi
delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti
nel registro delle imprese, nella misura massima del cinquanta
percento dei posteggi da assegnare;
k) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio
dell'attività di vendita.
5. Per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio
del commercio itinerante i Comuni tengono conto dei seguenti
criteri:
a) tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale
dei veicoli e dei pedoni;
c) incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di
interesse pubblico”.
Come si può notare, già ad una prima lettura delle disposizioni
sopra riportate, le prescrizioni normative dettate per la
formazione dei Piani di commercio, se da un lato sono particolarmente
minuziose circa l’indicazione degli aspetti della pianificazione
che debbono essere tenuti presenti dai Comuni, non solo
per la redazione dell’atto, ma soprattutto con riferimento
allo studio che deve necessariamente precedere l’approvazione
consiliare, per altro verso esse lasciano agli Enti locali
una notevole discrezionalità nella scelta delle migliori
opzioni adottabili al fine di pianificare la distribuzione
sul territorio di loro competenza delle realtà commerciali,
sia attraverso nuove allocazioni sia attraverso riordino
e spostamento delle sistemazioni precedentemente accordate
agli operatori commerciali.
A tale proposito l’art. 10 della legge Regione Toscana n.
9 del 1999, nel fissare i criteri per l'individuazione di
nuovi mercati e fiere, ha previsto che “1. Ai fini dell'individuazione
di nuovi mercati e fiere e di nuovi posteggi, anche a seguito
di soppressione, i Piani comunali possono prevedere un incremento
dei posteggi tale da non superare il limite del venti percento
del rapporto tra posteggi giorno e unità commerciali, rilevato
e analizzato nella parte del Piano di cui all'articolo 9
comma 2 lettera h). 2. Prioritariamente all'incremento del
numero dei posteggi, il Comune deve garantire che in ogni
mercato o fiera la dimensione media dei posteggi già istituiti
sia di mq. 25. Nel calcolo della dimensione media non sono
considerati i posteggi fuori mercato. 3. Ai fini dell'individuazione
delle aree destinate a nuovi mercati o nuove fiere e dei
posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
su posteggio, i Comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico e ambientale, con particolare
riferimento alle disposizioni statali in materia;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere
igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e
dei necessari servizi pubblici”.
Ed ancora, nel dettare le prescrizioni in materia di soppressione
e di qualificazione dei mercati, l’art. 11, comma 1, della
suindicata legge regionale, sancisce che: “Per lo spostamento
o la soppressione di un mercato ai fini della valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale il Comune, sentite
le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30
luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti" e riconosciute dalla Regione, e individuate
le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori
interessati un termine di almeno due anni per il definitivo
trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di
specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale
e gli operatori interessati, di prevedere termini diversi
per il trasferimento”.
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6. – Orbene, in punto di fatto, dall’esame
della documentazione versata in atti emerge che:
a) il Comune di Follonica ha previsto la realizzazione di
uno studio approfondito sulla realtà commerciale del territorio
di competenza, compendiatosi nella ricognizione dei mercati
e delle fiere esistenti, nell’analisi delle caratteristiche
commerciali della zona e nella individuazione dei cambiamenti
revisionali anche in virtù delle esigenze, per quel che
qui è di interesse, di recupero e di risistemazione del
patrimonio urbanistico del centro cittadino, affidandone
la predisposizione alla “SIMURG RICERCHE Onlus” (d’ora in
poi, SIMURG);
b) l’analisi svolta dalla SIMURG, che ha tenuto conto delle
caratteristiche del territorio, dell’evoluzione demografica
della zona e di un completo quadro di riferimento dei flussi
commerciali dell’area in questione, ha evidenziato, in sede
ricognitiva, la presenza di un “mercato sparso estivo”,
cioè di un gruppo di operatori autorizzati ad esercitare
l’attività stagionale del commercio ambulante utilizzando
posti fissi che effettuano lo stesso orario degli esercizi
di vendita al dettaglio;
c) i posteggi fissi, nella analisi ricognitiva della SIMURG,
erano collocati, tra l’altro (e per quel che è strettamente
attinente al presente giudizio) in numero di nove in Viale
Italia loc. Pratoranieri, in numero di tre in Viale Matteotti
c/o Pineta di Ponente, in numero di quattro in largo Carducci
inizio di Viale Italia ed in numero di 2 in Viale Matteotti
angolo Viale Italia. Fatta esclusione dei primi 9 posteggi,
già presenti in Viale Italia loc. Pratoranieri, gli altri
9, complessivamente indicati, corrispondevano ai posteggi
fissi assegnati agli odierni ricorrenti prima dell’approvazione
del Piano e del regolamento applicativo;
d) nella sezione degli elaborati redatti dalla SIMURG dedicata
ai “Cambiamenti previsti nel triennio 2000-2002”, è indicata
la previsione di una nuova localizzazione dei posteggi fissi
estivi occupati dagli odierni ricorrenti e per come sopra
meglio descritti, con dislocazione prevista in Viale Italia
loc. Pratoranieri zona ZTL;
e) nella medesima sezione è chiarito che la nuova localizzazione
dei posteggi suindicati si rende necessaria in quanto l’area
precedentemente occupata dagli operatori commerciali con
posti fissi deve essere oggetto di lavori di sistemazione
che coinvolgono, più precisamente la Piazza a mare ed il
Viale Italia e che si inseriscono in un “quadro di generale
arredo urbano (rinnovato) e (di conseguente e connessa)
riqualificazione del lungomare” (così testualmente, tranne
i riferimenti tra parentesi, l’elaborato redatto dalla SIMURG,
divenuto poi parte integrante del Piano di commercio, alla
pag. 19).
