| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 ottobre 2004
n. 5015
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
O. Corsi e G. Silvio (Avv. Prof. F. Merusi e Avv.ti G. Toscano
ed A. Barzan) contro il Comune di Portoferraio (Avv.ti V.
Chierroni e L. Lasciarfari) |
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Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento
Urbanistico - Art. 30, commi 6 e 7, L.R. Toscana n. 5/1995
– Ponderazione tra interesse privato espresso nelle osservazioni
al R.U. ed interesse pubblico – Spetta al Consiglio comunale
– Utilizzo degli apporti istruttori forniti dalla Commissione
urbanistica – Legittimità – Mero rinvio alle conclusioni
raggiunte dalla Commissione urbanistica – Mancato esercizio
della funzione deliberativa spettante al Consiglio - Illegittimità
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Ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della
L.R. Toscana n. 5/1995 il Consiglio comunale, prima dell’approvazione
definitiva del Regolamento urbanistico, è chiamato a compiere
un ponderazione tra l’interesse privato espresso nelle osservazioni
presentate e quello pubblico tutelato dal Comune. In tale
ottica possono assumere rilievo gli apporti istruttori forniti
dalla Commissione urbanistica ma il compito decisorio spetta
esclusivamente al Consiglio comunale. Ne consegue che è
illegittima la decisione assunta meramente rinviando alle
conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare in quanto
tale rinvio esclude che la decisione sia maturata attraverso
un consapevole esercizio della funzione deliberativa spettante
al Consiglio (fattispecie in cui i lavori della Commissione
urbanistica si erano conclusi soltanto la sera prima della
seduta del Consiglio dedicata all’approvazione definitiva
del R.U. ossia con un intervallo temporale del tutto insufficiente
a consentire ai singoli consiglieri un’adeguata conoscenza
del materiale istruttorio elaborato dalla prima, considerata
anche la complessità tecnica e giuridica dell’oggetto della
deliberazione da assumere)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1709/03 proposto
da CORSI Odetta e SILVIO Giuliana, rappresentate
e difese dall’avv. prof. Fabio Merusi e dagli avv.ti Giuseppe
Toscano e Alessandra Barzan ed elettivamente domiciliati
presso la Segreteria di questo T.A.R.,
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contro
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il Comune di Portoferraio, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Vittorio Chierroni e Leonardo Lasciarfari, con domicilio
eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de’ Rondinelli
n. 2,
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per l’annullamento,
- della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio
n. 45 del 6 giugno 2003 recante ad oggetto: “Approvazione
del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio”,
nonché delle tavole degli elaborati e degli allegati ad
essa;
- in parte qua, del Regolamento comunale di funzionamento
delle commissioni consiliari, di cui alla deliberazione
di C.C. n. 55/1995;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
con quelli impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004,
il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Toscano e gli avv.ti
Chierroni e Lasciarfari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Nell’ambito del procedimento di formazione
del nuovo P.R.G. il Comune di Portoferraio, con deliberazione
consiliare del 28 giugno 2002, n. 37, approvava il Piano
strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95.
Successivamente, con deliberazione n. 83 del 29 novembre
2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico
che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate,
tra l’altro, dalle ricorrenti, titolari di diritti reali
su un terreno, sito in località Concia di Terra, coinvolto
nelle scelte di pianificazione territoriale operate dall’Amministrazione.
Con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003,
n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento
urbanistico.
Reputando tale ultimo atto lesivo delle proprie posizioni
giuridiche, le ricorrenti hanno adito questo T.A.R. chiedendone
l’annullamento, vinte le spese di giudizio, e deducendo
i seguenti motivi:
1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 3 del DM n. 1444/1968.
Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti.
Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Incongruità
e illogicità della motivazione. Sviamento.
2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione
dell’art. 42 della Costituzione. Violazione dell’art. 3
della l. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo
del difetto assoluto di motivazione.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del
Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni
consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore
sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano
l’operato degli organi consiliari. Violazione dell’art.
3 della l. n. 241/1990. Apoditticità e illogicità della
motivazione.
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del
Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni
consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore
sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano
l’operato degli organi consiliari.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della
legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Regolamento
comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari.
Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere sotto il profilo dell’apoditticità, illogicità
e incongruità della motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame viene impugnata la
deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato
approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio.
Il ricorso può essere accolto in parte, nei limiti in cui
incide sulla posizione giuridica di cui le ricorrenti sono
titolari, come di seguito precisato.
Osserva in proposito il Collegio che, conformemente a consolidata
giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa
l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente
un legame immediato con il territorio interessato dagli
atti di pianificazione.
Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale
di residenza in un comune radichi in capo a ciascun residente
una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione
diretta di atti di pianificazione generale del territorio
cittadino.
Invero, secondo la prevalente opinione, l'interesse a ricorrere
contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che
riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente,
sussiste solo allorché la nuova destinazione urbanistica
incida sul godimento o sul valore di mercato dell'area o,
comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Consiglio
Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 207; Consiglio Stato,
sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191).
Le ricorrenti, come già fatto cenno in narrativa sono rispettivamente
usufruttuaria e nuda proprietaria di un terreno al quale
il Regolamento urbanistico approvato ha impresso la destinazione
a verde pubblico a servizio degli insediamenti abitativi
programmati nelle adiacenze, nell’ambito della UTOE 6.
In tale veste, quindi, sono legittimate ad impugnare le
prescrizioni del Regolamento nella misura in cui esse direttamente
incidono sulla fruibilità o sul valore del bene sul quale
vantano diritti.