Da quanto sopra si è rilevato discende che il Comune di
Follonica, all’esito di un approfondito studio appositamente
affidato ad un istituto di ricerche (la SIMURG), è giunto
alla conclusione di dover dislocare in altra area alcuni
dei posteggi fissi, dedicati all’attività di commercio stagionale
(estivo), in quanto la zona precedentemente occupata dai
9 posteggi in questione avrebbe dovuto essere inserita in
un più ampio progetto di risistemazione dell’arredo urbano
e del lungomare.
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7. - Occorre precisare, in proposito, che
dall’esame del Piano nonché degli elaborati redatti dalla
SIMURG, ivi compresi i rilievi planovolumetrici, si evince
che lo spostamento dei posti fissi in questione interessa
due aree dislocate entrambe nel centro urbano del Comune
ed a ridosso del lungomare nonché l’ulteriore elemento legato
alla circostanza che l’area di nuova dislocazione è interdetta
al traffico veicolare, se non autorizzato (si tratta, infatti,
di una c.d. Z.T.L.).
Tutti questi elementi, ad avviso del Collegio, contribuiscono
a considerare adeguatamente motivato il Piano stesso nonché
il regolamento attuativo (nella parte in cui lo richiama),
mentre non appaiono decisive le prospettazioni dei ricorrenti,
al fine di diminuirne (o escluderne, addirittura) la validità
nei contenuti chiarificatori delle ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione a disporre lo spostamento dei posteggi
fissi dei ricorrenti in loc. Pratoranieri. In particolare:
A) la circostanza che la nuova area è distante circa due
chilometri da quella (genericamente intesa, dal momento
che i posteggi fissi occupati dai ricorrenti non erano collocati
tutti insieme e nello stesso tratto di strada) utilizzata
dai ricorrenti per l’esercizio dell’attività commerciale,
nel periodo estivo, non è ragione idonea in senso assoluto
a ritenere che lo spostamento comporti necessariamente una
riduzione della clientela, in quanto quest’ultima, per le
caratteristiche e i tempi (esclusivamente nel periodo estivo)
di esercizio, è facilmente acquisibile anche nella nuova
area che, peraltro e alla stessa stregua di quella precedentemente
occupata dai ricorrenti, si trova a ridosso del lungomare;
B) tale circostanza, inoltre, potrebbe contribuire a fondare
l’assunto (opposto, rispetto a quanto prospettato dai ricorrenti)
che l’attività commerciale in loc. Pratoranieri possa svolgersi
con piena soddisfazione degli operatori del commercio lì
dislocati, in quanto detta attività si realizzerebbe in
un ambiente dove già sono presenti altre realtà della distribuzione
commerciale stagionale (infatti, in quella località già
sono collocati nove posteggi fissi), elemento non indifferente
nell’ottica della realizzazione di una congiuntura potenzialmente
adeguata alla implementazione degli affari proprio in quell’area
nella quale, peraltro, è interdetto il traffico veicolare
non autorizzato, sicché si manifestano tutti gli elementi
per favorire un adeguato sviluppo del commercio estivo nella
ridetta località, anch’essa individuata come strada del
centro urbano;
C) d’altronde non può neppure fondatamente sostenersi, come
invece hanno inteso fare i ricorrenti nell’atto introduttivo
del presente giudizio, che essi “erano intenzionati a lavorare
in quell’area soltanto in considerazione dei calcoli e dei
programmi che ogni buon operatore commerciale tende a fare
prima di iniziare la propria attività “ (pag. 6 del ricorso
introduttivo), atteso che tale aspettativa dei ricorrenti,
peraltro giuridicamente non qualificabile alla stregua di
un interesse legittimamente opponibile all’Amministrazione
quanto, piuttosto, riferibile ad un interesse semplice e
non specificamente tutelato dall’ordinamento, deve coordinarsi
con l’esigenza dell’Amministrazione a perseguire obiettivi
di soddisfazione superindividuale, quali per l’appunto la
riqualificazione del centro della città ed il rinnovamento
dell’arredo urbano che, peraltro, costituiscono espressione
attuativa dei parametri di formazione dei piani di commercio
per come indicati ed elencati nell’art. 9 della legge regionale
n. 9 del 1999;
D) sicché nella ponderazione degli opposti interessi, pubblico
e privato, il punto di collegamento e di mediazione per
raggiungere un equilibrio nel rapporto tra aspettative dei
singoli ed esigenza di perseguimento dei fini di interesse
pubblico, ben possono recedere le istanze particolari dei
ricorrenti, atteso che queste non sono (quanto meno non
è assolutamente dimostrato che lo siano) vulnerate dalle
scelte circa la nuova collocazione degli esercizi commerciali
stagionali a posto fisso operate dal Comune che appaiono
essere effettuate, in virtù dell’esame della documentazione
depositata in atti, all’esito di una adeguata istruttoria
ed accompagnate da una idonea e congrua motivazione.
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8. – Nondimeno occorre tenere presente che
la giurisprudenza, in materia di formazione e contenuto
dei Piani commerciali redatti ai sensi del D.L.vo n. 114
del 1998 e della relativa normazione regionale, ha sempre
chiarito - con argomentazioni che il Collegio ritiene di
poter pienamente condividere anche in ragione di quanto
si è sopra osservato - che rientra nella discrezionalità
dell’Amministrazione individuare, anche in considerazione
di altre esigenze, le zone ove collocare le attività di
commercio. Il che è tanto più vero quando difetti una previa
pianificazione in materia e le scelte da operare di volta
in volta debbano quindi tener conto di una pluralità di
interessi pubblici, anche di natura diversa da quelli propriamente
demaniali, in esito ad un apprezzamento in larga misura
discrezionale, così come avviene, in generale, per le concessioni
di beni pubblici (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 22
marzo 2002 n. 1662).
Nel caso in esame, con riferimento al Comune di Follonica
non risulta che il Piano approvato con la delibera consiliare
n. 118 del 24 novembre 2000 sia stato emanato in sostituzione
di un precedente atto di pianificazione relativo all’assetto
commerciale dell’area comunale, pertanto l’ambito di discrezionalità
esercitabile dal Comune in attuazione delle prescrizioni
di cui al D.L.vo n. 114 del 1998 nonché della legge regionale
n. 9 del 1999 è da considerarsi molto ampio nel disporre
le dislocazioni degli esercizi commerciali, in particolare
nel settore del commercio ambulante con l’utilizzo di posteggi
fissi, settore che richiede una attenta valutazione circa
le ricadute delle attività autorizzate sull’assetto dell’area
urbana interessata, specialmente se collocata nel centro
della città, sia dal punto di vista dell’arredo urbano sia
da quello del corretto flusso del traffico veicolare sia,
ancora, dalle esigenze di una ordinata affluenza della clientela
ai punti vendita.
In un siffatto contesto, del resto, ogni sindacato circa
la scelta in tal modo operata dal Comune inciderebbe indebitamente
su valutazioni di merito e, comunque, sarebbe esercitabile
solo nei limiti della manifesta illogicità e dello sviamento,
profili che nella circostanza però non si ravvisano, per
tutte le ragioni che si sono più sopra esposte, così sottraendosi,
gli atti impugnati con il ricorso principale, a tutte le
censure dedotte con il primo e con il terzo motivo di ricorso
sia sotto il profilo del contestato vizio di difetto di
motivazione sia con riguardo ai rilevati profili sintomatici
di eccesso di potere.
Infatti, può confermarsi che la scelta operata dal Comune,
di dislocare nell’area di Pratoranieri i posteggi, grazie
ai quali i ricorrenti possono svolgere la loro attività
commerciale nel periodo estivo, per come emerge dalla redazione
del Piano, rappresenta il risultato di un concorso valutazioni
che, seppur riassunte nella sintetica formula secondo la
quale “Tale nuova localizzazione è resa necessaria a causa
dei lavori di sistemazione di Piazza a mare e Viale Italia,
previsti nel quadro più generale di arredo urbano e di riqualificazione
del lungomare” (comunque significativa degli obiettivi perseguiti),
costituiscono ulteriore espressione dell’ampio potere discrezionale
dell’Amministrazione comunale, a salvaguardia di interessi
pubblici rispetto ai quali recedono le aspettative del privato.