Passando all’esame del merito, occorre premettere che le
osservazioni dei privati al piano regolatore generale non
costituiscono rimedi giuridici, per i quali vale il principio
di rispondenza della situazione all'interesse dell'istante,
ma apporti collaborativi ai fini dell'individuazione delle
scelte urbanistiche più confacenti all'interesse pubblico
urbanistico (Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 1998,
n. 1224).
Ciò, peraltro, non significa che la reiezione delle osservazioni
mosse dai privati al PRG non debbano essere motivate ed,
al fine di soddisfare il requisito di una adeguata rappresentazione
delle ragioni del rigetto devono, quantomeno, far riferimento
al fatto che le osservazioni stesse contrastano con le linee
portanti del Piano.
Inoltre, la sufficienza di una motivazione, pur succinta,
allegata per giustificare il rigetto delle osservazioni
mosse dai privati al piano regolatore generale presuppone
che la reiezione stessa sia congrua rispetto al contenuto
concreto dell'osservazione e che si dimostri che si è tenuto
presente l'apporto critico e collaborativo dei privati,
in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (Consiglio
Stato, sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1237; T.A.R. Lombardia
Milano, sez. I, 6 marzo 2002, n. 973).
Altrettanto incontestabile è che esse vadano motivate in
relazione agli elementi di fatto e di diritto posti a base
delle osservazioni stesse e che vadano, in ogni caso, singolarmente
esaminate (Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n. 207).
Ciò comporta che gli as
petti procedimentali dell’iter di approvazione dello strumento
urbanistico debbano consentire al Consiglio comunale, attraverso
il rispetto delle scansioni temporali previste dallo stesso
Regolamento assembleare, la necessaria ponderazione delle
scelte compiute, ad evitare che l’onere di motivazione si
risolva in una mera riproduzione o in mero rinvio a determinazioni
assunte da altri organi o altri soggetti dell’Ente.
Le argomentazioni appena esposte consentono di valorizzare
positivamente le doglianze prospettate con il terzo e quinto
motivo di ricorso.
Assumono, infatti, le ricorrenti che la motivazione con
la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato le osservazioni
presentate sia insufficiente a dar conto della necessaria
ponderazione tra l’interesse privato dalle medesime impersonato
e quello pubblico tutelato dal Comune, e non sia stato sorretto
da un’adeguata istruttoria. Ciò in quanto il mero riferimento
alle “controdeduzioni già formulate dalla Commissione urbanistica
Comunale che motiva su ognuna delle medesime osservazioni”
si appalesa inidoneo a esprimere quella valutazione che,
ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della l. reg. n. 5/1995
il Consiglio comunale è chiamato a compiere prima dell’approvazione
definitiva del Regolamento urbanistico.
Né vale a tal proposito sostenere, come pure fa la difesa
di controparte, sostanzialmente contraddicendosi, che l’esame
delle osservazioni è stato condotto compiutamente dalla
Commissione consiliare e alle determinazioni da questa assunte
ha potuto richiamarsi la deliberazione impugnata.
Invero, come affermato dalla stessa Amministrazione nei
suoi scritti difensivi, la Commissione in parola non è un
organismo consultivo tecnico con poteri deliberativi e le
sue determinazioni hanno natura di mero parere, senza alcun
carattere vincolante.
Viceversa, le disposizioni appena sopra richiamate stabiliscono
che “una volta acquisite le osservazioni, il progetto è
sottoposto all' approvazione del Consiglio comunale” e che
“la deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni
pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni
assunte”.
Ciò non significa, evidentemente, che l’organo cui compete
di assumere le determinazioni definitive non possa fare
riferimento agli apporti istruttori della Commissione urbanistica
il cui lavoro, diversamente, non avrebbe alcun senso, ma
comporta che il Consiglio comunale debba essere posto in
grado di esercitare compiutamente e sostanzialmente il suo
compito decisorio, valutando appieno il materiale conoscitivo
che gli perviene dall’istruttoria compiuta, in difetto di
che la motivazione diviene un esercizio formalistico ed
una abdicazione dai poteri che la legge conferisce al Consiglio
stesso.
Orbene, nel caso in esame, non consta che le modalità con
le quali si è svolta la discussione e l’approvazione finale
dell’atto impugnato siano state tali da garantire pienamente
la realizzazione delle condizioni appena menzionate.
Risulta, infatti, che la Commissione urbanistica abbia concluso
i suoi lavori il 5 giugno 2003 alle ore 19,30, mentre la
seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione
definitiva del Regolamento urbanistico si è svolta il giorno
successivo, aprendo i suoi lavori alle ore 10,30, ossia
con un intervallo temporale del tutto insufficiente a consentire
ai singoli consiglieri un’adeguata conoscenza del materiale
istruttorio elaborato dalla prima, considerata anche la
complessità tecnica e giuridica dell’oggetto della deliberazione
da assumere.
Ne discende che la deliberazione censurata appare viziata
sotto tale profilo non essendo compatibile, in concreto,
che le decisioni assunte, meramente rinviando alle conclusioni
raggiunte dalla Commissione consiliare, siano maturate attraverso
un consapevole esercizio della funzione deliberativa spettante
al Consiglio comunale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato,
limitatamente alle prescrizioni che interessano la proprietà
della parte ricorrente.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato, nei limiti in motivazione precisati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno
2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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F.to Giovanni Vacirca F.to Bernardo Massari
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004
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