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9 - Per completezza va poi precisato che,
il vizio di disparità di trattamento e, nella sostanza delle
prospettazioni dei ricorrenti, il collegato vizio di sviamento
(contestato, in particolare, con il terzo motivo di censura
nell’atto introduttivo), è configurabile solo quando emergono
circostanze ed elementi univoci e concordanti che rivelino
in modo indubbio il diverso scopo che si è inteso effettivamente
perseguire in luogo di quello dichiarato, con la conseguenza
che esso deve essere dedotto mediante l’allegazione di precisi
elementi di prova, anziché di semplici supposizioni, non
potendo venire in considerazione l’animus, o l’intento persecutorio
dell’Amministrazione, che non trovino riscontro nella concreta
struttura del provvedimento (v. TAR Friuli – Venezia Giulia
23 aprile 2001 n. 180).
Nondimeno, anche la motivazione, quantunque succinta, evidenzia
però sufficientemente come il Comune di Follonica abbia
dovuto tener conto dell’esigenza di provvedere alla riqualificazione
del lungomare ed alla risistemazione dell’arredo urbano
del centro della città, conciliando tale necessità con un
sacrificio contenuto degli interessi commerciali dell’operatore
privato; il che esclude il vizio di manifesta irragionevolezza,
in quanto simili valutazioni risentono, nella situazione
di provvisorietà che è tipica dei ricorrenti, della tendenziale
prevalenza degli interessi pubblici tutelati, da un lato
e dell’insussistenza di una pretesa giuridicamente protetta
alla conservazione della precedente ubicazione dell’attività
commerciale, dall’altro, senza perciò concretare neppure
un’indebita lesione dell’affidamento dell’operatore privato
alla permanenza nella medesima zona del territorio comunale.
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10 – Resta da scrutinare il secondo motivo
di ricorso, con il quale si contesta il mancato rispetto,
da parte del Comune di Follonica nella formazione del Piano
di commercio qui impugnato, della prescrizione contenuta
nell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1999,
secondo la quale gli Enti, ai fini della predisposizione
del Piano, debbono sentire “(…) le associazioni di categoria
a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281
(…)” nonché dell’ulteriore disposizione contenuta nell’art.
11, comma 1, della suindicata legge regionale, nella parte
in cui sancisce che anche “Per lo spostamento o la soppressione
di un mercato (…)” il Comune deve sentire “(…) le organizzazioni
di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998 n. 281 (…)”.
Dalla documentazione presente in atti si evince che:
nelle premesse della delibera consiliare n. 118
del 24 novembre 2000 si dà atto della circostanza che sono
state “Sentite le Associazioni di categoria e le Associazioni
dei consumatori, così come previsto dall’art. 9 comma 1
L.R. 9/99”;
nell’art. 1, comma 1, del regolamento che fa parte
integrante del Piano di commercio, si afferma che esso “(…)
viene approvato sentite le associazioni di categoria rappresentative
a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5 della Legge (…) 30 luglio 1998 n.
281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti",
e riconosciute dalla Regione.
Conseguentemente, dalla lettura degli atti impugnati emerge
che sono state rispettate le prescrizioni procedurali così
come previste dalla legge regionale n. 9 del 1999, sicché,
in assenza di elementi documentali utili a ritenere non
veritieri i riferimenti alle incombenze procedurali che
il Comune dà atto di avere svolto, in occasione dell’approvazione
del Piano di commercio e del regolamento attuativo ed in
mancanza dell’allegazione di precisi elementi di prova,
da parte dei ricorrenti circa il non coinvolgimento delle
associazioni di categoria rappresentative a livello regionale
e di quelle dei consumatori nel corso del procedimento che
ha preceduto il perfezionamento degli atti qui impugnati,
la contestata violazione delle prescrizioni contenute nell’art.
9 della legge regionale n. 9 del 1999 resta confinata nell’alveo
delle semplici supposizioni.
Ne deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
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11. - A non diversa conclusione conduce lo
scrutinio dei motivi aggiunti al ricorso principale.
Con essi i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale
della Unità organizzativa n. 5 della Polizia municipale
del Comune di Follonica del 10 maggio 2001, avente ad oggetto
“Mercato estivo di Pratoranieri. Avvio delle procedure per
la individuazione dei posteggi in conformità alle previsioni
del Piano Comunale”.
Il gravame è affidato a due motivi di doglianza che sostanzialmente
richiamano, nei contenuti, le censure già svolte nell’atto
introduttivo del giudizio nei confronti del Piano di commercio
e del regolamento attuativo.
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12. - In via preliminare il Collegio rileva
come l’atto impugnato con i motivi aggiunti, seppure esso
si inserisca in un complesso quadro di riordino della distribuzione
commerciale, attivato dal Comune di Follonica e consistente
nel dare attuazione alle prescrizioni contenute nel Piano
di commercio e nel relativo regolamento di attuazione, in
particolare, per quanto è qui di interesse, al fine di perfezionare
lo spostamento dei posteggi per commercio stagionale occupati
dai ricorrenti, dislocandoli in loc. Pratoranieri, non è
tuttavia idoneo a pregiudicare di per sé la posizione soggettiva
vantata dai ricorrenti, acquisendo valore e forza esclusivamente
di portata endoprocedimentale.
Infatti, con il provvedimento impugnato, il dirigente dell’Unità
organizzativa n. 5 della Polizia municipale del Comune di
Follonica ha soltanto dato l’avvio alle procedure preliminari
volte a completare l’operazione di spostamento dei posteggi
occupati dai ricorrenti, che si verificherà allorquando
l’intera procedura sarà conclusa con l’assegnazione dei
nuovi posti.
Conseguentemente, nei confronti del ridetto atto, non si
manifesta, nell’attualità e concretezza dovuti dal rispetto
delle regole sulla proposizione delle azioni in sede giurisdizionale
(artt. 100 c.p.c. e 21 legge T.A.R.), alcun interesse all’impugnazione,
dal momento che l’eventuale pregiudizio subito dai ricorrenti
ed effettivamente tutelabile in sede giudiziale, è semmai
provocato dall’atto conclusivo del procedimento e non da
quello di avvio delle relative procedure.
Sotto tale profilo il gravame proposto con i motivi aggiunti
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
all’impugnazione di un atto endoprocedimentale, quale è
la determinazione dirigenziale impugnata.
Del resto, nel merito, le censure appaiono infondate per
le stesse osservazioni svolte con riferimento al gravame
principale.
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13. – In ragione delle suesposte osservazioni
il ricorso principale proposto dai ricorrenti e rubricato
al n. R.g. n. 322 del 2001, deve essere in parte respinto,
non potendosi condividere le prospettazioni svolte nei motivi
di censura in esso dedotti ed in parte deve essere dichiarato
inammissibile.
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14. – Successivamente, con distinti ricorsi,
i Signori Silvia Bianchi (con ricorso n. R.g. 1636 del 2002),
Rita Morrone (con ricorso n. R.g. 1637 del 2002), Armando
Lentino (con ricorso n. R.g. 1638 del 2002), Giovanni Bertacchi
(con ricorso n. 1640 del 2002) Giuseppe Cheli (con ricorso
n. R.g. 1641 del 2002) nonché il Signor Liu Wanhong con
ricorso n. 1639 del 2002), quest’ultimo nella qualità di
attuale titolare dell’autorizzazione commerciale già detenuta
dal Signor Natale Ariganello (co-ricorrente nel gravame
principale), impugnavano l’ordinanza n. 163 del 29 maggio
2002, emessa dal dirigente della Polizia municipale di Follonica
nonché l’elenco facente parte integrante e sostanziale della
ordinanza stessa, denominato “mercato sparso estivo mercato
n. 1 Pratoranieri – elenco posteggi assegnati”, quali atti
conclusivi della complessa operazione avviata dal Comune
di Follonica con l’approvazione del Piano di commercio e
del relativo regolamento attuativo e compendiatasi nello
spostamento dei posti assegnati ai ricorrenti per l’esercizio
dell’attività commerciale nel periodo estivo, destinandoli
in località Pratoranieri.
Ciascun ricorrente, con atti distinti ma identici nei contenuti,
ha affidato il proprio gravame alle seguenti nuove censure
indirizzate ad affermare la illegittimità del nuovo provvedimento
adottato dal Comune di Follonica e ad esso esclusivamente
riferibili:
1) Violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 9 del
1999 e dell’art. 97 Cost., in quanto il Comune ha disatteso
la prescrizione contenuta nella surrichiamata disposizione
non attendendo lo spirare del termine di almeno due anni
per il definitivo trasferimento degli operatori commerciali
interessati alla nuova dislocazione per come prevista dal
Piano, creando ai ricorrenti immaginabili disagi dovuti
alla circostanza che il provvedimento è stato emanato quando
la stagione estiva era già cominciata, oltre al fatto che
il Comune non ha tentato di concludere alcun accordo con
gli operatori per ridurre le complicanze collegate all’esecuzione
di una così grave decisione;
2) Violazione dell’art. 5, comma 8, della legge regionale
n. 9 del 1999 – Eccesso di potere sotto il profilo della
manifesta illogicità, dal momento che l’autorizzazione in
possesso dei ricorrenti li abilita all’esercizio dell’attività
di commercio su una superficie di complessivi 32 mq, mentre
il provvedimento con il quale sono stati individuati i nuovi
posteggi limita ciascuna area di commercio a soli 25 mq,
creando gravi problemi per l’allocazione (cioè il parcheggio
nella stessa area) dei mezzi di trasporto che vengono, anche
utilizzati, come esercizio commerciale;
3) Violazione di legge e del Piano commerciale adottato
con delibera consiliare n. 118 del 2000 – Eccesso di potere
per contraddittorietà e illogicità manifesta, atteso che
il posteggio attuale assegnato a ciascuno dei ricorrenti
si trova al di fuori del nuovo arredo urbano, con la conseguenza
che risultano ancor più ingiustificati, da un lato la soppressione
del posteggio un tempo assegnato ai ricorrenti e, dall’altro,
lo spostamento delle singole attività commerciali in una
diversa area;
4) Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di
trattamento e illogicità manifesta, visto che il Comune,
dopo aver disposto lo spostamento dei posteggi utilizzati
dai ricorrenti, ha poi rilasciato per le medesime aree almeno
17 concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e l’esercizio
di vendita ambulante;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta
e sviamento, perché la concessione rilasciata ai ricorrenti
non consente di fare un numero di assenze superiori ad un
terzo del periodo di mercato, pena l’applicazione di misure
sanzionatorie da parte del Comune e, dunque, costituendo
una variazione che incide sugli elementi essenziali della
concessione, avrebbe potuto essere disposta solo in seguito
ad un preventivo accordo, sul punto, con l’operatore interessato.
A tali censure seguiva la riproposizione delle doglianze
già dedotte nell’atto introduttivo.
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15. – I motivi di doglianza dedotti nei ricorsi,
separatamente proposti, nei confronti dell’ordinanza n.
163 del 2002, coincidente con la decisione definitiva assunta
dal Comune per il trasferimento e la nuova allocazione dei
posteggi assegnati ai ricorrenti, non possono essere condivisi
in ragione delle osservazioni che qui di seguito verranno
svolte, di talché detti gravami debbono tutti essere respinti.
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16. – Con il primo motivo si lamenta la Violazione
dell’art. 11 della legge regionale n. 9 del 1999 nella parte
in cui sancisce che: “Per lo spostamento o la soppressione
di un mercato ai fini della valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale il Comune, sentite le organizzazioni
di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti" e riconosciute dalla Regione, e individuate le nuove
aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati
un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento,
fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi
sottoscritti tra l'amministrazione comunale e gli operatori
interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento”.
In forza di tale previsione, sostengono i ricorrenti, il
Comune avrebbe dovuto attendere almeno due anni prima di
poter porre in esecuzione il contenuto dell’ordinanza n.
163 del 2002 e, dunque, procedere all’effettivo trasferimento
dei posteggi. Nella realtà, invece, lo stesso provvedimento
impugnato rende indisponibili le precedenti dislocazioni
occupate dagli operatori dal settimo giorno successivo alla
notifica dell’ordinanza stessa, rendendo nel contempo disponibili
le nuove aree assegnate.
In altri termini, i ricorrenti lamentano, con il primo motivo
di gravame surriportato, che il Comune di Follonica, in
luogo dei due anni previsti dalla legge regionale per il
definitivo trasferimento delle attività commerciali, secondo
le nuove prescrizioni del Piano di commercio e antecedentemente
dislocate in altra area del territorio comunale, ha concretamente
lasciato solo sette giorni agli interessati per effettuare
lo spostamento.
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17. - Va rilevato, però, che la previsione
contenuta nell’art. 11, comma 1, della legge regionale n.
9 del 1999 deve essere interpretata come indicativa di un
termine, non perentorio in mancanza di sanzione per l’ipotesi
di un comportamento contrastante dell’Amministrazione (ad
esempio, inefficacia del provvedimento che dispone lo spostamento
in epoca antecedente ai due anni), assegnato a quest’ultima
per completare le operazioni di adeguamento della realtà
territoriale alle previsione del Piano di commercio, sicché
il biennio non può che essere considerato con avvio dalla
data di approvazione del Piano di commercio.
Nella fattispecie in esame, il Piano è stato approvato con
la deliberazione consiliare n. 118 del 24 novembre 2000,
mentre il provvedimento di assegnazione dei nuovi posteggi
è del 29 maggio 2002 sicché il rilievo mosso dai ricorrenti
non può essere condiviso, tenuto conto delle seguenti circostanze:
a) che al momento dell’emanazione dell’ordinanza dirigenziale,
di comunicazione dell’elenco dei nuovi posteggi assegnati,
mancavano meno di quattro mesi al completamento del biennio;
b) che l’ordinanza dava la possibilità agli interessati
di proporre opposizione all’assegnazione (facoltà peraltro
esercitata dagli odierni ricorrenti), determinandosi in
tal modo un ulteriore ritardo per il definitivo spostamento;
c) che i ricorrenti e, per loro, le associazioni di categoria
sono state sempre coinvolte nelle scelte assunte dall’Amministrazione,
per quel che si è più sopra detto e che i ricorrenti, avendo
impugnato tutti gli atti della complessa procedura, fin
dalla deliberazione consiliare di approvazione del Piano
di commercio, hanno potuto seguire compiutamente l’intera
operazione di riordino attivata dal Comune di Follonica,
essendo in tal modo posti nella condizione di approntare
gli strumenti necessari per fare fronte all’esecuzione della
decisione comunale;
d) che, come si è già accennato, la norma invocata dai ricorrenti
non contiene una prescrizione a pena di inefficacia degli
atti adottati prima della scadenza del biennio, dovendosi
ricondurre la disposizione contenuta nell’art. 11, comma
1, delle legge regionale n. 9 del 1999, nell’ambito delle
norme sollecitatrici l’attività dell’Amministrazione, senza
che in essa possano riconoscersi i caratteri propri della
previsione di un termine perentorio per il compimento del
procedimento a cura dell’Amministrazione in attuazione del
Piano di commercio predisposto.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di censura dedotto
in ciascuno dei ricorsi proposti nei confronti dell’ordinanza
dirigenziale n. 163 del 2002.
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18. – Con il secondo motivo di gravame i
ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 5, comma 8,
della legge regionale n. 9 del 1999 nonché il vizio di eccesso
di potere sotto il profilo della manifesta illogicità.
Costoro sostengono l’irragionevolezza della scelta operata
dall’Amministrazione e la manifesta illegittimità della
stessa in quanto, con l’ordinanza n. 163 del 2002 – in particolare
con l’allegato elenco – viene attribuito a ciascuno degli
operatori interessati un posteggio di ampiezza pari a 25
mq, mentre l’autorizzazione commerciale decennale rilasciatagli
dal Comune a suo tempo era relativa ad una postazione di
complessivi 32 mq. Tale scelta operata dal Comune di Follonica
creerebbe gravi problemi, in particolare, per il parcheggio
nella stessa area dei mezzi di trasporto che vengono, anche
utilizzati, come esercizio commerciale.
In proposito va detto che:
l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale
n. 9 del 1999 prevede che il Piano di commercio debba contenere
“(…) l'analisi delle caratteristiche commerciali di ciascun
mercato in termini di fatturato medio annuale stimato e
del relativo bacino di utenza, nonchè la superficie media
dei posteggi”;
il successivo art. 10 stabilisce che “ (…) il Comune
deve garantire che in ogni mercato o fiera la dimensione
media dei posteggi già istituiti sia di mq. 25”.
il Piano di commercio, alla pagina 9, indica la
situazione del mercato sparso estivo nella condizione in
cui si trovava al momento della redazione del Piano medesimo,
specificando il numero dei posteggi (31), la superficie
complessiva di tutti i posteggi (pari a 618 mq) e quella
media (pari a 20 mq). Lo stesso Piano, alla pag. 23, facendo
riferimento alla situazione futura del mercato sparso estivo
nella località di Pratoranieri, individua il numero dei
posteggi (18, i nove preesistenti e gli altri nove dei ricorrenti),
la superficie complessiva di tutti i posteggi (pari a 456
mq) e quella media (pari a 26,5 mq).
In disparte la circostanza che la superficie media dei posteggi
era, dunque, già definita nel Piano e che, pertanto, la
censura mossa nei confronti dell’ordinanza attuativa dello
stesso andava rivolta al Piano, cosa che non è avvenuta
con il ricorso principale, di talché la doglianza in questione
dovrebbe considerarsi tardivamente proposta, sta di fatto
che la scelta dell’Amministrazione rispecchia correttamente
quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale, provvedendo
ad attribuire a ciascuna operatore l’ampiezza del posteggio
che il legislatore regionale si è preoccupato di assicurare
per ciascun commerciante, cioè 25 mq..
D’altronde non si può fondatamente sostenere che ciascun
ricorrente, in quanto titolare di una autorizzazione commerciale
rilasciata per un posteggio pari a 32 mq., possa pretendere
che in sede di riassetto della dislocazione degli esercizi
commerciali sia mantenuta la stessa superficie già utilizzata
per il precedente posteggio: ciò che conta e che, obiettivamente,
l’area utilizzabile sia compatibile con lo svolgimento dell’attività
che deve esservi esercitata. Tale ultimo dato è acquisibile
dalla previsione della legge regionale surricordata, in
forza della quale è stimata, aprioristicamente, come superficie
adeguata del posto fisso per lo svolgimento dell’attività
commerciale, la misura pari a mq. 25.
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19. – Il terzo motivo di doglianza, dedotto
nei ricorsi avverso l’ordinanza dirigenziale n. 165 del
2002, è inammissibile in quanto rivolto a censurare la scelta
operata dall’Amministrazione in merito alla nuova localizzazione
dei posteggi, ritenuta al di fuori del centro urbano, questione
che, in realtà, andava mossa, tempestivamente, nei confronti
degli atti presupposti rispetto all’ordinanza dirigenziale
impugnata, quali il Piano ed il regolamento attuativo e
che, proposta solo ora, deve giudicarsi tardiva.
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20. – Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti
si dolgono della circostanza che il Comune di Follonica,
dopo aver disposto lo spostamento dei posteggi utilizzati
dai ricorrenti, ha poi rilasciato per le medesime aree almeno
17 concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e l’esercizio
di vendita ambulante.
Anche tale censura è priva di pregio, in quanto si riferisce
ad autorizzazioni al commercio di natura diversa da quelle
di cui sono titolari i ricorrenti e, soprattutto, perché
si tratta di concessioni temporanee con riguardo alle quali
l’attività commerciale non è esercitata in posteggi fissi:
di talché non può dirsi dimostrato dai ricorrenti il reale
nocumento che avrebbero ricevuto dal rilascio di titoli
abilitativi al commercio in favore di ambulanti senza fissa
collocazione sul territorio.
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21. – Analogamente sono prive di adeguato
corredo probatorio sia la censura con la quale si contesta
la penalizzazione per i ricorrenti scaturente dall’obbligo,
connesso al rilascio della nuova concessione, che impedisce
al titolare di fare un numero di assenze superiore ad un
terzo del periodo di mercato nonché il motivo di doglianza
con il quale si denuncia l’assenza di un preventivo accordo
tra i soggetti interessati e l’Amministrazione. Quanto a
quest’ultimo profilo, in disparte la circostanza che la
legge regionale attribuisce la facoltà e non l’obbligo all’Amministrazione
di procedere ad accordi con gli operatori dei settori commerciali
coinvolti nell’attuazione del nuovo Piano di commercio,
sta di fatto che non sia ha notizia di alcuna proposta di
accordo che sia provenuta da parte degli odierni ricorrenti
(e, verosimilmente, non tenuta in considerazione dal Comune),
nonostante costoro fossero nella piana consapevolezza dell’andamento
della procedura e delle possibili risultanze determinate
dal completamento dell’intera operazione.
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22. – Residuano, infine, tutte le censure
rivolte nei confronti dell’ordinanza n. 165 del 2002, mutuate
dal ricorso principale, in ordine alle quali possono qui
confermarsi le osservazioni più sopra analiticamente svolte
con riguardo alle censure prospettate nell’ambito del suddetto
ricorso principale.
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23 – In ragione di tutte le suesposte valutazioni,
i motivi di doglianza espressi nei ricorsi come qui riuniti
non si manifestano fondati, di talché i relativi gravami
debbono essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte
respinti.
Nondimeno, a cagione della complessità delle questioni sollevate
con i ricorsi esaminati in questa sede, appare equo disporre
l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sui ricorsi indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 1636 del 2002,
1637 del 2002, 1638 del 2002, 1639 del 2002, 1640 del 2002,
n. 1641 del 2002 al ricorso n. R.g. 322 del 2001;
2) li dichiara, in parte, inammissibili ed in parte li respinge
nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 29 giugno 2004.
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